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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 10:40 in composizione monocratica:
ASCIUTTO CATERINA, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1453/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica RR Reggino - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240028896419000 BONIFICA 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 1453/2025 la ricorrente Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n.094202400288966419000 relativa a contributi consortili anno 2022 eccependo l'assenza di beneficio e l'omessa indicazione delle opere di bonifica effettuate.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva;
non si costituisce il Consorzio di Bonifica RR reggino.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso, in via di fatto, che la cartella impugnata fa espressamente riferimento a “contributo consortile Legge Regionale n. 11/2003 art 23 comma 1 lett. A), quale quota relativa alle spese afferenti il conseguimento di fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario.
Va rilevato che la Corte costituzionale, con la sentenza 19 ottobre 2018, n. 188 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione dell'art. 119 Cost. – l'art. 23, comma 1, lett. a), della legge reg. Calabria n. 11 del 2003, nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto “indipendentemente dal beneficio fondiario” invece che “in presenza del beneficio”.
Ne consegue l'indefettibilità del beneficio nel presupposto impositivo del contributo consortile di bonifica.
Il contributo consortile di bonifica può rientrare nel novero dei tributi paracommutativi in quanto trattasi di un tributo causale che colpisce il vantaggio conseguito dal singolo dall'attività consortile, in ragione del godimento tratto.
Tale natura del prelievo rappresenta anche un limite alla sua esigibilità in quanto può essere richiesto solo in presenza di un vantaggio tratto dal singolo, dando concreta attuazione al principio del beneficio. Come rilevano i giudici costituzionali nella predetta pronuncia «Il beneficio che giustifica l'assoggettamento a contribuzione consortile non è legato, con nesso sinallagmatico di corrispettività, all'attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa, che invece tale nesso sinallagmatico presuppongono … Nondimeno, nel caso dei contributi consortili di bonifica, il beneficio per il consorziato- contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale.».
La Consulta, dunque, riconduce i contributi consortili di bonifica alla natura tributaria in quanto il beneficio non può essere inteso come espressione di un rapporto sinallagmatico tra contribuente e Consorzio. La loro applicazione è consentita a condizione che il soggetto passivo goda di un vantaggio, anche non richiesto, derivante dall'azione pubblica. Il beneficio è di tipo qualificato in quanto, come stabilito dalla
Corte costituzionale, esso «consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria. ».
Va affermato il principio per cui il potere impositivo dei Consorzi di bonifica risulta legittimamente esercitato qualora da un lato il contributo sia richiesto ai proprietari di immobili ricadenti nel comprensorio soggetto alla competenza del Consorzio, dall'altro l'importo addebitato nell'atto impositivo sia quantificato tenendo conto della specifica utilità conseguita dal singolo consorziato.
In merito alla questione del riparto dell'onere della prova tra Consorzio di bonifica e contribuente, ci si lita ad osservare che il criterio di distribuzione dell'onere della prova circa l'effettivo conseguimento di un beneficio è ribaltato in quanto spetta al contribuente dimostrare di non aver goduto alcun vantaggio.
Secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, l'ente impositore è esonerato dalla suddetta prova del beneficio tutte le volte in cui vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente Autorità regionale, recante i criteri di riparto della contribuenza degli immobili compresi nel comprensorio di bonifica;
«costituisce principio ampiamente consolidato … che, in presenza di documentato inserimento del bene del contribuente nel “perimetro di contribuenza” e di relativa valutazione nell'ambito di un “piano di classifica”, nessun ulteriore onere probatorio grava sul Consorzio che agisce per la riscossione del contributo, in difetto di specifica contestazione da parte del contribuente della pretesa consortile e dei relativi presupposti in prospettiva di disapplicazione degli atti anzidetti». La presunzione di beneficio con conseguente inversione dell'onere della prova non investe tutti gli immobili ricompresi nel comprensorio ma soltanto quelli inclusi nel perimetro di contribuenza: detto perimetro non coincide con il comprensorio di attività del Consorzio, consistendo soltanto in quell'area, posta all'interno del comprensorio, che gode o godrà dei benefici derivanti dalle opere realizzate o realizzande e che potrà essere sottoposta a contribuzione proprio in virtù del vantaggio concretamente ricevuto. Il Consorzio, dunque, è esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del proprio potere impositivo e, di conseguenza, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato solo se adotta il piano di classifica. Tale inversione dell'onere probatorio realizza una presunzione iuris tantum e non iuris et de iure che può derivare solo dalla legge.
Non viene meno, quindi, il diritto del contribuente di fornire nel giudizio tributario la prova contraria, anche se non abbia impugnato il piano di classifica nella sede competente.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso va accolto alla luce dell'illegittimità dell'odierna pretesa relativa a contributo consortile Legge Regionale n. 11/2003 art 23 comma 1 lett. A), quale quota relativa alle spese afferenti il conseguimento di fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario.
P.Q.M.
accoglie il ricorso condanna il Consorzio di Bonifica RR Reggino al pagamento, in favore del difensre antistatario, delle spese di lite che liquida in € 150,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 10:40 in composizione monocratica:
ASCIUTTO CATERINA, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1453/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica RR Reggino - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240028896419000 BONIFICA 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 1453/2025 la ricorrente Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n.094202400288966419000 relativa a contributi consortili anno 2022 eccependo l'assenza di beneficio e l'omessa indicazione delle opere di bonifica effettuate.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva;
non si costituisce il Consorzio di Bonifica RR reggino.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso, in via di fatto, che la cartella impugnata fa espressamente riferimento a “contributo consortile Legge Regionale n. 11/2003 art 23 comma 1 lett. A), quale quota relativa alle spese afferenti il conseguimento di fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario.
Va rilevato che la Corte costituzionale, con la sentenza 19 ottobre 2018, n. 188 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione dell'art. 119 Cost. – l'art. 23, comma 1, lett. a), della legge reg. Calabria n. 11 del 2003, nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto “indipendentemente dal beneficio fondiario” invece che “in presenza del beneficio”.
Ne consegue l'indefettibilità del beneficio nel presupposto impositivo del contributo consortile di bonifica.
Il contributo consortile di bonifica può rientrare nel novero dei tributi paracommutativi in quanto trattasi di un tributo causale che colpisce il vantaggio conseguito dal singolo dall'attività consortile, in ragione del godimento tratto.
Tale natura del prelievo rappresenta anche un limite alla sua esigibilità in quanto può essere richiesto solo in presenza di un vantaggio tratto dal singolo, dando concreta attuazione al principio del beneficio. Come rilevano i giudici costituzionali nella predetta pronuncia «Il beneficio che giustifica l'assoggettamento a contribuzione consortile non è legato, con nesso sinallagmatico di corrispettività, all'attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa, che invece tale nesso sinallagmatico presuppongono … Nondimeno, nel caso dei contributi consortili di bonifica, il beneficio per il consorziato- contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale.».
La Consulta, dunque, riconduce i contributi consortili di bonifica alla natura tributaria in quanto il beneficio non può essere inteso come espressione di un rapporto sinallagmatico tra contribuente e Consorzio. La loro applicazione è consentita a condizione che il soggetto passivo goda di un vantaggio, anche non richiesto, derivante dall'azione pubblica. Il beneficio è di tipo qualificato in quanto, come stabilito dalla
Corte costituzionale, esso «consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria. ».
Va affermato il principio per cui il potere impositivo dei Consorzi di bonifica risulta legittimamente esercitato qualora da un lato il contributo sia richiesto ai proprietari di immobili ricadenti nel comprensorio soggetto alla competenza del Consorzio, dall'altro l'importo addebitato nell'atto impositivo sia quantificato tenendo conto della specifica utilità conseguita dal singolo consorziato.
In merito alla questione del riparto dell'onere della prova tra Consorzio di bonifica e contribuente, ci si lita ad osservare che il criterio di distribuzione dell'onere della prova circa l'effettivo conseguimento di un beneficio è ribaltato in quanto spetta al contribuente dimostrare di non aver goduto alcun vantaggio.
Secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, l'ente impositore è esonerato dalla suddetta prova del beneficio tutte le volte in cui vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente Autorità regionale, recante i criteri di riparto della contribuenza degli immobili compresi nel comprensorio di bonifica;
«costituisce principio ampiamente consolidato … che, in presenza di documentato inserimento del bene del contribuente nel “perimetro di contribuenza” e di relativa valutazione nell'ambito di un “piano di classifica”, nessun ulteriore onere probatorio grava sul Consorzio che agisce per la riscossione del contributo, in difetto di specifica contestazione da parte del contribuente della pretesa consortile e dei relativi presupposti in prospettiva di disapplicazione degli atti anzidetti». La presunzione di beneficio con conseguente inversione dell'onere della prova non investe tutti gli immobili ricompresi nel comprensorio ma soltanto quelli inclusi nel perimetro di contribuenza: detto perimetro non coincide con il comprensorio di attività del Consorzio, consistendo soltanto in quell'area, posta all'interno del comprensorio, che gode o godrà dei benefici derivanti dalle opere realizzate o realizzande e che potrà essere sottoposta a contribuzione proprio in virtù del vantaggio concretamente ricevuto. Il Consorzio, dunque, è esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del proprio potere impositivo e, di conseguenza, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato solo se adotta il piano di classifica. Tale inversione dell'onere probatorio realizza una presunzione iuris tantum e non iuris et de iure che può derivare solo dalla legge.
Non viene meno, quindi, il diritto del contribuente di fornire nel giudizio tributario la prova contraria, anche se non abbia impugnato il piano di classifica nella sede competente.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso va accolto alla luce dell'illegittimità dell'odierna pretesa relativa a contributo consortile Legge Regionale n. 11/2003 art 23 comma 1 lett. A), quale quota relativa alle spese afferenti il conseguimento di fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario.
P.Q.M.
accoglie il ricorso condanna il Consorzio di Bonifica RR Reggino al pagamento, in favore del difensre antistatario, delle spese di lite che liquida in € 150,00 oltre accessori di legge se dovuti.