Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 14
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Accolto
    Assenza di beneficio fondiario

    La Corte ha accolto il ricorso, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 188/2018 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lett. a), della legge reg. Calabria n. 11 del 2003, nella parte in cui prevedeva che il contributo consortile fosse dovuto indipendentemente dal beneficio fondiario. Ha affermato che il contributo consortile di bonifica è un tributo causale che colpisce il vantaggio conseguito dal singolo e che la sua esigibilità è subordinata alla presenza di un beneficio effettivo.

  • Accolto
    Difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione

    Non specificato nel dispositivo, ma implicito nell'accoglimento del ricorso e nella condanna del Consorzio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 14
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 14
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo