Cass. civ., sez. I, sentenza 12/07/2016, n. 14188
CASS
Sentenza 12 luglio 2016

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, emessa il 8 giugno 2016, con numero di registro 14188/16. La controversia ha visto contrapporsi una società, che richiedeva il risarcimento dei danni per la mancata approvazione di un contratto di appalto, al Ministero della Difesa e ad altri enti pubblici. La ricorrente sosteneva che la responsabilità della pubblica amministrazione dovesse essere configurata come contrattuale, invocando la violazione degli obblighi di buona fede e di protezione, e chiedeva l'applicazione della prescrizione decennale. Dall'altra parte, il Ministero sosteneva che la responsabilità fosse di tipo precontrattuale, soggetta a prescrizione quinquennale.

Il giudice ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la responsabilità della pubblica amministrazione, in assenza di approvazione ministeriale, dovesse essere qualificata come contrattuale da "contatto sociale qualificato". La Corte ha argomentato che, nonostante la mancanza di un contratto formalmente efficace, esistevano obblighi di buona fede e protezione reciproca tra le parti, giustificando l'applicazione della prescrizione decennale. La sentenza ha quindi cassato la decisione della Corte d'Appello, rinviando la causa per un nuovo esame, in conformità ai principi di diritto stabiliti.

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In tema di contratti conclusi con la P.A., l'eventuale responsabilità di quest'ultima, in pendenza dell'approvazione ministeriale, deve qualificarsi come precontrattuale, ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c., ed è inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale da "contatto sociale qualificato", inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni, ex art. 1173 c.c., e dal quale derivano, a carico delle parti, non obblighi di prestazione ai sensi dell'art. 1174 c.c., bensì reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, giusta gli artt. 1175 e 1375 c.c., con conseguente applicabilità del termine decennale di prescrizione sancito dall'art. 2946 c.c.

Nei contratti conclusi con la P.A., il dispiegamento degli effetti vincolanti per le parti, al di là della formale stipula di un accordo negoziale, è subordinato all'approvazione ministeriale ai sensi dell'art. 19 del r.d. n. 2240 del 1923, da effettuarsi con un provvedimento espresso adottato dall'organo competente nella forma solenne prescritta dalla legge, la cui esistenza non può desumersi implicitamente dalla condotta tenuta dall'amministrazione, sicché, ai fini del perfezionamento effettivo del vincolo contrattuale, non è sufficiente, pur se formalmente esistente, la mera aggiudicazione pronunciata in favore del contraente, come pure la formale stipula del contratto ad evidenza pubblica come imposta dagli artt. 16 e 17 del suddetto decreto.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 12/07/2016, n. 14188
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14188
Data del deposito : 12 luglio 2016

Testo completo