Articolo 956 del Codice civile
Articolo 955Articolo 957
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19 aprile 1942
Art. 956.

(Divieto di proprieta' separata delle piantagioni).

Non puo' essere costituita o trasferita la proprieta' delle piantagioni separatamente dalla proprieta' del suolo.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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