Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 23/02/2026, n. 2689
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Difetto di sottoscrizione dell'avviso di liquidazione

    L'amministrazione ha dimostrato il regolare conferimento dei poteri di firma al funzionario sottoscrittore con apposito provvedimento.

  • Rigettato
    Infondatezza pretesa tributaria per diritto di superficie

    La questione relativa all'aliquota è stata superata dallo sgravio parziale disposto dall'Agenzia delle Entrate. La rideterminazione del valore è ritenuta fondata in quanto basata sul corrispettivo pattuito dalle parti.

  • Rigettato
    Eccesso di potere

    Non specificato nel testo, ma implicito nel rigetto degli altri motivi.

  • Rigettato
    Illegittimità delle cartelle per difetto di sottoscrizione

    La mancanza della sottoscrizione non comporta l'invalidità dell'atto se la riferibilità all'autorità è certa. La cartella non prevede la sottoscrizione del funzionario.

  • Inammissibile
    Responsabilità del notaio rogante

    La contestazione è inammissibile perché sollevata solo in sede di note e non nel ricorso introduttivo, configurandosi come motivo aggiunto non necessitato.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 23/02/2026, n. 2689
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2689
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo