TAR Trieste, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 180
TAR
Sentenza 4 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione artt. 3 e 10 bis L. 241/90, eccesso di potere per erroneità dei presupposti

    Il provvedimento è motivato sulla base del parere del Comitato tecnico, che ha ritenuto il progetto non valutabile per carenza di dettaglio nella relazione tecnica. Le osservazioni della ricorrente non hanno fornito elementi utili a superare tali criticità, limitandosi a esprimere dissenso e a menzionare la ricerca di altri progetti approvati.

  • Rigettato
    Mancata applicazione richiesta documentazione integrativa, violazione art. 15 comma 8 lett. a) del bando, carenza di motivazione, eccesso di potere per erroneità dei presupposti

    La richiesta di integrazione documentale è prevista solo per assenza di singoli elementi e non per integrare o sostituire un intero progetto. Nelle procedure a sportello, un'eccessiva dilatazione del soccorso istruttorio consentirebbe comportamenti elusivi del criterio cronologico.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per disparità di trattamento, ingiustizia, illogicità manifesta, carenza di istruttoria e di motivazione, eccesso di potere per erroneità dei presupposti

    Le valutazioni dei progetti ai fini dell'ammissione a finanziamento sono connotate da ampia discrezionalità tecnica e sindacabili solo in caso di macroscopiche abnormità. Le argomentazioni del Comitato tecnico non sono infirmate dalla prospettazione alternativa del ricorrente, che comporterebbe un inammissibile sindacato giurisdizionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Trieste, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 180
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
    Numero : 180
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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