Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00180/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00300/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 300 del 2025, proposto da
Centro Data S.a.s. di OL e CC DR, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giulia Milo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Beatrice Croppo e Daniela Iuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
We Digital S.r.l., Compass S.r.l., T.S.M. S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto n. 13243/GRFVG del 19.3.2025 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale attività produttive e turismo - servizio industria e artigianato avente ad oggetto “ PR FESR 2021 - 27 - Linea d'intervento a1.2.1 - Incentivi alle imprese per attività di innovazione di processo e dell'organizzazione. Non ammissione della domanda di contributo presentata dall'impresa CENTRO DATA S.A.S. DI OL E UC ND per il progetto “ HR4Future: innovazione e trasformazione digitale per la gestione del personale ” da realizzarsi presso la sede di UDINE - Prat. N. 2024/749 ”;
- della comunicazione dei motivi ostativi all''accoglimento della domanda della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Direzione centrale attività produttive e turismo, servizio industria e artigianato, prot. n. 0163474/P/GEN dd. 26.2.2025;
- dei pareri del Comitato Tecnico del 11.02.2025 e 18.03.2025 per le parti in cui si sono espressi sulla domanda della ricorrente;
- del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2003 del 15 dicembre 2023: “PR FESR 2021-27 - Linea d'intervento a1.2.1 - Incentivi alle imprese per attività di innovazione di processo e dell'organizzazione - Aree di specializzazione e traiettorie di sviluppo della strategia regionale per la specializzazione intelligente 2021-2027 (S4) - bando 2024”, ed in particolare dell'art. 15;
- della delibera della Giunta regionale FVG n. 594 del 30 aprile 2024 di nomina del Comitato Tecnico ai sensi dell'art. 15 della legge regionale FVG n. 26 del 2005 e dall'Allegato 1 alla delibera stessa con cui sono approvate, ai sensi dell'articolo 15, comma 10 della legge regionale FVG n.26/2005, le “Direttive al Comitato tecnico di valutazione per l'espressione del parere in ordine ai progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e trasferimento tecnologico presentati dalle imprese e negli altri casi previsti con legge regionale o bando”;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati, ancorchè non conosciuti dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa DI EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IR
1. La società ricorrente impugna il decreto, in epigrafe indicato, con cui la Regione intimata ha disposto la non ammissione della domanda di contributo dalla medesima presentata per il progetto “ HR4Future: innovazione e trasformazione digitale per la gestione del personale ” da realizzarsi presso la sede di Udine.
2. Rappresenta, in punto di fatto:
- di essere una piccola impresa la cui attività produttiva rientra nella fattispecie dei ‘servizi alle imprese’, occupandosi, fra l’altro, della elaborazione complessa di dati connessi alla gestione del personale;
- di aver presentato il 29.2.2024 la domanda per ottenere il contributo regionale “ PR FESR 2021 – 27 – Linea d’intervento a1.2.1 – Incentivi alle imprese per attività di innovazione di processo e dell’organizzazione – Aree di specializzazione e traiettorie di sviluppo della strategia regionale per la specializzazione intelligente 20121 – 2027 (S4) – bando 2024”, per la realizzazione del citato progetto;
- di aver ricevuto il 26.2.2025 la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento, e di aver trasmesso a riscontro della stessa le proprie osservazioni dd 7.3.2025, ma che ciò nonostante, la Regione avrebbe adottato il provvedimento di non ammissione al contributo;
- di aver presentato il 3.4.2025 istanza di accesso documentale e civico al fine di poter ottenere copia dei verbali delle sedute di valutazione del Comitato tecnico dd 11.2.2025 e 18.3.2025, comprensivi dei giudizi espressi nei confronti degli altri richiedenti, nonché di alcune domande di contributo che erano state ammesse a finanziamento e delle relative valutazioni;
- che la Regione trasmetteva il 9.5.2025 copia dei predetti verbali, con parti oscurate, ed il successivo 12.5 le domande di contributo (sette e non dieci, come richiesto).
3. Formula i seguenti motivi di ricorso:
“ 1. Violazione art. 3 l. n. 241/90, carenza assoluta di motivazione e di istruttoria. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis l. n. 241/90. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti ”, deducendo che il provvedimento gravato non sarebbe idoneamente motivato e darebbe applicazione solo formale all’istituto del preavviso di rigetto, non essendo stato valutato il contributo partecipativo reso dall’impresa ricorrente.
“ 2. Mancata applicazione della richiesta di documentazione integrativa a chiarimento. Violazione dell’art. 15 comma 8 lett. a) del bando. Carenza di motivazione eccesso di potere per erroneità dei presupposti”, deducendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto evidenziare le ragioni di mancata applicazione della previsione del bando secondo cui il Comitato tecnico può chiedere all’istante la produzione di documentazione integrativa.
“ 3. Eccesso di potere per disparità di trattamento, ingiustizia, illogicità manifesta, carenza di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti ”, deducendo che dall’analisi della documentazione ricevuta a riscontro dell’istanza di accesso, si evincerebbe una disparità di trattamento tra la ricorrente e altre imprese risultate beneficiarie del contributo.
La censura è poi dettagliata con riferimento a quattro società richiedenti il contributo:
“ 3.1 Comparazione rispetto alla domanda di FIAR 2 SRL ammessa a contributo ”.
“ 3.2. Comparazione rispetto a WE DIGITAL SRL ”.
“ 3.3 Comparazione rispetto a TS SRL ”.
“ 3.4 Comparazione rispetto a NMS SERVICE SRL ”.
4. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia si è costituita in giudizio, producendo ampia memoria con cui ha diffusamente controdedotto alle censure avversarie, instando per il rigetto del ricorso.
5. L’impresa ricorrente ha prodotto memoria di replica, con cui ha insistito per l’accoglimento delle rassegnate conclusioni.
6. All’udienza pubblica del 10.3.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Rileva il Collegio che i primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente considerata la loro stretta connessione, non sono fondati.
7.1 Il provvedimento impugnato risulta infatti compiutamente motivato sulla base del parere reso dal Comitato tecnico di valutazione, che è stato integralmente riportato nel contenuto dell’atto, ove si afferma testualmente che “ Il Comitato tecnico, in esito alla valutazione prevista dall’art. 15, comma 4 del bando, esprime parere sfavorevole all’ammissione a finanziamento del progetto ai sensi dell’art. 15, c. 7 del bando medesimo. Il Comitato, infatti, ritiene il progetto non valutabile poiché la relazione tecnica è priva degli elementi di completezza e dettaglio tali da non consentirne la valutazione. In particolare, non risultano chiari e definiti le metodologie, gli strumenti e gli obiettivi del progetto, non rilevandosi nella relazione dettagli tecnici sulle attività da svolgere e, dalla descrizione delle spese preventivate, del tutto carente, non è possibile valutare l’attinenza delle stesse al progetto, nonché la loro congruità e pertinenza. La valutazione di non ammissibilità non è conseguente alla carenza di singoli e specifici aspetti tecnici del progetto ma all’analisi dell’intera proposta progettuale come presentata nella relazione tecnica del progetto allegata alla domanda di contributo e non risulta sanabile con documentazione integrativa ai sensi dell’art. 15, c. 8 del bando”.
Il parere in questione era stato reso noto alla ricorrente in sede di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della sua domanda, per consentire alla stessa, nel pieno rispetto del contraddittorio, di fornire il proprio contributo partecipativo al fine della procedibilità dell’istanza.
Nelle proprie osservazioni la ricorrente non ha però fornito alcun elemento utile a supportare l’assunzione di una decisione difforme da quella sfavorevole, preannunciata in detta comunicazione ex art 10 bis l. 241/1990, limitandosi ad affermare che “ La CR ha rivisto il suo progetto e la formulazione adottata all’interno del progetto e non trova coerenza con le valutazioni del CTV”, soggiungendo che “ si è avviata una ricerca di altri soggetti, che hanno comunemente presentato progetti a valere sul medesimo avviso e che sono stati approvati ”.
In tal modo, quindi, la ricorrente, anziché rendere all’Amministrazione dei chiarimenti idonei al superamento di quelle criticità rilevate in prima battuta dal Comitato, si è limitata a comunicare la propria non condivisione delle valutazioni dell’organo tecnico, ed a manifestare il proprio intento di ricerca di progetti, ritenuti in base ad una propria soggettiva valutazione sovrapponibili al proprio, ma, diversamente da questo, ritenuti dalla Regione meritevoli di finanziamento.
Il Comitato tecnico si è nuovamente pronunciato, come riportato nel testo del provvedimento, nel senso che “ esaminate le controdeduzioni alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda presentata dall’impresa (…) conferma il parere sfavorevole all’ammissione a finanziamento del progetto, in quanto l’impresa non ha fornito elementi atti a superare i motivi ostativi all’accoglimento della domanda espressi nel verbale del 11.02.2025”.
Il Responsabile di PO attuazione dei programmi comunitari del Servizio industria e artigianato della Regione ha pertanto condiviso e fatto proprio il predetto parere sfavorevole dal Comitato tecnico di valutazione, che in base alle previsioni di cui all’art. 15 della LR 26/2005, sostituito dall’art. 2 comma 5 LR 14/2023, è l’organo di valutazione tecnica nominato con deliberazione di Giunta regionale, composto da esperti in materia di attività produttive, prescelti sulla base di documentati requisiti di professionalità ed esperienza, che operano nel rispetto di quanto previsto dal bando e dalla normativa europea.
L’art. 15 del bando stabilisce in proposito al comma 4 che “ I progetti sono sottoposti al parere del Comitato tecnico che si esprime in merito all’ammissibilità nell’ambito delle definizioni di innovazione di processo e dell’organizzazione, all’attinenza alle aree di specializzazione e alle rispettive traiettorie di sviluppo della Strategia per la specializzazione intelligente, alla congruità e pertinenza al progetto delle spese e all’adeguata competenza ed esperienza professionale del personale e dei consulenti in relazione all’attività richiesta nel progetto” ed al comma 5 “ Il Comitato tecnico valuta altresì il merito tecnico dei progetti (…)”.
Il comma 7 precisa che “ Non sono ammissibili i progetti la cui relazione tecnica è priva degli elementi di completezza e dettaglio tali da non consentire la valutazione del progetto da parte del Comitato tecnico” ed in tale caso, in cui rientra in base al parere del Comitato tecnico il progetto presentato dalla ricorrente, il comma 8 esclude la possibilità di sanare detta inammissibilità con la produzione di documentazione integrativa.
Come evidenziato dalla Regione, nel caso di specie è stata rilevata l’assenza delle informazioni minime necessarie a comprendere gli obiettivi del progetto e le modalità di raggiungimento degli stessi, con utilizzo di espressioni generiche, che non consentono di comprendere quale sia l’obiettivo perseguito in concreto e come si intenda realizzare da un punto di vista tecnico il progetto.
7.2 Né possono assumere rilievo sul punto le considerazioni formulate dalla ricorrente, secondo cui la stessa avrebbe utilizzato i moduli e formulari allegati al bando e compilati in ogni parte, in quanto la Regione non contesta l’omessa compilazione di talune parti dei moduli, bensì l’insufficienza e la genericità dei dati forniti al fine delle necessarie valutazioni sulla qualità e fattibilità del progetto presentato.
7.3 Circa la censura della ricorrente relativa alla mancata formulazione da parte del Comitato di una richiesta di integrazione documentale atta al superamento di eventuali carenze iniziali, va evidenziato che in base alle previsioni contenute nella lex specialis la predetta richiesta può trovare spazio solo in caso di assenza di singoli e specifici elementi e non al fine di integrare o sostituire un intero progetto.
Con specifico riferimento alle procedure valutative a sportello, quale quella in esame, ove l’istruttoria è condotta secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, la giurisprudenza ha affermato che “ un’eccessiva dilatazione del soccorso istruttorio consentirebbe ai concorrenti di affrettarsi a depositare una domanda anche incompleta per acquisire il vantaggio temporale per ottenere il finanziamento” (Tar Lazio sez IV, 31.1.2025 n. 2220; Tar Sicilia sez V, 30.9.2025 n. 2129) evidenziando che consentire tali integrazioni “ darebbe la stura a facili comportamenti elusivi del criterio cronologico ” (Tar Lazio sez V, 8.8.2022 n. 11087).
8. Anche il terzo motivo non è positivamente apprezzabile.
Si deve infatti evidenziare che in base al costante orientamento giurisprudenziale le valutazioni dei progetti ai fini della loro ammissione a finanziamento sono connotate da ampia discrezionalità tecnica e, in quanto tali, sono sindacabili dal GA solo in caso di macroscopiche abnormità o manifeste incongruità della valutazione.
La richiesta di sostituire una propria soggettiva valutazione a quella dell’Amministrazione comporterebbe pertanto un inammissibile sconfinamento del sindacato giurisdizionale in ambiti riservati alla P.A.
Nel caso di specie risulta evidente che le diffuse e congruenti argomentazioni articolate dal Comitato tecnico di valutazione a supporto della decisione di non ammissione del progetto della ricorrente e recepite nel provvedimento impugnato, non possono essere infirmate in questa sede sulla base dell’alternativa ed opinabile prospettazione del ricorrente (sia in ordine alla ammissibilità del proprio progetto, sia in merito alla sovrapponibilità dello stesso con altri progetti ammessi a finanziamento), che questo giudice non potrebbe accreditare senza indebitamente sostituirsi alle valutazioni riservate alla Regione.
9. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di causa a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che liquida nell’importo di € 2.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
LO CA de OH di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
DI EL, Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| DI EL | LO CA de OH di Grisi' |
IL SEGRETARIO