Cass. civ., sez. I, sentenza 12/12/2024, n. 32226
CASS
Sentenza 12 dicembre 2024

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, emessa il 28 novembre 2024, con numero di registro generale 34042/2019. Le parti in causa sono una banca e gli eredi di un investitore, che avevano richiesto la nullità o l'annullamento di contratti di investimento, sostenendo di non essere stati adeguatamente informati sui rischi associati. In particolare, gli attori lamentavano la concentrazione del loro portafoglio in un unico titolo e l'assenza di informazioni necessarie per effettuare scelte consapevoli.

La Corte ha confermato la decisione della Corte d'Appello di Trento, stabilendo che la prescrizione dell'azione di risarcimento decorre dal momento in cui il danno diventa percepibile, ossia dal default dell'emittente, e non dalla data di esecuzione dell'ordine di acquisto. Ha sottolineato che l'intermediario ha l'obbligo di informare adeguatamente l'investitore, e che la violazione di tali obblighi genera una responsabilità contrattuale. La Corte ha anche chiarito che la domanda di risarcimento non è subordinata a quella di risoluzione del contratto, evidenziando l'autonomia delle due azioni. La decisione si fonda su un'interpretazione consolidata della normativa in materia di intermediazione finanziaria, evidenziando l'importanza della protezione dell'investitore e della necessità di scelte consapevoli.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Massime2

In tema di intermediazione finanziaria, il termine di prescrizione decennale per l'esercizio, da parte del cliente, dell'azione di risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento dell'intermediario agli obblighi informativi su di lui gravanti in occasione di operazioni di investimento o disinvestimento, compiute in esecuzione del contratto quadro tra gli stessi stipulato, inizia a decorrere solo quando si manifesta in concreto per il cliente il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa da lui oggettivamente percepibile, secondo il metro dell'ordinaria diligenza, e rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta, essendo questo il momento in cui il diritto al risarcimento può essere fatto valere rispetto a un danno effettivamente determinatosi. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso che pretendeva di far decorrere il termine prescrizionale non dalla data del default del Gruppo Lehman Brothers, bensì da quella di esecuzione degli ordini, confondendo il momento dell'inadempimento della banca agli obblighi informativi e quello in cui si era determinato il danno nel patrimonio del cliente).

In tema di intermediazione finanziaria, il momento in cui per il cliente diviene o è divenuto realmente percepibile il danno da ascriversi all'intermediario inadempiente ai propri obblighi informativi, da cui inizia a decorrere il termine decennale di prescrizione per l'esercizio dell'azione risarcitoria, dipende dalle circostanze del singolo caso concreto e la relativa indagine deve tener conto che i peculiari beni oggetto della controversia (titoli azionari o obbligazionari, derivati e simili) non sono assimilabili ad altri beni mobili e che il danno risarcibile ex art. 1223 c.c. non può essere provocato dal normale andamento del valore o del prezzo del titolo sul mercato secondario, poiché la sua fluttuazione è ontologicamente connaturata alla natura mutevole della valorizzazione degli investimenti finanziari, essendo, invece, necessario un quid pluris, anche un evento anomalo, che al contempo disveli il rischio taciuto dall'intermediario e concretizzi la lesione patrimoniale.

Commentario1

  • 1Sulla prescrizione dell’azione di risarcimento del danno in favore dell’investitore: dies a quo, oggettiva riconoscibilità, diligenza richiestaAccesso limitato
    Emiliobufano · https://rivistapactum.it/ · 31 marzo 2025
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 12/12/2024, n. 32226
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32226
Data del deposito : 12 dicembre 2024

Testo completo