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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 25/03/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1128/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Abiuso
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. MASCOTTO ALESSANDRA
PARTE ATTRICE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
SCHIAVONE ANTONIO
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note depositate in via telematica in vista dell'udienza del 22.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il decreto ingiuntivo n. 213/2022 emesso in data 23 marzo 2022, il Tribunale di
Rovigo ha ingiunto al Sig. e al Sig. di pagare, in Parte_2 Parte_1 solido tra loro, in favore di e per essa ad nel Controparte_1 Controparte_2
termine di 40 giorni dalla notifica, la somma di euro 90.488,06, oltre interessi, spese legali liquidate e successive occorrende come per legge. Il decreto ingiuntivo è stato notificato ad entrambi in data 13 aprile 2022.
, con atto di citazione notificato in data 23 maggio 2022, ha Parte_1
proposto opposizione avverso il suddetto provvedimento incardinando il presente giudizio, allegando: il difetto di legittimazione attiva della società , per CP_1 mancata prova dell'inclusione del credito nella cessione in blocco;
la nullità della fideiussione conclusa dal per violazione della disciplina anti-trust; sollevando Parte_1
anche una serie di doglianze inerenti alla quantificazione delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto.
L'opponente ha quindi chiesto: “In via preliminare: Per i motivi di cui in narrativa ci si oppone sin d'ora, in ipotesi di istanza ex art. 648 c.p.c., alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
Ancora in via preliminare: - Accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia delle fideiussioni firmate dal sig. , Parte_1
respingere tutte le domande avanzate dalla creditrice nei confronti del medesimo e per
l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 213/2022 emesso e reso pubblico dal Tribunale di Rovigo in data
23.03.2022 e notificato al sig. il 13.04.2022; - Accertare e dichiarare la Parte_1
nullità della cessione del credito per mancata produzione del contratto di cessione e degli elementi essenziali ex art. 1346 c.c. e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 213/2022 emesso e reso pubblico dal Tribunale di Rovigo in data 23.03.2022 e notificato al sig. il Parte_1
13.04.2022; - Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo a
[...]
per tutte le motivazioni di cui in narrativa e conseguentemente revocare e/o CP_1
annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 213/2022 emesso e reso pubblico dal Tribunale di Rovigo in data 23.03.2022 e notificato al sig.
il 13.04.2022; Nel merito in via principale: nella denegata e non creduta Parte_1
ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari di cui sopra: - accertare e
pag. 2/27 dichiarare l'irritualità, irrilevanza e comunque la nullità della documentazione in forza della quale ha inteso agire in giudizio in quanto i contratti non sono Controparte_1
stati prodotti in giudizio, non sono stati prodotti in originale e, pertanto, non sono riconducibili al sig. , e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo Parte_1
e comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 213/2022 emesso e reso pubblico dal
Tribunale di Rovigo in data 23.03.2022 e notificato al sig. il 13.04.2022; - Parte_1
accertare e dichiarare la nullità dei contratti (non prodotti in originale) per indeterminatezza dell'oggetto e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo
e comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 213/2022 emesso e reso pubblico dal
Tribunale di Rovigo in data 23.03.2022 e notificato al sig. il 13.04.2022; - Parte_1
revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo
n. 213/2022 emesso e reso pubblico dal Tribunale di Rovigo in data 23.03.2022 e notificato al sig. il 13.04.2022 per indeterminata quantificazione del quantum Parte_1
debeatur in mancanza di produzione di idonea documentazione probatoria, per mancanza di prova scritta attestante il presunto credito ad esso sotteso (in particolare i contratti in originale) e per tutte le motivazioni meglio esposte in narrativa e per
l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto a da parte del sig. Controparte_1
per tutte le motivazioni di cui in narrativa;
In via subordinata: Parte_1
nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni sollevate in via preliminare e della domanda principale: - ridurre la pretesa creditoria di controparte nei confronti del sig. alla somma di € 52.513,33 (asseritamente Parte_1 calcolata da controparte al momento in cui l'opponente faceva parte della compagine societaria, ma non provata documentalmente) e comunque a quella minor somma che verrà accertata in corso di causa, tenuto conto della discrepanza tra importo risultante dalla documentazione prodotta nel fascicolo monitorio e quella effettivamente richiesta in sede monitoria e poi ingiunta, di tutti i pagamenti che risulteranno effettuati dall'odierno attore opponente ed al netto degli interessi non dovuti stante la mancata indicazione dei tassi di interesse e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 213/2022 emesso e reso pubblico dal Tribunale di Rovigo in data 23.03.2022 e notificato al sig. il 13.04.2022; Parte_1
In via di ulteriore subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato
pag. 3/27 accoglimento delle eccezioni sollevate in via preliminare, della domanda principale e della domanda subordinata testé sollevata: - ridurre la pretesa creditoria di CP_1
a quella minor somma che verrà accertata in corso di causa, tenuto conto dei
[...]
pagamenti effettuati e degli interessi applicati al mero tasso legale ex art. 117 TUB, e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 213/2022 emesso e reso pubblico dal Tribunale di Rovigo in data
23.03.2022 e notificato al sig. il 13.04.2022; In ogni caso: con integrale Parte_1
vittoria di spese e competenze professionali di causa, oltre il 15% per spese generali di studio, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a. di legge”.
Si è costituita in giudizio la società opposta, e per essa CP_1 [...]
, contestando l'eccepito difetto di titolarità della posizione creditoria in CP_2
capo alla stessa, la presunta nullità della fideiussione sottoscritta da Parte_1
e contestando gli ulteriori motivi di doglianza attinenti alla documentazione
[...]
contrattuale prodotta, e al quantum delle somme oggetto di ingiunzione. La parte opposta ha quindi chiesto “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: A) Nel merito, in via principale: respingere integralmente l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
B) In via subordinata, nel merito: nella denegata ipotesi in cui il decreto ingiuntivo opposto dovesse essere revocato per qualsiasi motivo, condannare l'opponente al pagamento della somma ingiunta, o di quella diversa che risulterà di giustizia, oltre interessi;
C) In via istruttoria, ci si oppone sin da ora all'ammissione dei mezzi di prova articolati da controparte. Con riserva di ulteriormente dedurre, articolare e produrre, con l'indicazione dei testi e dei capitoli di prova nei termini di legge. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e oneri di legge”.
La causa è stata istruita attraverso la concessione dei termini ex art. 183, 6 co. C.p.c., la produzione di documenti e, ritenuta la stessa matura per la decisione, le parti hanno precisato le proprie conclusioni in vista dell'udienza del 22.10.2024, quando la stessa è stata trattenuta in decisione, con i termini ex art. 190 c.p.c.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
pag. 4/27 Preliminarmente la presente sentenza viene redatta applicando gli artt. 132 c.p.c. e 118
c.p.c. nel testo novellato con L. 18 giugno 2009, n. 69, entrata in vigore il 04.07.2009; tali disposizioni sono immediatamente applicabili anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della novella (cfr. art. 58 L. n. 69 del 2009, che detta le disposizioni transitorie).
Il novellato art. 132 esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr Cass., 16.1.2015 n.
642 e Cass. 3636/2007).
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui “la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e
l'osservanza degli art. 115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito” (Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006,
n. 17145).
pag. 5/27 Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
1.Sull'eccezione di difetto di titolarità della posizione creditoria, in capo alla società cessionaria
Nel caso di specie, l'opponente eccepisce il difetto di legittimazione attiva (e dunque della titolarità del credito), in capo all'opposta; pur tuttavia, tale eccezione va rigettata.
In atto di opposizione la parte opponente così aveva argomentato la propria doglianza
“1. Il documento costituisce la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione del credito e non il vero contratto di cessione. Con ciò difettando la prova non solo del verificarsi dell'operazione, ma altresì delle relative condizioni contrattuali e soprattutto dei crediti inclusi nell'operazione” e anche “A pag. 1 della G.U. risulta che: “I crediti ceduti sono specificamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dalla
Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto. Tale lista è pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul seguente sito internet www.intesasanpaolo.com fino alla loro estinzione…”. Da tale disposizione vi è quindi conferma dell'esistenza di un contratto di cessione e di una lista nei quali sono specificamente individuati i crediti ricompresi nella cessione. Tuttavia, tale produzione è stata integralmente omessa da parte dell'odierna opposta, impedendo così l'identificazione dei crediti rientranti nell'operazione di cessione e comportando altresì l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto di cessione”.
In via conclusiva, la doglianza dell'opponente è stata in questo formulata nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo “Alla luce di quanto sopra, è innegabile che nulla è stato prodotto dall'odierna convenuta opposta per provare che la cessione del credito de quo abbia avuto ad oggetto e quindi abbia incluso il contratto asseritamente stipulato dal sig. . Conseguentemente nulla è stato provato circa la Parte_1 legittimazione ad agire dell'opposta”, e ancora “Alla luce di quanto sopra evidenziato,
pag. 6/27 si chiarisce come la carente produzione documentale della convenuta opposta determini il mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sulla medesima circa la dimostrazione della sussistenza della relativa legittimazione ad agire in giudizio, non essendo possibile accertare che la cessione del credito abbia incluso il contratto dell'attore opponente”.
In ragione di quanto sopra, ed in applicazione dei principi recentemente esposti dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 5478/2024, ben ai comprende che, nonostante quanto argomentato dalla parte in sede di propria comparsa conclusionale, l'opponente entri i limiti asseritivi preclusivi previsti ex-lege non mai posto in essere una contestazione dell'esistenza stessa della cessione, avendo proceduto a contestare soltanto la sussistenza della dimostrazione dell'inclusione del credito oggetto di causa nella cessione realizzatasi tra la società NT , le società qui parte Parte_3
opposta . CP_1
Sul punto, come noto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, allo scopo di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della NC d'IA, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra
i crediti esclusi dalla cessione” (Cass. Sent. 21821/2023).
pag. 7/27 Inoltre, sul piano prettamente processuale, la Corte di Cassazione con l'ordinanza del 16 aprile 2021 n. 10200, ha chiarito che la prova della cessione del credito può essere data anche dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
tra i vari modus idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, si distinguono, in particolare l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con la specifica indicazione del credito ceduto (con indicazione del “Ndg” specifico); la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
eventuali comunicazioni stragiudiziali (si pensi alla missiva) con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
le dichiarazioni confessorie della cedente.
La dichiarazione della banca cedente è senza dubbio idonea a dare la prova del negozio di cessione. Infatti, il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, il quale, essendo un negozio giuridico a causa variabile, è sottratto ad ogni esigenza di forma se non richiesta dal negozio costituente la causa del trasferimento dei crediti medesimi (v. Cass. n. 18016 del 09/07/2018).
Sul tema, si ritiene di condividere la posizione espressa dalla giurisprudenza di legittimità suddetta, che ha ritenuto la dichiarazione emessa dalla cedente in ordine all'inclusione del credito nella cessione idonea ai fini della prova dell'identificazione del credito ceduto, sulla base del principio per cui tale atto di scienza, costituisca elemento indiziario da valutare da parte del giudice di merito. Tale conclusione ha pure trovato seguito nella più recente giurisprudenza di merito (Si vedano, ex multis, Trib.
Treviso, 12.10.2021 e Trib. Treviso 22.11.21).
Si osservi, peraltro, che anche la giurisprudenza di legittimità, nel valutare i requisiti necessari per la prova della titolarità del credito, attribuisca importanza dirimente al solo fatto che gli elementi complessivi consentano di individuare senza incertezza i rapporti oggetto di cessione (Cass. 31188/2017).
Ancora, la Suprema ha precisato che “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che pag. 8/27 occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. Ord. 9412/2023).
E ancora, a Corte di Cassazione, di recente, ha precisato che, in caso di contestazione dell'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (Cass. Ord. 28790/2024).
Nella fattispecie oggetto di giudizio, può ben dirsi dimostrata da parte della cessionaria parte opposta, la propria legittimazione, ossia la titolarità in capo alla stessa del credito oggetto di causa.
Difatti, è stato dimostrato che Con atto stipulato in data 10 dicembre 2020
[...] ha realizzato un'operazione di cartolarizzazione dei crediti, ceduti in Controparte_3
blocco alla società di cui è stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale ai Controparte_1 sensi dell'art. 58 co. 2 TUB (All.C.). Parte Seconda n. 145 del 12 dicembre 2020, e tra questi crediti rientrava anche il credito vantato nei confronti della società G.R.P.
VIAGGI oggi MAXI TOUR Parte_4 [...]
e di conseguenza verso l'odierno opponente. Parte_5
La società creditrice opposta ha depositato (doc. ALL. C) l'avviso di cessione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 145 del 12 dicembre 2020, nel quale erano indicati i rapporti acquistati da individuati per categorie Controparte_3 omogenee, ossia crediti derivanti da “contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluto di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 30 giugno 2020, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della NC d'IA n.
pag. 9/27 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della
Circolare della NC d'IA n. 139/199”.
I rapporti oggetto del presente procedimento sono sorti esattamente nel periodo considerato, anche considerato che in sede di ricorso monitorio, la parte ricorrente he prodotto (doc. 10) un estratto della posizione a sofferenza, requisito emergente dall'Avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Inoltre, ed in via altamente dirimente, la parte opposta ha depositato al proprio doc. 4 la dichiarazione della NC cedente Intesa San Paolo, dell'8.09.2022, in cui viene dichiarato che “Spett.le Via V. Alfieri n. 1 31015 Conegliano Veneto CP_1
(TV) Oggetto: (ndg Controparte_4
4477348026000) Segnaliamo, come richiesto, che in data Controparte_3
10.12.2020 ha effettuato nei confronti di un'operazione di cessione di CP_1
crediti pro-soluto ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della L. 30 aprile 1999 n° 130, che include, tra gli altri, i crediti di seguito indicati: RAPPORTI NTTARIO
600054779723 (mutuo) 950100000039 (soff. conto cor.) 951100000091 (soff. spese)
Della suddetta cessione è stata Controparte_4
data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica IAna in data 12.12.2020 al n. 145 parte II”.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha precisato che “a. “La dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo” costituisce infatti “un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” (Cass. 10200/2021, in motivazione, richiamata da sent. Corte d'Appello di Venezia n. 376/2024, pubblicata in data
22.02.2024).
Sul punto, il tenore del doc. 4 prodotto dall'opposta, restituisce una dichiarazione della
NC cedente di chiara inclusione del credito oggetto di giudizio nell'operazione di cessione menzionata.
Alla luce di tale dichiarazione non può sussistere alcun serio dubbio, dunque, sulla ricomprensione del credito per cui è causa fra quelli oggetto dell'operazione di pag. 10/27 cartolarizzazione in forza della quale si è resa cessionaria dei crediti CP_1
in blocco di INTESA SAN PAOLO.
Con riferimento alla deduzione avanzata dalla parte opponente in relazione ai poteri del dichiarante di Intesa San Paolo che ha messo l'indicata dichiarazione, e in aderenza a quanto statuito sul punto nella sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 376/2024, pubblicata in data 22.02.2024, il Giudice ritiene che non tanto rilevi la sussistenza in capo al dichiarante di poteri tali da impegnare l'ente, non trattandosi di dichiarazione di indole negoziale dalla quale discendano effetti vincolanti per il rappresentato, quanto piuttosto la circostanza che si tratti di dichiarazione attendibile, siccome proveniente da un soggetto in grado di riferire cognita causa.
Come ogni documento recante dichiarazioni di terzi prodotte in giudizio, invero, “pur non configurandosi come prova tipica, può costituire un indizio, del quale occorre valutare la rilevanza, unitamente al comportamento processuale tenuto dall'altra parte nei giudizi di primo e secondo grado” (Cass. n. 11652 del 03/08/2002).
E, in proposito, in assenza di diversi elementi, invero neppure prospettati, non sussistono motivi per dubitare non solo della riferibilità di tale soggetto all'organizzazione della parte cedente, in nome della quale ha operato la dichiarazione, resa su carta intestata “INTESA SAN PAOLO”, ma – ancor più – della attendibilità di quella dichiarazione, la quale rivela all'evidenza la conoscenza di tutti i termini dell'operazione e dei dati concernenti il rapporto bancario dell'istituto con
[...]
oggi Controparte_4 Parte_6
da cui promana la richiesta creditoria oggetto del presente
[...]
procedimento, verso il fideiussore . Parte_1
Inoltre, la parte opposta ha prodotto (sì in sede di comparsa conclusionale, ma con documento sul quale la parte opponente ha interamente preso posizione in sede di memoria di replica), la lista dei codici dei crediti ceduti ricavabile dal sito internet indicato sull'Avviso di cessione della Gazzetta Ufficiale, dal quale si può ricavare la piena coincidenza nella dichiarazione di cessione del credito e nell'elenco dei crediti, tra i numeri identificativi della posizione (ndg 4477348026000) e tra le numerazioni delle pag. 11/27 linee di credito cedute (ossia finanziamento n. 600054779723 e conto corrente n.
950100000039.
Ne risulta un compendio di elementi probatori che, valutato unitariamente, consente di ritenere in maniera sufficientemente certa la riferibilità della dichiarazione a persona facente parte di INTESA SAN PAOLO e professionalmente al corrente delle vicende inerenti al rapporto bancario per cui è causa e, a un tempo, la ricomprensione del credito verso la parte opponente e verso Controparte_4
oggi fra quelli oggetto della indicata Parte_6 cessione “in blocco”.
2.Sulla presunta nullità delle fideiussioni
Anche la predetta domanda risulta infondata.
In primo luogo, difatti, non merita accoglimento la domanda avanzata dall'opponente in qualità di fideiussore, di accertamento della nullità/inefficacia delle clausole contrattuali della fideiussione specifica (doc. 14 opposta) e di quella omnibus oggetto di causa (doc.
15 parte opposta), asseritamente corrispondenti a quelle presenti nel modello ABI, che la NC d'IA – con il noto provvedimento n. 55 del 02.05.2005- ha dichiarato contrarie alla normativa antitrust (agli artt. 2, 6 e 8 L. 287/1990), in relazione, nello specifico, alla preventiva rinuncia al termine di cui all'articolo 1957 c.c.
Sul punto, la parte opposta ha dimostrato che il ha, tra gli altri, prestato due Parte_1
distinte garanzie in favore della Controparte_5
oggi : una omnibus (doc.
[...] Parte_6
15 opposta), sottoscritta in data 17 febbraio 2012 fino all'importo di euro 45.000,00, soggetta a successivo aumento, in data 11 agosto 2015, fino all'importo di euro
70.000,00, l'altra, specifica (doc. 15 opposta), sottoscritta in data 22 maggio 2012, a garanzia di tutte le obbligazioni dipendenti dal predetto finanziamento chirografario.
Nello specifico, per quanto attiene alla fideiussione specifica, si ritengono non estensibili alle fideiussioni specifiche i principi elaborati dalla recente giurisprudenza di pag. 12/27 legittimità e di merito in ordine alla nullità per violazione della disciplina antitrust (tra cui, ad esempio, Cass. S.U. 41994 del 30.12.2021).
Si ritiene, a tal proposito, che, pur essendo presenti nelle fideiussioni specifiche le clausole riproducenti sostanzialmente il contenuto degli articoli del modello “Abi” censurati nella loro funzione lesiva della concorrenza, la fattispecie dedotta in causa non
è sussumibile nella cornice astratta che pure aveva trovato accoglimento nelle recenti pronunce in argomento del Giudice di legittimità sulla nullità derivata delle clausole nei contratti “a valle” (Cfr. Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa,
Pres. Raffone – Rel. , sentenza del 16 giugno 2020 in www.expartecreditoris.it). Per_1
Difatti, la questione in esame trae origine dal provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 emesso dalla NC d'IA in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20 L. n. 287 del 1990, vigenti fino al trasferimento dei poteri all'AGCM, con la L. n. 262 del 2005, a far tempo dal 12 gennaio 2016, avente ad oggetto il denunziato contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e l'articolo 2 della L. n. 287 del 1990 ("Legge Antitrust").
Peraltro, come noto, la NC d'IA, nella sua qualità pro tempore di autorità di vigilanza sulla concorrenza e sul mercato finanziario (oggi deferita all'AGCM), ha quindi espresso un parere negativo (con riferimento agli artt. 2, 6 e 8) in relazione allo schema contrattuale uniforme predisposto dall'associazione bancaria italiana ABI e da alcune associazioni di consumatori avente ad oggetto uno schema di "fideiussione omnibus a garanzia delle operazioni bancarie".
Le conclusioni a cui è recentemente giunta la giurisprudenza di legittimità hanno, dunque, esclusivamente ad oggetto l'ipotesi presa in considerazione dalla NC
d'IA, ed esposta nel suddetto provvedimento, dovendosi ritenere che accogliendo la soluzione interpretativa proposta dall'opponente, si finirebbe per dare luogo ad un'estensione della nullità in via analogica ad ipotesi che non sono state accertate dall'Autorità competente come intese anticoncorrenziali.
pag. 13/27 Nel caso di specie, appunto, trattandosi di fideiussione specifica, alcun rilievo assume la giurisprudenza citata dagli opponenti in punto di nullità della fideiussione per conformità allo schema ABI e violazione della disciplina anti-trust.
Da ultimo, occorre evidenziare come recentemente la Suprema Corte, nelle ordinanze n.
30383/2024 e n. 1170/2025, ha ribadito che il carattere di nullità delle clausole invocate, può essere ascritto nello specifico, soltanto alle fideiussioni omnibus, che si caratterizzano per la loro indeterminatezza ed estensione generica alle obbligazioni future, non specificamente individuate.
La domanda risulta quindi radicalmente infondata con riferimento alla fideiussione specifica oggetto del presente procedimento, di cui al documento n. 14 della parte opposta.
Per quanto riguarda la fideiussione omnibus sottoscritta dal , in primo luogo Parte_1
non si ritiene estensibile la presunta nullità alla indicata fideiussione oggetto di giudizio, la quale, essendo stata stipulata nell'anno 2012, è stata sottoscritta in un periodo al di fuori del campo di indagine alla base del provvedimento della NC d'IA (2002-
2005).
Infatti la stessa Cassazione, con sentenza 28.11.2018 n. 30818 ha stabilito che incombe su chi eccepisca la nullità, in virtù delle norme sul riparto dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., la dimostrazione dell'applicazione uniforme (e non occasionale) delle clausole contestate (nella specie del tutto assente da parte degli opponenti), tenuto conto che il provvedimento della NC d'IA non ha accertato il carattere uniforme dell'intesa anticoncorrenziale ma lo ha indicato solo in termini ipotetici.
Nel caso di specie, la parte opponente non ha dimostrato tale intesa.
In ogni caso, quandanche in applicazione dei noti arresti giurisprudenziali (tra cui la sentenza delle Sezioni Unite n. 41994/2021), si volesse giungere ad un accertamento di nullità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c., contenuta nella fideiussione omnibus oggetto di giudizio, in ogni caso, tale accertamento non avrebbe effetti concreti sulla fattispecie oggetto di giudizio.
pag. 14/27 Difatti, occorre fare applicazione dei principi recentemente espressi dalla Corte
d'Appello di Venezia, e da quella di Milano.
Difatti, la Corte d'Appello di Venezia nella sentenza n. 438 del 1.03.2024, ha ritenuto che “Il contratto di fideiussione omnibus sottoscritto da […], prevede all'art. 6 che: “I diritti derivanti alla NC dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta a escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”. Il successivo art. 7 recita testualmente: “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla NC, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”. Riguardo agli effetti della clausola “di pagamento a prima richiesta” contenuta nell'art. 7, la giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass. Sez. Un. 25.10.1979 n. 5572) afferma che l'art 1957 cod. civ., nella parte in cui pone a carico del creditore l'onere di chiedere giudizialmente, nel termine di decadenza di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale,
l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, e di continuare le sue istanze con diligenza, e con la comminatoria, in caso di inosservanza, dell'estinzione della fideiussione, si applica sia alla fideiussione solidale, vale a dire alla fideiussione assunta senza beneficio di preventiva escussione, prevista come normale dall'art. 1944 primo comma cod. civ, sia alla fideiussione cosiddetta semplice o con beneficio
d'escussione, prevista in via eccezionale dal secondo comma dello stesso articolo.
Peraltro, l'impedimento di tale effetto estintivo, mentre, nel caso di fideiussione semplice, la quale ha carattere sussidiario, può conseguire soltanto all'azione proposta contro il debitore principale, nel caso della fideiussione solidale consegue tanto all'azione contro il debitore principale, quanto a quella proposta solo nei confronti del fideiussore, tenuto conto che il connotato di accessorietà dell'obbligazione di quest'ultimo non può tradursi anche in un carattere di sussidiarietà, incompatibile con la disciplina della solidarietà passiva, ove ciascuno dei condebitori può essere costretto per l'intero all'adempimento, secondo la scelta del creditore. In caso di fideiussione solidale, pertanto, l'istanza può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore
pag. 15/27 contro l'uno o contro l'altro dei due condebitori solidali e con effetti ugualmente idonei
a impedire l'estinzione della fideiussione. Ora, la clausola di cui all'art. 7 consente al creditore, per evitare la liberazione del fideiussore, di rivolgere le proprie istanze nei confronti di quest'ultimo e non anche nei confronti del debitore principale e, derogando alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di azione giudiziaria), di farlo “a semplice richiesta scritta.”
La Corte ha, dunque, proseguito nel proprio ragionamento logico giuridico ed ha chiaramente, esplicato come l'ordinaria diligenza, non debba necessariamente corrispondere all'avvio di azioni giudiziarie: “l'art. 6, correlando l'estinzione della fideiussione non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma all'integrale soddisfacimento di questa, ed esentando il creditore dall'onere di escutere il debitore principale, rende inoperante la previsione che pone a carico del creditore l'onere di coltivare con diligenza le istanze proposte contro quest'ultimo. Sicché il tribunale, laddove ha accolto l'opposizione affermando che la banca non aveva assolto tale onere
– perché, dopo aver proposto istanza di ammissione al passivo del fallimento della [….] non aveva provveduto all'integrazione documentale richiesta vedendosi rigettata la relativa istanza, e successivamente non aveva presentato opposizione allo stato passivo, quindi non svolgendo alcuna ulteriore attività finalizzata alla tutela del proprio credito – ha disapplicato l'art. 6, ritenendo implicitamente nulla la clausola in oggetto, in contrasto con l'affermazione fatta in precedenza. La clausola di cui all'art.
7, che consente al creditore di evitare che maturi la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. mediante la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento al fideiussore entro il termine di decadenza semestrale, rende superflua l'iniziativa giudiziaria che, invece, è ordinariamente necessaria, a norma della citata disposizione, per escludere l'estinzione della garanzia. Ciò comporta che in tale particolare ipotesi di solidarietà passiva, il creditore, che ha la facoltà di rivolgersi per il pagamento all'uno o all'altro dei coobbligati, è esentato al tempo stesso dall'onere di proporre tempestivamente le sue istanze nei confronti del debitore principale e di continuarle con diligenza. D'altro canto, tale clausola non si pone in contrasto con la ratio dell'art.
pag. 16/27 1957 c.c., giacché il fideiussore viene reso edotto entro il termine semestrale dell'esistenza del debito garantito e del suo inadempimento, potendo così adottare tutte le iniziative ritenute utili a conservare integre le ragioni di surrogazione ex art. 1949
c.c., o di regresso ex art. 1950 c.c. verso il debitore principale. Ed in tale ipotesi la clausola di cui all'art. 6, che correla l'estinzione della fideiussione non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma all'integrale soddisfacimento di questa, rendendo inoperante la previsione che pone a carico del creditore l'onere di coltivare con diligenza le istanze proposte contro il debitore principale, non può ritenersi nulla”.
Ancora, la Corte d'Appello di Venezia, in altra pronuncia depositata in data 31.07.2024, ha fatto espresso richiamo della sentenza della Corte di Cassazione n. 22346/2017, la quale ha considerato rispettato il termine previsto dall'art. 1957 c.c., anche in presenza di una richiesta stragiudiziale di pagamento, quando nel contratto (come nella fattispecie oggetto di causa), era presente espressamente una clausola come quella per cui i garanti si obbligano a pagare immediatamente “a semplice richiesta scritta”. Difatti la Suprema
Corte, in quella pronuncia, ha osservato che “è sufficiente osservare che, se il rinvio si intendesse anche alla previsione di tale azione (giurisdizionale), la garanzia non sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni, possa intendersi nel senso che tale richiesta si debba esprimere con l'azione giudiziaria”.
Ancora, la Corte d'Appello di Milano con la sentenza n. 220 del 24 gennaio 2023, ha ritenuto che “Nelle ipotesi in cui le parti abbiano pattiziamente previsto che il garante debba adempiere a seguito della “semplice richiesta” del creditore, la domanda di pagamento inviata in via stragiudiziale può, e deve, essere considerata una valida istanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1957 c.c.: diversamente opinando, la garanzia perderebbe il suo significato di garanzia a prima richiesta. La fideiussione “a prima richiesta” comporta che il garante sia tenuto al pagamento dell'obbligazione quando questo gli viene intimato dal creditore, indipendentemente dall'esercizio di un'azione giudiziale. Da quel momento, infatti, il fideiussore è obbligato ad eseguire il pagamento richiesto, secondo il meccanismo proprio del solve et repete, ed è reso
pag. 17/27 conscio del mancato adempimento da parte del debitore principale. La raccomandata inviata dalla banca costituisce richiesta scritta di pagamento stragiudiziale, come tale idonea ad evitare la decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. È irrilevante quindi il momento in cui il creditore ha proposto la domanda giudiziale in via monitoria, dovendosi ritenere rispettato il termine di cui all'art. 1957 c.c. già con la diffida stragiudiziale”.
Si ritiene di aderire ai suddetti principi, evidenziando che nel caso di specie la NC cedente abbia regolarmente intimato il pagamento con richiesta stragiudiziale del
9.11.2016 (doc. 11 opposta), e prima ancora del 10.08.2015 (doc. 9 opposta).
Sul punto si richiama una recente pronuncia della giurisprudenza di merito (Tribunale di
Ancona sentenza n. 1362/2023 del 25 ottobre 2023) secondo cui la lettera di decadenza, inviata contestualmente al garante e al debitore principale è idonea a ritenere rispettato il termine di cui all'art. 1957 c.c.
Per le ragioni suddette, i motivi di opposizione proposti dal fideiussore, non risultano meritevoli di accoglimento, non essendosi verificata alcuna nullità/inefficacia, e alcuna decadenza a carico della NC.
Ancora, alcun dubbio di validità delle fideiussioni prodotte dalla società opposta risulta sussistente, considerato che in alcun modo l'opponente ha disconosciuto la propria sottoscrizione, presentando sul punto doglianze del tutto generiche ed espresse in termini meramente dubitativi.
Difatti, alcun compiuto disconoscimento risulta avanzato dall'opponente.
Difatti, come noto, infatti, il disconoscimento di una scrittura privata, ai sensi dell'art. 214 cpc, pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve rivestire comunque i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in mere espressioni di stile. Secondo il costante orientamento giurisprudenziale, la ratio del potere conferito alla parte dall'art. 214 cpc di disconoscere la scrittura prevista, presuppone che la stessa non sia già stata riconosciuta, sia pure tacitamente;
pertanto, qualora la parte, prima del giudizio, abbia dato volontaria esecuzione al documento, il successivo disconoscimento pag. 18/27 giudiziale deve ritenersi inammissibile, trattandosi di comportamento logicamente incompatibile con quello precedente (cfr. Trib., Cremona 15.09.1989; nello stesso senso anche Trib. Pordenone, 19.5.2009 n. 776).
Sul punto, anche la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il riconoscimento di una scrittura privata può avvenire anche in sede stragiudiziale (cfr., Cass. civ. 11.
21744/04), osservando che il riconoscimento, espresso o tacito, effettuato fuori dal processo si inquadra nella dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 cc, ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento nel giudizio;
ne consegue che il sottoscrittore che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò i limiti, di cui all'art. 2732 e.e., alla revoca della confessione ( Cass. civ. nn. 22460/17, 10849/12).
Nella vicenda in esame, la doglianza di parte Opponente risulta inevitabilmente in contrasto, sia con gli elementi di prova di cui al corredo documentale monitorio
(plurime ricognizioni di debito e piani di rientro prodotti dalla parte creditrice), sia con le allegazioni e prospettazioni svolte in sede di opposizione, e tale basta a renderla inammissibile.
Aspetto fondamentale dell'assoluta inammissibilità delle contestazioni avanzate inerenti alla sottoscrizione delle fideiussioni (come anche di quelle inerenti alla sottoscrizione del contratto di conto corrente, del finanziamento e della richiesta di affidamento) è che l'opponente, prima ancora di avviare il presente giudizio di opposizione, non aveva mai sollevato eccezioni e/o contestazioni sul punto: neanche a seguito della diffida al pagamento;
né ancora risulta che l'opponente avesse mai negato che al contratto di finanziamento sottoscritto fosse stata data esecuzione.
Inoltre, non risulta rilevabile neppure una nullità delle fideiussioni ex art. 1941 c.c., considerato che il , in qualità di professionista, tra gli altri, ha infatti prestato Parte_1
due distinte garanzie in favore della Controparte_5
oggi una generica,
[...] Parte_6 sottoscritta in data 17 febbraio 2012 fino all'importo di euro euro 45.000,00, soggetta a pag. 19/27 successivo aumento, in data 11 agosto 2015, fino all'importo di euro 70.000,00, l'altra, specifica, sottoscritta in data 22 maggio 2012, a garanzia di tutte le obbligazioni dipendenti dal predetto finanziamento chirografario.
Da ultimo, per ciò che concerne i motivi di opposizione attinenti alla pretesa applicazione all'odierno opponente della disciplina del codice del consumo, sollevate per la prima volta dal in sede di comparsa conclusionale, si rileva che le stesse Parte_1
risultano infondate, considerato che, come ammesso dallo stesso , lo stesso ha Parte_1
ricoperto fino al 27.12.2016 la qualità di socio della società al 25%, di modo che non risulta applicabile alle fideiussioni dallo stesso sottoscritte nell'anno 2012, l'invocata disciplina di cui al codice del consumo.
3. Sul quantum oggetto di ingiunzione e sulle somme creditorie accertate
Sul punto, si rileva innanzitutto che la parte opponente ha sollevato una serie di doglianze inerenti ai rapporti contrattuali oggetto di giudizio del tutto generiche e non circostanziate, e come tali del tutto inammissibili.
Per quanto concerne i motivi di opposizione fondati sulla presunta di limitazione di responsabilità del , dalla documentazione prodotta dalla parte opposta è Parte_1
risultato dimostrato quanto segue:
- con comunicazione del 10 agosto 2015 mediante raccomandata ricevuta a mano, la banca Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. ha comunicato alla Società
[...]
oggi Controparte_4 Parte_6 la revoca dagli affidamenti in essere intimando l'immediato
[...]
versamento delle somme dovute;
- Successivamente, in data 11 agosto 2015 (cfr. doc. 7 fascicolo monitorio), la predetta
Società si è riconosciuta debitrice della Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A., della somma di euro 52.513,33 per esposizione sul conto corrente n. 1000/3680, impegnandosi al contempo al versamento delle somme dovute (doc. 10 opposta).
pag. 20/27 Sul punto, occorre evidenziare che il riconoscimento di debito dell'11.08.2015, è stato sottoscritto in ogni foglio dallo stesso , con sottoscrizione dallo stesso mai Parte_1
oggetto di disconoscimento.
Inoltre, n data 9 novembre 2016 (cfr. doc. 9 fascicolo monitorio) la banca Cassa di
Risparmio del Veneto S.p.A. ha comunicato alla Società la decadenza dal predetto piano di rientro a seguito del mancato versamento di n. 10 rate, dichiarando le parti anche decadute dal beneficio del termine in relazione al finanziamento di originari euro
100.000,00 che a quella data presentava un'esposizione debitoria di euro 58.643,76 per capitale residuo, euro 14.040,85 per n. 9 rate insolute ed euro 305,72 per interessi di mora (doc. 11 opposta).
Sul punto, la società opposta ha dato dimostrazione della circostanza per la quale l'atto notarile allegato dalla parte opponente al documento 6), relativo al recesso dalla compagine societaria del , riporta la data di stipula del 27 dicembre 2016 e Parte_1 quella di registrazione del 30 dicembre 2016 e non quella indicata dall'opponente ossia il 7 giugno 2016. Peraltro, la predetta comunicazione relativa alla decadenza dal beneficio del termine, sia in relazione al conto corrente, sia in relazione al contratto di finanziamento è del 9 novembre 2016, data in cui il Sig. era ancora socio della Parte_1 società s.n.c. debitrice e quindi ben consapevole dell'esposizione debitoria maturata, per lo meno fino alla data dell'atto del 27.12.2016.
In ogni caso, come visto, le contestazioni inerenti alle fideiussioni prestate dal Parte_1
sono rimaste prive di riscontro.
Per quanto attiene alle residue doglianze in punto di quantum avanzate dall'opponente, si rileva che, nonostante la produzione da parte dell'opposta (doc. 13) degli estratti conto del conto corrente oggetto di giudizio, avvenuta in sede di comparsa di costituzione, ugualmente l'opponente non ha contestualizzato e specificato le presunte somme addebitate in via illegittima dalla NC, non procedendo ad operare le opportune specificazioni inerenti alle contestazioni relative al quantum oggetto di ingiunzione, che deve quindi ritenersi dimostrato.
pag. 21/27 Per ciò che attiene alla presunta assenza di prova scritta del credito, si rileva, che la parte opposta ha proceduto al deposito dei contratti conclusi tra la NC e la debitrice principale (docc. 5-6-7), documentazione chiaramente sottoscritta da tutti le parti contraenti, tra cui anche l'odierno opponente.
Parte opponente, inoltre, ha pure disconosciuto la conformità della copia del contratto all'originale ex art. 2719 cc.
Tale disconoscimento non è efficace.
Ai fini del disconoscimento di cui all'art. 2719 cc, la recente giurisprudenza di legittimità, ha introdotto il requisito della specifica indicazione degli "aspetti differenziali" tra copia prodotta e originale. Più in radice, il disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia, "attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenzia/i di quello prodotto rispetto all'originale" (tra le più recenti, Cass. n. 3227 del 2021; conf.
Cassazione nn. 25404, 24730, 22577, 20770, 19552 del 2020; 16557, 3540 del 2019;
27633 del 2018, 29993 e 23902 del 2017). Nella specie, di contro, il disconoscimento operato dall'Opponente non può ritenersi efficace, posto che la stessa non ha evidenziato alcuna differenza fra gli originali dei documenti e le copie prodotte dall'Opposta, né ha indicato puntualmente peculiarità di queste ultime (ad es. cancellature, scoloriture ecc.) che potessero far dubitare della loro conformità ai primi essendosi limitata a denunciarne la illeggibilità.
Ai sensi dell'art. 2719 c.c., “Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”, di modo che non ravvisa alcuna violazione del disposto dell'art. 117 Tub.
Peraltro, in alcuna parte dell'atto di opposizione il ha proceduto a disconoscere Parte_1
formalmente la propria sottoscrizione, dallo stesso apposta sul contratto di apertura di conto corrente, sul contratto di finanziamento, sul contratto di affido (cfr. doc. 1-2-3 fascicolo monitorio), né infine sui contratti di garanzia.
pag. 22/27 Le generiche contestazioni avanzate dal , non rappresentano un formale Parte_1
disconoscimento della propria sottoscrizione, considerato che il disconoscimento deve consistere in “una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale” (Cass.n. 24634/2021), considerato che l'opponente non ha neppure specificato sotto quale aspetto le copie differenzierebbero dagli originali.
Per ciò che attiene al contratto di finanziamento, in alcun punto la parte opponente ha contestato l'avvenuta erogazione del finanziamento.
Ancora, per ciò che attiene alle residue doglianze in punto di presunta illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi di cui al contratto di conto corrente n.
1000/00003680 stipulato in data 19.01.2012, si rileva in primo luogo che tale doglianze
è risultata del tutto generica, e come tale inammissibile, considerato che, come visto, nonostante la produzione del contratto e degli estratti conto del conto corrente, la parte opponente non ha proceduto neppure in sede di prima memoria a specificare le presunte somme addebitate in via illegittima dalla NC, e a circoscrivere quindi i propri motivi di opposizione, i quali sono rimasti del tutto generici e non circostanziati, ossia, non concretizzatisi in una chiara indicazione di una somma ritenuta illegittima.
Ancora, né in atto di opposizione, né in sede di memorie ex art. 183, 6 co. C.p.c., la parte opponente ha proceduto a debitamente quantificare le somme asseritamente addebitate in via illegittima a titolo di indebita capitalizzazione trimestrale degli interessi, neppure procedendo a produrre una propria perizia di parte che conteggiasse tale presunto importo illegittimo, limitandosi ad articolare la propria doglianza con meri richiami di giurisprudenza sul punto.
In assenza di alcun tipo di chiara contestazione, ed essendosi limitata la parte opponente a meri richiami giurisprudenziali, senza individuare in via esatta, con chiara indicazione di somme e metodi di calcolo, il motivo di opposizione proposto in punto di indebita capitalizzazione degli interessi, deve ritenersi come tale inammissibile, vista la natura del tutto indeterminata, generica e non circostanziata dell'opposizione sollevata sul punto.
pag. 23/27 La parte ha difatti così indicato la propria opposizione su tale profilo “In ragione di ciò, gli importi richiesti dall'opposta e riconducibili al rapporto de quo sono integralmente contestati nel relativo ammontare” e ancora “A fronte di ciò ed in via di mero subordine, in caso di mancato accoglimento delle eccezioni testé sollevate, si insiste affinché Codesto Giudice, nel revocare il decreto ingiuntivo perché infondato, in ogni caso riduca la pretesa creditoria di controparte con applicazione dell'art. 1284, comma
3 c.c. relativamente al calcolo degli interessi eventualmente dovuti”.
Per ciò che attiene al contratto di finanziamento sottoscritto, e alla complessiva situazione debitoria della società, è stato dimostrato innanzitutto che:
-con atto dell'11.08.2015, vi è stata una ricognizione del debito della società di cui all'esposizione debitoria del conto corrente c/c n. 1000/3680, per totali euro 52.513,33, riconoscimento di debito a cui ha partecipato anche l'odierno opponente (doc. 10 opposta);
-inoltre, con atto del 12.08.2015 (doc. 6 opposta), vi è stata rinegoziazione del contratto di finanziamento inizialmente sottoscritto tra la società e la NC, di modo che in tale atto del 12.08.2015, tutti i soci, tra cui anche l'odierno opponente, hanno riconosciuto il proprio debito a quella data, pari a complessivi 77.299,80 euro.
Alcuna contestazione sull'erogazione della somma oggetto di finanziamento, e sul mancato rimborso delle rate, anche come indicate nell'atto di rinegoziazione del
12.08.2015, risulta prospettata dall'opponente, considerato che la parte opposta ha documentato e specificato che, nonostante la rinegoziazione avuta il 12.08.2015 (con aumento delle rate da 60 a 96 mesi), la parte debitrice non ha proceduto a saldare il proprio debito di cui al finanziamento indicato.
Eloquente risulta sul punto l'indicazione di cui alla comunicazione di decadenza dal beneficio del termine del 9.11.2016, in atti, ricevuta via raccomandata anche dall'odierno opponente, il quale a quella data era ancora, peraltro, formalmente parte della compagine societaria.
pag. 24/27 Nell'atto di rinegoziazione del 12.08.2015, peraltro, risultano anche chiaramente indicate le condizioni relative al calcolo del tasso di interesse, e alla mensilità di ammortamento del debito residuo.
Considerate le suddette specificazioni, ben avrebbe potuto e dovuto la parte opponente operare la dovuta quantificazione delle somme ritenute illegittimamente applicate, e della somme, quindi, oggetto di contestazione rispetto al credito ingiunto.
La parte opposta ha dato quindi dimostrazione del suo credito, anche per ciò che concerne il finanziamento, depositando non solo il contratto di fideiussione, ma anche il contratto di finanziamento, unitamente agli atti di rinegoziazione dello stesso, sopra esaminati.
La linea difensiva spiegata dall'opponente circa la carenza di certezza e liquidità del credito, per mancanza di deposito degli estratti conto e per genericità delle voci indicate,
è infondata.
Difatti, a fronte della produzione del contratto di finanziamento, delle ricognizioni di debito depositate, e della sussistenza nel contratto delle voci relative alle condizioni contrattuali applicate, le contestazioni dell'opponente sono rimaste del tutto generiche e non circostanziate.
Come noto, le singole movimentazioni bancarie hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere (Cass.
Civ. 9767/2021; Cass. Civ. 10094/2020; Cass. Civ. 3574/2011).
Alcuna contestazione risulta avanzata in riferimento alle concrete condizioni contrattuali applicate al contratto di finanziamento, né in termini di metodo di ammortamento indicato, né in termini di tasso di interesse contrattualmente previsto.
Sul punto, come noto, osserva previamente il Tribunale che parte opponente si è doluta che il decreto ingiuntivo fosse stato emesso (anche per ciò che concerne la parte di debito imputabile al finanziamento insoluto), in assenza degli estratti conto.
pag. 25/27 Ora, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto non tanto e non solo la verifica della legittimità dell'emissione del decreto ingiuntivo, al più rilevante ai soli fini delle spese del monitorio, quanto e piuttosto la verifica della debenza del credito azionato in via monitoria alla data della sentenza, onde l'eventuale illegittimità dell'emissione del decreto non preclude affatto il potere dovere del giudice di decidere la causa nel merito
(ex multis: Cass. civ., sez. 3, 23.07.2014 n. 16767).
Ciò in quanto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio si svolge, nel contraddittorio delle parti, secondo le norme del procedimento ordinario. Ne consegue, che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (Cfr. Cass., n. 1184/2007).
Tale principio è stato in più occasioni espresso nella giurisprudenza di merito anche con riferimento alla fattispecie del correntista opponente che contesti la documentazione prodotta dalla NC;
al riguardo, è stato invero statuito che "l'asserito difetto di prova del credito posto a base del ricorso monitorio non preclude la pronuncia nel merito da parte del Giudice dell'opposizione, dovendosi in questa fase accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente Opposto" (Cfr., Trib. Modena, n. 1893/2016;
Trib. Bari, n. 5074/2016).
Per quanto, nello specifico, alla prova del credito inerente al contratto di finanziamento insoluto, non venendo in rilievo un rapporto di conto corrente, ma un contratto di finanziamento per cui non è prevista l'emissione di estratti conto periodici, l'opposta per ottenere il decreto ingiuntivo era tenuta unicamente a produrre il contratto ed un conteggio in cui fossero evidenziati l'importo erogato ed il debito residuo.
Posto che la parte opposta risulta aver dimesso il contratto di finanziamento (doc. 6 opposta) ed un estratto conto con le caratteristiche sopra descritte (cfr., doc. 10 fase.
pag. 26/27 mon.), ne discende che il decreto ingiuntivo sia stato emesso legittimamente, che il credito dalla stessa vantato, unitamente all'assenza di specifiche e circostanziate contestazioni dall'opponente, risulta dimostrato nel suo ammontare.
In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni svolte, l'opposizione non può che essere integralmente rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte Opponente e si liquidano come da dispositivo che segue ex DM 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni (da ultimo ex DM 147/2022) considerato il valore della controversia, e le fasi di giudizio concretamente svolte (studio, introduttiva, trattazione e decisoria), con riduzione della fase istruttoria, considerata la natura documentale del procedimento, ed operata ulteriore riduzione, stante la non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando nella causa n. 1128/2022 Rg, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
213/2022, emesso dal Tribunale di Rovigo, e lo dichiara definitivamente esecutivo verso;
Parte_1
2) Condanna la parte opponente a rifondere le spese di lite alla società opposta, che si liquidano in euro 8.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%,
Iva e Cpa come per legge.
Rovigo, 25.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 27/27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Abiuso
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. MASCOTTO ALESSANDRA
PARTE ATTRICE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
SCHIAVONE ANTONIO
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note depositate in via telematica in vista dell'udienza del 22.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il decreto ingiuntivo n. 213/2022 emesso in data 23 marzo 2022, il Tribunale di
Rovigo ha ingiunto al Sig. e al Sig. di pagare, in Parte_2 Parte_1 solido tra loro, in favore di e per essa ad nel Controparte_1 Controparte_2
termine di 40 giorni dalla notifica, la somma di euro 90.488,06, oltre interessi, spese legali liquidate e successive occorrende come per legge. Il decreto ingiuntivo è stato notificato ad entrambi in data 13 aprile 2022.
, con atto di citazione notificato in data 23 maggio 2022, ha Parte_1
proposto opposizione avverso il suddetto provvedimento incardinando il presente giudizio, allegando: il difetto di legittimazione attiva della società , per CP_1 mancata prova dell'inclusione del credito nella cessione in blocco;
la nullità della fideiussione conclusa dal per violazione della disciplina anti-trust; sollevando Parte_1
anche una serie di doglianze inerenti alla quantificazione delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto.
L'opponente ha quindi chiesto: “In via preliminare: Per i motivi di cui in narrativa ci si oppone sin d'ora, in ipotesi di istanza ex art. 648 c.p.c., alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
Ancora in via preliminare: - Accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia delle fideiussioni firmate dal sig. , Parte_1
respingere tutte le domande avanzate dalla creditrice nei confronti del medesimo e per
l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 213/2022 emesso e reso pubblico dal Tribunale di Rovigo in data
23.03.2022 e notificato al sig. il 13.04.2022; - Accertare e dichiarare la Parte_1
nullità della cessione del credito per mancata produzione del contratto di cessione e degli elementi essenziali ex art. 1346 c.c. e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 213/2022 emesso e reso pubblico dal Tribunale di Rovigo in data 23.03.2022 e notificato al sig. il Parte_1
13.04.2022; - Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo a
[...]
per tutte le motivazioni di cui in narrativa e conseguentemente revocare e/o CP_1
annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 213/2022 emesso e reso pubblico dal Tribunale di Rovigo in data 23.03.2022 e notificato al sig.
il 13.04.2022; Nel merito in via principale: nella denegata e non creduta Parte_1
ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari di cui sopra: - accertare e
pag. 2/27 dichiarare l'irritualità, irrilevanza e comunque la nullità della documentazione in forza della quale ha inteso agire in giudizio in quanto i contratti non sono Controparte_1
stati prodotti in giudizio, non sono stati prodotti in originale e, pertanto, non sono riconducibili al sig. , e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo Parte_1
e comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 213/2022 emesso e reso pubblico dal
Tribunale di Rovigo in data 23.03.2022 e notificato al sig. il 13.04.2022; - Parte_1
accertare e dichiarare la nullità dei contratti (non prodotti in originale) per indeterminatezza dell'oggetto e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo
e comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 213/2022 emesso e reso pubblico dal
Tribunale di Rovigo in data 23.03.2022 e notificato al sig. il 13.04.2022; - Parte_1
revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo
n. 213/2022 emesso e reso pubblico dal Tribunale di Rovigo in data 23.03.2022 e notificato al sig. il 13.04.2022 per indeterminata quantificazione del quantum Parte_1
debeatur in mancanza di produzione di idonea documentazione probatoria, per mancanza di prova scritta attestante il presunto credito ad esso sotteso (in particolare i contratti in originale) e per tutte le motivazioni meglio esposte in narrativa e per
l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto a da parte del sig. Controparte_1
per tutte le motivazioni di cui in narrativa;
In via subordinata: Parte_1
nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni sollevate in via preliminare e della domanda principale: - ridurre la pretesa creditoria di controparte nei confronti del sig. alla somma di € 52.513,33 (asseritamente Parte_1 calcolata da controparte al momento in cui l'opponente faceva parte della compagine societaria, ma non provata documentalmente) e comunque a quella minor somma che verrà accertata in corso di causa, tenuto conto della discrepanza tra importo risultante dalla documentazione prodotta nel fascicolo monitorio e quella effettivamente richiesta in sede monitoria e poi ingiunta, di tutti i pagamenti che risulteranno effettuati dall'odierno attore opponente ed al netto degli interessi non dovuti stante la mancata indicazione dei tassi di interesse e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 213/2022 emesso e reso pubblico dal Tribunale di Rovigo in data 23.03.2022 e notificato al sig. il 13.04.2022; Parte_1
In via di ulteriore subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato
pag. 3/27 accoglimento delle eccezioni sollevate in via preliminare, della domanda principale e della domanda subordinata testé sollevata: - ridurre la pretesa creditoria di CP_1
a quella minor somma che verrà accertata in corso di causa, tenuto conto dei
[...]
pagamenti effettuati e degli interessi applicati al mero tasso legale ex art. 117 TUB, e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 213/2022 emesso e reso pubblico dal Tribunale di Rovigo in data
23.03.2022 e notificato al sig. il 13.04.2022; In ogni caso: con integrale Parte_1
vittoria di spese e competenze professionali di causa, oltre il 15% per spese generali di studio, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a. di legge”.
Si è costituita in giudizio la società opposta, e per essa CP_1 [...]
, contestando l'eccepito difetto di titolarità della posizione creditoria in CP_2
capo alla stessa, la presunta nullità della fideiussione sottoscritta da Parte_1
e contestando gli ulteriori motivi di doglianza attinenti alla documentazione
[...]
contrattuale prodotta, e al quantum delle somme oggetto di ingiunzione. La parte opposta ha quindi chiesto “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: A) Nel merito, in via principale: respingere integralmente l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
B) In via subordinata, nel merito: nella denegata ipotesi in cui il decreto ingiuntivo opposto dovesse essere revocato per qualsiasi motivo, condannare l'opponente al pagamento della somma ingiunta, o di quella diversa che risulterà di giustizia, oltre interessi;
C) In via istruttoria, ci si oppone sin da ora all'ammissione dei mezzi di prova articolati da controparte. Con riserva di ulteriormente dedurre, articolare e produrre, con l'indicazione dei testi e dei capitoli di prova nei termini di legge. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e oneri di legge”.
La causa è stata istruita attraverso la concessione dei termini ex art. 183, 6 co. C.p.c., la produzione di documenti e, ritenuta la stessa matura per la decisione, le parti hanno precisato le proprie conclusioni in vista dell'udienza del 22.10.2024, quando la stessa è stata trattenuta in decisione, con i termini ex art. 190 c.p.c.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
pag. 4/27 Preliminarmente la presente sentenza viene redatta applicando gli artt. 132 c.p.c. e 118
c.p.c. nel testo novellato con L. 18 giugno 2009, n. 69, entrata in vigore il 04.07.2009; tali disposizioni sono immediatamente applicabili anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della novella (cfr. art. 58 L. n. 69 del 2009, che detta le disposizioni transitorie).
Il novellato art. 132 esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr Cass., 16.1.2015 n.
642 e Cass. 3636/2007).
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui “la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e
l'osservanza degli art. 115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito” (Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006,
n. 17145).
pag. 5/27 Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
1.Sull'eccezione di difetto di titolarità della posizione creditoria, in capo alla società cessionaria
Nel caso di specie, l'opponente eccepisce il difetto di legittimazione attiva (e dunque della titolarità del credito), in capo all'opposta; pur tuttavia, tale eccezione va rigettata.
In atto di opposizione la parte opponente così aveva argomentato la propria doglianza
“1. Il documento costituisce la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione del credito e non il vero contratto di cessione. Con ciò difettando la prova non solo del verificarsi dell'operazione, ma altresì delle relative condizioni contrattuali e soprattutto dei crediti inclusi nell'operazione” e anche “A pag. 1 della G.U. risulta che: “I crediti ceduti sono specificamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dalla
Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto. Tale lista è pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul seguente sito internet www.intesasanpaolo.com fino alla loro estinzione…”. Da tale disposizione vi è quindi conferma dell'esistenza di un contratto di cessione e di una lista nei quali sono specificamente individuati i crediti ricompresi nella cessione. Tuttavia, tale produzione è stata integralmente omessa da parte dell'odierna opposta, impedendo così l'identificazione dei crediti rientranti nell'operazione di cessione e comportando altresì l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto di cessione”.
In via conclusiva, la doglianza dell'opponente è stata in questo formulata nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo “Alla luce di quanto sopra, è innegabile che nulla è stato prodotto dall'odierna convenuta opposta per provare che la cessione del credito de quo abbia avuto ad oggetto e quindi abbia incluso il contratto asseritamente stipulato dal sig. . Conseguentemente nulla è stato provato circa la Parte_1 legittimazione ad agire dell'opposta”, e ancora “Alla luce di quanto sopra evidenziato,
pag. 6/27 si chiarisce come la carente produzione documentale della convenuta opposta determini il mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sulla medesima circa la dimostrazione della sussistenza della relativa legittimazione ad agire in giudizio, non essendo possibile accertare che la cessione del credito abbia incluso il contratto dell'attore opponente”.
In ragione di quanto sopra, ed in applicazione dei principi recentemente esposti dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 5478/2024, ben ai comprende che, nonostante quanto argomentato dalla parte in sede di propria comparsa conclusionale, l'opponente entri i limiti asseritivi preclusivi previsti ex-lege non mai posto in essere una contestazione dell'esistenza stessa della cessione, avendo proceduto a contestare soltanto la sussistenza della dimostrazione dell'inclusione del credito oggetto di causa nella cessione realizzatasi tra la società NT , le società qui parte Parte_3
opposta . CP_1
Sul punto, come noto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, allo scopo di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della NC d'IA, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra
i crediti esclusi dalla cessione” (Cass. Sent. 21821/2023).
pag. 7/27 Inoltre, sul piano prettamente processuale, la Corte di Cassazione con l'ordinanza del 16 aprile 2021 n. 10200, ha chiarito che la prova della cessione del credito può essere data anche dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
tra i vari modus idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, si distinguono, in particolare l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con la specifica indicazione del credito ceduto (con indicazione del “Ndg” specifico); la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
eventuali comunicazioni stragiudiziali (si pensi alla missiva) con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
le dichiarazioni confessorie della cedente.
La dichiarazione della banca cedente è senza dubbio idonea a dare la prova del negozio di cessione. Infatti, il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, il quale, essendo un negozio giuridico a causa variabile, è sottratto ad ogni esigenza di forma se non richiesta dal negozio costituente la causa del trasferimento dei crediti medesimi (v. Cass. n. 18016 del 09/07/2018).
Sul tema, si ritiene di condividere la posizione espressa dalla giurisprudenza di legittimità suddetta, che ha ritenuto la dichiarazione emessa dalla cedente in ordine all'inclusione del credito nella cessione idonea ai fini della prova dell'identificazione del credito ceduto, sulla base del principio per cui tale atto di scienza, costituisca elemento indiziario da valutare da parte del giudice di merito. Tale conclusione ha pure trovato seguito nella più recente giurisprudenza di merito (Si vedano, ex multis, Trib.
Treviso, 12.10.2021 e Trib. Treviso 22.11.21).
Si osservi, peraltro, che anche la giurisprudenza di legittimità, nel valutare i requisiti necessari per la prova della titolarità del credito, attribuisca importanza dirimente al solo fatto che gli elementi complessivi consentano di individuare senza incertezza i rapporti oggetto di cessione (Cass. 31188/2017).
Ancora, la Suprema ha precisato che “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che pag. 8/27 occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. Ord. 9412/2023).
E ancora, a Corte di Cassazione, di recente, ha precisato che, in caso di contestazione dell'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (Cass. Ord. 28790/2024).
Nella fattispecie oggetto di giudizio, può ben dirsi dimostrata da parte della cessionaria parte opposta, la propria legittimazione, ossia la titolarità in capo alla stessa del credito oggetto di causa.
Difatti, è stato dimostrato che Con atto stipulato in data 10 dicembre 2020
[...] ha realizzato un'operazione di cartolarizzazione dei crediti, ceduti in Controparte_3
blocco alla società di cui è stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale ai Controparte_1 sensi dell'art. 58 co. 2 TUB (All.C.). Parte Seconda n. 145 del 12 dicembre 2020, e tra questi crediti rientrava anche il credito vantato nei confronti della società G.R.P.
VIAGGI oggi MAXI TOUR Parte_4 [...]
e di conseguenza verso l'odierno opponente. Parte_5
La società creditrice opposta ha depositato (doc. ALL. C) l'avviso di cessione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 145 del 12 dicembre 2020, nel quale erano indicati i rapporti acquistati da individuati per categorie Controparte_3 omogenee, ossia crediti derivanti da “contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluto di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 30 giugno 2020, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della NC d'IA n.
pag. 9/27 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della
Circolare della NC d'IA n. 139/199”.
I rapporti oggetto del presente procedimento sono sorti esattamente nel periodo considerato, anche considerato che in sede di ricorso monitorio, la parte ricorrente he prodotto (doc. 10) un estratto della posizione a sofferenza, requisito emergente dall'Avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Inoltre, ed in via altamente dirimente, la parte opposta ha depositato al proprio doc. 4 la dichiarazione della NC cedente Intesa San Paolo, dell'8.09.2022, in cui viene dichiarato che “Spett.le Via V. Alfieri n. 1 31015 Conegliano Veneto CP_1
(TV) Oggetto: (ndg Controparte_4
4477348026000) Segnaliamo, come richiesto, che in data Controparte_3
10.12.2020 ha effettuato nei confronti di un'operazione di cessione di CP_1
crediti pro-soluto ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della L. 30 aprile 1999 n° 130, che include, tra gli altri, i crediti di seguito indicati: RAPPORTI NTTARIO
600054779723 (mutuo) 950100000039 (soff. conto cor.) 951100000091 (soff. spese)
Della suddetta cessione è stata Controparte_4
data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica IAna in data 12.12.2020 al n. 145 parte II”.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha precisato che “a. “La dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo” costituisce infatti “un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” (Cass. 10200/2021, in motivazione, richiamata da sent. Corte d'Appello di Venezia n. 376/2024, pubblicata in data
22.02.2024).
Sul punto, il tenore del doc. 4 prodotto dall'opposta, restituisce una dichiarazione della
NC cedente di chiara inclusione del credito oggetto di giudizio nell'operazione di cessione menzionata.
Alla luce di tale dichiarazione non può sussistere alcun serio dubbio, dunque, sulla ricomprensione del credito per cui è causa fra quelli oggetto dell'operazione di pag. 10/27 cartolarizzazione in forza della quale si è resa cessionaria dei crediti CP_1
in blocco di INTESA SAN PAOLO.
Con riferimento alla deduzione avanzata dalla parte opponente in relazione ai poteri del dichiarante di Intesa San Paolo che ha messo l'indicata dichiarazione, e in aderenza a quanto statuito sul punto nella sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 376/2024, pubblicata in data 22.02.2024, il Giudice ritiene che non tanto rilevi la sussistenza in capo al dichiarante di poteri tali da impegnare l'ente, non trattandosi di dichiarazione di indole negoziale dalla quale discendano effetti vincolanti per il rappresentato, quanto piuttosto la circostanza che si tratti di dichiarazione attendibile, siccome proveniente da un soggetto in grado di riferire cognita causa.
Come ogni documento recante dichiarazioni di terzi prodotte in giudizio, invero, “pur non configurandosi come prova tipica, può costituire un indizio, del quale occorre valutare la rilevanza, unitamente al comportamento processuale tenuto dall'altra parte nei giudizi di primo e secondo grado” (Cass. n. 11652 del 03/08/2002).
E, in proposito, in assenza di diversi elementi, invero neppure prospettati, non sussistono motivi per dubitare non solo della riferibilità di tale soggetto all'organizzazione della parte cedente, in nome della quale ha operato la dichiarazione, resa su carta intestata “INTESA SAN PAOLO”, ma – ancor più – della attendibilità di quella dichiarazione, la quale rivela all'evidenza la conoscenza di tutti i termini dell'operazione e dei dati concernenti il rapporto bancario dell'istituto con
[...]
oggi Controparte_4 Parte_6
da cui promana la richiesta creditoria oggetto del presente
[...]
procedimento, verso il fideiussore . Parte_1
Inoltre, la parte opposta ha prodotto (sì in sede di comparsa conclusionale, ma con documento sul quale la parte opponente ha interamente preso posizione in sede di memoria di replica), la lista dei codici dei crediti ceduti ricavabile dal sito internet indicato sull'Avviso di cessione della Gazzetta Ufficiale, dal quale si può ricavare la piena coincidenza nella dichiarazione di cessione del credito e nell'elenco dei crediti, tra i numeri identificativi della posizione (ndg 4477348026000) e tra le numerazioni delle pag. 11/27 linee di credito cedute (ossia finanziamento n. 600054779723 e conto corrente n.
950100000039.
Ne risulta un compendio di elementi probatori che, valutato unitariamente, consente di ritenere in maniera sufficientemente certa la riferibilità della dichiarazione a persona facente parte di INTESA SAN PAOLO e professionalmente al corrente delle vicende inerenti al rapporto bancario per cui è causa e, a un tempo, la ricomprensione del credito verso la parte opponente e verso Controparte_4
oggi fra quelli oggetto della indicata Parte_6 cessione “in blocco”.
2.Sulla presunta nullità delle fideiussioni
Anche la predetta domanda risulta infondata.
In primo luogo, difatti, non merita accoglimento la domanda avanzata dall'opponente in qualità di fideiussore, di accertamento della nullità/inefficacia delle clausole contrattuali della fideiussione specifica (doc. 14 opposta) e di quella omnibus oggetto di causa (doc.
15 parte opposta), asseritamente corrispondenti a quelle presenti nel modello ABI, che la NC d'IA – con il noto provvedimento n. 55 del 02.05.2005- ha dichiarato contrarie alla normativa antitrust (agli artt. 2, 6 e 8 L. 287/1990), in relazione, nello specifico, alla preventiva rinuncia al termine di cui all'articolo 1957 c.c.
Sul punto, la parte opposta ha dimostrato che il ha, tra gli altri, prestato due Parte_1
distinte garanzie in favore della Controparte_5
oggi : una omnibus (doc.
[...] Parte_6
15 opposta), sottoscritta in data 17 febbraio 2012 fino all'importo di euro 45.000,00, soggetta a successivo aumento, in data 11 agosto 2015, fino all'importo di euro
70.000,00, l'altra, specifica (doc. 15 opposta), sottoscritta in data 22 maggio 2012, a garanzia di tutte le obbligazioni dipendenti dal predetto finanziamento chirografario.
Nello specifico, per quanto attiene alla fideiussione specifica, si ritengono non estensibili alle fideiussioni specifiche i principi elaborati dalla recente giurisprudenza di pag. 12/27 legittimità e di merito in ordine alla nullità per violazione della disciplina antitrust (tra cui, ad esempio, Cass. S.U. 41994 del 30.12.2021).
Si ritiene, a tal proposito, che, pur essendo presenti nelle fideiussioni specifiche le clausole riproducenti sostanzialmente il contenuto degli articoli del modello “Abi” censurati nella loro funzione lesiva della concorrenza, la fattispecie dedotta in causa non
è sussumibile nella cornice astratta che pure aveva trovato accoglimento nelle recenti pronunce in argomento del Giudice di legittimità sulla nullità derivata delle clausole nei contratti “a valle” (Cfr. Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa,
Pres. Raffone – Rel. , sentenza del 16 giugno 2020 in www.expartecreditoris.it). Per_1
Difatti, la questione in esame trae origine dal provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 emesso dalla NC d'IA in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20 L. n. 287 del 1990, vigenti fino al trasferimento dei poteri all'AGCM, con la L. n. 262 del 2005, a far tempo dal 12 gennaio 2016, avente ad oggetto il denunziato contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e l'articolo 2 della L. n. 287 del 1990 ("Legge Antitrust").
Peraltro, come noto, la NC d'IA, nella sua qualità pro tempore di autorità di vigilanza sulla concorrenza e sul mercato finanziario (oggi deferita all'AGCM), ha quindi espresso un parere negativo (con riferimento agli artt. 2, 6 e 8) in relazione allo schema contrattuale uniforme predisposto dall'associazione bancaria italiana ABI e da alcune associazioni di consumatori avente ad oggetto uno schema di "fideiussione omnibus a garanzia delle operazioni bancarie".
Le conclusioni a cui è recentemente giunta la giurisprudenza di legittimità hanno, dunque, esclusivamente ad oggetto l'ipotesi presa in considerazione dalla NC
d'IA, ed esposta nel suddetto provvedimento, dovendosi ritenere che accogliendo la soluzione interpretativa proposta dall'opponente, si finirebbe per dare luogo ad un'estensione della nullità in via analogica ad ipotesi che non sono state accertate dall'Autorità competente come intese anticoncorrenziali.
pag. 13/27 Nel caso di specie, appunto, trattandosi di fideiussione specifica, alcun rilievo assume la giurisprudenza citata dagli opponenti in punto di nullità della fideiussione per conformità allo schema ABI e violazione della disciplina anti-trust.
Da ultimo, occorre evidenziare come recentemente la Suprema Corte, nelle ordinanze n.
30383/2024 e n. 1170/2025, ha ribadito che il carattere di nullità delle clausole invocate, può essere ascritto nello specifico, soltanto alle fideiussioni omnibus, che si caratterizzano per la loro indeterminatezza ed estensione generica alle obbligazioni future, non specificamente individuate.
La domanda risulta quindi radicalmente infondata con riferimento alla fideiussione specifica oggetto del presente procedimento, di cui al documento n. 14 della parte opposta.
Per quanto riguarda la fideiussione omnibus sottoscritta dal , in primo luogo Parte_1
non si ritiene estensibile la presunta nullità alla indicata fideiussione oggetto di giudizio, la quale, essendo stata stipulata nell'anno 2012, è stata sottoscritta in un periodo al di fuori del campo di indagine alla base del provvedimento della NC d'IA (2002-
2005).
Infatti la stessa Cassazione, con sentenza 28.11.2018 n. 30818 ha stabilito che incombe su chi eccepisca la nullità, in virtù delle norme sul riparto dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., la dimostrazione dell'applicazione uniforme (e non occasionale) delle clausole contestate (nella specie del tutto assente da parte degli opponenti), tenuto conto che il provvedimento della NC d'IA non ha accertato il carattere uniforme dell'intesa anticoncorrenziale ma lo ha indicato solo in termini ipotetici.
Nel caso di specie, la parte opponente non ha dimostrato tale intesa.
In ogni caso, quandanche in applicazione dei noti arresti giurisprudenziali (tra cui la sentenza delle Sezioni Unite n. 41994/2021), si volesse giungere ad un accertamento di nullità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c., contenuta nella fideiussione omnibus oggetto di giudizio, in ogni caso, tale accertamento non avrebbe effetti concreti sulla fattispecie oggetto di giudizio.
pag. 14/27 Difatti, occorre fare applicazione dei principi recentemente espressi dalla Corte
d'Appello di Venezia, e da quella di Milano.
Difatti, la Corte d'Appello di Venezia nella sentenza n. 438 del 1.03.2024, ha ritenuto che “Il contratto di fideiussione omnibus sottoscritto da […], prevede all'art. 6 che: “I diritti derivanti alla NC dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta a escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”. Il successivo art. 7 recita testualmente: “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla NC, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”. Riguardo agli effetti della clausola “di pagamento a prima richiesta” contenuta nell'art. 7, la giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass. Sez. Un. 25.10.1979 n. 5572) afferma che l'art 1957 cod. civ., nella parte in cui pone a carico del creditore l'onere di chiedere giudizialmente, nel termine di decadenza di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale,
l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, e di continuare le sue istanze con diligenza, e con la comminatoria, in caso di inosservanza, dell'estinzione della fideiussione, si applica sia alla fideiussione solidale, vale a dire alla fideiussione assunta senza beneficio di preventiva escussione, prevista come normale dall'art. 1944 primo comma cod. civ, sia alla fideiussione cosiddetta semplice o con beneficio
d'escussione, prevista in via eccezionale dal secondo comma dello stesso articolo.
Peraltro, l'impedimento di tale effetto estintivo, mentre, nel caso di fideiussione semplice, la quale ha carattere sussidiario, può conseguire soltanto all'azione proposta contro il debitore principale, nel caso della fideiussione solidale consegue tanto all'azione contro il debitore principale, quanto a quella proposta solo nei confronti del fideiussore, tenuto conto che il connotato di accessorietà dell'obbligazione di quest'ultimo non può tradursi anche in un carattere di sussidiarietà, incompatibile con la disciplina della solidarietà passiva, ove ciascuno dei condebitori può essere costretto per l'intero all'adempimento, secondo la scelta del creditore. In caso di fideiussione solidale, pertanto, l'istanza può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore
pag. 15/27 contro l'uno o contro l'altro dei due condebitori solidali e con effetti ugualmente idonei
a impedire l'estinzione della fideiussione. Ora, la clausola di cui all'art. 7 consente al creditore, per evitare la liberazione del fideiussore, di rivolgere le proprie istanze nei confronti di quest'ultimo e non anche nei confronti del debitore principale e, derogando alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di azione giudiziaria), di farlo “a semplice richiesta scritta.”
La Corte ha, dunque, proseguito nel proprio ragionamento logico giuridico ed ha chiaramente, esplicato come l'ordinaria diligenza, non debba necessariamente corrispondere all'avvio di azioni giudiziarie: “l'art. 6, correlando l'estinzione della fideiussione non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma all'integrale soddisfacimento di questa, ed esentando il creditore dall'onere di escutere il debitore principale, rende inoperante la previsione che pone a carico del creditore l'onere di coltivare con diligenza le istanze proposte contro quest'ultimo. Sicché il tribunale, laddove ha accolto l'opposizione affermando che la banca non aveva assolto tale onere
– perché, dopo aver proposto istanza di ammissione al passivo del fallimento della [….] non aveva provveduto all'integrazione documentale richiesta vedendosi rigettata la relativa istanza, e successivamente non aveva presentato opposizione allo stato passivo, quindi non svolgendo alcuna ulteriore attività finalizzata alla tutela del proprio credito – ha disapplicato l'art. 6, ritenendo implicitamente nulla la clausola in oggetto, in contrasto con l'affermazione fatta in precedenza. La clausola di cui all'art.
7, che consente al creditore di evitare che maturi la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. mediante la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento al fideiussore entro il termine di decadenza semestrale, rende superflua l'iniziativa giudiziaria che, invece, è ordinariamente necessaria, a norma della citata disposizione, per escludere l'estinzione della garanzia. Ciò comporta che in tale particolare ipotesi di solidarietà passiva, il creditore, che ha la facoltà di rivolgersi per il pagamento all'uno o all'altro dei coobbligati, è esentato al tempo stesso dall'onere di proporre tempestivamente le sue istanze nei confronti del debitore principale e di continuarle con diligenza. D'altro canto, tale clausola non si pone in contrasto con la ratio dell'art.
pag. 16/27 1957 c.c., giacché il fideiussore viene reso edotto entro il termine semestrale dell'esistenza del debito garantito e del suo inadempimento, potendo così adottare tutte le iniziative ritenute utili a conservare integre le ragioni di surrogazione ex art. 1949
c.c., o di regresso ex art. 1950 c.c. verso il debitore principale. Ed in tale ipotesi la clausola di cui all'art. 6, che correla l'estinzione della fideiussione non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma all'integrale soddisfacimento di questa, rendendo inoperante la previsione che pone a carico del creditore l'onere di coltivare con diligenza le istanze proposte contro il debitore principale, non può ritenersi nulla”.
Ancora, la Corte d'Appello di Venezia, in altra pronuncia depositata in data 31.07.2024, ha fatto espresso richiamo della sentenza della Corte di Cassazione n. 22346/2017, la quale ha considerato rispettato il termine previsto dall'art. 1957 c.c., anche in presenza di una richiesta stragiudiziale di pagamento, quando nel contratto (come nella fattispecie oggetto di causa), era presente espressamente una clausola come quella per cui i garanti si obbligano a pagare immediatamente “a semplice richiesta scritta”. Difatti la Suprema
Corte, in quella pronuncia, ha osservato che “è sufficiente osservare che, se il rinvio si intendesse anche alla previsione di tale azione (giurisdizionale), la garanzia non sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni, possa intendersi nel senso che tale richiesta si debba esprimere con l'azione giudiziaria”.
Ancora, la Corte d'Appello di Milano con la sentenza n. 220 del 24 gennaio 2023, ha ritenuto che “Nelle ipotesi in cui le parti abbiano pattiziamente previsto che il garante debba adempiere a seguito della “semplice richiesta” del creditore, la domanda di pagamento inviata in via stragiudiziale può, e deve, essere considerata una valida istanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1957 c.c.: diversamente opinando, la garanzia perderebbe il suo significato di garanzia a prima richiesta. La fideiussione “a prima richiesta” comporta che il garante sia tenuto al pagamento dell'obbligazione quando questo gli viene intimato dal creditore, indipendentemente dall'esercizio di un'azione giudiziale. Da quel momento, infatti, il fideiussore è obbligato ad eseguire il pagamento richiesto, secondo il meccanismo proprio del solve et repete, ed è reso
pag. 17/27 conscio del mancato adempimento da parte del debitore principale. La raccomandata inviata dalla banca costituisce richiesta scritta di pagamento stragiudiziale, come tale idonea ad evitare la decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. È irrilevante quindi il momento in cui il creditore ha proposto la domanda giudiziale in via monitoria, dovendosi ritenere rispettato il termine di cui all'art. 1957 c.c. già con la diffida stragiudiziale”.
Si ritiene di aderire ai suddetti principi, evidenziando che nel caso di specie la NC cedente abbia regolarmente intimato il pagamento con richiesta stragiudiziale del
9.11.2016 (doc. 11 opposta), e prima ancora del 10.08.2015 (doc. 9 opposta).
Sul punto si richiama una recente pronuncia della giurisprudenza di merito (Tribunale di
Ancona sentenza n. 1362/2023 del 25 ottobre 2023) secondo cui la lettera di decadenza, inviata contestualmente al garante e al debitore principale è idonea a ritenere rispettato il termine di cui all'art. 1957 c.c.
Per le ragioni suddette, i motivi di opposizione proposti dal fideiussore, non risultano meritevoli di accoglimento, non essendosi verificata alcuna nullità/inefficacia, e alcuna decadenza a carico della NC.
Ancora, alcun dubbio di validità delle fideiussioni prodotte dalla società opposta risulta sussistente, considerato che in alcun modo l'opponente ha disconosciuto la propria sottoscrizione, presentando sul punto doglianze del tutto generiche ed espresse in termini meramente dubitativi.
Difatti, alcun compiuto disconoscimento risulta avanzato dall'opponente.
Difatti, come noto, infatti, il disconoscimento di una scrittura privata, ai sensi dell'art. 214 cpc, pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve rivestire comunque i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in mere espressioni di stile. Secondo il costante orientamento giurisprudenziale, la ratio del potere conferito alla parte dall'art. 214 cpc di disconoscere la scrittura prevista, presuppone che la stessa non sia già stata riconosciuta, sia pure tacitamente;
pertanto, qualora la parte, prima del giudizio, abbia dato volontaria esecuzione al documento, il successivo disconoscimento pag. 18/27 giudiziale deve ritenersi inammissibile, trattandosi di comportamento logicamente incompatibile con quello precedente (cfr. Trib., Cremona 15.09.1989; nello stesso senso anche Trib. Pordenone, 19.5.2009 n. 776).
Sul punto, anche la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il riconoscimento di una scrittura privata può avvenire anche in sede stragiudiziale (cfr., Cass. civ. 11.
21744/04), osservando che il riconoscimento, espresso o tacito, effettuato fuori dal processo si inquadra nella dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 cc, ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento nel giudizio;
ne consegue che il sottoscrittore che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò i limiti, di cui all'art. 2732 e.e., alla revoca della confessione ( Cass. civ. nn. 22460/17, 10849/12).
Nella vicenda in esame, la doglianza di parte Opponente risulta inevitabilmente in contrasto, sia con gli elementi di prova di cui al corredo documentale monitorio
(plurime ricognizioni di debito e piani di rientro prodotti dalla parte creditrice), sia con le allegazioni e prospettazioni svolte in sede di opposizione, e tale basta a renderla inammissibile.
Aspetto fondamentale dell'assoluta inammissibilità delle contestazioni avanzate inerenti alla sottoscrizione delle fideiussioni (come anche di quelle inerenti alla sottoscrizione del contratto di conto corrente, del finanziamento e della richiesta di affidamento) è che l'opponente, prima ancora di avviare il presente giudizio di opposizione, non aveva mai sollevato eccezioni e/o contestazioni sul punto: neanche a seguito della diffida al pagamento;
né ancora risulta che l'opponente avesse mai negato che al contratto di finanziamento sottoscritto fosse stata data esecuzione.
Inoltre, non risulta rilevabile neppure una nullità delle fideiussioni ex art. 1941 c.c., considerato che il , in qualità di professionista, tra gli altri, ha infatti prestato Parte_1
due distinte garanzie in favore della Controparte_5
oggi una generica,
[...] Parte_6 sottoscritta in data 17 febbraio 2012 fino all'importo di euro euro 45.000,00, soggetta a pag. 19/27 successivo aumento, in data 11 agosto 2015, fino all'importo di euro 70.000,00, l'altra, specifica, sottoscritta in data 22 maggio 2012, a garanzia di tutte le obbligazioni dipendenti dal predetto finanziamento chirografario.
Da ultimo, per ciò che concerne i motivi di opposizione attinenti alla pretesa applicazione all'odierno opponente della disciplina del codice del consumo, sollevate per la prima volta dal in sede di comparsa conclusionale, si rileva che le stesse Parte_1
risultano infondate, considerato che, come ammesso dallo stesso , lo stesso ha Parte_1
ricoperto fino al 27.12.2016 la qualità di socio della società al 25%, di modo che non risulta applicabile alle fideiussioni dallo stesso sottoscritte nell'anno 2012, l'invocata disciplina di cui al codice del consumo.
3. Sul quantum oggetto di ingiunzione e sulle somme creditorie accertate
Sul punto, si rileva innanzitutto che la parte opponente ha sollevato una serie di doglianze inerenti ai rapporti contrattuali oggetto di giudizio del tutto generiche e non circostanziate, e come tali del tutto inammissibili.
Per quanto concerne i motivi di opposizione fondati sulla presunta di limitazione di responsabilità del , dalla documentazione prodotta dalla parte opposta è Parte_1
risultato dimostrato quanto segue:
- con comunicazione del 10 agosto 2015 mediante raccomandata ricevuta a mano, la banca Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. ha comunicato alla Società
[...]
oggi Controparte_4 Parte_6 la revoca dagli affidamenti in essere intimando l'immediato
[...]
versamento delle somme dovute;
- Successivamente, in data 11 agosto 2015 (cfr. doc. 7 fascicolo monitorio), la predetta
Società si è riconosciuta debitrice della Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A., della somma di euro 52.513,33 per esposizione sul conto corrente n. 1000/3680, impegnandosi al contempo al versamento delle somme dovute (doc. 10 opposta).
pag. 20/27 Sul punto, occorre evidenziare che il riconoscimento di debito dell'11.08.2015, è stato sottoscritto in ogni foglio dallo stesso , con sottoscrizione dallo stesso mai Parte_1
oggetto di disconoscimento.
Inoltre, n data 9 novembre 2016 (cfr. doc. 9 fascicolo monitorio) la banca Cassa di
Risparmio del Veneto S.p.A. ha comunicato alla Società la decadenza dal predetto piano di rientro a seguito del mancato versamento di n. 10 rate, dichiarando le parti anche decadute dal beneficio del termine in relazione al finanziamento di originari euro
100.000,00 che a quella data presentava un'esposizione debitoria di euro 58.643,76 per capitale residuo, euro 14.040,85 per n. 9 rate insolute ed euro 305,72 per interessi di mora (doc. 11 opposta).
Sul punto, la società opposta ha dato dimostrazione della circostanza per la quale l'atto notarile allegato dalla parte opponente al documento 6), relativo al recesso dalla compagine societaria del , riporta la data di stipula del 27 dicembre 2016 e Parte_1 quella di registrazione del 30 dicembre 2016 e non quella indicata dall'opponente ossia il 7 giugno 2016. Peraltro, la predetta comunicazione relativa alla decadenza dal beneficio del termine, sia in relazione al conto corrente, sia in relazione al contratto di finanziamento è del 9 novembre 2016, data in cui il Sig. era ancora socio della Parte_1 società s.n.c. debitrice e quindi ben consapevole dell'esposizione debitoria maturata, per lo meno fino alla data dell'atto del 27.12.2016.
In ogni caso, come visto, le contestazioni inerenti alle fideiussioni prestate dal Parte_1
sono rimaste prive di riscontro.
Per quanto attiene alle residue doglianze in punto di quantum avanzate dall'opponente, si rileva che, nonostante la produzione da parte dell'opposta (doc. 13) degli estratti conto del conto corrente oggetto di giudizio, avvenuta in sede di comparsa di costituzione, ugualmente l'opponente non ha contestualizzato e specificato le presunte somme addebitate in via illegittima dalla NC, non procedendo ad operare le opportune specificazioni inerenti alle contestazioni relative al quantum oggetto di ingiunzione, che deve quindi ritenersi dimostrato.
pag. 21/27 Per ciò che attiene alla presunta assenza di prova scritta del credito, si rileva, che la parte opposta ha proceduto al deposito dei contratti conclusi tra la NC e la debitrice principale (docc. 5-6-7), documentazione chiaramente sottoscritta da tutti le parti contraenti, tra cui anche l'odierno opponente.
Parte opponente, inoltre, ha pure disconosciuto la conformità della copia del contratto all'originale ex art. 2719 cc.
Tale disconoscimento non è efficace.
Ai fini del disconoscimento di cui all'art. 2719 cc, la recente giurisprudenza di legittimità, ha introdotto il requisito della specifica indicazione degli "aspetti differenziali" tra copia prodotta e originale. Più in radice, il disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia, "attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenzia/i di quello prodotto rispetto all'originale" (tra le più recenti, Cass. n. 3227 del 2021; conf.
Cassazione nn. 25404, 24730, 22577, 20770, 19552 del 2020; 16557, 3540 del 2019;
27633 del 2018, 29993 e 23902 del 2017). Nella specie, di contro, il disconoscimento operato dall'Opponente non può ritenersi efficace, posto che la stessa non ha evidenziato alcuna differenza fra gli originali dei documenti e le copie prodotte dall'Opposta, né ha indicato puntualmente peculiarità di queste ultime (ad es. cancellature, scoloriture ecc.) che potessero far dubitare della loro conformità ai primi essendosi limitata a denunciarne la illeggibilità.
Ai sensi dell'art. 2719 c.c., “Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”, di modo che non ravvisa alcuna violazione del disposto dell'art. 117 Tub.
Peraltro, in alcuna parte dell'atto di opposizione il ha proceduto a disconoscere Parte_1
formalmente la propria sottoscrizione, dallo stesso apposta sul contratto di apertura di conto corrente, sul contratto di finanziamento, sul contratto di affido (cfr. doc. 1-2-3 fascicolo monitorio), né infine sui contratti di garanzia.
pag. 22/27 Le generiche contestazioni avanzate dal , non rappresentano un formale Parte_1
disconoscimento della propria sottoscrizione, considerato che il disconoscimento deve consistere in “una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale” (Cass.n. 24634/2021), considerato che l'opponente non ha neppure specificato sotto quale aspetto le copie differenzierebbero dagli originali.
Per ciò che attiene al contratto di finanziamento, in alcun punto la parte opponente ha contestato l'avvenuta erogazione del finanziamento.
Ancora, per ciò che attiene alle residue doglianze in punto di presunta illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi di cui al contratto di conto corrente n.
1000/00003680 stipulato in data 19.01.2012, si rileva in primo luogo che tale doglianze
è risultata del tutto generica, e come tale inammissibile, considerato che, come visto, nonostante la produzione del contratto e degli estratti conto del conto corrente, la parte opponente non ha proceduto neppure in sede di prima memoria a specificare le presunte somme addebitate in via illegittima dalla NC, e a circoscrivere quindi i propri motivi di opposizione, i quali sono rimasti del tutto generici e non circostanziati, ossia, non concretizzatisi in una chiara indicazione di una somma ritenuta illegittima.
Ancora, né in atto di opposizione, né in sede di memorie ex art. 183, 6 co. C.p.c., la parte opponente ha proceduto a debitamente quantificare le somme asseritamente addebitate in via illegittima a titolo di indebita capitalizzazione trimestrale degli interessi, neppure procedendo a produrre una propria perizia di parte che conteggiasse tale presunto importo illegittimo, limitandosi ad articolare la propria doglianza con meri richiami di giurisprudenza sul punto.
In assenza di alcun tipo di chiara contestazione, ed essendosi limitata la parte opponente a meri richiami giurisprudenziali, senza individuare in via esatta, con chiara indicazione di somme e metodi di calcolo, il motivo di opposizione proposto in punto di indebita capitalizzazione degli interessi, deve ritenersi come tale inammissibile, vista la natura del tutto indeterminata, generica e non circostanziata dell'opposizione sollevata sul punto.
pag. 23/27 La parte ha difatti così indicato la propria opposizione su tale profilo “In ragione di ciò, gli importi richiesti dall'opposta e riconducibili al rapporto de quo sono integralmente contestati nel relativo ammontare” e ancora “A fronte di ciò ed in via di mero subordine, in caso di mancato accoglimento delle eccezioni testé sollevate, si insiste affinché Codesto Giudice, nel revocare il decreto ingiuntivo perché infondato, in ogni caso riduca la pretesa creditoria di controparte con applicazione dell'art. 1284, comma
3 c.c. relativamente al calcolo degli interessi eventualmente dovuti”.
Per ciò che attiene al contratto di finanziamento sottoscritto, e alla complessiva situazione debitoria della società, è stato dimostrato innanzitutto che:
-con atto dell'11.08.2015, vi è stata una ricognizione del debito della società di cui all'esposizione debitoria del conto corrente c/c n. 1000/3680, per totali euro 52.513,33, riconoscimento di debito a cui ha partecipato anche l'odierno opponente (doc. 10 opposta);
-inoltre, con atto del 12.08.2015 (doc. 6 opposta), vi è stata rinegoziazione del contratto di finanziamento inizialmente sottoscritto tra la società e la NC, di modo che in tale atto del 12.08.2015, tutti i soci, tra cui anche l'odierno opponente, hanno riconosciuto il proprio debito a quella data, pari a complessivi 77.299,80 euro.
Alcuna contestazione sull'erogazione della somma oggetto di finanziamento, e sul mancato rimborso delle rate, anche come indicate nell'atto di rinegoziazione del
12.08.2015, risulta prospettata dall'opponente, considerato che la parte opposta ha documentato e specificato che, nonostante la rinegoziazione avuta il 12.08.2015 (con aumento delle rate da 60 a 96 mesi), la parte debitrice non ha proceduto a saldare il proprio debito di cui al finanziamento indicato.
Eloquente risulta sul punto l'indicazione di cui alla comunicazione di decadenza dal beneficio del termine del 9.11.2016, in atti, ricevuta via raccomandata anche dall'odierno opponente, il quale a quella data era ancora, peraltro, formalmente parte della compagine societaria.
pag. 24/27 Nell'atto di rinegoziazione del 12.08.2015, peraltro, risultano anche chiaramente indicate le condizioni relative al calcolo del tasso di interesse, e alla mensilità di ammortamento del debito residuo.
Considerate le suddette specificazioni, ben avrebbe potuto e dovuto la parte opponente operare la dovuta quantificazione delle somme ritenute illegittimamente applicate, e della somme, quindi, oggetto di contestazione rispetto al credito ingiunto.
La parte opposta ha dato quindi dimostrazione del suo credito, anche per ciò che concerne il finanziamento, depositando non solo il contratto di fideiussione, ma anche il contratto di finanziamento, unitamente agli atti di rinegoziazione dello stesso, sopra esaminati.
La linea difensiva spiegata dall'opponente circa la carenza di certezza e liquidità del credito, per mancanza di deposito degli estratti conto e per genericità delle voci indicate,
è infondata.
Difatti, a fronte della produzione del contratto di finanziamento, delle ricognizioni di debito depositate, e della sussistenza nel contratto delle voci relative alle condizioni contrattuali applicate, le contestazioni dell'opponente sono rimaste del tutto generiche e non circostanziate.
Come noto, le singole movimentazioni bancarie hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere (Cass.
Civ. 9767/2021; Cass. Civ. 10094/2020; Cass. Civ. 3574/2011).
Alcuna contestazione risulta avanzata in riferimento alle concrete condizioni contrattuali applicate al contratto di finanziamento, né in termini di metodo di ammortamento indicato, né in termini di tasso di interesse contrattualmente previsto.
Sul punto, come noto, osserva previamente il Tribunale che parte opponente si è doluta che il decreto ingiuntivo fosse stato emesso (anche per ciò che concerne la parte di debito imputabile al finanziamento insoluto), in assenza degli estratti conto.
pag. 25/27 Ora, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto non tanto e non solo la verifica della legittimità dell'emissione del decreto ingiuntivo, al più rilevante ai soli fini delle spese del monitorio, quanto e piuttosto la verifica della debenza del credito azionato in via monitoria alla data della sentenza, onde l'eventuale illegittimità dell'emissione del decreto non preclude affatto il potere dovere del giudice di decidere la causa nel merito
(ex multis: Cass. civ., sez. 3, 23.07.2014 n. 16767).
Ciò in quanto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio si svolge, nel contraddittorio delle parti, secondo le norme del procedimento ordinario. Ne consegue, che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (Cfr. Cass., n. 1184/2007).
Tale principio è stato in più occasioni espresso nella giurisprudenza di merito anche con riferimento alla fattispecie del correntista opponente che contesti la documentazione prodotta dalla NC;
al riguardo, è stato invero statuito che "l'asserito difetto di prova del credito posto a base del ricorso monitorio non preclude la pronuncia nel merito da parte del Giudice dell'opposizione, dovendosi in questa fase accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente Opposto" (Cfr., Trib. Modena, n. 1893/2016;
Trib. Bari, n. 5074/2016).
Per quanto, nello specifico, alla prova del credito inerente al contratto di finanziamento insoluto, non venendo in rilievo un rapporto di conto corrente, ma un contratto di finanziamento per cui non è prevista l'emissione di estratti conto periodici, l'opposta per ottenere il decreto ingiuntivo era tenuta unicamente a produrre il contratto ed un conteggio in cui fossero evidenziati l'importo erogato ed il debito residuo.
Posto che la parte opposta risulta aver dimesso il contratto di finanziamento (doc. 6 opposta) ed un estratto conto con le caratteristiche sopra descritte (cfr., doc. 10 fase.
pag. 26/27 mon.), ne discende che il decreto ingiuntivo sia stato emesso legittimamente, che il credito dalla stessa vantato, unitamente all'assenza di specifiche e circostanziate contestazioni dall'opponente, risulta dimostrato nel suo ammontare.
In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni svolte, l'opposizione non può che essere integralmente rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte Opponente e si liquidano come da dispositivo che segue ex DM 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni (da ultimo ex DM 147/2022) considerato il valore della controversia, e le fasi di giudizio concretamente svolte (studio, introduttiva, trattazione e decisoria), con riduzione della fase istruttoria, considerata la natura documentale del procedimento, ed operata ulteriore riduzione, stante la non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando nella causa n. 1128/2022 Rg, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
213/2022, emesso dal Tribunale di Rovigo, e lo dichiara definitivamente esecutivo verso;
Parte_1
2) Condanna la parte opponente a rifondere le spese di lite alla società opposta, che si liquidano in euro 8.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%,
Iva e Cpa come per legge.
Rovigo, 25.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Abiuso
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