Articolo 6 della Legge 11 gennaio 2018, n. 8
Articolo 5
Versione
13 febbraio 2018
>
Versione
13 febbraio 2019
Art. 6. Disposizioni transitorie e finali 1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) adegua lo statuto alle disposizioni di cui all' articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 , come sostituito dall'articolo 1 della presente legge. Entro il medesimo termine, il CONI adotta il provvedimento di cui all'articolo 16, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 242 del 1999 , come sostituito dall'articolo 2 della presente legge.
2. Entro ((sei mesi)) dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate, nonche' gli enti di promozione sportiva, adeguano i loro statuti alle disposizioni di cui all' articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 , come sostituito dall'articolo 2 della presente legge.
3. Decorso il termine di cui al comma 1, l'Autorita' di Governo competente in materia di sport, con proprio decreto da adottare entro i quindici giorni successivi, dichiara decaduti i componenti degli organi del CONI privi dei requisiti di legge per la permanenza in carica.
4. I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva che sono in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e che hanno gia' raggiunto il limite di cui all'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 , come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel caso di cui al periodo precedente, il presidente uscente candidato e' confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
5. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato italiano paralimpico (CIP) adegua il proprio statuto alle disposizioni degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43 , come modificati rispettivamente dagli articoli 3 e 4 della presente legge. Entro il medesimo termine, il CIP adotta il provvedimento di cui all'articolo 14, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 43 del 2017 , come sostituito dall'articolo 4 della presente legge.
6. Entro quattro mesi dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del CIP, le federazioni sportive paralimpiche, le discipline sportive paralimpiche e gli enti di promozione sportiva paralimpica adeguano i loro statuti alle disposizioni dell' articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43 , come modificato dall'articolo 4 della presente legge.
7. I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle federazioni sportive paralimpiche, delle discipline sportive paralimpiche e degli enti di promozione sportiva paralimpica che sono in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e che hanno gia' raggiunto il limite di cui all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43 , come sostituito dall'articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel caso di cui al periodo precedente, il presidente uscente candidato e' confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
8. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 13 febbraio 2019
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente