Sentenza breve 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza breve 03/03/2026, n. 3984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3984 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03984/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01306/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1306 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Calcagnile, Davide Ottonello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della delibera del CSM del 17.12.2025, avente per oggetto “ Pratica. Num. 22/MS/2025 – interpello per la formazione delle graduatorie degli idonei per la nomina a componente addetto alla Segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura ” di cui al prot. P21701/2025; della delibera del CSM del 17.12.2025, avente per oggetto “ Pratica. n. 22/MS/2025 – Nomina a componente addetto alla Segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura ”, con cui il CSM ha disposto di destinare alla propria Segreteria i magistrati dott.ssa -OMISSIS-, dott. -OMISSIS-, dott.ssa -OMISSIS-, dott. -OMISSIS-; del verbale n. -OMISSIS- relativo alla seduta EL11.12.2025 della Terza Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura; del verbale n. 5020 relativo alla seduta del 17.12.2025 della Terza Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. AN AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il dott. -OMISSIS- ha impugnato e chiesto l’annullamento della delibera del CSM del 17.12.2025, avente per oggetto “ Pratica. Num. 22/MS/2025 – interpello per la formazione delle graduatorie degli idonei per la nomina a componente addetto alla Segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura ” di cui al prot. P21701/2025; della delibera del CSM del 17.12.2025, avente per oggetto “ Pratica. n. 22/MS/2025 – Nomina a componente addetto alla Segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura ”, con cui il CSM ha disposto di destinare alla propria Segreteria i magistrati dott.ssa -OMISSIS-, dott. -OMISSIS-, dott.ssa -OMISSIS-, dott. -OMISSIS-; del verbale n. -OMISSIS- relativo alla seduta EL11.12.2025 della Terza Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura; del verbale n. 5020 relativo alla seduta del 17.12.2025 della Terza Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
La disciplina ELEL ha previsto, per quanto riguarda i componenti togati (come il ricorrente, Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Bologna), che “ possono presentare la dichiarazione di disponibilità all'assegnazione alla Segreteria i magistrati, con funzioni giudicanti o requirenti, anche se collocati fuori dal ruolo organico della magistratura o in aspettativa, che abbiano maturato la seconda valutazione di professionalità al momento della scadenza del termine fissato per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità, salvo il necessario conseguimento della predetta valutazione di professionalità prima della formazione della graduatoria definitiva ”; il tutto, specificando che “ non possono essere nominati i magistrati nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna per delitti non colposi o sentenza irrevocabile di condanna a pena detentiva anche in caso di contravvenzione, né coloro che siano incorsi nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, né coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, né coloro che abbiano riportato condanne disciplinari, salvo che, in tale ultimo caso, sia intervenuta la riabilitazione. Al di fuori di tali ipotesi, le condanne penali eventualmente riportate dall'aspirante ovvero la pendenza di procedimenti penali o disciplinari possono comunque assumere rilievo ai fini della nomina ” (cfr. parte I, punto 1, lett. a).
Previsioni identiche a quelle (generali) di cui all’art. 4 della “ Circolare che stabilisce la procedura di nomina dei componenti addetti alla Segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura ” la quale disciplina – nell’ambito del titolo III, rubricato “ requisiti di partecipazione dei magistrati alla procedura selettiva, documentazione e pareri ” – i “ requisiti per la partecipazione ” (cfr. in particolare, i punti 4.1., 4.2. e 4.3).
La competente Commissione, nella seduta EL11.12.2025, ha esaminato la domanda del ricorrente, a tal fine disponendo di “ acquisire agli atti della pratica il fascicolo della Quarta Commissione relativo alla quarta valutazione di professionalità del dott. -OMISSIS- e la sentenza della Sezione Disciplinare nr. -OMISSIS- ”, ed ha, pertanto, “ rilevato che “lo stesso è incorso in una procedura disciplinare definita con una sentenza assolutoria, ma in applicazione ELart. 3-bis d.lgs. 109/2006; considerato che la pronuncia in parola viene, come noto, adottata, a seguito ELaccertamento di un fatto sussumibile in una fattispecie di illecito disciplinare, per la riscontrata presenza dei relativi elementi oggettivi e soggettivi e che il fatto, tuttavia, non determina il riconoscimento della responsabilità perché non attinge alla soglia di rilevanza disciplinare; considerato, quindi, che, nell’ipotesi di cui all’art. 3-bis d.lgs. 109/2006, si è di fronte a una sentenza che, pur adottando una statuizione assolutoria, accerta in via definitiva l’avvenuta commissione da parte del magistrato del comportamento vietato; ritenuto che una siffatta statuizione costituisce un elemento di valutazione certamente più stabile e significativo della mera pendenza di un procedimento disciplinare, rispetto al quale il Consiglio Superiore della Magistratura ha comunque facoltà di esercitare un potere di esclusione, anche nel caso in cui la procedura sia in una fase ancora lontana dalla definizione, se ritenga che il fatto da valutarsi abbia caratteri di obiettiva contrarietà alla natura della funzione da ricoprire; considerato che è, dunque, ragionevole, in vista della tutela ELattività consiliare, interpretare teleologicamente il richiamato art. 1, lett. a), terzo cpv, del bando, nel senso di includere l’assoluzione ex art. 3-bis nel novero delle situazioni rilevanti per l’esercizio della facoltà consiliare di negare la nomina del magistrato segretario; rilevato che, nel caso di specie, è stato accertato, in via definitiva, che il dott. -OMISSIS- ha ripetutamente e indebitamente interferito con l’attività del Consiglio attraverso interlocuzioni con un consigliere, dirette anche ad influenzare l’attività di altri consiglieri; ritenuto, pertanto, che, nel caso di specie, il dott. -OMISSIS- ha commesso una violazione che ha a che fare direttamente e specificamente con la vita ELIstituzione consiliare, per la cui segreteria il medesimo si è candidato, violazione che ha diretta attinenza, quindi, con l’autonomia organizzativa ELOrgano costituzionale; ritenuto altresì che, al di là della prospettata lettura teleologica del dato normativo, la rilevata attinenza, precisa e diretta, della condotta con l’attività consiliare si rivela idonea a fondare la potestà di integrare (e completare) le disposizioni di cui all’autovincolo, a fronte di ineludibili esigenze di organizzazione del Consiglio (cfr. CdS 7224/2024); ritenuto che la peculiarità del caso relativo alle funzioni degli addetti alla Segreteria – le quali comportano una diretta e quotidiana relazione con i consiglieri del CSM, che implica un rapporto di reciproco affidamento – ben si attaglia agli argomenti finora esposti sia sul piano interpretativo sia sul piano della potestà complementare ELautovincolo; considerato, pertanto, che la richiamata pronuncia disciplinare (come detto, di definitivo accertamento del fatto) non può che rilevare ai fini della nomina, costituendo oggettiva e incontestabile ragione di esclusione del dott. -OMISSIS- ai sensi ELart. 1, lett. a), terzo cpv, del bando ”.
A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:
1°) “ violazione e falsa applicazione degli artt. 4.2. e 4.3. della Circolare e ELart. 1, lett. a), secondo e terzo periodo ELEL; violazione ELart. 51 Cost. e violazione dei principi di tassatività delle cause di esclusione, del legittimo affidamento e della parità di trattamento nonché eccesso di potere sotto il profilo della illogicità e irrazionalità ”.
In prima battuta, il ricorrente ha contestato che “ la pronuncia di assoluzione in questione (ed esattamente la sentenza n. 75 del 31 luglio 2024) è stata adottata dalla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, i cui componenti sono gli stessi che attualmente sono assegnati a tale Sezione. Inoltre, si deve sottolineare che tale sentenza di assoluzione è passata in giudicato perché non è stata impugnata – e quindi è stata ritenuta condivisibile – dalla Procura Generale della Corte di Cassazione ”; che “ non sussiste alcun illecito disciplinare nei casi di scarsa rilevanza del fatto; sicché, una pronuncia di assoluzione, adottata in applicazione del sopra riportato art. 3-bis, non implica (come, invece, sostiene erroneamente il Consiglio Superiore della Magistratura nella delibera qui impugnata) l’accertamento della commissione di un illecito disciplinare ”, con la conseguenza che “ nel caso di specie non può certo ritenersi – come invece sostenuto erroneamente dal Consiglio Superiore della Magistratura negli atti qui impugnati – che la pronuncia definitiva di assoluzione ai sensi ELart. 3-bis del d.lgs. n. 109/2006 possa essere ricondotta all’art. 1, lett. a), terzo periodo ELEL (e alla corrispondente previsione di cui all’art. 4.3. della Circolare) e cioè nel novero di quelle situazioni che possono assumere rilievo ai fini ELesclusione dalla procedura di selezione in questione, mancando una sentenza di condanna e mancando un procedimento disciplinare definibile come pendente ” (cfr. pagg. 7 – 8).
Ha soggiunto che “ gli atti impugnati sono altresì illegittimi per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione dalle procedure selettive per la copertura di cariche e incarichi pubblici ”, nel senso che “ i requisiti di ammissione e/o le cause di esclusione sono quelli tassativamente indicati negli atti che disciplinano la procedura di selezione e non possono essere oggetto di interpretazione estensiva, perché le norme che le pongono sono di stretta interpretazione, rappresentando altrettante restrizioni al diritto di «accedere agli uffici pubblici» costituzionalmente garantito ex art. 51, comma primo Cost .” (cfr. pag. 9).
2°) “ Eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti manifestazioni della volontà all’interno del medesimo procedimento; violazione e falsa applicazione ELart. 1, lett. b) ELEL e ELart. 10.1 della Circolare nonché eccesso di potere per difetto di motivazione ”.
Con tale motivo si è dedotto che “ la Terza Commissione, nella seduta del 25 settembre 2025, aveva valutato ammissibile la domanda del dott. -OMISSIS- anche con riguardo ai requisiti di partecipazione di cui agli artt. 4.2. e 4.3. della Circolare e ELart. 1, lett. a) secondo e terzo periodo ELEL ”; ma, “ del tutto inaspettatamente e in modo incomprensibile, la Terza Commissione - dopo che la Commissione Tecnica ha concluso le attività di valutazione dei candidati e ha dunque espresso, con riguardo al dott. -OMISSIS-, il giudizio “elevato”, collocandolo così al primo posto nella graduatoria degli idonei a parità di merito con un’altra candidata – ha escluso, con la delibera qui impugnata (…), il dott. -OMISSIS- dalla procedura di selezione sulla base ELerroneo presupposto che una pronuncia di assoluzione ai sensi ELart. 3-bis del d.lgs. n. 109/2006 possa, ai sensi ELart. 4.3 della Circolare e ELart. 1, lett. a), terzo periodo ELEL, assumere rilievo ai fini ELammissibilità della domanda presentata ” (cfr. pag. 11); ha, quindi, stigmatizzato che la Terza Commissione “ avrebbe dovuto – ammesso e non concesso che ne ricorressero i presupposti – disporre l’esclusione del dott. -OMISSIS- nella fase iniziale della procedura e cioè prima della trasmissione delle domande dei candidati alla Commissione Tecnica e non invece – come è in realtà accaduto – dopo che si è esaurita la fase di valutazione dei candidati da parte della Commissione Tecnica ” (cfr. pag. 12).
3°) “ Violazione dei principi di imparzialità e del legittimo affidamento; nonché eccesso di potere sotto il profilo della illogicità, della disparità di trattamento e del difetto di motivazione ”.
Da ultimo, il ricorrente ha lamentato che “ la Terza Commissione, mentre con riguardo al dott. -OMISSIS- ha giudicato rilevante la sentenza di assoluzione ai fini della sua esclusione dalla procedura di selezione, con riguardo al dott. Giuseppe -OMISSIS- (che, tra l’altro, è stato collocato nella graduatoria degli idonei come quinto classificato ed è stato conseguentemente nominato come componente addetto alla Segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura) ha ritenuto (almeno stando alla lettera della succinta indicazione presente nel citato verbale) che la “richiesta di procedimento disciplinare” sia invece irrilevante ai fini della partecipazione alla procedura di selezione ” (cfr. pag. 13).
Si è costituito in giudizio il CSM, opponendosi al ricorso e chiedendone il rigetto.
All’udienza in Camera di Consiglio del 25 febbraio 2025 il Collegio ha avvisato le parti della possibile definizione del giudizio ai sensi ELart. 60 c.p.a. e la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto, nei sensi di seguito precisati, cogliendo nel segno tutti e tre i motivi, che per affinità tematica possono essere esaminati in modo congiunto.
Si è detto in premessa che la disciplina ELEL ha previsto, quanto alla partecipazione dei componenti togati, che “ non possono essere nominati i magistrati nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna per delitti non colposi o sentenza irrevocabile di condanna a pena detentiva anche in caso di contravvenzione, né coloro che siano incorsi nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, né coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, né coloro che abbiano riportato condanne disciplinari, salvo che, in tale ultimo caso, sia intervenuta la riabilitazione. Al di fuori di tali ipotesi, le condanne penali eventualmente riportate dall'aspirante ovvero la pendenza di procedimenti penali o disciplinari possono comunque assumere rilievo ai fini della nomina ” (cfr. parte I, punto 1, lett. a).
Previsioni identiche a quelle (generali) di cui all’art. 4 della “ Circolare che stabilisce la procedura di nomina dei componenti addetti alla Segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura ” la quale disciplina – nell’ambito del titolo III, rubricato “ requisiti di partecipazione dei magistrati alla procedura selettiva, documentazione e pareri ” – i “ requisiti per la partecipazione ” (cfr., in particolare, i punti 4.1., 4.2. e 4.3).
Nella specie, in occasione del giudizio definito con la sentenza della Sezione Disciplinare n. 75 del 31 luglio 2024 il ricorrente è stato incolpato dell'illecito disciplinare di cui agli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, lettera d) del d.lgs. 109/2006 perché, “ in violazione dei doveri di correttezza, equilibrio e riserbo gravanti sui magistrati, usando la propria qualità di Magistrato, Sostituto Procuratore alla Procura della Repubblica di Bologna, nonché di referente locale della corrente associativa di Unità per la Costituzione, attivava riservatamente un circuito comunicativo con il consigliere togato dott. -OMISSIS-, all'epoca membro del Consiglio Superiore della Magistratura, per segnalare i colleghi, aspiranti ad assumere incarichi direttivi o semi-direttivi nel distretto di Bologna ovvero in altri Uffici delle Marche (e finanche del Piemonte), sollecitandolo ad orientare la decisione nel senso da lui auspicato per ragioni attinenti alla comune appartenenza associativa dei candidati ”.
Segnatamente, gli è stato contestato l’invio di messaggi telefonici nell’arco di tempo tra il 10.11.2017 ed il 12.7.2018, mediante i quali “ mirava a far conseguire la nomina dei dottori -OMISSIS-, rispettivamente, ai posti di Procuratore della Repubblica di Forlì, Presidente del Tribunale di Piacenza e Presidente di Sezione del Tribunale di Rimini, non già perché più meritevoli o capaci degli altri aspiranti ma perché appartenenti alla loro comune corrente associativa ”, nonché, “ per analoghe ragioni sponsorizzava la nomina di -OMISSIS- a Procuratore della Repubblica di Reggio Emilia, di -OMISSIS- a Procuratore della Repubblica di Parma (ripiegando successivamente per la sua nomina a Procuratore aggiunto di Bologna) nonché di -OMISSIS- a Presidente di Sezione della Corte d'appello di Ancona e di -OMISSIS- a Presidente di Sezione del Tribunale di Macerata ”: ed ancora, “ puntava alla riuscita della "terna" (…) e per tali ragioni pressava -OMISSIS-”, oltre che “chiedeva rassicurazioni sulla convergenza del gruppo in merito alla nomina del dott. -OMISSIS-, a Procuratore della Repubblica di Alessandria e ulteriori ragguagli sulla nomina di -OMISSIS- alla Presidenza di Sezione della Corte d'appello di Ancona ”.
Ad avviso della Sezione Disciplinare si sarebbe trattato di “ condotte, queste, integranti comportamenti gravemente scorretti nei confronti dei magistrati concorrenti per i posti relativamente ai quali il dott. -OMISSIS- pose in essere le sue condotte di sponsorizzazione correntizia, alterando il corretto svolgimento del procedimento amministrativo afferente il conferimento dei relativi uffici direttivi o semi-direttivi, sia per le modalità di realizzazione (richieste pressanti e reiterate nell'interesse del comune "gruppo" associativo), sia per il legame amicale instaurato col dott. -OMISSIS- (il quale, infatti, lungi dal prendere le distanze da tali sollecitazioni, rassicurava l'interlocutore circa la condivisione degli obiettivi da lui perorati, suggerendogli finanche di "intestarsi" la nomina di -OMISSIS- a Procuratore di Forlì benché non sapesse chi fosse, ancorché il candidato da lui sponsorizzato fosse stato -OMISSIS-: vds. i messaggi del 31-1-2018 ore 16.12 e 16.13), recando in tal modo potenziale pregiudizio alla nomina dei candidati più idonei al conferimento degli incarichi oggetto di interlocuzione ”.
Ad avviso della Sezione Disciplinare, “ sulla base di questo metodo di valutazione delle risultanze istruttorie risulta in primo luogo di tutta evidenza che - per la frequenza dei messaggi scambiati, per l'organicità del loro contenuto con riferimento a tutte le nomine a incarichi direttivi che nel periodo in questione dovevano effettuarsi nel distretto della Corte d'Appello di Bologna e ad alcune nomine nel limitrofo distretto della Corte d'Appello di Ancona e della nomina del Procuratore della Repubblica di Alessandria (in relazione ad un candidato proveniente dal distretto emiliano), per l'espresso riferimento in alcuni di essi all'obbiettivo di tutelare il peso della corrente associativa Unità per la Costituzione tramite la nomina di magistrati associati al gruppo o comunque l'effettuazione di nomine attribuibili all'iniziativa di tale gruppo - il dott. -OMISSIS-, pur non rivestendo cariche formali, rappresentava all'epoca, riguardo alle nomine ad incarichi direttivi e semidirettivi, il "referente locale" dei consiglieri del CSM di Unità per la Costituzione e in particolare del consigliere -OMISSIS-, presidente della Commissione V del CSM (competente per l'istruttoria e la formulazione delle proposte di nomina da sottoporre al plenum) o comunque interloquiva con questi, in materia di nomine, nella veste di esponente di rilievo della corrente ”.
Dall’istruttoria sarebbe, quindi, emerso che le indicazioni fornite dal dott. -OMISSIS- “ tramite gli scambi di messaggi con il consigliere Palamara, sebbene quasi sempre frutto di conoscenza diretta degli interessati (come dimostrato dalle testimonianze assunte nella fase istruttoria) e benché esse risultino chiaramente motivate anche da giudizi di stima nei loro confronti, sono connotate da indebiti riferimenti alle correnti che introducono elementi eterogenei rispetto .a quelli che avrebbero dovuto orientare, ai sensi della legge, la procedura comparativa o comunque s'inscrivono indiscutibilmente nella prospettiva dell'illegittima interferenza correntizia in sede di nomina ad incarichi direttivi o semidirettivi da parte del C.S.M. ”.
Nondimeno, pure a fronte ELillustrato quadro di incolpazione, il ricorrente è stato assolto poiché ad avviso della predetta Sezione sono stati reputati “ sussistenti elementi di indubbia valenza esimente, in grado di far ritenere il fatto di scarsa rilevanza disciplinare ai sensi dell'art. 3-bis, d. lgs. 109/2006 ”.
In dettaglio, si è ritenuto che “ la condotta contestata all'incolpato possa reputarsi priva di sostanziale offensività dovendosi addivenire, in entrambe le fasi dell'accertamento per come sopra enucleate, ad esito negativo ”, poiché, quanto al profilo “ attinente alla lesione del bene giuridico specificamente tutelato dalla fattispecie disciplinare in contestazione, individuabile nel corretto svolgimento delle procedure di selezione comparativa degli aspiranti alla nomina ad incarichi direttivi e semidirettivi in relazione da un canto al principio di legalità che - nell'interesse, nel caso di procedure concorsuali, anche dei singoli candidati - deve conformare l'azione amministrativa e, dall'altro, al buon andamento degli uffici giudiziari interessati, rilevano le seguenti circostanze: nessuna delle segnalazioni considerate risulta accompagnata dalla menzione critica o denigratoria di altri candidati, non rinvenendosi alcun giudizio sminuente altri concorrenti né, specularmente, l'esaltazione di qualità professionali in realtà non possedute (cfr. C.S.M., Sez. Disc., Sent. n. 100/2022); tutte le indicazioni riguardavano candidati di pacifico prestigio professionale, notoriamente apprezzati per competenza e laboriosità e caratterizzati da esperienze idonee a porne in luce sicure attitudini sul piano organizzativo, successivamente confermate nei casi in cui si è dato luogo alla loro nomina; l'attività informativo - sollecitatoria, oggetto dell'incolpazione, era svolta dal dott. -OMISSIS- verso un consigliere del CSM, al quale, per la sua posizione di piena autonomia sia sul piano formale sia su quello sostanziale, era in ogni caso essenzialmente riferibile la scelta dell'effettiva introduzione, nell'ambito del processo decisionale, degli ulteriori e impropri elementi di valutazione ”.
Un’assoluzione che ha, inoltre, tenuto conto della “ storia professionale del dott. -OMISSIS- ”, ed essendosi reputata insussistente, “ sempre ai fini del riconoscimento della scarsa rilevanza del fatto, anche una compromissione dell'immagine pubblica del magistrato incolpato, considerata tra l'altro l'assenza di una risonanza mediatica, o, per la sua condotta, del prestigio della magistratura nel suo assieme o dell'ufficio giudiziario di appartenenza ”.
Di contro, l’esclusione del ricorrente dalla procedura controversa è stata disposta sulla base di una interpretazione della disciplina trasfusa nell’EL: vale a dire che, anche “ nell’ipotesi di cui all’art. 3-bis d.lgs. 109/2006 ” (secondo cui “ l’illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza ”), comunque si sarebbe “ di fronte a una sentenza che, pur adottando una statuizione assolutoria, accerta in via definitiva l’avvenuta commissione da parte del magistrato del comportamento vietato ”, idoneo a giustificare la disposta esclusione, e ciò sulla base di un’ermeneusi basata sull’assunto che “ una siffatta statuizione costituisce un elemento di valutazione certamente più stabile e significativo della mera pendenza di un procedimento disciplinare, rispetto al quale il Consiglio Superiore della Magistratura ha comunque facoltà di esercitare un potere di esclusione, anche nel caso in cui la procedura sia in una fase ancora lontana dalla definizione, se ritenga che il fatto da valutarsi abbia caratteri di obiettiva contrarietà alla natura della funzione da ricoprire ”.
Pertanto, si è ritenuto “ ragionevole, in vista della tutela ELattività consiliare, interpretare teleologicamente il richiamato art. 1, lett. a), terzo cpv, del bando, nel senso di includere l’assoluzione ex art. 3-bis nel novero delle situazioni rilevanti per l’esercizio della facoltà consiliare di negare la nomina del magistrato segretario ”.
Tale decisione ha, nella sostanza, determinato:
1) l’assoluzione in sede disciplinare – al pari di una condanna disciplinare e al pari di una condotta oggetto di procedimento disciplinare pendente – possa costituire causa di esclusione anche se non prevista dall’EL;
2) una condotta pur giudicata come di “ scarsa rilevanza ”, oggetto di concluso giudizio disciplinare con esito assolutorio, possa, nondimeno, costituire “ un elemento di valutazione certamente più stabile e significativo della mera pendenza di un procedimento disciplinare ”, e ciò indipendentemente dalla considerazione che il procedimento disciplinare pendente – a differenza di quanto, in concreto, avvenuto per il ricorrente – possa concludersi con una condanna.
Ad avviso del Collegio, tale interpretazione ha palesemente violato la tassativa disciplina della procedura controversa, sotto più punti di vista.
Anzitutto, l’integrazione postuma del contenuto dispositivo ELEL, veicolata per mezzo ELinterpretazione eletta dalla Terza Commissione e avallata dal Plenum per provvedere nei confronti di un unico concorrente (il dott. -OMISSIS-) a valle della presentazione, da parte di quest’ultimo, della domanda di partecipazione, ha sostanziato una violazione della legittimità procedimentale della selezione e – contrariamente a quanto prospettato nella motivazione ELimpugnato provvedimento – ha determinato nei confronti del ricorrente una disparità di trattamento per violazione ELautovincolo amministrativo che il CSM si è, appunto, dato con l’EL.
Più volte la giurisprudenza ha ribadito il principio secondo cui, quando l’Amministrazione, nell’esercizio del proprio potere discrezionale decide di autovincolarsi (come, appunto, è accaduto mediante l’emanazione ELEL), stabilendo le regole poste a presidio del futuro espletamento di una determinata potestà (nella specie, per valutare gli aspiranti alla segreteria del CSM), la stessa Amministrazione è tenuta all’osservanza di quelle prescrizioni, con la duplice conseguenza che: a) è impedita la successiva disapplicazione; b) la violazione ELautovincolo determina l’illegittimità delle successive determinazioni (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 6 novembre 2019, n. 7595; id., sez. V, 17 luglio 2017, n. 3502).
Nella specie, si è in presenza di un autovincolo particolarmente tassativo, visto che l’EL ha riprodotto identicamente le previsioni (art. 4, punti 4.1., 4.2. e 4.3.) della “ Circolare che stabilisce la procedura di nomina dei componenti addetti alla Segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura ”; e quest’ultima – come si è sottolineato nell’EL con richiamo alla delibera assunta dal CSM nella seduta ell’11.6.2025 – è il risultato derivato dalla circostanza che “ l'art. 12 del Regolamento interno del C.S.M. è stato modificato, stabilendo, in particolare, che la procedura di nomina dei componenti addetti alla segreteria è regolata con circolare deliberata dal Consiglio su proposta della Terza commissione ”.
Persuasivamente, il ricorrente – con richiamo alla previsione della predetta Circolare secondo cui alla procedura non possano partecipare “ coloro che abbiano riportato condanne disciplinari, salvo che, in tale ultimo caso, sia intervenuta la riabilitazione ” – ha osservato che “ sulla base ELerronea prospettazione ELAmministrazione resistente, si arriverebbe a tale paradossale esito: un magistrato che ha subito una condanna disciplinare e che è stato successivamente riabilitato può ambire a ricoprire la carica di componente addetto alla Segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura; al contrario, a un magistrato, che nell’ambito di un procedimento disciplinare è stato assolto con pronuncia passata in giudicato, potrebbe essere preclusa la possibilità di ricoprire la medesima carica pubblica (in buona sostanza – secondo la visione ELAmministrazione resistente – sarebbe “più grave”, ai fini ELesclusione dalla procedura di selezione, una pronuncia di assoluzione ai sensi ELart. 3-bis del d.lgs. n. 109/2006 che una condanna disciplinare con successiva riabilitazione) ” (cfr. pag. 8).
Nelle proprie difese, il CSM ha eccepito che “ il ricorrente sembra confondere il piano ELaccertamento del fatto con quello ELaccertamento ELillecito, con ciò obliterando completamente le evidenti differenze tra le pronunce assolutorie fondate sull’esclusione ELaddebito – che implicano l’accertata insussistenza del fatto tipico – con le pronunce assolutorie determinate dalla scarsa rilevanza del fatto – le quali invece, per l’appunto, presuppongono l’accertamento della sussistenza del fatto tipico (ma escludono l’illecito) ” (cfr. pag. 14 della memoria del 20.2.2026).
Ma la fondatezza di tale assunto è data dalla piana disciplina di cui all’art. 19, comma 2 d.lgs. 109/2016, espressamente richiamata nel dispositivo della sentenza della Sezione Disciplinare n. -OMISSIS-, secondo cui “ la Sezione disciplinare provvede con sentenza, irrogando una sanzione disciplinare ovvero, se non è raggiunta prova sufficiente, dichiarando esclusa la sussistenza dell'addebito ”: e ciò a dimostrazione che l’inconfigurabilità ELillecito disciplinare di cui all’art. 3 bis d.lgs. 109/2016 non può certo costituire statuizione dichiarativa di un addebito disciplinare.
Invero, il dato oggettivo è che il CSM ha violato la previsione sul requisito negativo previsto dall’EL (“ non possono essere nominati (…) coloro che abbiano riportato condanne disciplinari ”), derogando alla conseguenza diretta (ammissione alla selezione) di una situazione legittimante la domanda di un concorrente privo di tali condanne.
A fronte di una assoluzione per scarsa rilevanza di una condotta disciplinare che non configura illecito, la decisione del CSM di bypassare, mediante un’interpretazione postuma e additiva, la tassativa previsione sull’ammissione dei concorrenti riflette, allora, una critica rimeditazione sulla tenuta del sistema di giustizia disciplinare dei magistrati, e ciò secondo tre, possibili e differenti, profili, ossia:
a) che l’esito del giudizio disciplinare dei magistrati possa essere irrilevante e quindi disapplicato ( recte : violato) ai fini di una procedura di organizzazione interna, come quella controversa;
b) che l’esito del giudizio disciplinare dei magistrati, sebbene astrattamente rilevante, possa essere opinato ai fini di una procedura di organizzazione interna, come quella controversa;
c) che, fondamentalmente, il giudizio disciplinare sui magistrati, in sé considerato, sia percepito come inidoneo o non affidabile per fotografare lo statuto etico - professionale del magistrato stesso.
Oggettivo è, però, che nella specie il CSM ha esorbitato dai limiti tassativi della disciplina della selezione controversa, lasciando trasparire che la sentenza disciplinare n. -OMISSIS- sia stata considerata come il risultato di una cognizione eccessivamente indulgente o, perfino, errata nei confronti del ricorrente: una decisione che, pertanto, è stata valutata non nel merito decisorio (l’unico vincolante a termini di EL: ossia l’assoluzione), ma secondo un autonomo apprezzamento della condotta del magistrato (assolto), assunta come (postuma e non prevista) causa di esclusione del ricorrente.
Viceversa, la possibilità che, a valle del giudizio disciplinare, possa essere dichiarata la sussistenza di un addebito (quindi in caso di condanna disciplinare, che potrebbe in astratto intervenire in costanza di servizio presso la Segreteria in caso di positivo reclutamento) spiega la ragione della prudente – ma ragionevole – previsione ELEL secondo cui “ la pendenza di procedimenti penali o disciplinari possono comunque assumere rilievo ai fini della nomina ”.
Ciò depone per l’infondatezza ELassunto ELAmministrazione secondo cui la condotta posta in essere dal ricorrente, oggetto di procedimento disciplinare, costituirebbe “ un elemento di valutazione certamente più stabile e significativo della mera pendenza di un procedimento disciplinare ”: un assunto, anche questo, di tenore additivo rispetto alla lex specialis , ignoto ai concorrenti (e soprattutto al ricorrente).
Da ultimo, e sempre sul piano ELoggettività, il ricorrente ha ottenuto la quarta valutazione di professionalità in data 1.3.2021 (e, prim’ancora, la terza valutazione in data 13.2.2017), pure a fronte del fatto che “ in data 21 ottobre 2020 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione promuoveva, a norma dell'art. 14, comma 3, d. lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, l'azione disciplinare nei confronti del dott. -OMISSIS-, in servizio alla Procura della Repubblica preso il Tribunale di Bologna, in relazione alle condotte descritte nel capo di incolpazione unico riportato in epigrafe e riguardanti l'invio, tra il 10 novembre 2017 e il 12 luglio 2018, al dott. -OMISSIS-, all'epoca dei fatti membro del Consiglio Superiore della Magistratura, di una lunga serie di messaggi tramite Whatsapp per promuovere dei candidati aspiranti a degli incarichi direttivi e semidirettivi ”.
Sulla base di quanto emerso, la vicenda controversa riflette, allora, un’irrisolta contraddizione, interna alla Magistratura, tra il sistema di giustizia disciplinare e la disciplina degli incarichi interni, come quello di magistrato addetto alla Segreteria generale di cui all’art. 12 del Regolamento Interno del CSM.
Per superare tale distonìa e la vincolatività di regole selettive preventivamente fissate, la Terza Commissione ha deciso di considerare equivalente l’obbligo applicativo ELEL con la sua interpretazione “teleologica”, ma pur sempre postuma e, soprattutto, ad personam : una condotta, del resto, trasparentemente ammessa dalla stessa difesa erariale, ad avviso della quale “ la decisione del Consiglio di effettuare una valutazione caso per caso non solo delle eventuali pendenze di procedimenti disciplinari, ma anche ELesistenza di pronunce assolutorie per scarsa rilevanza del fatto, lungi dal rappresentare un’inammissibile introduzione postuma di cause di esclusione non previste, costituisce una ragionevole declinazione del principio per cui al CSM “deve comunque essere riconosciuta” una “possibilità di integrare, completandole”, le disposizioni della circolare ” (cfr. pagg. 18 – 19 della memoria difensiva).
Ma un’eventuale integrazione della circolare cui si è riferita, nelle proprie difese, l’Avvocatura erariale non può certo ammettersi in modo episodico nel corso di una selezione interna governata da regole fisse sulla partecipazione, essendo, all’opposto, rimettibile, tale ipotetica integrazione, ad una revisione della Circolare prot. n. P8813 delI'8.5.2025, ossia della c.d. “Circolare Segreteria”, che disciplina la procedura di nomina dei componenti addetti alla Segreteria del CSM.
All’opposto, nell’ambito di una selezione regolata da preventive e trasparenti regole – oltre che caratterizzata da comparazione tra i candidati – non è legittimo poter modificare la disciplina sulle esclusioni in corso d’opera e, per giunta, nei confronti di un concorrente soggettivamente individuato dopo la proposizione della domanda.
In filigrana, emerge, dunque, una sostanziale incondivisione, da parte del CSM, ELesito del pronunciamento della Sezione Disciplinare, che, però, ha assolto il ricorrente e non è stato neppure impugnato, passando, quindi, in cosa giudicata. Una sentenza nella quale si è statuito che “ la condotta contestata all'incolpato possa reputarsi priva di sostanziale offensività ”, richiamandosi in motivazione che, “ come già chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la norma di cui all'art. 3-bis venne aggiunta dall'art. 1 della L. n. 269 del 24 ottobre 2006, così introducendo nella materia degli illeciti disciplinari avverso ai magistrati il principio di offensività, proprio del diritto penale, secondo il quale la sussistenza dell'illecito va, comunque, valutata alla luce della lesione o messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma, con accertamento in concreto da effettuarsi ex post (si vedano, ex multiis, Cass., Sez. U. Sent. n. 7934/2013; Cass., Sez. U. Sent. n. 27434/2017; Cass., Sez. U. Sent. n. 15048/2019; Cass., Sez. U. Sent. n. 25091/2010) ”; e che “ l’offensività della condotta deve, pertanto, essere vagliata non già in astratto, ma con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, implicando "un vero e proprio giudizio di proporzionalità tra il fatto addebitato e la sanzione che deve essere irrogata; a tal fine devono formare oggetto di valutazione la gravità dei fatti in rapporto alla loro portata oggettiva, la natura e l'intensità dell'elemento psicologico nel comportamento contestato unitamente ai motivi che l'hanno ispirato e, infine, la personalità dell'incolpato, in relazione, soprattutto, alla sua pregressa attività professionale e agli eventuali precedenti disciplinari" (Cass., Sez. U. Sent. n. 11137/2012) ”.
Il CSM ha, pertanto, eletto un’interpretazione “ortopedica” che esprime un disallineamento tra il vincolo decisorio in sede disciplinare (assenza di condanna disciplinare = ammissione alla procedura) e l’esercizio ELamministrazione attiva nella copertura di un proprio, nevralgico, ufficio; un disallineamento tale da integrare una violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione discendente dalla piana disciplina dei requisiti di partecipazione (“ non possono essere nominati i magistrati nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna per delitti non colposi o sentenza irrevocabile di condanna a pena detentiva anche in caso di contravvenzione, né coloro che, siano incorsi nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, né coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, né coloro che abbiano riportato condanne disciplinari, salvo che, in tale ultimo caso, sia intervenuta la riabilitazione. Al di fuori di tali ipotesi, le condanne penali eventualmente riportate dall'aspirante ovvero la pendenza di procedimenti penali o disciplinari possono comunque assumere rilievo ai fini della nomina ”).
Di talché, il ricorrente, pur non essendo incorso in alcuna delle ipotesi assunte come requisiti negativi (cfr. parte I, punto 1, lett. a) ELEL), è stato, comunque, destinatario di un provvedimento di esclusione privo di base positiva nell’EL.
Parimenti infondato è l’assunto ELAmministrazione secondo cui “ l’esclusione non deriva da una pretesa, illegittima attribuzione di automatica rilevanza ad una sentenza di proscioglimento ex art. 3 bis, d.lgs. n. 109 del 2006, ma da una valutazione ponderata delle peculiarità del caso specifico, sorretta da una motivazione coerente sulla non compatibilità del fatto accertato – ancorché disciplinarmente irrilevante – con l’esercizio di funzioni all’interno del Consiglio ” (cfr. pag. 17 della memoria del 20.2.2026).
Se, infatti, la stessa difesa ELAmministrazione ha osservato, con correttezza ricostruttiva, che “ il Consiglio ha, cioè, stabilito, in via generale ed astratta, che le valutazioni ad esso spettanti nell’ambito della procedura di nomina degli addetti alla Segretaria sono “vincolate” a quelle operate in sede disciplinare in tutte (e sole) le ipotesi in cui in tale sede si pervenga all’irrogazione di una sanzione ” (cfr. pag. 16 della memoria del 20.2.2026); non può, ad avviso del Collegio, fondatamente affermarsi che nell’ambito di una selezione governata da precise disposizioni sull’ammissione dei concorrenti, la competente commissione consiliare possa ponderare le “ peculiarità del caso specifico ”, perché ciò significherebbe legittimare la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, assunto a fondamento ELautovincolo eletto nella disciplina ELEL.
Non è, pertanto, sostenibile la legittimità di una potestà di ponderazione “semovente” al punto da introdurre in modo surrettizio cause di esclusione non previste in origine di procedura.
Una prospettiva che ha reso l’operato ELAmministrazione in contrasto:
a) con il principio del clare loqui , secondo cui “ l’interpretazione degli atti amministrativi, ivi compresi il bando di gara pubblica, soggiace alle stesse regole dettate dall’art. 1362 e ss. c.c. per l’interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata alla interpretazione letterale in quanto compatibile con il provvedimento amministrativo, dovendo in ogni caso il giudice ricostruire l’intento della Amministrazione, ed il potere che essa ha inteso esercitare, in base al contenuto complessivo ELatto (cd. interpretazione sistematica), tenendo conto del rapporto tra le premesse ed il suo dispositivo e del fatto che, secondo il criterio di interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c., gli effetti degli atti amministrativi devono essere individuati solo in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere, anche in ragione del principio costituzionale di buon andamento, che impone alla P.A. di operare in modo chiaro e lineare, tale da fornire ai cittadini regole di condotta certe e sicure, soprattutto quando da esse possano derivare conseguenze negative ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 16 gennaio 2013, n. 238); la giurisprudenza ha, quindi, evidenziato che si debba “ comunque attribuire valore preminente all’interpretazione letterale, in coerenza con i principi di chiarezza e trasparenza ex art. 1 della l. n. 241/1990, mentre devono essere escluse interpretazioni integrative contrarie al canone della buona fede interpretativa di cui all’art. 1366 c.c. (Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2015, n. 512;, Sez. III, 2 settembre 2013 n. 4364; Sez. V, 21 dicembre 2012, n. 6615 ; 5 settembre 2011, n. 4980) ”;
2) con il divieto di eterointegrazione del bando di concorso, che ad avviso della giurisprudenza “ può ritenersi ammissibile solo con riferimento al contenuto di norme imperative ”, e ciò anche in materia di pubblici concorsi (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 15 febbraio 2021, n. 1331; id., sez. IV, 18 settembre 2019, n. 6226).
L’accoglimento del ricorso comporta, quale obblio conformativo, che la Terza Commissione dovrà rivalutare la domanda del ricorrente alla luce delle statuizioni contenute nella presente sentenza e, in esito a tale valutazione, trasmettere alla Commissione tecnica prevista dall'art. 2 della Circolare la documentazione relativa al ricorrente in vista ELeventuale colloquio.
La novità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi espressi in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e di tutti i soggetti menzionati nella presente sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER LI, Presidente
AN AN, Consigliere, Estensore
Alberto Ugo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN AN | ER LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.