TAR Roma, sez. I, sentenza breve 03/03/2026, n. 3984
TAR
Sentenza breve 3 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 4.2. e 4.3. della Circolare e dell'art. 1, lett. a), secondo e terzo periodo ELEL; violazione dell'art. 51 Cost. e violazione dei principi di tassatività delle cause di esclusione, del legittimo affidamento e della parità di trattamento nonché eccesso di potere sotto il profilo della illogicità e irrazionalità

    Il Collegio ritiene che l'interpretazione fornita dal CSM, secondo cui l'assoluzione per scarsa rilevanza disciplinare possa costituire motivo di esclusione, violi la tassatività della disciplina della procedura selettiva. L'integrazione postuma del contenuto normativo, effettuata a valle della presentazione della domanda del ricorrente, costituisce una violazione della legittimità procedimentale e una disparità di trattamento.

  • Accolto
    Eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti manifestazioni della volontà all’interno del medesimo procedimento; violazione e falsa applicazione dell'art. 1, lett. b) ELEL e dell'art. 10.1 della Circolare nonché eccesso di potere per difetto di motivazione

    La Corte ritiene che l'operato del CSM abbia violato il principio di tassatività delle cause di esclusione, integrando la normativa in modo postumo e personalizzato, in contrasto con l'autovincolo assunto dall'amministrazione. La decisione di escludere il ricorrente dopo la valutazione dei candidati è illegittima.

  • Accolto
    Violazione dei principi di imparzialità e del legittimo affidamento; nonché eccesso di potere sotto il profilo della illogicità, della disparità di trattamento e del difetto di motivazione

    Il Collegio ritiene che l'interpretazione del CSM abbia creato una disparità di trattamento, considerando l'assoluzione disciplinare del ricorrente come più grave di una pendenza di procedimento disciplinare, in contrasto con la normativa che prevede la rilevanza della pendenza di procedimenti penali o disciplinari ai fini della nomina.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. I, sentenza breve 03/03/2026, n. 3984
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3984
    Data del deposito : 3 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo