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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 01/04/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 515 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 515 /2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MAGOZZI NATASCIA
e
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
MAGOZZI NATASCIA
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.03.2025 le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso in data 14/02/2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno il 24.05.1998 e che dalla loro unione nascevano le figlie Per_1
e nate a Pisa il 14/03/2007 entrambe residenti in [...],
[...] Per_2
Via Roma n. 2/A; Con provvedimento in data 14.02.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 27.03.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 27.03.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1 [...] ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere alla CP_1 annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il 24.05.1998 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 125 P. 2 Serie A anno 1998. DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2) Entrambe le figlie e restano affidate ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per le stesse relativamente all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità naturali e delle aspirazioni delle minori stesse, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3) Le figlie resteranno collocate presso la madre e staranno con il padre un fine settimana a settimane alterne dalla mattina del sabato fino alla sera della domenica, quando il padre le riaccompagnerà presso la madre dopo cena, oltre al mercoledì dalla mattina fino alla sera dopo cena quando le riaccompagnerà presso la madre.
4) Tutte le festività saranno alternate di anno in anno tra i genitori.
5) Nessuna previsione in ordine alle vacanze estive in ragione dell'eta della prole.
6) Sono sempre fatti salvi i diversi accordi tra le parti in ragione dei desideri e delle esigenze espresse dalle figlie e/o diverse esigenze dei genitori per motivi di lavoro.
7) I coniugi si impegnano reciprocamente a rendersi sempre reperibili nell'interesse delle figlie e a comunicare tempestivamente eventuali spostamenti rilevanti con le figlie (da intendersi quelli diversi rispetto alle solite abitudini e frequentazioni).
8) La casa coniugale ubicata nel Comune di Collesalvetti (LI) in via Roma n. 2/A unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, sarà assegnata alla sig.ra che la Parte_1 abiterà con le figlie e che vi manterranno la residenza. Per_1 Per_2
9) Il Sig. trasferirà la propria residenza altrove entro il termine del 30/06/2025 e CP_1 ne darà tempestiva comunicazione alla sig.ra Pt_1
10) Il Sig. entro il giorno 20 di ogni mese corrisponderà a mezzo bonifico CP_1 bancario alla sig.ra - a titolo di contributo al mantenimento per sé stessa, la somma Pt_1 di € 100,00/mese rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge;
- a titolo di contributo al mantenimento per le due figlie, non autosufficienti economicamente, la somma di € 200,00/mese per ciascuna figlia, e dunque complessivamente € 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge.
11) I genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie quali a titolo esemplificativo: spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, oculistiche, farmaceutiche, psicoterapeutiche ivi compresi i tickets, spese scolastiche e/o universitarie come rette, mensa, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus/treno o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dalle figlie, spese per attività sportive, artistiche, ricreative, di svago, per regali compleanni amici e/o compagni di scuola e/o per “paghetta”, per acquisto di computer, spese di iscrizione e frequenza di corsi e relative attrezzature, spese per l'acquisto di vestiario non ordinario al cambio di stagione. Tutte le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate, fatta eccezione per le spese per la retta scolastica/universitaria, per l'acquisto dei libri di testo, per la mensa scolastica/universitaria e per il servizio di scuolabus o altro mezzo pubblico per raggiungere la sede universitaria e le spese per le prestazioni mediche d'urgenza non coperte dal S.S.N. che dovranno essere rimborsate nella misura del 50% al genitore che le ha anticipate a richiesta, previa esibizione della ricevuta di spesa.
12) L'assegno unico sarà diviso al 50% tra i genitori.
13) La rata di mutuo sulla casa familiare pari ad € 344,99 /mese resterà ad esclusivo carico del sig. fino ad estinzione del mutuo. CP_1
14) L'autovettura Dacia ND resterà in uso esclusivo alla sig.ra fino ad Pt_1 estinzione del prestito contratto dal per l'acquisto della medesima, che dovrà CP_1 essere estinto entro maggio 2025 e la cui rata pari ad € 250,08/mese resterà ad esclusivo carico della così come ogni spesa di bollo, assicurazione e manutenzione. Entro la Pt_1 fine del mese di giugno 2025, la vettura tornerà nella piena disponibilità del CP_1
15) I coniugi convengono sin da ora che resterà a carico della sig.ra il premio della Pt_1 polizza n. 23604764 intestata al pari ad € 80,00/mese, la cui beneficiaria in caso CP_1 di premorienza del sarà la sig.ra e in ordine alla stessa polizza le CP_1 Parte_1 parti convengono altresì che al raggiungimento della condizione di pensionamento del la relativa rendita dovrà essere erogata direttamente alla sig.ra CP_1 Pt_1
16) Quanto alla polizza n. 23604704 intestata al e il cui beneficiario in caso di CP_1 premorienza della sarà il i coniugi convengono che il relativo premio pari Pt_1 CP_1 ad € 20,00/mese resterà a carico della sig.ra Pt_1
17) Quanto alle somme depositate sul libretto di deposito e risparmio COOP n. 10199 del sig. quest'ultimo entro il 1/03/2025 verserà € 1000 sulla carta prepagata della CP_1 figlia ed € 1000 sulla carta prepagata della figlia , nonché € 1.090,00 sul Per_2 Per_1
c/c della sig.ra Pt_1
18) I coniugi non hanno altre condizioni economiche da risolvere, debiti e crediti reciproci e ogni altra questione è già stata risolta tra loro.
19) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
Dichiarate interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 31.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 515 /2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MAGOZZI NATASCIA
e
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
MAGOZZI NATASCIA
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.03.2025 le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso in data 14/02/2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno il 24.05.1998 e che dalla loro unione nascevano le figlie Per_1
e nate a Pisa il 14/03/2007 entrambe residenti in [...],
[...] Per_2
Via Roma n. 2/A; Con provvedimento in data 14.02.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 27.03.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 27.03.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1 [...] ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere alla CP_1 annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il 24.05.1998 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 125 P. 2 Serie A anno 1998. DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2) Entrambe le figlie e restano affidate ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per le stesse relativamente all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità naturali e delle aspirazioni delle minori stesse, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3) Le figlie resteranno collocate presso la madre e staranno con il padre un fine settimana a settimane alterne dalla mattina del sabato fino alla sera della domenica, quando il padre le riaccompagnerà presso la madre dopo cena, oltre al mercoledì dalla mattina fino alla sera dopo cena quando le riaccompagnerà presso la madre.
4) Tutte le festività saranno alternate di anno in anno tra i genitori.
5) Nessuna previsione in ordine alle vacanze estive in ragione dell'eta della prole.
6) Sono sempre fatti salvi i diversi accordi tra le parti in ragione dei desideri e delle esigenze espresse dalle figlie e/o diverse esigenze dei genitori per motivi di lavoro.
7) I coniugi si impegnano reciprocamente a rendersi sempre reperibili nell'interesse delle figlie e a comunicare tempestivamente eventuali spostamenti rilevanti con le figlie (da intendersi quelli diversi rispetto alle solite abitudini e frequentazioni).
8) La casa coniugale ubicata nel Comune di Collesalvetti (LI) in via Roma n. 2/A unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, sarà assegnata alla sig.ra che la Parte_1 abiterà con le figlie e che vi manterranno la residenza. Per_1 Per_2
9) Il Sig. trasferirà la propria residenza altrove entro il termine del 30/06/2025 e CP_1 ne darà tempestiva comunicazione alla sig.ra Pt_1
10) Il Sig. entro il giorno 20 di ogni mese corrisponderà a mezzo bonifico CP_1 bancario alla sig.ra - a titolo di contributo al mantenimento per sé stessa, la somma Pt_1 di € 100,00/mese rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge;
- a titolo di contributo al mantenimento per le due figlie, non autosufficienti economicamente, la somma di € 200,00/mese per ciascuna figlia, e dunque complessivamente € 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge.
11) I genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie quali a titolo esemplificativo: spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, oculistiche, farmaceutiche, psicoterapeutiche ivi compresi i tickets, spese scolastiche e/o universitarie come rette, mensa, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus/treno o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dalle figlie, spese per attività sportive, artistiche, ricreative, di svago, per regali compleanni amici e/o compagni di scuola e/o per “paghetta”, per acquisto di computer, spese di iscrizione e frequenza di corsi e relative attrezzature, spese per l'acquisto di vestiario non ordinario al cambio di stagione. Tutte le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate, fatta eccezione per le spese per la retta scolastica/universitaria, per l'acquisto dei libri di testo, per la mensa scolastica/universitaria e per il servizio di scuolabus o altro mezzo pubblico per raggiungere la sede universitaria e le spese per le prestazioni mediche d'urgenza non coperte dal S.S.N. che dovranno essere rimborsate nella misura del 50% al genitore che le ha anticipate a richiesta, previa esibizione della ricevuta di spesa.
12) L'assegno unico sarà diviso al 50% tra i genitori.
13) La rata di mutuo sulla casa familiare pari ad € 344,99 /mese resterà ad esclusivo carico del sig. fino ad estinzione del mutuo. CP_1
14) L'autovettura Dacia ND resterà in uso esclusivo alla sig.ra fino ad Pt_1 estinzione del prestito contratto dal per l'acquisto della medesima, che dovrà CP_1 essere estinto entro maggio 2025 e la cui rata pari ad € 250,08/mese resterà ad esclusivo carico della così come ogni spesa di bollo, assicurazione e manutenzione. Entro la Pt_1 fine del mese di giugno 2025, la vettura tornerà nella piena disponibilità del CP_1
15) I coniugi convengono sin da ora che resterà a carico della sig.ra il premio della Pt_1 polizza n. 23604764 intestata al pari ad € 80,00/mese, la cui beneficiaria in caso CP_1 di premorienza del sarà la sig.ra e in ordine alla stessa polizza le CP_1 Parte_1 parti convengono altresì che al raggiungimento della condizione di pensionamento del la relativa rendita dovrà essere erogata direttamente alla sig.ra CP_1 Pt_1
16) Quanto alla polizza n. 23604704 intestata al e il cui beneficiario in caso di CP_1 premorienza della sarà il i coniugi convengono che il relativo premio pari Pt_1 CP_1 ad € 20,00/mese resterà a carico della sig.ra Pt_1
17) Quanto alle somme depositate sul libretto di deposito e risparmio COOP n. 10199 del sig. quest'ultimo entro il 1/03/2025 verserà € 1000 sulla carta prepagata della CP_1 figlia ed € 1000 sulla carta prepagata della figlia , nonché € 1.090,00 sul Per_2 Per_1
c/c della sig.ra Pt_1
18) I coniugi non hanno altre condizioni economiche da risolvere, debiti e crediti reciproci e ogni altra questione è già stata risolta tra loro.
19) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
Dichiarate interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 31.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott. Gianmarco Marinai