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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/05/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N.° 2254/2023 R.G.L.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione lavoro e previdenza sociale
Verbale di udienza del 28/05/2025
All'udienza del 28/05/2025 alle ore 12,37 innanzi al giudice del lavoro del
Tribunale di Bologna, dr. Alessandro D'Ancona, nel procedimento pendente tra
Parte_1
e
Controparte_1 sono presenti:
l'avv. Jacopo Mannini per la parte ricorrente;
Parte_1
l'avv. Renella Catelli e l'avv. Stefano Sermenghi per la parte resistente.
Per la pratica forense è presente la dr.ssa Persona_1
Si procede alla discussione della causa di accertamento dell'illegittimità del recesso del datore di lavoro in periodo di prova – condanna al pagamento di somme non percepite.
L'avv. Jacopo Mannini si riporta alle conclusioni rassegnate nel ricorso e ne chiede l'integrale accoglimento alla luce di quanto esposto anche nelle note conclusive depositate ai sensi dell'art. 429, 2° comma, c.p.c. il 17 marzo 2025.
Con vittoria delle spese di lite da liquidarsi d'ufficio.
Gli avv.ti Renella Catelli e l'avv. Stefano Sermenghi si riportano alle eccezioni e deduzioni della memoria difensiva e insistono per il rigetto della domanda attorea in conformità alle conclusioni rassegnate nella medesima memoria alla luce di quanto esposto anche nelle note conclusive depositate ai sensi dell'art. 429, 2° comma, c.p.c. il 14 marzo 2025. Con vittoria delle spese di lite da liquidarsi d'ufficio.
Il giudice, dato atto di quanto precede, terminata la discussione si ritira in camera di consiglio per deliberare e, all'esito, rientrato in aula decide la causa con sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura dell'allegato dispositivo e riservando il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Bologna, 28/05/2025. Il giudice dr. Alessandro D'Ancona N.° 2254/2023 R.G.L.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione lavoro e previdenza sociale
Il giudice del lavoro del Tribunale di Bologna, dr. Alessandro D'Ancona, all'udienza del 28 maggio 2025 ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 429
c.p.c. nel procedimento sopra evidenziato, pendente tra:
Parte_1
(avv. Jacopo Mannini) ricorrente e
Controparte_1
(avv.ti Stefano Sermenghi, Renella Catelli e Alice Marzaduri) resistente e ha pubblicato la sentenza medesima mediante lettura del seguente dispositivo:
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, rigetta le domande formulate dalla ricorrente . Parte_1
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla controparte nel presente giudizio, liquidate in euro 1.960,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese generali e accessorî di legge.
Letto l'art. 429, comma 1, c.p.c., fissa in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.
Bologna, 28 maggio 2025.
Il giudice dr. Alessandro D'Ancona
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione lavoro e previdenza sociale
Verbale di udienza del 28/05/2025
All'udienza del 28/05/2025 alle ore 12,37 innanzi al giudice del lavoro del
Tribunale di Bologna, dr. Alessandro D'Ancona, nel procedimento pendente tra
Parte_1
e
Controparte_1 sono presenti:
l'avv. Jacopo Mannini per la parte ricorrente;
Parte_1
l'avv. Renella Catelli e l'avv. Stefano Sermenghi per la parte resistente.
Per la pratica forense è presente la dr.ssa Persona_1
Si procede alla discussione della causa di accertamento dell'illegittimità del recesso del datore di lavoro in periodo di prova – condanna al pagamento di somme non percepite.
L'avv. Jacopo Mannini si riporta alle conclusioni rassegnate nel ricorso e ne chiede l'integrale accoglimento alla luce di quanto esposto anche nelle note conclusive depositate ai sensi dell'art. 429, 2° comma, c.p.c. il 17 marzo 2025.
Con vittoria delle spese di lite da liquidarsi d'ufficio.
Gli avv.ti Renella Catelli e l'avv. Stefano Sermenghi si riportano alle eccezioni e deduzioni della memoria difensiva e insistono per il rigetto della domanda attorea in conformità alle conclusioni rassegnate nella medesima memoria alla luce di quanto esposto anche nelle note conclusive depositate ai sensi dell'art. 429, 2° comma, c.p.c. il 14 marzo 2025. Con vittoria delle spese di lite da liquidarsi d'ufficio.
Il giudice, dato atto di quanto precede, terminata la discussione si ritira in camera di consiglio per deliberare e, all'esito, rientrato in aula decide la causa con sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura dell'allegato dispositivo e riservando il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Bologna, 28/05/2025. Il giudice dr. Alessandro D'Ancona N.° 2254/2023 R.G.L.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione lavoro e previdenza sociale
Il giudice del lavoro del Tribunale di Bologna, dr. Alessandro D'Ancona, all'udienza del 28 maggio 2025 ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 429
c.p.c. nel procedimento sopra evidenziato, pendente tra:
Parte_1
(avv. Jacopo Mannini) ricorrente e
Controparte_1
(avv.ti Stefano Sermenghi, Renella Catelli e Alice Marzaduri) resistente e ha pubblicato la sentenza medesima mediante lettura del seguente dispositivo:
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, rigetta le domande formulate dalla ricorrente . Parte_1
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla controparte nel presente giudizio, liquidate in euro 1.960,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese generali e accessorî di legge.
Letto l'art. 429, comma 1, c.p.c., fissa in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.
Bologna, 28 maggio 2025.
Il giudice dr. Alessandro D'Ancona