Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/04/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 7892/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...] ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
Gemma Acconciaioca (C.F. ), che la rappresenta e la difende, C.F._2
come da procura in atti e
, C.F. nato a [...], il Parte_2 C.F._3
30/01/1989, residente in [...] ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Pierpaolo Casalegno (C.F. ), che lo rappresenta e lo C.F._4
difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 19.02.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Torriglia (GE) il 05/09/2021 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Rilevato infine che le parti hanno congiuntamente chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. che venisse altresì pronunciato divorzio fra le stesse, sicché la causa andrà rimessa sul ruolo per la trattazione dell'ulteriore domanda, decorsi i termini di procedibilità della stessa;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi IG.ri e , Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
le seguenti condizioni essenziali, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
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2. La casa coniugale sita in Cogoleto, via Davide Poggi 21/17 è assegnata al signor che continuerà ad abitarla anche dopo la comunicazione della sentenza Parte_2
di divorzio emessa dal Tribunale di Genova.
3. La signora dà atto di avere già asportato da tempo i propri effetti Parte_1 personali rimasti nell'abitazione, rimanendo gli arredi ed i beni che corredano l'immobile di piena proprietà del marito ovvero della comodante.
4. I coniugi sono e si dichiarano economicamente autosufficienti, sicché rinunciano reciprocamente a qualsivoglia contributo economico e dichiarano che, con la corretta e puntuale attuazione del presente accordo, non hanno più nulla reciprocamente a pretendere per qualsivoglia ragione e/o titolo.
5. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualsivoglia assegno di mantenimento.
6. Le spese di lite della presente procedura sono integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2021, Numero 21, Parte II, Serie C, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
DISPONE
La remissione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 04/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
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