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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/03/2025, n. 3942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3942 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.n 29736/2020
Fallimento n.507/2017 CP_1 c/ CP_2
R E P U B B L I C A I T A L I A N A in nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA XIV sezione civile- sezione fallimentare in persona del giudice unico, dott.ssa Carmen Bifano, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in primo grado iscritta al n° 29736/2020 del R.G.A.C., vertente tra
n. 509/2017 di (di Parte_1 Parte_2
seguito anche , in persona del curatore avv. Agostino Pendenza, elettivamente CP_1
domiciliata in Roma, via Nomentana n.257, presso l'avv. Andrea Volonnino, che lo rappresenta e difende per procura speciale congiunta all'atto di citazione;
-parte attrice-
e lettivamente domiciliata in Roma, piazza dei Navigatori n. 7/L, presso l'avv. CP_2
Carlo Recchia che la rappresenta e difende per procura speciale congiunta alla comparsa di costituzione;
-parte convenuta-
OGGETTO: domanda di revocatoria ex art 67 co 2 l.f. di pagamento di debiti liquidi ed esigibili eseguito nel semestre precedente alla dichiarazione di fallimento – eccezione di esenzione da revocatoria ex art 67 co 3 lett. a) l.f.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni che le parti hanno precisato riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e quanto a parte attrice anche alla prima memoria ex art 183 co 6 c.p.c., tutte da intendere qui richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Difese delle parti
a. Con atto di citazione notificato in data 9.06.2020, la parte attrice indicata in epigrafe, ha chiesto:
Tribunale di Roma dottssa Carmen Bifano XIV sez civile
1 di 9 R.G.n 29736/2020
Fallimento n.507/20 CP_3[. CP_2
-) la dichiarazione di inefficacia “ ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma secondo, l. fall.” del pagamento eseguito in data in data 1° febbraio 2017 di € 7.350,50 e, per l'effetto
-) la condanna della convenuta al relativo pagamento, oltre interessi dal giorno della domanda giudiziale,
a tal fine allegando e deducendo
• la dichiarazione di fallimento della società con sentenza del 21.06.2017; CP_1
• la constatazione del pagamento da parte della società fallita in bonis in favore della convenuta, in data 1.02.2017, di euro € 7.350,50 tramite bonifico bancario avente come causale il saldo delle fatture ' da 27/2014 a 67/2016' e cioè l'estinzione di debiti scaduti da oltre due anni;
• la formulazione, da parte della società qui convenuta, destinataria di duplice richiesta stragiudiziale della curatela fallimentare di restituzione della suddetta somma, in data
21.02.2018 ed in data 5.02.2020, dell'eccezione di esenzione da revocatoria del suddetto pagamento ex art 67 co 3 letta) l.f., in quanto eseguito 'nei termini d'uso' e a titolo di corrispettivo di prestazioni periodiche contrattualmente rese in favore della società poi fallita;
• la desumibilità da una pluralità di indici della prova della conoscenza, da parte della convenuta, dello stato di decozione di alla data in cui quest'ultima ha CP_1
eseguito il pagamento in oggetto, quali : l'entità della risalenza dei debiti in tal modo estinti, tale da escludere la qualificabilità del loro pagamento come eseguito ' in termini d'uso'; la circostanza che il pagamento sia stato eseguito pochi giorni prima del deposito dell'istanza di autofallimento con il ministero del medesimo avvocato che ha riscontrato la richiesta di restituzione della relativa somma.
***
b.Tempestivamente costituitasi la convenuta ha chiesto il rigetto della domanda attorea per infondatezza, allegando e deducendo
-) le medesime circostanze esposte nelle missive di riscontro alle richieste stragiudiziali di restituzione fattele pervenire dalla curatela;
-) l'esenzione del pagamento in oggetto dalla revocatoria ex art 67 co 3 lett.a) l.f. , determinata dall'evidente riferibilità all'attività d'impresa della società poi fallita, delle prestazioni in tal modo remunerate , contrattualmente pattuite sin dal 2006 al fine di assicurare la manutenzione
Tribunale di Roma dottssa Carmen Bifano XIV sez civile
2 di 9 R.G.n 29736/2020
Fallimento n.507/2017 CP_1 c/ CP_2 dei suoi sistemi informatici ed il monitoraggio dell'esposizione a rischio radioattivo dei suoi dipendenti;
-) l'irrilevanza della risalenza a due anni prima della scadenza dei debiti in tal modo estinti, in quanto relativi a servizi periodici convenuti per importi mensili di modica entità e dunque estinti cumulativamente;
-) l'inesistenza di un intento preferenziale, che avrebbe altrimenti condotto ad estinguere tutti i debiti relativi a prestazioni già fatturate.
2.Sviluppo processuale
-) Assegnati i richiesti termini ex art 183 co.6 c.p.c., la causa istruita documentalmente, è stata assunta in decisione sulle conclusioni sopra epigrafate e con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3.Premesse di diritto
Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio- arg. ex art. 276
c.p.c. – ma con il contemperamento della 'ragione più liquida' ( cfr Cass.civ., V, ord. n. 363 del 9.01.2019; sent. n. 11458 dell'11.05.2018; SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014; VI-L, sent.
n. 12002 del 28.05.2014), si osserva che
a.circa la fattispecie di revoca dei pagamenti ex art 67co 2 l.f. e l'onere della prova della scientia decoctionis
-) l'art. 67 co 2 dispone che“ Sono … revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti
a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”;
-) la curatela che agisca ex art 67 l.f. co 2 ha dunque l'onere di dimostrare la conoscenza da parte dell'accipiens dello stato di decozione del solvens e sebbene tale prova riguardi l'effettività di tale conoscenza ( cfr. Cass.civ., ord. n. 3854 dell' 8 02 2019; sent. n. 3336 del
19.02.2015), può tuttavia essere offerta mediante presunzioni, spettando al giudice selezionare analiticamente gli elementi indiziari provvisti di potenziale efficacia probatoria, per poi sottoporli a una valutazione complessiva ( cfr Cass.civ. I, prd. n. 29257 del
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3 di 9 R.G.n 29736/2020
Parte_3 CP_1 c/ CP_2
12.11.2019) che fornisca la certezza logica di tale stato soggettivo, da ritenersi sussistente non quando sia provata la conoscenza dello stato di decozione dell'impresa da parte di quello specifico creditore, né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente astratto, ma quando la probabilità della scientia decoctionis trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni, economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali, nelle quali il terzo si sia concretamente trovato ad operare ( cfr Cass. civ, I, ord. n. 13445 del 17 05 2023; n. 27070 del 14.09.2022).
***
b.Circa l'esenzione da revocatoria ex art 67 co 3 lett.a) l.f.
-) l'art. 67 co 3 lett. a) l.f. dispone che “ Non sono soggetti all'azione revocatoria: ….a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini
d'uso….”;
-) la finalità di tale esenzione risiede nella tutela dell'attività d'impresa ancorchè in crisi ed infatti mira a salvaguardare proprio la possibilità di un utile superamento di quest'ultima, purchè non a detrimento della par condicio dei relativi creditori: l'esenzione in esame è infatti diretta ad evitare che le attribuzioni di beni e servizi necessari all' esercizio dell'impresa in crisi possano essere interrotte dai fornitori per evitare il rischio della revoca del relativo pagamento, sottraendo così all'impresa in difficoltà fondamentali mezzi e strumenti operativi;
-) sono dunque esonerati dalla revocatoria ex art 67 co 3 lett.a) l.f. solo i pagamenti di forniture riferibili all'oggetto tipico dell'attività imprenditoriale, e relativamente ai quali, seppur eseguiti in tempi e con modalità diversi da quelli contrattualmente previsti, sia dimostrata la corrispondenza a pratiche commerciali consolidate e stabili, in precedenza invalse tra le parti, sempre che in concreto individuabili ( cfr Cass.civ., I , ord. n. 30127 del
22.11.2024);
-) trattandosi di eccezione alla regola generale della revocabilità dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti ex art 67 co 2 l.f. nel periodo sospetto del semestre antecedente la dichiarazione di fallimento, grava dunque sul convenuto l'onere di allegazione e prova dei relativi elementi costitutivi e dunque del fatto che, anche mediante comportamenti di fatto, gli adempimenti con caratteristiche nuove e diverse rispetto a quelle contrattualmente convenute, proprio perché plurimi e ripetuti, non possono più considerarsi eseguiti "in
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4 di 9 R.G.n 29736/2020
Fallimento n.507/2017 CP_1 c/ CP_2 ritardo" essendo ormai divenuti esatti adempimenti. (cfr Cass.civ, I, ord. n. 2739 del
7.12.2020).
4. Rilievi in fatto
-) Nel presente giudizio costituiscono circostanze fattuali non contestate e comunque documentalmente provate
• la dichiarazione di fallimento di con sentenza del 21.06.2017 ( doc. 2 parte CP_1
attrice);
• l'esecuzione del pagamento di cui trattasi, tramite bonifico da conto corrente della società fallita in bonis in favore della convenuta in data 1.02.2017 e con causale espressa costituita dal pagamento delle fatture da 27/2014 a 67/2016, così come emerge dall'estratto del libro giornale e dall'estratto di conto corrente depositati dalla curatela attrice ( doc. 4 e 5);
• l'esistenza di una disciplina contrattuale in forza della quale, come si legge non solo nell'offerta della convenuta datata 12 05 2006 ma anche in calce alle singole fatture cui si riferisce il bonifico in esame -documenti tutti offerti in comunicazione proprio da parte convenuta ( doc. 2 e 4 costituzione)- , i pagamenti delle prestazioni rese da quest'ultima doveva avvenire tramite bonifico bancario entro 30 gg dall'emissione della fattura;
• l'effettuazione del pagamento cumulativo di tutte le fatture mensilmente emesse da marzo 2014 a giugno 2016 con il bonifico in esame del 1.02.2017 per euro € 7.350,50 con esclusione delle sole successive fatture mensili emesse dal 31.07.2016 al
31.01.2017 del complessivo importo di soli euro 1.659,20 , così come emerge dall'elenco depositato ancora una volta dalla stessa convenuta ( doc. 3 costituzione) ;
• la coincidenza di sede sociale della società fallita e dell'odierna convenuta – Roma, via Alessandro de Stefani 60 - , di parte delle relativa compagine sociale, essendo
[...]
socia sia della società fallita per il 56% sia della società convenuta per il Parte_4
33% ( cfr doc. 8 e 9 della memoria ex art 183 co 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice);
• soprattutto, le interferenze operative tra le due società , essendo la medesima
[...]
oltre che socia e per quote importanti di entrambe le società anche Parte_4
amministratrice unica della società poi fallita ( cfr doc. 8 e 9 cit.), avendo invece
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5 di 9 R.G.n 29736/2020
Fallimento n.507/20 CP_3[. CP_2 proprio l'amministratore unico della convenuta, che ha ricevuto il pagamento nel periodo sospetto, svolto la funzione di segretario nell'ambito Persona_1 dell'assemblea di approvazione bilancio 2016 della società poi fallita dal CP_1
quale emerge una perdita per € 364.232,00 che ha comportato l'erosione dell'intero capitale sociale ed un patrimonio netto ampiamente negativo ( cfr ibidem doc. 11), mentre in occasione dell'approvazione del bilancio della società , poi fallita CP_1 relativo all'esercizio precedente, e cioè al 31.12.2015, il ruolo di segretario era stato stato svolto da , socia di maggioranza della convenuta ( cfr CP_4 CP_2
ibidem doc.12), ed avendo inoltre il medesimo avvocato, Carlo Recchia, rappresentato e difeso sia la società poi fallita nell'istanza di autofallimento, ( cfr ibidem doc.13) , sia da sempre l'odierna convenuta, e cioè sia nella fase stragiudiziale ( doc. 1 costituzione convenuta) che in questo giudizio, sia inoltre la socia di maggioranza della convenuta, la menzionata , nell'ambito dell'accertamento del passivo CP_5
della ( cfr ibidem doc. 10). CP_1
5. Conclusioni
Sulla base delle premesse in diritto e dei rilievi in fatto sin qui esposti, si osserva che
a. circa la rilevanza della fattispecie di esenzione ex art 67 co 3 lett a) l.f
-) Posto che il pagamento di cui si tratta è stato eseguito certamente nel periodo c.d. sospetto di sei mesi antecedenti il fallimento ed ha avuto ad oggetto certamente debiti liquidi ed esigibili perché scaduti anche circa 3 anni prima, e dunque, dal punto di vista oggettivo esso
è in tutto ascrivibile alla fattispecie del pagamento revocabile ex art. 67 co 2 l.f. , e rilevato, altresì, che la disciplina contrattuale costantemente ed espressamente ribadita in ciascuna fattura mensile così saldata, e dunque emessa dal 31 03 2014 al 30.06.2016, prevedeva il pagamento di ciascuna fattura entro 30gg dalla relativa emissione, la parte convenuta non ha in alcun modo provato la formazione di una prassi contrattuale diversa e tale per cui un pagamento eseguito con ritardo addirittura pluriennale possa considerarsi effettuato ' nei termini d'uso' ;
-) anzi, proprio le non contestate circostanze su cui insiste la difesa della convenuta, costituite dalla risalenza del rapporto contrattuale addirittura al 2006 e dunque a ben 8 anni prima dell'emissione delle prime tra le fatture cui si riferisce il pagamento di cui si tratta, e la natura
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6 di 9 R.G.n 29736/2020
Fallimento n.507/2017 CP_1Controparte c/
dei servizi resi dalla convenuta per l'esercizio dell'attività di impresa della società
[...]
poi fallita, ben avrebbero consentito alla convenuta di provare, se effettivamente esistenti , prassi negoziali, invero nemmeno precisamente allegate, eventualmente formatesi nel corso di un così lungo ed importante rapporto contrattuale e relative ai tempi di pagamento dei servizi resi dalla convenuta, di contenuto diverso rispetto a quello negozialmente convenuto ed invece, si ripete, ribadito fino alla fine in tutte le fatture emesse;
-) la prova di una tale prassi, che per sua natura non poteva che riferirsi al passato, non è infatti desumibile dal mancato pagamento di alcune fatture successive a quelle cui attiene il bonifico in esame, e comunque di importo complessivo– euro 1659,00- molto minore rispetto a quello in oggetto;
-) né è stata allegata, né risulta comunque provata, una prassi circa il pagamento cumulativo di prestazioni sì periodiche ma rese in un arco addirittura di più anni, invalsa nel settore imprenditoriale di riferimento, relativo al trasporto su strada di materiale radioattivo ad uso farmacologico, invero indicato nell'istanza di autofallimento ( doc. 13 memoria ex art 183 co
6 n 2 c.p.c. di parte attrice) ma non chiaramente indicato nell'oggetto sociale riportato nella visura camerale ( cfr ibidem doc. 9);
-) in conclusione, seppure le prestazioni cui si riferisce il pagamento in questione, si ripete, dal punto di vista oggettivo certamente revocabile ex art 67 co 2 l.f., attengono, come allegato da parte convenuta, all'esercizio dell'attività caratteristica di impresa della società poi fallita, nessuna prova è stata offerta circa il fatto che il ritardo anche pluriennale con cui è stato effettuato rispondesse a ' termini d'uso'.
***
b. circa la prova della scientia decoctionis
-) Esclusa, dunque, l'operatività dell'esonero da revocatoria ex art 63 co 3 lett.a) l.f., resta solo da verificare la prova offerta dal curatore in ordine alla scientia decoctionis della società poi fallita al momento del pagamento, da parte della società convenuta che lo ha ricevuto;
-) ebbene, tutte le circostanze fattuali sopra analiticamente indicate relative alle molteplici interferenze, sociali e gestorie, tra la società poi fallita e la convenuta, e qui da considerare richiamate, convergono nel rendere la suddetta conoscenza ex art 2729 c.c. presuntivamente ampiamente dimostrata;
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7 di 9 R.G.n 29736/2020
Fallimento n.507/2017 CP_1 c/ CP_2
-) tra tutte, tra cui la parziale coincidenza di compagine sociale, l'identità di sede legale nonchè della socia, per quota importante, della convenuta, e l'amministratore unico proprio della società fallita che ha eseguito il pagamento, acquisiscono ulteriore particolare rilievo sia la circostanza che il pagamento cumulativo e con anni di ritardo sia stato eseguito dalla società poi fallita in favore della convenuta il 1 02 2017, solo 5 giorni prima della data – 6 02 2017 – in cui il medesimo avvocato che ha poi difeso la convenuta che lo ha ricevuto proprio relativamente a tale pagamento, ha redatto l'istanza di autofallimento della società poi fallita che tale pagamento ha eseguito, sia, inoltre, quella costituita dalla partecipazione, come segretario, all'assemblea di approvazione del bilancio gravemente in perdita della società poi fallita, sebbene il 30 04 2017 e cioè 3 mesi dopo il pagamento, proprio dell'amministratore unico della società convenuta che l'aveva appunto ricevuto, rivelando comunque tale partecipazione una intensissima e qualificata contiguità tra le due società;
-) In definitiva, provati tutti gli elementi della fattispecie revocatoria ex art 67 co 2 l.f. , deve essere dichiarata l'inefficacia del pagamento in oggetto e per l'effetto la convenuta va condannata al pagamento del corrispondente importo in favore della curatela fallimentare , oltre interessi legali, come richiesti, dal 9 06 2020, data di notifica dell'atto di citazione, al soddisfo.
6.Spese del giudizio
-) Le spese di lite seguono la soccombenza e tenuto conto della natura dilatoria della difesa della parte convenuta, palesata anche dall'omesso deposito delle memorie ex art 183 co 6
c.p.c. al fine di adempiere all'onere della prova della formulata eccezione di esenzione da revocatoria, sono liquidate in favore di parte attrice in misura intermedia tra il medio ed il massimo, e precisamente in complessivi euro 6.000,00 di cui euro 1.000,00 per fase studio, euro 1.000,00 per fase introduttiva, euro 2.000,00 per fase di trattazione ed euro 2.000,00 per fase decisionale, oltre spese forfettarie in ragione del 15% , oneri previdenziali e fiscali come per legge e spese vive per euro 237,00
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede, in integrale accoglimento delle domande attoree:
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8 di 9 R.G.n 29736/2020
Fallimento n.507/2017 CP_1 c/ CP_2
-) dichiara inefficace e revoca ex art 67 co 2 l.f. il pagamento di € 7.350,50 effettuato in data
1.02.2017 da n favore di Parte_2 CP_2
e
-) per l'effetto, condanna al pagamento in favore del n. CP_2 Parte_1
509/2017 di di euro € 7.350,50 oltre CP_1 Parte_2
interessi al tasso legale dal 9 06 2020 al soddisfo;
-) condanna in favore del n. 509/2017 di CP_2 Parte_1 [...]
delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Parte_2
euro 6.000,00 oltre spese forfettarie in ragione del 15% , oneri previdenziali e fiscali come per legge e spese vive per euro 237,00.
Roma, 13.03.2025 Il giudice dott.ssa Carmen Bifano
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9 di 9
Fallimento n.507/2017 CP_1 c/ CP_2
R E P U B B L I C A I T A L I A N A in nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA XIV sezione civile- sezione fallimentare in persona del giudice unico, dott.ssa Carmen Bifano, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in primo grado iscritta al n° 29736/2020 del R.G.A.C., vertente tra
n. 509/2017 di (di Parte_1 Parte_2
seguito anche , in persona del curatore avv. Agostino Pendenza, elettivamente CP_1
domiciliata in Roma, via Nomentana n.257, presso l'avv. Andrea Volonnino, che lo rappresenta e difende per procura speciale congiunta all'atto di citazione;
-parte attrice-
e lettivamente domiciliata in Roma, piazza dei Navigatori n. 7/L, presso l'avv. CP_2
Carlo Recchia che la rappresenta e difende per procura speciale congiunta alla comparsa di costituzione;
-parte convenuta-
OGGETTO: domanda di revocatoria ex art 67 co 2 l.f. di pagamento di debiti liquidi ed esigibili eseguito nel semestre precedente alla dichiarazione di fallimento – eccezione di esenzione da revocatoria ex art 67 co 3 lett. a) l.f.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni che le parti hanno precisato riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e quanto a parte attrice anche alla prima memoria ex art 183 co 6 c.p.c., tutte da intendere qui richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Difese delle parti
a. Con atto di citazione notificato in data 9.06.2020, la parte attrice indicata in epigrafe, ha chiesto:
Tribunale di Roma dottssa Carmen Bifano XIV sez civile
1 di 9 R.G.n 29736/2020
Fallimento n.507/20 CP_3[. CP_2
-) la dichiarazione di inefficacia “ ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma secondo, l. fall.” del pagamento eseguito in data in data 1° febbraio 2017 di € 7.350,50 e, per l'effetto
-) la condanna della convenuta al relativo pagamento, oltre interessi dal giorno della domanda giudiziale,
a tal fine allegando e deducendo
• la dichiarazione di fallimento della società con sentenza del 21.06.2017; CP_1
• la constatazione del pagamento da parte della società fallita in bonis in favore della convenuta, in data 1.02.2017, di euro € 7.350,50 tramite bonifico bancario avente come causale il saldo delle fatture ' da 27/2014 a 67/2016' e cioè l'estinzione di debiti scaduti da oltre due anni;
• la formulazione, da parte della società qui convenuta, destinataria di duplice richiesta stragiudiziale della curatela fallimentare di restituzione della suddetta somma, in data
21.02.2018 ed in data 5.02.2020, dell'eccezione di esenzione da revocatoria del suddetto pagamento ex art 67 co 3 letta) l.f., in quanto eseguito 'nei termini d'uso' e a titolo di corrispettivo di prestazioni periodiche contrattualmente rese in favore della società poi fallita;
• la desumibilità da una pluralità di indici della prova della conoscenza, da parte della convenuta, dello stato di decozione di alla data in cui quest'ultima ha CP_1
eseguito il pagamento in oggetto, quali : l'entità della risalenza dei debiti in tal modo estinti, tale da escludere la qualificabilità del loro pagamento come eseguito ' in termini d'uso'; la circostanza che il pagamento sia stato eseguito pochi giorni prima del deposito dell'istanza di autofallimento con il ministero del medesimo avvocato che ha riscontrato la richiesta di restituzione della relativa somma.
***
b.Tempestivamente costituitasi la convenuta ha chiesto il rigetto della domanda attorea per infondatezza, allegando e deducendo
-) le medesime circostanze esposte nelle missive di riscontro alle richieste stragiudiziali di restituzione fattele pervenire dalla curatela;
-) l'esenzione del pagamento in oggetto dalla revocatoria ex art 67 co 3 lett.a) l.f. , determinata dall'evidente riferibilità all'attività d'impresa della società poi fallita, delle prestazioni in tal modo remunerate , contrattualmente pattuite sin dal 2006 al fine di assicurare la manutenzione
Tribunale di Roma dottssa Carmen Bifano XIV sez civile
2 di 9 R.G.n 29736/2020
Fallimento n.507/2017 CP_1 c/ CP_2 dei suoi sistemi informatici ed il monitoraggio dell'esposizione a rischio radioattivo dei suoi dipendenti;
-) l'irrilevanza della risalenza a due anni prima della scadenza dei debiti in tal modo estinti, in quanto relativi a servizi periodici convenuti per importi mensili di modica entità e dunque estinti cumulativamente;
-) l'inesistenza di un intento preferenziale, che avrebbe altrimenti condotto ad estinguere tutti i debiti relativi a prestazioni già fatturate.
2.Sviluppo processuale
-) Assegnati i richiesti termini ex art 183 co.6 c.p.c., la causa istruita documentalmente, è stata assunta in decisione sulle conclusioni sopra epigrafate e con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3.Premesse di diritto
Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio- arg. ex art. 276
c.p.c. – ma con il contemperamento della 'ragione più liquida' ( cfr Cass.civ., V, ord. n. 363 del 9.01.2019; sent. n. 11458 dell'11.05.2018; SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014; VI-L, sent.
n. 12002 del 28.05.2014), si osserva che
a.circa la fattispecie di revoca dei pagamenti ex art 67co 2 l.f. e l'onere della prova della scientia decoctionis
-) l'art. 67 co 2 dispone che“ Sono … revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti
a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”;
-) la curatela che agisca ex art 67 l.f. co 2 ha dunque l'onere di dimostrare la conoscenza da parte dell'accipiens dello stato di decozione del solvens e sebbene tale prova riguardi l'effettività di tale conoscenza ( cfr. Cass.civ., ord. n. 3854 dell' 8 02 2019; sent. n. 3336 del
19.02.2015), può tuttavia essere offerta mediante presunzioni, spettando al giudice selezionare analiticamente gli elementi indiziari provvisti di potenziale efficacia probatoria, per poi sottoporli a una valutazione complessiva ( cfr Cass.civ. I, prd. n. 29257 del
Tribunale di Roma dottssa Carmen Bifano XIV sez civile
3 di 9 R.G.n 29736/2020
Parte_3 CP_1 c/ CP_2
12.11.2019) che fornisca la certezza logica di tale stato soggettivo, da ritenersi sussistente non quando sia provata la conoscenza dello stato di decozione dell'impresa da parte di quello specifico creditore, né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente astratto, ma quando la probabilità della scientia decoctionis trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni, economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali, nelle quali il terzo si sia concretamente trovato ad operare ( cfr Cass. civ, I, ord. n. 13445 del 17 05 2023; n. 27070 del 14.09.2022).
***
b.Circa l'esenzione da revocatoria ex art 67 co 3 lett.a) l.f.
-) l'art. 67 co 3 lett. a) l.f. dispone che “ Non sono soggetti all'azione revocatoria: ….a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini
d'uso….”;
-) la finalità di tale esenzione risiede nella tutela dell'attività d'impresa ancorchè in crisi ed infatti mira a salvaguardare proprio la possibilità di un utile superamento di quest'ultima, purchè non a detrimento della par condicio dei relativi creditori: l'esenzione in esame è infatti diretta ad evitare che le attribuzioni di beni e servizi necessari all' esercizio dell'impresa in crisi possano essere interrotte dai fornitori per evitare il rischio della revoca del relativo pagamento, sottraendo così all'impresa in difficoltà fondamentali mezzi e strumenti operativi;
-) sono dunque esonerati dalla revocatoria ex art 67 co 3 lett.a) l.f. solo i pagamenti di forniture riferibili all'oggetto tipico dell'attività imprenditoriale, e relativamente ai quali, seppur eseguiti in tempi e con modalità diversi da quelli contrattualmente previsti, sia dimostrata la corrispondenza a pratiche commerciali consolidate e stabili, in precedenza invalse tra le parti, sempre che in concreto individuabili ( cfr Cass.civ., I , ord. n. 30127 del
22.11.2024);
-) trattandosi di eccezione alla regola generale della revocabilità dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti ex art 67 co 2 l.f. nel periodo sospetto del semestre antecedente la dichiarazione di fallimento, grava dunque sul convenuto l'onere di allegazione e prova dei relativi elementi costitutivi e dunque del fatto che, anche mediante comportamenti di fatto, gli adempimenti con caratteristiche nuove e diverse rispetto a quelle contrattualmente convenute, proprio perché plurimi e ripetuti, non possono più considerarsi eseguiti "in
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Fallimento n.507/2017 CP_1 c/ CP_2 ritardo" essendo ormai divenuti esatti adempimenti. (cfr Cass.civ, I, ord. n. 2739 del
7.12.2020).
4. Rilievi in fatto
-) Nel presente giudizio costituiscono circostanze fattuali non contestate e comunque documentalmente provate
• la dichiarazione di fallimento di con sentenza del 21.06.2017 ( doc. 2 parte CP_1
attrice);
• l'esecuzione del pagamento di cui trattasi, tramite bonifico da conto corrente della società fallita in bonis in favore della convenuta in data 1.02.2017 e con causale espressa costituita dal pagamento delle fatture da 27/2014 a 67/2016, così come emerge dall'estratto del libro giornale e dall'estratto di conto corrente depositati dalla curatela attrice ( doc. 4 e 5);
• l'esistenza di una disciplina contrattuale in forza della quale, come si legge non solo nell'offerta della convenuta datata 12 05 2006 ma anche in calce alle singole fatture cui si riferisce il bonifico in esame -documenti tutti offerti in comunicazione proprio da parte convenuta ( doc. 2 e 4 costituzione)- , i pagamenti delle prestazioni rese da quest'ultima doveva avvenire tramite bonifico bancario entro 30 gg dall'emissione della fattura;
• l'effettuazione del pagamento cumulativo di tutte le fatture mensilmente emesse da marzo 2014 a giugno 2016 con il bonifico in esame del 1.02.2017 per euro € 7.350,50 con esclusione delle sole successive fatture mensili emesse dal 31.07.2016 al
31.01.2017 del complessivo importo di soli euro 1.659,20 , così come emerge dall'elenco depositato ancora una volta dalla stessa convenuta ( doc. 3 costituzione) ;
• la coincidenza di sede sociale della società fallita e dell'odierna convenuta – Roma, via Alessandro de Stefani 60 - , di parte delle relativa compagine sociale, essendo
[...]
socia sia della società fallita per il 56% sia della società convenuta per il Parte_4
33% ( cfr doc. 8 e 9 della memoria ex art 183 co 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice);
• soprattutto, le interferenze operative tra le due società , essendo la medesima
[...]
oltre che socia e per quote importanti di entrambe le società anche Parte_4
amministratrice unica della società poi fallita ( cfr doc. 8 e 9 cit.), avendo invece
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Fallimento n.507/20 CP_3[. CP_2 proprio l'amministratore unico della convenuta, che ha ricevuto il pagamento nel periodo sospetto, svolto la funzione di segretario nell'ambito Persona_1 dell'assemblea di approvazione bilancio 2016 della società poi fallita dal CP_1
quale emerge una perdita per € 364.232,00 che ha comportato l'erosione dell'intero capitale sociale ed un patrimonio netto ampiamente negativo ( cfr ibidem doc. 11), mentre in occasione dell'approvazione del bilancio della società , poi fallita CP_1 relativo all'esercizio precedente, e cioè al 31.12.2015, il ruolo di segretario era stato stato svolto da , socia di maggioranza della convenuta ( cfr CP_4 CP_2
ibidem doc.12), ed avendo inoltre il medesimo avvocato, Carlo Recchia, rappresentato e difeso sia la società poi fallita nell'istanza di autofallimento, ( cfr ibidem doc.13) , sia da sempre l'odierna convenuta, e cioè sia nella fase stragiudiziale ( doc. 1 costituzione convenuta) che in questo giudizio, sia inoltre la socia di maggioranza della convenuta, la menzionata , nell'ambito dell'accertamento del passivo CP_5
della ( cfr ibidem doc. 10). CP_1
5. Conclusioni
Sulla base delle premesse in diritto e dei rilievi in fatto sin qui esposti, si osserva che
a. circa la rilevanza della fattispecie di esenzione ex art 67 co 3 lett a) l.f
-) Posto che il pagamento di cui si tratta è stato eseguito certamente nel periodo c.d. sospetto di sei mesi antecedenti il fallimento ed ha avuto ad oggetto certamente debiti liquidi ed esigibili perché scaduti anche circa 3 anni prima, e dunque, dal punto di vista oggettivo esso
è in tutto ascrivibile alla fattispecie del pagamento revocabile ex art. 67 co 2 l.f. , e rilevato, altresì, che la disciplina contrattuale costantemente ed espressamente ribadita in ciascuna fattura mensile così saldata, e dunque emessa dal 31 03 2014 al 30.06.2016, prevedeva il pagamento di ciascuna fattura entro 30gg dalla relativa emissione, la parte convenuta non ha in alcun modo provato la formazione di una prassi contrattuale diversa e tale per cui un pagamento eseguito con ritardo addirittura pluriennale possa considerarsi effettuato ' nei termini d'uso' ;
-) anzi, proprio le non contestate circostanze su cui insiste la difesa della convenuta, costituite dalla risalenza del rapporto contrattuale addirittura al 2006 e dunque a ben 8 anni prima dell'emissione delle prime tra le fatture cui si riferisce il pagamento di cui si tratta, e la natura
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Fallimento n.507/2017 CP_1Controparte c/
dei servizi resi dalla convenuta per l'esercizio dell'attività di impresa della società
[...]
poi fallita, ben avrebbero consentito alla convenuta di provare, se effettivamente esistenti , prassi negoziali, invero nemmeno precisamente allegate, eventualmente formatesi nel corso di un così lungo ed importante rapporto contrattuale e relative ai tempi di pagamento dei servizi resi dalla convenuta, di contenuto diverso rispetto a quello negozialmente convenuto ed invece, si ripete, ribadito fino alla fine in tutte le fatture emesse;
-) la prova di una tale prassi, che per sua natura non poteva che riferirsi al passato, non è infatti desumibile dal mancato pagamento di alcune fatture successive a quelle cui attiene il bonifico in esame, e comunque di importo complessivo– euro 1659,00- molto minore rispetto a quello in oggetto;
-) né è stata allegata, né risulta comunque provata, una prassi circa il pagamento cumulativo di prestazioni sì periodiche ma rese in un arco addirittura di più anni, invalsa nel settore imprenditoriale di riferimento, relativo al trasporto su strada di materiale radioattivo ad uso farmacologico, invero indicato nell'istanza di autofallimento ( doc. 13 memoria ex art 183 co
6 n 2 c.p.c. di parte attrice) ma non chiaramente indicato nell'oggetto sociale riportato nella visura camerale ( cfr ibidem doc. 9);
-) in conclusione, seppure le prestazioni cui si riferisce il pagamento in questione, si ripete, dal punto di vista oggettivo certamente revocabile ex art 67 co 2 l.f., attengono, come allegato da parte convenuta, all'esercizio dell'attività caratteristica di impresa della società poi fallita, nessuna prova è stata offerta circa il fatto che il ritardo anche pluriennale con cui è stato effettuato rispondesse a ' termini d'uso'.
***
b. circa la prova della scientia decoctionis
-) Esclusa, dunque, l'operatività dell'esonero da revocatoria ex art 63 co 3 lett.a) l.f., resta solo da verificare la prova offerta dal curatore in ordine alla scientia decoctionis della società poi fallita al momento del pagamento, da parte della società convenuta che lo ha ricevuto;
-) ebbene, tutte le circostanze fattuali sopra analiticamente indicate relative alle molteplici interferenze, sociali e gestorie, tra la società poi fallita e la convenuta, e qui da considerare richiamate, convergono nel rendere la suddetta conoscenza ex art 2729 c.c. presuntivamente ampiamente dimostrata;
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-) tra tutte, tra cui la parziale coincidenza di compagine sociale, l'identità di sede legale nonchè della socia, per quota importante, della convenuta, e l'amministratore unico proprio della società fallita che ha eseguito il pagamento, acquisiscono ulteriore particolare rilievo sia la circostanza che il pagamento cumulativo e con anni di ritardo sia stato eseguito dalla società poi fallita in favore della convenuta il 1 02 2017, solo 5 giorni prima della data – 6 02 2017 – in cui il medesimo avvocato che ha poi difeso la convenuta che lo ha ricevuto proprio relativamente a tale pagamento, ha redatto l'istanza di autofallimento della società poi fallita che tale pagamento ha eseguito, sia, inoltre, quella costituita dalla partecipazione, come segretario, all'assemblea di approvazione del bilancio gravemente in perdita della società poi fallita, sebbene il 30 04 2017 e cioè 3 mesi dopo il pagamento, proprio dell'amministratore unico della società convenuta che l'aveva appunto ricevuto, rivelando comunque tale partecipazione una intensissima e qualificata contiguità tra le due società;
-) In definitiva, provati tutti gli elementi della fattispecie revocatoria ex art 67 co 2 l.f. , deve essere dichiarata l'inefficacia del pagamento in oggetto e per l'effetto la convenuta va condannata al pagamento del corrispondente importo in favore della curatela fallimentare , oltre interessi legali, come richiesti, dal 9 06 2020, data di notifica dell'atto di citazione, al soddisfo.
6.Spese del giudizio
-) Le spese di lite seguono la soccombenza e tenuto conto della natura dilatoria della difesa della parte convenuta, palesata anche dall'omesso deposito delle memorie ex art 183 co 6
c.p.c. al fine di adempiere all'onere della prova della formulata eccezione di esenzione da revocatoria, sono liquidate in favore di parte attrice in misura intermedia tra il medio ed il massimo, e precisamente in complessivi euro 6.000,00 di cui euro 1.000,00 per fase studio, euro 1.000,00 per fase introduttiva, euro 2.000,00 per fase di trattazione ed euro 2.000,00 per fase decisionale, oltre spese forfettarie in ragione del 15% , oneri previdenziali e fiscali come per legge e spese vive per euro 237,00
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede, in integrale accoglimento delle domande attoree:
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-) dichiara inefficace e revoca ex art 67 co 2 l.f. il pagamento di € 7.350,50 effettuato in data
1.02.2017 da n favore di Parte_2 CP_2
e
-) per l'effetto, condanna al pagamento in favore del n. CP_2 Parte_1
509/2017 di di euro € 7.350,50 oltre CP_1 Parte_2
interessi al tasso legale dal 9 06 2020 al soddisfo;
-) condanna in favore del n. 509/2017 di CP_2 Parte_1 [...]
delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Parte_2
euro 6.000,00 oltre spese forfettarie in ragione del 15% , oneri previdenziali e fiscali come per legge e spese vive per euro 237,00.
Roma, 13.03.2025 Il giudice dott.ssa Carmen Bifano
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