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Sentenza 16 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/02/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7021/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati: dott.ssa Marisa Attollino Presidente relatore dott. Enzo Davide Ruffo Giudice dott. Gianluca Tarantino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 19-ter D.lgs. 150/2011 ss.mm. proposto da:
(C.F. , Codice CUI SMABKR9, data di Parte_1 C.F._1 nascita 07/08/1994, Paese di provenienza: GAMBIA), parte rappresentata e difesa dall'avv.
MUCCIARONE SALVATORE;
RICORRENTE contro
- , in persona del Controparte_1 Controparte_2
Ministro pro tempore;
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Il processo. Con atto depositato in data 09/07/2024, il ricorrente ha impugnato il provvedimento notificatogli il 20/06/2024 e adottato dalla Questura di recante CP_1 diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, chiedendo il riconoscimento di una forma di protezione complementare.
Sebbene ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione non si è mai costituita e se ne deve dichiarare la contumacia.
Pag. 1 di 6 Il Pubblico Ministero, che pur non essendo parte necessaria del giudizio, è stato reso edotto del presente procedimento al fine di rilevare l'esistenza di eventuali condanne ostative, non si è costituito, né ha depositato note.
Con decreto del 11/07/2024 è stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e con ordinanza del 18/09/2024 è stata confermata la decisione precedentemente assunta.
Fissata l'udienza di comparizione del giorno 05/02/2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c, all'esito il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I fatti narrati dal ricorrente. Nel ricorso introduttivo il ricorrente ha dichiarato di vivere in Italia da dieci anni, abitando in un alloggio offerto in comodato dall'azienda presso cui lavora.
Ha aggiunto di parlare fluentemente la lingua italiana e di ricevere uno stipendio che gli permette di provvedere autonomamente ai propri bisogni.
L'inquadramento della domanda. Il ricorrente ha correttamente limitato la sua domanda al riconoscimento della protezione complementare, essendo oggetto di impugnazione il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19-ter D.lgs. 150/2011 ss.mm.
L'illegittimità formale del provvedimento impugnato. Va premesso che l'illegittimità del provvedimento amministrativo di diniego non è oggetto del sindacato del giudice ordinario, il quale è chiamato a valutare se sussista il bene della vita al quale il ricorrente anela. La sua posizione sostanziale, avente natura di diritto soggettivo fondamentale, viene vagliata non soltanto attraverso il prisma dell'atto amministrativo, ma attraverso ogni elemento idoneo ad accertare il suo diritto alla protezione internazionale o complementare.
L'audizione personale del ricorrente. La L. 46/2017 non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, ciò in aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia1 e sempre allo scopo di garantire al
Pag. 2 di 6 ricorrente un “rimedio effettivo”, così come previsto dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea2.
Per quanto attiene alla fattispecie in esame, in primo luogo, la richiesta di audizione è inammissibile, in quanto non formulata mediante indicazione specifica dei punti su cui la parte avrebbe voluto essere sentita per rendere eventuali chiarimenti.
La protezione complementare secondo il diritto nazionale;
la disciplina applicabile ratione temporis.
L'integrazione personale, sociale ed economica del ricorrente e il giudizio ai sensi dell'art. 19, comma 1.1.
T.U. Immigrazione.
Deve essere riconosciuta al ricorrente una forma di tutela complementare, con il conseguente diritto al rilascio di un permesso di soggiorno.
Al caso di specie non si applica la disciplina della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1.
T.U. Immigrazione, poiché la domanda amministrativa - facendo riferimento non solo al modello C/3, ma a quando il ricorrente si è presentato personalmente presso gli Uffici della
Questura per formulare l'istanza – è successiva all'entrata in vigore del D.L. 20/2023, modificato dalla Legge 50/2023 (c.d. Decreto Cutro, che ha abrogato il comma in questione per le domande amministrative successive alla data del 11.3.2023).
In ogni caso però, poiché la parte potrebbe subire una compromissione del proprio diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, la sua posizione personale va vagliata ai sensi dell'art. 7 Carta dei diritti dell'UE e dell'art. 8 CEDU, applicabili in parte direttamente ai sensi dell'art. 117 Cost., per quanto concerne la Carta di Nizza e, in ogni caso, attraverso il richiamo al combinato disposto degli artt. 19, comma 2 e 5, comma 6 D.l.gs. 286/1998 ss.mm. con riguardo alle Convenzioni internazionali, e quindi pur prescindendo da una disposizione ad hoc avente rango primario3.
Peraltro, come statuito anche dalla Suprema Corte: “il sistema non può ritenersi completo se sfornito di una misura in funzione di chiusura, che consenta di estendere la protezione anche ad ipotesi non
Pag. 3 di 6 legislativamente tipizzate, pur se saldamente ancorate ai precetti costituzionali e delle convenzioni internazionali”4. Dunque, al caso di specie occorre verificare se sussistono i presupposti normativi sovranazionali, come ribadito direttamente applicabili dal Giudice, per riconoscere un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19, comma 1.2 D.l.gs. 286/1998 ss.mm.
(Segue) Integrazione lavorativa. Posto che non è il reddito alto o basso in sé, che rileva ai fini dell'inserimento, ma proprio l'inserimento lavorativo come tale e che “Non sussiste, se il lavoro
è meramente occasionale e saltuario, non vi è prova di una professionalità diversa da spendere ai fini di reddito nei residui periodi, né vi sono attitudini o competenze acquisite mediante la frequentazione di corsi professionalizzanti di altro genere, ed inoltre non sia accertato che quel lavoro sia almeno il probabile indizio di sviluppo lavorativo futuro, a fronte, altresì, di un quadro di rientro coattivo che non palesi nessuna condizione drammatica. In tali casi, la persona è da assistere, ma per essa non possono utilmente ravvisarsi, ai fini di causa, una "rete relazionale" ed un inserimento nella vita sociale”5, il ricorrente ha prodotto:
- Estratto conto previdenziale rilasciato il 27/06/2024 che comprova la retribuzione percepita dal 2018 sino al 2024 per aver svolto attività lavorativa di bracciante agricolo;
- Modello Unilav e comunicazione obbligatoria di assunzione relativa al rapporto di lavoro presso “Società Agricola DO e Maria” per il periodo Parte_2 decorrente dal 24/01/2024 al 31/12/2024, nonché buste paga emesse da gennaio a maggio di ammontare complessivo pari ad euro 5.000,00;
- CU 2024 attestante reddito da lavoro dipendente pari ad euro 9.580,11 per l'attività lavorativa svolta dal 14/01/2023 al 31/12/2023 presso “Eredi di IE LO
ON ereditaria”;
- CU 2023 attestante reddito da lavoro dipendente pari ad euro 8.933,61 per l'attività lavorativa svolta dal 05/01/2022 al 31/12/2022 presso “Eredi di IE LO
ON ereditaria”;
- CU 2022 attestante reddito da lavoro dipendente pari ad euro 2.203,60 per l'attività lavorativa svolta dal 15/10/2021 al 31/12/2021 presso “Eredi di IE LO
ON ereditaria”;
Pag. 4 di 6 - Modello C/2 emesso da Regione Puglia e rilasciato il 24/06/2024 attastante i rapporti di lavoro intrattenuti dal ricorrente a partire dal 2019;
- Buste paga emesse da “Eredi di IE LO ON ereditaria” per i mesi da aprile a dicembre 2024 di importo pari a circa euro 9.000,00;
- Modello Unilav relativo al rapporto di lavoro presso “Società Agricola IE di
IE DO e Maria” per il periodo decorrente dal 08/01/2025 al 31/12/2025.
Ebbene, v'è prova che il ricorrente ha svolto attività lavorativa nel Paese ospitante in via continuativa e costante e, conseguentemente, può ritenersi integrato. Inoltre, anche in base ad un giudizio di prognosi postuma è possibile presumere che il percorso di integrazione lavorativa del ricorrente si protrarrà anche in futuro.
(Segue) Integrazione sociale, culturale e familiare. Sul punto sono direttamente rilevanti, ai fini della protezione qui invocata, una serie di paramenti che trovano tutti un addentellato nella normativa sovranazionale, come la conoscenza della lingua italiana6, lo svolgimento di attività volontariato7, i legami sociali e familiari8; non è invece necessariamente richiesta la sussistenza di una condizione di vulnerabilità, né alcun giudizio comparativo rispetto al trattamento che sarebbe riservato nel Paese d'origine.
Per comprovare la stabilità della soluzione abitativa trovare in Italia, il ricorrente ha prodotto un contratto di comodato di immobile sito nel comune di Ascoli Satriano (FG) che ha decorrenza dal 15/02/2022.
Pag. 5 di 6 In definitiva, considerato che la parte ricorrente ha provato il conseguimento in Italia di un effettivo e significativo livello di integrazione socio-economica, deve ritenersi che sia possibile formulare un giudizio prognostico di violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ex artt. 7 e 8 CEDU nel caso di rientro forzoso in patria.
Pertanto, ricorrono i presupposti per il riconoscimento della protezione complementare richiesta.
Pronunce accessorie. Non v'è luogo alla regolazione delle spese per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati con istanza al giudice del procedimento (art. 83, comma 3 d.P.R. n.
115/2022); non può infatti applicarsi a detta ipotesi la disposizione di cui all'art. 133 del citato D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato9.
Stante l'esito del ricorso, si conferma l'ammissione al beneficio già disposta in via anticipata e provvisoria dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari con delibera del 16/07/2024
e, conseguentemente, si liquidano i compensi al difensore, giusta istanza del 03/02/2025.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. RICONOSCE alla parte ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2 D.lgs. 286/1998;
2. CONFERMA l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, provvedendo alla liquidazione dei compensi con separato decreto;
3. COMPENSA le spese del giudizio.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 12/02/2025.
Il Presidente rel.
Marisa Attollino
Pag. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sacko, 26/7/2017, causa C-348/16. 2 Sul punto si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 febbraio 2019 n. 3236; Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 dicembre 2018 n. 32319; Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 luglio 2018 n. 17717). 3 Tra le più recenti pronunce, vd. Cass. 28162/2023 pubblicata il 6.10.2023, secondo cui: “In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. 4 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400. 5 Cassazione civile sez. I, 21/09/2022, (ud. 09/09/2022, dep. 21/09/2022), n.27592. 6 “In tema di protezione speciale, per ritenere sussistente un'integrazione sociale e lavorativa del cittadino straniero occorre considerare anche le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato”. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16716 del 13/06/2023 (Rv. 668024 - 01) 7 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente in Italia, da Parte_3 valutare tenendo conto della durata del suo soggiorno, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari e dell'inserimento nel nostro Paese, senza che per una valutazione positiva di detta integrazione occorra necessariamente anche uno stabile radicamento lavorativo dell'istante in Italia”. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto di rigetto di protezione speciale del Tribunale, adottato sul rilievo dell'assenza di stabile occupazione del richiedente e senza alcuna valutazione della costante attività di volontariato svolta dallo stesso). Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 14370 del 24/05/2023 (Rv. 667924 - 01) 8 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine”. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda volta ad ottenere la protezione speciale, si era limitata a prendere in esame il solo titolo di studio prodotto, senza valutare la sussistenza dei legami familiari del ricorrente, con particolare riferimento alla condizione della moglie che lo aveva seguito in Italia). Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 36789 del 15/12/2022 (Rv. 666259 - 01). 9 Cass. S.U. 24413/2021.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati: dott.ssa Marisa Attollino Presidente relatore dott. Enzo Davide Ruffo Giudice dott. Gianluca Tarantino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 19-ter D.lgs. 150/2011 ss.mm. proposto da:
(C.F. , Codice CUI SMABKR9, data di Parte_1 C.F._1 nascita 07/08/1994, Paese di provenienza: GAMBIA), parte rappresentata e difesa dall'avv.
MUCCIARONE SALVATORE;
RICORRENTE contro
- , in persona del Controparte_1 Controparte_2
Ministro pro tempore;
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Il processo. Con atto depositato in data 09/07/2024, il ricorrente ha impugnato il provvedimento notificatogli il 20/06/2024 e adottato dalla Questura di recante CP_1 diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, chiedendo il riconoscimento di una forma di protezione complementare.
Sebbene ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione non si è mai costituita e se ne deve dichiarare la contumacia.
Pag. 1 di 6 Il Pubblico Ministero, che pur non essendo parte necessaria del giudizio, è stato reso edotto del presente procedimento al fine di rilevare l'esistenza di eventuali condanne ostative, non si è costituito, né ha depositato note.
Con decreto del 11/07/2024 è stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e con ordinanza del 18/09/2024 è stata confermata la decisione precedentemente assunta.
Fissata l'udienza di comparizione del giorno 05/02/2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c, all'esito il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I fatti narrati dal ricorrente. Nel ricorso introduttivo il ricorrente ha dichiarato di vivere in Italia da dieci anni, abitando in un alloggio offerto in comodato dall'azienda presso cui lavora.
Ha aggiunto di parlare fluentemente la lingua italiana e di ricevere uno stipendio che gli permette di provvedere autonomamente ai propri bisogni.
L'inquadramento della domanda. Il ricorrente ha correttamente limitato la sua domanda al riconoscimento della protezione complementare, essendo oggetto di impugnazione il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19-ter D.lgs. 150/2011 ss.mm.
L'illegittimità formale del provvedimento impugnato. Va premesso che l'illegittimità del provvedimento amministrativo di diniego non è oggetto del sindacato del giudice ordinario, il quale è chiamato a valutare se sussista il bene della vita al quale il ricorrente anela. La sua posizione sostanziale, avente natura di diritto soggettivo fondamentale, viene vagliata non soltanto attraverso il prisma dell'atto amministrativo, ma attraverso ogni elemento idoneo ad accertare il suo diritto alla protezione internazionale o complementare.
L'audizione personale del ricorrente. La L. 46/2017 non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, ciò in aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia1 e sempre allo scopo di garantire al
Pag. 2 di 6 ricorrente un “rimedio effettivo”, così come previsto dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea2.
Per quanto attiene alla fattispecie in esame, in primo luogo, la richiesta di audizione è inammissibile, in quanto non formulata mediante indicazione specifica dei punti su cui la parte avrebbe voluto essere sentita per rendere eventuali chiarimenti.
La protezione complementare secondo il diritto nazionale;
la disciplina applicabile ratione temporis.
L'integrazione personale, sociale ed economica del ricorrente e il giudizio ai sensi dell'art. 19, comma 1.1.
T.U. Immigrazione.
Deve essere riconosciuta al ricorrente una forma di tutela complementare, con il conseguente diritto al rilascio di un permesso di soggiorno.
Al caso di specie non si applica la disciplina della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1.
T.U. Immigrazione, poiché la domanda amministrativa - facendo riferimento non solo al modello C/3, ma a quando il ricorrente si è presentato personalmente presso gli Uffici della
Questura per formulare l'istanza – è successiva all'entrata in vigore del D.L. 20/2023, modificato dalla Legge 50/2023 (c.d. Decreto Cutro, che ha abrogato il comma in questione per le domande amministrative successive alla data del 11.3.2023).
In ogni caso però, poiché la parte potrebbe subire una compromissione del proprio diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, la sua posizione personale va vagliata ai sensi dell'art. 7 Carta dei diritti dell'UE e dell'art. 8 CEDU, applicabili in parte direttamente ai sensi dell'art. 117 Cost., per quanto concerne la Carta di Nizza e, in ogni caso, attraverso il richiamo al combinato disposto degli artt. 19, comma 2 e 5, comma 6 D.l.gs. 286/1998 ss.mm. con riguardo alle Convenzioni internazionali, e quindi pur prescindendo da una disposizione ad hoc avente rango primario3.
Peraltro, come statuito anche dalla Suprema Corte: “il sistema non può ritenersi completo se sfornito di una misura in funzione di chiusura, che consenta di estendere la protezione anche ad ipotesi non
Pag. 3 di 6 legislativamente tipizzate, pur se saldamente ancorate ai precetti costituzionali e delle convenzioni internazionali”4. Dunque, al caso di specie occorre verificare se sussistono i presupposti normativi sovranazionali, come ribadito direttamente applicabili dal Giudice, per riconoscere un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19, comma 1.2 D.l.gs. 286/1998 ss.mm.
(Segue) Integrazione lavorativa. Posto che non è il reddito alto o basso in sé, che rileva ai fini dell'inserimento, ma proprio l'inserimento lavorativo come tale e che “Non sussiste, se il lavoro
è meramente occasionale e saltuario, non vi è prova di una professionalità diversa da spendere ai fini di reddito nei residui periodi, né vi sono attitudini o competenze acquisite mediante la frequentazione di corsi professionalizzanti di altro genere, ed inoltre non sia accertato che quel lavoro sia almeno il probabile indizio di sviluppo lavorativo futuro, a fronte, altresì, di un quadro di rientro coattivo che non palesi nessuna condizione drammatica. In tali casi, la persona è da assistere, ma per essa non possono utilmente ravvisarsi, ai fini di causa, una "rete relazionale" ed un inserimento nella vita sociale”5, il ricorrente ha prodotto:
- Estratto conto previdenziale rilasciato il 27/06/2024 che comprova la retribuzione percepita dal 2018 sino al 2024 per aver svolto attività lavorativa di bracciante agricolo;
- Modello Unilav e comunicazione obbligatoria di assunzione relativa al rapporto di lavoro presso “Società Agricola DO e Maria” per il periodo Parte_2 decorrente dal 24/01/2024 al 31/12/2024, nonché buste paga emesse da gennaio a maggio di ammontare complessivo pari ad euro 5.000,00;
- CU 2024 attestante reddito da lavoro dipendente pari ad euro 9.580,11 per l'attività lavorativa svolta dal 14/01/2023 al 31/12/2023 presso “Eredi di IE LO
ON ereditaria”;
- CU 2023 attestante reddito da lavoro dipendente pari ad euro 8.933,61 per l'attività lavorativa svolta dal 05/01/2022 al 31/12/2022 presso “Eredi di IE LO
ON ereditaria”;
- CU 2022 attestante reddito da lavoro dipendente pari ad euro 2.203,60 per l'attività lavorativa svolta dal 15/10/2021 al 31/12/2021 presso “Eredi di IE LO
ON ereditaria”;
Pag. 4 di 6 - Modello C/2 emesso da Regione Puglia e rilasciato il 24/06/2024 attastante i rapporti di lavoro intrattenuti dal ricorrente a partire dal 2019;
- Buste paga emesse da “Eredi di IE LO ON ereditaria” per i mesi da aprile a dicembre 2024 di importo pari a circa euro 9.000,00;
- Modello Unilav relativo al rapporto di lavoro presso “Società Agricola IE di
IE DO e Maria” per il periodo decorrente dal 08/01/2025 al 31/12/2025.
Ebbene, v'è prova che il ricorrente ha svolto attività lavorativa nel Paese ospitante in via continuativa e costante e, conseguentemente, può ritenersi integrato. Inoltre, anche in base ad un giudizio di prognosi postuma è possibile presumere che il percorso di integrazione lavorativa del ricorrente si protrarrà anche in futuro.
(Segue) Integrazione sociale, culturale e familiare. Sul punto sono direttamente rilevanti, ai fini della protezione qui invocata, una serie di paramenti che trovano tutti un addentellato nella normativa sovranazionale, come la conoscenza della lingua italiana6, lo svolgimento di attività volontariato7, i legami sociali e familiari8; non è invece necessariamente richiesta la sussistenza di una condizione di vulnerabilità, né alcun giudizio comparativo rispetto al trattamento che sarebbe riservato nel Paese d'origine.
Per comprovare la stabilità della soluzione abitativa trovare in Italia, il ricorrente ha prodotto un contratto di comodato di immobile sito nel comune di Ascoli Satriano (FG) che ha decorrenza dal 15/02/2022.
Pag. 5 di 6 In definitiva, considerato che la parte ricorrente ha provato il conseguimento in Italia di un effettivo e significativo livello di integrazione socio-economica, deve ritenersi che sia possibile formulare un giudizio prognostico di violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ex artt. 7 e 8 CEDU nel caso di rientro forzoso in patria.
Pertanto, ricorrono i presupposti per il riconoscimento della protezione complementare richiesta.
Pronunce accessorie. Non v'è luogo alla regolazione delle spese per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati con istanza al giudice del procedimento (art. 83, comma 3 d.P.R. n.
115/2022); non può infatti applicarsi a detta ipotesi la disposizione di cui all'art. 133 del citato D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato9.
Stante l'esito del ricorso, si conferma l'ammissione al beneficio già disposta in via anticipata e provvisoria dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari con delibera del 16/07/2024
e, conseguentemente, si liquidano i compensi al difensore, giusta istanza del 03/02/2025.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. RICONOSCE alla parte ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2 D.lgs. 286/1998;
2. CONFERMA l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, provvedendo alla liquidazione dei compensi con separato decreto;
3. COMPENSA le spese del giudizio.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 12/02/2025.
Il Presidente rel.
Marisa Attollino
Pag. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sacko, 26/7/2017, causa C-348/16. 2 Sul punto si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 febbraio 2019 n. 3236; Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 dicembre 2018 n. 32319; Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 luglio 2018 n. 17717). 3 Tra le più recenti pronunce, vd. Cass. 28162/2023 pubblicata il 6.10.2023, secondo cui: “In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. 4 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400. 5 Cassazione civile sez. I, 21/09/2022, (ud. 09/09/2022, dep. 21/09/2022), n.27592. 6 “In tema di protezione speciale, per ritenere sussistente un'integrazione sociale e lavorativa del cittadino straniero occorre considerare anche le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato”. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16716 del 13/06/2023 (Rv. 668024 - 01) 7 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente in Italia, da Parte_3 valutare tenendo conto della durata del suo soggiorno, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari e dell'inserimento nel nostro Paese, senza che per una valutazione positiva di detta integrazione occorra necessariamente anche uno stabile radicamento lavorativo dell'istante in Italia”. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto di rigetto di protezione speciale del Tribunale, adottato sul rilievo dell'assenza di stabile occupazione del richiedente e senza alcuna valutazione della costante attività di volontariato svolta dallo stesso). Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 14370 del 24/05/2023 (Rv. 667924 - 01) 8 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine”. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda volta ad ottenere la protezione speciale, si era limitata a prendere in esame il solo titolo di studio prodotto, senza valutare la sussistenza dei legami familiari del ricorrente, con particolare riferimento alla condizione della moglie che lo aveva seguito in Italia). Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 36789 del 15/12/2022 (Rv. 666259 - 01). 9 Cass. S.U. 24413/2021.