Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXX, sentenza 16/02/2026, n. 2314
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Mancata notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che tutti gli atti impugnati fossero stati regolarmente notificati in data antecedente all'intimazione di pagamento, secondo le procedure previste dall'art. 140 c.p.c. e dalla normativa di riferimento, con perfezionamento della notifica nel termine di legge.

  • Rigettato
    Prescrizione dei debiti

    La Corte ha escluso la prescrizione, avendo accertato la regolarità della notifica degli atti e considerato che, anche a voler considerare la prescrizione triennale, non erano intercorsi i termini tra la notifica dell'intimazione di pagamento e quella dell'atto impugnato.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXX, sentenza 16/02/2026, n. 2314
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2314
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo