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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXX, sentenza 16/02/2026, n. 2314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2314 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2314/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SPATARO ANTONIO, Presidente
AN IU, OR
PALAZZI MARIO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15776/2024 depositato il 19/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972024907537890000 IRPEF IRAP IVA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097201000095978502000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097201000098249116002 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097201303430833820001 IRAP 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097201402147708610000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097201501363352500000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097201501412650580001 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150202225346000 IRPEF-ALTRO 2014 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160182453832000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180006502848000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501P506746/2012 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK51PPN005842015 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK51PPD001702016 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK51PPD001832016 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK51PPD002862016 IRAP 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK51PPD009462016 IVA-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 0972024907537890/000, notificatale il
14.10.24 e fondata sui seguenti atti:
Cartella di pagamento n.097201000095978502000 del 28/04/2010;
Cartella di pagamento n.097201000098249116002 del 29/04/2010;
Cartella di pagamento n.097201303430833820001 del 9/04/2015;
Cartella di pagamento n.097201402147708610000 del 24/10/2014;
Cartella di pagamento n.097201501363352500000 del 21/10/2015;
Cartella di pagamento n.097201501412650580001 del 31/03/2016;
Cartella di pagamento n.09720150202225346000 del 5/04/2016;
Cartella di pagamento n.09720160182453832000 del 20/02/2017;
Cartella di pagamento n.09720180006502848000 del 23/05/2018;
Avviso di accertamento n. TK501P506746/2012 del 26/10/2012;
Avviso di accertamento n. TK5IPPN005842015 del 09/11/2015;
Avviso di accertamento n. TK5IPPN005842015 del 09/11/2015;
Avviso di accertamento n. TK5IPPD001702016 del 07/03/2016;
Avviso di accertamento n. TK5IPPD001832016 del 30/03/2016;
Avviso di accertamento n. TK5IPPD002862016 del 30/03/2016; Avviso di accertamento n. TK5IPPD009462016 del 28/11/2016..
In particolare ha eccepito la mancata notifica o l'illegittima notifica degli atti oggetto dell'intimazione impugnata con conseguente prescrizione dei relativi debiti.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita e ha chiesto il rigetto del ricorso, preliminarmente l'integrazione del contraddittorio con i Soggetti impositori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutti gli atti oggetto dell'intimazione impugnata sono stati notificati in data 02.12.2022 con intimazione di pagamento n. 097 2022 9014575065 000 (v. doc. 13 fascicolo Ader).
La notifica è pienamente regolare in quanto con riferimento alle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 140 cpc, si ha “irreperibilità relativa” nel caso in cui pur conoscendo la residenza, il domicilio o la dimora del destinatario, non si possa procedere alla notifica o per irreperibilità dello stesso nei luoghi indicati o per irreperibilità, incapacità o rifiuto a ricevere da parte dei soggetti di cui all'art. 139 c.p.c.
In questo caso la notifica si esegue mediante:
-deposito in busta chiusa e sigillata nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi;
- richiesta e conseguente affissione dell'avviso di deposito all'albo del Comune;
- comunicazione al destinatario a mezzo di raccomandata dell'avvenuto deposito.
Nei casi previsti dall'art. 140 c.p.c., la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 DPR n.602/73 e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso di deposito è affisso all'albo del comune.
Nel caso di notifica ai sensi dell'art. 140 cpc, come riconosciuto dalla stessa Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23576/2006, la notifica della cartella di pagamento con le procedure di cui all'art. 140 c.p.c. si perfeziona con la “spedizione della notizia” per raccomandata con avviso di ricevimento, senza che sia necessario dimostrare l'avvenuta ricezione. Tale assunto è stato confermato dall'Ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 24480 del 19.11.2009, la quale ha sancito che: “Il procedimento di notifica si perfeziona spedendo la raccomandata A/R con cui si informa l'interessato. Ai fini della regolarità della notifica dell'atto tributario effettuata ai sensi dell'articolo
140 c.p.c, è sufficiente, quale ultimo adempimento, la spedizione dell'avviso di deposito del plico con raccomandata con avviso di ricevimento, mentre non è necessaria la produzione di quest'ultimo sottoscritto dall'interessato o da altra persona legittimata”.
Ugualmente, sul punto, la sentenza della Corte Costituzionale n. 258 del 22.11.2012 secondo la quale nei casi di irreperibilità ««relativa» (cioè nei casi di cui all'art. 140 c.p.c., dovuta alla temporanea assenza dalla casa di abitazione o dal luogo in cui ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, nonché alla mancanza, incapacità o rifiuto di altri soggetti legittimati alla ricezione dell'atto), sarà applicabile, con riguardo alla notificazione delle cartelle di pagamento, il disposto dell'ultimo comma dello stesso art. 26 d.
P.R. n. 602 del 1973, in forza del quale ««Per quanto non è regolato dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto» n. 600 del 1973 e, quindi, in base all'interpretazione data a tale normativa dal diritto vivente, quelle dell'art. 140 c.p.c., cui anche rinvia l'alinea del comma 1 dell'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 (analiticamente, per perfezionare la notificazione de qua occorrono: a ) il deposito di copia dell'atto, da parte del notificatore, nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi;
b ) l'affissione dell'avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;
c ) la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto di accertamento;
d ) il ricevimento della lettera raccomandata informativa “o”, comunque, il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata informativa).
Pertanto, secondo quest' interpretazione della Corte Costituzionale il “ricevimento della lettera raccomandata informativa” è alternativo ed equivalente al “decorso del termine di 10 giorni dalla data di spedizione della raccomandata” (v. anche sentenza Consiglio di Stato – Sez. VI n. 6897 del 28.12.2011.
Nel caso in esame tutte le formalità sono state eseguite e quindi 10 giorni dopo dalla spedizione del
22.11.22 si è perfezionata la notifica.
Stabilita la regolarità della notifica dell'intimazione n. 097 2022 9014575065 000, tutte le eccezioni formali e di merito, relative all'intimazione e agli atti sottesi, dovevano essere sollevate rispettivamente entro 20 e
40 giorni dalla notifica.
L'unica eccezione ancora sollevabile sarebbe quella della prescrizione successiva, ma dalla notifica di tale intimazione, come detto, nel dicembre 2022, alla notifica dell'intimazione impugnata, nell'ottobre
2024, non sono intercorsi i termini neanche della prescrizione triennale.
Per tutto quanto detto il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono a carico della parte ricorrente secondo la regola generale della soccombenza.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 9.000,00 oltre spese, iva e cpa.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
IU CI NI TA
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SPATARO ANTONIO, Presidente
AN IU, OR
PALAZZI MARIO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15776/2024 depositato il 19/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972024907537890000 IRPEF IRAP IVA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097201000095978502000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097201000098249116002 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097201303430833820001 IRAP 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097201402147708610000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097201501363352500000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097201501412650580001 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150202225346000 IRPEF-ALTRO 2014 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160182453832000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180006502848000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501P506746/2012 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK51PPN005842015 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK51PPD001702016 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK51PPD001832016 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK51PPD002862016 IRAP 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK51PPD009462016 IVA-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 0972024907537890/000, notificatale il
14.10.24 e fondata sui seguenti atti:
Cartella di pagamento n.097201000095978502000 del 28/04/2010;
Cartella di pagamento n.097201000098249116002 del 29/04/2010;
Cartella di pagamento n.097201303430833820001 del 9/04/2015;
Cartella di pagamento n.097201402147708610000 del 24/10/2014;
Cartella di pagamento n.097201501363352500000 del 21/10/2015;
Cartella di pagamento n.097201501412650580001 del 31/03/2016;
Cartella di pagamento n.09720150202225346000 del 5/04/2016;
Cartella di pagamento n.09720160182453832000 del 20/02/2017;
Cartella di pagamento n.09720180006502848000 del 23/05/2018;
Avviso di accertamento n. TK501P506746/2012 del 26/10/2012;
Avviso di accertamento n. TK5IPPN005842015 del 09/11/2015;
Avviso di accertamento n. TK5IPPN005842015 del 09/11/2015;
Avviso di accertamento n. TK5IPPD001702016 del 07/03/2016;
Avviso di accertamento n. TK5IPPD001832016 del 30/03/2016;
Avviso di accertamento n. TK5IPPD002862016 del 30/03/2016; Avviso di accertamento n. TK5IPPD009462016 del 28/11/2016..
In particolare ha eccepito la mancata notifica o l'illegittima notifica degli atti oggetto dell'intimazione impugnata con conseguente prescrizione dei relativi debiti.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita e ha chiesto il rigetto del ricorso, preliminarmente l'integrazione del contraddittorio con i Soggetti impositori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutti gli atti oggetto dell'intimazione impugnata sono stati notificati in data 02.12.2022 con intimazione di pagamento n. 097 2022 9014575065 000 (v. doc. 13 fascicolo Ader).
La notifica è pienamente regolare in quanto con riferimento alle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 140 cpc, si ha “irreperibilità relativa” nel caso in cui pur conoscendo la residenza, il domicilio o la dimora del destinatario, non si possa procedere alla notifica o per irreperibilità dello stesso nei luoghi indicati o per irreperibilità, incapacità o rifiuto a ricevere da parte dei soggetti di cui all'art. 139 c.p.c.
In questo caso la notifica si esegue mediante:
-deposito in busta chiusa e sigillata nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi;
- richiesta e conseguente affissione dell'avviso di deposito all'albo del Comune;
- comunicazione al destinatario a mezzo di raccomandata dell'avvenuto deposito.
Nei casi previsti dall'art. 140 c.p.c., la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 DPR n.602/73 e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso di deposito è affisso all'albo del comune.
Nel caso di notifica ai sensi dell'art. 140 cpc, come riconosciuto dalla stessa Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23576/2006, la notifica della cartella di pagamento con le procedure di cui all'art. 140 c.p.c. si perfeziona con la “spedizione della notizia” per raccomandata con avviso di ricevimento, senza che sia necessario dimostrare l'avvenuta ricezione. Tale assunto è stato confermato dall'Ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 24480 del 19.11.2009, la quale ha sancito che: “Il procedimento di notifica si perfeziona spedendo la raccomandata A/R con cui si informa l'interessato. Ai fini della regolarità della notifica dell'atto tributario effettuata ai sensi dell'articolo
140 c.p.c, è sufficiente, quale ultimo adempimento, la spedizione dell'avviso di deposito del plico con raccomandata con avviso di ricevimento, mentre non è necessaria la produzione di quest'ultimo sottoscritto dall'interessato o da altra persona legittimata”.
Ugualmente, sul punto, la sentenza della Corte Costituzionale n. 258 del 22.11.2012 secondo la quale nei casi di irreperibilità ««relativa» (cioè nei casi di cui all'art. 140 c.p.c., dovuta alla temporanea assenza dalla casa di abitazione o dal luogo in cui ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, nonché alla mancanza, incapacità o rifiuto di altri soggetti legittimati alla ricezione dell'atto), sarà applicabile, con riguardo alla notificazione delle cartelle di pagamento, il disposto dell'ultimo comma dello stesso art. 26 d.
P.R. n. 602 del 1973, in forza del quale ««Per quanto non è regolato dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto» n. 600 del 1973 e, quindi, in base all'interpretazione data a tale normativa dal diritto vivente, quelle dell'art. 140 c.p.c., cui anche rinvia l'alinea del comma 1 dell'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 (analiticamente, per perfezionare la notificazione de qua occorrono: a ) il deposito di copia dell'atto, da parte del notificatore, nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi;
b ) l'affissione dell'avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;
c ) la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto di accertamento;
d ) il ricevimento della lettera raccomandata informativa “o”, comunque, il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata informativa).
Pertanto, secondo quest' interpretazione della Corte Costituzionale il “ricevimento della lettera raccomandata informativa” è alternativo ed equivalente al “decorso del termine di 10 giorni dalla data di spedizione della raccomandata” (v. anche sentenza Consiglio di Stato – Sez. VI n. 6897 del 28.12.2011.
Nel caso in esame tutte le formalità sono state eseguite e quindi 10 giorni dopo dalla spedizione del
22.11.22 si è perfezionata la notifica.
Stabilita la regolarità della notifica dell'intimazione n. 097 2022 9014575065 000, tutte le eccezioni formali e di merito, relative all'intimazione e agli atti sottesi, dovevano essere sollevate rispettivamente entro 20 e
40 giorni dalla notifica.
L'unica eccezione ancora sollevabile sarebbe quella della prescrizione successiva, ma dalla notifica di tale intimazione, come detto, nel dicembre 2022, alla notifica dell'intimazione impugnata, nell'ottobre
2024, non sono intercorsi i termini neanche della prescrizione triennale.
Per tutto quanto detto il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono a carico della parte ricorrente secondo la regola generale della soccombenza.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 9.000,00 oltre spese, iva e cpa.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
IU CI NI TA