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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/07/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 645 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020
TRA
(c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Parte_1 CodiceFiscale_1
Giangrasso per procura in calce all'atto di citazione in appello
Appellante
Controparte_1
[...]
Appellata contumace società a responsabilità limitata con socio unico (c.f. ) Controparte_2 P.IVA_1
e, per essa, la mandataria p. iva ), in persona del procuratore CP_3 P.IVA_2
speciale dott.ssa a ciò autorizzata giusta procura rilasciata in Notaio Dott. Controparte_4
in data 17.06.2020 (rep. n. 56707 – racc. n. 16500), registrata in Roma il Per_1
17.06.2020 al n. 5735 serie 1/T, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Tumino del Foro
di Ragusa giusta procura speciale alle liti in calce alla comparsa di costituzione
Interveniente
Conclusioni di parte appellante:
1) preliminarmente, ai sensi dell'art. 353 cpc, rimettere la causa al Giudice di primo grado dotato di corrente giurisdizione, oppure alla SSI del Tribunale di Palermo, o di qualsiasi altra
SSI di Tribunale Imprese;
2) dichiarare la totale erroneità e/o inesistenza della sentenza impugnata dal punto di vista procedurale, a causa degli errori commessi dal Tribunale nella mancata applicazione dell'art. 183 c.p.c. e della concessione dei termini richiesti, nella mancata remissione sul ruolo della causa portata in decisione solo per la decisione e risoluzione della questione preliminare, con cancellazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito, e violazione e disapplicazione e/o inapplicazione, altresì, dell'art. 190 cpc per la mancata precisazione delle conclusioni sul merito della vicenda, oltre che per non avere consentito la difesa sulla citata e decisiva – ai fini della nostra impugnata pronuncia - sentenza della Suprema Corte emessa tre mesi e mezzo dopo che la causa venne portata in decisione e, quindi, inapplicabile al caso concreto, posto
2 che non si ebbe la possibilità di controdedurre sulla novità, con obbligo del Giudice di rimettere la causa sul ruolo anche in questo caso;
3) dichiarare la nullità e/o inesistenza della sentenza impugnata per la inapplicazione del principio della domanda, ex art. 112 cpc, per avere del tutto omesso la pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno;
4) dichiarare la erroneità e /o la nullità della sentenza per contrasto tra la decisone stessa e lo svolgimento del processo;
5) dichiarare la erroneità e/ o nullità della sentenza per avere il Giudice di primo grado totalmente omesso la verifica dei documenti allegati dalla difesa e per non avere confrontato con semplice lettura degli stessi, il contratto di fideiussione e le norme violative della concorrenza, come da documento della Autorità Garante che si è egualmente depositato, con conseguente e non rispettato obbligo / dovere di pronunciare sulla nullità del contratto di fideiussione, che è assoluta, ai sensi dell'art. 1418 c.c., di cui si chiede la applicazione, per tutte le ragioni giuridiche espresse nel presente appello, anche a motivo e causa della applicazione immediata della detta norma, in mancanza di prova, che deve fornire la Banca,
della presenza delle condizioni indicate dall'art. 1419 c.c. e della impossibilità giuridica per l'utente bancario di fornire la prova diabolica legata alla modulistica della Banca che non ammette modifiche o contrattazione;
6) dichiarare la erroneità e/o nullità della sentenza per avere la stessa affermato la carenza di prova in capo alla parte opponente, oggi parte appellante, e per la mancanza di conoscenza
3 del principio di diritto fissato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 13846/2019
del 22 maggio 2019;
7) dichiarare la erroneità e/o la nullità della sentenza per non avere pronunciato sulla nullità
del contratto di fideiussione;
8) sospendere la provvisoria esecuzione della impugnata sentenza, stante il danno grave ed irreparabile che potrebbe derivare all'opponente dalla esecuzione del medesimo titolo,
tenuto conto della compresenza del fumus boni iuris e del periculum in mora trattandosi di somma ingente sia obiettivamente considerata, sia soggettivamente intesa anche alla luce delle ultime dichiarazioni dei redditi;
9) dichiarare, altresì, il difetto di giurisdizione del Tribunale di Termini Imerese a favore del
Tribunale di Palermo sezione specializzata di impresa a cui spetta e spettava la competenza a decidere sulla nullità delle fideiussioni ex art. 33 comma 2 legge 287/1990 con conseguente revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, o sospensione del presente giudizio in attesa che si definisca il giudizio di nullità dinnanzi alla sede competente alla quale si chiederà di accertare,
ritenere e dichiarare la nullità della fideiussione rilasciata con lettera di fideiussione a garanzia di qualunque operazione con limitazione di importo ad € 50.000,00 del 23.11.2010 e riportata nell'atto di mutuo fondiario del 30.11.2010, sottoscritta dal signor a favore Parte_1
della , per violazione e falsa applicazione della Controparte_1
legge 287/1990, con conseguente condanna al risarcimento del danno per violazione della medesima legge in via equitativa;
4 10) condannare la convenuta al pagamento delle spese processuali da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
In via istruttoria, ai sensi dell'art. 356 cpc, concedere i termini istruttori mai concessi dal
Tribunale di Termini Imerese.
Conclusioni dell'interveniente:
in via preliminare, rigettare le eccezioni di parte appellante in merito al difetto di competenza del Giudice di primo grado ed ai vizi procedurali;
nel merito, rigettare l'appello proposto avverso la sentenza n. 60/2020 del 22.01.2020 del
Tribunale di Termini Imerese, la stessa confermando in ogni sua parte;
con vittoria di spese e salvo ogni altro diritto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 516 del 19 aprile 2018, il Tribunale di Termini Imerese ha rigettato l'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta da avverso il decreto monitorio con Parte_1
il quale, su istanza di era stato Controparte_5
ingiunto il pagamento di € 50.000,00 oltre interessi al saggio convenzionale, in adempimento dell'obbligazione fideiussoria contratta a garanzia degli impegni assunti da
[...]
con il contratto di mutuo fondiario di originari € 145.000,00 Parte_2
stipulato il 30.11.2010.
5 Ha ritenuto il Tribunale che l'eccezione riconvenzionale di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, alla quale unicamente era affidata l'opposizione al decreto ingiuntivo:
- non fosse idonea a determinare uno spostamento di competenza in favore del Tribunale
delle Imprese;
- non implicasse la declaratoria di nullità dell'intero contratto di fideiussione, sibbene al più
delle sole clausole -sopravvivenza, reviviscenza e rinunzia al termine di cui all'art. 1957
c.c.- replicanti quelle degli artt. 2, 6 e 8 dello schema predisposto all'ABI, già giudicate dalla Banca d'Italia lesive della concorrenza, non avendo il fideiussore allegato e dimostrato l'incidenza di tali clausole sulla determinazione negoziale delle parti.
Con un unico, complesso, motivo di impugnazione, Parte_1
i) ricostruito l'iter del giudizio di primo grado -in cui con ordinanza del 4.4.2019, a scioglimento della riserva assunta al termine dell'udienza di prima comparizione, nel corso della quale l'opponente aveva chiesto assegnarsi i termini di cui all'art. 183 VI
comma c.p.c., il Tribunale, invitate le parti “a precisare le conclusioni in ordine
all'eccezione di incompetenza in favore del Tribunale delle Imprese”, aveva rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, e all'esito, dopo aver respinto l'eccezione di incompetenza, aveva deciso la controversia nel merito- denunzia l'appellante che la sentenza è da considerarsi “inesistente per violazione del diritto di difesa e contrasto ed
incoerenza tra la decisone stessa e lo svolgimento del processo” (pag. 8 dell'appello)
6 giacché la definizione sulla questione preliminare, attività per la quale la causa era stata avviata a decisione, avrebbe potuto condurre, alternativamente e in funzione dell'accoglimento o meno del rilievo in rito, solo a due esiti: o la declaratoria di incompetenza del giudice adito ovvero la rimessione della causa sul ruolo con assegnazione alle parti dei termini ex art. 183 VI comma, passaggio quest'ultimo indefettibile, non solo perché sollecitato dalla parte interessata, ma anche in considerazione del fatto che la decisione era imperniata su una pronunzia della Corte di
Cassazione resa a settembre 2019, in epoca successiva all'udienza di precisazione delle conclusioni. Chiede, in conseguenza, che il giudizio sia “rimesso al Giudice di primo
grado competente per la materia, ex art. 353 cpc” oppure “concedersi i termini ex art.
356 cpc, per la trattazione istruttoria che non è mai avvenuta, perché completamente
omessa dal primo Giudice” e soggiunge che “sarebbe bastato … avere i termini dovuti,
per indicare eventuali ulteriori documenti utili alla dichiarazione di nullità della
fideiussione, per chiarire come nessuna prova dovesse forse dare questa difesa, e per
confutare il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione del 26 settembre 2019”
(pag. 13 dell'appello);
ii) afferma il carattere assoluto del vizio di nullità che affligge, in via derivata la fideiussione,
contratto a valle iterativo di un'intesa vietata, non potendo salvaguardarsi “un contratto se
ben tre clausole dello stesso sono contrarie a norme imperative e se queste, mai
conosciute, concordate e imposte, creano condizioni insopportabili per una parte” (pag.
7 15 dell'appello). Evidenzia che la radicale inefficacia del vincolo rappresenta l'unico strumento di tutela a cospetto di un contraente forte, quale la banca;
iii) sostiene che, anche aderendo all'ipotesi ricostruttiva della nullità parziale -con onere della prova dell'incidenza delle clausole sulla complessiva tenuta del negozio gravante sulla banca-, ricorrerebbe comunque “il presupposto sanzionatorio della vicenda con
liberazione dalla fideiussione e condanna della Banca al risarcimento del danno” (pag.
18 dell'appello). Ferma l'efficacia probatoria privilegiata del provvedimento sanzionatorio dalla Banca d'Italia n. 55/2005, sostiene di aver dimostrato con la documentazione a corredo dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo che le “due banche
presenti sul territorio Ennese (BCC Mutuo Soccorso di Gangi e BCC La Riscossa di
Regalbuto) … nei contratti su moduli prestampati identici, hanno inserito i medesimi
contenuti restrittivi della concorrenza, in violazione della legge n. 287/1990, già oggetto
di censura da parte della Banca d'Italia, e, ciò a dimostrazione della conclamata intesa
illecita” (pag. 28 dell'appello). Ravvisa, in conseguenza, violazione della regola della rispondenza tra chiesto e pronunziato codificata all'art. 112 c.p.c. a motivo dell'omessa pronunzia sulla domanda di risarcimento del danno, che chiede sia liquidato in via equitativa.
Mentre pur regolarmente Controparte_5
vocata in giudizio, è rimasta contumace, è intervenuta volontariamente Controparte_2
per il tramite della mandataria che, rappresentando di aver acquistato pro CP_3
8 soluto dalla prima in data 2 dicembre 2019, ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della L. 30.4.1999
n. 130 (“Legge sulla Cartolarizzazione”), un portafoglio di crediti pecuniari individuabili in blocco, come da avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 143 del 5.12.2019, nel quale era ricompreso, con gli accessori e le garanzie connesse, quello oggetto del giudizio, ha insistito per il rigetto del gravame.
Prima di accedere al merito è necessario trattare dell'eccezione di difetto di “titolarità del
credito in capo alla società per omessa prova della ricomprensione Controparte_2
del credito oggetto di causa tra quelli ceduti in blocco da Controparte_5
sollevata dall'appellante nelle note di trattazione scritta depositate
[...]
per la partecipazione ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Dato atto della marginale refluenza pratica della questione, atteso che del presente giudizio è
parte anche l'istituto di credito cedente, va ribadito il consolidato insegnamento della
Suprema Corte secondo cui "in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca,
ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al
cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica
enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la
formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti
oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo
(capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla
9 possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di
vigilanza della Banca d'Italia" (Cass. civ. 22.4.2024 n. 10860, la quale espressamente richiama Cass. n. 31188/2017 e Cass. n. 21821/2023). Merita inoltre osservare che l'orientamento che ritiene non sufficiente “ la produzione dell'avviso dell'art. 58 TUB
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale “in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di
esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova
dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova
dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il
credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione” (Cass
6.2.2024 n. 3405, Cass., 20.7.2023, n. 21821) precisa che l'onere di dimostrare l'inclusione del credito nell'operazione di cessione in blocco è diversamente modulato a seconda del tenore della contestazione del debitore, di modo che tale prova “quando non sia contestata
l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle
caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società
cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e
consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di
trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” (Cass. 22.3.2024 n. 7866).
In termini ancor più articolati e precisi afferma la Suprema Corte che «In caso di azione (di
cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si
qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione
10 della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva
al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del
tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima,
laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve
essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua
dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a
presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco
da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e
solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della
notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della
suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione
ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza
di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria
dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà
al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro,
l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia
contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili
in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui
all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in
considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal
11 caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia
riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette
caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova
della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo».
(Cass. civ. 5/4/2023 n. 9412, il cui principio di diritto è richiamato e ribadito da Cass. civ.
29.2.2024 n. 5478).
Riportati tali insegnamenti al caso concreto e rilevato che:
• per il tramite della mandataria ha deposito l'avviso Controparte_2 CP_3
di pubblicazione sulla G.U.R.I. nel quale sono riportati gli estremi del contratto e adeguatamente specificati i connotati identificativi (data di insorgenza, qualità soggettive del debitore, caratteristiche oggettive) dei crediti oggetto della cessione in blocco;
• per il tramite della mandataria si è costituita in Controparte_2 CP_3
giudizio con comparsa di intervento del 28.9.2020 e sino alla udienza di precisazione delle conclusioni nulla l'appellante ha eccepito e contestato;
• con comportamento concludente dal significativo valore indiziario, la cedente
[...]
non ha svolto attività processuale;
Controparte_5
deve affermarsi raggiunta la dimostrazione della legittimazione attiva di CP_2
con la mandataria
[...] Controparte_3
Ciò chiarito, l'impugnazione non è meritevole di accoglimento.
Deve in primo luogo escludersi che ricorrano i denunziati vizi procedurali.
12 A temini del combinato disposto degli artt. 189 e 187 comma III c.p.c., quando la causa è
rimessa per la decisione, le parti devono formulare interamente le conclusioni di merito
“anche nei casi previsti dall'art. 187, secondo e terzo comma”, ovvero, per quanto qui di interesse, anche nell'ipotesi in cui siano sorte e debbano essere decise “questioni attinenti alla
giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali”. Ciò sul sottinteso presupposto che l'organo giudicante è investito del potere di decisione dell'intera controversia così che, ove sia respinta l'eccezione preliminare o pregiudiziale, la causa possa essere definita nel merito.
Tanto può accadere anche quando una delle parti abbia avanzato, all'udienza di prima comparizione, istanza di assegnazione dei termini previsti dall'art. 183 VI comma c.p.c. Per
consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, invero, “l'articolazione del
giudizio di cognizione di primo grado secondo le previsioni dell'art. 183 c.p.c. e la possibilità
delle parti di sollecitare un'appendice scritta della trattazione per precisare o modificare le
domande già proposte non osta a che il giudice possa rimettere la causa in decisione già alla
prima udienza, in forza del combinato disposto dell'art. 187 c.p.c., comma 1, e dell'art. 80-
bis disp. att. c.p.c.. La richiesta di concessione di termine ai sensi dell'art. 183 c.p.c., comma
6 (nel testo introdotto dalla L. n. 80 del 2005, vigente ratione temporis) non impedisce, quindi,
al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni e di definire
comunque la lite. La contraria opzione interpretativa, comportando il rischio di richieste
puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata
ragionevole del processo, oltre che con il favor legislativo per una decisione immediata della
13 causa desumibile dall'art. 189 c.p.c. (Cass. civ. sez. II, 23/11/2023 n. 32577, la quale richiama le conformi decisioni di Cass. civ. sez. II, 12/7/2021, n. 19792, Cass. civ. sez. I, 23/3/2017, n.
7474 e Cass. civ. 11/3/2016 n. 4767).
Va poi rammentato che “la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme
processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma
garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in
conseguenza della denunciata violazione”, donde l'inammissibilità della censura con la quale
si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali
l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione
del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito.” (Cass. civ. sez. III,
25/08/2023, n.25263 e, conforme, Cass. civ. 20/11/2020 n. 26419), di modo che, “qualora
venga dedotto il vizio della sentenza di primo grado per avere il tribunale deciso la causa
con riferimento ad una questione preliminare di merito senza aver prima assegnato i termini
di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6, l'appellante che faccia valere tale nullità non può limitarsi
a dedurre tale violazione, ma deve specificare quale sarebbe stato il fatto rilevante sul quale
il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare ove fosse stata consentita la richiesta
appendice di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6, e quali prove sarebbero state dedotte, poichè in
questo caso il giudice d'appello è tenuto soltanto a rimettere le parti in termini per l'esercizio
delle attività istruttorie non potute svolgere in primo grado" (Cass. civ., sez. I, 2/2/2018, n.
2626).
14 Se dunque è certamente da escludersi che la causa debba essere rimessa al giudice di primo grado, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., neppure può
procedersi alla rimessione in termini dell'appellante, che, per vero, non l'ha neppure propriamente chiesta, avendo unicamente insistito per l'assegnazione di termini ex art. 356
c.c., termini che la previsione codicistica richiamata tuttavia non prevede senza articolare nell'atto di appello nuove istanze istruttorie.
Il preteso vulnus al principio del contraddittorio e ai diritti difensivi della parte, nella specie funzionali alla dimostrazione dell'integrale coinvolgimento del contratto di fideiussione nella sanzione di nullità per violazione della disciplina antitrust, non si lascia apprezzare perché
l'appellante, una volta affermata l'esistenza dell'error in procedendo commesso dal giudice di prime cure, omette di completare il rilievo e, in particolare, di indicare quali ulteriori elementi probatori e, più in generale, quali temi avrebbe avuto intenzione di approfondire ove invece i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. fossero stati assegnati alle parti.
L'allegazione sul punto è invero affidata unicamente alla ripetuta, generica, affermazione secondo cui “sarebbe bastato a questa difesa avere i termini dovuti, per indicare eventuali
ulteriori documenti utili alla dichiarazione di nullità della fideiussione, per chiarire come
nessuna prova dovesse forse dare questa difesa, e per confutare il contenuto della sentenza
della Corte di Cassazione del 26 settembre 2019” (pag. 13 dell'appello); “quei termini
istruttori … avrebbero consentito di introdurre mezzi di prova e di controdedurre” (pag. 18).
15 Un'analisi ancor più approfondita del costrutto difensivo dell'appellante conduce a escludere che questi abbia prospettata come realmente essenziale la riapertura della fase istruttoria,
avendo in più punti dell'atto di impugnazione mostrato di reputare sufficienti, ai fini dell'accoglimento della declaratoria di nullità del contratto, gli accertamenti condotti della
Banca d'Italia in funzione di autorità garante della concorrenza, culminati con il provvedimento n. 55/2005, e i documenti già prodotti in prime cure (“ovviamente questa
difesa aveva già depositato i documenti a sostegno della propria richiesta ai quali il Giudice
di primo grado mai fece riferimento e che avrebbero dato la prova di quanto affermato in
merito alla nullità della fideiussione” pag. 18 dell'appello; “il giudice di primo grado
…nonostante avesse a disposizione lo strumento per poterlo fare, cioè il contratto di
fideiussione sottoscritto, la direttiva dell'ABI, documenti di comparazione di altre banche, ..
si è disinteressata, oltre che della richiesta di nullità della fideiussione, anche d (ella richiesta
risarcitoria” pag. 19 dell'appello), così che in definitiva non è dato comprendere le ricadute concrete dell'affermato vulnus delle prerogative difensive della parte
Può, dunque, accedersi al merito della questione, che correttamente il Tribunale ha qualificato come eccezione riconvenzionale di nullità, in quanto non travalicante i limiti della domanda veicolata dal ricorso monitorio e tesa piuttosto ed esclusivamente a impedirne l'accoglimento.
Una simile eccezione, come del pari correttamente affermato dal Tribunale, non implica uno spostamento di competenza in favore del Tribunale delle Imprese. Merita, invero,
condivisione l'insegnamento della Suprema Corte a mente del quale “la competenza della
16 sezione specializzata per le imprese attrae anche la controversia riguardante la nullità della
fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di
azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, dovendo del resto considerarsi
che l'attrazione alla competenza al foro specializzato per ragioni di connessione, prevista
dall' art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003 , opera solo in presenza di connessione qualificata di
cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.” (Cass. civ., sez. I, 28/11/2023 n. 33041).
Com'è noto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. S.U. 30.12.2021 n. 41994)
hanno definito il tracciato della tutela offerta dall'ordinamento ai contraenti che sopportano gli effetti di una condotta anticoncorrenziale, riconoscendo che alle forma risarcitoria si affianca quella reale della declaratoria di nullità del negozio.
Hanno tuttavia puntualizzato che “la forma di tutela più adeguata allo scopo, ma che consente
di assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda, segnatamente
quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le clausole
contrattuali illecite, sia la nullità parziale, limitata - appunto - a tali clausole.” Il riferimento normativo d'elezione è dunque l'art. 1419 comma I c.c., espressione del “generale favore
dell'ordinamento per la "conservazione", in quanto possibile, degli atti di autonomia
negoziale, ancorché difformi dallo schema legale” donde “il carattere eccezionale
dell'estensione della nullità che colpisce la parte o la clausola all'intero contratto, con la
conseguenza che è a carico di chi ha interesse a far cadere in toto l'assetto di interessi
programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o
17 dalla parte nulla, mentre resta precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della
nullità parziale all'intero contratto”.
Se, dunque, non può accedersi alla prospettazione dell'appellante secondo cui graverebbe sulla banca l'onere di dimostrare la scindibilità del contenuto negoziale e la sua conseguente caducazione parziale, deve ancora evidenziarsi che:
*le S.U. della Corte di Cassazione compiono già un primo vaglio, necessariamente generale,
riguardo alla natura tendenzialmente parziale della nullità, osservando che “agli effetti
dell'interpretazione della disposizione contenuta nell'art. 1419 c.c., vige … la regola secondo
cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se
permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto
accertato dal giudice. Per converso, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità
parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass.
21/05/2007, n. 11673). E tuttavia, tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso
in esame. Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle
fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di
rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza
riconoscergli alcun corrispondente diritto;
sicché la loro eliminazione ne alleggerirebbe la
posizione. D'altro canto, però, il fideiussore (nel caso di specie socio della società debitrice
principale) - salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario- avrebbe in ogni caso
prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore
18 principale e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario. Osserva
-al riguardo- il provvedimento n. 55/2005 che il fideiussore è normalmente cointeressato, in
qualità di socio d'affari o di parente del debitore, alla concessione del finanziamento a favore
di quest'ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia.
Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al
mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che
l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia
dei propri crediti”
** l'appellante non ha chiesto di dimostrare e, per vero, neppure allegato, come era suo onere,
che non avrebbe prestato la garanzia neppure se in essa non fossero state inserite le clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinunzia al termine dell'art. 1957 c.c..
Se dunque necessariamente di nullità parziale del contratto di fideiussione, limitato alle tre menzionate clausole, potrebbe al più discorrersi, non può non evidenziarsi, in ultimo, che l'appellante nulla ha dedotto neppure con riguardo alla concreta incidenza di tali clausole sul divenire dei rapporti tra le parti. E' del tutto mancata, in altri termini, l'allegazione e la prova del concreto operare delle tre disposizioni in parola, così come è mancata la formulazione dell'eccezione di decadenza per mancato esercizio delle proprie ragioni creditorie da parte della banca entro il termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c..
Al risultato della liberazione del fideiussore dal proprio impegno negoziale si perviene, infatti,
non in forza di automatismi derivativi, ma all'esito di plurimi accertamenti in fatto che, sul
19 presupposto della coincidenza delle condizioni del singolo contratto con il testo espressivo del cartello restrittivo della concorrenza, valutino l'incidenza delle singole clausole rispetto alla tenuta dell'intero negozio per indagare, infine, la concreta rilevanza delle clausole nulle rispetto alla vicenda negoziale. In altri termini, non è sufficiente predicare in linea teorica e astratta una nullità negoziale per violazione di norme imperative per approdare in concreto al rimedio caducatorio che deprivi ab origine di efficacia l'intero contratto, rectius una parte di esso, e che produca l'effetto di liberare il fideiussore dall'obbligazione di garanzia.
Pur muovendo dall'assunto che il contratto di fideiussione sottoscritto dalle parti concorra a perpetrare l'attuazione dell'intesa vietata -giacché in effetti contiene clausole dal contenuto sovrapponibile a quello scrutinato dalla Banca d'Italia come contrario alla normativa antitrust-, potrebbe sì affermarsene la nullità, tuttavia come chiarito, non estesa all'intero negozio, ma calibrata e circoscritta, alle sole clausole integranti l'illecito anticoncorrenziale.
Posto, dunque, che il contratto di fideiussione sottoscritto dalle parti non sarebbe in ogni caso interamente caducato, rimanendo in essere per quanto monco della clausole attuative dell'intesa anticoncorrenziale, è indispensabile verificare che la nullità prospettata dalla parte non permanga su un piano puramente teorico, rispetto al quale difficilmente è dato scorgere un interesse ad agire del fideiussore qualificato a termini dell'art. 100 c.p.c.. Occorre in altri termini indagare riguardo all'operatività delle clausole contestate, se cioè si sia verificata taluna delle situazioni in esse previste così che la permanenza dell'impegno dei fideiussori discenda nel concreto proprio dall'applicazione di una delle clausole invalide.
20 Ebbene, l'appellante non ha dedotto, e men che meno provato, il verificarsi di fatti idonei a innescare l'operatività delle clausole c.d. di reviviscenza e sopravvivenza. Allo stesso modo,
la liberazione del fideiussore per decorrenza del termine di cui all'art. 1957 c.c., che secondo prospettazione è stato derogato con pattuizione affetta da nullità, è preclusa in radice dalla mancata allegazione dell'intervenuta scadenza dell'obbligazione principale. Non è dunque possibile ricollegare in concreto alla predicata nullità delle clausole nn. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione sottoscritto dall'appellante l'effetto liberatorio dal vincolo di garanzia personale da costoro invocato.
Conclusivamente, dunque, l'appello deve essere respinto e in accordo al canone della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, liquidate in favore dell'interveniente in
€ 6.800,00, di cui € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.400,00 per la fase introduttiva ed €
3.400,00 per la fase decisoria, oltre c.p.a. e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, devono essere posti a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando, nella contumacia, qui dichiarata, di
Controparte_5
rigetta l'appello proposto da con atto di citazione notificato il 13.5.2020 a Parte_1
avverso la sentenza del Controparte_5 CP_5
Tribunale di Termini Imerese n. 60 del 22 gennaio 2020;
21 condanna l'appellante alla refusione in favore dell'interveniente Controparte_2
costituitasi in giudizio per il tramite della mandataria alla refusione delle spese CP_3
del presente grado di giudizio liquidate in € 6.800,00, come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il giorno 19 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 645 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020
TRA
(c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Parte_1 CodiceFiscale_1
Giangrasso per procura in calce all'atto di citazione in appello
Appellante
Controparte_1
[...]
Appellata contumace società a responsabilità limitata con socio unico (c.f. ) Controparte_2 P.IVA_1
e, per essa, la mandataria p. iva ), in persona del procuratore CP_3 P.IVA_2
speciale dott.ssa a ciò autorizzata giusta procura rilasciata in Notaio Dott. Controparte_4
in data 17.06.2020 (rep. n. 56707 – racc. n. 16500), registrata in Roma il Per_1
17.06.2020 al n. 5735 serie 1/T, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Tumino del Foro
di Ragusa giusta procura speciale alle liti in calce alla comparsa di costituzione
Interveniente
Conclusioni di parte appellante:
1) preliminarmente, ai sensi dell'art. 353 cpc, rimettere la causa al Giudice di primo grado dotato di corrente giurisdizione, oppure alla SSI del Tribunale di Palermo, o di qualsiasi altra
SSI di Tribunale Imprese;
2) dichiarare la totale erroneità e/o inesistenza della sentenza impugnata dal punto di vista procedurale, a causa degli errori commessi dal Tribunale nella mancata applicazione dell'art. 183 c.p.c. e della concessione dei termini richiesti, nella mancata remissione sul ruolo della causa portata in decisione solo per la decisione e risoluzione della questione preliminare, con cancellazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito, e violazione e disapplicazione e/o inapplicazione, altresì, dell'art. 190 cpc per la mancata precisazione delle conclusioni sul merito della vicenda, oltre che per non avere consentito la difesa sulla citata e decisiva – ai fini della nostra impugnata pronuncia - sentenza della Suprema Corte emessa tre mesi e mezzo dopo che la causa venne portata in decisione e, quindi, inapplicabile al caso concreto, posto
2 che non si ebbe la possibilità di controdedurre sulla novità, con obbligo del Giudice di rimettere la causa sul ruolo anche in questo caso;
3) dichiarare la nullità e/o inesistenza della sentenza impugnata per la inapplicazione del principio della domanda, ex art. 112 cpc, per avere del tutto omesso la pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno;
4) dichiarare la erroneità e /o la nullità della sentenza per contrasto tra la decisone stessa e lo svolgimento del processo;
5) dichiarare la erroneità e/ o nullità della sentenza per avere il Giudice di primo grado totalmente omesso la verifica dei documenti allegati dalla difesa e per non avere confrontato con semplice lettura degli stessi, il contratto di fideiussione e le norme violative della concorrenza, come da documento della Autorità Garante che si è egualmente depositato, con conseguente e non rispettato obbligo / dovere di pronunciare sulla nullità del contratto di fideiussione, che è assoluta, ai sensi dell'art. 1418 c.c., di cui si chiede la applicazione, per tutte le ragioni giuridiche espresse nel presente appello, anche a motivo e causa della applicazione immediata della detta norma, in mancanza di prova, che deve fornire la Banca,
della presenza delle condizioni indicate dall'art. 1419 c.c. e della impossibilità giuridica per l'utente bancario di fornire la prova diabolica legata alla modulistica della Banca che non ammette modifiche o contrattazione;
6) dichiarare la erroneità e/o nullità della sentenza per avere la stessa affermato la carenza di prova in capo alla parte opponente, oggi parte appellante, e per la mancanza di conoscenza
3 del principio di diritto fissato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 13846/2019
del 22 maggio 2019;
7) dichiarare la erroneità e/o la nullità della sentenza per non avere pronunciato sulla nullità
del contratto di fideiussione;
8) sospendere la provvisoria esecuzione della impugnata sentenza, stante il danno grave ed irreparabile che potrebbe derivare all'opponente dalla esecuzione del medesimo titolo,
tenuto conto della compresenza del fumus boni iuris e del periculum in mora trattandosi di somma ingente sia obiettivamente considerata, sia soggettivamente intesa anche alla luce delle ultime dichiarazioni dei redditi;
9) dichiarare, altresì, il difetto di giurisdizione del Tribunale di Termini Imerese a favore del
Tribunale di Palermo sezione specializzata di impresa a cui spetta e spettava la competenza a decidere sulla nullità delle fideiussioni ex art. 33 comma 2 legge 287/1990 con conseguente revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, o sospensione del presente giudizio in attesa che si definisca il giudizio di nullità dinnanzi alla sede competente alla quale si chiederà di accertare,
ritenere e dichiarare la nullità della fideiussione rilasciata con lettera di fideiussione a garanzia di qualunque operazione con limitazione di importo ad € 50.000,00 del 23.11.2010 e riportata nell'atto di mutuo fondiario del 30.11.2010, sottoscritta dal signor a favore Parte_1
della , per violazione e falsa applicazione della Controparte_1
legge 287/1990, con conseguente condanna al risarcimento del danno per violazione della medesima legge in via equitativa;
4 10) condannare la convenuta al pagamento delle spese processuali da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
In via istruttoria, ai sensi dell'art. 356 cpc, concedere i termini istruttori mai concessi dal
Tribunale di Termini Imerese.
Conclusioni dell'interveniente:
in via preliminare, rigettare le eccezioni di parte appellante in merito al difetto di competenza del Giudice di primo grado ed ai vizi procedurali;
nel merito, rigettare l'appello proposto avverso la sentenza n. 60/2020 del 22.01.2020 del
Tribunale di Termini Imerese, la stessa confermando in ogni sua parte;
con vittoria di spese e salvo ogni altro diritto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 516 del 19 aprile 2018, il Tribunale di Termini Imerese ha rigettato l'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta da avverso il decreto monitorio con Parte_1
il quale, su istanza di era stato Controparte_5
ingiunto il pagamento di € 50.000,00 oltre interessi al saggio convenzionale, in adempimento dell'obbligazione fideiussoria contratta a garanzia degli impegni assunti da
[...]
con il contratto di mutuo fondiario di originari € 145.000,00 Parte_2
stipulato il 30.11.2010.
5 Ha ritenuto il Tribunale che l'eccezione riconvenzionale di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, alla quale unicamente era affidata l'opposizione al decreto ingiuntivo:
- non fosse idonea a determinare uno spostamento di competenza in favore del Tribunale
delle Imprese;
- non implicasse la declaratoria di nullità dell'intero contratto di fideiussione, sibbene al più
delle sole clausole -sopravvivenza, reviviscenza e rinunzia al termine di cui all'art. 1957
c.c.- replicanti quelle degli artt. 2, 6 e 8 dello schema predisposto all'ABI, già giudicate dalla Banca d'Italia lesive della concorrenza, non avendo il fideiussore allegato e dimostrato l'incidenza di tali clausole sulla determinazione negoziale delle parti.
Con un unico, complesso, motivo di impugnazione, Parte_1
i) ricostruito l'iter del giudizio di primo grado -in cui con ordinanza del 4.4.2019, a scioglimento della riserva assunta al termine dell'udienza di prima comparizione, nel corso della quale l'opponente aveva chiesto assegnarsi i termini di cui all'art. 183 VI
comma c.p.c., il Tribunale, invitate le parti “a precisare le conclusioni in ordine
all'eccezione di incompetenza in favore del Tribunale delle Imprese”, aveva rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, e all'esito, dopo aver respinto l'eccezione di incompetenza, aveva deciso la controversia nel merito- denunzia l'appellante che la sentenza è da considerarsi “inesistente per violazione del diritto di difesa e contrasto ed
incoerenza tra la decisone stessa e lo svolgimento del processo” (pag. 8 dell'appello)
6 giacché la definizione sulla questione preliminare, attività per la quale la causa era stata avviata a decisione, avrebbe potuto condurre, alternativamente e in funzione dell'accoglimento o meno del rilievo in rito, solo a due esiti: o la declaratoria di incompetenza del giudice adito ovvero la rimessione della causa sul ruolo con assegnazione alle parti dei termini ex art. 183 VI comma, passaggio quest'ultimo indefettibile, non solo perché sollecitato dalla parte interessata, ma anche in considerazione del fatto che la decisione era imperniata su una pronunzia della Corte di
Cassazione resa a settembre 2019, in epoca successiva all'udienza di precisazione delle conclusioni. Chiede, in conseguenza, che il giudizio sia “rimesso al Giudice di primo
grado competente per la materia, ex art. 353 cpc” oppure “concedersi i termini ex art.
356 cpc, per la trattazione istruttoria che non è mai avvenuta, perché completamente
omessa dal primo Giudice” e soggiunge che “sarebbe bastato … avere i termini dovuti,
per indicare eventuali ulteriori documenti utili alla dichiarazione di nullità della
fideiussione, per chiarire come nessuna prova dovesse forse dare questa difesa, e per
confutare il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione del 26 settembre 2019”
(pag. 13 dell'appello);
ii) afferma il carattere assoluto del vizio di nullità che affligge, in via derivata la fideiussione,
contratto a valle iterativo di un'intesa vietata, non potendo salvaguardarsi “un contratto se
ben tre clausole dello stesso sono contrarie a norme imperative e se queste, mai
conosciute, concordate e imposte, creano condizioni insopportabili per una parte” (pag.
7 15 dell'appello). Evidenzia che la radicale inefficacia del vincolo rappresenta l'unico strumento di tutela a cospetto di un contraente forte, quale la banca;
iii) sostiene che, anche aderendo all'ipotesi ricostruttiva della nullità parziale -con onere della prova dell'incidenza delle clausole sulla complessiva tenuta del negozio gravante sulla banca-, ricorrerebbe comunque “il presupposto sanzionatorio della vicenda con
liberazione dalla fideiussione e condanna della Banca al risarcimento del danno” (pag.
18 dell'appello). Ferma l'efficacia probatoria privilegiata del provvedimento sanzionatorio dalla Banca d'Italia n. 55/2005, sostiene di aver dimostrato con la documentazione a corredo dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo che le “due banche
presenti sul territorio Ennese (BCC Mutuo Soccorso di Gangi e BCC La Riscossa di
Regalbuto) … nei contratti su moduli prestampati identici, hanno inserito i medesimi
contenuti restrittivi della concorrenza, in violazione della legge n. 287/1990, già oggetto
di censura da parte della Banca d'Italia, e, ciò a dimostrazione della conclamata intesa
illecita” (pag. 28 dell'appello). Ravvisa, in conseguenza, violazione della regola della rispondenza tra chiesto e pronunziato codificata all'art. 112 c.p.c. a motivo dell'omessa pronunzia sulla domanda di risarcimento del danno, che chiede sia liquidato in via equitativa.
Mentre pur regolarmente Controparte_5
vocata in giudizio, è rimasta contumace, è intervenuta volontariamente Controparte_2
per il tramite della mandataria che, rappresentando di aver acquistato pro CP_3
8 soluto dalla prima in data 2 dicembre 2019, ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della L. 30.4.1999
n. 130 (“Legge sulla Cartolarizzazione”), un portafoglio di crediti pecuniari individuabili in blocco, come da avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 143 del 5.12.2019, nel quale era ricompreso, con gli accessori e le garanzie connesse, quello oggetto del giudizio, ha insistito per il rigetto del gravame.
Prima di accedere al merito è necessario trattare dell'eccezione di difetto di “titolarità del
credito in capo alla società per omessa prova della ricomprensione Controparte_2
del credito oggetto di causa tra quelli ceduti in blocco da Controparte_5
sollevata dall'appellante nelle note di trattazione scritta depositate
[...]
per la partecipazione ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Dato atto della marginale refluenza pratica della questione, atteso che del presente giudizio è
parte anche l'istituto di credito cedente, va ribadito il consolidato insegnamento della
Suprema Corte secondo cui "in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca,
ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al
cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica
enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la
formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti
oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo
(capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla
9 possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di
vigilanza della Banca d'Italia" (Cass. civ. 22.4.2024 n. 10860, la quale espressamente richiama Cass. n. 31188/2017 e Cass. n. 21821/2023). Merita inoltre osservare che l'orientamento che ritiene non sufficiente “ la produzione dell'avviso dell'art. 58 TUB
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale “in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di
esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova
dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova
dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il
credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione” (Cass
6.2.2024 n. 3405, Cass., 20.7.2023, n. 21821) precisa che l'onere di dimostrare l'inclusione del credito nell'operazione di cessione in blocco è diversamente modulato a seconda del tenore della contestazione del debitore, di modo che tale prova “quando non sia contestata
l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle
caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società
cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e
consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di
trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” (Cass. 22.3.2024 n. 7866).
In termini ancor più articolati e precisi afferma la Suprema Corte che «In caso di azione (di
cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si
qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione
10 della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva
al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del
tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima,
laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve
essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua
dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a
presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco
da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e
solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della
notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della
suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione
ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza
di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria
dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà
al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro,
l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia
contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili
in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui
all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in
considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal
11 caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia
riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette
caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova
della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo».
(Cass. civ. 5/4/2023 n. 9412, il cui principio di diritto è richiamato e ribadito da Cass. civ.
29.2.2024 n. 5478).
Riportati tali insegnamenti al caso concreto e rilevato che:
• per il tramite della mandataria ha deposito l'avviso Controparte_2 CP_3
di pubblicazione sulla G.U.R.I. nel quale sono riportati gli estremi del contratto e adeguatamente specificati i connotati identificativi (data di insorgenza, qualità soggettive del debitore, caratteristiche oggettive) dei crediti oggetto della cessione in blocco;
• per il tramite della mandataria si è costituita in Controparte_2 CP_3
giudizio con comparsa di intervento del 28.9.2020 e sino alla udienza di precisazione delle conclusioni nulla l'appellante ha eccepito e contestato;
• con comportamento concludente dal significativo valore indiziario, la cedente
[...]
non ha svolto attività processuale;
Controparte_5
deve affermarsi raggiunta la dimostrazione della legittimazione attiva di CP_2
con la mandataria
[...] Controparte_3
Ciò chiarito, l'impugnazione non è meritevole di accoglimento.
Deve in primo luogo escludersi che ricorrano i denunziati vizi procedurali.
12 A temini del combinato disposto degli artt. 189 e 187 comma III c.p.c., quando la causa è
rimessa per la decisione, le parti devono formulare interamente le conclusioni di merito
“anche nei casi previsti dall'art. 187, secondo e terzo comma”, ovvero, per quanto qui di interesse, anche nell'ipotesi in cui siano sorte e debbano essere decise “questioni attinenti alla
giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali”. Ciò sul sottinteso presupposto che l'organo giudicante è investito del potere di decisione dell'intera controversia così che, ove sia respinta l'eccezione preliminare o pregiudiziale, la causa possa essere definita nel merito.
Tanto può accadere anche quando una delle parti abbia avanzato, all'udienza di prima comparizione, istanza di assegnazione dei termini previsti dall'art. 183 VI comma c.p.c. Per
consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, invero, “l'articolazione del
giudizio di cognizione di primo grado secondo le previsioni dell'art. 183 c.p.c. e la possibilità
delle parti di sollecitare un'appendice scritta della trattazione per precisare o modificare le
domande già proposte non osta a che il giudice possa rimettere la causa in decisione già alla
prima udienza, in forza del combinato disposto dell'art. 187 c.p.c., comma 1, e dell'art. 80-
bis disp. att. c.p.c.. La richiesta di concessione di termine ai sensi dell'art. 183 c.p.c., comma
6 (nel testo introdotto dalla L. n. 80 del 2005, vigente ratione temporis) non impedisce, quindi,
al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni e di definire
comunque la lite. La contraria opzione interpretativa, comportando il rischio di richieste
puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata
ragionevole del processo, oltre che con il favor legislativo per una decisione immediata della
13 causa desumibile dall'art. 189 c.p.c. (Cass. civ. sez. II, 23/11/2023 n. 32577, la quale richiama le conformi decisioni di Cass. civ. sez. II, 12/7/2021, n. 19792, Cass. civ. sez. I, 23/3/2017, n.
7474 e Cass. civ. 11/3/2016 n. 4767).
Va poi rammentato che “la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme
processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma
garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in
conseguenza della denunciata violazione”, donde l'inammissibilità della censura con la quale
si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali
l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione
del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito.” (Cass. civ. sez. III,
25/08/2023, n.25263 e, conforme, Cass. civ. 20/11/2020 n. 26419), di modo che, “qualora
venga dedotto il vizio della sentenza di primo grado per avere il tribunale deciso la causa
con riferimento ad una questione preliminare di merito senza aver prima assegnato i termini
di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6, l'appellante che faccia valere tale nullità non può limitarsi
a dedurre tale violazione, ma deve specificare quale sarebbe stato il fatto rilevante sul quale
il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare ove fosse stata consentita la richiesta
appendice di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6, e quali prove sarebbero state dedotte, poichè in
questo caso il giudice d'appello è tenuto soltanto a rimettere le parti in termini per l'esercizio
delle attività istruttorie non potute svolgere in primo grado" (Cass. civ., sez. I, 2/2/2018, n.
2626).
14 Se dunque è certamente da escludersi che la causa debba essere rimessa al giudice di primo grado, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., neppure può
procedersi alla rimessione in termini dell'appellante, che, per vero, non l'ha neppure propriamente chiesta, avendo unicamente insistito per l'assegnazione di termini ex art. 356
c.c., termini che la previsione codicistica richiamata tuttavia non prevede senza articolare nell'atto di appello nuove istanze istruttorie.
Il preteso vulnus al principio del contraddittorio e ai diritti difensivi della parte, nella specie funzionali alla dimostrazione dell'integrale coinvolgimento del contratto di fideiussione nella sanzione di nullità per violazione della disciplina antitrust, non si lascia apprezzare perché
l'appellante, una volta affermata l'esistenza dell'error in procedendo commesso dal giudice di prime cure, omette di completare il rilievo e, in particolare, di indicare quali ulteriori elementi probatori e, più in generale, quali temi avrebbe avuto intenzione di approfondire ove invece i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. fossero stati assegnati alle parti.
L'allegazione sul punto è invero affidata unicamente alla ripetuta, generica, affermazione secondo cui “sarebbe bastato a questa difesa avere i termini dovuti, per indicare eventuali
ulteriori documenti utili alla dichiarazione di nullità della fideiussione, per chiarire come
nessuna prova dovesse forse dare questa difesa, e per confutare il contenuto della sentenza
della Corte di Cassazione del 26 settembre 2019” (pag. 13 dell'appello); “quei termini
istruttori … avrebbero consentito di introdurre mezzi di prova e di controdedurre” (pag. 18).
15 Un'analisi ancor più approfondita del costrutto difensivo dell'appellante conduce a escludere che questi abbia prospettata come realmente essenziale la riapertura della fase istruttoria,
avendo in più punti dell'atto di impugnazione mostrato di reputare sufficienti, ai fini dell'accoglimento della declaratoria di nullità del contratto, gli accertamenti condotti della
Banca d'Italia in funzione di autorità garante della concorrenza, culminati con il provvedimento n. 55/2005, e i documenti già prodotti in prime cure (“ovviamente questa
difesa aveva già depositato i documenti a sostegno della propria richiesta ai quali il Giudice
di primo grado mai fece riferimento e che avrebbero dato la prova di quanto affermato in
merito alla nullità della fideiussione” pag. 18 dell'appello; “il giudice di primo grado
…nonostante avesse a disposizione lo strumento per poterlo fare, cioè il contratto di
fideiussione sottoscritto, la direttiva dell'ABI, documenti di comparazione di altre banche, ..
si è disinteressata, oltre che della richiesta di nullità della fideiussione, anche d (ella richiesta
risarcitoria” pag. 19 dell'appello), così che in definitiva non è dato comprendere le ricadute concrete dell'affermato vulnus delle prerogative difensive della parte
Può, dunque, accedersi al merito della questione, che correttamente il Tribunale ha qualificato come eccezione riconvenzionale di nullità, in quanto non travalicante i limiti della domanda veicolata dal ricorso monitorio e tesa piuttosto ed esclusivamente a impedirne l'accoglimento.
Una simile eccezione, come del pari correttamente affermato dal Tribunale, non implica uno spostamento di competenza in favore del Tribunale delle Imprese. Merita, invero,
condivisione l'insegnamento della Suprema Corte a mente del quale “la competenza della
16 sezione specializzata per le imprese attrae anche la controversia riguardante la nullità della
fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di
azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, dovendo del resto considerarsi
che l'attrazione alla competenza al foro specializzato per ragioni di connessione, prevista
dall' art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003 , opera solo in presenza di connessione qualificata di
cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.” (Cass. civ., sez. I, 28/11/2023 n. 33041).
Com'è noto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. S.U. 30.12.2021 n. 41994)
hanno definito il tracciato della tutela offerta dall'ordinamento ai contraenti che sopportano gli effetti di una condotta anticoncorrenziale, riconoscendo che alle forma risarcitoria si affianca quella reale della declaratoria di nullità del negozio.
Hanno tuttavia puntualizzato che “la forma di tutela più adeguata allo scopo, ma che consente
di assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda, segnatamente
quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le clausole
contrattuali illecite, sia la nullità parziale, limitata - appunto - a tali clausole.” Il riferimento normativo d'elezione è dunque l'art. 1419 comma I c.c., espressione del “generale favore
dell'ordinamento per la "conservazione", in quanto possibile, degli atti di autonomia
negoziale, ancorché difformi dallo schema legale” donde “il carattere eccezionale
dell'estensione della nullità che colpisce la parte o la clausola all'intero contratto, con la
conseguenza che è a carico di chi ha interesse a far cadere in toto l'assetto di interessi
programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o
17 dalla parte nulla, mentre resta precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della
nullità parziale all'intero contratto”.
Se, dunque, non può accedersi alla prospettazione dell'appellante secondo cui graverebbe sulla banca l'onere di dimostrare la scindibilità del contenuto negoziale e la sua conseguente caducazione parziale, deve ancora evidenziarsi che:
*le S.U. della Corte di Cassazione compiono già un primo vaglio, necessariamente generale,
riguardo alla natura tendenzialmente parziale della nullità, osservando che “agli effetti
dell'interpretazione della disposizione contenuta nell'art. 1419 c.c., vige … la regola secondo
cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se
permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto
accertato dal giudice. Per converso, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità
parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass.
21/05/2007, n. 11673). E tuttavia, tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso
in esame. Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle
fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di
rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza
riconoscergli alcun corrispondente diritto;
sicché la loro eliminazione ne alleggerirebbe la
posizione. D'altro canto, però, il fideiussore (nel caso di specie socio della società debitrice
principale) - salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario- avrebbe in ogni caso
prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore
18 principale e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario. Osserva
-al riguardo- il provvedimento n. 55/2005 che il fideiussore è normalmente cointeressato, in
qualità di socio d'affari o di parente del debitore, alla concessione del finanziamento a favore
di quest'ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia.
Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al
mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che
l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia
dei propri crediti”
** l'appellante non ha chiesto di dimostrare e, per vero, neppure allegato, come era suo onere,
che non avrebbe prestato la garanzia neppure se in essa non fossero state inserite le clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinunzia al termine dell'art. 1957 c.c..
Se dunque necessariamente di nullità parziale del contratto di fideiussione, limitato alle tre menzionate clausole, potrebbe al più discorrersi, non può non evidenziarsi, in ultimo, che l'appellante nulla ha dedotto neppure con riguardo alla concreta incidenza di tali clausole sul divenire dei rapporti tra le parti. E' del tutto mancata, in altri termini, l'allegazione e la prova del concreto operare delle tre disposizioni in parola, così come è mancata la formulazione dell'eccezione di decadenza per mancato esercizio delle proprie ragioni creditorie da parte della banca entro il termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c..
Al risultato della liberazione del fideiussore dal proprio impegno negoziale si perviene, infatti,
non in forza di automatismi derivativi, ma all'esito di plurimi accertamenti in fatto che, sul
19 presupposto della coincidenza delle condizioni del singolo contratto con il testo espressivo del cartello restrittivo della concorrenza, valutino l'incidenza delle singole clausole rispetto alla tenuta dell'intero negozio per indagare, infine, la concreta rilevanza delle clausole nulle rispetto alla vicenda negoziale. In altri termini, non è sufficiente predicare in linea teorica e astratta una nullità negoziale per violazione di norme imperative per approdare in concreto al rimedio caducatorio che deprivi ab origine di efficacia l'intero contratto, rectius una parte di esso, e che produca l'effetto di liberare il fideiussore dall'obbligazione di garanzia.
Pur muovendo dall'assunto che il contratto di fideiussione sottoscritto dalle parti concorra a perpetrare l'attuazione dell'intesa vietata -giacché in effetti contiene clausole dal contenuto sovrapponibile a quello scrutinato dalla Banca d'Italia come contrario alla normativa antitrust-, potrebbe sì affermarsene la nullità, tuttavia come chiarito, non estesa all'intero negozio, ma calibrata e circoscritta, alle sole clausole integranti l'illecito anticoncorrenziale.
Posto, dunque, che il contratto di fideiussione sottoscritto dalle parti non sarebbe in ogni caso interamente caducato, rimanendo in essere per quanto monco della clausole attuative dell'intesa anticoncorrenziale, è indispensabile verificare che la nullità prospettata dalla parte non permanga su un piano puramente teorico, rispetto al quale difficilmente è dato scorgere un interesse ad agire del fideiussore qualificato a termini dell'art. 100 c.p.c.. Occorre in altri termini indagare riguardo all'operatività delle clausole contestate, se cioè si sia verificata taluna delle situazioni in esse previste così che la permanenza dell'impegno dei fideiussori discenda nel concreto proprio dall'applicazione di una delle clausole invalide.
20 Ebbene, l'appellante non ha dedotto, e men che meno provato, il verificarsi di fatti idonei a innescare l'operatività delle clausole c.d. di reviviscenza e sopravvivenza. Allo stesso modo,
la liberazione del fideiussore per decorrenza del termine di cui all'art. 1957 c.c., che secondo prospettazione è stato derogato con pattuizione affetta da nullità, è preclusa in radice dalla mancata allegazione dell'intervenuta scadenza dell'obbligazione principale. Non è dunque possibile ricollegare in concreto alla predicata nullità delle clausole nn. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione sottoscritto dall'appellante l'effetto liberatorio dal vincolo di garanzia personale da costoro invocato.
Conclusivamente, dunque, l'appello deve essere respinto e in accordo al canone della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, liquidate in favore dell'interveniente in
€ 6.800,00, di cui € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.400,00 per la fase introduttiva ed €
3.400,00 per la fase decisoria, oltre c.p.a. e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, devono essere posti a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando, nella contumacia, qui dichiarata, di
Controparte_5
rigetta l'appello proposto da con atto di citazione notificato il 13.5.2020 a Parte_1
avverso la sentenza del Controparte_5 CP_5
Tribunale di Termini Imerese n. 60 del 22 gennaio 2020;
21 condanna l'appellante alla refusione in favore dell'interveniente Controparte_2
costituitasi in giudizio per il tramite della mandataria alla refusione delle spese CP_3
del presente grado di giudizio liquidate in € 6.800,00, come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il giorno 19 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
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