Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00491/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02483/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2483 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati NT AN Petronaci e Giorgio Spanò, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Giorgio Spanò in -OMISSIS- e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC giorgio.spano@pec.ordineavvocaticatania.it;
contro
Comune di Randazzo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Meli, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Catania, Corso delle Provincie n. 12;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. -OMISSIS- del 13 agosto 2025 notificata il 18 agosto 2025 emessa dal Capo Area III Servizio Urbanistica del Comune di Randazzo, recante l’ordine di demolizione delle opere site in agro di -OMISSIS- C.da -OMISSIS- nella -OMISSIS- nel lotto di terreno distinto in catasto al foglio -OMISSIS-ed infra descritte: 1) “ fabbricato con struttura portante in muratura, (blocchi cementizi) ad una elevazione f.t. e copertura con pannelli in fibrocemento, di dimensioni ml 20,90 x 4,00 circa, altezza al colmo m. 4,00 ed altezza alla gronda m. 3,00 circa utilizzato a stalla e deposito ;” 2) “ fabbricato di forma rettangolare, con struttura portante in muratura, (blocchi cementizi) ad una elevazione f.t. e copertura ad una sola falda, realizzata in pannelli termoisolanti ed in parte con lamierino zincato, delle dimensioni di ml 14,80 x 5,50 circa ed altezza max al colmo di ml 2,80 e min. alla gronda di ml 2,40 ”, nonché di ogni altro atto antecedente, susseguente o comunque connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Randazzo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 il dott. AN GI NT AT e uditi i difensori della parte ricorrente e del Comune resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 30 ottobre 2025 e depositato in data 25 novembre 2025 il deducente rappresentato quanto segue.
Il ricorrente è un allevatore che detiene i fabbricati oggetto dell’impugnata ordinanza di demolizione e i terreni sui quali gli stessi insistono dagli anni ottanta; detti fabbricati risultano essere edificati quantomeno dagli anni venti del novecento; ed infatti:
- il fabbricato di cui al n. 1 è stato acquisito con scrittura privata di compravendita dell’8 gennaio 1983 “ tutti i diritti della casotta sita in C/da -OMISSIS- -OMISSIS- con l’annesso appezzamento di terreno sovrastante alla suddetta casotta ” dal sig. -OMISSIS-, a sua volta acquistati in data 29 gennaio 1961 dagli eredi di -OMISSIS- e -OMISSIS- che l’avevano acquisite nel lontano 1927;
- il deposito di paglia e fieno indicato al n. 2 dell’impugnata ordinanza, è stato acquisito con scrittura privata di compravendita del 16 gennaio 1989 dal sig. -OMISSIS- e i di lui nipoti i quali dichiarano di essere “ stati sempre in possesso di una piccola casotta rurale con annesso un appezzamento di terreno dell’estensione di circa trecento metri quadrati, sita in -OMISSIS-, tenere di Randazzo ”, pervenuta al venditore con scrittura rep. n. 1762 del 20 ottobre 1935.
I fabbricati in oggetto sono di modesta fattura, non hanno subito variazioni di carattere strutturale e sono realizzati in pietra lavica a secco, ad eccezione di qualche mangiatoia all’interno ripristinata anche con blocchi cementizi e della riparazione di una parte del tetto di copertura con pannelli in fibrocemento e qualche pannello zincato; detti fabbricati tutt’oggi sono adibiti a magazzino di masserizie e deposito di paglia e fieno a supporto dell’attività pastorale del ricorrente.
Con l’atto introduttivo del giudizio, dunque, la parte ricorrente ha avanzato la domanda in epigrafe.
1.1. Si è costituito in giudizio il Comune di Randazzo chiedendo di rigettare il ricorso proposto perché improcedibile, inammissibile, irricevibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto.
1.2. Le parti - ricorrente e resistente - hanno depositato nel fascicolo del giudizio scritti difensivi e documenti.
1.3. All’udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026, presenti i difensori della parte ricorrente e del Comune resistente, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La parte ricorrente ha affidato il gravame ai seguenti motivi (in sintesi):
- con il primo motivo sono stati dedotti i vizi di Violazione dell’art. 3 Legge 241/1990 – Difetto di istruttoria e di motivazione – Illogicità e violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione – Eccesso di potere .
Per l’esponente, i due piccoli fabbricati in muratura portante descritti sommariamente nell’impugnata ordinanza e senza alcuna specifica identificazione degli stessi, sono stati realizzati dai danti causa del medesimo ricorrente antecedentemente agli anni venti del novecento e la vetustà secolare dei fabbricati in questione è verificabile già dalla semplice visione della documentazione fotografica in atti.
In ogni caso, come emerge dalle scritture in atti, i fabbricati del deducente erano già specificatamente indicati nelle richiamate e prodotte scritture di compravendita ed in particolare negli atti di provenienza datati 23 febbraio 1927 e nella vendita del 29 gennaio 1961: in particolare, il deducente ha ottenuto il trasferimento del bene (fabbricato di cui al punto 1 dell’ordinanza impugnata) in data 8 gennaio 1983 (in tale scrittura privata di compravendita viene fatto esplicito riferimento alla casotta sita in c.da -OMISSIS-); anche il secondo piccolo fabbricato, adibito a deposito di paglia e fieno, con un’altezza al colmo di ml 2,80 trova indicazione nella scrittura privata del 19 gennaio 1989.
Per l’esponente, è infondata, pretestuosa ed immotivata la dichiarazione del Comune di Randazzo in merito “ che l’opera di cui trattasi, … essendo realizzate su suolo di ente pubblico è in violazione all’art. 35 del D.P.R. 380/2001 ”, in quanto non supportata da alcuna motivazione ed in ogni caso contestata, in quanto le due casotte in pietra lavica sono realizzate sul terreno dei danti causa del ricorrente.
In ogni caso, aggiunge l’esponente, la particella -OMISSIS- di cui al foglio -OMISSIS- sembrerebbe catastalmente intestata al Comune di Randazzo solo a seguito di numerose modifiche catastali, frazionamenti e correzioni - che il deducente ha contestato - che si sono susseguite in maniera confusa ed illegittima nel corso degli ultimi 30 anni, ma anche con diritti enfiteutici in favore di altri soggetti in merito alla particella n. -OMISSIS-del medesimo foglio -OMISSIS-.
Lamenta l’esponente che l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto serbare un comportamento teso ad espletare più puntuali e approfonditi accertamenti, in assenza dei quali il provvedimento demolitorio impugnato risulta viziato sotto i dedotti profili del difetto di istruttoria e di motivazione, nonché di violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della P.A., ma anche per eccesso di potere e violazione di legge stante l’errata identificazione.
Per la parte ricorrente, alla luce della giurisprudenza, va assolto l'onere di individuare l'interesse pubblico concreto ed attuale - oltre quello meramente generico al ripristino della legalità - sotteso alla demolizione; inoltre, il notevole periodo di tempo trascorso tra la commissione dell'abuso e l'adozione dell'ordinanza di demolizione e il protrarsi dell'inerzia dell'Amministrazione preposta alla vigilanza possono costituire indice sintomatico di un legittimo affidamento in capo al privato, a fronte del quale grava quantomeno sul Comune, nell'esercizio del potere repressivo-sanzionatorio, un obbligo motivazionale “rafforzato” circa l'individuazione di un interesse pubblico specifico alla sanzione demolitoria, diverso ed ulteriore rispetto a quello al mero ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato, in deroga al carattere strettamente dovuto dell’ingiunzione a demolire;
- con il secondo motivo sono stati dedotti i vizi di Violazione degli art. 31 co. II L. 47/1985 – art. 12 L.R. 40/1995 – Violazione di legge – Difetto di motivazione e travisamento dei fatti.
Per il deducente, l’impugnato provvedimento è altresì emesso in violazione delle norme sopra richiamate, tenuto conto che nessuna prova documentale è offerta circa l’accertamento della violazione “constatata” con riferimento all’epoca di esecuzione delle opere asseritamente ritenute abusive e della loro corretta individuazione.
Nel provvedimento impugnato non si fa riferimento a quale atto abbia accertato la realizzazione delle opere in epoca successiva al 1967, tenuto anche conto di quanto documentato in atti ed esposto con il primo motivo di ricorso in merito alla corretta e valida individuazione dei fabbricati in oggetto, ma anche in merito all’identificazione dei confini delle diverse proprietà private e pubbliche che si trovano nell’areale urbanistico di c.da -OMISSIS- -OMISSIS-, caratterizzato dalla presenza di numerose costruzioni rurali, abitative e artigianali ivi insistenti da oltre un secolo, tessuto urbanistico sconvolto da numerosi frazionamenti, modifiche catastali ed errate intestazioni catastali che si sono susseguite in modo caotico negli anni. Per il deducente, constatazione ancor più pregnante laddove, per il lungo lasso di tempo trascorso dalla realizzazione delle opere (oltre un secolo) ed il protrarsi dell'inerzia dell'Amministrazione, si sia ingenerata una posizione di affidamento, legittimata dal fatto che antecedentemente al 1967 le opere già indicate negli atti pregressi non necessitavano di alcuna autorizzazione edilizia e le stesse sono evidenti nella documentazione versata in atti datate 1921 e 1935.
Lamenta l’esponente che l’Amministrazione comunale ha omesso qualsiasi indicazione all'entità ed alla tipologia dell'abuso nonché di identificare correttamente i fabbricati e i terreni su cui insistono e di esplicare il pubblico interesse - diverso da quello al ripristino della legalità - idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato.
Tra l’altro, osserva l’esponente, la comunicazione di avvio del procedimento è stata notificata nel novembre del 2019, successivamente alla quale l’Amministrazione comunale ha continuato a riposare nella propria inerzia; per la giurisprudenza, per i casi come quello di specie, è necessaria una motivazione congrua, rafforzata, in ordine all'interesse pubblico alla demolizione, in ragione del lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell'abuso, del protrarsi dell'inerzia dell'Amministrazione preposta alla vigilanza e della posizione di affidamento ingenerata nel privato;
- con il terzo motivo sono stati dedotti i vizi di Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e carenza di istruttoria .
Lamenta l’esponente che l’Amministrazione comunale non ha condotto nessuna istruttoria volta ad accertare: la natura giuridica del rapporto tra il ricorrente e l'area su cui insistono le opere; l'eventuale sussistenza di un titolo legittimante il godimento del suolo; la compatibilità delle opere con la destinazione urbanistica dell'area; l'applicabilità di eventuali procedure di sanatoria; i confini e i titoli di proprietà delle due casotte oggetto di demolizione e dei terreni su cui le stesse insistono particolarmente intricato dal punto di vista urbanistico.
Nell’odierna fattispecie, conclude l’esponente, anche alla luce del lungo lasso di tempo e della tipologia costruttiva delle due casotte, l'Amministrazione comunale è tenuta a fornire adeguata e più pregnante verifica della situazione edificatoria al fine di fornire una corretta motivazione, specificando le ragioni tecniche e giuridiche che giustifichino l’azione demolitoria;
- con l’ultimo motivo sono stati dedotti i vizi di Violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza .
Per la parte ricorrente, l’ordinanza impugnata risulta sproporzionata, non avendo l’Amministrazione comunale valutato la possibilità di applicare misure alternative alla demolizione, né considerato l'eventuale interesse pubblico alla conservazione delle opere realizzate.
Per l’esponente, la giurisprudenza ha chiarito che il decorso di un lungo lasso di tempo dalla realizzazione delle opere e l'esistenza di provvedimenti amministrativi favorevoli generano un legittimo affidamento del cittadino sulla regolarità delle opere realizzate, che l'amministrazione deve considerare nel bilanciamento degli interessi in gioco, che nel caso di specie è di quasi un secolo.
L’Amministrazione procedente è rimasta inerte anche su tale aspetto nonostante l’evidente vetustà delle casotte da demolire e il lasso di tempo tra l’avvio del procedimento ex art. 9 L.R. 7/2019 prot. 21362 del 25 novembre 2019 notificata in data 27 novembre 2019 e l’ordinanza di demolizione impugnata.
2. Il Comune di Randazzo ha contrastato i motivi articolati e le domande avanzate dalla parte ricorrente.
3. Il Collegio prescinde, per ragioni di economia processuale, dall’esame delle eccezioni di rito frapposte dal Comune resistente e procede all’esame nel merito del ricorso che, si anticipa sin d’ora, non può essere accolto.
3.1. Il Collegio ritiene opportuno precisare, in via preliminare, che con l’ordinanza impugnata il Comune di Randazzo ha rappresentato che in contrada -OMISSIS-, nella -OMISSIS-, nel lotto di terreno distinto in catasto al foglio -OMISSIS-, area destinata dal vigente P.R.G. a Zona “A2” (Case di lava), gravata da vincolo tutela dei beni paesaggistici di cui al D.lgs 42/2004, di proprietà comunale, in possesso del deducente, sono stati eseguiti dei lavori in assenza di titolo abilitativo edilizio consistenti in:
- fabbricato con struttura portante in muratura, (blocchi cementizi) ad una elevazione f.t. e copertura con pannelli in fibrocimento, di dimensioni ml 20,90 x 4,00 circa, altezza al colmo m. 4,00 ed altezza alla gronda m. 3,00 circa utilizzato a stalla e deposito;
- fabbricato di forma rettangolare, con struttura portante in muratura, (blocchi cementizi) ad una elevazione ft. e copertura ad una sola falda, realizzata in pannelli termoisolanti e in parte con lamierino zincato, delle dimensioni di mi 14,80 x 5,50 circa ed altezza max al colmo di ml 2,80 e min. alla gronda di ml 2,40.
Il Comune resistente, quindi, ha disposto - con onere a carico del ricorrente (“ a propria cura e spese ”) - la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, quanto alle opere edilizie abusive sopra descritte.
La disposizione normativa in forza della quale è stato ordinato dal Comune resistente la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi prevede, per quanto di interesse, che “ 1. Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 28, di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo […] 3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 23, comma 01, eseguiti in assenza di segnalazione certificata di inizio attività, ovvero in totale o parziale difformità dalla stessa ”.
3.2. Premesso quanto sopra, il primo motivo di ricorso si rivela infondato.
3.2.1. La parte ricorrente - al di là di una generica contestazione - non ha introdotto nemmeno un c.d. principio di prova in ordine alla natura privata, e non pubblica (comunale), dei terreni sui quali i manufatti in questione (fabbricati in “blocchi cementizi”) sono stati realizzati.
Le scritture private sottoscritte dal ricorrente - versate nel fascicolo del giudizio - sono prive di data certa e non risultano trascritte nei registri immobiliari (giova ricordare che la giurisprudenza richiede, ai fini dell'opponibilità ai terzi di qualunque formalità nei registri immobiliari, che il bene debba essere “ compiutamente - e senza possibilità di equivoci od incertezze individuato e che, tal fine, essenziale è il contenuto della nota di trascrizione e, per di più, mediante i dati di identificazione catastale ”: cfr. Cass. civ., sez. II, 18 gennaio 2022, n. 1471).
Le predette scritture private sottoscritte dalla parte ricorrente, inoltre, sono prive di pregnanti elementi di identificazione dei beni oggetto di trasferimento, e in particolare dei dati di identificazione catastale.
Inoltre, gli altri contratti versati nel fascicolo del giudizio (scritture private e atti notarili) non contengono elementi univoci per la sicura identificazione degli immobili con gli stessi alienati.
Il Collegio non può non evidenziare, poi, che mentre tutti i suddetti atti contengono espressioni quali “ casotta di pietra ”, “ casotta ”, “ casotta rurale ” (e simili), i manufatti oggetto di ordine di demolizione sono invece fabbricati con struttura portante in muratura (“ blocchi cementizi ”).
Peraltro, la contestazione circa la risalenza (circa un secolo) dei manufatti oggetto dell’ordinanza di demolizione impugnata si pone in contrasto con quanto evidenziato dalla stessa parte ricorrente in sede procedimentale: invero, nella memoria del 6 dicembre 2019 (pag. 2) il deducente ha rappresentato che i manufatti “ oggetto di illecito risalgono agli anni 80 come lascia intravedere la fotografia aerea, che si allega, e il tipo di costruzione ”.
Inoltre, dalle visure catastali versate in atti i terreni in questione (sui quali sono stati edificati sine titulo i manufatti oggetto dell’ordinanza di demolizione) risultano di proprietà comunale (foglio-OMISSIS-: di proprietà del Comune di Randazzo; foglio -OMISSIS-: Comune di Randazzo diritto del concedente).
Orbene, secondo costante e condiviso orientamento giurisprudenziale “ le risultanze catastali, pur non costituendo prova né dei diritti reali sui beni né della posizione dei confini rappresentati nelle mappe catastali […], possono essere utilizzate ai fini della valutazione della legittimità dell'ordinanza di demolizione, in uno con le altre emergenze processuali. Se è vero, infatti, che i dati catastali hanno valore meramente indiziario, agli stessi può essere attribuito valore probatorio quando non risultino contraddetti da specifiche determinazioni o dal contenuto di un atto al quale deve farsi risalire la titolarità dell'area medesima ” (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 15 luglio 2024, n. 6301), come nel caso in esame.
3.2.2. Va subito evidenziato che i fabbricati oggetto dell’ordinanza di demolizione sono stati esaustivamente descritti e identificati nello stesso provvedimento (cfr. infra , punto 3.3.1. in Diritto).
3.2.3. Premesso quanto sopra, alla luce dell’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che il Comune resistente ha applicato nel caso in esame, nei casi di edificazione contra legem , non occorre alcun accertamento ulteriore e occorre verificare solo che trattasi di suolo di proprietà pubblica e che nessun titolo è stato rilasciato; pertanto, nella ridetta ipotesi, dall'abusività dell'opera scaturisce con carattere vincolato l'ordine di demolizione, che in ragione di tale sua natura non esige una specifica motivazione o la comparazione dei contrapposti interessi, né deve tenere conto del lasso di tempo intercorso (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. VII, 20 maggio 2025, n. 4318).
3.3. Infondato è anche il secondo motivo di gravame.
3.3.1. Va premesso che l’ordinanza impugnata contiene la precisa descrizione degli abusi realizzati e l’identificazione oggettiva degli stessi: vi è, infatti, una puntuale descrizione dei manufatti costruiti sine titulo (con indicazione delle dimensioni e dei materiali impiegati) con altrettanto precisa indicazione (anche alla luce dei dati catastali riportati) dei terreni sui quali gli stessi sono stati costruiti.
3.3.2. Inoltre, per costante e condiviso orientamento giurisprudenziale, il sol fatto di abuso sul suolo di proprietà comunale giustifica l'irrogazione della vincolata misura ex art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, senza la necessità d'accertare l'epoca di tal realizzazione e senza possibilità di configurare affidamenti tutelabili alla conservazione d'una siffatta situazione d'illecito permanente, che il tempo non può legittimare in via di fatto (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 18 ottobre 2023, n. 9083).
Peraltro, va ribadito che la contestazione circa la risalenza (circa a un secolo fa) dei manufatti si pone in contrasto con quanto evidenziato dalla stessa parte ricorrente in sede procedimentale (memoria del 6 dicembre 2019; cfr. supra ) e che il deducente non ha introdotto nemmeno un c.d. principio di prova in ordine alla natura privata, e non pubblica (comunale), dei terreni sui quali i fabbricati in “blocchi cementizi” sono stati realizzati (cfr. supra ).
3.3.3. Infine va osservato che in termini generali, per costante giurisprudenza, l’ingiunzione di demolizione ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato e risulta sufficientemente motivato se contiene la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività, non richiedendo alcuna ulteriore motivazione, basata su un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata; il decorso del tempo non implica (infatti) un affidamento legittimo, poiché la tutela del legittimo affidamento si riferisce a provvedimenti amministrativi che generano aspettative stabilite e rapporti giuridici certi, cosa che non si verifica nel caso in cui le opere abusive non abbiano i titoli prescritti (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. VII, 27 gennaio 2026, n. 684).
Quanto appena evidenziato non può che valere, a fortiori , nei casi contemplati dall’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (previsione normativa applicata nella vicenda in esame), che va interpretato con particolare rigore, in quanto l'abuso, se commesso ai danni del suolo pubblico, risulta essere ancora più grave che se commesso illegittimamente su suolo privato (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 10 marzo 2025, n. 176).
3.4. Parimenti infondato si rivela il terzo motivo di gravame.
Ed invero, a fronte di un accertato abuso sul suolo di proprietà comunale l’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 prevede quale unica ed esclusiva conseguenza la demolizione a spese del responsabile; la norma, invero, non contempla alcuna ipotesi alternativa alla demolizione, essendo evidentemente preordinata a evitare l'indebito utilizzo del bene demaniale (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 19 febbraio 2024, n. 1653).
Va ribadito, poi, che - riscontrati i presupposti dell’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 - non occorre alcun accertamento ulteriore e occorre verificare solo che trattasi di suolo di proprietà pubblica e che nessun titolo è stato rilasciato (cfr. cit. Cons. Stato, sez. VII, 20 maggio 2025, n. 4318).
Per costante indirizzo giurisprudenziale, inoltre, ai sensi dell’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nella sussistenza dei relativi presupposti, l’adozione dell'ordinanza di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi si configura come unico e doveroso provvedimento sanzionatorio e costituisce circostanza idonea ad escludere in radice ogni possibilità di sanatoria (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. V, 10 dicembre 2025, n. 3550 ed ivi precedenti giurisprudenziali).
3.5. Infine, infondato si rivela anche l’ultimo motivo di ricorso.
3.5.1. Per costante giurisprudenza, la disciplina di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, differente rispetto a quella ordinaria dettata dal precedente art. 31 e che non prevede l'irrogazione di sanzioni pecuniarie, trova la propria giustificazione nella peculiare gravità della condotta sanzionata, che riguarda la costruzione di opere abusive su suoli pubblici; la disposizione in esame configura, dunque, un potere di rimozione che ha carattere vincolato, rispetto al quale non può assumere rilevanza neanche l'approfondimento circa la concreta epoca di realizzazione dei manufatti e non è configurabile un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente che il tempo non può legittimare in via di fatto (cfr. T.A.R. Veneto, sez. II, 27 maggio 2024, n. 1163).
3.5.2. Inoltre, la disposizione dell’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 non contempla alcuna ipotesi alternativa alla demolizione, essendo evidentemente preordinata a evitare l'indebito utilizzo del bene demaniale. Pertanto, dall'abusività dell'opera scaturisce con carattere vincolato l'ordine di demolizione, che in ragione di tale sua natura non esige una specifica motivazione o la comparazione dei contrapposti interessi, né deve tenere conto del lasso di tempo intercorso (cfr. cit. Cons. Stato, sez. VII, 19 febbraio 2024, n. 1653).
La disposizione in questione, infatti, non lascia all'Ente locale alcuno spazio per valutazioni discrezionali: una volta accertata la ricorrenza dei presupposti in essa indicati, impone di ordinare la demolizione (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 9 ottobre 2024, n. 3334; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 27 marzo 2024, n. 249).
3.5.3. Peraltro, in termini generali, il lasso di tempo intercorso tra la realizzazione delle opere e l’adozione dell’ingiunzione demolitoria è irrilevante in quanto “ il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso ” (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. VII, 23 gennaio 2026, n. 594; Cons. Stato, sez. II, 20 gennaio 2026, n. 461; Cons. Stato, sez. VII, 8 gennaio 2026, n. 154).
4. In conclusione, stante l’infondatezza delle censure articolate il ricorso deve essere respinto.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore del Comune resistente delle spese di giudizio, liquidate in €. 1.000,00 (Euro mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e tutte le persone menzionate.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GN NA AR, Presidente
AN GI NT AT, Primo Referendario, Estensore
Salvatore Accolla, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN GI NT AT | GN NA AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.