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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/03/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
n. 461/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 461/2024 RG Lav. promossa da:
, con l'avv. Lando e l'avv. Chies Parte_1
ricorrente contro
con gli avv.ti Palla, Baroni e Aristei CP_1
Resistente
, CP_2
Convenuta contumace
pagina 1 di 14 Premesso che:
- il ricorrente allega di aver lavorato dal 18 novembre 2014 fino al 31 ottobre 2023 presso la società in forza di contratti di lavoro subordinato così suddivisi: CP_1
a) in un primo periodo, compreso tra il 18 novembre 2014 e il 14 novembre 2021, presso il “reparto bagnato” con qualifica di operaio e mansione di conciatore/rifilatore pelli alle dipendenze di varie società appaltatrici;
b) Dal 15 novembre 2021 al 31 ottobre 2023 alle dipendenze della società in CP_2
forza di un contratto di lavoro a tempo determinato per somministrazione di volta in volta prorogato;
- egli chiede in questa sede l'accertamento dell'inesistenza/nullità/illegittimità/inefficacia/inopponibilità dei contratti di somministrazione e delle successive proroghe stipulati tra e per le seguenti CP_2 CP_1
ragioni, in via gradata:
a) carenza di forma scritta;
b) stipulazione “dopo l'inizio o la proroga della missione a cui si riferiscono”;
c) assenza degli elementi di cui all'articolo 33 comma 1 lett. a)-d) d. lgs. n. 81/2015;
d) violazione della quota di contingentamento di cui all'articolo 31 comma 2 d. lgs. n.
81/2015;
e) mancata valutazione dei rischi da parte della società utilizzatrice anche con riferimento alle mansioni svolte dal ricorrente;
f) assenza di alcun contratto di lavoro o proroga nonché delle informazioni di cui all'articolo 33 comma 3 d. lgs. n. 81/2015 con riferimento al periodo compreso tra l'1 luglio 2022 ed il 30 settembre 2022, in cui il ricorrente avrebbe continuato a lavorare presso il reparto “bagnato” di con mansione di conciatore/rifilatore pelli CP_1
senza alcuna copertura contrattuale;
g) interposizione fraudolenta, avendo la società fatto ricorso all'agenzia di somministrazione per far svolgere la ricorrente, che già lavorava in loco da oltre 10 anni, al fine di eludere il requisito di temporaneità della somministrazione, con diritto del ricorrente all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con il lavoratore;
- per tali ragioni ricorrente chiede sia accertato o costituito un rapporto di lavoro pagina 2 di 14 subordinato a tempo pieno e indeterminato con a decorrere dal 15.11.2021 CP_1
e la conseguente condanna di tale società al ripristino/costituzione del rapporto di lavoro con il ricorrente, oltre al pagamento, in suo favore, di dodici mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari a euro 1.718,70;
- in subordine chiede “accertarsi e dichiararsi la sussistenza o comunque ricostituirsi, per
i motivi di cui in narrativa, un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato tra e […] e conseguentemente condannarsi Parte_1 CP_2 [...]
CP_
come sopra individuata, in persona del legale rappresentante pro tempore, al ripristino/ricostituzione del rapporto di lavoro con il ricorrente, oltre al pagamento, in suo favore, di dodici mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, come sopra individuata;
il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 429 c.p.c. e 1284, quarto comma, c.c., con rifusione integrale delle spese di lite, e distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito, che ha anticipato le spese e non riscosso diritti e onorari”;
- a cui il ricorso è stato regolarmente notificato, non si è costituita in giudizio e va CP_2
dichiarata contumace;
- si è invece costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto. La società, in particolare, ha motivato il ricorso alla somministrazione rappresentando che: fino al settembre del 2021 il servizio nell'ambito del quale era stato impiegato il ricorrente era stato affidato a diverse società appaltatrici.
L'ultimo di tali contratti di appalto è stato tuttavia risolto da per grave CP_1 inadempimento degli obblighi contrattuali, in quanto l'appaltatrice 18 era stata CP_3
interessata dal sequestro preventivo delle quote nella misura del 100% del capitale a seguito della richiesta avanzata al Tribunale di Vicenza dalla Guardia di Finanza di
Arzignano (doc. 5 res). si è per questo rivolta ad per una somministrazione CP_1 CP_2
di lavoro a tempo determinato, avendo la “necessità di un lavoratore per il magazzino di
Chiampo al fine di terminare le lavorazioni della trippa nel reparto bagnato già eseguite da Venti 18” (pag. 5 memoria);
- la società ha prodotto in giudizio sia il contratto di somministrazione che le relative proroghe (docc. 8 e 9), e ha riferito che il ricorrente avrebbe svolto le mansioni di addetto al magazzino presso lo stabilimento di Chiampo rifilando le croste e dividendo le pelli pagina 3 di 14 tagliate in fianchi, spalle, gropponi e collocandole poi nel relativo contenitore tramite un nastro automatico, e non avrebbe invece svolto le mansioni di conciatore né movimentato le pelli;
- la società ha inoltre rilevato che il contratto de quo avrebbe avuto come causale la somministrazione di un lavoratore svantaggiato ai sensi dell'articolo 31 comma 2 lett. d)
d. lgs. n. 81/2015, e ha comunque rilevato che durante l'intero periodo di missione il numero di lavoratori somministrati a termine sempre stato inferiore al 30%), producendo altresì i documenti di valutazione dei rischi del periodo in questione;
rilevato che:
- quanto alla legittimità e alla validità del contratto di somministrazione e delle relative proroghe (doglianze sub a-e delle premesse), sia la forma scritta (a) che la data (b), i requisiti di contenuto prescritti dall'art. 33 co. 1 lett. a-d (c) nonché il rispetto dei limiti di cui agli artt. (d ed e) sono stati dimostrati efficacemente dalla parte resistente con la documentazione allegata alla memoria di costituzione (docc. 8, 9, 36, 37 e 39);
- l'art. 38 d.lgs. n. 81/2015 stabilisce: "1. In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione di lavoro è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.
2. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 31, commi 1 e 2, 32 e 33, comma 1, lettere
a), b), c) e d), il lavoratore può chiedere, anche soltanto nei confronti dell'utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione";
- tuttavia, la forma scritta e la data di sottoscrizione sono dimostrate dai contratti sub docc.
8 e 9 che, completati dai docc. 1, 4(1) e 5-10 allegati al ricorso dimostrano che effettivamente il rapporto tra e fosse insorto anteriormente all'inizio della CP_1 CP_2
missione. Va innanzitutto evidenziato infatti che come rilevato dalla resistente nessuna norma di legge impone quale requisito di validità del contratto di somministrazione o di quello di lavoro ad esso correlato quello della data certa. inoltre, a differenza di quanto sostenuto da parte ricorrente - che ha sostenuto che il contratto e le proroghe prodotti sub docc. 8 e 9 non fossero riferiti alla posizione del lavoratore ricorrente - il numero del contratto di somministrazione allegato dalla resistente (che termina con 525, v. doc. 8 res.) è il medesimo a cui fa espresso richiamo il contratto di lavoro stipulato in data pagina 4 di 14 15.11.2021 dal ricorrente con l'Agenzia (v. doc. 1 ricorrente, prima riga dopo l'indicazione dell'oggetto, che fa riferimento ad un numero differente – che termina con
506 - perché relativo al contratto di lavoro, e non a quello di somministrazione.
Analogamente si vedano i docc. 4 (1) e 5-10), il che corrobora la tesi della resistente;
- i contratti in atti riportano inoltre espressamente i riferimenti dell'autorizzazione dell'Agenzia di somministrazione, il numero di lavoratori da somministrare, la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro (e anche le mansioni e l'inquadramento dei lavoratori, il luogo, l'orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei medesimi, pur non necessari ai fini della validità dell'atto ai sensi dell'art. 38 d. lgs. n. 81/2015). L'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate, invece, non è presente nel contratto. La stessa lettera c) dell'art. 33 d. lgs. n. 81/2015, tuttavia, prevede tali rischi come
“eventuali”, il che considerati l'assenza di specifiche allegazioni rispetto a questioni nella disponibilità del lavoratore e il suo inserimento da molti anni prima nella realtà produttiva induce ad escludere che nel caso di specie tale indicazione e specifica valutazione fosse necessaria in ragione della scarsa familiarità del lavoratore coi luoghi dell'utilizzatrice;
- quanto poi alle doglianze relative ai limiti di contingentamento, considerato che il lavoratore è nato nel 1956 risulta assorbente la considerazione del fatto che l'operazione sia avvenuta sotto il cappello dell'art. 31 co. 2 d. lgs. n. 81/2015, nella parte in cui deroga ai limiti quantitativi previsti per la generalità dei casi in caso di ricorso alla somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all'articolo 23 comma 2, tra cui figurano i lavoratori di età superiore ai cinquant'anni. Trattasi della causale espressamente indicata nei contratti di somministrazione (iniziale e per relationem nelle proroghe, v. docc. 8 e 9 res.);
- passando quindi all'omessa valutazione dei rischi, i dvr (e il piano di emergenza) redatti per gli anni 2021 e 2022 (docc. 36, 37 e 39 res.) risultano conformi all'art. 28 d. lgs. n.
81/2008 e - anche in ragione dell'assenza di rilievi specifici pur a seguito della produzione in giudizio - alle specificità dell'ambiente di lavoro, e sono stati sottoscritti come previsto non solo dal datore di lavoro, ma anche dal medico competente, dall'RSPP
e dall'RLS nella data indicata nella medesima pagina del documento (v. docc. 36, 37 e
39). Il fatto che le firme siano apposte alla pag. 3 del dvr non può significare, come pagina 5 di 14 sostenuto da parte ricorrente in sede di discussione, che non sia attestata l'esistenza alla data della sottoscrizione delle pagine successive del documento. Quantomeno in via presuntiva, infatti, in assenza di allegazione di elementi di criticità in fatto deve ritenersi che la firma dei predetti soggetti, tra cui figurano anche persone del tutto disinteressate alle sorti della causa, nonché il riferimento al numero complessivo di pagine del documento indicato in ciascuna pagina del medesimo, compresa la n. 3, confermino l'esistenza alla data indicata dei vari documenti della “valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori” (e del contenuto allegato), con il che va esclusa la violazione del divieto di cui all'articolo 32 lett. d) d. lgs. n. 276/2003. Alla luce di tali considerazioni rispetto ai DVR del 2021 e del
2022, non ha rilevanza l'assenza di firma nei successivi docc. 39 e 40 relativi all'anno
2023, in assenza di motivi per ritenere che vi sia stata una modifica rilevante dell'organizzazione dell'attività che abbia imposto, ai sensi dell'art. 271 d. lgs. n. 81/2008 una nuova valutazione dei rischi prima del termine di tre anni;
- le difese del ricorrente sui predetti punti, d'altra parte, sono state svolte in via meramente generica, in quanto scevre di riferimenti a fatti/elementi specifici ed estese a pressoché ogni ipotizzabile vizio che possa interessare il contratto di somministrazione;
- se è vero che il lavoratore generalmente non dispone dei documenti utili a dettagliare alcune censure alla validità/illegittimità del ricorso a tali forme di lavoro flessibile, come i dvr, i libri unici del lavoro e i contratti commerciali di somministrazione, la considerazione non può bastare, a fronte delle specifiche e documentate difese svolte dalla società rispetto a ciascuno dei punti oggetto di doglianza, ad imporre approfondimenti rispetto a requisiti – quali la sussistenza di una data certa del contratto di somministrazione – non prescritti, lo si ripete, da alcuna norma di legge. In assenza, quantomeno all'esito della predetta produzione documentale, di specifiche allegazioni e istanze istruttorie volte a minare l'attendibilità dei documenti, non appare quindi meritevole di alcun approfondimento ulteriore la contestazione che appare mossa indiscriminatamente e “al buio”;
- passando ai profili più sostanziali della controversia, quanto alla denunciata frode alla legge per violazione, tra l'altro, del requisito della temporaneità del ricorso al lavoro pagina 6 di 14 tramite agenzia, non si ravvisa nella fattispecie concretamente realizzatasi nel caso oggetto della presente controversia una violazione in questo senso;
- il ricorrente ha invocato a tal proposito i principi in più occasioni espressi dalla Corte di
Giustizia (citando e producendo, in particolare, la nota sentenza KG, C-681/2018);
- è anche per questo opportuno definire il quadro di regole e principi che regolano la materia nell'ambito del diritto dell'Unione Europea, oltre che del diritto nazionale;
- la Direttiva 2008/104/CE mira dichiaratamente a realizzare un equilibrio tra l'esigenza dei datori di lavoro alla flessibilità e quella dei lavoratori alla sicurezza, alla partecipazione al mercato del lavoro e alla tendenziale parità di trattamento quanto condizioni del lavoro, rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, nonché “ad incoraggiare l'accesso dei lavoratori tramite agenzia interinale ad un impiego permanente presso l'impresa utilizzatrice” come si evince dagli obblighi di informativa di cui all'articolo 6 paragrafi 1 e
2 della direttiva medesima (v. punti 51 e 62 sentenza CGUE C-681/2018 sopra citata);
- a differenza della Dir. 99/70/CE sul lavoro a tempo determinato, tuttavia, la Direttiva sul lavoro in somministrazione non indica alcuna specifica misura da adottare, e si limita, quanto al profilo della temporaneità, a perseguire l'obiettivo di evitare che il lavoro tramite agenzia “diventi una situazione permanente per un lavoratore tramite agenzia interinale” (punti 56 e 60 sentenza più volte citata);
- come chiarito con la sentenza Daimler C-232/2020, “il termine “temporaneamente” non ha lo scopo di limitare l'applicazione del lavoro interinale a posti non previsti come permanenti o che dovrebbero essere occupati per sostituzione […] nessuna disposizione della direttiva 2008/104 riguarda la natura del lavoro o il tipo di posto da coprire presso
l'impresa utilizzatrice. Parimenti, tale direttiva non elenca i casi idonei a giustificare il ricorso a tale forma di lavoro, dato che gli Stati membri hanno conservato, […], un significativo potere discrezionale per la definizione delle situazioni che giustificano il ricorso al lavoro interinale. A tal riguardo, la direttiva 2008/104 si limita a prevedere
l'introduzione di requisiti minimi, come risulta dall'articolo 9, paragrafo 2, di tale direttiva [v., in tal senso, sentenza del 14 ottobre 2020, KG (Missioni successive nell'ambito del lavoro interinale), C-681/18, EU:C:2020:823, punto 41]” (punti 31-33 sentenza Daimler);
pagina 7 di 14 - l'approccio della Direttiva al lavoro in somministrazione, in definitiva, risulta manifestamente meno rigoroso e stringente di quello riscontrabile nella regolamentazione della successione di contratti a tempo determinato;
- cionondimeno la Corte, nel ribadire il carattere ontologicamente temporaneo della somministrazione come concepita dalla Direttiva (v. anche punto 62 sentenza KG), ha chiarito che “gli Stati membri possono stabilire, nel diritto nazionale, una durata precisa oltre la quale una messa a disposizione non può più essere considerata temporanea, in particolare quando rinnovi successivi della messa a disposizione di un medesimo lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice si protraggono nel tempo” […] e che
“Nell'ipotesi in cui la normativa applicabile di uno Stato membro non abbia previsto una durata siffatta, è compito dei giudici nazionali stabilirla caso per caso, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, che comprendono in particolare le specificità del settore (v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2008, , C-306/07, EU:C:2008:743, punto Per_1
52) e garantire, come ha rilevato l'avvocato generale, in sostanza, al paragrafo 46 delle sue conclusioni, che l'assegnazione di missioni successive a un lavoratore temporaneo non sia volta a eludere gli obiettivi della direttiva 2008/104, in particolare la temporaneità del lavoro tramite agenzia interinale.” (Daimler, punti 57 e 58);
- calando i suddetti principi sul caso di specie, va rilevato che da un lato, l'impiego del ricorrente all'interno dell'azienda nel periodo precedente al novembre 2021 è avvenuto in forza di contratti di appalto. Tali contratti non sono stati contestati nella validità, e nemmeno possono essere considerati come (meri) elementi di fatto rilevanti nel tratteggio della fattispecie concreta ai fini della valutazione del rispetto del requisito della temporaneità di cui sopra, dal momento che il meccanismo negoziale realizzato all'epoca
(da ritenersi genuino) esula completamente dall'ambito in cui sono svolte le considerazioni della Corte di Giustizia, e quindi dall'ambito operativo della Direttiva
2008/104/CE e dagli obbiettivi che essa persegue;
- dall'altro lato è pacifico che la durata complessiva del periodo di lavoro in somministrazione prestato dal ricorrente presso sia stata, seppur di poco, CP_1
inferiore a 24 mesi (essendosi estesa dal 15.11.2021 al 31.10.2023);
- parte ricorrente sostiene che uno dei profili di invalidità dell'operazione contrattuale pagina 8 di 14 realizzata dalle convenute atterrebbe:
a) da un lato ad una sorta di eterogenesi dei fini, considerato in particolare il grado di attivazione della società utilizzatrice (in particolare tramite i sigg.ri – Per_2 collaboratore di – e addetta all'ufficio amministrativo della stessa) CP_1 Pt_2 allo scopo di ottenere l'invio in missione presso la propria sede di Chiampo proprio della persona del ricorrente, nota da anni. Secondo il ricorrente, né l'avvio della missione, né poi la gestione logistico-amministrativa della sottoscrizione delle proroghe (avvenuta nei locali di su impulso della sig.ra sarebbe CP_1 Pt_2 riconducibile all'Agenzia, la cui funzione dovrebbe essere (anche) quella di inserimento/reimpiego dei lavoratori nel mercato di lavoro (si rinvia sul punto, anche con riferimento alle asserite anomalie nella gestione del rapporto, al contenuto degli atti e alle allegazioni contenute in ricorso, sostanzialmente confermate dalla resistente);
b) dall'altro alla violazione del requisito della temporaneità del ricorso alla somministrazione, ribadito a più riprese dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nell'interpretazione della Direttiva 2008/104/CE e frustrato nel caso di specie, stante l'inserimento in fatto del lavoratore all'interno dell'azienda, per lo svolgimento delle medesime mansioni, dal 2014 al 2023;
- in proposito va rilevato tuttavia:
a) che i fatti, come allegati dal ricorrente e come detto sostanzialmente confermati dalla resistente, non appaiono frustrare la logica a cui si ispirano la disciplina della Direttiva
2008/104/CE sopra descritta e quella nazionale, negli anni oggetto di vari interventi legislativi (che dal divieto d interposizione sono passati alla regolamentazione delle operazioni che nella realtà del mercato avevano luogo quotidianamente). Dall'esame delle predette discipline non pare possa evincersi un approccio di diffidenza verso la fattispecie, in una logica di presunzione del suo carattere abusivo, emergendo invece l'attenzione alla delimitazione dei suoi presupposti e dei suoi limiti, nell'ottica di un bilanciamento di interessi.
L'eventuale uso distorto dello strumento contrattuale, impiegato nel caso concreto al di là della logica a cui si ispira la sua disciplina, non potrebbe in ogni caso - ad avviso del giudice - giustificare il richiamo all'istituto della frode alla legge, in assenza di una pagina 9 di 14 specifica disposizione imperativa oggetto di raggiro da parte di chi ha tenuto un comportamento conforme alle norme di legge e non contrastante, nemmeno in senso elusivo, con alcuna disposizione cogente (sarebbero invece al più ipotizzabili il riferimento all'abuso del diritto, con tutte le criticità ad esso correlate e/o una richiesta di risarcimento del danno secondo nei confronti dello Stato per mancata/inadeguata attuazione dei principi imposti dalla Direttiva europea);
b) che a differenza di quelle precedenti, la disciplina della somministrazione di cui agli artt. 30 e ss. d. lgs. n. 81/2015 ratione temporis applicabile prevede, precisamente attraverso il comma 2 dell'art. 34, limiti espressi di durata sia del primo contratto che di proroghe e rinnovi, sostanzialmente ponendo un tetto massimo di 24 mesi di durata complessiva e introducendo altresì requisiti di ordine causale. L'art. 34 comma 2 in particolare prevede che “in caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui era il capo
III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21 comma 2, 23 e 24” aggiungendo che “il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore”.
Ne deriva che l'ordinamento nazionale dal 2018 prevede un argine espresso anche al rischio di frustrazione della dimensione necessariamente temporanea della somministrazione. Considerato il tenore di tali limiti (v. in particolare artt. 19 e 21 co.
1 d. lgs. n. 81/2015, e più in generale i diversi requisiti e divieti che regolano la fattispecie della somministrazione), e considerato l'approccio sopra definito del legislatore europeo in materia, appare che le cautele da ultimo introdotte nell'ordinamento nazionale completino il quadro normativo garantendo l'effetto utile della Direttiva 2008/104/CE, quantomeno rispetto alla somministrazione di lavoratori assunti a termine, senza che sia richiesto un intervento rimediale e suppletivo da parte del giudice oltre quello del controllo della legalità dei contratti secondo i precetti vigenti, come è invece accaduto in occasione della pronuncia della Suprema Corte n.
22861/2022;
- quanto, infine, alla proroga del termine apposto al contratto di lavoro del ricorrente per il periodo successivo al 30.6.2022, oggetto di specifica censura da parte del ricorrente, non pagina 10 di 14 risulta agli atti alcun documento che dimostri l'effettiva sottoscrizione della proroga che avrebbe coperto il periodo compreso tra il 1.7.2022 ed il 30.9.2022;
- ai sensi del già citato art. 34 comma 2 d. lgs. n. 81/2015, i limiti e le ipotesi di legittima proroga o legittimo rinnovo del contratto a termine sono previsti dal comma 1 dell'art. 21 del medesimo decreto. L'art. 34 aggiunge che “il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore”, tuttavia il CCNL Concia applicato da allegato al ricorso, CP_1
regola il ricorso alla somministrazione con un mero richiamo alla disciplina di legge (art. 23);
- se dunque risulta dai documenti allegati alla memoria che anche per il periodo in esame il e abbiano stipulato una proroga/rinnovo del contratto di somministrazione, CP_1 CP_2
non esiste alcun riscontro della proroga/rinnovo del termine del contratto di lavoro subordinato tra l'Agenzia e il ricorrente;
- secondo il ricorrente tale lacuna si ripercuoterebbe non solo sul rapporto con l'Agenzia, ma anche sulla validità del contratto di somministrazione;
- sebbene debba essere tenuta in debita considerazione la sentenza Cass. n. 21520/2014, va evidenziato che nel caso esaminato dalla Corte in quell'occasione i giudici di legittimità hanno escluso, stante il difetto di allegazione del documento, la rilevanza ai fini della riforma della sentenza di appello della asserita esistenza di una proroga scritta del termine apposto al contratto di somministrazione, che la società ricorrente riteneva non fosse stata considerata dai giudici di appello che avevano accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro tra lavoratore ed impresa utilizzatrice;
- la Corte ha pertanto confermato l'imposizione a carico dell'utilizzatrice delle conseguenze della prosecuzione del rapporto oltre il termine richiamando espressamente l'art. 27 co. 1
d. lgs. n. 276/20233, ratione temporis vigente, che “prevede peraltro […] la possibilità per il lavoratore di chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore per il caso specifico del mancato rispetto delle previsioni la durata del rapporto prevista dal contratto di somministrazione che, come già detto, devono essergli comunicate per iscritto”. La Corte ha aggiunto che “tale effetto peraltro è conseguenza del fatto che qualora, come nel caso è pacifico, non risulti l'atto scritto di comunicazione
pagina 11 di 14 e accettazione della proroga da parte del lavoratore, il periodo di proroga ulteriore rispetto alla durata inizialmente pattuita spiritualmente comunicata esorbita dallo schema della somministrazione e dalla fattispecie complessa normativamente tipizzata, essendovi rimasto estraneo il lavoratore il contratto di somministrazione si configura anche nell'attuale assetto normativo come un'eccezione, non suscettibile né di applicazione analogica, né di interpretazione estensiva, il che impone un pregnante controllo dei rigidi schemi voluti dal legislatore”;
- nel caso di specie, al contrario, risulta documentalmente dimostrata l'esistenza della proroga del contratto commerciale anche con riferimento al periodo relativo alla c.d. quarta proroga;
- non si ritiene anche per questo che gli argomenti della Corte possano essere spesi anche nella decisione della presente controversia, non essendo riscontrabile alcuna violazione della norma che nel decreto 81/2015 ha sostituito l'art. 27 d. lgs. n. 276/2003, cioè l'art. 38;
- nel definire i “rigidi schemi voluti dal legislatore” tale disposizione limita infatti la domanda di accertamento del rapporto in capo all'utilizzatore (superando così a titolo sanzionatorio la necessità di qualificare lo schema trilaterale realizzato nei fatti dalle parti) alle ipotesi di violazione degli artt. 31 co. 1 e 2 (contingentamento), 32 (divieti) e
33 comma 1 lettere da a) a d), con esclusione quindi dell'ipotesi di violazione degli obblighi informativi previsti al comma 3 del medesimo art. 33;
- la tesi attorea va pertanto respinta per tali assorbenti considerazioni;
- va invece accertata la fondatezza della prima tra le ragioni esposte in via gradata al punto
III pag. 6 del ricorso a fondamento della domanda svolta in via subordinata nelle conclusioni dell'atto, cioè la censura relativa alla proroga unilaterale/senza atto scritto del termine apposto al contratto tra il lavoratore e l'Agenzia Apis;
- ai sensi dell'art. 22 d. lgs. n. 81/2015 il rapporto di lavoro tra le parti è trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 31esimo giorno successivo al
31.12.2021, indicato come scadenza del termine nella terza proroga del contratto a tempo determinato;
- in forza dell'art. 28 co. 2 d. lgs. n. 81/2015 Il dottore di lavoro andrà altresì condannato al risarcimento del danno a favore del lavoratore, stabilendo un'indennità omnicomprensiva pagina 12 di 14 nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati dall'articolo 8 l. n. 604/1966. L'importo della in base di calcolo va individuato secondo i criteri dettagliatamente esposti in ricorso e, tramite rettifica in melius, in sede di discussione dal procuratore di parte ricorrente, che appaiono condivisibili. Quanto invece all'ammontare del risarcimento, appare congruo determinarlo nella somma corrispondente a 9 mensilità, avuto riguardo al numero delle proroghe (9, che hanno portato le parti a sfiorare il limite massimo di 24 mesi di durata complessiva del rapporto a termine), le condizioni personali del ricorrente (rimasto inoccupato dal
31.10.2023 quantomeno alla data di deposito del ricorso stanti le sue incontrastate allegazioni sul punto – v. pag. 6 ricorso) e le dimensioni dell'agenzia di lavoro (doc. 15 ricorrente);
- sulle somme dovute vanno riconosciuti, a far data dall'introduzione del giudizio, gli interessi di cui all'art. 1284 co. 4 c.c.;
- ogni ulteriore questione è assorbita;
- all'accoglimento della domanda svolta nei suoi confronti consegue la condanna della società alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite con distrazione in CP_2
favore dei procuratori antistatari;
- al rigetto della domanda principale, svolta nei confronti della resistente CP_1 consegue il diritto di quest'ultima alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
c) dichiara la trasformazione del rapporto di lavoro tra il ricorrente e in rapporto CP_2
di lavoro subordinato tempo indeterminato a far data dal trentunesimo giorno successivo al 31.12.2021;
d) condanna per l'effetto al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di CP_2
indennità risarcitorio omnicomprensiva, dell'importo corrispondente a 9 mensilità
pagina 13 di 14 dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad euro 1799,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge, calcolati ai sensi dell'articolo 1284 co. 4 c.c. a partire dal momento della domanda giudiziale;
e) rigetta ogni altra domanda;
f) condanna alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che CP_2
liquida in euro 8.000,00 oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
g) condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti della resistente che liquida in euro 8.000,00 oltre spese generali, iva e cpa. CP_1
Vicenza, 25/03/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 461/2024 RG Lav. promossa da:
, con l'avv. Lando e l'avv. Chies Parte_1
ricorrente contro
con gli avv.ti Palla, Baroni e Aristei CP_1
Resistente
, CP_2
Convenuta contumace
pagina 1 di 14 Premesso che:
- il ricorrente allega di aver lavorato dal 18 novembre 2014 fino al 31 ottobre 2023 presso la società in forza di contratti di lavoro subordinato così suddivisi: CP_1
a) in un primo periodo, compreso tra il 18 novembre 2014 e il 14 novembre 2021, presso il “reparto bagnato” con qualifica di operaio e mansione di conciatore/rifilatore pelli alle dipendenze di varie società appaltatrici;
b) Dal 15 novembre 2021 al 31 ottobre 2023 alle dipendenze della società in CP_2
forza di un contratto di lavoro a tempo determinato per somministrazione di volta in volta prorogato;
- egli chiede in questa sede l'accertamento dell'inesistenza/nullità/illegittimità/inefficacia/inopponibilità dei contratti di somministrazione e delle successive proroghe stipulati tra e per le seguenti CP_2 CP_1
ragioni, in via gradata:
a) carenza di forma scritta;
b) stipulazione “dopo l'inizio o la proroga della missione a cui si riferiscono”;
c) assenza degli elementi di cui all'articolo 33 comma 1 lett. a)-d) d. lgs. n. 81/2015;
d) violazione della quota di contingentamento di cui all'articolo 31 comma 2 d. lgs. n.
81/2015;
e) mancata valutazione dei rischi da parte della società utilizzatrice anche con riferimento alle mansioni svolte dal ricorrente;
f) assenza di alcun contratto di lavoro o proroga nonché delle informazioni di cui all'articolo 33 comma 3 d. lgs. n. 81/2015 con riferimento al periodo compreso tra l'1 luglio 2022 ed il 30 settembre 2022, in cui il ricorrente avrebbe continuato a lavorare presso il reparto “bagnato” di con mansione di conciatore/rifilatore pelli CP_1
senza alcuna copertura contrattuale;
g) interposizione fraudolenta, avendo la società fatto ricorso all'agenzia di somministrazione per far svolgere la ricorrente, che già lavorava in loco da oltre 10 anni, al fine di eludere il requisito di temporaneità della somministrazione, con diritto del ricorrente all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con il lavoratore;
- per tali ragioni ricorrente chiede sia accertato o costituito un rapporto di lavoro pagina 2 di 14 subordinato a tempo pieno e indeterminato con a decorrere dal 15.11.2021 CP_1
e la conseguente condanna di tale società al ripristino/costituzione del rapporto di lavoro con il ricorrente, oltre al pagamento, in suo favore, di dodici mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari a euro 1.718,70;
- in subordine chiede “accertarsi e dichiararsi la sussistenza o comunque ricostituirsi, per
i motivi di cui in narrativa, un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato tra e […] e conseguentemente condannarsi Parte_1 CP_2 [...]
CP_
come sopra individuata, in persona del legale rappresentante pro tempore, al ripristino/ricostituzione del rapporto di lavoro con il ricorrente, oltre al pagamento, in suo favore, di dodici mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, come sopra individuata;
il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 429 c.p.c. e 1284, quarto comma, c.c., con rifusione integrale delle spese di lite, e distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito, che ha anticipato le spese e non riscosso diritti e onorari”;
- a cui il ricorso è stato regolarmente notificato, non si è costituita in giudizio e va CP_2
dichiarata contumace;
- si è invece costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto. La società, in particolare, ha motivato il ricorso alla somministrazione rappresentando che: fino al settembre del 2021 il servizio nell'ambito del quale era stato impiegato il ricorrente era stato affidato a diverse società appaltatrici.
L'ultimo di tali contratti di appalto è stato tuttavia risolto da per grave CP_1 inadempimento degli obblighi contrattuali, in quanto l'appaltatrice 18 era stata CP_3
interessata dal sequestro preventivo delle quote nella misura del 100% del capitale a seguito della richiesta avanzata al Tribunale di Vicenza dalla Guardia di Finanza di
Arzignano (doc. 5 res). si è per questo rivolta ad per una somministrazione CP_1 CP_2
di lavoro a tempo determinato, avendo la “necessità di un lavoratore per il magazzino di
Chiampo al fine di terminare le lavorazioni della trippa nel reparto bagnato già eseguite da Venti 18” (pag. 5 memoria);
- la società ha prodotto in giudizio sia il contratto di somministrazione che le relative proroghe (docc. 8 e 9), e ha riferito che il ricorrente avrebbe svolto le mansioni di addetto al magazzino presso lo stabilimento di Chiampo rifilando le croste e dividendo le pelli pagina 3 di 14 tagliate in fianchi, spalle, gropponi e collocandole poi nel relativo contenitore tramite un nastro automatico, e non avrebbe invece svolto le mansioni di conciatore né movimentato le pelli;
- la società ha inoltre rilevato che il contratto de quo avrebbe avuto come causale la somministrazione di un lavoratore svantaggiato ai sensi dell'articolo 31 comma 2 lett. d)
d. lgs. n. 81/2015, e ha comunque rilevato che durante l'intero periodo di missione il numero di lavoratori somministrati a termine sempre stato inferiore al 30%), producendo altresì i documenti di valutazione dei rischi del periodo in questione;
rilevato che:
- quanto alla legittimità e alla validità del contratto di somministrazione e delle relative proroghe (doglianze sub a-e delle premesse), sia la forma scritta (a) che la data (b), i requisiti di contenuto prescritti dall'art. 33 co. 1 lett. a-d (c) nonché il rispetto dei limiti di cui agli artt. (d ed e) sono stati dimostrati efficacemente dalla parte resistente con la documentazione allegata alla memoria di costituzione (docc. 8, 9, 36, 37 e 39);
- l'art. 38 d.lgs. n. 81/2015 stabilisce: "1. In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione di lavoro è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.
2. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 31, commi 1 e 2, 32 e 33, comma 1, lettere
a), b), c) e d), il lavoratore può chiedere, anche soltanto nei confronti dell'utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione";
- tuttavia, la forma scritta e la data di sottoscrizione sono dimostrate dai contratti sub docc.
8 e 9 che, completati dai docc. 1, 4(1) e 5-10 allegati al ricorso dimostrano che effettivamente il rapporto tra e fosse insorto anteriormente all'inizio della CP_1 CP_2
missione. Va innanzitutto evidenziato infatti che come rilevato dalla resistente nessuna norma di legge impone quale requisito di validità del contratto di somministrazione o di quello di lavoro ad esso correlato quello della data certa. inoltre, a differenza di quanto sostenuto da parte ricorrente - che ha sostenuto che il contratto e le proroghe prodotti sub docc. 8 e 9 non fossero riferiti alla posizione del lavoratore ricorrente - il numero del contratto di somministrazione allegato dalla resistente (che termina con 525, v. doc. 8 res.) è il medesimo a cui fa espresso richiamo il contratto di lavoro stipulato in data pagina 4 di 14 15.11.2021 dal ricorrente con l'Agenzia (v. doc. 1 ricorrente, prima riga dopo l'indicazione dell'oggetto, che fa riferimento ad un numero differente – che termina con
506 - perché relativo al contratto di lavoro, e non a quello di somministrazione.
Analogamente si vedano i docc. 4 (1) e 5-10), il che corrobora la tesi della resistente;
- i contratti in atti riportano inoltre espressamente i riferimenti dell'autorizzazione dell'Agenzia di somministrazione, il numero di lavoratori da somministrare, la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro (e anche le mansioni e l'inquadramento dei lavoratori, il luogo, l'orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei medesimi, pur non necessari ai fini della validità dell'atto ai sensi dell'art. 38 d. lgs. n. 81/2015). L'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate, invece, non è presente nel contratto. La stessa lettera c) dell'art. 33 d. lgs. n. 81/2015, tuttavia, prevede tali rischi come
“eventuali”, il che considerati l'assenza di specifiche allegazioni rispetto a questioni nella disponibilità del lavoratore e il suo inserimento da molti anni prima nella realtà produttiva induce ad escludere che nel caso di specie tale indicazione e specifica valutazione fosse necessaria in ragione della scarsa familiarità del lavoratore coi luoghi dell'utilizzatrice;
- quanto poi alle doglianze relative ai limiti di contingentamento, considerato che il lavoratore è nato nel 1956 risulta assorbente la considerazione del fatto che l'operazione sia avvenuta sotto il cappello dell'art. 31 co. 2 d. lgs. n. 81/2015, nella parte in cui deroga ai limiti quantitativi previsti per la generalità dei casi in caso di ricorso alla somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all'articolo 23 comma 2, tra cui figurano i lavoratori di età superiore ai cinquant'anni. Trattasi della causale espressamente indicata nei contratti di somministrazione (iniziale e per relationem nelle proroghe, v. docc. 8 e 9 res.);
- passando quindi all'omessa valutazione dei rischi, i dvr (e il piano di emergenza) redatti per gli anni 2021 e 2022 (docc. 36, 37 e 39 res.) risultano conformi all'art. 28 d. lgs. n.
81/2008 e - anche in ragione dell'assenza di rilievi specifici pur a seguito della produzione in giudizio - alle specificità dell'ambiente di lavoro, e sono stati sottoscritti come previsto non solo dal datore di lavoro, ma anche dal medico competente, dall'RSPP
e dall'RLS nella data indicata nella medesima pagina del documento (v. docc. 36, 37 e
39). Il fatto che le firme siano apposte alla pag. 3 del dvr non può significare, come pagina 5 di 14 sostenuto da parte ricorrente in sede di discussione, che non sia attestata l'esistenza alla data della sottoscrizione delle pagine successive del documento. Quantomeno in via presuntiva, infatti, in assenza di allegazione di elementi di criticità in fatto deve ritenersi che la firma dei predetti soggetti, tra cui figurano anche persone del tutto disinteressate alle sorti della causa, nonché il riferimento al numero complessivo di pagine del documento indicato in ciascuna pagina del medesimo, compresa la n. 3, confermino l'esistenza alla data indicata dei vari documenti della “valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori” (e del contenuto allegato), con il che va esclusa la violazione del divieto di cui all'articolo 32 lett. d) d. lgs. n. 276/2003. Alla luce di tali considerazioni rispetto ai DVR del 2021 e del
2022, non ha rilevanza l'assenza di firma nei successivi docc. 39 e 40 relativi all'anno
2023, in assenza di motivi per ritenere che vi sia stata una modifica rilevante dell'organizzazione dell'attività che abbia imposto, ai sensi dell'art. 271 d. lgs. n. 81/2008 una nuova valutazione dei rischi prima del termine di tre anni;
- le difese del ricorrente sui predetti punti, d'altra parte, sono state svolte in via meramente generica, in quanto scevre di riferimenti a fatti/elementi specifici ed estese a pressoché ogni ipotizzabile vizio che possa interessare il contratto di somministrazione;
- se è vero che il lavoratore generalmente non dispone dei documenti utili a dettagliare alcune censure alla validità/illegittimità del ricorso a tali forme di lavoro flessibile, come i dvr, i libri unici del lavoro e i contratti commerciali di somministrazione, la considerazione non può bastare, a fronte delle specifiche e documentate difese svolte dalla società rispetto a ciascuno dei punti oggetto di doglianza, ad imporre approfondimenti rispetto a requisiti – quali la sussistenza di una data certa del contratto di somministrazione – non prescritti, lo si ripete, da alcuna norma di legge. In assenza, quantomeno all'esito della predetta produzione documentale, di specifiche allegazioni e istanze istruttorie volte a minare l'attendibilità dei documenti, non appare quindi meritevole di alcun approfondimento ulteriore la contestazione che appare mossa indiscriminatamente e “al buio”;
- passando ai profili più sostanziali della controversia, quanto alla denunciata frode alla legge per violazione, tra l'altro, del requisito della temporaneità del ricorso al lavoro pagina 6 di 14 tramite agenzia, non si ravvisa nella fattispecie concretamente realizzatasi nel caso oggetto della presente controversia una violazione in questo senso;
- il ricorrente ha invocato a tal proposito i principi in più occasioni espressi dalla Corte di
Giustizia (citando e producendo, in particolare, la nota sentenza KG, C-681/2018);
- è anche per questo opportuno definire il quadro di regole e principi che regolano la materia nell'ambito del diritto dell'Unione Europea, oltre che del diritto nazionale;
- la Direttiva 2008/104/CE mira dichiaratamente a realizzare un equilibrio tra l'esigenza dei datori di lavoro alla flessibilità e quella dei lavoratori alla sicurezza, alla partecipazione al mercato del lavoro e alla tendenziale parità di trattamento quanto condizioni del lavoro, rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, nonché “ad incoraggiare l'accesso dei lavoratori tramite agenzia interinale ad un impiego permanente presso l'impresa utilizzatrice” come si evince dagli obblighi di informativa di cui all'articolo 6 paragrafi 1 e
2 della direttiva medesima (v. punti 51 e 62 sentenza CGUE C-681/2018 sopra citata);
- a differenza della Dir. 99/70/CE sul lavoro a tempo determinato, tuttavia, la Direttiva sul lavoro in somministrazione non indica alcuna specifica misura da adottare, e si limita, quanto al profilo della temporaneità, a perseguire l'obiettivo di evitare che il lavoro tramite agenzia “diventi una situazione permanente per un lavoratore tramite agenzia interinale” (punti 56 e 60 sentenza più volte citata);
- come chiarito con la sentenza Daimler C-232/2020, “il termine “temporaneamente” non ha lo scopo di limitare l'applicazione del lavoro interinale a posti non previsti come permanenti o che dovrebbero essere occupati per sostituzione […] nessuna disposizione della direttiva 2008/104 riguarda la natura del lavoro o il tipo di posto da coprire presso
l'impresa utilizzatrice. Parimenti, tale direttiva non elenca i casi idonei a giustificare il ricorso a tale forma di lavoro, dato che gli Stati membri hanno conservato, […], un significativo potere discrezionale per la definizione delle situazioni che giustificano il ricorso al lavoro interinale. A tal riguardo, la direttiva 2008/104 si limita a prevedere
l'introduzione di requisiti minimi, come risulta dall'articolo 9, paragrafo 2, di tale direttiva [v., in tal senso, sentenza del 14 ottobre 2020, KG (Missioni successive nell'ambito del lavoro interinale), C-681/18, EU:C:2020:823, punto 41]” (punti 31-33 sentenza Daimler);
pagina 7 di 14 - l'approccio della Direttiva al lavoro in somministrazione, in definitiva, risulta manifestamente meno rigoroso e stringente di quello riscontrabile nella regolamentazione della successione di contratti a tempo determinato;
- cionondimeno la Corte, nel ribadire il carattere ontologicamente temporaneo della somministrazione come concepita dalla Direttiva (v. anche punto 62 sentenza KG), ha chiarito che “gli Stati membri possono stabilire, nel diritto nazionale, una durata precisa oltre la quale una messa a disposizione non può più essere considerata temporanea, in particolare quando rinnovi successivi della messa a disposizione di un medesimo lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice si protraggono nel tempo” […] e che
“Nell'ipotesi in cui la normativa applicabile di uno Stato membro non abbia previsto una durata siffatta, è compito dei giudici nazionali stabilirla caso per caso, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, che comprendono in particolare le specificità del settore (v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2008, , C-306/07, EU:C:2008:743, punto Per_1
52) e garantire, come ha rilevato l'avvocato generale, in sostanza, al paragrafo 46 delle sue conclusioni, che l'assegnazione di missioni successive a un lavoratore temporaneo non sia volta a eludere gli obiettivi della direttiva 2008/104, in particolare la temporaneità del lavoro tramite agenzia interinale.” (Daimler, punti 57 e 58);
- calando i suddetti principi sul caso di specie, va rilevato che da un lato, l'impiego del ricorrente all'interno dell'azienda nel periodo precedente al novembre 2021 è avvenuto in forza di contratti di appalto. Tali contratti non sono stati contestati nella validità, e nemmeno possono essere considerati come (meri) elementi di fatto rilevanti nel tratteggio della fattispecie concreta ai fini della valutazione del rispetto del requisito della temporaneità di cui sopra, dal momento che il meccanismo negoziale realizzato all'epoca
(da ritenersi genuino) esula completamente dall'ambito in cui sono svolte le considerazioni della Corte di Giustizia, e quindi dall'ambito operativo della Direttiva
2008/104/CE e dagli obbiettivi che essa persegue;
- dall'altro lato è pacifico che la durata complessiva del periodo di lavoro in somministrazione prestato dal ricorrente presso sia stata, seppur di poco, CP_1
inferiore a 24 mesi (essendosi estesa dal 15.11.2021 al 31.10.2023);
- parte ricorrente sostiene che uno dei profili di invalidità dell'operazione contrattuale pagina 8 di 14 realizzata dalle convenute atterrebbe:
a) da un lato ad una sorta di eterogenesi dei fini, considerato in particolare il grado di attivazione della società utilizzatrice (in particolare tramite i sigg.ri – Per_2 collaboratore di – e addetta all'ufficio amministrativo della stessa) CP_1 Pt_2 allo scopo di ottenere l'invio in missione presso la propria sede di Chiampo proprio della persona del ricorrente, nota da anni. Secondo il ricorrente, né l'avvio della missione, né poi la gestione logistico-amministrativa della sottoscrizione delle proroghe (avvenuta nei locali di su impulso della sig.ra sarebbe CP_1 Pt_2 riconducibile all'Agenzia, la cui funzione dovrebbe essere (anche) quella di inserimento/reimpiego dei lavoratori nel mercato di lavoro (si rinvia sul punto, anche con riferimento alle asserite anomalie nella gestione del rapporto, al contenuto degli atti e alle allegazioni contenute in ricorso, sostanzialmente confermate dalla resistente);
b) dall'altro alla violazione del requisito della temporaneità del ricorso alla somministrazione, ribadito a più riprese dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nell'interpretazione della Direttiva 2008/104/CE e frustrato nel caso di specie, stante l'inserimento in fatto del lavoratore all'interno dell'azienda, per lo svolgimento delle medesime mansioni, dal 2014 al 2023;
- in proposito va rilevato tuttavia:
a) che i fatti, come allegati dal ricorrente e come detto sostanzialmente confermati dalla resistente, non appaiono frustrare la logica a cui si ispirano la disciplina della Direttiva
2008/104/CE sopra descritta e quella nazionale, negli anni oggetto di vari interventi legislativi (che dal divieto d interposizione sono passati alla regolamentazione delle operazioni che nella realtà del mercato avevano luogo quotidianamente). Dall'esame delle predette discipline non pare possa evincersi un approccio di diffidenza verso la fattispecie, in una logica di presunzione del suo carattere abusivo, emergendo invece l'attenzione alla delimitazione dei suoi presupposti e dei suoi limiti, nell'ottica di un bilanciamento di interessi.
L'eventuale uso distorto dello strumento contrattuale, impiegato nel caso concreto al di là della logica a cui si ispira la sua disciplina, non potrebbe in ogni caso - ad avviso del giudice - giustificare il richiamo all'istituto della frode alla legge, in assenza di una pagina 9 di 14 specifica disposizione imperativa oggetto di raggiro da parte di chi ha tenuto un comportamento conforme alle norme di legge e non contrastante, nemmeno in senso elusivo, con alcuna disposizione cogente (sarebbero invece al più ipotizzabili il riferimento all'abuso del diritto, con tutte le criticità ad esso correlate e/o una richiesta di risarcimento del danno secondo nei confronti dello Stato per mancata/inadeguata attuazione dei principi imposti dalla Direttiva europea);
b) che a differenza di quelle precedenti, la disciplina della somministrazione di cui agli artt. 30 e ss. d. lgs. n. 81/2015 ratione temporis applicabile prevede, precisamente attraverso il comma 2 dell'art. 34, limiti espressi di durata sia del primo contratto che di proroghe e rinnovi, sostanzialmente ponendo un tetto massimo di 24 mesi di durata complessiva e introducendo altresì requisiti di ordine causale. L'art. 34 comma 2 in particolare prevede che “in caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui era il capo
III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21 comma 2, 23 e 24” aggiungendo che “il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore”.
Ne deriva che l'ordinamento nazionale dal 2018 prevede un argine espresso anche al rischio di frustrazione della dimensione necessariamente temporanea della somministrazione. Considerato il tenore di tali limiti (v. in particolare artt. 19 e 21 co.
1 d. lgs. n. 81/2015, e più in generale i diversi requisiti e divieti che regolano la fattispecie della somministrazione), e considerato l'approccio sopra definito del legislatore europeo in materia, appare che le cautele da ultimo introdotte nell'ordinamento nazionale completino il quadro normativo garantendo l'effetto utile della Direttiva 2008/104/CE, quantomeno rispetto alla somministrazione di lavoratori assunti a termine, senza che sia richiesto un intervento rimediale e suppletivo da parte del giudice oltre quello del controllo della legalità dei contratti secondo i precetti vigenti, come è invece accaduto in occasione della pronuncia della Suprema Corte n.
22861/2022;
- quanto, infine, alla proroga del termine apposto al contratto di lavoro del ricorrente per il periodo successivo al 30.6.2022, oggetto di specifica censura da parte del ricorrente, non pagina 10 di 14 risulta agli atti alcun documento che dimostri l'effettiva sottoscrizione della proroga che avrebbe coperto il periodo compreso tra il 1.7.2022 ed il 30.9.2022;
- ai sensi del già citato art. 34 comma 2 d. lgs. n. 81/2015, i limiti e le ipotesi di legittima proroga o legittimo rinnovo del contratto a termine sono previsti dal comma 1 dell'art. 21 del medesimo decreto. L'art. 34 aggiunge che “il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore”, tuttavia il CCNL Concia applicato da allegato al ricorso, CP_1
regola il ricorso alla somministrazione con un mero richiamo alla disciplina di legge (art. 23);
- se dunque risulta dai documenti allegati alla memoria che anche per il periodo in esame il e abbiano stipulato una proroga/rinnovo del contratto di somministrazione, CP_1 CP_2
non esiste alcun riscontro della proroga/rinnovo del termine del contratto di lavoro subordinato tra l'Agenzia e il ricorrente;
- secondo il ricorrente tale lacuna si ripercuoterebbe non solo sul rapporto con l'Agenzia, ma anche sulla validità del contratto di somministrazione;
- sebbene debba essere tenuta in debita considerazione la sentenza Cass. n. 21520/2014, va evidenziato che nel caso esaminato dalla Corte in quell'occasione i giudici di legittimità hanno escluso, stante il difetto di allegazione del documento, la rilevanza ai fini della riforma della sentenza di appello della asserita esistenza di una proroga scritta del termine apposto al contratto di somministrazione, che la società ricorrente riteneva non fosse stata considerata dai giudici di appello che avevano accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro tra lavoratore ed impresa utilizzatrice;
- la Corte ha pertanto confermato l'imposizione a carico dell'utilizzatrice delle conseguenze della prosecuzione del rapporto oltre il termine richiamando espressamente l'art. 27 co. 1
d. lgs. n. 276/20233, ratione temporis vigente, che “prevede peraltro […] la possibilità per il lavoratore di chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore per il caso specifico del mancato rispetto delle previsioni la durata del rapporto prevista dal contratto di somministrazione che, come già detto, devono essergli comunicate per iscritto”. La Corte ha aggiunto che “tale effetto peraltro è conseguenza del fatto che qualora, come nel caso è pacifico, non risulti l'atto scritto di comunicazione
pagina 11 di 14 e accettazione della proroga da parte del lavoratore, il periodo di proroga ulteriore rispetto alla durata inizialmente pattuita spiritualmente comunicata esorbita dallo schema della somministrazione e dalla fattispecie complessa normativamente tipizzata, essendovi rimasto estraneo il lavoratore il contratto di somministrazione si configura anche nell'attuale assetto normativo come un'eccezione, non suscettibile né di applicazione analogica, né di interpretazione estensiva, il che impone un pregnante controllo dei rigidi schemi voluti dal legislatore”;
- nel caso di specie, al contrario, risulta documentalmente dimostrata l'esistenza della proroga del contratto commerciale anche con riferimento al periodo relativo alla c.d. quarta proroga;
- non si ritiene anche per questo che gli argomenti della Corte possano essere spesi anche nella decisione della presente controversia, non essendo riscontrabile alcuna violazione della norma che nel decreto 81/2015 ha sostituito l'art. 27 d. lgs. n. 276/2003, cioè l'art. 38;
- nel definire i “rigidi schemi voluti dal legislatore” tale disposizione limita infatti la domanda di accertamento del rapporto in capo all'utilizzatore (superando così a titolo sanzionatorio la necessità di qualificare lo schema trilaterale realizzato nei fatti dalle parti) alle ipotesi di violazione degli artt. 31 co. 1 e 2 (contingentamento), 32 (divieti) e
33 comma 1 lettere da a) a d), con esclusione quindi dell'ipotesi di violazione degli obblighi informativi previsti al comma 3 del medesimo art. 33;
- la tesi attorea va pertanto respinta per tali assorbenti considerazioni;
- va invece accertata la fondatezza della prima tra le ragioni esposte in via gradata al punto
III pag. 6 del ricorso a fondamento della domanda svolta in via subordinata nelle conclusioni dell'atto, cioè la censura relativa alla proroga unilaterale/senza atto scritto del termine apposto al contratto tra il lavoratore e l'Agenzia Apis;
- ai sensi dell'art. 22 d. lgs. n. 81/2015 il rapporto di lavoro tra le parti è trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 31esimo giorno successivo al
31.12.2021, indicato come scadenza del termine nella terza proroga del contratto a tempo determinato;
- in forza dell'art. 28 co. 2 d. lgs. n. 81/2015 Il dottore di lavoro andrà altresì condannato al risarcimento del danno a favore del lavoratore, stabilendo un'indennità omnicomprensiva pagina 12 di 14 nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati dall'articolo 8 l. n. 604/1966. L'importo della in base di calcolo va individuato secondo i criteri dettagliatamente esposti in ricorso e, tramite rettifica in melius, in sede di discussione dal procuratore di parte ricorrente, che appaiono condivisibili. Quanto invece all'ammontare del risarcimento, appare congruo determinarlo nella somma corrispondente a 9 mensilità, avuto riguardo al numero delle proroghe (9, che hanno portato le parti a sfiorare il limite massimo di 24 mesi di durata complessiva del rapporto a termine), le condizioni personali del ricorrente (rimasto inoccupato dal
31.10.2023 quantomeno alla data di deposito del ricorso stanti le sue incontrastate allegazioni sul punto – v. pag. 6 ricorso) e le dimensioni dell'agenzia di lavoro (doc. 15 ricorrente);
- sulle somme dovute vanno riconosciuti, a far data dall'introduzione del giudizio, gli interessi di cui all'art. 1284 co. 4 c.c.;
- ogni ulteriore questione è assorbita;
- all'accoglimento della domanda svolta nei suoi confronti consegue la condanna della società alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite con distrazione in CP_2
favore dei procuratori antistatari;
- al rigetto della domanda principale, svolta nei confronti della resistente CP_1 consegue il diritto di quest'ultima alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
c) dichiara la trasformazione del rapporto di lavoro tra il ricorrente e in rapporto CP_2
di lavoro subordinato tempo indeterminato a far data dal trentunesimo giorno successivo al 31.12.2021;
d) condanna per l'effetto al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di CP_2
indennità risarcitorio omnicomprensiva, dell'importo corrispondente a 9 mensilità
pagina 13 di 14 dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad euro 1799,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge, calcolati ai sensi dell'articolo 1284 co. 4 c.c. a partire dal momento della domanda giudiziale;
e) rigetta ogni altra domanda;
f) condanna alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che CP_2
liquida in euro 8.000,00 oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
g) condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti della resistente che liquida in euro 8.000,00 oltre spese generali, iva e cpa. CP_1
Vicenza, 25/03/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
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