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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 04/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2911/2023 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.f. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato a Siracusa in via Unione Sovietica n. 4 presso lo studio dell'avv. Ada
Salibra che lo rappresenta e difende come da procura in atti
ATTORE
CONTRO
(c.f. in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore elettivamente domiciliata a Siracusa in via Unione sovietica n. 4 presso lo studio dell'avv. Sergio Fontana che la rappresenta e difende come da procura in atti
(c.f. e p. iva ) elettivamente domiciliata a Siracusa in via Controparte_2 P.IVA_2
Montedoro n. 18 presso lo studio dell'avv. Pier Luigi Romano che la difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Maria Lucia Secco e all'avv. Lorenzo Lucchini come da procura in atti
CONVENUTI
OGGETTO: risoluzione del contratto – vendita di beni mobili
All'udienza del 14/11/2024 la causa veniva rimessa per la decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c. e decisa come da dispositivo che segue
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
e e, premesso che con contratto n. C000261970 del 01/02/2022 aveva acquistato, Controparte_2 presso la concessionaria l'automobile Kia mod. X-CEED 1.0 GPL, tg GH509CT, per CP_1 la somma complessiva pari ad €. 28.800,00, deduceva che in data 09/12/2022, dopo pochi mesi dalla consegna (avvenuta il 15/02/2022) e dopo appena un mese dal controllo manutentivo effettuato, l'auto si era spenta improvvisamente richiedendo il necessario intervento dei meccanici dell'azienda venditrice, che dopo averla presa in consegna e traportata in officina, non avevano più comunicato nulla sullo stato del guasto e sulla possibile soluzione.
Lamentava, pertanto, la mancata risoluzione del problema entro un lasso di tempo ragionevole, precisando che in tale arco temporale, pur non disponendo dell'auto, aveva continuato a pagare le rate del finanziamento, la tassa di circolazione e l'assicurazione - che non aveva potuto sospendere stante la mancata comunicazione sui tempi necessari per la riparazione – e di aver altresì sopportato un costo per l'auto di cortesia maggiore del 60% rispetto a quella dell'auto acquistata pari ad €.
1.000,00
Tanto premesso, chiedeva di accertare e dichiarare che l'autovettura presentava gravissimi vizi che la rendevano inidonea all'uso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti ex art. 1490 c.c. e, chiedeva la risoluzione del contratto;
in ogni caso chiedeva di accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti ex art. 1494 c.c. e, per l'effetto, condannarli al risarcimento del danno, da quantificarsi in €. 30.000,00 o nella diversa somma, maggiore o minore accertato in corso di causa.
Con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva che non contestando la presenza di un malfunzionamento alla centralina CP_1 elettronica e l'avvenuto ricovero in officina della vettura, faceva rilevare di aver prontamente segnalato il guasto alla e provveduto alla consegna di una vettura di cortesia, dei cui Controparte_2
costi si era fatta carico . CP_2
Deduceva che parte attrice non aveva diritto alla risoluzione del contratto di vendita della vettura, alla restituzione della somma pagata né tanto meno al risarcimento del danno lamentato, avendo tenuto un comportamento assolutamente conforme al dettato normativo.
Deduceva altresì il proprio diritto ad essere garantita da qualsivoglia pregiudizio economico, essendo Con la società responsabile ai sensi dell'art. 116 del codice del consumo e chiedeva di essere manlevata al fine di essere tenuta indenne dal pagamento di qualsiasi somma di denaro.
Chiedeva pertanto il rigetto delle domande formulate da parte attrice e in subordine, di ritenere e dichiarare che era obbligata a manlevare e tenere indenne dal pagamento Controparte_2 CP_1 delle somme che era tenuta a corrispondere all'attore in caso di accoglimento delle domande formulate da parte attrice e, conseguentemente, procedere alla relativa condanna. Con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda. Controparte_2
Deduceva la propria estraneità alla vicenda oggetto di giudizio non essendo venditrice della automobile ma esclusivamente l'importatrice, privo di un contatto diretto con il cliente, motivo sicchè nessuna domanda di risoluzione del contratto e di restituzione delle somme poteva essere azionata nei propri confronti non avendole mai incassate.
Precisava di essere obbligata esclusivamente a tenere indenne il cliente finale dei costi delle riparazioni che rientrano nell'alveo della garanzia, come da condizioni riportate nel libretto consegnato e di fatto poste in essere, sopportando anche i costi di noleggio della macchina sostituiva. Deduceva infine che la vettura era stata riparata e risultava idonea all'uso come da missiva del 6 ottobre 2023 inviata da all'attore e con la quale comunicava altresì la diponibilità al CP_1
ritiro.
Tanto premesso chiedeva di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di CP_2
e, nel merito, di rigettare le domande proposte da parte attrice e la domanda di manleva avanzata
[...]
da Con vittoria di spese e compensi. Controparte_1
All'udienza del 14/11/2024 la causa veniva rimessa per la decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c. e decisa come da dispositivo che segue
*****
La domanda di parte attrice non può essere accolta per le ragioni di seguito espresse.
La fattispecie in esame va ricondotta all'ambito operativo del Codice del Consumo nella formulazione introdotta dal D.lgs n. 206/2005 di cui agli artt. 128 s.s. così come modificato a seguito del D.L. vo
170/2021 applicato ai contratti conclusi successivamente al 1° gennaio 2022.
Invero le norme del codice civile in tema di compravendita possono applicarsi solo ad integrazione di eventuali lacune nella regolamentazione di specifiche ipotesi rispetto alla disciplina introdotta a tutela del consumatore già a partire dal D.lg n. 24/2002 – in attuazione delle direttive europee emanate in materia di beni di consumo – che ha determinato l'inserimento di nuove disposizioni all'interno del codice civile e successivamente attraverso il D.lgs 206/2005 con il quale è stata elaborata una nuova disciplina proprio a tutela del consumatore.
In ordine a tale garanzia si osserva peraltro che l'art. 135 bis disciplina in via generale il rimedio a disposizione del consumatore nel caso di difetto di conformità del bene, articolando una serie di tutele volte al ripristino della conformità del bene, fino alla riduzione del prezzo e alla risoluzione del contratto ( ex art. 135 quater ), delineando il limite fra rimedi speciali e le previsioni di carattere generale previste dal codice civile all'art. 135 septies c. cons. (come recentemente novellato) laddove si prevede che “ le disposizioni del codice civile in tema di formazione, validità ed efficacia dei contratti, ivi comprese le azioni di risoluzione del contratto e il diritto al risarcimento del danno si applicano per quanto non previsto dal presente capo, e che l'art. 1469 bis c.c. introdotto dall'art. 142 codice del consumo, stabilisce che “ le disposizioni del presente titolo si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore.
Il quadro normativo di riferimento della disciplina della compravendita anche di beni mobili registrati riconosce il ruolo prioritario alle norme del Codice del Consumo anche in tema di azioni a tutela dell'acquirente, attribuendo un ruolo sussidiario alle tutele previste dal codice civile, in modo che quest'ultimo si applica solo per quanto non previsto dalla disciplina consumeristica. Va quindi ai fini della odierna decisione esclusa la responsabilità diretta del produttore, in forza del combinato disposto degli artt. 114 e dell'art. 123 del c. consumo che limita il risarcimento al danno cagionato dalla morte o da lesioni personali, distruzione e deterioramento di beni diversi dal prodotto difettoso.
E' evidente che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie in cui si controverte unicamente di vizi della cosa e dei conseguenti danni che non sono equiparabili alle conseguenze dannose indicate dall'art. 123 citato.
Va invece senz'altro configurata secondo il codice del consumo una responsabilità del venditore nei confronti dell'acquirente consumatore rispetto a qualsiasi difetto di conformità che si manifesti entro due anni dalla consegna del bene.
In definitiva la tutela del consumatore si incentra sulla persona del venditore finale, secondo quanto previsto dall'art. 134 codice del consumo che al primo comma prevede che “…. il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva”
In definitiva a fronte dell'obbligo del venditore finale nei confronti del consumatore, il produttore viene esposto all'azione di regresso nei suoi confronti proposta dal venditore finale a cui il consumatore deve necessariamente rivolgersi quale ultimo anello della catena distributiva e suo dante causa .
Quanto ai rimedi a disposizione del consumatore nei confronti del venditore di un prodotto difettoso, l' art. 135 bis codice del consumo nella attuale formulazione consente al consumatore il ripristino della conformità, potendo all'uopo scegliere tra riparazione e sostituzione del bene, e solo successivamente chiedere o la riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto.
La Suprema Corte, ribadendo consolidati orientamenti, ha precisato che “..in tema di vendita di beni di consumo, in caso di difetto di conformità del bene la legge riconosce al consumatore due classi di rimedi subordinate ma non alternative, con la conseguenza che il consumatore che abbia dapprima richiesto al venditore la riparazione o sostituzione del bene può successivamente richiedere la restituzione del prezzo o la risoluzione del contratto, ove il tentativo di riparazione compiuto non si sia rilevato idoneo a porre rimedio al difetto” (Cass. Civ. 25417/2022)
Va chiarito altresì che affinché la tutela del consumatore sia effettiva, ai sensi dell'art. 135 ter, la riparazione o la sostituzione devono essere effettuate senza spese, entro un congruo periodo di tempo dal momento in cui il venditore è stato informato dal consumatore del difetto di conformità ed infine senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenuto conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha voluto il bene.
Tutto ciò premesso va rilevato che nel caso di specie è incontestata l'esistenza del vizio, il momento in cui si è manifestato (09/12/2022), per altro entro i termini di garanzia previsti nel contratto ed entro quelli richiesti dalla disciplina consumeristica, nonché il ricovero della vettura presso l'officina della convenuta affinché provvedesse alla riparazione. CP_1
Lamenta parte attrice, ponendolo a fondamento della domanda di risoluzione ( unico rimedio avanzato) sostanzialmente la violazione da parte della concessionaria convenuta delle regole poste a tutela del consumatore, assumendo che acquisita per la riparazione l'autovettura per circa sette mesi, nonostante il tempo trascorso non avrebbe posto in essere alcun intervento riparatorio finalizzato alla eliminazione del vizio esistente né avrebbe dato comunicazione dello stato dei lavori di riparazione.
Va rilevato che parte attrice, in ottemperanza alle prescrizioni dettate dal codice del consumo, ha attivato i rimedi previsti a tutela del consumatore, chiedendo al venditore finale ( la concessionaria convenuta) di far luogo alla riparazione del mezzo acquistato ( alla quale è stata consegnata) per poi richiedere con la proposizione del presente giudizio la risoluzione del contratto.
E' pacifico che alla data di iscrizione a ruolo della causa il vizio denunciato non era ancora stato eliminato e l'autovettura non era stata riconsegnata al proprietario.
Risulta però dalla documentazione versata in atti che è stata inoltrata dalla concessionaria il 6 ottobre
2024 la comunicazione di avvenuta riparazione in garanzia della vettura X-CEED 1000 targata
GH509CT .
Ugualmente pacifico è che l'odierno attore seppur richiesto dalla concessionaria, non ha ritirato l'autovettura.
Tanto premesso va rilevato ai fini della decisione in ordine alla domanda di risoluzione – unica proposta dalla parte attrice, a fronte di quanto previsto dall'art. 135 quater - che non risulta neanche allegata da parte attrice all'esito del periodo in cui è rimasto in riparazione presso l'officina della venditrice la circostanza della non conformità del bene né tantomeno la ricorrenza di alcuna delle condizioni di cui all'art. 135 bis comma 4°cod cons.
Né tantomeno risulta che sia mai stato contestato da parte attrice che si sia fatto luogo alla eliminazione del difetto di conformità mediante la riparazione, che invece risulta eseguita dalla documentazione versata in atti non contestata ex adverso all'esito della produzione in giudizio.
Ora se è vero che dalla detta documentazione risulta che la riparazione del bene è stata attuata ed eseguita, va poi verificato ai fini della valutazione della legittimità del rifiuto opposto dall'attore a prendersi in riconsegna l'autovettura, se sussistono i presupposti previsti dall'art. 135 ter del codice del consumo che stabilisce in che limiti può farsi luogo alla riparazione e quindi quale rimedio integra la invocata tutela satisfattiva del consumatore.
Secondo la difesa di parte attrice il decorso del tempo nel caso di specie intercorso fra l'ingresso in officina e la riconsegna valutato ai sensi dell'art. 135 ter non può ritenersi congruo, derivandone per ciò solo il diritto alla risoluzione del contratto, peraltro unico rimedio richiesto.
In proposito non può farsi a meno di considerare che la congruità dell'arco temporale di durata della riparazione, non risulta aver determinato, per evidente carenza di prova sul punto, incombente sulla parte attrice, conseguenze negative nella sfera del consumatore.
Piuttosto è pacifico che la mancanza dell'utilità derivante dal bene in attesa di riparazione sia stata compensata dalla consegna all'acquirente dell'auto di cortesia, i cui costi, al contrario di quanto Con sostenuto dall'attore, risultano non essere stati sopportati dall'attore, bensì dalla stessa .
Ne consegue allora che se è vero che non può ritenersi ragionevole ( congruo) il lasso di tempo della riparazione è anche vero che tale elemento – in linea di principio rilevante per il riconoscimento della tutela massima pretesa come consumatore – non possa ritenersi bastevole a fondare la risoluzione, se si considera che è stato neutralizzato pienamente dalla consegna al consumatore dell'auto di cortesia che risulta essere stata fruita senza alcun costo per tutti i sette mesi in cui si è protratta la riparazione e in mancanza comunque di ulteriori adeguati elementi di prova del danno.
Si aggiunga poi che per configurare una alterazione del sinallagma contrattuale tale da giustificare il ricorso alla risoluzione, per come si evince dalla formulazione dell'art. 135 bis ( vedi le ipotesi del comma 4° e del 5° comma, laddove evidenzia invece come ostativo il difetto di lieve entità) elemento fondamentale è la permanenza nella cosa di vizi che la rendano inidonea all'uso, elemento fattuale che nel caso di specie non è mai stato neanche allegato da parte dell'attore, unico onerato in tal senso ai sensi dell'art. 2697 c.c. limitatosi solo ad affermare solo labialmente di aver patito delle conseguenze negative per la mancata disponibilità della propria autovettura.
Tale argomento trova ulteriore riprova nel fatto che a seguito della difesa di parte convenuta che ha affermato che la vettura non “presentava vizi gravissimi che la rendono inidonea all'uso” nessun elemento ha allegato in senso contrario parte attrice, anche al fine di confutare quanto risulta dalla lettera in data 6 ottobre 2023 inviata da con cui si comunicava che la vettura era stata CP_1
riparata ed era disponibile per il ritiro, invito che per come è pacifico è stato declinato dall'attore.
La evidenziata carenza di adeguatezza fra il rimedio invocato e il vizio rilevato, valutati unitamente alla condotta solo labilmente censurabile imputata alla parte venditrice conducono inevitabilmente quindi al rigetto della domanda. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza limitandosi alla metà, compensandosi per la residua parte essendovene giuste ragioni in considerazione del fatto che solo al momento della istaurazione del giudizio è stata data comunicazione all'attore dell'esito della riparazione.
Tali spese vanno liquidate per l'intero in favore di ciascuna delle parti convenute come da dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e considerando i parametri minimi solo per la voce “istruttoria” limitata al deposito di una sola memoria ex art. 171 ter c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n.
2911/2023 rigetta la domanda proposta da nei confronti di e di Parte_1 CP_1
Controparte_2
condanna parte attrice al rimborso delle spese di lite in favore di e di CP_1 Controparte_2
limitatamente alla metà, liquidandole per ciascuna nell'intero nella somma di €. 1.700,00 oltre spese generali (15%), iva e c.p.a. come per legge e compensandosi per la residua metà.
Siracusa 2 gennaio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Concetta Maiore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2911/2023 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.f. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato a Siracusa in via Unione Sovietica n. 4 presso lo studio dell'avv. Ada
Salibra che lo rappresenta e difende come da procura in atti
ATTORE
CONTRO
(c.f. in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore elettivamente domiciliata a Siracusa in via Unione sovietica n. 4 presso lo studio dell'avv. Sergio Fontana che la rappresenta e difende come da procura in atti
(c.f. e p. iva ) elettivamente domiciliata a Siracusa in via Controparte_2 P.IVA_2
Montedoro n. 18 presso lo studio dell'avv. Pier Luigi Romano che la difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Maria Lucia Secco e all'avv. Lorenzo Lucchini come da procura in atti
CONVENUTI
OGGETTO: risoluzione del contratto – vendita di beni mobili
All'udienza del 14/11/2024 la causa veniva rimessa per la decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c. e decisa come da dispositivo che segue
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
e e, premesso che con contratto n. C000261970 del 01/02/2022 aveva acquistato, Controparte_2 presso la concessionaria l'automobile Kia mod. X-CEED 1.0 GPL, tg GH509CT, per CP_1 la somma complessiva pari ad €. 28.800,00, deduceva che in data 09/12/2022, dopo pochi mesi dalla consegna (avvenuta il 15/02/2022) e dopo appena un mese dal controllo manutentivo effettuato, l'auto si era spenta improvvisamente richiedendo il necessario intervento dei meccanici dell'azienda venditrice, che dopo averla presa in consegna e traportata in officina, non avevano più comunicato nulla sullo stato del guasto e sulla possibile soluzione.
Lamentava, pertanto, la mancata risoluzione del problema entro un lasso di tempo ragionevole, precisando che in tale arco temporale, pur non disponendo dell'auto, aveva continuato a pagare le rate del finanziamento, la tassa di circolazione e l'assicurazione - che non aveva potuto sospendere stante la mancata comunicazione sui tempi necessari per la riparazione – e di aver altresì sopportato un costo per l'auto di cortesia maggiore del 60% rispetto a quella dell'auto acquistata pari ad €.
1.000,00
Tanto premesso, chiedeva di accertare e dichiarare che l'autovettura presentava gravissimi vizi che la rendevano inidonea all'uso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti ex art. 1490 c.c. e, chiedeva la risoluzione del contratto;
in ogni caso chiedeva di accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti ex art. 1494 c.c. e, per l'effetto, condannarli al risarcimento del danno, da quantificarsi in €. 30.000,00 o nella diversa somma, maggiore o minore accertato in corso di causa.
Con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva che non contestando la presenza di un malfunzionamento alla centralina CP_1 elettronica e l'avvenuto ricovero in officina della vettura, faceva rilevare di aver prontamente segnalato il guasto alla e provveduto alla consegna di una vettura di cortesia, dei cui Controparte_2
costi si era fatta carico . CP_2
Deduceva che parte attrice non aveva diritto alla risoluzione del contratto di vendita della vettura, alla restituzione della somma pagata né tanto meno al risarcimento del danno lamentato, avendo tenuto un comportamento assolutamente conforme al dettato normativo.
Deduceva altresì il proprio diritto ad essere garantita da qualsivoglia pregiudizio economico, essendo Con la società responsabile ai sensi dell'art. 116 del codice del consumo e chiedeva di essere manlevata al fine di essere tenuta indenne dal pagamento di qualsiasi somma di denaro.
Chiedeva pertanto il rigetto delle domande formulate da parte attrice e in subordine, di ritenere e dichiarare che era obbligata a manlevare e tenere indenne dal pagamento Controparte_2 CP_1 delle somme che era tenuta a corrispondere all'attore in caso di accoglimento delle domande formulate da parte attrice e, conseguentemente, procedere alla relativa condanna. Con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda. Controparte_2
Deduceva la propria estraneità alla vicenda oggetto di giudizio non essendo venditrice della automobile ma esclusivamente l'importatrice, privo di un contatto diretto con il cliente, motivo sicchè nessuna domanda di risoluzione del contratto e di restituzione delle somme poteva essere azionata nei propri confronti non avendole mai incassate.
Precisava di essere obbligata esclusivamente a tenere indenne il cliente finale dei costi delle riparazioni che rientrano nell'alveo della garanzia, come da condizioni riportate nel libretto consegnato e di fatto poste in essere, sopportando anche i costi di noleggio della macchina sostituiva. Deduceva infine che la vettura era stata riparata e risultava idonea all'uso come da missiva del 6 ottobre 2023 inviata da all'attore e con la quale comunicava altresì la diponibilità al CP_1
ritiro.
Tanto premesso chiedeva di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di CP_2
e, nel merito, di rigettare le domande proposte da parte attrice e la domanda di manleva avanzata
[...]
da Con vittoria di spese e compensi. Controparte_1
All'udienza del 14/11/2024 la causa veniva rimessa per la decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c. e decisa come da dispositivo che segue
*****
La domanda di parte attrice non può essere accolta per le ragioni di seguito espresse.
La fattispecie in esame va ricondotta all'ambito operativo del Codice del Consumo nella formulazione introdotta dal D.lgs n. 206/2005 di cui agli artt. 128 s.s. così come modificato a seguito del D.L. vo
170/2021 applicato ai contratti conclusi successivamente al 1° gennaio 2022.
Invero le norme del codice civile in tema di compravendita possono applicarsi solo ad integrazione di eventuali lacune nella regolamentazione di specifiche ipotesi rispetto alla disciplina introdotta a tutela del consumatore già a partire dal D.lg n. 24/2002 – in attuazione delle direttive europee emanate in materia di beni di consumo – che ha determinato l'inserimento di nuove disposizioni all'interno del codice civile e successivamente attraverso il D.lgs 206/2005 con il quale è stata elaborata una nuova disciplina proprio a tutela del consumatore.
In ordine a tale garanzia si osserva peraltro che l'art. 135 bis disciplina in via generale il rimedio a disposizione del consumatore nel caso di difetto di conformità del bene, articolando una serie di tutele volte al ripristino della conformità del bene, fino alla riduzione del prezzo e alla risoluzione del contratto ( ex art. 135 quater ), delineando il limite fra rimedi speciali e le previsioni di carattere generale previste dal codice civile all'art. 135 septies c. cons. (come recentemente novellato) laddove si prevede che “ le disposizioni del codice civile in tema di formazione, validità ed efficacia dei contratti, ivi comprese le azioni di risoluzione del contratto e il diritto al risarcimento del danno si applicano per quanto non previsto dal presente capo, e che l'art. 1469 bis c.c. introdotto dall'art. 142 codice del consumo, stabilisce che “ le disposizioni del presente titolo si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore.
Il quadro normativo di riferimento della disciplina della compravendita anche di beni mobili registrati riconosce il ruolo prioritario alle norme del Codice del Consumo anche in tema di azioni a tutela dell'acquirente, attribuendo un ruolo sussidiario alle tutele previste dal codice civile, in modo che quest'ultimo si applica solo per quanto non previsto dalla disciplina consumeristica. Va quindi ai fini della odierna decisione esclusa la responsabilità diretta del produttore, in forza del combinato disposto degli artt. 114 e dell'art. 123 del c. consumo che limita il risarcimento al danno cagionato dalla morte o da lesioni personali, distruzione e deterioramento di beni diversi dal prodotto difettoso.
E' evidente che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie in cui si controverte unicamente di vizi della cosa e dei conseguenti danni che non sono equiparabili alle conseguenze dannose indicate dall'art. 123 citato.
Va invece senz'altro configurata secondo il codice del consumo una responsabilità del venditore nei confronti dell'acquirente consumatore rispetto a qualsiasi difetto di conformità che si manifesti entro due anni dalla consegna del bene.
In definitiva la tutela del consumatore si incentra sulla persona del venditore finale, secondo quanto previsto dall'art. 134 codice del consumo che al primo comma prevede che “…. il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva”
In definitiva a fronte dell'obbligo del venditore finale nei confronti del consumatore, il produttore viene esposto all'azione di regresso nei suoi confronti proposta dal venditore finale a cui il consumatore deve necessariamente rivolgersi quale ultimo anello della catena distributiva e suo dante causa .
Quanto ai rimedi a disposizione del consumatore nei confronti del venditore di un prodotto difettoso, l' art. 135 bis codice del consumo nella attuale formulazione consente al consumatore il ripristino della conformità, potendo all'uopo scegliere tra riparazione e sostituzione del bene, e solo successivamente chiedere o la riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto.
La Suprema Corte, ribadendo consolidati orientamenti, ha precisato che “..in tema di vendita di beni di consumo, in caso di difetto di conformità del bene la legge riconosce al consumatore due classi di rimedi subordinate ma non alternative, con la conseguenza che il consumatore che abbia dapprima richiesto al venditore la riparazione o sostituzione del bene può successivamente richiedere la restituzione del prezzo o la risoluzione del contratto, ove il tentativo di riparazione compiuto non si sia rilevato idoneo a porre rimedio al difetto” (Cass. Civ. 25417/2022)
Va chiarito altresì che affinché la tutela del consumatore sia effettiva, ai sensi dell'art. 135 ter, la riparazione o la sostituzione devono essere effettuate senza spese, entro un congruo periodo di tempo dal momento in cui il venditore è stato informato dal consumatore del difetto di conformità ed infine senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenuto conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha voluto il bene.
Tutto ciò premesso va rilevato che nel caso di specie è incontestata l'esistenza del vizio, il momento in cui si è manifestato (09/12/2022), per altro entro i termini di garanzia previsti nel contratto ed entro quelli richiesti dalla disciplina consumeristica, nonché il ricovero della vettura presso l'officina della convenuta affinché provvedesse alla riparazione. CP_1
Lamenta parte attrice, ponendolo a fondamento della domanda di risoluzione ( unico rimedio avanzato) sostanzialmente la violazione da parte della concessionaria convenuta delle regole poste a tutela del consumatore, assumendo che acquisita per la riparazione l'autovettura per circa sette mesi, nonostante il tempo trascorso non avrebbe posto in essere alcun intervento riparatorio finalizzato alla eliminazione del vizio esistente né avrebbe dato comunicazione dello stato dei lavori di riparazione.
Va rilevato che parte attrice, in ottemperanza alle prescrizioni dettate dal codice del consumo, ha attivato i rimedi previsti a tutela del consumatore, chiedendo al venditore finale ( la concessionaria convenuta) di far luogo alla riparazione del mezzo acquistato ( alla quale è stata consegnata) per poi richiedere con la proposizione del presente giudizio la risoluzione del contratto.
E' pacifico che alla data di iscrizione a ruolo della causa il vizio denunciato non era ancora stato eliminato e l'autovettura non era stata riconsegnata al proprietario.
Risulta però dalla documentazione versata in atti che è stata inoltrata dalla concessionaria il 6 ottobre
2024 la comunicazione di avvenuta riparazione in garanzia della vettura X-CEED 1000 targata
GH509CT .
Ugualmente pacifico è che l'odierno attore seppur richiesto dalla concessionaria, non ha ritirato l'autovettura.
Tanto premesso va rilevato ai fini della decisione in ordine alla domanda di risoluzione – unica proposta dalla parte attrice, a fronte di quanto previsto dall'art. 135 quater - che non risulta neanche allegata da parte attrice all'esito del periodo in cui è rimasto in riparazione presso l'officina della venditrice la circostanza della non conformità del bene né tantomeno la ricorrenza di alcuna delle condizioni di cui all'art. 135 bis comma 4°cod cons.
Né tantomeno risulta che sia mai stato contestato da parte attrice che si sia fatto luogo alla eliminazione del difetto di conformità mediante la riparazione, che invece risulta eseguita dalla documentazione versata in atti non contestata ex adverso all'esito della produzione in giudizio.
Ora se è vero che dalla detta documentazione risulta che la riparazione del bene è stata attuata ed eseguita, va poi verificato ai fini della valutazione della legittimità del rifiuto opposto dall'attore a prendersi in riconsegna l'autovettura, se sussistono i presupposti previsti dall'art. 135 ter del codice del consumo che stabilisce in che limiti può farsi luogo alla riparazione e quindi quale rimedio integra la invocata tutela satisfattiva del consumatore.
Secondo la difesa di parte attrice il decorso del tempo nel caso di specie intercorso fra l'ingresso in officina e la riconsegna valutato ai sensi dell'art. 135 ter non può ritenersi congruo, derivandone per ciò solo il diritto alla risoluzione del contratto, peraltro unico rimedio richiesto.
In proposito non può farsi a meno di considerare che la congruità dell'arco temporale di durata della riparazione, non risulta aver determinato, per evidente carenza di prova sul punto, incombente sulla parte attrice, conseguenze negative nella sfera del consumatore.
Piuttosto è pacifico che la mancanza dell'utilità derivante dal bene in attesa di riparazione sia stata compensata dalla consegna all'acquirente dell'auto di cortesia, i cui costi, al contrario di quanto Con sostenuto dall'attore, risultano non essere stati sopportati dall'attore, bensì dalla stessa .
Ne consegue allora che se è vero che non può ritenersi ragionevole ( congruo) il lasso di tempo della riparazione è anche vero che tale elemento – in linea di principio rilevante per il riconoscimento della tutela massima pretesa come consumatore – non possa ritenersi bastevole a fondare la risoluzione, se si considera che è stato neutralizzato pienamente dalla consegna al consumatore dell'auto di cortesia che risulta essere stata fruita senza alcun costo per tutti i sette mesi in cui si è protratta la riparazione e in mancanza comunque di ulteriori adeguati elementi di prova del danno.
Si aggiunga poi che per configurare una alterazione del sinallagma contrattuale tale da giustificare il ricorso alla risoluzione, per come si evince dalla formulazione dell'art. 135 bis ( vedi le ipotesi del comma 4° e del 5° comma, laddove evidenzia invece come ostativo il difetto di lieve entità) elemento fondamentale è la permanenza nella cosa di vizi che la rendano inidonea all'uso, elemento fattuale che nel caso di specie non è mai stato neanche allegato da parte dell'attore, unico onerato in tal senso ai sensi dell'art. 2697 c.c. limitatosi solo ad affermare solo labialmente di aver patito delle conseguenze negative per la mancata disponibilità della propria autovettura.
Tale argomento trova ulteriore riprova nel fatto che a seguito della difesa di parte convenuta che ha affermato che la vettura non “presentava vizi gravissimi che la rendono inidonea all'uso” nessun elemento ha allegato in senso contrario parte attrice, anche al fine di confutare quanto risulta dalla lettera in data 6 ottobre 2023 inviata da con cui si comunicava che la vettura era stata CP_1
riparata ed era disponibile per il ritiro, invito che per come è pacifico è stato declinato dall'attore.
La evidenziata carenza di adeguatezza fra il rimedio invocato e il vizio rilevato, valutati unitamente alla condotta solo labilmente censurabile imputata alla parte venditrice conducono inevitabilmente quindi al rigetto della domanda. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza limitandosi alla metà, compensandosi per la residua parte essendovene giuste ragioni in considerazione del fatto che solo al momento della istaurazione del giudizio è stata data comunicazione all'attore dell'esito della riparazione.
Tali spese vanno liquidate per l'intero in favore di ciascuna delle parti convenute come da dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e considerando i parametri minimi solo per la voce “istruttoria” limitata al deposito di una sola memoria ex art. 171 ter c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n.
2911/2023 rigetta la domanda proposta da nei confronti di e di Parte_1 CP_1
Controparte_2
condanna parte attrice al rimborso delle spese di lite in favore di e di CP_1 Controparte_2
limitatamente alla metà, liquidandole per ciascuna nell'intero nella somma di €. 1.700,00 oltre spese generali (15%), iva e c.p.a. come per legge e compensandosi per la residua metà.
Siracusa 2 gennaio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Concetta Maiore