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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/07/2025, n. 3190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3190 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 9834/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9834/2021 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. MACCHION PAOLO Parte_1
ATTRICE contro
Controparte_1
Controparte_2
CONVENUTI -CONTUMACI
Conclusioni
Parte attrice ha precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito conveniva in Parte_1 Pt_1 giudizio (di seguito deducendo quanto segue. Controparte_1 CP_1
In data 20.7.2020, la società attrice noleggiava alla EV RA due veicoli commerciali
Mercedes, targati FV456HZ e FV066HS (docc. 1 e 4). Il canone di locazione veniva pattuito tra le parti in 1.080,00 euro al mese oltre 86,40 euro per la copertura assicurativa All Risk per ciascun veicolo oltre iva, per complessivi 1.423,01 euro.
1 In data 11.12.2020, la sig.ra denunciava presso la stazione dei carabinieri di Vaprio Parte_2
D'Adda che il veicolo targato FV066HS era stato oggetto di atti vandalici e danneggiamento ad opera di ignoti (doc. 11) pertanto, provvedeva a ricoverarlo presso l'officina e Pt_1 Parte_3 la carrozzeria (docc. 12 e 13) affinché quantificassero i danni subiti dal medesimo. Pt_4
In data 8.1.2021, la convenuta comunicava alla che il mezzo targato FV456HZ era “stato Pt_1 rubato durante una trasferta in Romania” e che era stata fatta “regolare denuncia presso il comando di Polizia locale di Piatra Neamt” (docc. 14 e 15).
Parte attrice deduceva che la convenuta non aveva corrisposto i canoni di locazione relativi al noleggio di entrambi i veicoli da luglio 2020 sino a dicembre 2020, per un importo pari a
15.653,11 euro (docc. 18 a 23). In data 29.1.2021 emetteva la fattura n. 318/21 Pt_1 addebitando alla convenuta la franchigia prevista contrattualmente in caso di furto del mezzo, quella stabilita nell'ipotesi di sinistro riferita all'episodio di danneggiamento del mezzo targato
FV066HS, il corrispettivo del noleggio relativo agli 11 giorni di gennaio 2021 oltre ai costi di riparazione del veicolo per un importo totale di 10.420,65 euro (doc. 24).
In data 14.9.2020 alla società attrice veniva comunicato l'omesso pagamento del pedaggio autostradale di una serie di veicolo noleggiati da tra i quali sarebbe ricompreso anche il Pt_1 veicolo targato FV456HZ (doc. 25) pertanto, l'attrice in data 7.10.2020 emetteva la fattura n.3049/20 addebitando alla convenuta l'importo per il mancato pedaggio oltre alle spese di gestione del verbale, previsto contrattualmente all'art. 13.1 del contratto di noleggio per un importo totale di 123.04 euro (doc. 26).
Veniva esperito tentativo di negoziazione assistita con esito negativo (doc. 34).
L'attrice chiedeva di condannare la convenuta al pagamento della somma di 26.196,80 euro o nella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa oltre alla rivalutazione monetaria dalla data di scadenza di ogni fattura sino al saldo effettivo.
e , ritualmente notificati dell'atto di citazione, non si Controparte_3 Controparte_2 costituivano e venivano dichiarati contumaci.
La causa è stata istruita con prova testimoniale. All'esito della prova orale, la causa è stata fissata a precisazione delle conclusioni e, quindi, trattenuta in decisione con termini di legge per deposito di comparse conclusionali e di replica.
*
Dall'analisi degli atti e dei documenti di causa emerge quanto segue.
La vicenda trae origine da due contratti perfezionatisi tra la società e la società Pt_1 CP_1 aventi ad oggetto il noleggio di due veicoli commerciali Mercedes targati FV456HZ e FV066HS di proprietà della società attrice (docc. da 1 a 4), il cui corrispettivo, veniva stabilito dalle parti in
2 1.080 euro al mese, oltre a 86,40 euro pari all'8% relativo alla copertura assicurativa “All risk” di cui al punto 10 dei predetti contratti di noleggio, oltre iva.
Risulta documentalmente provato che in data 20.7.2020 i suddetti veicoli sono stati consegnati alla come da D.D.T. n. 1966 e 1967 (docc. 1 e 3). CP_1
In data 11.12.2020, la sig.ra effettuava una denuncia dichiarando “premetto di Parte_2 avere in uso il veicolo Mercedes Vito targato FV066HS. Nella nottata odierna ignoti hanno asportato i due fanali anteriori, hanno spaccato il deflettore sinistro e inoltre hanno danneggiato con dei graffi la fiancata destra del furgone. Nell'asportare i due fanali hanno completamente danneggiato il paraurti anteriore […]” (doc. 11). Inoltre, in data 8.1.2021 EV RA comunicava alla società attrice che il veicolo Mercedes targato FV456HS era “stato rubato durante una trasferta in Romania” e che “era stata fatta regolare denuncia alla polizia locale di
Piatra Neamt” (doc. 15); in data 27.1.2021, la stazione dei carabinieri di Castrezzato attestava l'avvenuta presentazione della denuncia all'estero e che la competente polizia rumena aveva provveduto in data 11.1.2021 ad inserire nelle Banche dati Interforze la comunicazione delle attività tese alle ricerche del mezzo (docc. 16 e 17).
Si rileva che in merito ai suddetti eventi dannosi, l'art. 8 del contratto di noleggio denominato
“coperture assicurative” stabilisce che nell'ipotesi di furto, incendio, danni, incidente resta “a carico del noleggiante una franchigia del 10 % del valore assicurativo, con un minimo di
1.500,00 euro. Le macchine o attrezzature con un valore assicurativo inferiore ad euro 5.000,00 hanno una franchigia minima di euro 500,00. Il locatario assume su di sé ogni rischio ove avvenga la perdita parziale e/o totale del bene per cui non lo esonera dalla custodia della macchina/attrezzatura che dovrà avvenire in luoghi sicuri”.
Ciò premesso, si rileva che non appare condivisibile la tesi sostenuta da parte attrice in merito alla circostanza che la riferibilità del contratto de quo alla non escluderebbe la CP_1 responsabilità solidale e concorrente del sig. rispetto agli accadimenti che hanno CP_2 interessato i due veicoli commerciali dell'attrice e che, al di là dei rapporti formali sussistenti tra
EV RA e il sig. sarebbe certo che tra gli stessi sussisterebbe un forte sodalizio CP_2 finalizzato alla soddisfazione dei reciproci interessi. Tale tesi risulta sfornita di alcun fondamento giuridico e non consente in alcun modo di estendere al convenuto alcun tipo di richiesta CP_2 fondata sulla base dei contratti di noleggio perfezionatisi tra le due società.
In merito al quantum richiesto da parte dell'attrice, si rileva che a fondamento della richiesta di parte attrice vi sono le fatture prodotte documentalmente da parte della stessa (docc. 18 al 24 e doc. 26), riconosciute altresì in sede testimoniale da parte dei sig.ri e i quali CP_4 CP_5 hanno peraltro, confermato l'omesso pagamento delle stesse. è tenuta alla CP_1 corresponsione nei confronti della della somma di 15.563,11 euro a titolo di canoni di Pt_1 locazione dovuti per entrambi i veicoli e non corrisposti dall'inizio del rapporto, ossia luglio
2020 sino a dicembre 2020 (docc. da 18 a 23). Tale somma non può essere imputata al sig.
3 come già detto in precedenza, non essendo quest'ultimo il soggetto con il quale la CP_2 società attrice ha stipulato i contratti de quo, pertanto, non si può addebitare allo stesso alcun importo scaturente dal mancato pagamento dei canoni di locazione maturati dall'inizio del rapporto sino a dicembre 2020 né alcun importo dovuto alla società attrice a titolo di risarcimento conseguente all'inadempimento contrattuale;
tali importi devono imputarsi alla società CP_1 poiché la stessa risulta essere effettivamente parte dei contratti di cui è causa e pertanto, gravano su di essa gli obblighi derivanti dai medesimi.
Alla suddetta somma va aggiunto l'importo di cui alla fattura n. 318/21 pari a 10.420,65 euro
(doc. 24). Tale fattura riporta le somme dovute da parte della in favore della in CP_1 Pt_1 conformità alle clausole relative al furto del mezzo noleggiato e al suo danneggiamento, di cui al punto 8 dei contratti de quo, il quale prevede che nell'ipotesi di furto, incendio, danni, incidente
“resta a carico del noleggiante una franchigia del 10 % del valore assicurativo, con un minimo di 1.500,00 euro. Le macchine o attrezzature con un valore assicurativo inferiore ad euro
5.000,00 hanno una franchigia minima di euro 500,00. Il locatario assume su di sé ogni rischio ove avvenga la perdita parziale e/o totale del bene per cui non lo esonera dalla custodia della macchina/attrezzatura che dovrà avvenire in luoghi sicuri”. Dal tenore letterale di tale clausola si rileva la correttezza degli importi addebitati dalla alla a titolo di franchigia Pt_1 CP_1 contrattualmente prevista in caso di furto del mezzo e per quella stabilita in caso di sinistro inoltre, mediante tale fattura, la società attrice addebitava alla il corrispettivo per il CP_1 noleggio relativo a undici giorni di gennaio 2021, di cui 8 giorni per la dichiarazione di furto comunicata l'8.1.2021 (doc. 15) e 3 giorni per il veicolo consegnato in officina in data Parte_3
11.12.2020 (doc. 3), il quale veniva poi riconsegnato alla in data 14.12.2020 (doc. 12). Pt_1
Sul punto il teste ha dichiarato “ho portato io il mezzo presso l'autofficina. Riconosco il CP_5 doc. 12”. La predetta fattura riporta inoltre i costi per la riparazione del veicolo danneggiato pari a 2.440,00 euro (doc. 13), per un totale complessivo di 10.420,65 euro (doc. 24).
Inoltre, la società attrice emetteva nei confronti di la fattura n. 3049 del CP_1
7.10.2021(doc.26), relativa all'importo per il mancato pagamento del pedaggio da parte di quest'ultima (doc. 25) oltre alle spese di gestione del verbale, per un totale di 123,04 euro. Tale somma risulta dovuta dalla in favore della società attrice in forza di quanto previsto CP_1 contrattualmente al punto 13.1 alla lettera k) mediante il quale il locatario si obbliga “ad assumere la piena responsabilità in relazione alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada e per qualsivoglia altra violazione riguardante il bene il bene concesso in locazione riguardanti i periodi di noleggio, seppure notificate in un periodo successivo alla cessazione del contratto. Al cliente verranno addebitate, oltre alle sanzioni, anche le spese per la gestione delle pratiche amministrative”.
4 Da quanto detto ne consegue che parte attrice ha diritto alla corresponsione da parte della della somma di 26.196,80 euro oltre interessi moratori dalla data di scadenza di ogni CP_1 fattura sino al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte attrice alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 6.050,15 di cui euro 5.261,00 per compenso professionale (considerati valori medi per fase studio, introduttiva e minimi per istruttoria e decisionale in ragione dell'attività concretamente svolta e del valore della causa) ed euro 789,15 per spese generali oltre iva, cpa, spese di notifica, contributo unificato e marca da bollo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Condanna al pagamento in favore di parte attrice di 26.196,80 euro oltre interessi di CP_1 mora dalla scadenza di ogni fattura al saldo effettivo;
Respinge le domande nei confronti del sig. Controparte_6
Condanna a rifondere a parte attrice le spese di lite, liquidate come in parte motiva. CP_1
Brescia, 17 luglio 2025
Il Giudice
Elena Fondrieschi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9834/2021 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. MACCHION PAOLO Parte_1
ATTRICE contro
Controparte_1
Controparte_2
CONVENUTI -CONTUMACI
Conclusioni
Parte attrice ha precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito conveniva in Parte_1 Pt_1 giudizio (di seguito deducendo quanto segue. Controparte_1 CP_1
In data 20.7.2020, la società attrice noleggiava alla EV RA due veicoli commerciali
Mercedes, targati FV456HZ e FV066HS (docc. 1 e 4). Il canone di locazione veniva pattuito tra le parti in 1.080,00 euro al mese oltre 86,40 euro per la copertura assicurativa All Risk per ciascun veicolo oltre iva, per complessivi 1.423,01 euro.
1 In data 11.12.2020, la sig.ra denunciava presso la stazione dei carabinieri di Vaprio Parte_2
D'Adda che il veicolo targato FV066HS era stato oggetto di atti vandalici e danneggiamento ad opera di ignoti (doc. 11) pertanto, provvedeva a ricoverarlo presso l'officina e Pt_1 Parte_3 la carrozzeria (docc. 12 e 13) affinché quantificassero i danni subiti dal medesimo. Pt_4
In data 8.1.2021, la convenuta comunicava alla che il mezzo targato FV456HZ era “stato Pt_1 rubato durante una trasferta in Romania” e che era stata fatta “regolare denuncia presso il comando di Polizia locale di Piatra Neamt” (docc. 14 e 15).
Parte attrice deduceva che la convenuta non aveva corrisposto i canoni di locazione relativi al noleggio di entrambi i veicoli da luglio 2020 sino a dicembre 2020, per un importo pari a
15.653,11 euro (docc. 18 a 23). In data 29.1.2021 emetteva la fattura n. 318/21 Pt_1 addebitando alla convenuta la franchigia prevista contrattualmente in caso di furto del mezzo, quella stabilita nell'ipotesi di sinistro riferita all'episodio di danneggiamento del mezzo targato
FV066HS, il corrispettivo del noleggio relativo agli 11 giorni di gennaio 2021 oltre ai costi di riparazione del veicolo per un importo totale di 10.420,65 euro (doc. 24).
In data 14.9.2020 alla società attrice veniva comunicato l'omesso pagamento del pedaggio autostradale di una serie di veicolo noleggiati da tra i quali sarebbe ricompreso anche il Pt_1 veicolo targato FV456HZ (doc. 25) pertanto, l'attrice in data 7.10.2020 emetteva la fattura n.3049/20 addebitando alla convenuta l'importo per il mancato pedaggio oltre alle spese di gestione del verbale, previsto contrattualmente all'art. 13.1 del contratto di noleggio per un importo totale di 123.04 euro (doc. 26).
Veniva esperito tentativo di negoziazione assistita con esito negativo (doc. 34).
L'attrice chiedeva di condannare la convenuta al pagamento della somma di 26.196,80 euro o nella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa oltre alla rivalutazione monetaria dalla data di scadenza di ogni fattura sino al saldo effettivo.
e , ritualmente notificati dell'atto di citazione, non si Controparte_3 Controparte_2 costituivano e venivano dichiarati contumaci.
La causa è stata istruita con prova testimoniale. All'esito della prova orale, la causa è stata fissata a precisazione delle conclusioni e, quindi, trattenuta in decisione con termini di legge per deposito di comparse conclusionali e di replica.
*
Dall'analisi degli atti e dei documenti di causa emerge quanto segue.
La vicenda trae origine da due contratti perfezionatisi tra la società e la società Pt_1 CP_1 aventi ad oggetto il noleggio di due veicoli commerciali Mercedes targati FV456HZ e FV066HS di proprietà della società attrice (docc. da 1 a 4), il cui corrispettivo, veniva stabilito dalle parti in
2 1.080 euro al mese, oltre a 86,40 euro pari all'8% relativo alla copertura assicurativa “All risk” di cui al punto 10 dei predetti contratti di noleggio, oltre iva.
Risulta documentalmente provato che in data 20.7.2020 i suddetti veicoli sono stati consegnati alla come da D.D.T. n. 1966 e 1967 (docc. 1 e 3). CP_1
In data 11.12.2020, la sig.ra effettuava una denuncia dichiarando “premetto di Parte_2 avere in uso il veicolo Mercedes Vito targato FV066HS. Nella nottata odierna ignoti hanno asportato i due fanali anteriori, hanno spaccato il deflettore sinistro e inoltre hanno danneggiato con dei graffi la fiancata destra del furgone. Nell'asportare i due fanali hanno completamente danneggiato il paraurti anteriore […]” (doc. 11). Inoltre, in data 8.1.2021 EV RA comunicava alla società attrice che il veicolo Mercedes targato FV456HS era “stato rubato durante una trasferta in Romania” e che “era stata fatta regolare denuncia alla polizia locale di
Piatra Neamt” (doc. 15); in data 27.1.2021, la stazione dei carabinieri di Castrezzato attestava l'avvenuta presentazione della denuncia all'estero e che la competente polizia rumena aveva provveduto in data 11.1.2021 ad inserire nelle Banche dati Interforze la comunicazione delle attività tese alle ricerche del mezzo (docc. 16 e 17).
Si rileva che in merito ai suddetti eventi dannosi, l'art. 8 del contratto di noleggio denominato
“coperture assicurative” stabilisce che nell'ipotesi di furto, incendio, danni, incidente resta “a carico del noleggiante una franchigia del 10 % del valore assicurativo, con un minimo di
1.500,00 euro. Le macchine o attrezzature con un valore assicurativo inferiore ad euro 5.000,00 hanno una franchigia minima di euro 500,00. Il locatario assume su di sé ogni rischio ove avvenga la perdita parziale e/o totale del bene per cui non lo esonera dalla custodia della macchina/attrezzatura che dovrà avvenire in luoghi sicuri”.
Ciò premesso, si rileva che non appare condivisibile la tesi sostenuta da parte attrice in merito alla circostanza che la riferibilità del contratto de quo alla non escluderebbe la CP_1 responsabilità solidale e concorrente del sig. rispetto agli accadimenti che hanno CP_2 interessato i due veicoli commerciali dell'attrice e che, al di là dei rapporti formali sussistenti tra
EV RA e il sig. sarebbe certo che tra gli stessi sussisterebbe un forte sodalizio CP_2 finalizzato alla soddisfazione dei reciproci interessi. Tale tesi risulta sfornita di alcun fondamento giuridico e non consente in alcun modo di estendere al convenuto alcun tipo di richiesta CP_2 fondata sulla base dei contratti di noleggio perfezionatisi tra le due società.
In merito al quantum richiesto da parte dell'attrice, si rileva che a fondamento della richiesta di parte attrice vi sono le fatture prodotte documentalmente da parte della stessa (docc. 18 al 24 e doc. 26), riconosciute altresì in sede testimoniale da parte dei sig.ri e i quali CP_4 CP_5 hanno peraltro, confermato l'omesso pagamento delle stesse. è tenuta alla CP_1 corresponsione nei confronti della della somma di 15.563,11 euro a titolo di canoni di Pt_1 locazione dovuti per entrambi i veicoli e non corrisposti dall'inizio del rapporto, ossia luglio
2020 sino a dicembre 2020 (docc. da 18 a 23). Tale somma non può essere imputata al sig.
3 come già detto in precedenza, non essendo quest'ultimo il soggetto con il quale la CP_2 società attrice ha stipulato i contratti de quo, pertanto, non si può addebitare allo stesso alcun importo scaturente dal mancato pagamento dei canoni di locazione maturati dall'inizio del rapporto sino a dicembre 2020 né alcun importo dovuto alla società attrice a titolo di risarcimento conseguente all'inadempimento contrattuale;
tali importi devono imputarsi alla società CP_1 poiché la stessa risulta essere effettivamente parte dei contratti di cui è causa e pertanto, gravano su di essa gli obblighi derivanti dai medesimi.
Alla suddetta somma va aggiunto l'importo di cui alla fattura n. 318/21 pari a 10.420,65 euro
(doc. 24). Tale fattura riporta le somme dovute da parte della in favore della in CP_1 Pt_1 conformità alle clausole relative al furto del mezzo noleggiato e al suo danneggiamento, di cui al punto 8 dei contratti de quo, il quale prevede che nell'ipotesi di furto, incendio, danni, incidente
“resta a carico del noleggiante una franchigia del 10 % del valore assicurativo, con un minimo di 1.500,00 euro. Le macchine o attrezzature con un valore assicurativo inferiore ad euro
5.000,00 hanno una franchigia minima di euro 500,00. Il locatario assume su di sé ogni rischio ove avvenga la perdita parziale e/o totale del bene per cui non lo esonera dalla custodia della macchina/attrezzatura che dovrà avvenire in luoghi sicuri”. Dal tenore letterale di tale clausola si rileva la correttezza degli importi addebitati dalla alla a titolo di franchigia Pt_1 CP_1 contrattualmente prevista in caso di furto del mezzo e per quella stabilita in caso di sinistro inoltre, mediante tale fattura, la società attrice addebitava alla il corrispettivo per il CP_1 noleggio relativo a undici giorni di gennaio 2021, di cui 8 giorni per la dichiarazione di furto comunicata l'8.1.2021 (doc. 15) e 3 giorni per il veicolo consegnato in officina in data Parte_3
11.12.2020 (doc. 3), il quale veniva poi riconsegnato alla in data 14.12.2020 (doc. 12). Pt_1
Sul punto il teste ha dichiarato “ho portato io il mezzo presso l'autofficina. Riconosco il CP_5 doc. 12”. La predetta fattura riporta inoltre i costi per la riparazione del veicolo danneggiato pari a 2.440,00 euro (doc. 13), per un totale complessivo di 10.420,65 euro (doc. 24).
Inoltre, la società attrice emetteva nei confronti di la fattura n. 3049 del CP_1
7.10.2021(doc.26), relativa all'importo per il mancato pagamento del pedaggio da parte di quest'ultima (doc. 25) oltre alle spese di gestione del verbale, per un totale di 123,04 euro. Tale somma risulta dovuta dalla in favore della società attrice in forza di quanto previsto CP_1 contrattualmente al punto 13.1 alla lettera k) mediante il quale il locatario si obbliga “ad assumere la piena responsabilità in relazione alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada e per qualsivoglia altra violazione riguardante il bene il bene concesso in locazione riguardanti i periodi di noleggio, seppure notificate in un periodo successivo alla cessazione del contratto. Al cliente verranno addebitate, oltre alle sanzioni, anche le spese per la gestione delle pratiche amministrative”.
4 Da quanto detto ne consegue che parte attrice ha diritto alla corresponsione da parte della della somma di 26.196,80 euro oltre interessi moratori dalla data di scadenza di ogni CP_1 fattura sino al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte attrice alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 6.050,15 di cui euro 5.261,00 per compenso professionale (considerati valori medi per fase studio, introduttiva e minimi per istruttoria e decisionale in ragione dell'attività concretamente svolta e del valore della causa) ed euro 789,15 per spese generali oltre iva, cpa, spese di notifica, contributo unificato e marca da bollo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Condanna al pagamento in favore di parte attrice di 26.196,80 euro oltre interessi di CP_1 mora dalla scadenza di ogni fattura al saldo effettivo;
Respinge le domande nei confronti del sig. Controparte_6
Condanna a rifondere a parte attrice le spese di lite, liquidate come in parte motiva. CP_1
Brescia, 17 luglio 2025
Il Giudice
Elena Fondrieschi
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