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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 14/03/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr. Vito Colucci Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.1320/2018 RGN
TRA e rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'Antonio Elefante e dall'avv.Horace Di Carlo ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo sito in Salerno alla via Marino
Paglia n.26- appellanti
E
rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Puzo ed Controparte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Salerno alla via
Rocco Cocchia n.147 - appellato
AVENTE AD OGGETTO:appello avverso la sentenza n.3216/2018 del Tribunale di Salerno pubblicata il 18/9/18 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI Per l'appellante: chiedeva in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
nel merito chiedeva l'accoglimento dell'appello e la rimessione della causa al Tribunale
per la trattazione o in subordine che la trattazione avvenisse dinanzi alla Corte al fine di dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra le parti e avente ad oggetto l'immobile descritto agli atti, di procedere alla divisione giudiziale dichiarandone l'indivisibilità, di procedere, in caso di mancata richiesta di attribuzione e di determinazione dei conguagli, alla vendita e di provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione dei rispettivi diritti anche di natura abitativa e delle rispettive quote ereditarie, disporre che le spese rimassero a carico della massa o in caso di contestazioni a carico del convenuto, di riconoscere e dichiarare il loro diritto al risarcimento del danno per il mancato godimento dell' immobile e dei frutti in proporzione dei rispettivi diritti, da parametrarsi al valore locativo dell'immobile da determinarsi mediante CTU, in misura pari, maggiore o minore a 500,00 E mensili con la condanna del convenuto al pagamento delle somme già
maturate e maturande fino allo scioglimento della comunione ammontanti a E 16832,66 per ciascuna parte attrice ovvero della diversa somma quantificata nel corso del giudizio, il tutto con la vittoria delle spese;
in via subordinata, in caso di conferma della sentenza impugnata, chiedeva che le spese del primo grado fossero compensate;
per l'appellato: chiedeva il rigetto dell'appello con la vittoria delle spese.
Con ordinanza del 5/3/2019 la Corte rigettava la richiesta di sospensione ex art.283 cpc.
Con ordinanza del 28 novembre 2024, a seguito del mancato deposito di note alla scadenza del termine del 14 novembre 2024, il procedimento veniva rinviato ex art.127 ter cpc all'udienza a trattazione scritta del 6 febbraio 2025 alla quale le parti non comparivano mediante il deposito di note.
La causa passava in decisione con ordinanza del 13 febbraio
2025 ai sensi dell'art.127 ter cpc senza la concessione dei termini.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 28/2/17 e Parte_1
convenivano in giudizio per Parte_2 Controparte_1 far dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria in relazione alla successione del comune dante causa ovvero del padre Per_1
e per procedere alla divisione giudiziale dell'immobile oggetto
[...]
dell'asse ereditario e sito in Pontecagnano Faiano alla piazza Sabato
n.16.
Il convenuto si costituiva ed eccepiva che un identico giudizio era stato già proposto e chiedeva che fosse dichiarata la litispendenza.
Il Tribunale adito dichiarava inammissibile la domanda in quanto coperta da giudicato e applicava in tema di spese il principio della soccombenza.
e hanno presentato appello Parte_1 Parte_2
avverso la predetta sentenza deducendo i seguenti motivi:
1)in via preliminare: insussistenza ed impossibilità di un rigetto della domanda attorea nel merito- sussistenza di una sentenza di rigetto in rito e, quindi, di una sostanziale dichiarazione di inammissibilità
per mancata dimostrazione di una condizione dell'azione;
2) in subordine ed in ogni caso: assoluta ingiustizia ed infondatezza della condanna alle spese delle attrici. si costituiva e chiedeva il rigetto Controparte_1
dell'appello.
Le parti non comparivano all'udienza a trattazione scritta del 14
novembre 2024, né a quella successiva del 6 febbraio 2025 data cui veniva differita d'ufficio con provvedimento regolarmente comunicato alle parti costituite.
Non essendo le parti comparse all'udienza del 6 febbraio 2024 la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 13 febbraio
2025, senza la concessione dei termini.
Il giudizio va dichiarato estinto ai sensi dell'art.127 ter cpc che ha introdotto una previsione specifica rispetto agli artt. 181 I c.e 309 cpc.
L'adozione del predetto provvedimento spetta senz'altro al collegio che decide con sentenza, venendo in questione una pronuncia che definisce il giudizio mediante la risoluzione di questioni pregiudiziali attinenti al processo e che, dunque, deve rivestire tale forma ai sensi dell'art. 279 IIc.n. 2 cpc.
Non a caso se tale provvedimento fosse un'ordinanza nella sostanza sarebbe assoggettato alla disciplina della sentenza per quanto riguarda sia il regime delle impugnazioni (di qui l'ammissibilità del ricorso per cassazione), sia i requisiti formali di validità, che sono quelli previsti dall'art. 132 cpc e, in particolare, le sottoscrizioni del presidente e del giudice estensore (cfr. sent.Cass.n.12357/2003;
ord.Cass.n.11434/ 2007).
Ne consegue, ai sensi dell'art.127 ter cpc così come introdotto dalla riforma Cartabia in relazione all'udienza mediante trattazione scritta, applicabile ai sensi dell'art.359 cpc anche nel giudizio di appello (cfr. Sent. Cass.n.858/2000), che se, nel corso del processo,
nessuna delle parti compare all'udienza a trattazione scritta, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite.
Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza a trattazione scritta, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Nel caso in esame all'udienza del 14 novembre 2024 e a quella successiva del 6 febbraio 2025 le parti non sono comparse e tale mancata comparizione ha determinato la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, a norma degli artt. 310 II c e
359 cpc.
La Corte viene dispensata da ogni pronuncia in materia di spese attesa l'estinzione del processo e le spese di lite per la loro irripetibilità, restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi degli artt. 310 IVc. e 359 cpc.
Neanche può essere applicato l'art. 13 I c.quater DPR n. 115/2002,
che contempla l'obbligo della parte soccombente di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto dell'iscrizione a ruolo, in quanto la predetta disposizione normativa va applicata solo nelle ipotesi di rigetto integrale, di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. ord. Cass.n.19560/2015; ord.
Cass.n.25485/ 2018)
PQM
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta, così provvede:
dichiara estinto il giudizio di gravame;
dichiara il non luogo a provvedere sulle spese del secondo grado del giudizio;
dà atto dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 Ic.quater DPR n. 115/2002.
Salerno, 19 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr. Vito Colucci Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.1320/2018 RGN
TRA e rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'Antonio Elefante e dall'avv.Horace Di Carlo ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo sito in Salerno alla via Marino
Paglia n.26- appellanti
E
rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Puzo ed Controparte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Salerno alla via
Rocco Cocchia n.147 - appellato
AVENTE AD OGGETTO:appello avverso la sentenza n.3216/2018 del Tribunale di Salerno pubblicata il 18/9/18 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI Per l'appellante: chiedeva in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
nel merito chiedeva l'accoglimento dell'appello e la rimessione della causa al Tribunale
per la trattazione o in subordine che la trattazione avvenisse dinanzi alla Corte al fine di dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra le parti e avente ad oggetto l'immobile descritto agli atti, di procedere alla divisione giudiziale dichiarandone l'indivisibilità, di procedere, in caso di mancata richiesta di attribuzione e di determinazione dei conguagli, alla vendita e di provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione dei rispettivi diritti anche di natura abitativa e delle rispettive quote ereditarie, disporre che le spese rimassero a carico della massa o in caso di contestazioni a carico del convenuto, di riconoscere e dichiarare il loro diritto al risarcimento del danno per il mancato godimento dell' immobile e dei frutti in proporzione dei rispettivi diritti, da parametrarsi al valore locativo dell'immobile da determinarsi mediante CTU, in misura pari, maggiore o minore a 500,00 E mensili con la condanna del convenuto al pagamento delle somme già
maturate e maturande fino allo scioglimento della comunione ammontanti a E 16832,66 per ciascuna parte attrice ovvero della diversa somma quantificata nel corso del giudizio, il tutto con la vittoria delle spese;
in via subordinata, in caso di conferma della sentenza impugnata, chiedeva che le spese del primo grado fossero compensate;
per l'appellato: chiedeva il rigetto dell'appello con la vittoria delle spese.
Con ordinanza del 5/3/2019 la Corte rigettava la richiesta di sospensione ex art.283 cpc.
Con ordinanza del 28 novembre 2024, a seguito del mancato deposito di note alla scadenza del termine del 14 novembre 2024, il procedimento veniva rinviato ex art.127 ter cpc all'udienza a trattazione scritta del 6 febbraio 2025 alla quale le parti non comparivano mediante il deposito di note.
La causa passava in decisione con ordinanza del 13 febbraio
2025 ai sensi dell'art.127 ter cpc senza la concessione dei termini.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 28/2/17 e Parte_1
convenivano in giudizio per Parte_2 Controparte_1 far dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria in relazione alla successione del comune dante causa ovvero del padre Per_1
e per procedere alla divisione giudiziale dell'immobile oggetto
[...]
dell'asse ereditario e sito in Pontecagnano Faiano alla piazza Sabato
n.16.
Il convenuto si costituiva ed eccepiva che un identico giudizio era stato già proposto e chiedeva che fosse dichiarata la litispendenza.
Il Tribunale adito dichiarava inammissibile la domanda in quanto coperta da giudicato e applicava in tema di spese il principio della soccombenza.
e hanno presentato appello Parte_1 Parte_2
avverso la predetta sentenza deducendo i seguenti motivi:
1)in via preliminare: insussistenza ed impossibilità di un rigetto della domanda attorea nel merito- sussistenza di una sentenza di rigetto in rito e, quindi, di una sostanziale dichiarazione di inammissibilità
per mancata dimostrazione di una condizione dell'azione;
2) in subordine ed in ogni caso: assoluta ingiustizia ed infondatezza della condanna alle spese delle attrici. si costituiva e chiedeva il rigetto Controparte_1
dell'appello.
Le parti non comparivano all'udienza a trattazione scritta del 14
novembre 2024, né a quella successiva del 6 febbraio 2025 data cui veniva differita d'ufficio con provvedimento regolarmente comunicato alle parti costituite.
Non essendo le parti comparse all'udienza del 6 febbraio 2024 la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 13 febbraio
2025, senza la concessione dei termini.
Il giudizio va dichiarato estinto ai sensi dell'art.127 ter cpc che ha introdotto una previsione specifica rispetto agli artt. 181 I c.e 309 cpc.
L'adozione del predetto provvedimento spetta senz'altro al collegio che decide con sentenza, venendo in questione una pronuncia che definisce il giudizio mediante la risoluzione di questioni pregiudiziali attinenti al processo e che, dunque, deve rivestire tale forma ai sensi dell'art. 279 IIc.n. 2 cpc.
Non a caso se tale provvedimento fosse un'ordinanza nella sostanza sarebbe assoggettato alla disciplina della sentenza per quanto riguarda sia il regime delle impugnazioni (di qui l'ammissibilità del ricorso per cassazione), sia i requisiti formali di validità, che sono quelli previsti dall'art. 132 cpc e, in particolare, le sottoscrizioni del presidente e del giudice estensore (cfr. sent.Cass.n.12357/2003;
ord.Cass.n.11434/ 2007).
Ne consegue, ai sensi dell'art.127 ter cpc così come introdotto dalla riforma Cartabia in relazione all'udienza mediante trattazione scritta, applicabile ai sensi dell'art.359 cpc anche nel giudizio di appello (cfr. Sent. Cass.n.858/2000), che se, nel corso del processo,
nessuna delle parti compare all'udienza a trattazione scritta, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite.
Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza a trattazione scritta, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Nel caso in esame all'udienza del 14 novembre 2024 e a quella successiva del 6 febbraio 2025 le parti non sono comparse e tale mancata comparizione ha determinato la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, a norma degli artt. 310 II c e
359 cpc.
La Corte viene dispensata da ogni pronuncia in materia di spese attesa l'estinzione del processo e le spese di lite per la loro irripetibilità, restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi degli artt. 310 IVc. e 359 cpc.
Neanche può essere applicato l'art. 13 I c.quater DPR n. 115/2002,
che contempla l'obbligo della parte soccombente di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto dell'iscrizione a ruolo, in quanto la predetta disposizione normativa va applicata solo nelle ipotesi di rigetto integrale, di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. ord. Cass.n.19560/2015; ord.
Cass.n.25485/ 2018)
PQM
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta, così provvede:
dichiara estinto il giudizio di gravame;
dichiara il non luogo a provvedere sulle spese del secondo grado del giudizio;
dà atto dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 Ic.quater DPR n. 115/2002.
Salerno, 19 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci