Cass. civ., sez. III, sentenza 29/05/2013, n. 13451
CASS
Sentenza 29 maggio 2013

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Qualora la notificazione del ricorso per cassazione venga eseguita, anziché presso il procuratore domiciliatario della parte nel giudizio di secondo grado - in conformità a quanto prescritto dall'art. 330, primo comma, seconda ipotesi, cod. proc. civ. - presso il suo diverso procuratore domiciliatario in primo grado, l'eventuale rituale presentazione del controricorso contenente la difesa nel merito, dimostrando "ex post" che la notificazione ha raggiunto lo scopo cui era preordinata, impedisce di ritenerla inesistente perché non riferibile al luogo ed alla parte sua destinataria, con conseguente ammissibilità del ricorso.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 29/05/2013, n. 13451
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13451
Data del deposito : 29 maggio 2013

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