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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 15/09/2025, n. 1290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1290 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 533 2018
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
) (c.f. , C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f. ), i secondi in proprio e quali Parte_3 C.F._3
eredi di (nata a [...] il [...]), tutti con l'avv. Persona_1
AMATO GAETANO;
contro
(c.f. ), con Controparte_1 P.IVA_1
l'avv. VALLONE DANILO;
convenuto nonché nei confronti di
(c.f. ), con l'avv. MOLE' Controparte_2 C.F._4
SALVATORE e CP_3
Contr terzo chiamato dall e (c.f. ), con l'avv. CARBONE CP_5 C.F._5
ANTONINO;
(c.f. ), con l'avv. CASSI' ENRICO;
Parte_4 C.F._6
(c.f. , con l'avv. GIANNERI Parte_5 C.F._7
MARIAGRAZIA;
(c.f. ), con l'avv. GIANNERI Parte_6 C.F._8
MARIAGRAZIA;
(c.f. ), con l'avv. Parte_7 C.F._9
PEDILLIGGIERI RAFFAELE;
(c.f. , con l'avv. NIGRO GIUSEPPE;
Parte_8 C.F._10
(c.f. ), con l'avv. NIGRO Parte_9 C.F._11
GIUSEPPE;
(c.f. ), con l'avv. NIGRO Parte_10 C.F._12
GIUSEPPE;
(c.f. ), con l'avv. MARANGIO Parte_11 C.F._13
ROSARIO;
(c.f. ), con l'avv. VICARI Parte_12 C.F._14
FLAVIANA;
(c.f. , con l'avv. VICARI FLAVIANA Parte_13 C.F._15
(c.f. ), con l'avv. CARPENZANO Parte_14 C.F._16
LUIGI;
(c.f. ), con l'avv. CARPENZANO LUIGI Parte_15 C.F._17
(c.f. , con l'avv. FRANCONE Controparte_6 C.F._18
ANTONINO;
(c.f. ), contumace;
CP_7 C.F._19
(c.f. ), contumace;
Controparte_8 C.F._20
(c.f. ), contumace;
Controparte_9 C.F._21
(c.f. ), contumace;
CP_10 C.F._22
(c.f. ), contumace;
CP_11 C.F._23 (c.f. ), contumace;
Controparte_12 C.F._24
(c.f. ), contumace;
CP_13 C.F._25
(c.f. , contumace;
CP_14 C.F._26
(c.f. ), contumace;
CP_15 C.F._27
(c.f. ), contumace;
CP_16 C.F._28
terzi chiamati dal dott. CP_2
avente ad oggetto: Responsabilità professionale. posta in decisione con ordinanza del 14.5.2025;
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato , e Parte_16 Parte_2
- gli ultimi due anche quali eredi di – Parte_3 Persona_1
convenivano in giudizio l' al fine di Controparte_17
ottenere il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, biologici e morali, derivati iure proprio e iure hereditatis dalla morte della loro congiunta Persona_1
causata da una infezione batterica nosocomiale.
Segnatamente, gli attori asserivano che in data 20/07/2015 Persona_1
moglie di e madre di e veniva Parte_16 Parte_2 Parte_3
ricoverata presso l'Ospedale Guzzardi di Vittoria ove le veniva diagnosticato un ittero ostruttivo associato ad un aumento cospicuo di GTO/AST 1127 U/L (VN 15-
37); Gb 8,4 con N 59%.
Dunque, in data 28/07/2015 veniva sottoposta ad un intervento di sfinterotomia e papillotomia endoscopica presso l di per poi essere CP_18 CP_1
nuovamente trasferita, nella medesima giornata, presso il nosocomio vittoriese.
Esponevano, inoltre, che poche ore dopo il subìto intervento, Persona_1
presentava una “modesta perdita di sangue proveniente dalla bocca mentre nella mattinata successiva si evidenziava una melena associata ad ematemesi franca” sicché in data 29/07/2015 veniva sottoposta ad una EGDS, eseguita dal dott.
, il quale diagnosticava “in sede papillare si presenta coagulo adeso alla Parte_5 papilla con sanguinamento a nappo. SI procede ad infiltrazione con adrenalina con arresto immediato del sanguinamento…”.
Tuttavia, a seguito del peggioramento delle condizioni cliniche, dovuto ad una emorragia proveniente dal tratto duodenale, veniva sottoposta ad intervento chirurgico presso l di e trasferita, in data 30/07/2015, CP_18 CP_1
presso il reparto di Rianimazione.
Rappresentavano, ancora, che successivamente, e precisamente in data 1/08/2015, il dott. eseguiva sulla paziente un intervento di colecistectomia, a CP_11
seguito del quale la biopsia epatica riscontrava una epatite cronica attiva di grado 3 con probabile cirrosi;
dunque, continuavano gli attori, in data 3/08/2015, le condizioni di salute della sig.ra iniziavano a precipitare poiché avvertiva Per_1
“la sintomatologia tipica delle infezioni batteriche quali brividi scuotenti, rialzo febbrile, scadente ossigenazione periferia e la Sat di 02” fino a versare, in data
4/08/2015, in stato di insufficienza respiratoria acuta. Sulla paziente, pertanto, veniva riscontrata la presenza di batteri – nella specie “Crescita di Escherichia Coli nel liquido ascitico…crescita di AC BA sensibile al
Coistin…crescita di ” finché, dopo essere stata sottoposta a Persona_2
molteplici trasfusioni, in data 10/08/2015 decedeva per shock settico.
Indi - ritenendo il decesso di causato esclusivamente da Persona_1
un'infezione batterica da microorganismi tipicamente nosocomiali, contratta durante la degenza presso le menzionate strutture ospedaliere - chiedevano all'intestato Tribunale il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, morali, biologici, subiti iure hereditatis e iure proprio nella misura così determinata, da suddividersi in ragione della loro quota ereditaria:
- € 10.206,00 a titolo di risarcimento danno non patrimoniale biologico temporaneo subito dalla de cuius Persona_1
- € 772.594,00, o in subordine € 392.562,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale biologico e morale con personalizzazione del 25%; - € 255.953,00 per il coniuge ed € 272.745 ciascuno per Parte_1 [...]
e a titolo di danno da perdita parentale. Parte_2 Parte_3
Si costituiva ritualmente in giudizio l , la Controparte_1
quale preliminarmente eccepiva l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della condizione di procedibilità ex art. 8, comma 3 della Legge n.24/2017 e/o per la tardiva instaurazione del giudizio di merito ex art. 8 legge 24/2017 nonché per erroneità del rito prescelto dagli attori dovendo gli stessi procedere ad instaurare procedura ex art. 702 bis cpc.
Nel merito, poi, chiedeva il rigetto della domanda poiché infondata in fatto ed in diritto ed in ogni caso non provata l'invocata responsabilità, in ispecie sotto il profilo del nesso causale;
contestava la quantificazione dei danni effettuata da parte attrice siccome sproporzionata, rilevando l'applicabilità delle tabelle di cui agli art. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni (e non le Tabelle di Milano).
L'azienda, inoltre, chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa del dott.
nella qualità di Direttore Sanitario dell di Controparte_2 CP_18
chiedendo di accertarne la responsabilità in caso di accoglimento della CP_1
domanda attorea, ai fini di una successiva eventuale azione di regresso.
Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva in giudizio Controparte_2
chiedendo il rigetto della domanda avversaria siccome infondata, attesa la propria mancanza di responsabilità in ordine alla causazione dell'evento dedotto in giudizio per avere diligentemente adempiuto tutti i compiti a lui spettanti.
Assumeva, più specificamente, la riconducibilità della complicanza infettiva in scrutinio allo stato clinico già compromesso della paziente, affetta da ittero ostruttivo in epatite cronica in fase cirrotica, precisando, nel contempo, che nel
2015 (anno in cui decedeva , rivestiva la qualità di Persona_1
componente del Comitato Infezioni Ospedaliere.
Chiedeva, infine, di essere autorizzato a chiamare in causa il personale sanitario intervenuto presso le strutture ospedaliere di Vittoria e nonché i CP_1
componenti del Comitato Infezioni Ospedaliere al tempo dei fatti dedotti (2015). Con provvedimento in data 19/10/2018, il Giudice autorizzava la chiamata dei terzi, differendo la prima udienza, già fissata al 5.11.2018, al 18.2.2019.
Si costituivano, con apposite comparse, i componenti del C.I.O. Parte_14
, Parte_9 Parte_8 Parte_10 Parte_11 [...]
e , i quali chiedevano dichiararsi CP_6 CP_19 Parte_13
l'inammissibilità e l'illegittimità della chiamata in causa operata dal Dott. CP_2
con conseguente estromissione dal giudizio, ed in ogni caso, il rigetto della domanda siccome infondata e non provata la sussistenza di qualsivoglia responsabilità nella causazione dell'evento.
Con comparsa depositata in data 30.4.2019, si costituiva tardivamente Pt_15
contestando tutti gli addebiti mossi e chiedendo il rigetto della domanda.
[...]
Si costituivano altresì in giudizio i sanitari , , , e CP_5 Pt_4 Parte_5 Pt_6
, chiedendo il rigetto della domanda per assenza del nesso di causalità tra Pt_7
il proprio operato ed il decesso della paziente.
, , , , CP_15 CP_7 CP_8 CP_9 CP_10 CP_11 CP_12 CP_13 CP_14
e rimanevano contumaci. CP_15 CP_16
*** Contr L'eccezione di inammissibilità sollevata dall è infondata perché, anche ove la norma, di natura processuale, dovesse ritenersi applicabile al caso di specie
(relativa ad una fattispecie anteriore alla sua entrata in vigore), essa prevede, in alternativa all'a.t.p., la procedura di mediazione, che è stata esperita nel caso di specie (all. 1 attori); e l'introduzione del giudizio di cognizione nelle forme del rito semplificato deve ritenersi necessaria solo ove sia stato prima esperito il procedimento per a.t.p. e non anche quello di mediazione, perché solo nel primo caso, essendo già stata svolta gran parte (se non tutta) l'attività istruttoria, si giustifica la semplificazione delle forme del giudizio.
In generale, va premesso che “in tema di infezioni nosocomiali, la responsabilità della struttura sanitaria non ha natura oggettiva, sicché, a fronte della prova presuntiva, gravante sul paziente, della contrazione dell'infezione in ambito ospedaliero, la struttura può fornire la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione delle stesse, consistente nell'indicazione: a) dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali;
b) delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;
c) delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami;
d) delle caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande;
e) delle modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti;
f) della qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento;
g) dell'avvenuta attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica;
h) dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori;
i) delle procedure di controllo degli infortuni e della malattie del personale e delle profilassi vaccinali;
j) del rapporto numerico tra personale e degenti;
k) della sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio;
l) della redazione di un "report" da parte delle direzioni dei reparti, da comunicarsi alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella; m) dell'orario delle effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio" (C. 16900/2023,
C. 6386/2023).
È stata dunque disposta c.t.u. collegiale, nominando un medico legale ed un infettivologo, sul seguente quesito:
“esaminati gli atti e i documenti di causa, dicano i cc.tt.uu.: - quali fossero le condizioni di salute della sig.ra al momento del primo contatto Persona_1
con la struttura sanitaria;
- come si siano sviluppate tali condizioni durante la Contr degenza presso le strutture dell convenuta;
- se durante la degenza presso gli ospedali Guizzardi di Vittoria e Civile di la paziente abbia contratto CP_1
un'infezione di tipo nosocomiale e (se possibile) in quale/i specifico/i frangente/i; - in caso positivo, se ed in che misura tale infezione nosocomiale abbia influito sullo sviluppo delle condizioni di salute della paziente e, in particolare, se alla stessa debba causalmente ricondursi il decesso, con un grado di probabilità superiore al
50%; - in caso positivo, se ed in che misura l'infezione sia attribuibile all'insufficiente od errata predisposizione, implementazione ed applicazione dei protocolli e linee guida finalizzati alla prevenzione delle infezioni nosocomiali, rispettivamente da parte del Comitato Infezioni Ospedaliere, della Direzione sanitaria, degli operatori sanitari che ebbero in cura la paziente;
- in caso positivo, in che misura la salute della paziente sia stata compromessa a causa dell'infezione nosocomiale nel tempo intercorso tra la sua insorgenza e il decesso”.
I consulenti hanno confermato la natura nosocomiale dell'infezione contratta dalla sig.ra ed hanno in questa ravvisato la causa del decesso (pag. 5 Per_1
relazione del 22.10.2021): tali chiare indicazioni inducono ad interpretare in senso letterale l'affermazione secondo cui “appare difficile nel caso specifico definire con assoluta certezza se la paziente sia deceduta CON o PER l'infezione da
AC Baumanii”, e quindi nel senso che non può esservi certezza assoluta sulla causa del decesso, che va comunque più probabilmente ricondotta all'infezione contratta in ospedale. Del resto, i consulenti hanno risposto al quesito relativo alla corretta implementazione delle misure di prevenzione, che presupponeva la risposta positiva a quello relativo alla riconducibilità causale
(superiore al 50%) del decesso all'infezione. Inoltre, quando i consulenti affermano di non ravvisare profili di responsabilità in capo ai sanitari, fanno chiaramente riferimento ad eventuali errori di diagnosi o cura, il che non esclude errori in punto di sanificazione e applicazione delle linee guida per la prevenzione delle infezioni.
I consulenti hanno anche ritenuto che “l'Azienda convenuta ha prodotto in atti documentazione attestante le procedure per la prevenzione della diffusione delle infezioni ospedaliere, le quali appaiono adeguate per quell'epoca” (pag. 19 della stessa relazione), ed in particolare che “selezionata, tra tutta la documentazione prodotta agli atti del giudizio [...], quella risalente ad epoca anteriore e coeva al ricovero della sig.ra si ritiene che questa sia sufficiente a concludere che Per_1
Contr l' abbia adempiuto, nel medesimo periodo, ai propri obblighi di vigilanza controllo ed implementazione delle misure di prevenzione delle infezioni nosocomiali” (pag. 9 relazione integrativa del 27.7.2022). Più nel dettaglio, come si evince dalla relazione integrativa del 27.7.2022, la documentazione rilevante, in quanto antecedente o coeva al ricovero, è la seguente:
- All. 5 dott. Linee Guida per la disinfezione in Ospedale del CP_2
Comitato Infezioni Ospedaliere;
- All. 7 dott. Norme di comportamento per ridurre il rischio di CP_2
infezione nelle sale operatorie;
- All. 10 dott. Procedure di sterilizzazione a vapore in sala CP_2
operatoria;
- All. 15 dott. relazione obiettivi di budget 2015 del 23/3/2015 nella CP_2
quale vengono specificate a pagina 5 punto 15 21 azioni (incontri, sopralluoghi, verifiche, ispezioni, eccetera eseguite nel 2015) con obiettivo sorveglianza attiva delle infezioni ospedaliere (obiettivo raggiunto al 100%);
- All. 16 dott. rilievi dallo stesso sollevati in ordine alla corretta CP_2
implementazione delle linee guida;
- All. 20: testo redatto dal dr. sui comportamenti e prevenzione CP_2
infezioni.
I c.t.u. hanno altresì precisato che la documentazione prodotta tardivamente dal dott. con le note del 18.2.2022 non risulta determinante, nel senso che alla CP_2
conclusione della sufficienza delle misure di prevenzione e controllo implementate Contr dall è sufficiente quella prodotta tempestivamente (pag. 9 della relazione integrativa del 27.7.2022).
Sul punto, precisato che la valutazione svolta dai c.t.u. ha carattere tecnico- sanitario e dunque il controllo giudiziale non può che limitarsi alla verifica della sua ragionevolezza e logicità, senza entrare nel merito, dall'analisi dei documenti Contr appena elencati emerge che: l ha adottato, almeno sin dal 2003, le linee guida per la disinfezione in ospedale ed in particolare un protocollo di antisepsi e disinfezione (all. 5 e 20 , in cui si raccomanda l'adozione di una serie di CP_2
comportamenti atti appunto a contenere il rischio di infezione ospedaliera;
anche con specifico riferimento ai blocchi operatori (all. 7 Granata); ed ha definito specifiche procedure per la sterilizzazione delle sale operatorie, con l'indicazione anche dei relativi controlli da effettuare (all. 10 ; ed ha effettuato i dovuti CP_2
controlli sull'attuazione dei protocolli e linee guida (all. 15 e 16 . CP_2
Pertanto, la documentazione richiamata dai c.t.u. evidenzia, anche al lettore Contr inesperto, che l nel periodo anteriore e coevo al ricovero di cui si discute, ha adottato misure di prevenzione delle infezioni nosocomiali ed ha vigilato sulla loro effettiva implementazione;
e i c.t.u. hanno ritenuto sufficienti tali misure di prevenzione, con valutazione che appare esente da incoerenze logiche e deve quindi essere recepita.
Del resto, gli stessi attori non contestano ed anzi fanno proprie tali conclusioni dei c.t.u. espressamente deducendo che “agli atti vi è la prova: 1) dell'impegno nell'impartire le direttive volte al contrasto delle temute infezioni nosocomiale [...]
i sanitari a vario titolo coinvolti nel giudizio (Direttore sanitario e componenti del
CIO) hanno prodotto una serie di documenti attestanti l'impegno nell'impartire le direttive agli operatori, condotta ritenuta diligente dai CCTTU nominati “le strutture sanitarie hanno prodotto in atti documentazione attestante le procedure per la prevenzione della diffusione delle infezioni ospedaliere, le quali appaiono adeguate per quell'epoca (che ci interessa), sicuramente implementabili alla luce delle acquisizioni successive” (pag. 11 della comparsa conclusionale).
Tuttavia, i c.t.u. non sono stati in grado di stabilire se, nel caso di specie, i sanitari che ebbero in cura la sig.ra abbiano puntualmente implementato le Per_1
misure di prevenzione contenute nelle linee guida. In particolare, hanno concluso nel senso che “come già rilevato nella bozza, chi scrive non può affermare con assoluta certezza che il personale in servizio presso il reparto di rianimazione abbia posto concretamente in essere tutte le procedure atte al mantenimento dell'igiene delle mani, alla corretta pulizia e disinfezione dell'ambiente ed alla precauzioni da contatto per i pazienti colonizzati da organismi resistenti, anzi risulta altamente possibile che un operatore o una procedura non perfettamente applicata abbia causato una falla al sistema di prevenzione con successivo contagio ospedaliero. Ma, nel caso di specie, certamente, appare più che sufficiente quanto correttamente predisposto dall convenuta e non può sottacersi che la complicanza per CP_1
cui è causa rappresenta evento che, anche con le più attente precauzioni, non è oggi
(come nel 2015) prevenibile al 100%, nemmeno nelle strutture più evolute” (pag.
54 relazione del 22.10.2021).
Ed anzi, come correttamente evidenziato dagli attori nella comparsa conclusionale Contr e nemmeno contestato dall dalla documentazione in atti si evince che, in prossimità del ricovero della sig.ra furono riscontrati livelli di Per_1
contaminazione notevolmente superiori ai limiti nei reparti in cui la paziente fu poi ricoverata (doc. 18 dei dott.ri e risalente all'inizio di luglio 2015 e Pt_14 Pt_15
doc. “2015 relazione budget Vittoria” e “2015 scheda budget direzione sanitaria
Vittoria” dott. ); nonché il mancato rispetto delle procedure volte Pt_7
all'eliminazione dei rischi in sala operatoria (doc. 16 dott. tra cui vi è CP_2
quello di infezione.
Tale documentazione è ampiamente sufficiente a ritenere che le linee guida in tema di prevenzione delle infezioni, pur correttamente predisposte dall non CP_1
fossero compiutamente applicate nel periodo del ricovero della sig.ra Per_1
Né soccorrono le testimonianze rese sul punto da e Testimone_1 [...]
perché le stesse devono ritenersi nulle (come eccepito dalla difesa Tes_2
attorea appena dopo l'escussione) in ragione della loro incapacità a testimoniare.
L'incapacità a testimoniare non è rilevabile d'ufficio e “qualora la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo 157 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità” (C. 9456/2023): nel caso di specie, la difesa degli attori, all'udienza del 7.12.2022, ha dapprima eccepito l'incapacità dei testimoni;
e, una volta assunta la testimonianza, ne ha eccepito la nullità. L'eccezione va quindi esaminata.
L'art. 246 c.p.c. sancisce l'incapacità a testimoniare delle "persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio”, ossia di coloro che potrebbero essere chiamati in causa o svolgere un qualunque tipo di intervento in giudizio (C. 1101/2006, C. 12947/2007), anche adesivo (C.
13585/2004, C. 16499/2011, C. 3642/2013).
Come insegna la migliore dottrina, l'intervento litisconsortile può avvenire anche dal lato passivo (cfr. anche C. 36639/2021 che contempla l'ipotesi in cui “il terzo spieghi volontariamente intervento litisconsortile, assumendo essere lui (o pure lui)
- e non gli altri convenuti (ovvero non esclusivamente le altre parti chiamate originariamente in giudizio) - il soggetto nei cui riguardi si rivolge la pretesa dell'attore”): pertanto, come il concreditore solidale può svolgere intervento litisconsortile attivo, il condebitore solidale può svolgere intervento litisconsortile passivo chiedendo l'accertamento negativo del credito nei suoi confronti. Infatti, la giurisprudenza ha escluso la capacità testimoniale del “del condebitore solidale nel giudizio intrapreso dai creditori contro gli altri debitori in solido, in ragione dell'interesse giuridico che lo legittimerebbe a parteciparvi” (C. 8832/2023).
Inoltre, uno dei soggetti tipicamente legittimati all'intervento adesivo è colui nei cui confronti l'adiuvato, se soccombente, potrebbe intraprendere una nuova iniziativa processuale: ad es. il fideiussore che intervenga nel giudizio promosso dal creditore contro il debitore principale o il conducente dell'autovettura nel giudizio intentato contro il proprietario (su tale fattispecie C. 18944/2003 secondo cui “all'interno di un giudizio di risarcimento dei danni provocati da un incidente stradale, il conducente dell'autovettura è legittimato a spiegare intervento adesivo rispetto alla posizione del proprietario che sia stato convenuto in giudizio, essendo debitore solidale dello stesso, e come tale esposto, in caso di soccombenza del proprietario, all'esercizio nei propri confronti dell'azione di regresso ex art. 1299
c.c.”). Inoltre, l'interesse che impedisce la testimonianza è insito nella posizione sostanziale del soggetto rispetto alla vicenda oggetto del giudizio, a prescindere dal suo effettivo coinvolgimento in quest'ultimo, che può essere anche solo potenziale.
La Corte di Cassazione ha infatti affermato che “il conducente di un veicolo coinvolto nel sinistro [...] è incapace a deporre ai sensi dell'art. 246 c.p.c., in quanto titolare di un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile, indipendentemente dalla circostanza che il diritto del testimone sia prescritto oppure estinto per adempimento o rinuncia, poiché potrebbe sempre teoricamente intervenire per il risarcimento di danni a decorso occulto o lungolatenti o sopravvenuti” (C. 13501/2022).
Venendo al caso di specie, entrambi i testimoni sentiti hanno partecipato alle attività di cura della sig.ra il teste l'ha affermato Per_1 Tes_2
chiaramente, il teste l'ha solo ipotizzato ma la circostanza è implicita Tes_1
nello stesso capitolato di prova formulato dal dott. e comunque è pacifica Pt_4
tra le parti.
Orbene, dato che la struttura sanitaria e gli operatori sono tutti solidalmente responsabili nei confronti del paziente dei danni subiti durante il ricovero, per quanto detto sopra i testimoni avrebbero potuto partecipare al giudizio sia su iniziativa degli attori che della convenuta principale o di quelli in garanzia, ovvero anche di propria iniziativa, svolgendo un intervento litisconsortile dal lato passivo per far escludere ogni propria responsabilità; nonché comunque (ossia anche a voler escludere la possibilità di intervento litisconsortile) svolgendo intervento Contr adesivo rispetto alla posizione dell
Pertanto, dato che è incapace a testimoniare chi potrebbe intervenire, in ogni forma, nel processo, e i testimoni sentiti avrebbero potuto svolgere quantomeno intervento adesivo dipendente, essi sono incapaci di testimoniare e la testimonianza dagli stessi resa è conseguentemente nulla. Contr Conseguentemente, deve concludersi nel senso che l' pur avendo elaborato corrette linee guida volte alla prevenzione delle infezioni nosocomiali, non ha dato prova in giudizio di averle correttamente applicate nel caso di specie, come sarebbe Contr stato suo onere (C. 5490/2023). L' è quindi responsabile del decesso della sig.ra Per_1
Quanto al danno risarcibile, dalla lettura della comparsa conclusionale si evince che la domanda è stata limitata al solo danno biologico terminale ed al danno non patrimoniale da perdita del congiunto. Si intendono quindi rinunciate le pretese, svolte in citazione, relative al danno catastrofale e al danno biologico diverso dal terminale.
Quanto al danno biologico terminale, esso "è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo” (C.
7923/2024). Contr Orbene è pacifico, perché esposto dagli attori e non contestato dall e comunque emerge dalla c.t.u. (pagg. 17) che le condizioni della paziente divennero critiche il 3.8.2015 e il decesso intervenne il 10.8.2015: potendosi intendere per
“critiche” le stesse condizioni che condussero al decesso, il danno biologico terminale può liquidarsi secondo le tabelle di Milano 2024 che prevedono un'apposita tabella per tale voce di danno, considerando una durata di 8 giorni e dunque € 35247 complessivi per i primi tre giorni ed € 1175 per il quarto, € 1164 per il quinto, € 1153 per il sesto, € 1142 per il settimo, ed € 1130 per l'ottavo, per un totale di € 41011, e dunque € 20.505,5 per ciascuno dei coeredi al 50%.
Trattandosi di tabella relativa al 2024, l'importo va rivalutato dal 31.12.2024 a oggi, ottenendosi € 20.772,07.
Ai fini della quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, va ricordato che secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (C. 10579/2021, C. 26300/2021).
Può quindi farsi ricorso alle tabelle del Tribunale di Roma, aventi le caratteristiche richieste dalla giurisprudenza di legittimità.
A tal fine va considerato che la vittima aveva 61 anni;
aveva 67 Parte_1
anni ed era coniuge;
aveva 32 anni ed era figlia;
Parte_2 Parte_3
aveva 38 anni ed era figlio;
tutti gli attori convivevano con la vittima (cfr. stato di famiglia allegato alla citazione).
Si ottengono quindi questi risultati:
- per , € 323.377,60; Pt_1
- per , € 317.603,00; Parte_2
- per € 317.603,00. Pt_3
Non v'è ragione per l'aumento tra 1/3 e 1/2 ammesso dalle tabelle per la mancanza di altri parenti entro il secondo grado, non avendo gli attori formulato specifica istanza né dedotto alcuna argomentazione a sostegno.
Trattandosi di importi già liquidati al 2025, non è dovuta alcuna rivalutazione. Contr L' va quindi condannata a pagare ad la somma di € Parte_1
323.377,60 e ad e la somma di € 338.375,07 ciascuno. Parte_2 Parte_3 Gli interessi compensativi non vengono in questa sede riconosciuti perché richiedono apposita domanda (C. ) che nel caso di specie è stata P.IVA_2
formulata solo in comparsa conclusionale ed è quindi inammissibile per tardività.
Sono invece dovuti gli interessi legali dal deposito della sentenza al saldo. Contr La domanda svolta dall' nei confronti del dott. per sentirne accertare CP_2
la responsabilità per la mancata adozione ed implementazione delle linee guida e dei protocolli per la prevenzione delle infezioni nosocomiali, è infondata. Contr Si è infatti sopra visto che l ha correttamente svolto tali attività, ed in particolare che il dott. ha personalmente adottato provvedimenti di CP_2
direzione e controllo, laddove l'infezione è dipesa da una qualche mancanza nell'applicazione concreta di tali protocolli nel caso specifico. Contr Il rigetto della domanda svolta dall nei confronti del dott. comporta CP_2
l'assorbimento di quelle svolte, in via subordinata, da quest'ultimo nei confronti di tutti gli altri soggetti coinvolti. Contr Quanto alle spese, l' deve rifonderle agli attori e al dott. per il CP_2
principio di soccombenza. Lo stesso vale per le spese sostenute dalle altre parti del processo, perché le spese sostenute dal chiamato in causa vanno di regola poste a carico dell'attore (C. 31889/2019) che, rispetto alla domanda svolta dal dott. C Contr nei confronti dei soggetti da lui chiamati, è salvo che la chiamata CP_2
appaia manifestamente infondata o palesemente arbitraria, circostanza che nel caso Contr di specie non emerge. Infatti, l ha chiesto principalmente (sempre in subordine rispetto al rigetto della domanda attorea) l'accertamento della responsabilità esclusiva del dott. e la sua condanna al risarcimento del CP_2
danno (deve intendersi, direttamente a favore degli attori) il che rende più che plausibile l'iniziativa del dott. di chiamare in causa tutti gli altri soggetti a CP_2
vario titolo coinvolti nella vicenda, al fine di ottenere l'accertamento delle rispettive responsabilità.
Le spese sostenute dagli attori si liquidano sul decisum complessivo (e quindi sullo scaglione superiore a 1 milione) e senza aumento per pluralità di parti (che non è obbligatorio: art. 4 co. 2 d.m. 55/2014) perché questa non ha comportato un apprezzabile aggravio delle esigenze difensive, limitato alle, perlopiù astratte, deduzioni relative al danno iure hereditario.
Le spese sostenute dai chiamati in causa si liquidano sullo scaglione fino ad €
520.000 perché il valore della domanda svolta nei confronti di ciascuno di essi deve ritenersi limitata, nella peggiore delle ipotesi, a tale valore: infatti, dato l'elevato numero di soggetti coinvolti ed aventi la medesima posizione rispetto alla vicenda concreta (membri del CIO – medici intervenuti) appare del tutto inverosimile che l'esame delle domande svolte nei loro confronti potesse portare all'accertamento della responsabilità esclusiva in capo ad uno solo di essi;
ed anche l'accertamento della responsabilità di soli due chiamati in causa avrebbe comportato a carico loro, in base al criterio del decisum, una condanna alle spese parametrata su tale scaglione.
Né ciò significa che, per la presunzione di responsabilità paritaria, si dovrebbe fare riferimento all'importo della domanda principale diviso per il numero di chiamati, perché per la liquidazione delle spese a favore del convenuto vittorioso (o chiamato la domanda nei cui confronti è assorbita) deve guardarsi all'importo massimo della domanda svolta nei suoi confronti che, per quanto detto, nel caso di specie deve ritenersi limitato, nella peggiore delle ipotesi, allo scaglione sino ad €
520.000.
Ai chiamati si riconosce una liquidazione inferiore ai valori medi, riconosciuta invece agli attori, perché gli esiti della c.t.u. hanno sensibilmente ridotto le loro esigenze difensive.
L'aumento per pluralità di parti non viene riconosciuto nemmeno ai dott.ri
, , Parte_17 Controparte_21 CP_22 CP_23
(costituitisi con lo stesso difensore), perché le difese svolte nelle rispettive comparse sono sostanzialmente identiche.
Quanto al rimborso delle spese sostenute per l'assistenza del c.t.p., richiesto dai dott.ri e va anzitutto rilevato che “le spese sostenute per la Parte_5 Pt_6 consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue”, ed ai fini del rimborso non occorre che la parte richiedente dimostri di aver già sostenuto la spesa, essendo sufficiente la produzione della notula del c.t.p. (C. 26729/2024).
Nel caso di specie, i dott.ri e hanno prodotto notula del proprio Parte_5 Pt_6
c.t.p. per € 2.500 ciascuno: tale importo appare eccessivo.
Infatti, i dott.ri e sono stati coinvolti non quali componenti Parte_5 Pt_6
degli organi deputati alla predisposizione dei protocolli di prevenzione, ma quali medici intervenuti nelle cure della sig.ra e i c.t.u. hanno affermato di Per_1
non essere in grado di verificare la corretta applicazione dei protocolli da parte dei medici intervenuti: di talché il c.t.p. non ha nemmeno dovuto esaminare profili della c.t.u. specificamente attinenti all'operato dei propri assistiti.
Pertanto, appare eccessivo sia l'importo richiesto per ciascuna delle parti assistite, perché l'attività del c.t.p. si è limitata alla constatazione del mancato esame, da parte dei c.t.u., della loro posizione;
sia per la duplicazione di tale importo, perché tale attività del c.t.p. non è stata aggravata dall'assistenza a due parti.
Alla luce di ciò appare congruo disporre il rimborso di € 1000 netti complessivi
(500 a testa).
Sempre per il principio di soccombenza, le spese di c.t.u. restano a carico Contr dell
P.Q.M.
Il Tribunale:
- condanna l a pagare a la somma di € CP_24 Parte_1
323.377,60 oltre interessi dalla sentenza al saldo;
- condanna l a pagare a ed a CP_24 Parte_2 [...]
la somma di € 338.375,07 oltre interessi dalla sentenza al saldo Pt_3
ciascuno; - condanna l a rifondere a , e CP_24 Parte_1 Parte_2
in solido le spese di lite, liquidate in € 37.000 oltre iva cpa Pt_3
rimborso spese forfetario al 15%, distratte a favore del difensore;
- condanna l a rifondere a tutte le altre parti costituite le spese CP_24
di lite, liquidate in € 15.000 oltre iva cpa rimborso spese forfetario al 15% ciascuno (considerando unitariamente ed in solido le parti costituitesi con lo stesso difensore indicate in motivazione);
- condanna l a rifondere ai dott.ri e in CP_24 Pt_6 Parte_5
solido le spese di c.t.p., riconosciute nella misura di € 1000 oltre iva e cp;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell
Ragusa, 13/09/2025
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 533 2018
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
) (c.f. , C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f. ), i secondi in proprio e quali Parte_3 C.F._3
eredi di (nata a [...] il [...]), tutti con l'avv. Persona_1
AMATO GAETANO;
contro
(c.f. ), con Controparte_1 P.IVA_1
l'avv. VALLONE DANILO;
convenuto nonché nei confronti di
(c.f. ), con l'avv. MOLE' Controparte_2 C.F._4
SALVATORE e CP_3
Contr terzo chiamato dall e (c.f. ), con l'avv. CARBONE CP_5 C.F._5
ANTONINO;
(c.f. ), con l'avv. CASSI' ENRICO;
Parte_4 C.F._6
(c.f. , con l'avv. GIANNERI Parte_5 C.F._7
MARIAGRAZIA;
(c.f. ), con l'avv. GIANNERI Parte_6 C.F._8
MARIAGRAZIA;
(c.f. ), con l'avv. Parte_7 C.F._9
PEDILLIGGIERI RAFFAELE;
(c.f. , con l'avv. NIGRO GIUSEPPE;
Parte_8 C.F._10
(c.f. ), con l'avv. NIGRO Parte_9 C.F._11
GIUSEPPE;
(c.f. ), con l'avv. NIGRO Parte_10 C.F._12
GIUSEPPE;
(c.f. ), con l'avv. MARANGIO Parte_11 C.F._13
ROSARIO;
(c.f. ), con l'avv. VICARI Parte_12 C.F._14
FLAVIANA;
(c.f. , con l'avv. VICARI FLAVIANA Parte_13 C.F._15
(c.f. ), con l'avv. CARPENZANO Parte_14 C.F._16
LUIGI;
(c.f. ), con l'avv. CARPENZANO LUIGI Parte_15 C.F._17
(c.f. , con l'avv. FRANCONE Controparte_6 C.F._18
ANTONINO;
(c.f. ), contumace;
CP_7 C.F._19
(c.f. ), contumace;
Controparte_8 C.F._20
(c.f. ), contumace;
Controparte_9 C.F._21
(c.f. ), contumace;
CP_10 C.F._22
(c.f. ), contumace;
CP_11 C.F._23 (c.f. ), contumace;
Controparte_12 C.F._24
(c.f. ), contumace;
CP_13 C.F._25
(c.f. , contumace;
CP_14 C.F._26
(c.f. ), contumace;
CP_15 C.F._27
(c.f. ), contumace;
CP_16 C.F._28
terzi chiamati dal dott. CP_2
avente ad oggetto: Responsabilità professionale. posta in decisione con ordinanza del 14.5.2025;
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato , e Parte_16 Parte_2
- gli ultimi due anche quali eredi di – Parte_3 Persona_1
convenivano in giudizio l' al fine di Controparte_17
ottenere il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, biologici e morali, derivati iure proprio e iure hereditatis dalla morte della loro congiunta Persona_1
causata da una infezione batterica nosocomiale.
Segnatamente, gli attori asserivano che in data 20/07/2015 Persona_1
moglie di e madre di e veniva Parte_16 Parte_2 Parte_3
ricoverata presso l'Ospedale Guzzardi di Vittoria ove le veniva diagnosticato un ittero ostruttivo associato ad un aumento cospicuo di GTO/AST 1127 U/L (VN 15-
37); Gb 8,4 con N 59%.
Dunque, in data 28/07/2015 veniva sottoposta ad un intervento di sfinterotomia e papillotomia endoscopica presso l di per poi essere CP_18 CP_1
nuovamente trasferita, nella medesima giornata, presso il nosocomio vittoriese.
Esponevano, inoltre, che poche ore dopo il subìto intervento, Persona_1
presentava una “modesta perdita di sangue proveniente dalla bocca mentre nella mattinata successiva si evidenziava una melena associata ad ematemesi franca” sicché in data 29/07/2015 veniva sottoposta ad una EGDS, eseguita dal dott.
, il quale diagnosticava “in sede papillare si presenta coagulo adeso alla Parte_5 papilla con sanguinamento a nappo. SI procede ad infiltrazione con adrenalina con arresto immediato del sanguinamento…”.
Tuttavia, a seguito del peggioramento delle condizioni cliniche, dovuto ad una emorragia proveniente dal tratto duodenale, veniva sottoposta ad intervento chirurgico presso l di e trasferita, in data 30/07/2015, CP_18 CP_1
presso il reparto di Rianimazione.
Rappresentavano, ancora, che successivamente, e precisamente in data 1/08/2015, il dott. eseguiva sulla paziente un intervento di colecistectomia, a CP_11
seguito del quale la biopsia epatica riscontrava una epatite cronica attiva di grado 3 con probabile cirrosi;
dunque, continuavano gli attori, in data 3/08/2015, le condizioni di salute della sig.ra iniziavano a precipitare poiché avvertiva Per_1
“la sintomatologia tipica delle infezioni batteriche quali brividi scuotenti, rialzo febbrile, scadente ossigenazione periferia e la Sat di 02” fino a versare, in data
4/08/2015, in stato di insufficienza respiratoria acuta. Sulla paziente, pertanto, veniva riscontrata la presenza di batteri – nella specie “Crescita di Escherichia Coli nel liquido ascitico…crescita di AC BA sensibile al
Coistin…crescita di ” finché, dopo essere stata sottoposta a Persona_2
molteplici trasfusioni, in data 10/08/2015 decedeva per shock settico.
Indi - ritenendo il decesso di causato esclusivamente da Persona_1
un'infezione batterica da microorganismi tipicamente nosocomiali, contratta durante la degenza presso le menzionate strutture ospedaliere - chiedevano all'intestato Tribunale il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, morali, biologici, subiti iure hereditatis e iure proprio nella misura così determinata, da suddividersi in ragione della loro quota ereditaria:
- € 10.206,00 a titolo di risarcimento danno non patrimoniale biologico temporaneo subito dalla de cuius Persona_1
- € 772.594,00, o in subordine € 392.562,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale biologico e morale con personalizzazione del 25%; - € 255.953,00 per il coniuge ed € 272.745 ciascuno per Parte_1 [...]
e a titolo di danno da perdita parentale. Parte_2 Parte_3
Si costituiva ritualmente in giudizio l , la Controparte_1
quale preliminarmente eccepiva l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della condizione di procedibilità ex art. 8, comma 3 della Legge n.24/2017 e/o per la tardiva instaurazione del giudizio di merito ex art. 8 legge 24/2017 nonché per erroneità del rito prescelto dagli attori dovendo gli stessi procedere ad instaurare procedura ex art. 702 bis cpc.
Nel merito, poi, chiedeva il rigetto della domanda poiché infondata in fatto ed in diritto ed in ogni caso non provata l'invocata responsabilità, in ispecie sotto il profilo del nesso causale;
contestava la quantificazione dei danni effettuata da parte attrice siccome sproporzionata, rilevando l'applicabilità delle tabelle di cui agli art. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni (e non le Tabelle di Milano).
L'azienda, inoltre, chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa del dott.
nella qualità di Direttore Sanitario dell di Controparte_2 CP_18
chiedendo di accertarne la responsabilità in caso di accoglimento della CP_1
domanda attorea, ai fini di una successiva eventuale azione di regresso.
Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva in giudizio Controparte_2
chiedendo il rigetto della domanda avversaria siccome infondata, attesa la propria mancanza di responsabilità in ordine alla causazione dell'evento dedotto in giudizio per avere diligentemente adempiuto tutti i compiti a lui spettanti.
Assumeva, più specificamente, la riconducibilità della complicanza infettiva in scrutinio allo stato clinico già compromesso della paziente, affetta da ittero ostruttivo in epatite cronica in fase cirrotica, precisando, nel contempo, che nel
2015 (anno in cui decedeva , rivestiva la qualità di Persona_1
componente del Comitato Infezioni Ospedaliere.
Chiedeva, infine, di essere autorizzato a chiamare in causa il personale sanitario intervenuto presso le strutture ospedaliere di Vittoria e nonché i CP_1
componenti del Comitato Infezioni Ospedaliere al tempo dei fatti dedotti (2015). Con provvedimento in data 19/10/2018, il Giudice autorizzava la chiamata dei terzi, differendo la prima udienza, già fissata al 5.11.2018, al 18.2.2019.
Si costituivano, con apposite comparse, i componenti del C.I.O. Parte_14
, Parte_9 Parte_8 Parte_10 Parte_11 [...]
e , i quali chiedevano dichiararsi CP_6 CP_19 Parte_13
l'inammissibilità e l'illegittimità della chiamata in causa operata dal Dott. CP_2
con conseguente estromissione dal giudizio, ed in ogni caso, il rigetto della domanda siccome infondata e non provata la sussistenza di qualsivoglia responsabilità nella causazione dell'evento.
Con comparsa depositata in data 30.4.2019, si costituiva tardivamente Pt_15
contestando tutti gli addebiti mossi e chiedendo il rigetto della domanda.
[...]
Si costituivano altresì in giudizio i sanitari , , , e CP_5 Pt_4 Parte_5 Pt_6
, chiedendo il rigetto della domanda per assenza del nesso di causalità tra Pt_7
il proprio operato ed il decesso della paziente.
, , , , CP_15 CP_7 CP_8 CP_9 CP_10 CP_11 CP_12 CP_13 CP_14
e rimanevano contumaci. CP_15 CP_16
*** Contr L'eccezione di inammissibilità sollevata dall è infondata perché, anche ove la norma, di natura processuale, dovesse ritenersi applicabile al caso di specie
(relativa ad una fattispecie anteriore alla sua entrata in vigore), essa prevede, in alternativa all'a.t.p., la procedura di mediazione, che è stata esperita nel caso di specie (all. 1 attori); e l'introduzione del giudizio di cognizione nelle forme del rito semplificato deve ritenersi necessaria solo ove sia stato prima esperito il procedimento per a.t.p. e non anche quello di mediazione, perché solo nel primo caso, essendo già stata svolta gran parte (se non tutta) l'attività istruttoria, si giustifica la semplificazione delle forme del giudizio.
In generale, va premesso che “in tema di infezioni nosocomiali, la responsabilità della struttura sanitaria non ha natura oggettiva, sicché, a fronte della prova presuntiva, gravante sul paziente, della contrazione dell'infezione in ambito ospedaliero, la struttura può fornire la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione delle stesse, consistente nell'indicazione: a) dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali;
b) delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;
c) delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami;
d) delle caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande;
e) delle modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti;
f) della qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento;
g) dell'avvenuta attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica;
h) dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori;
i) delle procedure di controllo degli infortuni e della malattie del personale e delle profilassi vaccinali;
j) del rapporto numerico tra personale e degenti;
k) della sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio;
l) della redazione di un "report" da parte delle direzioni dei reparti, da comunicarsi alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella; m) dell'orario delle effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio" (C. 16900/2023,
C. 6386/2023).
È stata dunque disposta c.t.u. collegiale, nominando un medico legale ed un infettivologo, sul seguente quesito:
“esaminati gli atti e i documenti di causa, dicano i cc.tt.uu.: - quali fossero le condizioni di salute della sig.ra al momento del primo contatto Persona_1
con la struttura sanitaria;
- come si siano sviluppate tali condizioni durante la Contr degenza presso le strutture dell convenuta;
- se durante la degenza presso gli ospedali Guizzardi di Vittoria e Civile di la paziente abbia contratto CP_1
un'infezione di tipo nosocomiale e (se possibile) in quale/i specifico/i frangente/i; - in caso positivo, se ed in che misura tale infezione nosocomiale abbia influito sullo sviluppo delle condizioni di salute della paziente e, in particolare, se alla stessa debba causalmente ricondursi il decesso, con un grado di probabilità superiore al
50%; - in caso positivo, se ed in che misura l'infezione sia attribuibile all'insufficiente od errata predisposizione, implementazione ed applicazione dei protocolli e linee guida finalizzati alla prevenzione delle infezioni nosocomiali, rispettivamente da parte del Comitato Infezioni Ospedaliere, della Direzione sanitaria, degli operatori sanitari che ebbero in cura la paziente;
- in caso positivo, in che misura la salute della paziente sia stata compromessa a causa dell'infezione nosocomiale nel tempo intercorso tra la sua insorgenza e il decesso”.
I consulenti hanno confermato la natura nosocomiale dell'infezione contratta dalla sig.ra ed hanno in questa ravvisato la causa del decesso (pag. 5 Per_1
relazione del 22.10.2021): tali chiare indicazioni inducono ad interpretare in senso letterale l'affermazione secondo cui “appare difficile nel caso specifico definire con assoluta certezza se la paziente sia deceduta CON o PER l'infezione da
AC Baumanii”, e quindi nel senso che non può esservi certezza assoluta sulla causa del decesso, che va comunque più probabilmente ricondotta all'infezione contratta in ospedale. Del resto, i consulenti hanno risposto al quesito relativo alla corretta implementazione delle misure di prevenzione, che presupponeva la risposta positiva a quello relativo alla riconducibilità causale
(superiore al 50%) del decesso all'infezione. Inoltre, quando i consulenti affermano di non ravvisare profili di responsabilità in capo ai sanitari, fanno chiaramente riferimento ad eventuali errori di diagnosi o cura, il che non esclude errori in punto di sanificazione e applicazione delle linee guida per la prevenzione delle infezioni.
I consulenti hanno anche ritenuto che “l'Azienda convenuta ha prodotto in atti documentazione attestante le procedure per la prevenzione della diffusione delle infezioni ospedaliere, le quali appaiono adeguate per quell'epoca” (pag. 19 della stessa relazione), ed in particolare che “selezionata, tra tutta la documentazione prodotta agli atti del giudizio [...], quella risalente ad epoca anteriore e coeva al ricovero della sig.ra si ritiene che questa sia sufficiente a concludere che Per_1
Contr l' abbia adempiuto, nel medesimo periodo, ai propri obblighi di vigilanza controllo ed implementazione delle misure di prevenzione delle infezioni nosocomiali” (pag. 9 relazione integrativa del 27.7.2022). Più nel dettaglio, come si evince dalla relazione integrativa del 27.7.2022, la documentazione rilevante, in quanto antecedente o coeva al ricovero, è la seguente:
- All. 5 dott. Linee Guida per la disinfezione in Ospedale del CP_2
Comitato Infezioni Ospedaliere;
- All. 7 dott. Norme di comportamento per ridurre il rischio di CP_2
infezione nelle sale operatorie;
- All. 10 dott. Procedure di sterilizzazione a vapore in sala CP_2
operatoria;
- All. 15 dott. relazione obiettivi di budget 2015 del 23/3/2015 nella CP_2
quale vengono specificate a pagina 5 punto 15 21 azioni (incontri, sopralluoghi, verifiche, ispezioni, eccetera eseguite nel 2015) con obiettivo sorveglianza attiva delle infezioni ospedaliere (obiettivo raggiunto al 100%);
- All. 16 dott. rilievi dallo stesso sollevati in ordine alla corretta CP_2
implementazione delle linee guida;
- All. 20: testo redatto dal dr. sui comportamenti e prevenzione CP_2
infezioni.
I c.t.u. hanno altresì precisato che la documentazione prodotta tardivamente dal dott. con le note del 18.2.2022 non risulta determinante, nel senso che alla CP_2
conclusione della sufficienza delle misure di prevenzione e controllo implementate Contr dall è sufficiente quella prodotta tempestivamente (pag. 9 della relazione integrativa del 27.7.2022).
Sul punto, precisato che la valutazione svolta dai c.t.u. ha carattere tecnico- sanitario e dunque il controllo giudiziale non può che limitarsi alla verifica della sua ragionevolezza e logicità, senza entrare nel merito, dall'analisi dei documenti Contr appena elencati emerge che: l ha adottato, almeno sin dal 2003, le linee guida per la disinfezione in ospedale ed in particolare un protocollo di antisepsi e disinfezione (all. 5 e 20 , in cui si raccomanda l'adozione di una serie di CP_2
comportamenti atti appunto a contenere il rischio di infezione ospedaliera;
anche con specifico riferimento ai blocchi operatori (all. 7 Granata); ed ha definito specifiche procedure per la sterilizzazione delle sale operatorie, con l'indicazione anche dei relativi controlli da effettuare (all. 10 ; ed ha effettuato i dovuti CP_2
controlli sull'attuazione dei protocolli e linee guida (all. 15 e 16 . CP_2
Pertanto, la documentazione richiamata dai c.t.u. evidenzia, anche al lettore Contr inesperto, che l nel periodo anteriore e coevo al ricovero di cui si discute, ha adottato misure di prevenzione delle infezioni nosocomiali ed ha vigilato sulla loro effettiva implementazione;
e i c.t.u. hanno ritenuto sufficienti tali misure di prevenzione, con valutazione che appare esente da incoerenze logiche e deve quindi essere recepita.
Del resto, gli stessi attori non contestano ed anzi fanno proprie tali conclusioni dei c.t.u. espressamente deducendo che “agli atti vi è la prova: 1) dell'impegno nell'impartire le direttive volte al contrasto delle temute infezioni nosocomiale [...]
i sanitari a vario titolo coinvolti nel giudizio (Direttore sanitario e componenti del
CIO) hanno prodotto una serie di documenti attestanti l'impegno nell'impartire le direttive agli operatori, condotta ritenuta diligente dai CCTTU nominati “le strutture sanitarie hanno prodotto in atti documentazione attestante le procedure per la prevenzione della diffusione delle infezioni ospedaliere, le quali appaiono adeguate per quell'epoca (che ci interessa), sicuramente implementabili alla luce delle acquisizioni successive” (pag. 11 della comparsa conclusionale).
Tuttavia, i c.t.u. non sono stati in grado di stabilire se, nel caso di specie, i sanitari che ebbero in cura la sig.ra abbiano puntualmente implementato le Per_1
misure di prevenzione contenute nelle linee guida. In particolare, hanno concluso nel senso che “come già rilevato nella bozza, chi scrive non può affermare con assoluta certezza che il personale in servizio presso il reparto di rianimazione abbia posto concretamente in essere tutte le procedure atte al mantenimento dell'igiene delle mani, alla corretta pulizia e disinfezione dell'ambiente ed alla precauzioni da contatto per i pazienti colonizzati da organismi resistenti, anzi risulta altamente possibile che un operatore o una procedura non perfettamente applicata abbia causato una falla al sistema di prevenzione con successivo contagio ospedaliero. Ma, nel caso di specie, certamente, appare più che sufficiente quanto correttamente predisposto dall convenuta e non può sottacersi che la complicanza per CP_1
cui è causa rappresenta evento che, anche con le più attente precauzioni, non è oggi
(come nel 2015) prevenibile al 100%, nemmeno nelle strutture più evolute” (pag.
54 relazione del 22.10.2021).
Ed anzi, come correttamente evidenziato dagli attori nella comparsa conclusionale Contr e nemmeno contestato dall dalla documentazione in atti si evince che, in prossimità del ricovero della sig.ra furono riscontrati livelli di Per_1
contaminazione notevolmente superiori ai limiti nei reparti in cui la paziente fu poi ricoverata (doc. 18 dei dott.ri e risalente all'inizio di luglio 2015 e Pt_14 Pt_15
doc. “2015 relazione budget Vittoria” e “2015 scheda budget direzione sanitaria
Vittoria” dott. ); nonché il mancato rispetto delle procedure volte Pt_7
all'eliminazione dei rischi in sala operatoria (doc. 16 dott. tra cui vi è CP_2
quello di infezione.
Tale documentazione è ampiamente sufficiente a ritenere che le linee guida in tema di prevenzione delle infezioni, pur correttamente predisposte dall non CP_1
fossero compiutamente applicate nel periodo del ricovero della sig.ra Per_1
Né soccorrono le testimonianze rese sul punto da e Testimone_1 [...]
perché le stesse devono ritenersi nulle (come eccepito dalla difesa Tes_2
attorea appena dopo l'escussione) in ragione della loro incapacità a testimoniare.
L'incapacità a testimoniare non è rilevabile d'ufficio e “qualora la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo 157 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità” (C. 9456/2023): nel caso di specie, la difesa degli attori, all'udienza del 7.12.2022, ha dapprima eccepito l'incapacità dei testimoni;
e, una volta assunta la testimonianza, ne ha eccepito la nullità. L'eccezione va quindi esaminata.
L'art. 246 c.p.c. sancisce l'incapacità a testimoniare delle "persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio”, ossia di coloro che potrebbero essere chiamati in causa o svolgere un qualunque tipo di intervento in giudizio (C. 1101/2006, C. 12947/2007), anche adesivo (C.
13585/2004, C. 16499/2011, C. 3642/2013).
Come insegna la migliore dottrina, l'intervento litisconsortile può avvenire anche dal lato passivo (cfr. anche C. 36639/2021 che contempla l'ipotesi in cui “il terzo spieghi volontariamente intervento litisconsortile, assumendo essere lui (o pure lui)
- e non gli altri convenuti (ovvero non esclusivamente le altre parti chiamate originariamente in giudizio) - il soggetto nei cui riguardi si rivolge la pretesa dell'attore”): pertanto, come il concreditore solidale può svolgere intervento litisconsortile attivo, il condebitore solidale può svolgere intervento litisconsortile passivo chiedendo l'accertamento negativo del credito nei suoi confronti. Infatti, la giurisprudenza ha escluso la capacità testimoniale del “del condebitore solidale nel giudizio intrapreso dai creditori contro gli altri debitori in solido, in ragione dell'interesse giuridico che lo legittimerebbe a parteciparvi” (C. 8832/2023).
Inoltre, uno dei soggetti tipicamente legittimati all'intervento adesivo è colui nei cui confronti l'adiuvato, se soccombente, potrebbe intraprendere una nuova iniziativa processuale: ad es. il fideiussore che intervenga nel giudizio promosso dal creditore contro il debitore principale o il conducente dell'autovettura nel giudizio intentato contro il proprietario (su tale fattispecie C. 18944/2003 secondo cui “all'interno di un giudizio di risarcimento dei danni provocati da un incidente stradale, il conducente dell'autovettura è legittimato a spiegare intervento adesivo rispetto alla posizione del proprietario che sia stato convenuto in giudizio, essendo debitore solidale dello stesso, e come tale esposto, in caso di soccombenza del proprietario, all'esercizio nei propri confronti dell'azione di regresso ex art. 1299
c.c.”). Inoltre, l'interesse che impedisce la testimonianza è insito nella posizione sostanziale del soggetto rispetto alla vicenda oggetto del giudizio, a prescindere dal suo effettivo coinvolgimento in quest'ultimo, che può essere anche solo potenziale.
La Corte di Cassazione ha infatti affermato che “il conducente di un veicolo coinvolto nel sinistro [...] è incapace a deporre ai sensi dell'art. 246 c.p.c., in quanto titolare di un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile, indipendentemente dalla circostanza che il diritto del testimone sia prescritto oppure estinto per adempimento o rinuncia, poiché potrebbe sempre teoricamente intervenire per il risarcimento di danni a decorso occulto o lungolatenti o sopravvenuti” (C. 13501/2022).
Venendo al caso di specie, entrambi i testimoni sentiti hanno partecipato alle attività di cura della sig.ra il teste l'ha affermato Per_1 Tes_2
chiaramente, il teste l'ha solo ipotizzato ma la circostanza è implicita Tes_1
nello stesso capitolato di prova formulato dal dott. e comunque è pacifica Pt_4
tra le parti.
Orbene, dato che la struttura sanitaria e gli operatori sono tutti solidalmente responsabili nei confronti del paziente dei danni subiti durante il ricovero, per quanto detto sopra i testimoni avrebbero potuto partecipare al giudizio sia su iniziativa degli attori che della convenuta principale o di quelli in garanzia, ovvero anche di propria iniziativa, svolgendo un intervento litisconsortile dal lato passivo per far escludere ogni propria responsabilità; nonché comunque (ossia anche a voler escludere la possibilità di intervento litisconsortile) svolgendo intervento Contr adesivo rispetto alla posizione dell
Pertanto, dato che è incapace a testimoniare chi potrebbe intervenire, in ogni forma, nel processo, e i testimoni sentiti avrebbero potuto svolgere quantomeno intervento adesivo dipendente, essi sono incapaci di testimoniare e la testimonianza dagli stessi resa è conseguentemente nulla. Contr Conseguentemente, deve concludersi nel senso che l' pur avendo elaborato corrette linee guida volte alla prevenzione delle infezioni nosocomiali, non ha dato prova in giudizio di averle correttamente applicate nel caso di specie, come sarebbe Contr stato suo onere (C. 5490/2023). L' è quindi responsabile del decesso della sig.ra Per_1
Quanto al danno risarcibile, dalla lettura della comparsa conclusionale si evince che la domanda è stata limitata al solo danno biologico terminale ed al danno non patrimoniale da perdita del congiunto. Si intendono quindi rinunciate le pretese, svolte in citazione, relative al danno catastrofale e al danno biologico diverso dal terminale.
Quanto al danno biologico terminale, esso "è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo” (C.
7923/2024). Contr Orbene è pacifico, perché esposto dagli attori e non contestato dall e comunque emerge dalla c.t.u. (pagg. 17) che le condizioni della paziente divennero critiche il 3.8.2015 e il decesso intervenne il 10.8.2015: potendosi intendere per
“critiche” le stesse condizioni che condussero al decesso, il danno biologico terminale può liquidarsi secondo le tabelle di Milano 2024 che prevedono un'apposita tabella per tale voce di danno, considerando una durata di 8 giorni e dunque € 35247 complessivi per i primi tre giorni ed € 1175 per il quarto, € 1164 per il quinto, € 1153 per il sesto, € 1142 per il settimo, ed € 1130 per l'ottavo, per un totale di € 41011, e dunque € 20.505,5 per ciascuno dei coeredi al 50%.
Trattandosi di tabella relativa al 2024, l'importo va rivalutato dal 31.12.2024 a oggi, ottenendosi € 20.772,07.
Ai fini della quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, va ricordato che secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (C. 10579/2021, C. 26300/2021).
Può quindi farsi ricorso alle tabelle del Tribunale di Roma, aventi le caratteristiche richieste dalla giurisprudenza di legittimità.
A tal fine va considerato che la vittima aveva 61 anni;
aveva 67 Parte_1
anni ed era coniuge;
aveva 32 anni ed era figlia;
Parte_2 Parte_3
aveva 38 anni ed era figlio;
tutti gli attori convivevano con la vittima (cfr. stato di famiglia allegato alla citazione).
Si ottengono quindi questi risultati:
- per , € 323.377,60; Pt_1
- per , € 317.603,00; Parte_2
- per € 317.603,00. Pt_3
Non v'è ragione per l'aumento tra 1/3 e 1/2 ammesso dalle tabelle per la mancanza di altri parenti entro il secondo grado, non avendo gli attori formulato specifica istanza né dedotto alcuna argomentazione a sostegno.
Trattandosi di importi già liquidati al 2025, non è dovuta alcuna rivalutazione. Contr L' va quindi condannata a pagare ad la somma di € Parte_1
323.377,60 e ad e la somma di € 338.375,07 ciascuno. Parte_2 Parte_3 Gli interessi compensativi non vengono in questa sede riconosciuti perché richiedono apposita domanda (C. ) che nel caso di specie è stata P.IVA_2
formulata solo in comparsa conclusionale ed è quindi inammissibile per tardività.
Sono invece dovuti gli interessi legali dal deposito della sentenza al saldo. Contr La domanda svolta dall' nei confronti del dott. per sentirne accertare CP_2
la responsabilità per la mancata adozione ed implementazione delle linee guida e dei protocolli per la prevenzione delle infezioni nosocomiali, è infondata. Contr Si è infatti sopra visto che l ha correttamente svolto tali attività, ed in particolare che il dott. ha personalmente adottato provvedimenti di CP_2
direzione e controllo, laddove l'infezione è dipesa da una qualche mancanza nell'applicazione concreta di tali protocolli nel caso specifico. Contr Il rigetto della domanda svolta dall nei confronti del dott. comporta CP_2
l'assorbimento di quelle svolte, in via subordinata, da quest'ultimo nei confronti di tutti gli altri soggetti coinvolti. Contr Quanto alle spese, l' deve rifonderle agli attori e al dott. per il CP_2
principio di soccombenza. Lo stesso vale per le spese sostenute dalle altre parti del processo, perché le spese sostenute dal chiamato in causa vanno di regola poste a carico dell'attore (C. 31889/2019) che, rispetto alla domanda svolta dal dott. C Contr nei confronti dei soggetti da lui chiamati, è salvo che la chiamata CP_2
appaia manifestamente infondata o palesemente arbitraria, circostanza che nel caso Contr di specie non emerge. Infatti, l ha chiesto principalmente (sempre in subordine rispetto al rigetto della domanda attorea) l'accertamento della responsabilità esclusiva del dott. e la sua condanna al risarcimento del CP_2
danno (deve intendersi, direttamente a favore degli attori) il che rende più che plausibile l'iniziativa del dott. di chiamare in causa tutti gli altri soggetti a CP_2
vario titolo coinvolti nella vicenda, al fine di ottenere l'accertamento delle rispettive responsabilità.
Le spese sostenute dagli attori si liquidano sul decisum complessivo (e quindi sullo scaglione superiore a 1 milione) e senza aumento per pluralità di parti (che non è obbligatorio: art. 4 co. 2 d.m. 55/2014) perché questa non ha comportato un apprezzabile aggravio delle esigenze difensive, limitato alle, perlopiù astratte, deduzioni relative al danno iure hereditario.
Le spese sostenute dai chiamati in causa si liquidano sullo scaglione fino ad €
520.000 perché il valore della domanda svolta nei confronti di ciascuno di essi deve ritenersi limitata, nella peggiore delle ipotesi, a tale valore: infatti, dato l'elevato numero di soggetti coinvolti ed aventi la medesima posizione rispetto alla vicenda concreta (membri del CIO – medici intervenuti) appare del tutto inverosimile che l'esame delle domande svolte nei loro confronti potesse portare all'accertamento della responsabilità esclusiva in capo ad uno solo di essi;
ed anche l'accertamento della responsabilità di soli due chiamati in causa avrebbe comportato a carico loro, in base al criterio del decisum, una condanna alle spese parametrata su tale scaglione.
Né ciò significa che, per la presunzione di responsabilità paritaria, si dovrebbe fare riferimento all'importo della domanda principale diviso per il numero di chiamati, perché per la liquidazione delle spese a favore del convenuto vittorioso (o chiamato la domanda nei cui confronti è assorbita) deve guardarsi all'importo massimo della domanda svolta nei suoi confronti che, per quanto detto, nel caso di specie deve ritenersi limitato, nella peggiore delle ipotesi, allo scaglione sino ad €
520.000.
Ai chiamati si riconosce una liquidazione inferiore ai valori medi, riconosciuta invece agli attori, perché gli esiti della c.t.u. hanno sensibilmente ridotto le loro esigenze difensive.
L'aumento per pluralità di parti non viene riconosciuto nemmeno ai dott.ri
, , Parte_17 Controparte_21 CP_22 CP_23
(costituitisi con lo stesso difensore), perché le difese svolte nelle rispettive comparse sono sostanzialmente identiche.
Quanto al rimborso delle spese sostenute per l'assistenza del c.t.p., richiesto dai dott.ri e va anzitutto rilevato che “le spese sostenute per la Parte_5 Pt_6 consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue”, ed ai fini del rimborso non occorre che la parte richiedente dimostri di aver già sostenuto la spesa, essendo sufficiente la produzione della notula del c.t.p. (C. 26729/2024).
Nel caso di specie, i dott.ri e hanno prodotto notula del proprio Parte_5 Pt_6
c.t.p. per € 2.500 ciascuno: tale importo appare eccessivo.
Infatti, i dott.ri e sono stati coinvolti non quali componenti Parte_5 Pt_6
degli organi deputati alla predisposizione dei protocolli di prevenzione, ma quali medici intervenuti nelle cure della sig.ra e i c.t.u. hanno affermato di Per_1
non essere in grado di verificare la corretta applicazione dei protocolli da parte dei medici intervenuti: di talché il c.t.p. non ha nemmeno dovuto esaminare profili della c.t.u. specificamente attinenti all'operato dei propri assistiti.
Pertanto, appare eccessivo sia l'importo richiesto per ciascuna delle parti assistite, perché l'attività del c.t.p. si è limitata alla constatazione del mancato esame, da parte dei c.t.u., della loro posizione;
sia per la duplicazione di tale importo, perché tale attività del c.t.p. non è stata aggravata dall'assistenza a due parti.
Alla luce di ciò appare congruo disporre il rimborso di € 1000 netti complessivi
(500 a testa).
Sempre per il principio di soccombenza, le spese di c.t.u. restano a carico Contr dell
P.Q.M.
Il Tribunale:
- condanna l a pagare a la somma di € CP_24 Parte_1
323.377,60 oltre interessi dalla sentenza al saldo;
- condanna l a pagare a ed a CP_24 Parte_2 [...]
la somma di € 338.375,07 oltre interessi dalla sentenza al saldo Pt_3
ciascuno; - condanna l a rifondere a , e CP_24 Parte_1 Parte_2
in solido le spese di lite, liquidate in € 37.000 oltre iva cpa Pt_3
rimborso spese forfetario al 15%, distratte a favore del difensore;
- condanna l a rifondere a tutte le altre parti costituite le spese CP_24
di lite, liquidate in € 15.000 oltre iva cpa rimborso spese forfetario al 15% ciascuno (considerando unitariamente ed in solido le parti costituitesi con lo stesso difensore indicate in motivazione);
- condanna l a rifondere ai dott.ri e in CP_24 Pt_6 Parte_5
solido le spese di c.t.p., riconosciute nella misura di € 1000 oltre iva e cp;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell
Ragusa, 13/09/2025
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)