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Sentenza 15 febbraio 2024
Sentenza 15 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 15/02/2024, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2024 |
Testo completo
N.R.G. 3394 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott. ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 3394 / 2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili, congiuntamente promosso da:
nato a [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1
TI ID ( CodiceFiscale_2
e nata in [...] il [...] ) con il Parte_2 C.F._3
LI MA (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 15/11/2023 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 27.04.2017, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nata, in data 28.06.2017, a Rimini (RN), la figlia Per_1
-viste le note di trattazione scritta depositate in data 30.11.2023, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi della figlia minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, astenendosi da qualsiasi vicendevole riferimento malevolo e ciò tantomeno in presenza della figlia alla quale, considerata anche Per_1
la tenera età, le vicende della separazione dovranno essere spiegate con tatto, serenità ed onestà, e mai dovrà la figlia divenire mezzo di pressione per un coniuge nella vita dell'altro.
2) La figlia rimarrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione presso Per_1
la madre che continuerà ad abitare nella casa coniugale di Rimini (RN), Via Dogana n.46, che le viene contestualmente assegnata. Nell'abitazione vivrà anche la prima figlia della signora , Pt_2
. Le spese di gestione della casa saranno a carico esclusivo della moglie, che provvederà al Per_2
cambio di tutte le utenze non appena il marito avrà lasciato l'abitazione e comunque non oltre 7 giorni a far data dall'udienza di comparizione fissata a seguito del deposito del presente ricorso;
3) Entro 7 giorni dalla celebrazione dell'udienza di comparizione il sig. si trasferirà Pt_1
nell'abitazione dei suoi parenti, sita in Rimini Via Brici n. 20, ove trasferirà anche la residenza anagrafica;
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia per due pomeriggi infrasettimanali in base Per_1
ai turni di lavoro, posto che lo stesso esercita attività di noleggio di auto con conducente, svolgendo lui stesso tale ruolo, (giorni e orari da comunicarsi alla madre con un preavviso di almeno 48 ore) senza pernottamento e con obbligo di ricondurre a casa la figlia entro le ore 20.00. Inoltre a fine settimana alternati, qualora i turni di lavoro lo consentano, e sempre con preventivo accordo tra i genitori sugli orari che dovranno forzatamente tenere conto dell'attività lavorativa svolta dal signor
In ogni caso previo accordo con la madre, per la permanenza di nel fine settimana, Pt_1 Per_1
compatibilmente con l'impegno lavorativo del padre, il signor ricondurrà la figlia a dormire Pt_1
a casa entro le ore 23.00.
5) I coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti, rinunciando espressamente a qualsivoglia forma di mantenimento economico sia in questa sede che riguardo la domanda di scioglimento del matrimonio qui contenuta.
6) Il padre si impegna a contribuire al mantenimento della figlia nella misura di €. 400,00 Per_1
mensili, con aggiornamento Istat annuale, da versarsi alla Sig.ra a far data dall'udienza di Pt_2
comparizione fissata a seguito del deposito del presente ricorso, entro il giorno cinque di ogni mese in via anticipata tramite bonifico bancario da eseguire sul conto corrente che la signora Pt_2
comunicherà tempestivamente. 7) Il padre corrisponderà anche il 50 % delle spese straordinarie per la figlia da concordarsi Per_1
preventivamente (fatta eccezione per quelle sanitarie urgenti che daranno diritto a rimborso anche senza previo accordo), con ciò intendendosi quelle mediche, scolastiche, per hobbies, sport e tempo libero.
8) Parte_3
nata il [...], di anni 6, frequenta la prima elementare presso l'
[...] Organizzazione_1
(scuola sita in Santa Cristina di Rimini) ed è iscritta alla scuola di danza, mentre d'estate frequenta la scuola di nuoto.
Per quanto riguarda l 'attività sportiva della figlia si concorda che frequenterà una attività Per_1
sportiva alla volta (invernale od anche estiva), e che questa dovrà essere concordata da entrambi i genitori sulla base delle attitudini e delle scelte liberamente espresse dalla bambina.
9) Il marito si impegna a trasferire alla moglie la proprietà dell'auto Volkswagen Polo targata
FZ794WV, dalla predetta già posseduta e già utilizzata in via esclusiva, con spese del cambio di proprietà nonché di manutenzione, bolli ed assicurazione ad esclusivo carico della signora Pt_2
che dichiara fin d'ora di accollarsi.
10) La misura del contributo paterno al mantenimento dei figli è stata determinata tenuto conto del fatto che, per comune accordo dei coniugi, la sig.ra percepirà per intero gli assegni familiari, Pt_2
che comprendono anche quelli per la prima figlia della signora , , ed in tal senso il Pt_2 Per_2
signor oggi intestatario degli stessi, si impegna a porre in essere quanto eventualmente Pt_1
necessario affinché l'intestazione degli stessi sia modificata in favore della signora . Pt_2
11) Il sig. si impegna a modificare la ragione sociale dell'azienda Pt_1 Organizzazione_2
che ad oggi risulta quale impresa famigliare.
[...]
12) Entrambi i coniugi si impegnano ed obbligano reciprocamente a comunicarsi le proprie variazioni anagrafiche.
13) Entrambi i coniugi si impegnano a comportarsi in modo da favorire lo sviluppo equilibrato della figlia specie sotto il profilo psicologico ed affettivo, con riferimento al rispetto per l'altro Per_1
genitore e alla frequentazione dei parenti di ciascuno dei due. I suddetti coniugi si impegnano altresì
a concordare le scelte educative e scolastiche della figlia tenuto conto delle attitudini e delle aspirazioni della stessa.
14) Ciascun coniuge si impegna sin da ora a prestare l'assenso al rilascio del passaporto in favore dell'altro coniuge, nonché al rilascio/rinnovo del passaporto per la figli a minorenne.
15) Le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia ragione o titolo in conseguenza al rapporto di coniugio sia in ordine alla domanda di separazione che in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio, come pure per qualsiasi causa e/o ragione e/o pretesa reciproca, non disciplinati dal presente accordo con particolare riferimento alla collaborazione prestata nell'ambito del lavoro del da parte della Sig.ra la quale dichiara Pt_1 Pt_2
espressamente di rinunciare a qualsiasi pretesa e azione nessuna esclusa.
16) Le spese della presente procedura devono intendersi integralmente compensate fra le parti e sottoscrivono i rispettivi procuratori ai fini della rinuncia alla solidarietà ex art 13 L.P.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e alle Parte_1 Parte_2
condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (Atto n. 66 Parte I Anno 2017);
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 15.02.2024.
Il Presidente Relatore
Dott. ssa Francesca Miconi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott. ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 3394 / 2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili, congiuntamente promosso da:
nato a [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1
TI ID ( CodiceFiscale_2
e nata in [...] il [...] ) con il Parte_2 C.F._3
LI MA (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 15/11/2023 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 27.04.2017, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nata, in data 28.06.2017, a Rimini (RN), la figlia Per_1
-viste le note di trattazione scritta depositate in data 30.11.2023, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi della figlia minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, astenendosi da qualsiasi vicendevole riferimento malevolo e ciò tantomeno in presenza della figlia alla quale, considerata anche Per_1
la tenera età, le vicende della separazione dovranno essere spiegate con tatto, serenità ed onestà, e mai dovrà la figlia divenire mezzo di pressione per un coniuge nella vita dell'altro.
2) La figlia rimarrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione presso Per_1
la madre che continuerà ad abitare nella casa coniugale di Rimini (RN), Via Dogana n.46, che le viene contestualmente assegnata. Nell'abitazione vivrà anche la prima figlia della signora , Pt_2
. Le spese di gestione della casa saranno a carico esclusivo della moglie, che provvederà al Per_2
cambio di tutte le utenze non appena il marito avrà lasciato l'abitazione e comunque non oltre 7 giorni a far data dall'udienza di comparizione fissata a seguito del deposito del presente ricorso;
3) Entro 7 giorni dalla celebrazione dell'udienza di comparizione il sig. si trasferirà Pt_1
nell'abitazione dei suoi parenti, sita in Rimini Via Brici n. 20, ove trasferirà anche la residenza anagrafica;
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia per due pomeriggi infrasettimanali in base Per_1
ai turni di lavoro, posto che lo stesso esercita attività di noleggio di auto con conducente, svolgendo lui stesso tale ruolo, (giorni e orari da comunicarsi alla madre con un preavviso di almeno 48 ore) senza pernottamento e con obbligo di ricondurre a casa la figlia entro le ore 20.00. Inoltre a fine settimana alternati, qualora i turni di lavoro lo consentano, e sempre con preventivo accordo tra i genitori sugli orari che dovranno forzatamente tenere conto dell'attività lavorativa svolta dal signor
In ogni caso previo accordo con la madre, per la permanenza di nel fine settimana, Pt_1 Per_1
compatibilmente con l'impegno lavorativo del padre, il signor ricondurrà la figlia a dormire Pt_1
a casa entro le ore 23.00.
5) I coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti, rinunciando espressamente a qualsivoglia forma di mantenimento economico sia in questa sede che riguardo la domanda di scioglimento del matrimonio qui contenuta.
6) Il padre si impegna a contribuire al mantenimento della figlia nella misura di €. 400,00 Per_1
mensili, con aggiornamento Istat annuale, da versarsi alla Sig.ra a far data dall'udienza di Pt_2
comparizione fissata a seguito del deposito del presente ricorso, entro il giorno cinque di ogni mese in via anticipata tramite bonifico bancario da eseguire sul conto corrente che la signora Pt_2
comunicherà tempestivamente. 7) Il padre corrisponderà anche il 50 % delle spese straordinarie per la figlia da concordarsi Per_1
preventivamente (fatta eccezione per quelle sanitarie urgenti che daranno diritto a rimborso anche senza previo accordo), con ciò intendendosi quelle mediche, scolastiche, per hobbies, sport e tempo libero.
8) Parte_3
nata il [...], di anni 6, frequenta la prima elementare presso l'
[...] Organizzazione_1
(scuola sita in Santa Cristina di Rimini) ed è iscritta alla scuola di danza, mentre d'estate frequenta la scuola di nuoto.
Per quanto riguarda l 'attività sportiva della figlia si concorda che frequenterà una attività Per_1
sportiva alla volta (invernale od anche estiva), e che questa dovrà essere concordata da entrambi i genitori sulla base delle attitudini e delle scelte liberamente espresse dalla bambina.
9) Il marito si impegna a trasferire alla moglie la proprietà dell'auto Volkswagen Polo targata
FZ794WV, dalla predetta già posseduta e già utilizzata in via esclusiva, con spese del cambio di proprietà nonché di manutenzione, bolli ed assicurazione ad esclusivo carico della signora Pt_2
che dichiara fin d'ora di accollarsi.
10) La misura del contributo paterno al mantenimento dei figli è stata determinata tenuto conto del fatto che, per comune accordo dei coniugi, la sig.ra percepirà per intero gli assegni familiari, Pt_2
che comprendono anche quelli per la prima figlia della signora , , ed in tal senso il Pt_2 Per_2
signor oggi intestatario degli stessi, si impegna a porre in essere quanto eventualmente Pt_1
necessario affinché l'intestazione degli stessi sia modificata in favore della signora . Pt_2
11) Il sig. si impegna a modificare la ragione sociale dell'azienda Pt_1 Organizzazione_2
che ad oggi risulta quale impresa famigliare.
[...]
12) Entrambi i coniugi si impegnano ed obbligano reciprocamente a comunicarsi le proprie variazioni anagrafiche.
13) Entrambi i coniugi si impegnano a comportarsi in modo da favorire lo sviluppo equilibrato della figlia specie sotto il profilo psicologico ed affettivo, con riferimento al rispetto per l'altro Per_1
genitore e alla frequentazione dei parenti di ciascuno dei due. I suddetti coniugi si impegnano altresì
a concordare le scelte educative e scolastiche della figlia tenuto conto delle attitudini e delle aspirazioni della stessa.
14) Ciascun coniuge si impegna sin da ora a prestare l'assenso al rilascio del passaporto in favore dell'altro coniuge, nonché al rilascio/rinnovo del passaporto per la figli a minorenne.
15) Le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia ragione o titolo in conseguenza al rapporto di coniugio sia in ordine alla domanda di separazione che in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio, come pure per qualsiasi causa e/o ragione e/o pretesa reciproca, non disciplinati dal presente accordo con particolare riferimento alla collaborazione prestata nell'ambito del lavoro del da parte della Sig.ra la quale dichiara Pt_1 Pt_2
espressamente di rinunciare a qualsiasi pretesa e azione nessuna esclusa.
16) Le spese della presente procedura devono intendersi integralmente compensate fra le parti e sottoscrivono i rispettivi procuratori ai fini della rinuncia alla solidarietà ex art 13 L.P.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e alle Parte_1 Parte_2
condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (Atto n. 66 Parte I Anno 2017);
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 15.02.2024.
Il Presidente Relatore
Dott. ssa Francesca Miconi