Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 17625 /2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott Giuseppe Gennari Giudice rel dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 14/05/2024 e vertente
TRA
) , nata a [...] in Parte_1 C.F._1
data 12/01/1965 rappresentato e difeso dall'Avv. BANNINO RAFFAELLA ANNA ROSA presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
), nata a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. D'ANDREA MARIA presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_2
della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 10/6/2024
Precisazione delle conclusioni congiunte: provvedere in conformità alle domande congiunte indicate negli atti introduttivi.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 14/05/2024 , Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio con rito civile a Milano in data 7/10/2016 (iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Milano - A. 2016 -N 1565- P I), con Controparte_1
dalla cui unione è nato in data [...], nonché di essersi separato come da sentenza del Per_1
Tribunale di Milano N. 6960/2022 , ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 10/6/2024, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis.
17 cpc.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, celebrata in data 16/12/2024, le parti davano atto di avere raggiunto un accordo già versato negli atti introduttivi e personalmente insistevano perché il tribunale lo volesse accogliere.
Il Giudice delegato, quindi, in assenza della necessità di adottare provvedimenti provvisori ed urgenti nonché di istanze istruttorie, ha trattenuto la causa in decisone, riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 18/12/2024
Osservato in diritto
La domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio formulata dalle parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le parti si sono separate giudizialmente come da sentenza del Tribunale di Milano N. 6960/2022 Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Deve dunque essere emessa la richiesta pronuncia.
Responsabilità genitoriale e mantenimento
Le parti hanno raggiunto un'intesa che prevede affido esclusivo alla madre e visite paterne libere secondo un calendario predisposto in accordo. Dal punto di vista economico, l'accordo prevede un congruo mantenimento per il minore, proporzionato alle sue esigenze e alle condizioni delle parti.
Mentre le parti sono, tra di loro, economicamente indipendenti. A fronte di un'intesa raggiunta sin da principio, l'instaurazione del giudizio contenzioso si è resa necessaria per il fatto che la sentenza di separazione aveva affidato il minore al Comune di Milano, delegando i servizi sociali a regolamentare le visite paterne alla presenza di un educatore. Il tribunale, a distanza di due anni dal giudizio di separazione, ha acquisito una relazione di aggiornamento al fine di valutare la congruità dell'accordo raggiunto. La relazione in questione, depositata in data 25/10/2024, evidenzia un progressivo miglioramento della relazione tra i genitori e, in particolare, riconosce alla signora la CP_1
capacità di farsi pienamente carico della crescita del figlio e al signor la capacità di Pt_1
riconoscere questo ruolo, tanto da fare ritenere giustificata la richiesta di affido esclusivo. Rispetto al minore, il ragazzino – grazie anche agli interventi di supporto – viene descritto come intelligente, bravo a scuola e ben inserito. Quanto alle visite, i servizi sociali condividono la non necessità di mantenere un presidio educativo per i contatti padre/figlio. Invero, già da tempo l'intervento del servizio sociale si è limitato ad un mero monitoraggio del nucleo, mantenuto in particolare a vantaggio della madre. Per tali ragioni, l'accordo raggiunto è corrispondente all'interesse del minore e deve essere recepito dal tribunale.
Le spese di lite sono compensate come da accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile a Milano in data 7/10/2016
(iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Milano - A. 2016 -N 1565- P I) da
Parte_3 Controparte_1 2) REVOCA l'affido del minore all'Ente Comune di Milano;
Per_1
3) DISPONE l'affidamento del figlio in via esclusiva alla madre, con collocamento Per_1
prevalente presso la stessa in Milano, via Cesare da Sesto n. 24, dando atto che le decisioni di maggior interesse (corrispondenti alle questioni di straordinaria amministrazione) per il minore saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
4) DISPONE che il sig. incontrerà il figlio, senza la presenza di un educatore, come invece Pt_1
accaduto fino a giugno 2023: per due pomeriggi alla settimana, con prelievo all'uscita da scuola, ovvero presso l'abitazione materna nei periodi di vacanza scolastica, e riaccompagnamento alle h. 19.30, sempre presso l'abitazione materna, con possibilità di progressivo ampliamento;
5) PONE a carico del signor un contributo mensile di € 900,00, da versare alla signora Pt_1
entro il 5 di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat con prima CP_1
rivalutazione a gennaio 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie previste dalle Linee Guida del Tribunale di Milano, ad eccezione della spesa straordinaria della baby sitter disciplinata come di seguito: il sig. provvederà inoltre a corrispondere alla Sig.ra entro Pt_1 CP_1 il 5 di ogni mese un contributo ulteriore di € 600,00 mensili, con decorrenza dal mese di gennaio 2024 per massimo due anni, quale partecipazione del padre alle spese di baby sitter, per permettere alla sig.ra di consolidare la sua attuale posizione lavorativa e CP_1
reddituale. Il sig. si impegna a corrispondere tale importo anche ove, nel corso dei Pt_1
predetti due anni, venissero a mancare i propri genitori e/o mutassero le situazioni patrimoniali e reddituali di entrambe le parti.
Trascorsi due anni dal deposito del ricorso per divorzio congiunto, quindi dal gennaio 2024,
e venuto meno il contributo ulteriore di € 600,00 di cui al punto che precede, il sig. Pt_1
corrisponderà alla sig.ra a titolo di mantenimento mensile di l'importo di CP_1 Per_1
€ 1.000,00, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie previste dalle Linee Guida del Tribunale di Milano;
6) DÀ ATTO CHE le parti si dichiarano economicamente indipendenti e che fatto salvo quanto previsto dall'accordo sottoscritto dalle parti, le stesse dichiarano di null'altro avere a pretendere l'una nei confronti dell'altra a qualsiasi ragione e/o titolo afferente i loro rapporti, anche con riferimento ai fatti oggetto del giudizio di separazione e del proc. pen. n. 5019/22
RGNR e n. 4698/22 RGGIP avanti al Tribunale di Pavia (già n. 1196/2018 RGNR e n. 4698/22
RGGIP Procura e Tribunale di Milano) e a quelli connessi e/o comunque ad essi collegati;
7) SPESE compensate con rinuncia alla solidarietà professionale;
8) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge nonché, per conoscenza, all'Ente comune di Milano già affidatario.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 18/12/2024
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato