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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 14/04/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1059/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile in persona del Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. r.g. 1059/2022 promossa da:
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti MIONE PAOLO e PONTREMOLI Parte_1
ALESSANDRO, giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attrice in opposizione contro quale mandataria di CP_1 Controparte_2 Parte_2
Convenuta opposta, contumace rappresentata e difesa dall'Avv. ZANFAGNA RENATO, giusta procura alle liti allegata CP_3 alla comparsa di costituzione e risposta
Intervenuta
Avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da segue:
“Voglia il Tribunale Ill. mo, contrariis reiectis, per le causali di cui in premessa:
- dichiarare che non è titolare di alcun diritto di credito nei confronti dell'attrice; CP_3
- accertare e dichiarare in ogni caso la nullità delle clausole di determinazione degli interessi di cui al contratto di mutuo inter partes per violazione di norme imperative e, per l'effetto, operate le dovute compensazioni tra quanto eventualmente dovuto dal mutuatario per rate scadute e quanto da questi vantato a titolo di indebito per interessi non dovuti, dichiarare che la banca non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata;
– condannare la convenuta alla restituzione di quanto percepito per interessi ed oneri non dovuti;
– con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi a favore dei sottoscritti antistatari”.
Parte convenuta ha concluso come segue: In via preliminare e/o pregiudiziale: accertarsi e dichiararsi la inammissibilità e/o la infondatezza della eccezione, sollevata per la prima volta dalla IG nella memoria ex art. 183, VI comma n. 1 C.p.c., di difetto di Parte_1 prova della titolarità del credito in capo ad Controparte_4 Nel merito: pagina 1 di 7 Accertato e dichiarato che la IG ha già rinunciato nella memoria ex art. 183, VI comma n. 1 C.p.c. Parte_3 alla domanda di declaratoria di nullità del contratto di mutuo fondiario per asserito superamento del limite di finanziabilità
a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 33719/22:
In via principale: rigettarsi tutte le domande di parte attrice, in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto, fermo restando, in ogni caso e preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva di Controparte_4 uanto alla domanda proposta dalla IG di condanna “della banca alla restituzione
[...] Parte_1 di quanto percepito per interessi ed oneri non dovuti”.
In via gradata di subordine, per il denegato e non creduto caso in cui, dovesse essere dichiarata la nullità integrale del contratto di mutuo fondiario oggetto del presente giudizio:
Condannarsi comunque la parte attrice IG , nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], anche a titolo di ripetizione di indebito per avere ricevuto le somme mutuate senza titolo
e rapporto causale sottostante, a pagare in restituzione alla : (e, per essa, quale Controparte_4 mandataria con rappresentanza ), attuale titolare del credito già di Controparte_5 Controparte_6
, l'importo di Euro € 168.577,09, oltre interessi al tasso dovuto per legge, senza capitalizzazione, dalla data del
[...] 22/03/2011 al saldo, o quel diverso importo che dovesse essere, all'esito del presente giudizio, ritenuto di giustizia.
In via istruttoria: stante l'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 13749/2024), che sono venute a dirimere ogni precedente contrasto, ci si oppone fin d'ora ad una eventuale richiesta di controparte di supplemento di CTU rispetto ai quesiti per i quali la perizia è già stata espletata.
In ogni caso: con vittoria delle spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario 15% ex D.M. 55/2014 ed accessori di legge.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a controparte nel rispetto del termine concesso dal GE, Parte_1 introduceva il giudio di merito costituente prosecuzione del ricorso in opposizione proposto innanzi al
GE dell'esecuzione immobiliare n. 41/2019, promossa in suo danno da Controparte_6 sulla base di contratto di mutuo fondiario sottoscritto tra le parti in data 22.3.2011, reiterando essenzialmente i motivi di opposizione ivi svolti e contestando il diritto di controparte di agire esecutivamente in suo danno per:
a) Violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuali, ex artt. 1375 c.c. e 2 Cost., in quanto la banca avrebbe dichiarato il mutuo risolto per il mancato pagamento della somma di
Euro 2.881,13, rifiutando le varie proposte di pagamento provenienti dalla mutuataria;
b) Omessa comunicazione della decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.;
c) Nullità del contratto di mutuo per “superamento del limite di finanziabilità” e cioè per violazione dell'art. 38 TUB in combinato disposto con la delibera CICR 22.4.1995, avendo l'istituto di credito erogato la somma di Euro 192.000,00 a fronte di un valore dell'immobile oggetto di garanzia ipotecaria notevolmente inferiore e dunque oltre il limite dell'80% previsto dalla normativa citata;
d) Nullità del contratto ai sensi dell'art. 1346 c.c. per indeterminatezza dell'oggetto, non risultando indicati né il tipo di ammortamento, né il regime di capitalizzazione adottato;
e) Applicazione di interessi usurari da parte della banca.
In ragione dei profili di illegittimità evidenziati, la mutuataria avrebbe avuto diritto al ricalcolo del piano di ammortamento al netto degli interessi corrispettivi versati (per Euro 45.859,94) o la loro sostituzione ai sensi dell'art. 117 TUB, conseguendone un controcredito da porre in compensazione, nonché l'assenza di morosità dell'attrice alla data in cui veniva dichiarata decaduta dal beneficio del termine. Contr restava contumace, in quanto si costituiva rilevando di essere divenuta titolare del CP_4 Contr credito oggetto di causa sulla base di una scissione parziale di in data 25.11.2020 ed eccependo pagina 2 di 7 che il perimetro della scissione comprendeva esclusivamente i crediti e i rapporti inclusi nel compendio scisso e non anche le passività derivanti da pretese risarcitorie e restitutorie.
Nel merito, contestava i motivi di opposizione sub a) e b) rilevando che: CP_4 Contr
- già nel febbraio 2018 controparte aveva chiesto e ottenuto da la sospensione del pagamento di n.
12 rate mensili, dal 31.1.2018 31.12.2018.
I pagamenti avrebbero, quindi, dovuto riprendere, con le modalità pattuite, a partire dal 31.1.2019, come da documentazione versata in atti. Contr
- nello stesso periodo, l'attrice risultava di per il saldo debitore del conto corrente n. 3444, per
Euro 5.700,00, sicché aveva proposto alla banca un piano di rientro graduale, che mediante versamenti periodici a partire dal 10.3.2018 avrebbe dovuto portare ad estinguere il debito entro il 10.2.2019;
- il piano di rientro non era stato onorato da controparte, sicché la banca aveva tentato di giungere ad ulteriori soluzioni conciliative con missive del 8.5.2019 e del 12.6.2018, che tuttavia non avevano ricevuto risposta;
- nelle more, altro istituto di credito a partire dal luglio 2018 aveva segnalato il nominativo dell'attrice alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, sicché- permanendo altresì l'inadempimento al piano di Contr rientro concordato- in data 21.8.2018 e successivamente in data 26.10.2018 aveva comunicato formalmente la risoluzione di tutti i rapporti in essere e la revoca di tutte le linee di credito accordate.
Sulla base di tali premesse, la convenuta ribadiva la correttezza dell'operato della banca, evidenziando come in ogni caso si fosse avvalsa di quanto previsto agli artt. 7 e 8 del “Capitolato dei patti generali di mutuo di credito fondiario” allegato sub A al contratto di mutuo, che prevedono espressamente la risoluzione in caso di inadempimento della parte debitrice nell'alveo di altri rapporti di credito in essere con lo stesso Istituto di Credito ed in caso di emergenza di “circostanze di fatto o relative all'affidabilità bancaria della parte mutuataria”.
In relazione al preteso superamento del limite di finanziabilità di cui al motivo di opposizione sub c), contestava la domanda di controparte, fondata sul valore di stima attribuito all'immobile ipotecato alla data del pignoramento e in ogni caso citando la giurisprudenza di legittimità secondo cui la violazione dell'art. 38 TUB non avrebbe inciso sulla validità del contratto, comportando al massimo un'eventuale responsabilità della banca e sanzioni da parte della Banca d'Italia, ferma la possibilità di conversione in un ordinario mutuo ipotecario, ai sensi dell'art. 1424 c.c. Ulteriormente infondate le censure di cui ai motivi di opposizione d) – e), risultando specificate tutte le clausole necessarie a rendere la mutuataria edotta del costo del finanziamento e non essendo stati pattuiti in alcun modo interessi usurari.
Sulla base di tali premesse, concludeva chiedendo rigettarsi le domande avversarie e, in CP_4 subordine disporre la conversione del mutuo ex art. 1424 c.c. o, in ipotesi di declaratoria di nullità del contratto, condannarsi controparte al pagamento del debito residuo indicato nell'atto di precetto. In sede di I memoria ex art. 183 co. VI c.p.c. l'attrice limitava i motivi di opposizione alla sola nullità di cui ai motivi sub. d)- e), tenuto conto anche della giurisprudenza sopravvenuta, di cui alle SS.UU.
Cass. n. 33719/2022 in tema di superamento del limite di finanziabilità, nonché alle contestazioni riguardanti la violazione dei principi di cui all'art. 1375 c.c. e dell'omessa comunicazione della decadenza dal beneficio del termine, di cui ai motivi sub. a) -b).
L'attrice contestava inoltre la titolarità del credito in capo ad e quest'ultima replicava in II CP_4 Contr memoria che controparte aveva già riconosciuto l'intervenuta cessione del credito da parte di tanto da non sollevare mai contestazioni nell'ambito della procedura esecutiva, chiedendo al GE di pagina 3 di 7 disporre un rinvio di udienza al fine di tentare una nuova trattativa proprio con la cessionaria. La convenuta contestava dunque la tardività dell'eccezione svolta da controparte e produceva comunque apposita dichiarazione rilasciata dal creditore originario, attestante che il credito azionato in questa sede era stato ceduto proprio ad CP_4
La causa veniva istruita mediante CTU contabile e, all'esito del decorso dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., era trattenuta in decisione.
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
In disparte il citato arresto giurisprudenziale di cui alle Sezioni Unite della S.c. sulle conseguenze del superamento del limite di finanziabilità del contratto di mutuo fondiario, di cui all'art. 38 TUB, si osserva come tutti i motivi di opposizione svolti dall'attrice siano infondati.
Nello specifico:
- La CTU ha permesso di escludere la fondatezza di motivi sub. d) – e), in quanto non risultano essere stati pattuiti interessi usurari (né corrispettivi né moratori) tra le parti all'interno del contratto di mutuo fondante l'esecuzione forzata. L'ausiliare ha inoltre confermato una difformità tra TAEG pattuito e applicato, a cui tuttavia- come noto – non possono seguire le conseguenze di cui all'art. 125bis TUB.
Tale disciplina, introdotta dal legislatore con D. Lgs. n. 141/2010, è specificamente circoscritta alla clientela consumatrice, ma ne è esclusa l'applicazione ex art. 122 TUB ai “finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato” e pertanto non potrebbe essere invocata nel caso di specie. Par Potrebbe al massimo configurarsi, in caso di errata indicazione contrattuale dell' , una responsabilità precontrattuale della banca per violazione degli obblighi informativi, dovendo tuttavia in tal caso il cliente fornire la prova che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento;
in particolare il pregiudizio patrimoniale subito per essere stata compromessa la concreta possibilità di concludere altri finanziamenti presso altri intermediari a condizioni migliori di quelle pattuite con l'attuale banca, scelta sulla base di una informativa prenegoziale incompleta o infedele.
Nulla di tutto ciò è stato allegato o provato dall'opponente.
- Alcuna indeterminatezza dell'oggetto del contratto di mutuo è possibile invocare nel caso di specie: lo stesso CTU ha confermato che all'interno del contratto erano specificamente indicate tutte le clausole necessarie a rendere la mutuataria edotta del costo dell'operazione. Come già più volte ribadito dall'intestato Tribunale, deve anzitutto escludersi la nullità del contratto nella sua interezza, atteso che non può discutersi di indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto del contratto ma, semmai, in base agli elementi fondanti la domanda introduttiva, delle sole clausole relative al calcolo degli interessi.
Tale indeterminatezza non è tuttavia riscontrabile nel caso di specie: le condizioni economiche dettagliatamente riportate nel contratto, consentono anzitutto di ricostruire il piano di rimborso, come avvenuto a cura del CTU.
A tale domanda e agli ulteriori approfondimenti istruttori, peraltro, parte attrice, ha rinunciato a seguito del recente arresto giurisprudenziale di cui alle SS. UU. della S.c. n. 15130/2024.
pagina 4 di 7 - Alcuna violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuali, ex artt. 1375 c.c. e 2
Cost., né di carenza di interesse ad agire esecutivamente in danno dell'opponente parrebbero integrati nel caso di specie, tenuto conto della ricostruzione in fatto offerta da e CP_4 documentata sin dalla fase cautelare innanzi al GE, senza alcuna contestazione specifica da parte dell'esecutata. Parimenti, in relazione all'omessa comunicazione della decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., documentata dalla banca già innanzi al GE, deve comunque osservarsi che- quand'anche tali motivi fossero stati fondati- non avrebbero potuto condurre agli esiti invocati dall'attrice, comportando semmai una responsabilità contrattuale e conseguente obbligo risarcitorio, che non ha costituito oggetto di specifica domanda in questa sede.
Non corrisponde al vero che la banca abbia dichiarato risolto il contratto di mutuo in assenza dei presupposti, tenuto conto del tenore letterale degli artt. 7 e 8 del capitolato allegato al contratto di mutuo e della documentazione offerta da negli allegati nn.17-19, che CP_4 confermano la sussistenza dei requisiti previsti dalle citate clausole contrattuali e l'inadempimento dell'attrice.
- Infine, risulta destituita di fondamento l'eccepita carenza di titolarità del credito in capo ad
CP_4
A tal fine, occorre premettere che i principi applicabili al caso di specie sono i seguenti:
✓ la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto;
✓ la società che si affermi successore della parte originaria ed assuma di essere cessionaria di crediti bancari in blocco è pertanto, onerata di fornire la prova circa la propria legittimazione;
✓ la cessione del credito, in particolare, opera una successione nel lato attivo dell'obbligazione e trova la propria disciplina generale nell'art. 1260 c.c., ai sensi del quale il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore;
✓ in caso di cessione in blocco di crediti, tuttavia, a norma dell'art. 58 TUB, la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana... Tale norma, introducendo una disciplina speciale e derogatoria rispetto a quella ordinaria di cui all'art. 1264 c.c., si pone nell'ottica di agevolare la pubblicità e l'opponibilità di trasferimenti interessanti vasti portafogli di crediti, in modo tale che la pubblicazione dell'atto di cessione, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dalla disciplina codicistica per la notificazione dell'atto al debitore ceduto, ne realizzi di fatto il medesimo effetto di pubblicità.
✓ Nell'ipotesi di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, pertanto, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce ad ogni effetto la notificazione dell'atto, ovvero l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ex art. 1264 c.c. è sufficiente che il cessionario provi la notificazione della cessione ovvero l'accettazione da parte del debitore, la disciplina pagina 5 di 7 speciale richiede semplicemente la prova che la cessione sia pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale, oltre all'iscrizione nel registro delle imprese.
✓ La contestazione da parte del debitore, comporta un preciso onere del cessionario di provare specificamente che il credito per il quale agisce sia stato oggetto della cessione, giacché, in ogni fattispecie di cessione di crediti, il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, ad una prova siffatta: la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass.
n.24798/2020 e Cass. n. 4116/2016 richiamate da Cass. n.20739/2022).
✓ D'altro canto, il contratto di cessione di crediti non è soggetto a particolari requisiti formali, non essendo la forma scritta richiesta ad substantiam, né tantomeno ad probationem, ma deve escludersi che, nel caso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, l'avvenuta stipulazione possa essere provata a mezzo di presunzioni ovvero prova testimoniale, in ragione non solo del presumibile importo della complessiva operazione di cessione, ma soprattutto in ragione della qualità delle parti contraenti coinvolte, essendo ragionevole escludere che le stesse siano addivenute ad una stipulazione orale del relativo contratto, che invece riveste sempre- nei casi esaminati anche dall'intestato Tribunale- la forma dell'atto pubblico.
✓ Allo stesso modo, secondo parte della giurisprudenza di merito, citata anche dall'attrice, andrebbe esclusa la possibilità che tale onere probatorio possa essere soddisfatto mediante la produzione della dichiarazione da parte del cedente relativa alla avvenuta cessione del credito vantato nei confronti del debitore ceduto, ma la medesima- ed è questo il caso di specie- potrà comunque costituire oggetto di libero apprezzamento da parte del giudice e fondarne il convincimento, alla luce del più ampio quadro probatorio documentale fornito dalla cessionaria.
✓ Secondo la S.C. (con pronunce di recente confermate anche con ord. n. 4277/2023 e ord. n. 21821 del 20.7.2023) “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. n. 31188/2017).
La S.C. ha, per quanto di interesse, precisato che il giudice di merito non può ritenere insufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione, recante l'indicazione per categorie dei rapporti esclusi dalla cessione, omettendo di verificare se il credito azionato sia o meno riconducibile ad una delle predette categorie. La Corte, in particolare, dopo aver evidenziato che “la trascrizione dello avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, riportata a corredo del motivo di impugnazione, consente... di rilevare che i crediti ceduti erano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in pagina 6 di 7 base alla pendenza ad una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, conformemente alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia” ha, di conseguenza, ritenuto che non avrebbe potuto sottrarsi il Tribunale al compito di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di chiusura del conto ed alle altre caratteristiche del rapporto, la pretesa azionata rientrasse tra quelle trasferite alla cessionaria o fosse annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione.
Dalla G.U. emerge che “in particolare, sono stati assegnati alla beneficiaria: • crediti classificati come "sofferenze" ai sensi delle circolari di Banca d'Italia nr. 139/1991 e nr. 272/2008 (i "Crediti Contr NPL")” e, alla data del 5.11.2020, il credito vantato da nei confronti dell'attrice era già stato oggetto di diffida, declaratoria di decadenza dal beneficio del termine, nonché di recupero coattivo tramite l'espropriazione che ha dato origine all'esecuzione immobiliare n. 41/2019, di cui si discute, sicché non può porsi in dubbio che il medesimo credito non rientri in tale categoria individuata sulla
G.U.
Nel caso in esame, peraltro, la cessionaria non si è limitata a produrre l'avviso della scissione parziale e della cessione in blocco in data 5.11.2020 mediante deposito dell'estratto di cui alla G.U. in data 29.12.2020 ma- al fine di superare le contestazioni sollevate da controparte- ha allegato la citata dichiarazione rilasciata dalla cedente a conferma dell'inclusione del nominativo dell'opponente tra i rapporti ceduti ad (doc. D di cui alla II memoria). CP_4
A ciò si aggiunga che la titolarità del credito in capo ad non è mai stata contestata dall'attrice CP_4 esecutata innanzi al GE, con ciò che ne consegue in termini di riconoscimento della medesima (cfr. doc. 5 di cui alla II memoria convenuta).
In conclusione, l'opposizione è infondata in relazione a tutti i motivi sollevati dall'opponente e deve quindi essere rigettata.
Le spese di lite, tenuto conto che l'infondatezza dei motivi di opposizione sub. c) - d) è in parte derivata anche da sopravvenuti orientamenti giurisprudenziali inaugurati dalla S.c. a Sezioni Unite, devono essere compensate in ragione di ½, mentre per la restante metà seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (credito indicato in precetto) - parametri medi di cui al DM n. 55/2014 s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di La Spezia, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1059/2022, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:
Rigetta l'opposizione all'esecuzione immobiliare n. 41/2019 svolta da;
Parte_1
Condanna a rifondere ad le spese del presente giudizio, che si liquidano Parte_1 CP_4 in Euro 7.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, CPA e IVA, se dovuta.
Pone definitivamente a carico di le spese di CTU, già liquidate. Parte_1
Così deciso in La Spezia, in data 12.4.2025
Il Giudice
Maria Grazia Barbuto
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile in persona del Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. r.g. 1059/2022 promossa da:
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti MIONE PAOLO e PONTREMOLI Parte_1
ALESSANDRO, giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attrice in opposizione contro quale mandataria di CP_1 Controparte_2 Parte_2
Convenuta opposta, contumace rappresentata e difesa dall'Avv. ZANFAGNA RENATO, giusta procura alle liti allegata CP_3 alla comparsa di costituzione e risposta
Intervenuta
Avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da segue:
“Voglia il Tribunale Ill. mo, contrariis reiectis, per le causali di cui in premessa:
- dichiarare che non è titolare di alcun diritto di credito nei confronti dell'attrice; CP_3
- accertare e dichiarare in ogni caso la nullità delle clausole di determinazione degli interessi di cui al contratto di mutuo inter partes per violazione di norme imperative e, per l'effetto, operate le dovute compensazioni tra quanto eventualmente dovuto dal mutuatario per rate scadute e quanto da questi vantato a titolo di indebito per interessi non dovuti, dichiarare che la banca non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata;
– condannare la convenuta alla restituzione di quanto percepito per interessi ed oneri non dovuti;
– con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi a favore dei sottoscritti antistatari”.
Parte convenuta ha concluso come segue: In via preliminare e/o pregiudiziale: accertarsi e dichiararsi la inammissibilità e/o la infondatezza della eccezione, sollevata per la prima volta dalla IG nella memoria ex art. 183, VI comma n. 1 C.p.c., di difetto di Parte_1 prova della titolarità del credito in capo ad Controparte_4 Nel merito: pagina 1 di 7 Accertato e dichiarato che la IG ha già rinunciato nella memoria ex art. 183, VI comma n. 1 C.p.c. Parte_3 alla domanda di declaratoria di nullità del contratto di mutuo fondiario per asserito superamento del limite di finanziabilità
a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 33719/22:
In via principale: rigettarsi tutte le domande di parte attrice, in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto, fermo restando, in ogni caso e preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva di Controparte_4 uanto alla domanda proposta dalla IG di condanna “della banca alla restituzione
[...] Parte_1 di quanto percepito per interessi ed oneri non dovuti”.
In via gradata di subordine, per il denegato e non creduto caso in cui, dovesse essere dichiarata la nullità integrale del contratto di mutuo fondiario oggetto del presente giudizio:
Condannarsi comunque la parte attrice IG , nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], anche a titolo di ripetizione di indebito per avere ricevuto le somme mutuate senza titolo
e rapporto causale sottostante, a pagare in restituzione alla : (e, per essa, quale Controparte_4 mandataria con rappresentanza ), attuale titolare del credito già di Controparte_5 Controparte_6
, l'importo di Euro € 168.577,09, oltre interessi al tasso dovuto per legge, senza capitalizzazione, dalla data del
[...] 22/03/2011 al saldo, o quel diverso importo che dovesse essere, all'esito del presente giudizio, ritenuto di giustizia.
In via istruttoria: stante l'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 13749/2024), che sono venute a dirimere ogni precedente contrasto, ci si oppone fin d'ora ad una eventuale richiesta di controparte di supplemento di CTU rispetto ai quesiti per i quali la perizia è già stata espletata.
In ogni caso: con vittoria delle spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario 15% ex D.M. 55/2014 ed accessori di legge.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a controparte nel rispetto del termine concesso dal GE, Parte_1 introduceva il giudio di merito costituente prosecuzione del ricorso in opposizione proposto innanzi al
GE dell'esecuzione immobiliare n. 41/2019, promossa in suo danno da Controparte_6 sulla base di contratto di mutuo fondiario sottoscritto tra le parti in data 22.3.2011, reiterando essenzialmente i motivi di opposizione ivi svolti e contestando il diritto di controparte di agire esecutivamente in suo danno per:
a) Violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuali, ex artt. 1375 c.c. e 2 Cost., in quanto la banca avrebbe dichiarato il mutuo risolto per il mancato pagamento della somma di
Euro 2.881,13, rifiutando le varie proposte di pagamento provenienti dalla mutuataria;
b) Omessa comunicazione della decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.;
c) Nullità del contratto di mutuo per “superamento del limite di finanziabilità” e cioè per violazione dell'art. 38 TUB in combinato disposto con la delibera CICR 22.4.1995, avendo l'istituto di credito erogato la somma di Euro 192.000,00 a fronte di un valore dell'immobile oggetto di garanzia ipotecaria notevolmente inferiore e dunque oltre il limite dell'80% previsto dalla normativa citata;
d) Nullità del contratto ai sensi dell'art. 1346 c.c. per indeterminatezza dell'oggetto, non risultando indicati né il tipo di ammortamento, né il regime di capitalizzazione adottato;
e) Applicazione di interessi usurari da parte della banca.
In ragione dei profili di illegittimità evidenziati, la mutuataria avrebbe avuto diritto al ricalcolo del piano di ammortamento al netto degli interessi corrispettivi versati (per Euro 45.859,94) o la loro sostituzione ai sensi dell'art. 117 TUB, conseguendone un controcredito da porre in compensazione, nonché l'assenza di morosità dell'attrice alla data in cui veniva dichiarata decaduta dal beneficio del termine. Contr restava contumace, in quanto si costituiva rilevando di essere divenuta titolare del CP_4 Contr credito oggetto di causa sulla base di una scissione parziale di in data 25.11.2020 ed eccependo pagina 2 di 7 che il perimetro della scissione comprendeva esclusivamente i crediti e i rapporti inclusi nel compendio scisso e non anche le passività derivanti da pretese risarcitorie e restitutorie.
Nel merito, contestava i motivi di opposizione sub a) e b) rilevando che: CP_4 Contr
- già nel febbraio 2018 controparte aveva chiesto e ottenuto da la sospensione del pagamento di n.
12 rate mensili, dal 31.1.2018 31.12.2018.
I pagamenti avrebbero, quindi, dovuto riprendere, con le modalità pattuite, a partire dal 31.1.2019, come da documentazione versata in atti. Contr
- nello stesso periodo, l'attrice risultava di per il saldo debitore del conto corrente n. 3444, per
Euro 5.700,00, sicché aveva proposto alla banca un piano di rientro graduale, che mediante versamenti periodici a partire dal 10.3.2018 avrebbe dovuto portare ad estinguere il debito entro il 10.2.2019;
- il piano di rientro non era stato onorato da controparte, sicché la banca aveva tentato di giungere ad ulteriori soluzioni conciliative con missive del 8.5.2019 e del 12.6.2018, che tuttavia non avevano ricevuto risposta;
- nelle more, altro istituto di credito a partire dal luglio 2018 aveva segnalato il nominativo dell'attrice alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, sicché- permanendo altresì l'inadempimento al piano di Contr rientro concordato- in data 21.8.2018 e successivamente in data 26.10.2018 aveva comunicato formalmente la risoluzione di tutti i rapporti in essere e la revoca di tutte le linee di credito accordate.
Sulla base di tali premesse, la convenuta ribadiva la correttezza dell'operato della banca, evidenziando come in ogni caso si fosse avvalsa di quanto previsto agli artt. 7 e 8 del “Capitolato dei patti generali di mutuo di credito fondiario” allegato sub A al contratto di mutuo, che prevedono espressamente la risoluzione in caso di inadempimento della parte debitrice nell'alveo di altri rapporti di credito in essere con lo stesso Istituto di Credito ed in caso di emergenza di “circostanze di fatto o relative all'affidabilità bancaria della parte mutuataria”.
In relazione al preteso superamento del limite di finanziabilità di cui al motivo di opposizione sub c), contestava la domanda di controparte, fondata sul valore di stima attribuito all'immobile ipotecato alla data del pignoramento e in ogni caso citando la giurisprudenza di legittimità secondo cui la violazione dell'art. 38 TUB non avrebbe inciso sulla validità del contratto, comportando al massimo un'eventuale responsabilità della banca e sanzioni da parte della Banca d'Italia, ferma la possibilità di conversione in un ordinario mutuo ipotecario, ai sensi dell'art. 1424 c.c. Ulteriormente infondate le censure di cui ai motivi di opposizione d) – e), risultando specificate tutte le clausole necessarie a rendere la mutuataria edotta del costo del finanziamento e non essendo stati pattuiti in alcun modo interessi usurari.
Sulla base di tali premesse, concludeva chiedendo rigettarsi le domande avversarie e, in CP_4 subordine disporre la conversione del mutuo ex art. 1424 c.c. o, in ipotesi di declaratoria di nullità del contratto, condannarsi controparte al pagamento del debito residuo indicato nell'atto di precetto. In sede di I memoria ex art. 183 co. VI c.p.c. l'attrice limitava i motivi di opposizione alla sola nullità di cui ai motivi sub. d)- e), tenuto conto anche della giurisprudenza sopravvenuta, di cui alle SS.UU.
Cass. n. 33719/2022 in tema di superamento del limite di finanziabilità, nonché alle contestazioni riguardanti la violazione dei principi di cui all'art. 1375 c.c. e dell'omessa comunicazione della decadenza dal beneficio del termine, di cui ai motivi sub. a) -b).
L'attrice contestava inoltre la titolarità del credito in capo ad e quest'ultima replicava in II CP_4 Contr memoria che controparte aveva già riconosciuto l'intervenuta cessione del credito da parte di tanto da non sollevare mai contestazioni nell'ambito della procedura esecutiva, chiedendo al GE di pagina 3 di 7 disporre un rinvio di udienza al fine di tentare una nuova trattativa proprio con la cessionaria. La convenuta contestava dunque la tardività dell'eccezione svolta da controparte e produceva comunque apposita dichiarazione rilasciata dal creditore originario, attestante che il credito azionato in questa sede era stato ceduto proprio ad CP_4
La causa veniva istruita mediante CTU contabile e, all'esito del decorso dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., era trattenuta in decisione.
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
In disparte il citato arresto giurisprudenziale di cui alle Sezioni Unite della S.c. sulle conseguenze del superamento del limite di finanziabilità del contratto di mutuo fondiario, di cui all'art. 38 TUB, si osserva come tutti i motivi di opposizione svolti dall'attrice siano infondati.
Nello specifico:
- La CTU ha permesso di escludere la fondatezza di motivi sub. d) – e), in quanto non risultano essere stati pattuiti interessi usurari (né corrispettivi né moratori) tra le parti all'interno del contratto di mutuo fondante l'esecuzione forzata. L'ausiliare ha inoltre confermato una difformità tra TAEG pattuito e applicato, a cui tuttavia- come noto – non possono seguire le conseguenze di cui all'art. 125bis TUB.
Tale disciplina, introdotta dal legislatore con D. Lgs. n. 141/2010, è specificamente circoscritta alla clientela consumatrice, ma ne è esclusa l'applicazione ex art. 122 TUB ai “finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato” e pertanto non potrebbe essere invocata nel caso di specie. Par Potrebbe al massimo configurarsi, in caso di errata indicazione contrattuale dell' , una responsabilità precontrattuale della banca per violazione degli obblighi informativi, dovendo tuttavia in tal caso il cliente fornire la prova che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento;
in particolare il pregiudizio patrimoniale subito per essere stata compromessa la concreta possibilità di concludere altri finanziamenti presso altri intermediari a condizioni migliori di quelle pattuite con l'attuale banca, scelta sulla base di una informativa prenegoziale incompleta o infedele.
Nulla di tutto ciò è stato allegato o provato dall'opponente.
- Alcuna indeterminatezza dell'oggetto del contratto di mutuo è possibile invocare nel caso di specie: lo stesso CTU ha confermato che all'interno del contratto erano specificamente indicate tutte le clausole necessarie a rendere la mutuataria edotta del costo dell'operazione. Come già più volte ribadito dall'intestato Tribunale, deve anzitutto escludersi la nullità del contratto nella sua interezza, atteso che non può discutersi di indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto del contratto ma, semmai, in base agli elementi fondanti la domanda introduttiva, delle sole clausole relative al calcolo degli interessi.
Tale indeterminatezza non è tuttavia riscontrabile nel caso di specie: le condizioni economiche dettagliatamente riportate nel contratto, consentono anzitutto di ricostruire il piano di rimborso, come avvenuto a cura del CTU.
A tale domanda e agli ulteriori approfondimenti istruttori, peraltro, parte attrice, ha rinunciato a seguito del recente arresto giurisprudenziale di cui alle SS. UU. della S.c. n. 15130/2024.
pagina 4 di 7 - Alcuna violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuali, ex artt. 1375 c.c. e 2
Cost., né di carenza di interesse ad agire esecutivamente in danno dell'opponente parrebbero integrati nel caso di specie, tenuto conto della ricostruzione in fatto offerta da e CP_4 documentata sin dalla fase cautelare innanzi al GE, senza alcuna contestazione specifica da parte dell'esecutata. Parimenti, in relazione all'omessa comunicazione della decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., documentata dalla banca già innanzi al GE, deve comunque osservarsi che- quand'anche tali motivi fossero stati fondati- non avrebbero potuto condurre agli esiti invocati dall'attrice, comportando semmai una responsabilità contrattuale e conseguente obbligo risarcitorio, che non ha costituito oggetto di specifica domanda in questa sede.
Non corrisponde al vero che la banca abbia dichiarato risolto il contratto di mutuo in assenza dei presupposti, tenuto conto del tenore letterale degli artt. 7 e 8 del capitolato allegato al contratto di mutuo e della documentazione offerta da negli allegati nn.17-19, che CP_4 confermano la sussistenza dei requisiti previsti dalle citate clausole contrattuali e l'inadempimento dell'attrice.
- Infine, risulta destituita di fondamento l'eccepita carenza di titolarità del credito in capo ad
CP_4
A tal fine, occorre premettere che i principi applicabili al caso di specie sono i seguenti:
✓ la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto;
✓ la società che si affermi successore della parte originaria ed assuma di essere cessionaria di crediti bancari in blocco è pertanto, onerata di fornire la prova circa la propria legittimazione;
✓ la cessione del credito, in particolare, opera una successione nel lato attivo dell'obbligazione e trova la propria disciplina generale nell'art. 1260 c.c., ai sensi del quale il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore;
✓ in caso di cessione in blocco di crediti, tuttavia, a norma dell'art. 58 TUB, la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana... Tale norma, introducendo una disciplina speciale e derogatoria rispetto a quella ordinaria di cui all'art. 1264 c.c., si pone nell'ottica di agevolare la pubblicità e l'opponibilità di trasferimenti interessanti vasti portafogli di crediti, in modo tale che la pubblicazione dell'atto di cessione, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dalla disciplina codicistica per la notificazione dell'atto al debitore ceduto, ne realizzi di fatto il medesimo effetto di pubblicità.
✓ Nell'ipotesi di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, pertanto, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce ad ogni effetto la notificazione dell'atto, ovvero l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ex art. 1264 c.c. è sufficiente che il cessionario provi la notificazione della cessione ovvero l'accettazione da parte del debitore, la disciplina pagina 5 di 7 speciale richiede semplicemente la prova che la cessione sia pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale, oltre all'iscrizione nel registro delle imprese.
✓ La contestazione da parte del debitore, comporta un preciso onere del cessionario di provare specificamente che il credito per il quale agisce sia stato oggetto della cessione, giacché, in ogni fattispecie di cessione di crediti, il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, ad una prova siffatta: la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass.
n.24798/2020 e Cass. n. 4116/2016 richiamate da Cass. n.20739/2022).
✓ D'altro canto, il contratto di cessione di crediti non è soggetto a particolari requisiti formali, non essendo la forma scritta richiesta ad substantiam, né tantomeno ad probationem, ma deve escludersi che, nel caso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, l'avvenuta stipulazione possa essere provata a mezzo di presunzioni ovvero prova testimoniale, in ragione non solo del presumibile importo della complessiva operazione di cessione, ma soprattutto in ragione della qualità delle parti contraenti coinvolte, essendo ragionevole escludere che le stesse siano addivenute ad una stipulazione orale del relativo contratto, che invece riveste sempre- nei casi esaminati anche dall'intestato Tribunale- la forma dell'atto pubblico.
✓ Allo stesso modo, secondo parte della giurisprudenza di merito, citata anche dall'attrice, andrebbe esclusa la possibilità che tale onere probatorio possa essere soddisfatto mediante la produzione della dichiarazione da parte del cedente relativa alla avvenuta cessione del credito vantato nei confronti del debitore ceduto, ma la medesima- ed è questo il caso di specie- potrà comunque costituire oggetto di libero apprezzamento da parte del giudice e fondarne il convincimento, alla luce del più ampio quadro probatorio documentale fornito dalla cessionaria.
✓ Secondo la S.C. (con pronunce di recente confermate anche con ord. n. 4277/2023 e ord. n. 21821 del 20.7.2023) “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. n. 31188/2017).
La S.C. ha, per quanto di interesse, precisato che il giudice di merito non può ritenere insufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione, recante l'indicazione per categorie dei rapporti esclusi dalla cessione, omettendo di verificare se il credito azionato sia o meno riconducibile ad una delle predette categorie. La Corte, in particolare, dopo aver evidenziato che “la trascrizione dello avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, riportata a corredo del motivo di impugnazione, consente... di rilevare che i crediti ceduti erano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in pagina 6 di 7 base alla pendenza ad una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, conformemente alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia” ha, di conseguenza, ritenuto che non avrebbe potuto sottrarsi il Tribunale al compito di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di chiusura del conto ed alle altre caratteristiche del rapporto, la pretesa azionata rientrasse tra quelle trasferite alla cessionaria o fosse annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione.
Dalla G.U. emerge che “in particolare, sono stati assegnati alla beneficiaria: • crediti classificati come "sofferenze" ai sensi delle circolari di Banca d'Italia nr. 139/1991 e nr. 272/2008 (i "Crediti Contr NPL")” e, alla data del 5.11.2020, il credito vantato da nei confronti dell'attrice era già stato oggetto di diffida, declaratoria di decadenza dal beneficio del termine, nonché di recupero coattivo tramite l'espropriazione che ha dato origine all'esecuzione immobiliare n. 41/2019, di cui si discute, sicché non può porsi in dubbio che il medesimo credito non rientri in tale categoria individuata sulla
G.U.
Nel caso in esame, peraltro, la cessionaria non si è limitata a produrre l'avviso della scissione parziale e della cessione in blocco in data 5.11.2020 mediante deposito dell'estratto di cui alla G.U. in data 29.12.2020 ma- al fine di superare le contestazioni sollevate da controparte- ha allegato la citata dichiarazione rilasciata dalla cedente a conferma dell'inclusione del nominativo dell'opponente tra i rapporti ceduti ad (doc. D di cui alla II memoria). CP_4
A ciò si aggiunga che la titolarità del credito in capo ad non è mai stata contestata dall'attrice CP_4 esecutata innanzi al GE, con ciò che ne consegue in termini di riconoscimento della medesima (cfr. doc. 5 di cui alla II memoria convenuta).
In conclusione, l'opposizione è infondata in relazione a tutti i motivi sollevati dall'opponente e deve quindi essere rigettata.
Le spese di lite, tenuto conto che l'infondatezza dei motivi di opposizione sub. c) - d) è in parte derivata anche da sopravvenuti orientamenti giurisprudenziali inaugurati dalla S.c. a Sezioni Unite, devono essere compensate in ragione di ½, mentre per la restante metà seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (credito indicato in precetto) - parametri medi di cui al DM n. 55/2014 s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di La Spezia, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1059/2022, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:
Rigetta l'opposizione all'esecuzione immobiliare n. 41/2019 svolta da;
Parte_1
Condanna a rifondere ad le spese del presente giudizio, che si liquidano Parte_1 CP_4 in Euro 7.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, CPA e IVA, se dovuta.
Pone definitivamente a carico di le spese di CTU, già liquidate. Parte_1
Così deciso in La Spezia, in data 12.4.2025
Il Giudice
Maria Grazia Barbuto
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