Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 05/06/2025, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 01248/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00557/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 557 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Gaetano Caponnetto e Vincenzo Caponnetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
il Comune di Agrigento, nella persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell'ordinanza dirigenziale n.-OMISSIS-, notificata il 12/02/2024, con la quale il Dirigente del Settore V ha ingiunto la demolizione di una tettoia di mq.50 circa posta a piano terra, nonché di due piccoli manufatti di mq.15 e mq.8, adibiti a deposito attrezzi, tutti siti in Agrigento, Via -OMISSIS-;
- di ogni altro atto e/o provvedimento connesso a quello impugnato;
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da parte ricorrente il 25/5/2024:
- del provvedimento di diniego del titolo edilizio in sanatoria n.-OMISSIS-, notificato il 7/3/2024, con il quale il Dirigente del Settore V ha negato il condono edilizio di un immobile ad uso residenziale, sito in Agrigento, Via -OMISSIS-, individuato al N.C.E.U. di Agrigento, al foglio di mappa -OMISSIS-;
- della nota prot. -OMISSIS-, notificata il 31/03/2022 con la quale è stata richiesta una integrazione documentale;
- di ogni altro atto e/o provvedimento connesso a quello impugnato;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2025 la dott.ssa Elena Farhat e nessuno presente per parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo, ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti sono insorti avverso l’ordinanza, meglio indicata in epigrafe, di demolizione dei manufatti realizzati senza titolo autorizzativo sulla loro proprietà. La legittimità dell’ordinanza gravata è contestata per i seguenti motivi di diritto.
1.1. “ Erronea applicazione di legge. Travisamento dei fatti ed eccesso di potere”. Gli immobili descritti nell’ordinanza di demolizione sarebbero suscettibili di regolarizzazione. I ricorrenti affermano di aver conferito incarico a un proprio tecnico ai fini della richiesta di sanatoria edilizia (ex art. 36 T.U. 380/2001), istanza che comporta la sospensione del provvedimento sanzionatorio gravato.
1.2. “ Illegittimità del provvedimento impugnato per eccesso di potere sotto il profilo più grave dello straripamento ”. Secondo parte ricorrente il tempo trascorso tra la costruzione delle opere, risalente a vent’anni fa, e il provvedimento sanzionatorio della demolizione avrebbe imposto una motivazione rafforzata a presidio dell’affidamento incolpevole serbato dal ricorrente rispetto alla intangibilità delle opere edilizie realizzate.
1.3. “ Violazione dell’art. 31 del d.p.r. 6 giugno 2001, n.380 e dell’art. 1 della legge regionale 10 agosto 2016, n.16 ”. Secondo parte ricorrente, l’attività di chiusura della tettoia non solo è consentita dall’art. art. 20 L.R. 4/2003, ma è stata valutata in modo sproporzionato con la sanzione della demolizione, atteso che si tratterebbe di modifiche aventi natura pertinenziale e precaria.
2. Con il ricorso per motivi aggiunti, altresì ritualmente notificati e depositati, i ricorrenti hanno impugnato il diniego del permesso di costruire in sanatoria richiesto ai sensi dell’art.36 del D.P.R. 380/2001 e dell’art. 14 della L.R. 16/2016 con l’istanza prot. n. 3135 (pos. 8697) del 13/01/1986. La legittimità del diniego gravato è contestata per i seguenti motivi di diritto.
2.1. “ Illegittimità del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 35, comma 12°, della l. 28/2/1985 n. 47 come integrato dall’art. 4, comma 6° della l. 13/3/1988 n. 68 di conversione del d.l. 12/1/1988 n. 2 ”. Secondo parte ricorrente sono trascorsi i termini di cui all’art. 35, comma 12°, della l. 28/2/1985 n. 47 dalla data di presentazione dell’istanza di sanatoria nella quale è stata anche documentato il pagamento dell’intera somma a titolo di oblazione autoliquidata, pertanto il silenzio della p.a. avrebbe perfezionato l’accoglimento tacito della richiesta di sanatoria.
2.2. “ Violazione dell’art.2, comma 37° lett. d) della 23/12/1996 n.662. violazione del principio di proporzionalità ”. Il Comune di Agrigento, con la gravata nota del 28/03/2022, prot. n. 22570, ha richiesto a parte ricorrente un’integrazione documentale alla domanda di condono edilizio alla quale questa ha risposto, con nota prot. n.65820 del 18/09/2023, chiedendo la proroga del termine. Il Comune non ha mai concesso tale proroga nonostante la prossimità del termine assegnato rispetto agli anni trascorsi dall’istanza presentata.
3. Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
4. All’udienza pubblica dell’8 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso introduttivo va rigettato per infondatezza dei motivi di gravame, per le ragioni che seguono.
1.1. Il primo e il terzo motivo sono infondati in quanto il fatto che sia stato adottato il diniego di sanatoria edilizia impugnato con i motivi aggiunti prova che, contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, le opere oggetto di ordinanza di demolizione non sono regolarizzabili.
Inoltre, per quanto riguarda la proporzionalità della sanzione demolitoria, non solo l’abusività delle opere è confermata dal diniego del permesso in sanatoria, ma quanto affermato da parte ricorrente sulla loro entità e precarietà è del tutto sprovvisto di prova.
1.2. Il secondo motivo è infondato in quanto il presupposto richiesto dalla legge per l’adozione di un’ordinanza di demolizione è esclusivamente l’accertamento della natura abusiva delle opere.
I provvedimenti di repressione degli abusi edilizi sono atti dovuti con carattere vincolato e privi di margini discrezionali. Pertanto, ai fini dell’adozione dell’ordine di demolizione è sufficiente la mera enunciazione dei presupposti di fatto e di diritto che consentono l’individuazione della fattispecie di illecito e dell’applicazione della corrispondente misura sanzionatoria prevista dalla legge.
L'esercizio del potere repressivo delle opere edilizie realizzate in assenza del titolo edilizio mediante l'applicazione della misura ripristinatoria può ritenersi sufficientemente motivato, oltre che con l’indicazione del referente normativo a fondamento del potere esercitato, per effetto della stessa descrizione dell'abuso. Questa, se adeguatamente dettagliata, esplicita la natura e la consistenza delle opere abusive riscontrate, presupposti giustificativi necessari e sufficienti a fondare l’adozione della misura sanzionatoria.
Quanto alla ritenuta illegittimità del provvedimento impugnato perché privo di adeguata motivazione sul punto del tempo trascorso tra la realizzazione dell’opera abusiva e l’ingiunzione di demolizione, la giurisprudenza amministrativa ribadisce che non è configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente che il tempo non può legittimare in via di fatto.
L’illecito edilizio ha carattere permanente, che si protrae e che conserva nel tempo la sua natura, e l'interesse pubblico alla repressione dell'abuso è in re ipsa . Non sussiste alcuna necessità di motivare in modo particolare un provvedimento col quale sia stata ordinata la demolizione di un manufatto, quando sia trascorso un lungo periodo di tempo tra l'epoca della commissione dell'abuso e la data dell'adozione dell'ingiunzione di demolizione, poiché l'ordinamento tutela l'affidamento solo qualora esso sia incolpevole, mentre la realizzazione di un'opera abusiva si concretizza in una volontaria attività del costruttore contra legem (cfr. T.A.R. Campania-Napoli 02/09/2024, n. 4790; v. anche Ad. Plen. n. 9/2017).
2. Anche il ricorso per motivi aggiunti va rigettato per infondatezza dei motivi di gravame, per le ragioni che seguono.
2.1. Il primo motivo è infondato in quanto parte ricorrente nell’invocare il perfezionamento del silenzio assenso sull’istanza di sanatoria presentata il 13/01/1986 muove dal presupposto che la domanda fosse completa.
Tuttavia, è comprovato in atti che la domanda non era completa, tant’è che era stata chiesta una integrazione documentale, in particolare con la nota prot. n. -OMISSIS-del 28.3.2022 trasmessa a parte ricorrente con raccomandata A/R. Tale circostanza non sono non è contestata nel ricorso ma è oggetto del secondo motivo aggiunto.
Orbene, per consolidata giurisprudenza amministrativa dalla quale il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi, in materia di condono edilizio, la formazione del silenzio assenso postula che l'istanza risulti completa affinché possano essere utilmente esercitati i poteri di verifica dell'Amministrazione comunale (cfr. Cons. Stato, V, 13 gennaio 2014 n. 63; Cons. Stato, sez. IV, 30 giugno 2010, n. 4174; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 14 giugno 2016, n. 1472; C.g.a.r.s. 22 novembre 2022, n. 1209). Pertanto, nel caso di specie, la p.a. non ha mai esaurito il proprio potere a provvedere, potere che ha legittimamente esercitato con il diniego gravato.
2.2. Il secondo motivo è infondato atteso che, a fronte di una richiesta di integrazione documentale da adempiere entro il congruo termine di 90 giorni, la p.a. non aveva alcun obbligo di riscontro alla richiesta di proroga. Si aggiunga che questa è motivata da parte ricorrente facendo riferimento a impedimenti non documentati e inconferenti con la materiale disponibilità della documentazione, o con la possibilità di poterla reperire, documentazione che comunque non risulta mai prodotta, nemmeno successivamente.
3. Pertanto, per le superiori ragioni, il ricorso, per come integrato dai motivi aggiunti, deve essere rigettato e sulle spese di giudizio non è dovuta alcuna statuizione in ragione della mancata costituzione del Comune intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato con i motivi aggiunti, lo rigetta.
Nulla spese per il Comune di Agrigento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e la sua proprietà.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Federica Cabrini, Presidente
Fabrizio Giallombardo, Referendario
Elena Farhat, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Farhat | Federica Cabrini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.