TRIB
Sentenza 23 dicembre 2024
Sentenza 23 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/12/2024, n. 3330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3330 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA Sezione prima civile
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Silvia Migliori Giudice, dott.ssa Carmen Giraldi Giudice, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3689 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2023, promossa da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv. Bruno Mastrandrea e Cinzia
Mastrandrea del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori - ricorrente contro
(c.f. ) - resistente contumace Controparte_1 C.F._2
e con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni della ricorrente: chiede che “l'Ill.mo Tribunale adito accolga le seguenti conclusioni: nel merito: - pronunciare sentenza definitiva di cessazione degli effetti pagina 1 di 18 civili del matrimonio concordatario a carico del sig. , Controparte_1
sussistendone i presupposti, con ordine allo stato civile delle annotazioni di legge confermando le condizioni stabilite con sentenza di primo grado;
- nella suddetta sentenza autorizzare la Signora Pt_1
a richiedere i documenti di identità delle minori validi per l'espatrio sia passaporti che carta d'identità, senza l'autorizzazione del signor CP_1
ed indicare che tutte le scelte da effettuare per le minori
[...]
potranno essere prese senza firma né consenso del padre;
- accertati e dichiarati i presupposti, confermare integralmente la sentenza di separazione di primo grado disponendo l'affido super esclusivo ex art
337 quater, a favore della signora - condannare il Parte_1
Signor alle spese di lite per il presente procedimento. Voglia CP_1
altresì ordinare tutte le annotazioni di legge”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 28 febbraio 2023, Parte_1
chiedeva a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli
[...]
effetti civili del matrimonio contratto a AG (Bologna) il 16 aprile 2005 con unione dalla quale erano nate Controparte_1 Per_1
il 22 febbraio 2010 e il 25 giugno 2012. La ricorrente invocava Per_2
l'applicazione dell'art. 3, n. 2, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come successivamente modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, dando conto del fatto che i coniugi vivevano separati dal 16 dicembre
2015, data nella quale erano comparsi dinanzi al Presidente del
Tribunale nel contesto del giudizio di separazione poi definito con pagina 2 di 18 sentenza sul vincolo resa in data 29 maggio 2018 e successiva sentenza definitiva n. 1132/2021 emessa il 30 marzo 2021 e pubblicata il 29 aprile 2021, provvedimento con il quale era stato previsto:
l'affidamento esclusivo c.d. “rafforzato” delle figlie minori alla madre, con collocamento della prole presso quest'ultima; una calendarizzazione delle visite paterne alle minori rimessa ai Servizi
Sociali e da tenersi in forma unicamente protetta;
un contributo paterno al mantenimento ordinario di e determinato nell'importo Per_1 Per_2
complessivo di € 600,00 mensili (ovvero € 300,00 per ciascuna), con suddivisione al 50% delle spese straordinarie sostenute nel loro interesse, spese straordinarie così come previste e disciplinate dal relativo Protocollo in uso presso questo Tribunale. Ciò posto, la proseguiva la narrazione dando conto di un padre da sempre Pt_1
disinteressato alle figlie. Riferiva, altresì, come questi avesse inoltre assunto condotte penalmente rilevanti (minacce) ai suoi danni e contegni pregiudizievoli (per uso di stupefacenti) nei confronti delle minori. Riportava, poi, i contenuti della c.t.u. disposta nel corso della causa di separazione, esitata in un giudizio di completa inidoneità genitoriale del padre. Narrava, ancora, della persistente noncuranza dell nei confronti delle figlie, mai più viste da 5 anni a questa CP_1
parte, né tantomeno supportate sotto il profilo materiale, con conseguente mantenimento integralmente a lei demandato, con il solo sostegno dei nonni materni. Dava conto, infine, dell'immotivato rifiuto opposto dall'odierno resistente a prestare il proprio consenso al rilascio dei documenti delle minori validi per l'espatrio.
pagina 3 di 18 Sulla base di questi presupposti, insisteva, dunque, per l'integrale conferma del regime separativo, chiedendo inoltre di essere espressamente autorizzata a ottenere in autonomia il rilascio dei documenti delle figlie validi per l'espatrio. non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Del procedimento era regolarmente reso edotto il Pubblico
Ministero, il quale, con atto del 15 marzo 2023, interveniva senza muovere rilievi.
All'udienza presidenziale tenutasi il 10 ottobre 2023, il
Presidente delegato, accertata la corretta instaurazione del contradditorio previa verifica della regolarità e della tempestività della notifica degli atti introduttivi, effettuata presso l'indirizzo di residenza del resistente e perfezionatasi per compiuta giacenza, sentiva la ricorrente, personalmente presente, la quale confermava la completa
“latitanza” del padre rispetto alla vita delle figlie, del tutto trascurate sia sotto il profilo morale che materiale, come pure il suo fermo diniego a dare il consenso al rilascio dei documenti delle minori validi per l'espatrio. Preso atto della sostanziale assenza di elementi di novità rispetto al tempo della separazione, lo stesso, con ordinanza resa all'esito dell'udienza, confermava integralmente il regime vigente, con esplicita autorizzazione della ricorrente a procedere in autonomia per l'ottenimento dei documenti indicati.
Introdotta la fase di merito con rituale notifica del provvedimento presidenziale al resistente e dichiarata la sua contumacia all'udienza del
13 giugno 2024, la causa veniva istruita con produzioni documentali e pagina 4 di 18 l'acquisizione della documentazione economico-reddituale dell'Arceri presso l'Agenzia delle Entrate.
All'udienza del 7 novembre 2024 il difensore della ricorrente precisava le conclusioni come da memoria depositata il 23 gennaio
2024, rinunciando espressamente ai termini per il deposito degli scritti difensivi finali. La causa era quindi rimessa al collegio per la decisione, senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., così come richiesto.
La domanda volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero, la causa di separazione dei coniugi, uniti in matrimonio concordatario il 16 aprile 2005 a AG (Bologna), è stata definita dal Tribunale di Bologna con sentenza sul vincolo resa in data 29 maggio 2018 e successiva sentenza definitiva n. 1132/2021 emessa il
30 marzo 2021 e pubblicata il 29 aprile 2021. Protraendosi lo stato di separazione legale tra i coniugi per il tempo previsto dalla legge e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e succ. mod. per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato, alla luce delle risultanze istruttorie, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Venendo alle domande accessorie, si osserva quanto segue.
• Sui profili parentali relativi alle minori e Per_1 Per_2
Con la sentenza di separazione, pronunciata oltre tre anni e mezzo fa, questo Tribunale ha disposto l'affidamento c.d. “super esclusivo” delle minori alla madre, con collocazione presso la stessa e pagina 5 di 18 regolamentazione della frequentazione paterna delle figlie demandata ai Servizi Sociali territorialmente competenti e comunque da tenersi in forma protetta.
Tali provvedimenti, confermati nella fase presidenziale di questo procedimento, si erano resi necessari in ragione del grave disinteresse mostrato dal padre nei confronti dei bisogni anche materiali delle figlie e, di conseguenza, della sua inidoneità genitoriale, peraltro certificata ad esito di apposita c.t.u. a tal fine disposta: egli, infatti, aveva già al tempo un rapporto compromesso con la prole, che, a causa degli
“atteggiamenti aggressivi e punitivi” da lui assunti, viveva in uno “stato di prostrazione, disagio e pregiudizio emotivo” (v. pag. 2 della sentenza di separazione); si era inoltre reso inadempiente all'obbligo di versare il contributo al mantenimento della stessa ed aveva infine partecipato ad uno solo degli incontri svoltisi nel corso della c.t.u., così dando ulteriore prova di “una carenza di autentico interesse nei confronti delle figlie” (v. pag. 3 della sentenza cit.).
Nel presente giudizio la ricorrente ha richiesto che sia data continuità al regime di affidamento vigente sull'assunto dell'invarianza delle condizioni che ne avevano determinato l'adozione.
Tanto premesso, la domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
In relazione al tema che qui ci occupa viene in rilievo l'art. 337 quater, co. 3, c.c., secondo il quale "il genitore a cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente pagina 6 di 18 stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse".
La regola della previa concertazione delle decisioni di maggiore interesse per i figli può, dunque, trovare deroga giudiziale ("salvo che non sia diversamente stabilito"), con la conseguenza che, al ricorrere di circostanze integranti grave pregiudizio per la prole minore, può essere rimesso al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, dovendosi al riguardo precisare che "questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio". (v. Trib.
Milano, sez. IX civile, ord. 20 marzo 2014).
Orbene, nel caso di specie, va anzitutto evidenziato che, nonostante l'ormai consistente lasso temporale trascorso dalla definizione del procedimento di separazione personale dei coniugi
(trattasi ormai di più di tre anni), non si è riscontrato alcun progresso nella relazione padre-figlie, essendosi al contrario approfondito il solco che già li divideva. In tal senso, depongono del resto le circostanze di fatto dedotte in atti e confermate dalla stessa ricorrente in sede di udienza, alla luce delle quali è emerso che il padre non solo non vede le figlie da 5 anni (“il padre dei minori non le sta vedendo da almeno 5 anni;
erano stati previsti incontri protetti, che non sono mai avvenuti per pagina 7 di 18 opposizione e rifiuto paterno”, v. le dichiarazioni rese dalla Pt_1
all'udienza presidenziale del 10 ottobre 2023), avendo interrotto ogni rapporto con loro quando aveva 9 anni e appena 7, e Per_1 Per_2
continua a non provvedere al loro mantenimento (inadempienza già certificata nella sentenza di separazione, laddove a pagina 3 si legge che
“il padre ha manifestato un palese disinteresse anche sotto il profilo materiale non versando il contributo al mantenimento stabilito dal
Giudice”, e poi perdurata nel tempo, stanti i contenuti degli atti difensivi della ricorrente e le dichiarazioni da lei stessa rese in sede di udienza presidenziale del 10 ottobre 2023, per cui “Non ricevo neanche alcun contributo economico da parte del padre”), del quale si è dunque dovuta fare carico sin da principio la sola madre, in questo unicamente supportata dai nonni materni, ma, inoltre, che lo stesso pare riaffiorare nella vita delle minori solo per tenere condotte immotivatamente ostruzionistiche rispetto alla definizione di questioni per loro nodali, quali, per esempio, il rilascio dei documenti validi per l'espatrio, rispetto al cui ottenimento si è sempre inopinatamente opposto. Tale atteggiamento di assoluta indifferenza rispetto alle minori ha poi trovato ulteriore riscontro nel contegno processuale tenuto dall CP_1
il quale, pur a conoscenza del presente procedimento e dei contenuti del ricorso avversario in forza di notifiche ritualmente e tempestivamente effettuate presso l'indirizzo di residenza risultante dagli atti, ha tuttavia deciso di non costituirsi, rimanendo contumace, e questo pur a fronte della domanda della ricorrente tesa ad ottenere la conferma del regime di affido esclusivo c.d. “rafforzato” della prole minore. Una scelta, quella della contumacia in un processo avente ad oggetto l'interesse pagina 8 di 18 delle figlie, che, pur espressione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, come tale, insuscettibile di pregiudizio ex se, appare tuttavia ennesimo sintomo di una disaffezione del padre nei confronti delle minori che non può che costituire necessario elemento di valutazione ai fini del giudizio teso a verificarne l'idoneità al corretto assolvimento dei doveri connessi alla responsabilità genitoriale.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, dalle quali emerge una manifesta deficienza genitoriale da parte del padre, unitamente a quelle di segno opposto relative alla che per Pt_1
converso da anni rappresenta per le figlie l'unico stabile punto di riferimento per la loro cura, formazione, sviluppo ed assistenza, morale e materiale, deve ritenersi che l'affidamento che meglio corrisponde all'interesse della prole seguiti ad essere quello dell'affido esclusivo c.d.
“rafforzato” in capo alla madre, che pertanto viene confermato così come richiesto. Ne consegue che potrà Parte_1
assumere da sola tutte le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, ivi comprese, dunque, quelle afferenti ai documenti validi per l'espatrio, per la cui richiesta e rilascio è, quindi, espressamente autorizzata ad agire in via del tutto autonoma.
Quanto al collocamento delle minori, esso va consolidato presso la madre, con la quale da sempre convivono e che allo stato seguita a costituire il solo, solido referente affettivo del quale dispongono.
Venendo infine alla regolamentazione della frequentazione paterna di e , tenuto conto della circostanza che le visite Per_1 Per_2
protette padre-figlie previste in sede di separazione non hanno mai pagina 9 di 18 potuto avere luogo a fronte del reciso diniego al riguardo opposto dall il quale, di più, pare non veda le ragazze da almeno 5 anni CP_1
(v. supra), queste devono essere definitivamente sospese;
se e quando l' tornerà a dare notizie di sé, potrà vedere le figlie secondo le CP_1
modalità e i tempi stabiliti di concerto con la madre, richiedendo il necessario supporto dei Servizi Sociali, che monitoreranno gli incontri padre-prole minore.
• Sulle questioni economiche
Per ciò che pertiene gli aspetti che coinvolgono i bisogni di ordine materiale delle minori, la ricorrente ha insistito sino in sede di precisazione delle conclusioni per il consolidamento delle disposizioni attualmente in essere, e dunque per un contributo paterno al mantenimento ordinario di e quantificato nel globale Per_1 Per_2
ammontare di € 600,00 mensili (vale a dire € 300,00 per ciascuna), oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nel loro interesse.
In merito, è noto “il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006,
n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio pagina 10 di 18 reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti” (così Cass. sez. I, sent. 10 luglio 2013, n. 17089, Cass., sez. VI, sent. 1° marzo 2018, n. 4811).
Così definiti i contorni della sedes materiae, l'esame degli aspetti pecuniari della vertenza non può che prendere le mosse dalla puntuale rappresentazione della situazione economico-lavorativa delle parti che, sulla base delle risultanze processuali, può essere ricostruita come segue.
Per quel che concerne la ed in particolare la sua Pt_1
condizione lavorativa, dagli atti difensivi è possibile ricavare unicamente che è barista, dal che parrebbe quindi desumersi che niente sia cambiato dal tempo della separazione, quando “svolgeva un lavoro part-time presso il bar della famiglia” (v. pag. 4 della sentenza di separazione). Quanto alla situazione abitativa, rispetto alla quale nulla
è dato sapere in base agli atti di causa – la difesa della ricorrente non ne fa il minimo cenno, né produce alcuna documentazione al riguardo -, occorre invece fare affidamento ancora una volta alla sentenza di separazione, la quale riporta che al tempo la ricorrente era rimasta a vivere con le figlie nella casa familiare, abitazione con riguardo alla quale, tuttavia, non è possibile inferire se sostenga spese abitative.
Venendo al profilo reddituale, le dichiarazioni fiscali depositate attestano che nel triennio 2021/2023 la ricorrente ha percepito un pagina 11 di 18 reddito netto mensile mediamente quantificabile nella somma di €
1.167,94 [nello specifico: 730/2021 anno 2020/€ 12.996,00 netti annui
(€ 1.083,00 netto mese su 12 mensilità), 730/2022 anno 2021/€
15.956,00 netti annui (€ 1.329,66 netto mese su 12 mensilità), 730/2023 anno 2022/€ 13.094,00 netti annui (€ 1.091,16 netto mese su 12 mensilità); v. la relativa documentazione reddituale allegata alla nota di deposito del 29 settembre 2023 della parte ricorrente].
Per quanto riguarda invece l le poche informazioni di cui CP_1
si dispone, prevalentemente afferenti al quadro reddituale e acquisite in parte per il tramite della sentenza di separazione e in parte presso l'Agenzia delle Entrate, si limitano a documentare che al tempo del precedente giudizio “inizialmente guadagnava 1200,00 euro mensili per l'attività di fabbro”, che “successivamente sembra che si sia dimesso lanciandosi in un'attività imprenditoriale, dagli esiti negativi, secondo quanto rappresentato dalla ricorrente” (pag. 5 della sentenza cit.), che dal 2023 è stato assunto a tempo indeterminato presso la
[...]
azienda attiva nel settore della carpenteria meccanica Controparte_2
con sede a (v. CU 2024/anno 2023 di cui alla CP_2
documentazione acquisita dall'Agenzia delle Entrate in data 6 agosto
2024) e che nel triennio 2021/2024 ha ritratto redditi, peraltro crescenti, mediamente quantificabili nell'importo di € 1.436, 32, [e nel dettaglio:
PF/2022 anno 2021/€ 14.783,00 netti annui (€ 1.231,91 netto mese su
12 mensilità), CU/2023 anno 2022 x 3/€ 16.372,37 netti annui (€
1.364,36 netto mese su 12 mensilità), CU/2024 anno 2023/€ 20.552,47 netti annui (€ 1.712,70 netto mese su 12 mensilità); v. la relativa pagina 12 di 18 documentazione reddituale acquisita dall'Agenzia delle Entrate in data
6 agosto 2024].
Ciò posto, tenuto conto dei profili testè tratteggiati, da cui emergono posizioni economiche delle parti di fatto immutate rispetto all'epoca del procedimento di separazione, atteso che al lieve incremento dei redditi netti mensili della (progrediti dalla cifra Pt_1
di € 800,00 – v. pag. 4 della sentenza di separazione - al maggior importo di € 1.167,94, per un aumento pari ad € 367,94 al mese) è corrisposta un'analoga crescita di quelli dell (elevatisi dalla CP_1
somma di € 1.200,00 a quella di € 1.436, 32, per un progresso quantificabile in € 236,32 al mese), il quale risulta quindi mantenere una capacità lavorativa più che integra. Avuto altresì riguardo alle esigenze normalmente connesse all'età di e , Per_1 Per_2
rispettivamente di anni 14 e 12, le quali peraltro trascorrono tutto il tempo con la madre, deve ritenersi congrua la richiesta della ricorrente volta alla (mera) ratifica della misura del contributo paterno per il mantenimento ordinario delle figlie, che, pertanto va confermato nella somma complessiva di € 600,00 mensili (ovvero € 300,00 per ciascuna), importo soggetto a rivalutazione ISTAT annuale e da corrispondere alla beneficiaria entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo dell'agosto 2017 in uso presso questo Tribunale.
• Sulle spese di lite
Le spese di lite sono regolate dal principio generale della soccombenza e sono quindi poste a carico di Controparte_1
pagina 13 di 18 Ciò posto, quanto specificamente all'importo delle spese in questione, la relativa liquidazione, considerati il valore indeterminato della causa e come scaglione di riferimento quello da € 26.000,01 sino a € 52.000,00, come pure il pregio dell'attività difensiva svolta, viene effettuata d'ufficio in dispositivo, sulla base dei nuovi parametri di cui al d.m. 13 agosto 2022, n. 147 (v. l'art. 6 del d.m. cit., e, in ogni caso,
Cass., sez. un., sent. 12 ottobre 2012, n. 17405, Cass., sez. III, sent.18 dicembre 2012, n. 23318, nonché Cass., sez. VI-3, ord. 2 luglio 2015,
n. 13628) e determinata secondo i valori medi tabellari per le fasi di studio (€ 1.701,00) e introduttiva (€ 1.204,00); in conformità ai valori minimi tabellari con riguardo alla fase istruttoria (€ 903,00), in quanto esauritasi in produzioni documentali e mere acquisizioni di materiale probatorio presso l'Agenzia delle Entrate, senza alcunché riconoscere con riferimento alla fase decisionale, stante la contumacia del resistente e il mancato deposito di memorie conclusive ex art. 190 c.p.c.
P.Q.M
Il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 16 aprile 2005 a AG (Bologna) tra
[...]
nata a [...]-Württemberg, Parte_1
Germania) il 15 luglio 1980 e nato a [...] il Controparte_1
24 dicembre 1979, matrimonio trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune, atto n. 2, parte II, serie A, anno 2005;
2. conferma l'affidamento esclusivo delle figlie minori (nata Per_1
il 22 febbraio 2010) e (nata il [...]) alla madre, Per_2
pagina 14 di 18 la quale, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni e aspirazioni, potrà assumere in via esclusiva tutte le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, ivi comprese quelle afferenti al rilascio dei documenti validi per l'espatrio delle minori;
3. conferma il collocamento della prole minore presso la madre;
4. dispone che il padre, se e quando tornerà a dare notizie di sé, potrà vedere le minori secondo le modalità e i tempi stabiliti di concerto con la madre, richiedendo il necessario supporto dei
Servizi Sociali, che monitoreranno gli incontri padre-figlie, da tenersi in ogni caso in forma protetta e previa valutazione delle capacità genitoriali dell' CP_1
5. conferma l'obbligo a carico di di versare a Controparte_1
la somma complessiva di € 600,00 Parte_1
mensili, a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie minori e (ovvero € 300,00 per ciascuna), Per_2 Per_1
importo soggetto a rivalutazione annuale ISTAT e da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese;
6. conferma la ripartizione tra i genitori nella misura del 50% per ciascuno delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie minori, così come previste e disciplinate dal relativo
Protocollo dell'agosto 2017 in uso presso questo Tribunale (e che di seguito integralmente si riporta:” I] Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già
pagina 15 di 18 condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. II] Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie pagina 16 di 18 vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto
(con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. III] Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie”);
7. ordina all'Ufficiale di stato civile del sopra menzionato Comune di AG (Bologna) di procedere all'annotazione del capo
1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
8. condanna alla rifusione in favore della Controparte_1
controparte delle spese processuali, che si liquidano d'ufficio,
pagina 17 di 18 secondo i criteri indicati in motivazione, nell'importo complessivo di € 3.808,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie al 15%, tributi e contributi come per legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 18 dicembre 2024.
Il Presidente est. dott. Stefano Giusberti
pagina 18 di 18