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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 26/03/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2124/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2124/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
e dell'avv. ARINGHIERI SANDRA Email_1
ed elettivamente domiciliato presso i predetti difensori, Email_2
via Venezia n. 54, Ponsacco (PI)
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONCETTI Parte_2 C.F._2
LUCIA ( ed elettivamente domiciliata presso il domicilio Email_3
digitale del predetto difensore, avente ad oggetto: domanda congiunta cessazione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni concordate depositate in PCT, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e , il 30 aprile 2000, contraevano, in ER (PI) matrimonio Parte_1 Parte_2
concordatario, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto comune di ER (PI), al n. 16, parte II, serie A, anno 2000;
- che dall'unione dei due è nata la figlia, il 4 gennaio 2003; Per_1
- che proponeva domanda per ottenere la pronunzia di cessazione degli effetti civili Parte_1 del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge
1.12.1970, n. 898 e domandando, in punto di condizioni accessorie, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla signora e dichiararsi non più dovuto il contributo per la figlia posto a Per_1 carico di sé ricorrente, nonché porsi a carico della signora l'onere di contribuire al mantenimento della figlia con la somma mensile di € 250,00, più Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- che si costituiva in giudizio, nulla opponendo alla pronuncia di cessazione degli Parte_2
effetti civili del matrimonio ma domandando, da parte sua, riconoscersi in suo favore un assegno divorzile pari ad e 2.500,00 mensili, più Istat e dichiararsi che nulla fosse dovuto a titolo di contributo per il mantenimento di attesa la sua autosufficienza economica;
Per_1
- che, all'esito dell'udienza di comparizione, le parti davano atto di aver rinvenuto una soluzione conciliativa e, pertanto, concludevano congiuntamente;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che in data 23 giugno 2023, il Tribunale di Pisa ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 807/23, r.g. 3497/18;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese;
- che, con riguardo alla rinuncia preventiva delle parti all'impugnazione della presente sentenza, la stessa non può essere recepita da questo Tribunale, atteso che la rinunzia preventiva all'impugnazione è nulla in quanto, tendendo ad alterare il contenuto dei poteri dell'organo giudicante ed il sistema dei controlli previsti nel processo per l'esercizio della funzione giurisdizionale, contrasta con l'interesse pubblico che presiede allo svolgimento di detta funzione e non lascia spazio a manifestazioni di autonomia privata se non nei casi tassativamente previsti dalla legge (così, Cass., 16.10.1974, n. 2870, come richiamata da Cassazione civile sez. un., 25/03/2013,
n.7381), pertanto la dichiarazione di rinuncia preventiva delle parti alla sentenza di cui alla dichiarazione deve, dunque, ritenersi improduttiva di effetti.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in ER (PI) il 30 aprile
2000 tra , trascritto nei registri dello stato civile del Comune Parte_1 Parte_2
di ER (PI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2000, n. 16, parte II, serie A.
Sull'accordo delle parti, il Tribunale
DISPONE Il sig. provvederà in via esclusiva al mantenimento ordinario e Parte_1
straordinario della figlia (nata a [...], il [...], c.f.: , Persona_2 C.F._3 oggi studentessa universitaria), garantendo alla stessa l'alloggio, il pagamento delle utenze tutte, un'auto a disposizione comprensiva di tutte le spese conseguenti (rca, bollo, tagliandi ordinari e non…) e le spese universitarie di istruzione e tutto quant'altro le occorra quotidianamente per vivere
(alimenti, vestiario, vacanze, etc.).
In conseguenza di quanto esposto deve dichiararsi non più dovuto il contributo versato dal sig.
alla signora per il mantenimento della figlia con decorrenza dal Parte_1 Parte_2 Per_1
maggio 2024, periodo dal quale il contributo, su accordo delle parti, non è stato più corrisposto.
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
- Il sig. , revocata ogni disposizione relativa all'assegno di mantenimento così come Parte_1
statuita in sentenza di separazione personale dei coniugi, provvederà ex art.5 L.898/1978, una tantum,
a trasferire alla sig.ra un appartamento, sito in ER, via Galimberti, n.19, di 110 Parte_2
mq, identificato al N.C.F. del Comune di ER al foglio 22, particella 380, sub 33 (che rappresenta l'appartamento, con gli annessi locale cantina al piano terra e locale soffitta al quarto piano) e sub 12 (che rappresenta l'autorimessa a piano terra, al n.17, piano t, di via Galimberti), dotato di impianto idrotermosanitario, elettrico, condizionamento perfettamente funzionante, libero e ristrutturato come dettagliato al successivo punto g) e, dunque, subito utilizzabile.
- La sig.ra accetta di ricevere, a titolo di contributo divorzile una tantum, dal sig. Parte_2 la proprietà dell'appartamento, sito in ER, via Galimberti n.19, di 110 mq, Parte_1
identificato al N.C.F. del Comune di ER al foglio 22, particella 380, sub 33 (che rappresenta l'appartamento, con gli annessi locale cantina al piano terra e locale soffitta al quarto piano) e sub 12
(che rappresenta l'autorimessa a piano terra, al n.17, piano t, di via Galimberti). - In conseguenza di quanto sopra deve dichiararsi non più dovuto il contributo versato dal sig.
[...]
alla signora che rinuncia espressamente con decorrenza dal mese successivo Pt_1 Parte_2
(quindi aprile 2025) a quello di sottoscrizione dell'accordo inter partes del 14 marzo 2025, con revoca di ogni disposizione relativa all'assegno di mantenimento così come statuita in sentenza di separazione personale dei coniugi.
- Il sig. effettuerà la ristrutturazione dell'immobile di cui sopra nei seguenti termini e Parte_1
così come concordati espressamente con la sig.ra 1) imbiancatura completa, 2) Parte_2
rifacimento bagno grande, 3) pavimento, 4) ripristino garage, secondo il dettaglio e le modalità di cui al capitolato della ditta Lavorincorso di Farroni Andrea, approvato ed allegato alla scrittura privata di transazione. A ciò deve aggiungersi: 5) bagno piccolo, sostituzione piatto doccia, 6) sistemazione piastrelle della cucina, 7) rimozione della porta della cucina e sostituzione con un arco, 8) sostituzione di tutte le porte interne e adattamento del portone di ingresso al nuovo pavimento flottante.
Il sig. provvederà a dare incarico ad un tecnico di sua fiducia per la predisposizione e Parte_1
presentazione di SCIA al Comune di ER e relativa alle opere di cui sopra, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo. I costi delle spese tecniche sono a carico del sig. . Parte_1
- Il sig. provvede a donare alla sig.ra e a traslocare e montare Parte_1 Parte_2 nell'immobile di via Galimberti i seguenti beni mobili di sua proprietà che arredano la casa coniugale:
1) camera da letto matrimoniale, escluso il letto, 2) armadi, 3) camera di 4) divani, 5) tende, Per_1
6) tavolo sala con sedie, 7) tavolino e consolle vetro trasparente, 8) mobili sala, 9) cucina, 10) elettrodomestici.
- I lavori di cui al punto f) avranno inizio entro una settimana dalla sottoscrizione dell'accordo inter- partes e, comunque, successivamente alla presentazione della scia al Comune di ER. I lavori, salvo imprevisti, saranno ultimati nel termine di trenta giorni dalla data di inizio degli stessi. Entro la data del 31 maggio 2025 l'immobile di cui al punto c) sarà completato e consegnato alla sig.ra Pt_2
che potrà completarlo con gli arredi e procedere col suo trasferimento, inclusa la residenza,
[...]
entro il 16 giugno 2025 e comunque entro un mese dall'effettiva data di ultimazione dei lavori.
Entro la data del 31 maggio 2025 l'immobile di cui al punto c) sarà completato e consegnato alla sig.ra che potrà completarlo con gli arredi e procedere col suo trasferimento, inclusa Parte_2 la residenza, entro il 16 giugno 2025 e comunque entro un mese dall'effettiva data di ultimazione dei lavori.
- La sig.ra per effetto del contributo una tantum ricevuto dal sig. , Parte_2 Parte_1 determinato dalla proprietà dell'appartamento di cui al punto c) e dalla ristrutturazione dello stesso dettagliata al punto f) e dalla proprietà degli arredi di cui al punto g), dichiara di rinunciare come in effetti rinuncia alla richiesta di previsione di assegno divorzile avanzata al momento della costituzione in giudizio.
- Per effetto di quanto sopra, dovrà essere revocata l'assegnazione della casa coniugale posta in
Ponsacco, via Colombo 38/E, alla sig. che dovrà restituirla, libera da effetti personali, Parte_2
al sig. che ne è proprietario, entro il 16 giugno 2025 e comunque entro un mese Parte_1 dall'effettiva data di ultimazione dei lavori.
- Le parti dichiarano che il trasferimento della proprietà del bene immobile di cui al punto c), da
[...]
a atto indispensabile ai fini dell'accordo, viene effettuato senza un Pt_1 Parte_2
corrispettivo in danaro, ma senza spirito di liberalità, rientrando come detto nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto della cessazione degli effetti civili del matrimonio, una tantum, assolvendo anche a funzioni riparatorie e, comunque, a riconoscimenti o risarcimenti di situazioni pregresse, funzionali alla complessiva sistemazione solutorio-compensativa di tutta la serie dei possibili rapporti aventi significati patrimoniali maturati nel corso della convivenza matrimoniale.
I coniugi chiedono, in relazione alle attribuzioni patrimoniali l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art.19 L.n.74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n.154/1999.
Le parti procederanno, a cure e spese del sig. al rogito notarile di trasferimento del Parte_1
bene immobile di cui al punto c), quale condizione di accordo congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, una tantum, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza di divorzio emessa dal Tribunale inter-partes, o dall'ultimazione delle opere di ristrutturazione e trasloco di cui sopra se successiva.
- Le parti dichiarano di aver definito ogni questione pendente e di non aver null'altro da pretendere l'uno nei confronti dell'altro salvo quanto sopra indicato.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di ER (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 26 marzo 2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2124/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
e dell'avv. ARINGHIERI SANDRA Email_1
ed elettivamente domiciliato presso i predetti difensori, Email_2
via Venezia n. 54, Ponsacco (PI)
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONCETTI Parte_2 C.F._2
LUCIA ( ed elettivamente domiciliata presso il domicilio Email_3
digitale del predetto difensore, avente ad oggetto: domanda congiunta cessazione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni concordate depositate in PCT, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e , il 30 aprile 2000, contraevano, in ER (PI) matrimonio Parte_1 Parte_2
concordatario, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto comune di ER (PI), al n. 16, parte II, serie A, anno 2000;
- che dall'unione dei due è nata la figlia, il 4 gennaio 2003; Per_1
- che proponeva domanda per ottenere la pronunzia di cessazione degli effetti civili Parte_1 del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge
1.12.1970, n. 898 e domandando, in punto di condizioni accessorie, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla signora e dichiararsi non più dovuto il contributo per la figlia posto a Per_1 carico di sé ricorrente, nonché porsi a carico della signora l'onere di contribuire al mantenimento della figlia con la somma mensile di € 250,00, più Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- che si costituiva in giudizio, nulla opponendo alla pronuncia di cessazione degli Parte_2
effetti civili del matrimonio ma domandando, da parte sua, riconoscersi in suo favore un assegno divorzile pari ad e 2.500,00 mensili, più Istat e dichiararsi che nulla fosse dovuto a titolo di contributo per il mantenimento di attesa la sua autosufficienza economica;
Per_1
- che, all'esito dell'udienza di comparizione, le parti davano atto di aver rinvenuto una soluzione conciliativa e, pertanto, concludevano congiuntamente;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che in data 23 giugno 2023, il Tribunale di Pisa ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 807/23, r.g. 3497/18;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese;
- che, con riguardo alla rinuncia preventiva delle parti all'impugnazione della presente sentenza, la stessa non può essere recepita da questo Tribunale, atteso che la rinunzia preventiva all'impugnazione è nulla in quanto, tendendo ad alterare il contenuto dei poteri dell'organo giudicante ed il sistema dei controlli previsti nel processo per l'esercizio della funzione giurisdizionale, contrasta con l'interesse pubblico che presiede allo svolgimento di detta funzione e non lascia spazio a manifestazioni di autonomia privata se non nei casi tassativamente previsti dalla legge (così, Cass., 16.10.1974, n. 2870, come richiamata da Cassazione civile sez. un., 25/03/2013,
n.7381), pertanto la dichiarazione di rinuncia preventiva delle parti alla sentenza di cui alla dichiarazione deve, dunque, ritenersi improduttiva di effetti.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in ER (PI) il 30 aprile
2000 tra , trascritto nei registri dello stato civile del Comune Parte_1 Parte_2
di ER (PI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2000, n. 16, parte II, serie A.
Sull'accordo delle parti, il Tribunale
DISPONE Il sig. provvederà in via esclusiva al mantenimento ordinario e Parte_1
straordinario della figlia (nata a [...], il [...], c.f.: , Persona_2 C.F._3 oggi studentessa universitaria), garantendo alla stessa l'alloggio, il pagamento delle utenze tutte, un'auto a disposizione comprensiva di tutte le spese conseguenti (rca, bollo, tagliandi ordinari e non…) e le spese universitarie di istruzione e tutto quant'altro le occorra quotidianamente per vivere
(alimenti, vestiario, vacanze, etc.).
In conseguenza di quanto esposto deve dichiararsi non più dovuto il contributo versato dal sig.
alla signora per il mantenimento della figlia con decorrenza dal Parte_1 Parte_2 Per_1
maggio 2024, periodo dal quale il contributo, su accordo delle parti, non è stato più corrisposto.
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
- Il sig. , revocata ogni disposizione relativa all'assegno di mantenimento così come Parte_1
statuita in sentenza di separazione personale dei coniugi, provvederà ex art.5 L.898/1978, una tantum,
a trasferire alla sig.ra un appartamento, sito in ER, via Galimberti, n.19, di 110 Parte_2
mq, identificato al N.C.F. del Comune di ER al foglio 22, particella 380, sub 33 (che rappresenta l'appartamento, con gli annessi locale cantina al piano terra e locale soffitta al quarto piano) e sub 12 (che rappresenta l'autorimessa a piano terra, al n.17, piano t, di via Galimberti), dotato di impianto idrotermosanitario, elettrico, condizionamento perfettamente funzionante, libero e ristrutturato come dettagliato al successivo punto g) e, dunque, subito utilizzabile.
- La sig.ra accetta di ricevere, a titolo di contributo divorzile una tantum, dal sig. Parte_2 la proprietà dell'appartamento, sito in ER, via Galimberti n.19, di 110 mq, Parte_1
identificato al N.C.F. del Comune di ER al foglio 22, particella 380, sub 33 (che rappresenta l'appartamento, con gli annessi locale cantina al piano terra e locale soffitta al quarto piano) e sub 12
(che rappresenta l'autorimessa a piano terra, al n.17, piano t, di via Galimberti). - In conseguenza di quanto sopra deve dichiararsi non più dovuto il contributo versato dal sig.
[...]
alla signora che rinuncia espressamente con decorrenza dal mese successivo Pt_1 Parte_2
(quindi aprile 2025) a quello di sottoscrizione dell'accordo inter partes del 14 marzo 2025, con revoca di ogni disposizione relativa all'assegno di mantenimento così come statuita in sentenza di separazione personale dei coniugi.
- Il sig. effettuerà la ristrutturazione dell'immobile di cui sopra nei seguenti termini e Parte_1
così come concordati espressamente con la sig.ra 1) imbiancatura completa, 2) Parte_2
rifacimento bagno grande, 3) pavimento, 4) ripristino garage, secondo il dettaglio e le modalità di cui al capitolato della ditta Lavorincorso di Farroni Andrea, approvato ed allegato alla scrittura privata di transazione. A ciò deve aggiungersi: 5) bagno piccolo, sostituzione piatto doccia, 6) sistemazione piastrelle della cucina, 7) rimozione della porta della cucina e sostituzione con un arco, 8) sostituzione di tutte le porte interne e adattamento del portone di ingresso al nuovo pavimento flottante.
Il sig. provvederà a dare incarico ad un tecnico di sua fiducia per la predisposizione e Parte_1
presentazione di SCIA al Comune di ER e relativa alle opere di cui sopra, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo. I costi delle spese tecniche sono a carico del sig. . Parte_1
- Il sig. provvede a donare alla sig.ra e a traslocare e montare Parte_1 Parte_2 nell'immobile di via Galimberti i seguenti beni mobili di sua proprietà che arredano la casa coniugale:
1) camera da letto matrimoniale, escluso il letto, 2) armadi, 3) camera di 4) divani, 5) tende, Per_1
6) tavolo sala con sedie, 7) tavolino e consolle vetro trasparente, 8) mobili sala, 9) cucina, 10) elettrodomestici.
- I lavori di cui al punto f) avranno inizio entro una settimana dalla sottoscrizione dell'accordo inter- partes e, comunque, successivamente alla presentazione della scia al Comune di ER. I lavori, salvo imprevisti, saranno ultimati nel termine di trenta giorni dalla data di inizio degli stessi. Entro la data del 31 maggio 2025 l'immobile di cui al punto c) sarà completato e consegnato alla sig.ra Pt_2
che potrà completarlo con gli arredi e procedere col suo trasferimento, inclusa la residenza,
[...]
entro il 16 giugno 2025 e comunque entro un mese dall'effettiva data di ultimazione dei lavori.
Entro la data del 31 maggio 2025 l'immobile di cui al punto c) sarà completato e consegnato alla sig.ra che potrà completarlo con gli arredi e procedere col suo trasferimento, inclusa Parte_2 la residenza, entro il 16 giugno 2025 e comunque entro un mese dall'effettiva data di ultimazione dei lavori.
- La sig.ra per effetto del contributo una tantum ricevuto dal sig. , Parte_2 Parte_1 determinato dalla proprietà dell'appartamento di cui al punto c) e dalla ristrutturazione dello stesso dettagliata al punto f) e dalla proprietà degli arredi di cui al punto g), dichiara di rinunciare come in effetti rinuncia alla richiesta di previsione di assegno divorzile avanzata al momento della costituzione in giudizio.
- Per effetto di quanto sopra, dovrà essere revocata l'assegnazione della casa coniugale posta in
Ponsacco, via Colombo 38/E, alla sig. che dovrà restituirla, libera da effetti personali, Parte_2
al sig. che ne è proprietario, entro il 16 giugno 2025 e comunque entro un mese Parte_1 dall'effettiva data di ultimazione dei lavori.
- Le parti dichiarano che il trasferimento della proprietà del bene immobile di cui al punto c), da
[...]
a atto indispensabile ai fini dell'accordo, viene effettuato senza un Pt_1 Parte_2
corrispettivo in danaro, ma senza spirito di liberalità, rientrando come detto nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto della cessazione degli effetti civili del matrimonio, una tantum, assolvendo anche a funzioni riparatorie e, comunque, a riconoscimenti o risarcimenti di situazioni pregresse, funzionali alla complessiva sistemazione solutorio-compensativa di tutta la serie dei possibili rapporti aventi significati patrimoniali maturati nel corso della convivenza matrimoniale.
I coniugi chiedono, in relazione alle attribuzioni patrimoniali l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art.19 L.n.74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n.154/1999.
Le parti procederanno, a cure e spese del sig. al rogito notarile di trasferimento del Parte_1
bene immobile di cui al punto c), quale condizione di accordo congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, una tantum, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza di divorzio emessa dal Tribunale inter-partes, o dall'ultimazione delle opere di ristrutturazione e trasloco di cui sopra se successiva.
- Le parti dichiarano di aver definito ogni questione pendente e di non aver null'altro da pretendere l'uno nei confronti dell'altro salvo quanto sopra indicato.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di ER (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 26 marzo 2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina