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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/05/2025, n. 2227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2227 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 14232/2023 R.G.
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliata in Sant'Arpino, alla via D'Anna n. 24, presso lo studio legale dell'avv.
Domenico Pezzella, da cui è rappresentata e difesa
- ricorrente -
E
Controparte_1
Rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/11/2023 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo: “a) Controparte_1
Annullare l'atto impugnato “comunicazione di riliquidazione”, del 30.05.2023, in quanto nullo ed illegittimo per i motivi di cui in premessa, b) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere l'assegno di invalidità parziale, sin dal 01.05.2021; c) condannare l' in persona CP_2
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della istante, dei relativi ratei a decorrere dalla revoca, oltre al pagamento degli interessi e del maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c., secondo comma, su tutte le somme che sarà tenuto ad erogare. d)
Condannare l' al pagamento delle spese, competenze ed onorari, del presente giudizio, oltre CP_2 rimborso IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato”.
Nello specifico, la ricorrente ha dedotto:
a) Di ave ricevuto una comunicazione relativa a somme indebitamente percepite sulla CP_2
pensione in godimento;
b) Che tale comunicazione appare priva di giustificazione;
c) Di aver presentato ricorso amministrativo rimasto senza esito;
d) Che tale provvedimento è illegittimo e che sussiste il diritto al godimento della prestazione.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha chiesto il rigetto della domanda. CP_2
Nelle note di trattazione scritta assegnate alle parti parte ricorrente ha insistito nelle sue conclusioni.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito riportate.
La prestazione di cui è beneficiaria la ricorrente ed oggetto del provvedimento di ricalcolo dell' da cui è scaturito l'accertamento dell'indebito ha natura assistenziale. CP_2
In relazione all'oggetto del giudizio è granitico il principio secondo cui "in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere
l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (cfr. Cass. sez unite 4/8/2010 n. 18046 e Cass. lav.
20/01/2011 n. 1228). Si tratta di un principio di carattere generale in materia di indebito, come tale estensibile anche in relazione all'indebito assistenziale.
Parte ricorrente, quindi, ha allegato di essere in possesso dei requisiti per il godimento della prestazione, non essendo mai stata utilmente convocata a visita di revisione.
Tale prospettazione risulta confermata dagli atti depositati nel corso del giudizio: risulta, infatti, che l'ente previdenziale – in seguito ad una prima convocazione annullata dallo stesso ente a causa dell'emergenza pandemica – ha convocato la ricorrente a visita di revisione per il giorno
06/04/2021. A tale visita, quindi, la ricorrente non si è presentata e l' ha provveduto a revocare CP_2
la prestazione. L'assenza alla citata visita, tuttavia, risulta giustificata in forza del ricovero della ricorrente: come risulta dal certificato di dimissione emesso dall'Azienda Ospedaliero Universitario Pisana, e contrariamente a quanto sostenuto dall' , la ricorrente è stata ricoverata dal 02/04/2021 al CP_2
13/04/2021.
Tale certificato, peraltro, risulta regolarmente comunicato all'ente previdenziale, come dimostrato dal file .eml depositato dalla ricorrente, e l'ente previdenziale ha persino risposto a tale comunicazione con la dicitura “giustificata”.
In assenza di una visita di revisione che certifichi il venir meno del requisito sanitario, dunque, non solo deve ritenersi insussistente l'indebito notificato alla ricorrente, ma – in presenza degli ulteriori requisiti di legge, dimostrati in giudizio dal deposito di certificazione dei redditi della ricorrente – l'ente previdenziale deve essere condannato al pagamento dei ratei della prestazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara irripetibili i ratei di prestazione versati dal maggio
2021 al 28 giugno 2023 per la somma di € 8.559,66, con condanna dell'ente previdenziale alla restituzione di quanto eventualmente ripetuto;
- Condanna l' al pagamento dei ratei di prestazione maturati a far data dal 01/07/2023, CP_2
oltre interessi;
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in € 2.697,00, oltre spese generali, IVA e cpa, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 17.05.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 14232/2023 R.G.
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliata in Sant'Arpino, alla via D'Anna n. 24, presso lo studio legale dell'avv.
Domenico Pezzella, da cui è rappresentata e difesa
- ricorrente -
E
Controparte_1
Rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/11/2023 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo: “a) Controparte_1
Annullare l'atto impugnato “comunicazione di riliquidazione”, del 30.05.2023, in quanto nullo ed illegittimo per i motivi di cui in premessa, b) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere l'assegno di invalidità parziale, sin dal 01.05.2021; c) condannare l' in persona CP_2
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della istante, dei relativi ratei a decorrere dalla revoca, oltre al pagamento degli interessi e del maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c., secondo comma, su tutte le somme che sarà tenuto ad erogare. d)
Condannare l' al pagamento delle spese, competenze ed onorari, del presente giudizio, oltre CP_2 rimborso IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato”.
Nello specifico, la ricorrente ha dedotto:
a) Di ave ricevuto una comunicazione relativa a somme indebitamente percepite sulla CP_2
pensione in godimento;
b) Che tale comunicazione appare priva di giustificazione;
c) Di aver presentato ricorso amministrativo rimasto senza esito;
d) Che tale provvedimento è illegittimo e che sussiste il diritto al godimento della prestazione.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha chiesto il rigetto della domanda. CP_2
Nelle note di trattazione scritta assegnate alle parti parte ricorrente ha insistito nelle sue conclusioni.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito riportate.
La prestazione di cui è beneficiaria la ricorrente ed oggetto del provvedimento di ricalcolo dell' da cui è scaturito l'accertamento dell'indebito ha natura assistenziale. CP_2
In relazione all'oggetto del giudizio è granitico il principio secondo cui "in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere
l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (cfr. Cass. sez unite 4/8/2010 n. 18046 e Cass. lav.
20/01/2011 n. 1228). Si tratta di un principio di carattere generale in materia di indebito, come tale estensibile anche in relazione all'indebito assistenziale.
Parte ricorrente, quindi, ha allegato di essere in possesso dei requisiti per il godimento della prestazione, non essendo mai stata utilmente convocata a visita di revisione.
Tale prospettazione risulta confermata dagli atti depositati nel corso del giudizio: risulta, infatti, che l'ente previdenziale – in seguito ad una prima convocazione annullata dallo stesso ente a causa dell'emergenza pandemica – ha convocato la ricorrente a visita di revisione per il giorno
06/04/2021. A tale visita, quindi, la ricorrente non si è presentata e l' ha provveduto a revocare CP_2
la prestazione. L'assenza alla citata visita, tuttavia, risulta giustificata in forza del ricovero della ricorrente: come risulta dal certificato di dimissione emesso dall'Azienda Ospedaliero Universitario Pisana, e contrariamente a quanto sostenuto dall' , la ricorrente è stata ricoverata dal 02/04/2021 al CP_2
13/04/2021.
Tale certificato, peraltro, risulta regolarmente comunicato all'ente previdenziale, come dimostrato dal file .eml depositato dalla ricorrente, e l'ente previdenziale ha persino risposto a tale comunicazione con la dicitura “giustificata”.
In assenza di una visita di revisione che certifichi il venir meno del requisito sanitario, dunque, non solo deve ritenersi insussistente l'indebito notificato alla ricorrente, ma – in presenza degli ulteriori requisiti di legge, dimostrati in giudizio dal deposito di certificazione dei redditi della ricorrente – l'ente previdenziale deve essere condannato al pagamento dei ratei della prestazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara irripetibili i ratei di prestazione versati dal maggio
2021 al 28 giugno 2023 per la somma di € 8.559,66, con condanna dell'ente previdenziale alla restituzione di quanto eventualmente ripetuto;
- Condanna l' al pagamento dei ratei di prestazione maturati a far data dal 01/07/2023, CP_2
oltre interessi;
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in € 2.697,00, oltre spese generali, IVA e cpa, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 17.05.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo