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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/12/2024, n. 2050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 2050 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3087/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Elena SOLLAZZO Presidente dott. Biancamaria BIONDO Giudice dott. Francesca GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3087/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LONGHI Parte_1 C.F._1
CLAUDIA MA elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. LONGHI CLAUDIA
MA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
RICCIARDIELLO SIMONETTA elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv.
RICCIARDIELLO SIMONETTA
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 3 dicembre 2024.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso per separazione giudiziale contenente richiesta di addebito di responsabilità al marito pagina 1 di 4 depositato in data 16.7.2024, (d'ora innanzi, per brevità, anche solo ”) Parte_2 Pt_2 chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione giudiziale dal coniuge Persona_1
(d'ora innanzi, per brevità, anche solo ) con addebito nei di lui confronti e condanna
[...] CP_1 al pagamento di euro 300,00 mensili a titolo di mantenimento.
Esponeva di essersi unita in matrimonio civilmente con il convenuto in Rivne (Ucraina) in data
10.8.2018 e che l'atto veniva trascritto presso i registri dello stato civile del medesimo Comune
(Rivne), ma non in Italia. Il regime patrimoniale era quello della comunione legale dei beni. Non avevano potuto avere figli. evidenziava che all'atto di unione con le parti erano però già entrambe divorziate con Pt_2 CP_1 figli. In particolare, (nato il [...]) e (nato il giorno 8.7.2005) erano figli Persona_2 Per_3 dell'attrice e (nata il [...]) era figlia del convenuto. I figli di vivevano Persona_4 Pt_2 con la coppia.
La vita matrimoniale si svolgeva sostanzialmente in Italia ad Arzignano (VI) dove le parti si erano conosciute nel 2017. La convivenza durava cinque anni, fino al 2.10.2023 quando l'attrice decideva di non accettare più le vessazioni fisiche e psicologiche inferte dal marito, dedito all'abuso di alcool nonostante le sue precarie condizioni di salute. Lamentava che la convivenza era divenuta intollerabile a causa del comportamento del convenuto, assolutamente ingiustificato, manifestatosi a partire dalla fine del 2019 circa. Il continuo abuso di alcol aveva reso sempre più aggressivo nei confronti CP_1 della moglie, aggressività peggiorata esponenzialmente dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della
Russia nel febbraio 2022, siccome il convenuto era sostenitore del governo russo mentre l'attrice era di nazionalità ucraina e sostenitrice del movimento di resistenza. La vita delle parti veniva poi segnata dalla tragica scomparsa di , figlio di in data 15.11.2022, drammatico evento rispetto al Per_5 Pt_2 quale neppure il convenuto riusciva adeguatamente a sostenere e dare conforto all'attrice.
L'escalation di aggressività e litigi raggiungeva il culmine il giorno 1.10.2023 allorché CP_1 rincasando in stato di ubriachezza, provocava una lite con la moglie durante la quale afferrava con violenza il collo di uno dei due cani maltesi della famiglia incontrando però la resistenza della moglie e del di lei figlio, aggrediti in risposta con spintoni e un pugno, quest'ultimo sferrato al figlio dell'attrice, costringendo entrambi a rifugiarsi in cucina ed a chiamare le forze dell'ordine, prontamente intervenute per sedare l'aggressione. Si recavano in pronto soccorso per ricevere le cure. L'episodio si verificava dopo un altro grave già occorso nel luglio dello stesso anno, allorché in quell'occasione era l'attrice a ricevere un pugno dal marito. Le forze dell'ordine venivano allertati sempre più frequentemente nel
2023 per sedare le liti tra i coniugi. Alla fine, decideva dunque di abbandonare la casa Pt_2 coniugale insieme al figlio.
Sotto il profilo economico e patrimoniale, dichiarava di aver sempre contribuito alla vita ed al Pt_2 menage familiare, sicché la richiesta di assegno di mantenimento doveva ritenersi giustificata dal fatto che ciononostante il marito era il coniuge economicamente più forte. Con un escamotage egli era riuscito ad intestare unicamente a sé la casa coniugale in Arzignano (VI), alla via Vicolo Pozzetti n. 19, nonostante alla spesa per l'acquisto avesse partecipato anche l'attrice. Quest'ultima percepiva uno stipendio mensile di euro 1.000,00 per la sua attività di badante, senza maturare il diritto a contributi previdenziali siccome il contratto di lavoro non veniva registrato. Decideva comunque, qualche mese prima del ricorso, di lasciare il lavoro in cerca di una occupazione con migliori prospettive nel settore industriale. Il convenuto, di contro, lavorava come operaio stabilmente da tredici anni presso la conceria Pasubio di Arzignano percependo euro 1.700,00 al mese per quattrodici mensilità. La casa pagina 2 di 4 coniugale era gravata da mutuo ipotecario con rate di euro 380,00 al mese. L'attrice aveva un solo immobile di proprietà in Ucraina pervenuto in successione ereditaria dalla nonna, occupato dalla di lei madre. Il convenuto ventava più proprietà immobiliari in Romania e aveva trattenuto le vetture familiari. Nell'ottobre 2023 aveva acquistato con un finanziamento una automobile Opel Pt_2
Moka.
Con memoria depositata in data 31.10.2024 si costituiva in giudizio contestando la domanda di CP_1 addebito e la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge.
Lamentava che la vita matrimoniale della coppia si caratterizzava sin da subito da alti e bassi, con litigi all'ordine del giorno a causa del carattere instabile della moglie, che alternava momenti di felicità ad altri di tristezza. L'attrice accusava il convenuto di non guadagnare abbastanza ed era solita ricevere amiche a casa per bere vodka e ubriacarsi, usciva il fine settimana per rientrare a casa solo molto tardi.
La casa si presentava sempre in disordine e così le incombenze domestiche venivano svolte dal marito dopo il lavoro. Il convenuto veniva a sapere che l'attrice aveva intrattenuto una relazione extraconiugale con un altro uomo, ciononostante nessuna domanda di addebito della separazione veniva proposta.
I figli di venivano accolti di buon grado in casa dal convenuto, che provvedeva così al Pt_2 sostentamento di tutta la famiglia, loro compresi. Anche in concomitanza del conflitto Russia-Ucraina, spitava ed accoglieva in casa la famiglia della moglie, mantenendola. CP_1
L'episodio di violenza narrato in ricorso si era svolto poi con dinamica differente: era invero CP_1 stato aggredito da ed il figlio per aver dato al cane un buffetto sul sedere dopo essersi smarrito Pt_2 in passeggiata. Riportava lesioni refertate dal pronto soccorso oggetto di denuncia-querela sporta alle forze dell'ordine. precisava di essere fortemente debilitato da molte patologie sicché nemmeno CP_1 avrebbe avuto le forze di aggredire la moglie ed il figlio. La casa coniugale veniva intestata a sé perché la moglie si rifiutava di pagarne la rata del mutuo;
di contro, lei aveva convinto il marito a redigere testamento in suo favore davanti al Notaio . Il giorno 2.10.2023 il convenuto rincasava da Per_6 lavoro e scopriva che e il figlio avevano abbandonato il tetto coniugale, portando seco i due Pt_2 cani, alcuni effetti personali, alcuni documenti anche relativi all'immobile e la vettura di sua proprietà, di cui rientrava in possesso solo successivamente con l'aiuto delle forze dell'ordine.
Sotto il profilo strettamente economico e patrimoniale, evidenziava di aver percepito un reddito annuo di euro 22.700,00 (nel 2022) e di euro 24.200,00 (nel 2024), a fronte di uno stipendio mensile di euro
1.300,00-1.400,00. invece, che aveva sempre lavorato, aveva dichiarato nel 2024 un reddito di Pt_2 euro 17.000,00. Inoltre, le spiegazioni di cui al ricorso relative al fatto che ella aveva lasciato il lavoro non apparivano convincenti. In Romania il convenuto possedeva solo un rudere non abitabile pervenutogli in successione dai genitori assieme ai fratelli;
possedeva poi una unica autovettura (e non due). Lo stipendio dell'attrice ammontava ad euro 1.400,00 mensili con quattordici mensilità mentre il mutuo dell'abitazione di euro 380,00 al mese gravava unicamente sul convenuto. In conclusione, dovevano reputarsi insussistenti i presupposti per la debenza dell'assegno di mantenimento richiesto, oltre che della domanda di addebito.
Nelle more del giudizio, in attesa della prima udienza di comparizione parti fissata per il giorno 3 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 473 bis. 21 c.p.c., il procuratore di parte convenuta dichiarava l'intervenuto decesso di avvenuto in data 19.11.2024 a Vicenza e dimetteva il relativo estratto CP_1
pagina 3 di 4 di atto di morte registrato al n. 1518-II-B/2024 dello stato civile di Vicenza (cfr. nota di deposito del
25.11.2024).
Seguiva la richiesta di parte attrice al Tribunale di dichiarare cessata materia del contendere (cfr. nota depositata in data 2.12.2024).
* * *
Tanto premesso, si osserva che la morte di uno dei due coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale, comporta inevitabilmente la declaratoria di cessazione della materia del contendere con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici connessi (Cassazione
8.11.2017 n. 26489).
Pertanto, in questa sede va effettivamente dichiarata la cessazione della materia del contendere a spese di lite compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, così provvede:
1. DICHIARA cessata la materia del contendere.
2. DICHIARA la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del giorno 3.12.2024.
Il Giudice Estensore
Francesca Grassi
Il Presidente
Elena Sollazzo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Elena SOLLAZZO Presidente dott. Biancamaria BIONDO Giudice dott. Francesca GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3087/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LONGHI Parte_1 C.F._1
CLAUDIA MA elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. LONGHI CLAUDIA
MA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
RICCIARDIELLO SIMONETTA elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv.
RICCIARDIELLO SIMONETTA
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 3 dicembre 2024.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso per separazione giudiziale contenente richiesta di addebito di responsabilità al marito pagina 1 di 4 depositato in data 16.7.2024, (d'ora innanzi, per brevità, anche solo ”) Parte_2 Pt_2 chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione giudiziale dal coniuge Persona_1
(d'ora innanzi, per brevità, anche solo ) con addebito nei di lui confronti e condanna
[...] CP_1 al pagamento di euro 300,00 mensili a titolo di mantenimento.
Esponeva di essersi unita in matrimonio civilmente con il convenuto in Rivne (Ucraina) in data
10.8.2018 e che l'atto veniva trascritto presso i registri dello stato civile del medesimo Comune
(Rivne), ma non in Italia. Il regime patrimoniale era quello della comunione legale dei beni. Non avevano potuto avere figli. evidenziava che all'atto di unione con le parti erano però già entrambe divorziate con Pt_2 CP_1 figli. In particolare, (nato il [...]) e (nato il giorno 8.7.2005) erano figli Persona_2 Per_3 dell'attrice e (nata il [...]) era figlia del convenuto. I figli di vivevano Persona_4 Pt_2 con la coppia.
La vita matrimoniale si svolgeva sostanzialmente in Italia ad Arzignano (VI) dove le parti si erano conosciute nel 2017. La convivenza durava cinque anni, fino al 2.10.2023 quando l'attrice decideva di non accettare più le vessazioni fisiche e psicologiche inferte dal marito, dedito all'abuso di alcool nonostante le sue precarie condizioni di salute. Lamentava che la convivenza era divenuta intollerabile a causa del comportamento del convenuto, assolutamente ingiustificato, manifestatosi a partire dalla fine del 2019 circa. Il continuo abuso di alcol aveva reso sempre più aggressivo nei confronti CP_1 della moglie, aggressività peggiorata esponenzialmente dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della
Russia nel febbraio 2022, siccome il convenuto era sostenitore del governo russo mentre l'attrice era di nazionalità ucraina e sostenitrice del movimento di resistenza. La vita delle parti veniva poi segnata dalla tragica scomparsa di , figlio di in data 15.11.2022, drammatico evento rispetto al Per_5 Pt_2 quale neppure il convenuto riusciva adeguatamente a sostenere e dare conforto all'attrice.
L'escalation di aggressività e litigi raggiungeva il culmine il giorno 1.10.2023 allorché CP_1 rincasando in stato di ubriachezza, provocava una lite con la moglie durante la quale afferrava con violenza il collo di uno dei due cani maltesi della famiglia incontrando però la resistenza della moglie e del di lei figlio, aggrediti in risposta con spintoni e un pugno, quest'ultimo sferrato al figlio dell'attrice, costringendo entrambi a rifugiarsi in cucina ed a chiamare le forze dell'ordine, prontamente intervenute per sedare l'aggressione. Si recavano in pronto soccorso per ricevere le cure. L'episodio si verificava dopo un altro grave già occorso nel luglio dello stesso anno, allorché in quell'occasione era l'attrice a ricevere un pugno dal marito. Le forze dell'ordine venivano allertati sempre più frequentemente nel
2023 per sedare le liti tra i coniugi. Alla fine, decideva dunque di abbandonare la casa Pt_2 coniugale insieme al figlio.
Sotto il profilo economico e patrimoniale, dichiarava di aver sempre contribuito alla vita ed al Pt_2 menage familiare, sicché la richiesta di assegno di mantenimento doveva ritenersi giustificata dal fatto che ciononostante il marito era il coniuge economicamente più forte. Con un escamotage egli era riuscito ad intestare unicamente a sé la casa coniugale in Arzignano (VI), alla via Vicolo Pozzetti n. 19, nonostante alla spesa per l'acquisto avesse partecipato anche l'attrice. Quest'ultima percepiva uno stipendio mensile di euro 1.000,00 per la sua attività di badante, senza maturare il diritto a contributi previdenziali siccome il contratto di lavoro non veniva registrato. Decideva comunque, qualche mese prima del ricorso, di lasciare il lavoro in cerca di una occupazione con migliori prospettive nel settore industriale. Il convenuto, di contro, lavorava come operaio stabilmente da tredici anni presso la conceria Pasubio di Arzignano percependo euro 1.700,00 al mese per quattrodici mensilità. La casa pagina 2 di 4 coniugale era gravata da mutuo ipotecario con rate di euro 380,00 al mese. L'attrice aveva un solo immobile di proprietà in Ucraina pervenuto in successione ereditaria dalla nonna, occupato dalla di lei madre. Il convenuto ventava più proprietà immobiliari in Romania e aveva trattenuto le vetture familiari. Nell'ottobre 2023 aveva acquistato con un finanziamento una automobile Opel Pt_2
Moka.
Con memoria depositata in data 31.10.2024 si costituiva in giudizio contestando la domanda di CP_1 addebito e la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge.
Lamentava che la vita matrimoniale della coppia si caratterizzava sin da subito da alti e bassi, con litigi all'ordine del giorno a causa del carattere instabile della moglie, che alternava momenti di felicità ad altri di tristezza. L'attrice accusava il convenuto di non guadagnare abbastanza ed era solita ricevere amiche a casa per bere vodka e ubriacarsi, usciva il fine settimana per rientrare a casa solo molto tardi.
La casa si presentava sempre in disordine e così le incombenze domestiche venivano svolte dal marito dopo il lavoro. Il convenuto veniva a sapere che l'attrice aveva intrattenuto una relazione extraconiugale con un altro uomo, ciononostante nessuna domanda di addebito della separazione veniva proposta.
I figli di venivano accolti di buon grado in casa dal convenuto, che provvedeva così al Pt_2 sostentamento di tutta la famiglia, loro compresi. Anche in concomitanza del conflitto Russia-Ucraina, spitava ed accoglieva in casa la famiglia della moglie, mantenendola. CP_1
L'episodio di violenza narrato in ricorso si era svolto poi con dinamica differente: era invero CP_1 stato aggredito da ed il figlio per aver dato al cane un buffetto sul sedere dopo essersi smarrito Pt_2 in passeggiata. Riportava lesioni refertate dal pronto soccorso oggetto di denuncia-querela sporta alle forze dell'ordine. precisava di essere fortemente debilitato da molte patologie sicché nemmeno CP_1 avrebbe avuto le forze di aggredire la moglie ed il figlio. La casa coniugale veniva intestata a sé perché la moglie si rifiutava di pagarne la rata del mutuo;
di contro, lei aveva convinto il marito a redigere testamento in suo favore davanti al Notaio . Il giorno 2.10.2023 il convenuto rincasava da Per_6 lavoro e scopriva che e il figlio avevano abbandonato il tetto coniugale, portando seco i due Pt_2 cani, alcuni effetti personali, alcuni documenti anche relativi all'immobile e la vettura di sua proprietà, di cui rientrava in possesso solo successivamente con l'aiuto delle forze dell'ordine.
Sotto il profilo strettamente economico e patrimoniale, evidenziava di aver percepito un reddito annuo di euro 22.700,00 (nel 2022) e di euro 24.200,00 (nel 2024), a fronte di uno stipendio mensile di euro
1.300,00-1.400,00. invece, che aveva sempre lavorato, aveva dichiarato nel 2024 un reddito di Pt_2 euro 17.000,00. Inoltre, le spiegazioni di cui al ricorso relative al fatto che ella aveva lasciato il lavoro non apparivano convincenti. In Romania il convenuto possedeva solo un rudere non abitabile pervenutogli in successione dai genitori assieme ai fratelli;
possedeva poi una unica autovettura (e non due). Lo stipendio dell'attrice ammontava ad euro 1.400,00 mensili con quattordici mensilità mentre il mutuo dell'abitazione di euro 380,00 al mese gravava unicamente sul convenuto. In conclusione, dovevano reputarsi insussistenti i presupposti per la debenza dell'assegno di mantenimento richiesto, oltre che della domanda di addebito.
Nelle more del giudizio, in attesa della prima udienza di comparizione parti fissata per il giorno 3 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 473 bis. 21 c.p.c., il procuratore di parte convenuta dichiarava l'intervenuto decesso di avvenuto in data 19.11.2024 a Vicenza e dimetteva il relativo estratto CP_1
pagina 3 di 4 di atto di morte registrato al n. 1518-II-B/2024 dello stato civile di Vicenza (cfr. nota di deposito del
25.11.2024).
Seguiva la richiesta di parte attrice al Tribunale di dichiarare cessata materia del contendere (cfr. nota depositata in data 2.12.2024).
* * *
Tanto premesso, si osserva che la morte di uno dei due coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale, comporta inevitabilmente la declaratoria di cessazione della materia del contendere con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici connessi (Cassazione
8.11.2017 n. 26489).
Pertanto, in questa sede va effettivamente dichiarata la cessazione della materia del contendere a spese di lite compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, così provvede:
1. DICHIARA cessata la materia del contendere.
2. DICHIARA la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del giorno 3.12.2024.
Il Giudice Estensore
Francesca Grassi
Il Presidente
Elena Sollazzo
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