TRIB
Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 07/06/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2484/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Marianna Cocca all'esito della discussione orale all'udienza del giorno 8 maggio 2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2848/2023, promossa da:
(CF. con il patrocinio dell'Avv. Cristiana Carpani ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato nel domicilio digitale Email_1
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. P.IVA ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_1 sig.ra , con il patrocinio dell'Avv. Antonio Boldrini, elettivamente Controparte_2 domiciliata presso il suo studio in Ferrara, Contrada della Rosa n. 18
CONVENUTA OPPOSTA
Opposizione a decreto ingiuntivo – accoglimento parziale
Appalto – pattuizioni – lavori extracontrattuali
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni .............................. 1
2. L'inquadramento contrattuale e gli oneri probatori ................................................................ 6
3. La ricostruzione della contabilità ........................................................................................... 10
4. La domanda riconvenzionale di risarcimento del danno ....................................................... 14
5. Le spese di lite......................................................................................................................... 14
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni
La società ha proposto ricorso al Tribunale di Ferrara, al fine di ottenere un CP_1
decreto ingiuntivo nei confronti di per il pagamento di euro 20.078,47 – oltre agli Parte_1
1 interessi di mora nella misura di legge dalla messa in mora fino al saldo effettivo, unitamente ad euro 70,00 per le spese di autentica notarile estratto registro IVA vendite - derivante dal mancato pagamento di una fattura per lavori di ristrutturazione svolti nella proprietà di Pt_1
[...]
Il Giudice, letto il ricorso – valutato come l'ingiunto fosse persona fisica per la quale si presume la qualità di consumatore, richiamando la sentenza della Corte di Cassazione n. 9479/2023 ma l'assenza di clausole dal carattere vessatorio – ritenendo sussistente il credito di CP_1
nonché lo stesso certo, liquido ed esigibile, ha intimato con decreto ingiuntivo n. 685/2023 del
21 settembre 2023 il pagamento di euro 20.078,47, oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo, alle spese della procedura di ingiunzione, liquidate in euro 567,00 per compenso professionale, in euro 145,50 per rimborsi, oltre al rimborso forfettario del 15% del compenso, iva e cpa e spese successive occorrende per copie autentiche, notifiche e registrazione.
La notificazione del decreto ingiuntivo è avvenuta mediante deposito presso la Casa comunale ex art. 140 c.p.c. perfezionata in data 10 ottobre 2023.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo telematico e domanda riconvenzionale notificato in data 7 novembre 2023, ha adito al Tribunale di Ferrara per sentir Parte_1
accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta: In via preliminare: ci si oppone alla richiesta ex adverso formulata di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione si fonda su prova scritta, attesa l'insussistenza del credito azionato. Nel merito: - revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente Sig. alla società opposta per le causali di cui al Parte_1 CP_1
decreto ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
- in via subordinata: nell'ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito della società ridursi secondo giustizia ed equità il CP_1
dovuto, anche alla luce dei consistenti difetti nell'esecuzione delle prestazioni commissionate;
- accogliere la domanda riconvenzionale proposta dall'odierno opponente, e conseguentemente condannare al risarcimento del danno, per le ragioni di cui sopra e per l'importo CP_1
complessivo di euro 10.036,00, o per quello diverso che dovesse risultare di giustizia, con
2 interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo. Con rifusione di spese ed onorari di lite.”
Parte attrice in opposizione al decreto ingiuntivo ha dedotto:
- che, in data 3 giugno 2022, aveva stipulato con contratto per la CP_1
ristrutturazione dell'appartamento di sua proprietà sito in Ferrara, Via Pomposa n. 23;
- che, di fronte a due differenti proposte per l'impianto elettrico, il totale pattuito ammontava a euro 39.827,20 (considerando la proposta A per l'impianto elettrico) ed euro 43.127,20 (considerando la proposta B), le parti avevano concordemente definito l'importo contrattuale complessivo in euro 31.392,20 oltre Iva, derivante dall'eliminazione dalla prima proposta della fornitura e posa di laminato in legno e fornitura e posa di battiscopa in legno, fissando quindi l'importo per l'impianto elettrico
A in euro 3.900,00 con euro 1.500,00 a titolo di assistenza muraria;
- che nel contratto erano previste opere di accantieramento, di demolizione, di ricostruzione, il rifacimento dell'impianto idrico- sanitario e di scarico per un bagno, una cucina ed una lavanderia in balcone, il montaggio finale dei sanitari, compreso linea gas per cucina e scaldabagno istantaneo, con fornitura e posa di scaldabagno istantaneo da lt. 17,00 completo di fumisteria, la realizzazione dell'impianto elettrico CP_3
(nella opzione scelta A e con il rilascio della certificazione dell'impianto medesimo);
- che le parti avevano quindi concordato la corresponsione di un acconto pari al 30% del prezzo pattuito all'inizio dei lavori, del 20% dell'importo finale a demolizioni eseguite, del 40% a impianti ultimati e del 10% a saldo a fine lavori;
- che, a causa di una valutazione inziale erronea degli interventi inerenti all'impianto elettrico da imputare a durante lavori era emerso che la soluzione A non CP_1
era praticabile e che, quindi, l'unica realizzabile fosse la proposta B con un incremento di costi per euro 3.300,00, oltre Iva. In forza di tale modifica l'importo complessivo del contratto è salito a euro 34.692,20, oltre Iva;
- che il 12 luglio 2022 avevaa versato a euro 10.359,43 (corrispondente al CP_1
primo acconto per euro 9.417,66 - 30% dell'importo complessivo - oltre IVA) a saldo della fattura n. 69 del 7 luglio 2022 (doc. 4 e 5 del fascicolo di parte opponente) e che il
23 settembre 2022 ha corrisposto a euro 7.401,28 (corrispondente al CP_1
3 secondo acconto per euro 6.278,44 - 20% dell'importo complessivo - oltre IVA) a saldo della fattura n. 92 del 17 settembre 2022 (doc. 6 e 7 del fascicolo di parte opponente).
L'opponente spiega quindi di non aver ha mai accettato la proposta di Pt_1 CP_1
denominata “Quotazione per piastrelle bagno e aria condizionata e impianto elettrico aggiuntivo” (doc. 8 del fascicolo di parte opponente), inviatagli via mail il 19 settembre 2022.
Assume quindi che la nota ricevuta in data 31 ottobre 2022 da denominata CP_1
“Opere eseguite nel vs. appartamento al 31.10.2022” (doc. 9 del fascicolo di parte opponente) riportava una serie di voci erroneamente computate con riferimento alle quantità di lavorazioni previste nel contratto originario. Tali voci erano quindi state contestate a sia nel CP_1
corso dell'incontro tenutosi presso la sua abitazione in data 1° dicembre 2022 alla presenza di
- moglie dell'opponente - sia per il tramite del legale incaricato con nota del Testimone_1
22 febbraio 2023 (doc. 10 del fascicolo di parte opponente). Ad ogni modo, , il 5 dicembre 2022 aveva corrisposto a l'importo complessivo di euro 14.979,82 oltre Iva, come da CP_1
fattura n. 111 del 4 novembre 2022 (doc. 11 e 12 del fascicolo di parte opponente). Il 16 gennaio 2023 aveva però ricevuto da la nota denominata “Contabilità CP_1
ristrutturazione appartamento via Pomposa 23” (doc. 13 del fascicolo di parte opponente) con cui gli si richiedono ulteriori euro 18.253,15 oltre Iva, a cui era seguita fattura n. 9 del 26 gennaio 2023 (doc. 14 del fascicolo di parte opponente). Aveva quindi contestato detta ulteriore contabilità per il tramite del proprio legale prima con nota del 22 febbraio 2023 (doc. 10 del fascicolo di parte opponente) e poi con nota del 23 marzo 2023 (doc. 15 del fascicolo di parte opponente) per controdedurre alla risposta di CP_1
Sul presupposto di avere già corrisposto l'importo di euro 31.125,92 oltre iva e l'esistenza di inadempimenti da parte di che non avrebbe provveduto ad eseguire il montaggio CP_1
del box doccia, il montaggio di 4 termosifoni e alla consegna delle certificazioni degli impianti,
l'attore ha poi precisamente e specificatamente contestato anche la contabilità di cui alle note del 31 ottobre 2022 e del 16 gennaio 2023, ritenendo che l'importo a saldo di cui al decreto ingiuntivo sia riferibile ad erronee misurazioni delle aree di intervento, a prestazioni non rese e a duplicazioni di importi già compresi nel contratto originario. Ha, perciò, formulato in via riconvenzionale domanda di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale per
4 l'importo di euro 10.036,00, derivante dalla somma degli importi delle opere che assume non eseguite o viziate:
- euro 1.940,00: importo contrattualmente pattuito per fornitura e posa in opera dell'impianto termico;
- euro 4.350,00: pari al 50% dell'importo complessivamente pattuito per la realizzazione dell'impianto elettrico;
- euro 638,00: importo contrattualmente pattuito per l'esecuzione della parete in cartongesso nel vano cucina;
- euro 737,00: pari al 20% del corrispettivo per l'impianto di condizionamento e posa delle linee elettriche e dello scarico condensa;
- euro 2.250,00: importo contrattualmente pattuito per la tinteggiatura delle pareti;
- euro 121,00: montaggio del box doccia.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio chiedendo: CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: in via preliminare: atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la totale o parziale provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo. n.685/2023 emesso dal
Tribunale di Ferrara in data 21.9.2023; in via principale: - rigettare le contestazioni ed eccezioni sollevate da parte opponente in atto citazione e la relativa opposizione da parte di - Parte_1
confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 685/2023 emesso dal Tribunale di Ferrara in data
21.9.2023, munendolo di efficacia esecutiva e, per l'effetto, condannare sig. al Parte_1
pagamento del corrispettivo dovuto a per il saldo di tutte le opere realizzate da CP_1
presso l'immobile sito in Ferrara, via Pomposa 23 per l'importo di euro 20.078,47 CP_1
come da consuntivo del 16.1.2023 e da fattura n. 9 del 26.1.2023 di cui al decreto ingiuntivo opposto oltre interessi legali dalla messa in mora e alle spese legali liquidate per il procedimento monitorio. Con vittoria delle spese, competenze e accessori di legge del presente procedimento di opposizione. - in subordine, in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque il sig. al saldo del diverso minor corrispettivo che risulterà ancora dovuto Parte_1
a per l'inadempimento dell'obbligazione di pagamento delle opere contrattuali ed CP_1
extra contrattuali eseguite nell'immobile di Via Pomposa 23 in Ferrara. Con vittoria di spese,
5 competenze e accessori di legge del presente procedimento. Rigettare, in ogni caso, la domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta da parte opponente perché Parte_1
infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze e accessori di legge.”
Nella comparsa di costituzione e risposta, il convenuto:
- ha confermato di aver predisposto due opzioni per l'impianto elettrico, A e B, con la seconda più costosa a causa dei maggiori lavori da eseguire in caso di eventuali problemi tecnici riscontrabili solo a demolizioni avviate;
- ha confermato la ricostruzione di parte attrice relativa alla scelta per la soluzione B, lo stralcio dei lavori di fornitura e posa di pavimento laminato in legno (euro 6.860,00) e di fornitura e posa del battiscopa in legno (euro 1.575,00) nonchè la cronistoria dell'emissione e del saldo delle fatture;
- ha eccepito come numerose siano state le varianti e le opere extra contratto, così come elencate nel primo consuntivo del 31 ottobre 2022 e nel consuntivo finale del 16 gennaio
2023 (doc. n. 6 del fascicolo di parte opposta), tutte richieste dal committente e dalla moglie, e come, dunque, le opere non si siano limitate a quelle Testimone_1
concordate nel contratto del 3 giugno 2022.
Specificatamente, il resistente ha realizzato una puntuale e precisa contestazione delle doglianze di parte attrice su cui ci si concentrerà in seguito.
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 28 marzo 2024, non ritenendo opportuno concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto - alla luce del tenore delle difese dell'opponente e data la necessità di procedere a quantificare le opere eseguite da date le specifiche deduzioni sui vizi riportate nell'atto di CP_1
citazione in opposizione – ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio nominando come consulente il geom. on il quesito di cui all'ordinanza del 10 aprile 2024. CP_4
Il Giudice ha fissato l'udienza del giorno 8 maggio 2025 concedendo, su richiesta delle parti, un termine per il deposito memorie conclusive. A tale udienza,, all'esito della discussione orale, il deposito della sentenza è stato riservato in trenta giorni ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3,
c.p.c.
2. L'inquadramento contrattuale e gli oneri probatori
6 Il contratto stipulato tra e è qualificabile come contratto di appalto, Parte_1 CP_1
disciplinato dall'art. 1655 c.c. e seguenti. In forza di tale contratto, consensuale ad effetti obbligatori, l'appaltatore si assume il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio.
Ciò che distingue questo tipo di contratto da quello di lavoro autonomo (2222 c.c.) è la qualifica imprenditoriale della parte che esegue i lavori e, dunque, il requisito della “organizzazione”
d'impresa: nel caso dell'appalto, deve sussistere l'organizzazione dei mezzi necessari al compimento dell'opera, mentre in ipotesi di contratto d'opera, è sufficiente che venga prestato lavoro prevalentemente proprio o di propri familiari.
L'appalto può essere di servizi o di opere, e quest'ultimo a corpo o a misura. Il primo si concreta in una prestazione diretta a fornire un'utilità a favore del committente, il secondo nella realizzazione di un bene. In un appalto a corpo, il prezzo è fissato e invariabile per l'intera opera, indipendentemente dalla quantità di lavoro effettivamente svolta. In un appalto a misura, invece, il prezzo è determinato in base alle quantità di lavoro effettivamente eseguite.
Nel caso di specie, l'impresa edile ha realizzato opere presso l'abitazione di CP_1 Pt_1
verso un corrispettivo in denaro per mezzo di suoi dipendenti, con organizzazione dei
[...]
mezzi necessari e gestione a proprio rischio. Va quindi confermata la qualificazione del contratto come appalto, avente ad oggetto opere da eseguirsi sia a misura che a corpo, in quanto presenta entrambe le forme di affidamento delle lavorazioni.
L'art. 1453 c.c., rubricato “Risolubilità del contratto per inadempimento”, disciplina l'azione di adempimento (anche “azione di manutenzione”) e l'azione di risoluzione, esercitabili per i contratti con prestazioni corrispettive.
In base a questa norma, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può
a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto. È salvo in ogni caso il risarcimento del danno: questo si affianca alla prestazione se il contraente chiede la manutenzione del contratto;
mentre si sostituisce a questa se ne chiede la risoluzione.
L'azione ex art. 1453 c.c. spetta alla parte a danno della quale si è verificato l'inadempimento, qualora questa sia pronta ad eseguire la propria prestazione o l'abbia già eseguita. Pertanto, la
7 legittimazione attiva è legata al rapporto giuridico sorto dal contratto che si impugna e spetta al contraente deluso.
In questo quadro, l'exceptio inadimpleti contractus rappresenta uno strumento di autotutela, volto a paralizzare la pretesa avversaria nei contratti a prestazioni corrispettive. È diretto, da un lato, a conservare l'equilibrio del contratto e, dall'altro, a esercitare pressione per promuoverne una possibile attuazione integrale nel futuro. Sul piano processuale integra un'eccezione in senso sostanziale, rimessa all'iniziativa e alla disponibilità delle parti: la parte contro cui è stato domandato l'adempimento o la risoluzione può sollevarla in giudizio.
La Suprema Corte, in una recente sentenza, ha confermato come il committente, convenuto dall'appaltatore in giudizio per il pagamento, possa opporgli l'eccezione di inadempimento a causa dei vizi e delle difformità dell'opera da questi eseguita: “in tema di responsabilità dell'appaltatore, gli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c. integrano i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni, senza escluderne l'applicazione, cosicché, ove l'opera sia realizzata in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche, il committente, convenuto per il pagamento del prezzo, può opporre le difformità e i vizi dell'opera, per paralizzare la pretesa avversaria, stante il principio inadimplenti non est adimplendum, richiamato nell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., anche quando non abbia proposto, in via riconvenzionale, la domanda di garanzia o questa sia prescritta”. (Cass. Civ., Sez. II, 18/12/2024,
n. 33034; cfr. anche Cass. Civ., Sez. II, 19/07/2024, n. 19979).
Nel caso di specie, mediante il ricorso per decreto ingiuntivo, ha richiesto CP_1
l'adempimento del contratto a l'opposta – attrice sostanziale – si è qualificata Parte_1
quindi come contraente deluso;
esercitando in via diretta l'azione ex art. 1453 c.c.
tramite l'opposizione a decreto ingiuntivo e con domanda riconvenzionale di Parte_1
risarcimento del danno, oppone all'impresa l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. Si assiste, pertanto, all'applicazione dello schema delineato: l'appaltatore esercita l'azione di adempimento ex art. 1453 c.c. per ottenere il pagamento dell'opera eseguita e il committente oppone l'exceptio inadimpleti contractus ex art. 1460 c.c. a causa di vizi e difformità di cui ritiene i lavori eseguiti affetti.
8 Con riguardo agli oneri probatori, è opportuno evidenziare che, secondo la nota giurisprudenza di legittimità, nell'azione di manutenzione del contratto il creditore-attore è tenuto a provare il fatto costitutivo del suo diritto (cioè la conclusione del contratto stesso), limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore- convenuto gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di provare l'avvenuto ed esatto adempimento (cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533; Cass. Civ.,
Sez. II, Ordinanza n. 13685 del 21/05/2019).
Questo principio trova però una specificazione nel caso in cui il debitore convenuto in giudizio opponga l'eccezione ex art. 1460 c.c., poiché, all'eccezione di inadempimento del debitore eccipiente, il creditore agente dovrà opporre il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (cfr. Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 15659 del 15/07/2011, che afferma il principio per cui nel caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, l'onere probatorio
è ripartito nel senso che, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento, perché l'eccezione si fonda sull'allegazione dell'inadempimento di un'obbligazione, al quale il debitore di quest'ultima dovrà contrapporre la prova del fatto estintivo costituito dall'esatto adempimento;
si veda anche Cass.
Civ., Sez. I, Sentenza n. 826 del 20/01/2015).
Nel caso di specie, la richiede l'adempimento del contratto mediante il ricorso per CP_1
decreto ingiuntivo, allegando dunque l'inadempimento di controparte, con riguardo alla controprestazione di pagare il prezzo. opponendosi a decreto ingiuntivo tramite Parte_1
9 l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. ed eccependo presunti vizi e difetti delle lavorazioni eseguite da determina l'effetto di porre, in capo a CP_1 CP_1
l'onere di dimostrare il proprio adempimento.
3. La ricostruzione della contabilità
Alla luce delle difese delle parti – specifiche, puntuali nonché particolarmente tecniche – la verifica in ordine alla completezza dei lavori eseguiti, al loro valore, nonché all'imputabilità dell'inadempimento, ha reso necessario l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Le contestazioni riguardanti la contabilità basate sulle doglianze di parte attrice vengono trattate nell'elaborato peritale: i risultati cui è giunto il nominato consulente, che questo giudice ritiene di dover integralmente richiamare e condividere, nella misura di cui alla motivazione che segue, ma sostanzialmente immuni da vizi logici e suffragati da opportuni richiami alla documentazione tecnica in atti e ai sopralluoghi svolti presso i luoghi di causa con specifico riguardo ai vizi indicati da sono indicati a pagina 15 e seguenti, a cui si rinvia. Parte_2
Il CTU, al fine di schematizzare le lavorazioni contabilizzate dalla ha predisposto CP_1
una tabella riepilogativa, nella quale ha indicato le lavorazioni - alcune affidate “a misura” e altre “a corpo” - previste nel contratto originario, nonché le opere extra contratto contabilizzate dall'appaltatrice in sede di stato avanzamento lavori intermedio e a fine lavori.
Dall'esame della tabella predisposta, ponendo dapprima l'attenzione sulle opere evidenziate in verde – “lavorazioni previste in contratto e confermate nelle contabilità a Sal” -, su quelle in arancio – “lavorazioni Extra contratto e variazione di quantità/prezzo” – e, infine, su quelle contraddistinte dal colore viola – “lavorazioni extra contratto oggetto di contestazione da parte attrice” - si evince come le lavorazioni contestate dal committente siano sia lavorazioni da contratto sia lavorazioni extra- contratto.
La CTU ha ricostruito la contabilità dei lavori, così come computati da nelle CP_1
contabilità del 31 ottobre 2022 e del 16 gennaio 2023, dividendola in supercategorie e subcategorie. La prima si compone di:
- contabilità dell'impresa delle opere non contestate: in questa categoria sono riportate le lavorazioni pattuite nel contratto originario e le lavorazioni extracontratto non
10 contestate, ai prezzi contabilizzati dall'impresa e ritenuti congrui tenuto conto proprio della non contestazione;
- contabilità dell'impresa delle opere contestate, in cui si hanno le subcategorie di opere edili, impianto elettrico e impianto termosanitario.
Delle opere contestate, il CTU ha poi determinato la fondatezza o meno della contestazione e, conseguentemente, ha individuato il costo di mercato per tale lavorazione.
Posto che l'importo complessivo del contratto tra e per la Parte_1 CP_1
ristrutturazione dell'immobile in Ferrara, via Pomposa n. 23 ammontava a euro 31.392.20 oltre iva di legge, risulta aver corrisposto alla un primo acconto di euro Parte_1 CP_1
9.417,66 oltre iva ed un secondo acconto di euro 6.728,44 oltre iva con complessivo importo di euro 16.146,10 oltre iva.
Successivamente, il 31 ottobre 2022 ha presentato a lo stato CP_1 Parte_1
avanzamento lavori intermedio contabilizzando lavorazioni a contratto, ma anche lavorazioni extra-contratto originario, per un complessivo importo di euro 31.125,92 al quale sono stati detratti gli acconti già ricevuti per euro 16.146,10 oltre iva, con un conseguente residuo di euro
14.979,82 oltre iva, pagato dal committente.
Il 16 gennaio 2023 ha presentato al committente lo stato avanzamento lavori CP_1
finale contabilizzando lavorazioni a contratto e lavorazioni extra-contratto residue per un complessivo importo di euro 18.253.15 oltre iva.
Ne deriva che il totale della contabilità presentata da al committente è di CP_1
complessivi euro 49.379,07 oltre iva: detratto quanto già corrisposto per euro 31.125,92 oltre iva, residua un importo di euro 18.253,15 oltre iva (che corrisponde al mancato pagamento della fattura a saldo lavori n. 9 del 16 gennaio 2023).
Procedendo alla verifica della contabilità, il c.t.u. ha accertato che i lavori non contestati ammontano ad euro 20.323,65: in buona sostanza, la contestazione di è riferita ad opere Pt_1
per euro 29.055,42 e supera per valore l'importo da lui stesso pagato, investendo sia opere contrattuali che opere extra contratto;
la contestazione afferisce sia, come spiegato, all'esecuzione sia alla contabilizzazione ai prezzi dell'impresa.
11 Valutando le singole contestazioni il c.t.u. ha rideterminato in euro 23.333,49 oltre iva il valore delle opere contestate: dunque, la differenza tra la contabilizzazione operata da e CP_1
quella indicata dal CTU ammonta ad euro 5.721,93. Essa è in misura maggioritaria riferita al costo delle opere murarie, contabilizzato da per euro 6.400,00 e dal CTU per euro CP_1
779,34, è di euro 5.620,66. Per la residua somma, pari ad euro 101,27 (data dalla sottrazione a euro 5.721,93 di euro 5.620,66), trattasi del riconoscimento, da parte di di minime Pt_1
discrasie sulle misure e sul riscontro di minime difformità.
Da questa ricostruzione si evince come assuma rilievo decisivo la statuizione in ordine alla contabilizzazione delle opere murarie.
Il c.t.u., con conclusioni sul punto condivise da ha ritenuto di determinare il prezzo di Pt_1
queste opere nella misura del 4% del prezzo per l'impianto di riferimento;
in esito a questo calcolo ha quantificato i costi di tutta l'assistenza muraria, pertanto sia per le opere contrattuali che per quelle extracontrattuali, in euro 779,34.
Ebbene, eccepisce come il prezzo per le opere murarie contrattuali fosse stato CP_1
pattuito senza alcuna contestazione in merito tra le parti ed evidenzia come il CTU stesso non abbia negato tale pattuizione.
Il prezzo proposto da per le opere murarie è di totali euro 6.400,00, derivante CP_1
dalla somma di euro 2.300,00 (assistenza muraria per impianto termoidraulico di scarico nel bagno e cucina a corpo), euro 2.500,00 (assistenza muraria per impianto elettrico soluzione B) euro 1.200 (assistenza muraria impianto condizionamento a corpo), euro 400 (assistenza muraria per scaldabagno).
Al fine di valutare la correttezza dell'opzione di contabilizzazione indicata dal c.t.u. appare opportuno trattare distintamente le opere murarie contrattuali e quelle extra-contrattuali.
Per l'assistenza muraria riferita ad opere contrattuali – impianto termoidraulico di scarico nel bagno e cucina a corpo ed impianto elettrico soluzione B – non si ritiene di condividere l'impostazione del c.t.u., ma si reputa, invece, opportuno adottare la contabilizzazione di
[...]
corrispondente alla pattuizione contrattuale Ciò per due ordini di ragioni. CP_1
Il primo è costituito al vincolo proprio del rapporto contrattuale ex art. 1372 c.c.:le parti avevano previsto espressamente, nel contratto, gli importi per l'assistenza muraria relativa alle
12 opere oggetto del contratto stesso, per cui gli importi sono stati accettati da parte del committente.
Sotto un secondo profilo, di ordine processuale, occorre notare che gli importi per le opere contrattuali sono stati riconosciuti proprio dall'opponente nei suoi scritti difensivi. Si Parte_1
legge nella narrativa dell'atto di citazione in opposizione che, nella pattuizione per l'impianto elettrico della proposta A, già era stata inclusa assistenza muraria per l'importo di euro 1.500:
l'opponente espone che, quando si è optato per la soluzione B, vi fu “un consistente incremento di costi per euro 3.300,00, oltre Iva” (pag. 3 atto di citazione): invero, nell'importo di euro
3.300,00 – differenza tra la proposta A e B che la stessa parte opponente individua - è conteggiata proprio l'assistenza muraria.
Concludendo sul punto,i ritiene quindi che, relativamente alle opere murarie contrattuali, si debba propendere per l'adozione della contabilizzazione contrattuale proposta da CP_1
e accettata da Parte_1
In relazione invece all'assistenza muraria su opere extracontrattuali – impianto di condizionamento e scaldabagno – si ritiene, invece, di adottare la modalità di contabilizzazione applicata da CTU, corrispondente al 4% dell'opera di riferimento. Ciò in quanto tali opere non erano state oggetto di espressa pattuizione tra le parti.
Non può farsi alcuna applicazione analogica delle pattuizioni contrattuali, né ritenersi accettati i preventivi di cui al doc. 8 del fasc. di parte opponente in assenza di una espressa manifestazione di volontà e non apparendo all'uopo sufficiente il semplice dato che i lavori siano poi stati eseguiti.
In assenza di una pattuizione contrattuale, appare corretta la scelta del c.t.u. di far riferimento al prezziario R.E.R. 2024 (conforme a quello della Camera di Commercio di Ferrara) individuando quindi l'importo nel 4% dell'importo dovuto per ciascuna opera. Pertanto, per determinare il prezzo delle opere di assistenza muraria per opere extra-contratto, si procede calcolando il 4% di euro 4.320 e il 4% di euro 2.218,11, rispettivamente il corrispettivo dell'assistenza muraria per l'impianto di condizionamento e di quello per l'installazione dei radiatori. L'assistenza muraria per il primo impianto ammonta ad 172,80, mentre per il secondo ad euro 88,72.
13 Sulla base dei suddetti motivi, l'importo complessivo dovuto a va così calcolato. CP_1
Alla contabilità del cantiere redatta del CTU – pari ad euro 43.657,14 – va sottratto il quantum complessivo à dell'assistenza muraria computata da c.t.u. pari ad euro 779,34: all'importo dei lavori 42.877,80 (privo di assistenze murarie), vanno aggiunti i seguenti importi: euro 2.500 e euro 2.300,00 – opere murarie contrattuali – e euro 172,80 e euro 88,72 – contabilizzazione delle opere murarie extracontrattuali – per una somma totale di euro 47.939,32.
Così quantificato l'importo dovuto da per tutte le opere, occorre sottrarre l'importo già Pt_1
pagato di euro 31.125,92, pervenendo a quantificare in euro 16.813,14 l'importo ancora dovuto, che dunque ha diritto di percepire a saldo dei lavori eseguiti CP_1
nell'abitazione di Alla somma andranno sommati gli interessi ex art. 1284 comma 4, Parte_1
con decorrenza dalla proposizione della domanda giudiziale (notifica del decreto ingiuntivo in data 10/10/2023) fino al saldo.
4. La domanda riconvenzionale di risarcimento del danno
Quanto alla domanda riconvenzionale di parte 'opponente, che richiede a un CP_1
risarcimento del danno per l'importo di euro 10.036,00, derivante da una serie di vizi: in particolare, l'impianto termico non sarebbe stato completato, l'impianto elettrico presenterebbe malfunzionamenti che cagionerebbero interruzioni di energia frequenti, la l'erronea esecuzione dea parete in cartongesso nel vano cucina sarebbe priva dei necessari rinforzi, l'impianto di condizionamento incompleto ed infine la tinteggiatura delle pareti e il montaggio del box doccia non sarebbero stati eseguiti a regola d'arte.
Come già accennato, tali vizi non hanno trovato riscontro nell'elaborato tecnico: nella relazione del CTU, a p. 27, questi rileva come complessivamente si possano ritenere completati i lavori ed ha quantificato il minor valore complessivo delle opere nei termini di cui si è detto, senza che residui alcun credito in capo all'opponente.
Alla luce della ricostruzione di cui si è dato conto al paragrafo precedente, la domanda risarcitoria va quindi respinta, difettandone il presupposto, in quanto il valore complessivo delle opere è già stato quantificato tenendo costo delle sole difformità – di contabilizzazione ed esecutive – effettivamente riscontrate.
5. Le spese di lite
14 Stante l'accoglimento dell'opposizione, sia pur in misura estremamente ridotta, va richiamato il principio per cui “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art.
92, comma 2, c.p.c.” (Cass. Civ., Sez. Unite, Sentenza n. 32061 del 31/10/2022).
La compensazione deve essere totale, vista la fondatezza dell'opposizione in misura minima.
Le spese di c.t.u. vanno poste a carico di parte opponente, essendo risultati sostanzialmente insussistenti i vizi contestati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo n.
685/2023 del 21/09/2023, promossa da nei confronti di ogni Parte_1 CP_1
diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) in parziale accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore della società Parte_1 CP_1
della somma di euro 16.813,14, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, dal
10/10/2023 al saldo;
c) rigetta la domanda riconvenzionale;
d) compensa integralmente le spese di lite;
e) pone le spese di c.t.u. a carico di Parte_1
Ferrara, 7 giugno 2025
Il Giudice
Marianna Cocca
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Marianna Cocca all'esito della discussione orale all'udienza del giorno 8 maggio 2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2848/2023, promossa da:
(CF. con il patrocinio dell'Avv. Cristiana Carpani ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato nel domicilio digitale Email_1
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. P.IVA ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_1 sig.ra , con il patrocinio dell'Avv. Antonio Boldrini, elettivamente Controparte_2 domiciliata presso il suo studio in Ferrara, Contrada della Rosa n. 18
CONVENUTA OPPOSTA
Opposizione a decreto ingiuntivo – accoglimento parziale
Appalto – pattuizioni – lavori extracontrattuali
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni .............................. 1
2. L'inquadramento contrattuale e gli oneri probatori ................................................................ 6
3. La ricostruzione della contabilità ........................................................................................... 10
4. La domanda riconvenzionale di risarcimento del danno ....................................................... 14
5. Le spese di lite......................................................................................................................... 14
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni
La società ha proposto ricorso al Tribunale di Ferrara, al fine di ottenere un CP_1
decreto ingiuntivo nei confronti di per il pagamento di euro 20.078,47 – oltre agli Parte_1
1 interessi di mora nella misura di legge dalla messa in mora fino al saldo effettivo, unitamente ad euro 70,00 per le spese di autentica notarile estratto registro IVA vendite - derivante dal mancato pagamento di una fattura per lavori di ristrutturazione svolti nella proprietà di Pt_1
[...]
Il Giudice, letto il ricorso – valutato come l'ingiunto fosse persona fisica per la quale si presume la qualità di consumatore, richiamando la sentenza della Corte di Cassazione n. 9479/2023 ma l'assenza di clausole dal carattere vessatorio – ritenendo sussistente il credito di CP_1
nonché lo stesso certo, liquido ed esigibile, ha intimato con decreto ingiuntivo n. 685/2023 del
21 settembre 2023 il pagamento di euro 20.078,47, oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo, alle spese della procedura di ingiunzione, liquidate in euro 567,00 per compenso professionale, in euro 145,50 per rimborsi, oltre al rimborso forfettario del 15% del compenso, iva e cpa e spese successive occorrende per copie autentiche, notifiche e registrazione.
La notificazione del decreto ingiuntivo è avvenuta mediante deposito presso la Casa comunale ex art. 140 c.p.c. perfezionata in data 10 ottobre 2023.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo telematico e domanda riconvenzionale notificato in data 7 novembre 2023, ha adito al Tribunale di Ferrara per sentir Parte_1
accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta: In via preliminare: ci si oppone alla richiesta ex adverso formulata di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione si fonda su prova scritta, attesa l'insussistenza del credito azionato. Nel merito: - revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente Sig. alla società opposta per le causali di cui al Parte_1 CP_1
decreto ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
- in via subordinata: nell'ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito della società ridursi secondo giustizia ed equità il CP_1
dovuto, anche alla luce dei consistenti difetti nell'esecuzione delle prestazioni commissionate;
- accogliere la domanda riconvenzionale proposta dall'odierno opponente, e conseguentemente condannare al risarcimento del danno, per le ragioni di cui sopra e per l'importo CP_1
complessivo di euro 10.036,00, o per quello diverso che dovesse risultare di giustizia, con
2 interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo. Con rifusione di spese ed onorari di lite.”
Parte attrice in opposizione al decreto ingiuntivo ha dedotto:
- che, in data 3 giugno 2022, aveva stipulato con contratto per la CP_1
ristrutturazione dell'appartamento di sua proprietà sito in Ferrara, Via Pomposa n. 23;
- che, di fronte a due differenti proposte per l'impianto elettrico, il totale pattuito ammontava a euro 39.827,20 (considerando la proposta A per l'impianto elettrico) ed euro 43.127,20 (considerando la proposta B), le parti avevano concordemente definito l'importo contrattuale complessivo in euro 31.392,20 oltre Iva, derivante dall'eliminazione dalla prima proposta della fornitura e posa di laminato in legno e fornitura e posa di battiscopa in legno, fissando quindi l'importo per l'impianto elettrico
A in euro 3.900,00 con euro 1.500,00 a titolo di assistenza muraria;
- che nel contratto erano previste opere di accantieramento, di demolizione, di ricostruzione, il rifacimento dell'impianto idrico- sanitario e di scarico per un bagno, una cucina ed una lavanderia in balcone, il montaggio finale dei sanitari, compreso linea gas per cucina e scaldabagno istantaneo, con fornitura e posa di scaldabagno istantaneo da lt. 17,00 completo di fumisteria, la realizzazione dell'impianto elettrico CP_3
(nella opzione scelta A e con il rilascio della certificazione dell'impianto medesimo);
- che le parti avevano quindi concordato la corresponsione di un acconto pari al 30% del prezzo pattuito all'inizio dei lavori, del 20% dell'importo finale a demolizioni eseguite, del 40% a impianti ultimati e del 10% a saldo a fine lavori;
- che, a causa di una valutazione inziale erronea degli interventi inerenti all'impianto elettrico da imputare a durante lavori era emerso che la soluzione A non CP_1
era praticabile e che, quindi, l'unica realizzabile fosse la proposta B con un incremento di costi per euro 3.300,00, oltre Iva. In forza di tale modifica l'importo complessivo del contratto è salito a euro 34.692,20, oltre Iva;
- che il 12 luglio 2022 avevaa versato a euro 10.359,43 (corrispondente al CP_1
primo acconto per euro 9.417,66 - 30% dell'importo complessivo - oltre IVA) a saldo della fattura n. 69 del 7 luglio 2022 (doc. 4 e 5 del fascicolo di parte opponente) e che il
23 settembre 2022 ha corrisposto a euro 7.401,28 (corrispondente al CP_1
3 secondo acconto per euro 6.278,44 - 20% dell'importo complessivo - oltre IVA) a saldo della fattura n. 92 del 17 settembre 2022 (doc. 6 e 7 del fascicolo di parte opponente).
L'opponente spiega quindi di non aver ha mai accettato la proposta di Pt_1 CP_1
denominata “Quotazione per piastrelle bagno e aria condizionata e impianto elettrico aggiuntivo” (doc. 8 del fascicolo di parte opponente), inviatagli via mail il 19 settembre 2022.
Assume quindi che la nota ricevuta in data 31 ottobre 2022 da denominata CP_1
“Opere eseguite nel vs. appartamento al 31.10.2022” (doc. 9 del fascicolo di parte opponente) riportava una serie di voci erroneamente computate con riferimento alle quantità di lavorazioni previste nel contratto originario. Tali voci erano quindi state contestate a sia nel CP_1
corso dell'incontro tenutosi presso la sua abitazione in data 1° dicembre 2022 alla presenza di
- moglie dell'opponente - sia per il tramite del legale incaricato con nota del Testimone_1
22 febbraio 2023 (doc. 10 del fascicolo di parte opponente). Ad ogni modo, , il 5 dicembre 2022 aveva corrisposto a l'importo complessivo di euro 14.979,82 oltre Iva, come da CP_1
fattura n. 111 del 4 novembre 2022 (doc. 11 e 12 del fascicolo di parte opponente). Il 16 gennaio 2023 aveva però ricevuto da la nota denominata “Contabilità CP_1
ristrutturazione appartamento via Pomposa 23” (doc. 13 del fascicolo di parte opponente) con cui gli si richiedono ulteriori euro 18.253,15 oltre Iva, a cui era seguita fattura n. 9 del 26 gennaio 2023 (doc. 14 del fascicolo di parte opponente). Aveva quindi contestato detta ulteriore contabilità per il tramite del proprio legale prima con nota del 22 febbraio 2023 (doc. 10 del fascicolo di parte opponente) e poi con nota del 23 marzo 2023 (doc. 15 del fascicolo di parte opponente) per controdedurre alla risposta di CP_1
Sul presupposto di avere già corrisposto l'importo di euro 31.125,92 oltre iva e l'esistenza di inadempimenti da parte di che non avrebbe provveduto ad eseguire il montaggio CP_1
del box doccia, il montaggio di 4 termosifoni e alla consegna delle certificazioni degli impianti,
l'attore ha poi precisamente e specificatamente contestato anche la contabilità di cui alle note del 31 ottobre 2022 e del 16 gennaio 2023, ritenendo che l'importo a saldo di cui al decreto ingiuntivo sia riferibile ad erronee misurazioni delle aree di intervento, a prestazioni non rese e a duplicazioni di importi già compresi nel contratto originario. Ha, perciò, formulato in via riconvenzionale domanda di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale per
4 l'importo di euro 10.036,00, derivante dalla somma degli importi delle opere che assume non eseguite o viziate:
- euro 1.940,00: importo contrattualmente pattuito per fornitura e posa in opera dell'impianto termico;
- euro 4.350,00: pari al 50% dell'importo complessivamente pattuito per la realizzazione dell'impianto elettrico;
- euro 638,00: importo contrattualmente pattuito per l'esecuzione della parete in cartongesso nel vano cucina;
- euro 737,00: pari al 20% del corrispettivo per l'impianto di condizionamento e posa delle linee elettriche e dello scarico condensa;
- euro 2.250,00: importo contrattualmente pattuito per la tinteggiatura delle pareti;
- euro 121,00: montaggio del box doccia.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio chiedendo: CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: in via preliminare: atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la totale o parziale provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo. n.685/2023 emesso dal
Tribunale di Ferrara in data 21.9.2023; in via principale: - rigettare le contestazioni ed eccezioni sollevate da parte opponente in atto citazione e la relativa opposizione da parte di - Parte_1
confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 685/2023 emesso dal Tribunale di Ferrara in data
21.9.2023, munendolo di efficacia esecutiva e, per l'effetto, condannare sig. al Parte_1
pagamento del corrispettivo dovuto a per il saldo di tutte le opere realizzate da CP_1
presso l'immobile sito in Ferrara, via Pomposa 23 per l'importo di euro 20.078,47 CP_1
come da consuntivo del 16.1.2023 e da fattura n. 9 del 26.1.2023 di cui al decreto ingiuntivo opposto oltre interessi legali dalla messa in mora e alle spese legali liquidate per il procedimento monitorio. Con vittoria delle spese, competenze e accessori di legge del presente procedimento di opposizione. - in subordine, in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque il sig. al saldo del diverso minor corrispettivo che risulterà ancora dovuto Parte_1
a per l'inadempimento dell'obbligazione di pagamento delle opere contrattuali ed CP_1
extra contrattuali eseguite nell'immobile di Via Pomposa 23 in Ferrara. Con vittoria di spese,
5 competenze e accessori di legge del presente procedimento. Rigettare, in ogni caso, la domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta da parte opponente perché Parte_1
infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze e accessori di legge.”
Nella comparsa di costituzione e risposta, il convenuto:
- ha confermato di aver predisposto due opzioni per l'impianto elettrico, A e B, con la seconda più costosa a causa dei maggiori lavori da eseguire in caso di eventuali problemi tecnici riscontrabili solo a demolizioni avviate;
- ha confermato la ricostruzione di parte attrice relativa alla scelta per la soluzione B, lo stralcio dei lavori di fornitura e posa di pavimento laminato in legno (euro 6.860,00) e di fornitura e posa del battiscopa in legno (euro 1.575,00) nonchè la cronistoria dell'emissione e del saldo delle fatture;
- ha eccepito come numerose siano state le varianti e le opere extra contratto, così come elencate nel primo consuntivo del 31 ottobre 2022 e nel consuntivo finale del 16 gennaio
2023 (doc. n. 6 del fascicolo di parte opposta), tutte richieste dal committente e dalla moglie, e come, dunque, le opere non si siano limitate a quelle Testimone_1
concordate nel contratto del 3 giugno 2022.
Specificatamente, il resistente ha realizzato una puntuale e precisa contestazione delle doglianze di parte attrice su cui ci si concentrerà in seguito.
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 28 marzo 2024, non ritenendo opportuno concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto - alla luce del tenore delle difese dell'opponente e data la necessità di procedere a quantificare le opere eseguite da date le specifiche deduzioni sui vizi riportate nell'atto di CP_1
citazione in opposizione – ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio nominando come consulente il geom. on il quesito di cui all'ordinanza del 10 aprile 2024. CP_4
Il Giudice ha fissato l'udienza del giorno 8 maggio 2025 concedendo, su richiesta delle parti, un termine per il deposito memorie conclusive. A tale udienza,, all'esito della discussione orale, il deposito della sentenza è stato riservato in trenta giorni ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3,
c.p.c.
2. L'inquadramento contrattuale e gli oneri probatori
6 Il contratto stipulato tra e è qualificabile come contratto di appalto, Parte_1 CP_1
disciplinato dall'art. 1655 c.c. e seguenti. In forza di tale contratto, consensuale ad effetti obbligatori, l'appaltatore si assume il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio.
Ciò che distingue questo tipo di contratto da quello di lavoro autonomo (2222 c.c.) è la qualifica imprenditoriale della parte che esegue i lavori e, dunque, il requisito della “organizzazione”
d'impresa: nel caso dell'appalto, deve sussistere l'organizzazione dei mezzi necessari al compimento dell'opera, mentre in ipotesi di contratto d'opera, è sufficiente che venga prestato lavoro prevalentemente proprio o di propri familiari.
L'appalto può essere di servizi o di opere, e quest'ultimo a corpo o a misura. Il primo si concreta in una prestazione diretta a fornire un'utilità a favore del committente, il secondo nella realizzazione di un bene. In un appalto a corpo, il prezzo è fissato e invariabile per l'intera opera, indipendentemente dalla quantità di lavoro effettivamente svolta. In un appalto a misura, invece, il prezzo è determinato in base alle quantità di lavoro effettivamente eseguite.
Nel caso di specie, l'impresa edile ha realizzato opere presso l'abitazione di CP_1 Pt_1
verso un corrispettivo in denaro per mezzo di suoi dipendenti, con organizzazione dei
[...]
mezzi necessari e gestione a proprio rischio. Va quindi confermata la qualificazione del contratto come appalto, avente ad oggetto opere da eseguirsi sia a misura che a corpo, in quanto presenta entrambe le forme di affidamento delle lavorazioni.
L'art. 1453 c.c., rubricato “Risolubilità del contratto per inadempimento”, disciplina l'azione di adempimento (anche “azione di manutenzione”) e l'azione di risoluzione, esercitabili per i contratti con prestazioni corrispettive.
In base a questa norma, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può
a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto. È salvo in ogni caso il risarcimento del danno: questo si affianca alla prestazione se il contraente chiede la manutenzione del contratto;
mentre si sostituisce a questa se ne chiede la risoluzione.
L'azione ex art. 1453 c.c. spetta alla parte a danno della quale si è verificato l'inadempimento, qualora questa sia pronta ad eseguire la propria prestazione o l'abbia già eseguita. Pertanto, la
7 legittimazione attiva è legata al rapporto giuridico sorto dal contratto che si impugna e spetta al contraente deluso.
In questo quadro, l'exceptio inadimpleti contractus rappresenta uno strumento di autotutela, volto a paralizzare la pretesa avversaria nei contratti a prestazioni corrispettive. È diretto, da un lato, a conservare l'equilibrio del contratto e, dall'altro, a esercitare pressione per promuoverne una possibile attuazione integrale nel futuro. Sul piano processuale integra un'eccezione in senso sostanziale, rimessa all'iniziativa e alla disponibilità delle parti: la parte contro cui è stato domandato l'adempimento o la risoluzione può sollevarla in giudizio.
La Suprema Corte, in una recente sentenza, ha confermato come il committente, convenuto dall'appaltatore in giudizio per il pagamento, possa opporgli l'eccezione di inadempimento a causa dei vizi e delle difformità dell'opera da questi eseguita: “in tema di responsabilità dell'appaltatore, gli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c. integrano i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni, senza escluderne l'applicazione, cosicché, ove l'opera sia realizzata in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche, il committente, convenuto per il pagamento del prezzo, può opporre le difformità e i vizi dell'opera, per paralizzare la pretesa avversaria, stante il principio inadimplenti non est adimplendum, richiamato nell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., anche quando non abbia proposto, in via riconvenzionale, la domanda di garanzia o questa sia prescritta”. (Cass. Civ., Sez. II, 18/12/2024,
n. 33034; cfr. anche Cass. Civ., Sez. II, 19/07/2024, n. 19979).
Nel caso di specie, mediante il ricorso per decreto ingiuntivo, ha richiesto CP_1
l'adempimento del contratto a l'opposta – attrice sostanziale – si è qualificata Parte_1
quindi come contraente deluso;
esercitando in via diretta l'azione ex art. 1453 c.c.
tramite l'opposizione a decreto ingiuntivo e con domanda riconvenzionale di Parte_1
risarcimento del danno, oppone all'impresa l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. Si assiste, pertanto, all'applicazione dello schema delineato: l'appaltatore esercita l'azione di adempimento ex art. 1453 c.c. per ottenere il pagamento dell'opera eseguita e il committente oppone l'exceptio inadimpleti contractus ex art. 1460 c.c. a causa di vizi e difformità di cui ritiene i lavori eseguiti affetti.
8 Con riguardo agli oneri probatori, è opportuno evidenziare che, secondo la nota giurisprudenza di legittimità, nell'azione di manutenzione del contratto il creditore-attore è tenuto a provare il fatto costitutivo del suo diritto (cioè la conclusione del contratto stesso), limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore- convenuto gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di provare l'avvenuto ed esatto adempimento (cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533; Cass. Civ.,
Sez. II, Ordinanza n. 13685 del 21/05/2019).
Questo principio trova però una specificazione nel caso in cui il debitore convenuto in giudizio opponga l'eccezione ex art. 1460 c.c., poiché, all'eccezione di inadempimento del debitore eccipiente, il creditore agente dovrà opporre il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (cfr. Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 15659 del 15/07/2011, che afferma il principio per cui nel caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, l'onere probatorio
è ripartito nel senso che, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento, perché l'eccezione si fonda sull'allegazione dell'inadempimento di un'obbligazione, al quale il debitore di quest'ultima dovrà contrapporre la prova del fatto estintivo costituito dall'esatto adempimento;
si veda anche Cass.
Civ., Sez. I, Sentenza n. 826 del 20/01/2015).
Nel caso di specie, la richiede l'adempimento del contratto mediante il ricorso per CP_1
decreto ingiuntivo, allegando dunque l'inadempimento di controparte, con riguardo alla controprestazione di pagare il prezzo. opponendosi a decreto ingiuntivo tramite Parte_1
9 l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. ed eccependo presunti vizi e difetti delle lavorazioni eseguite da determina l'effetto di porre, in capo a CP_1 CP_1
l'onere di dimostrare il proprio adempimento.
3. La ricostruzione della contabilità
Alla luce delle difese delle parti – specifiche, puntuali nonché particolarmente tecniche – la verifica in ordine alla completezza dei lavori eseguiti, al loro valore, nonché all'imputabilità dell'inadempimento, ha reso necessario l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Le contestazioni riguardanti la contabilità basate sulle doglianze di parte attrice vengono trattate nell'elaborato peritale: i risultati cui è giunto il nominato consulente, che questo giudice ritiene di dover integralmente richiamare e condividere, nella misura di cui alla motivazione che segue, ma sostanzialmente immuni da vizi logici e suffragati da opportuni richiami alla documentazione tecnica in atti e ai sopralluoghi svolti presso i luoghi di causa con specifico riguardo ai vizi indicati da sono indicati a pagina 15 e seguenti, a cui si rinvia. Parte_2
Il CTU, al fine di schematizzare le lavorazioni contabilizzate dalla ha predisposto CP_1
una tabella riepilogativa, nella quale ha indicato le lavorazioni - alcune affidate “a misura” e altre “a corpo” - previste nel contratto originario, nonché le opere extra contratto contabilizzate dall'appaltatrice in sede di stato avanzamento lavori intermedio e a fine lavori.
Dall'esame della tabella predisposta, ponendo dapprima l'attenzione sulle opere evidenziate in verde – “lavorazioni previste in contratto e confermate nelle contabilità a Sal” -, su quelle in arancio – “lavorazioni Extra contratto e variazione di quantità/prezzo” – e, infine, su quelle contraddistinte dal colore viola – “lavorazioni extra contratto oggetto di contestazione da parte attrice” - si evince come le lavorazioni contestate dal committente siano sia lavorazioni da contratto sia lavorazioni extra- contratto.
La CTU ha ricostruito la contabilità dei lavori, così come computati da nelle CP_1
contabilità del 31 ottobre 2022 e del 16 gennaio 2023, dividendola in supercategorie e subcategorie. La prima si compone di:
- contabilità dell'impresa delle opere non contestate: in questa categoria sono riportate le lavorazioni pattuite nel contratto originario e le lavorazioni extracontratto non
10 contestate, ai prezzi contabilizzati dall'impresa e ritenuti congrui tenuto conto proprio della non contestazione;
- contabilità dell'impresa delle opere contestate, in cui si hanno le subcategorie di opere edili, impianto elettrico e impianto termosanitario.
Delle opere contestate, il CTU ha poi determinato la fondatezza o meno della contestazione e, conseguentemente, ha individuato il costo di mercato per tale lavorazione.
Posto che l'importo complessivo del contratto tra e per la Parte_1 CP_1
ristrutturazione dell'immobile in Ferrara, via Pomposa n. 23 ammontava a euro 31.392.20 oltre iva di legge, risulta aver corrisposto alla un primo acconto di euro Parte_1 CP_1
9.417,66 oltre iva ed un secondo acconto di euro 6.728,44 oltre iva con complessivo importo di euro 16.146,10 oltre iva.
Successivamente, il 31 ottobre 2022 ha presentato a lo stato CP_1 Parte_1
avanzamento lavori intermedio contabilizzando lavorazioni a contratto, ma anche lavorazioni extra-contratto originario, per un complessivo importo di euro 31.125,92 al quale sono stati detratti gli acconti già ricevuti per euro 16.146,10 oltre iva, con un conseguente residuo di euro
14.979,82 oltre iva, pagato dal committente.
Il 16 gennaio 2023 ha presentato al committente lo stato avanzamento lavori CP_1
finale contabilizzando lavorazioni a contratto e lavorazioni extra-contratto residue per un complessivo importo di euro 18.253.15 oltre iva.
Ne deriva che il totale della contabilità presentata da al committente è di CP_1
complessivi euro 49.379,07 oltre iva: detratto quanto già corrisposto per euro 31.125,92 oltre iva, residua un importo di euro 18.253,15 oltre iva (che corrisponde al mancato pagamento della fattura a saldo lavori n. 9 del 16 gennaio 2023).
Procedendo alla verifica della contabilità, il c.t.u. ha accertato che i lavori non contestati ammontano ad euro 20.323,65: in buona sostanza, la contestazione di è riferita ad opere Pt_1
per euro 29.055,42 e supera per valore l'importo da lui stesso pagato, investendo sia opere contrattuali che opere extra contratto;
la contestazione afferisce sia, come spiegato, all'esecuzione sia alla contabilizzazione ai prezzi dell'impresa.
11 Valutando le singole contestazioni il c.t.u. ha rideterminato in euro 23.333,49 oltre iva il valore delle opere contestate: dunque, la differenza tra la contabilizzazione operata da e CP_1
quella indicata dal CTU ammonta ad euro 5.721,93. Essa è in misura maggioritaria riferita al costo delle opere murarie, contabilizzato da per euro 6.400,00 e dal CTU per euro CP_1
779,34, è di euro 5.620,66. Per la residua somma, pari ad euro 101,27 (data dalla sottrazione a euro 5.721,93 di euro 5.620,66), trattasi del riconoscimento, da parte di di minime Pt_1
discrasie sulle misure e sul riscontro di minime difformità.
Da questa ricostruzione si evince come assuma rilievo decisivo la statuizione in ordine alla contabilizzazione delle opere murarie.
Il c.t.u., con conclusioni sul punto condivise da ha ritenuto di determinare il prezzo di Pt_1
queste opere nella misura del 4% del prezzo per l'impianto di riferimento;
in esito a questo calcolo ha quantificato i costi di tutta l'assistenza muraria, pertanto sia per le opere contrattuali che per quelle extracontrattuali, in euro 779,34.
Ebbene, eccepisce come il prezzo per le opere murarie contrattuali fosse stato CP_1
pattuito senza alcuna contestazione in merito tra le parti ed evidenzia come il CTU stesso non abbia negato tale pattuizione.
Il prezzo proposto da per le opere murarie è di totali euro 6.400,00, derivante CP_1
dalla somma di euro 2.300,00 (assistenza muraria per impianto termoidraulico di scarico nel bagno e cucina a corpo), euro 2.500,00 (assistenza muraria per impianto elettrico soluzione B) euro 1.200 (assistenza muraria impianto condizionamento a corpo), euro 400 (assistenza muraria per scaldabagno).
Al fine di valutare la correttezza dell'opzione di contabilizzazione indicata dal c.t.u. appare opportuno trattare distintamente le opere murarie contrattuali e quelle extra-contrattuali.
Per l'assistenza muraria riferita ad opere contrattuali – impianto termoidraulico di scarico nel bagno e cucina a corpo ed impianto elettrico soluzione B – non si ritiene di condividere l'impostazione del c.t.u., ma si reputa, invece, opportuno adottare la contabilizzazione di
[...]
corrispondente alla pattuizione contrattuale Ciò per due ordini di ragioni. CP_1
Il primo è costituito al vincolo proprio del rapporto contrattuale ex art. 1372 c.c.:le parti avevano previsto espressamente, nel contratto, gli importi per l'assistenza muraria relativa alle
12 opere oggetto del contratto stesso, per cui gli importi sono stati accettati da parte del committente.
Sotto un secondo profilo, di ordine processuale, occorre notare che gli importi per le opere contrattuali sono stati riconosciuti proprio dall'opponente nei suoi scritti difensivi. Si Parte_1
legge nella narrativa dell'atto di citazione in opposizione che, nella pattuizione per l'impianto elettrico della proposta A, già era stata inclusa assistenza muraria per l'importo di euro 1.500:
l'opponente espone che, quando si è optato per la soluzione B, vi fu “un consistente incremento di costi per euro 3.300,00, oltre Iva” (pag. 3 atto di citazione): invero, nell'importo di euro
3.300,00 – differenza tra la proposta A e B che la stessa parte opponente individua - è conteggiata proprio l'assistenza muraria.
Concludendo sul punto,i ritiene quindi che, relativamente alle opere murarie contrattuali, si debba propendere per l'adozione della contabilizzazione contrattuale proposta da CP_1
e accettata da Parte_1
In relazione invece all'assistenza muraria su opere extracontrattuali – impianto di condizionamento e scaldabagno – si ritiene, invece, di adottare la modalità di contabilizzazione applicata da CTU, corrispondente al 4% dell'opera di riferimento. Ciò in quanto tali opere non erano state oggetto di espressa pattuizione tra le parti.
Non può farsi alcuna applicazione analogica delle pattuizioni contrattuali, né ritenersi accettati i preventivi di cui al doc. 8 del fasc. di parte opponente in assenza di una espressa manifestazione di volontà e non apparendo all'uopo sufficiente il semplice dato che i lavori siano poi stati eseguiti.
In assenza di una pattuizione contrattuale, appare corretta la scelta del c.t.u. di far riferimento al prezziario R.E.R. 2024 (conforme a quello della Camera di Commercio di Ferrara) individuando quindi l'importo nel 4% dell'importo dovuto per ciascuna opera. Pertanto, per determinare il prezzo delle opere di assistenza muraria per opere extra-contratto, si procede calcolando il 4% di euro 4.320 e il 4% di euro 2.218,11, rispettivamente il corrispettivo dell'assistenza muraria per l'impianto di condizionamento e di quello per l'installazione dei radiatori. L'assistenza muraria per il primo impianto ammonta ad 172,80, mentre per il secondo ad euro 88,72.
13 Sulla base dei suddetti motivi, l'importo complessivo dovuto a va così calcolato. CP_1
Alla contabilità del cantiere redatta del CTU – pari ad euro 43.657,14 – va sottratto il quantum complessivo à dell'assistenza muraria computata da c.t.u. pari ad euro 779,34: all'importo dei lavori 42.877,80 (privo di assistenze murarie), vanno aggiunti i seguenti importi: euro 2.500 e euro 2.300,00 – opere murarie contrattuali – e euro 172,80 e euro 88,72 – contabilizzazione delle opere murarie extracontrattuali – per una somma totale di euro 47.939,32.
Così quantificato l'importo dovuto da per tutte le opere, occorre sottrarre l'importo già Pt_1
pagato di euro 31.125,92, pervenendo a quantificare in euro 16.813,14 l'importo ancora dovuto, che dunque ha diritto di percepire a saldo dei lavori eseguiti CP_1
nell'abitazione di Alla somma andranno sommati gli interessi ex art. 1284 comma 4, Parte_1
con decorrenza dalla proposizione della domanda giudiziale (notifica del decreto ingiuntivo in data 10/10/2023) fino al saldo.
4. La domanda riconvenzionale di risarcimento del danno
Quanto alla domanda riconvenzionale di parte 'opponente, che richiede a un CP_1
risarcimento del danno per l'importo di euro 10.036,00, derivante da una serie di vizi: in particolare, l'impianto termico non sarebbe stato completato, l'impianto elettrico presenterebbe malfunzionamenti che cagionerebbero interruzioni di energia frequenti, la l'erronea esecuzione dea parete in cartongesso nel vano cucina sarebbe priva dei necessari rinforzi, l'impianto di condizionamento incompleto ed infine la tinteggiatura delle pareti e il montaggio del box doccia non sarebbero stati eseguiti a regola d'arte.
Come già accennato, tali vizi non hanno trovato riscontro nell'elaborato tecnico: nella relazione del CTU, a p. 27, questi rileva come complessivamente si possano ritenere completati i lavori ed ha quantificato il minor valore complessivo delle opere nei termini di cui si è detto, senza che residui alcun credito in capo all'opponente.
Alla luce della ricostruzione di cui si è dato conto al paragrafo precedente, la domanda risarcitoria va quindi respinta, difettandone il presupposto, in quanto il valore complessivo delle opere è già stato quantificato tenendo costo delle sole difformità – di contabilizzazione ed esecutive – effettivamente riscontrate.
5. Le spese di lite
14 Stante l'accoglimento dell'opposizione, sia pur in misura estremamente ridotta, va richiamato il principio per cui “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art.
92, comma 2, c.p.c.” (Cass. Civ., Sez. Unite, Sentenza n. 32061 del 31/10/2022).
La compensazione deve essere totale, vista la fondatezza dell'opposizione in misura minima.
Le spese di c.t.u. vanno poste a carico di parte opponente, essendo risultati sostanzialmente insussistenti i vizi contestati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo n.
685/2023 del 21/09/2023, promossa da nei confronti di ogni Parte_1 CP_1
diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) in parziale accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore della società Parte_1 CP_1
della somma di euro 16.813,14, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, dal
10/10/2023 al saldo;
c) rigetta la domanda riconvenzionale;
d) compensa integralmente le spese di lite;
e) pone le spese di c.t.u. a carico di Parte_1
Ferrara, 7 giugno 2025
Il Giudice
Marianna Cocca
15