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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 16/04/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1975/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Federica
Emanuela Lipari, ha pronunciato, all'esito della discussione ex art. 281 sexies cpc celebratasi mediante scambio di note ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1975/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
Giuseppe Marcellino ed elettivamente domiciliata in Palermo, nella via
Nicolà Turrisi n. 38/A
Appellante
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore; Controparte_1 [...]
in persona del Prefetto Controparte_2
pro tempore, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Palermo, ed elettivamente domiciliata in
Palermo, nella via Mariano Stabile n. 184, Appellate
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 583/2023 del Giudice di
Pace di del 18.9.2023, resa nell'ambito del procedimento recante CP_2
R.G. n. 1324/2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha instato per la riforma della sentenza n. 583/2023 del Parte_1
Giudice di Pace di del 18.9.2023, resa nell'ambito del CP_2
procedimento recante R.G. n. 1324/2023, con la quale è stata rigettata l'opposizione dalla stessa proposta avvero l'ordinanza prot. n.
M_ITPR_TPSPC 00019662 Area III, emessa dal Prefetto di in CP_2
data 27.03.2023.
Con l'unico motivo di gravame, l'appellante ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 204 C.d.s. e della l. 241/1990, in quanto il
Giudice di pace avrebbe erroneamente ritenuto applicabile il termine ordinario di prescrizione (quinquennale) per l'emissione dell'ordinanza d'ingiunzione, ex art. 28, l. n. 689/1981, anche in assenza della comminazione del sequestro quale sanzione accessoria. L'appellante ha, infatti, dedotto che nella fattispecie troverebbero applicazione l'art. 204
C.d.s. e l'art. 2, l. n. 241/1990, sicchè l'ordinanza che ha disposto la confisca del veicolo sarebbe stata tardivamente emessa, precisando anche di aver ricevuto notifica del solo verbale di accertamento e non anche di ordinanza di ingiunzione.
Pertanto, istando per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, parte appellante ha chiesto al Tribunale di: “Nel merito accertare, dichiarare e ritenere procedibili le domande tutte formulate nel presente atto di appello
e, nello specifico: - in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata fino alla completa definizione del giudizio di appello;
- Nel merito, accertate
e dichiarare l'infondatezza della decisione del primo giudice nella parte in cui ha
2 rigettato la richiesta di annullamento dell'ordinanza di confisca e, per l'effetto, annullare l'ordinanza di confisca prot. n. M_IT PR_TPSPC 00019662 del
27.03.2023 Area III, emessa dal Prefetto di e notificata il 19.04.2023”. CP_2
Costituendosi in giudizio, il e la Controparte_1 [...]
hanno eccepito l'infondatezza dell'appello, Controparte_2
in quanto non potrebbe trovare applicazione né l'art. 204 C.d.s., non essendo stato proposto alcun ricorso in via amministrativa o giudiziaria, né l'art. 2, l. n. 241/1990, per costante orientamento pretorio, espresso anche dalle S.U. della Corte di Cassazione, in virtù della natura speciale della disciplina di cui alla l. n. 689/1981.
Pertanto, evidenziando l'infondatezza del riferimento giurisprudenziale contenuto nell'atto d'appello, anche in ordine all'omessa notifica di atti ulteriori rispetto al verbale di accertamento della violazione, le parti appellate hanno chiesto al Tribunale il rigetto dell'appello.
La causa, istruita documentalmente, è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281-sexies cpc, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter cpc.
*****
Al fine di una migliore comprensione dei fatti di causa, giova premettere che, in data 15.11.2018, la Polizia Stradale di ha elevato alla CP_2 Pt_1
verbale di contravvenzione n. UFF1015709 (ID 265082), per violazione dell'art. 193 C.d.s. in quanto, in data 11.11.2018, l'autoveicolo targato
DS614AA circolava sprovvisto di copertura assicurativa, veicolo non sottoposto a sequestro amministrativo ex art. 213 C.d.s. All'appellante, con verbale n. UFF1015708 del 15/11/2018, è stata, altresì, contestata la violazione dell'art. 142, comma 8, C.d.s. (cfr. fascicolo I grado parte appellante).
3 Il verbale n. UFF1015709 (ID 265082) è stato notificato con raccomandata A.R. del 13.12.2018, e consegnato all'appellante in data
7.1.2019 e, atteso il mancato pagamento della sanzione, la ha CP_2
disposto, con provvedimento del 27.3.2023 (notificato in data 20.04.2023 alla ) la confisca del veicolo (cfr. fascicolo I grado parte appellante). Pt_1
Orbene, la doglianza di parte appellante si appronta in ordine alla circostanza che il Giudice di prime cure, in assenza di sequestro come sanzione accessoria, avrebbe scorrettamente ritenuto applicabile il termine di prescrizione di cui all'art. 28, l. n. 689/1981, quando – di contro – il provvedimento ablatorio sarebbe stato notificato tardivamente dalla
, vale a dire oltre i termini di cui agli artt. 204 C.d.s. e 2, l. n. CP_2
241/1990.
Vanno, sul punto, richiamati i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità che hanno dato conferma all'orientamento (pure già condiviso da questo Tribunale) secondo cui, nelle fattispecie come quella in esame, il termine per l'emissione dell'ordinanza di confisca è quello di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 28 della Legge n. 689 del
1981.
La Suprema Corte, con la pronunzia n. 27851 del 2021, ha osservato che, ai sensi dell'art. 193 c.d.s. in ipotesi di circolazione di veicolo in assenza di copertura assicurativa, quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale di contestazione costituisce titolo esecutivo e il veicolo è confiscato ai sensi dell'art. 213 c.d.s. Secondo la Cassazione, quindi, a differenza del regime previgente (cui si riferisce la pronuncia n. 10214 del 2005 citata dall'odierna appellante), l'emissione dell'ordinanza ingiunzione non costituisce più l'unica modalità per l'adozione della confisca perché, mentre nel regime anteriore al D.L. n. 151 del 2003, era sempre necessaria l'emissione d'ufficio di detta ordinanza in base al richiamo contenuto
4 nell'art. 193, comma 4, alla L. n. 689 del 1981, art. 21, comma 1 (nel qual caso la misura era sospensivamente condizionata al mancato pagamento, nel termine fissato dal prefetto, della sanzione pecuniaria applicata e del premio di assicurazione semestrale), attualmente, per effetto delle modifiche all'art. 193 C.d.S., comma 4 (ove non figura alcun rinvio al citato art. 21), se il trasgressore non provvede al pagamento della sanzione e non presenta il ricorso, non è più prevista la fissazione, tramite l'obbligatoria emissione di apposita ordinanza – ingiunzione, di un termine per la cosiddetta “sanatoria amministrativa”, avendo il legislatore snellito il procedimento amministrativo e conferito valore di titolo esecutivo al verbale non opposto (Cass. 7418/2009). Secondo la pronuncia in esame, allora, l'art. 213, comma 3, consente che la confisca possa essere adottata anche con un'ordinanza diversa da quella ingiuntiva, quella contemplata dall'art. 204 C.d.S., senza prevedere alcun termine, salvo i casi di proposizione dei ricorsi (Cass. n. 21881 del 2009, sia pure in tema di violazione ex art. 97 C.d.S.) – che nella fattispecie per cui è causa non risultano esser proposti - e restando assoggettata al termine quinquennale di prescrizione previsto dalla legge 689/1981 (cfr. Cass.
19468/2024 di cui si riporta parzialmente la motivazione: “va ricordato che, per i giudici di merito, in mancanza del ricorso al Prefetto - la cui ordinanza, in tale ipotesi, rileverebbe come decisione sul ricorso amministrativo - la norma di riferimento non è l'art. 204 c.d.s., ma l'articolo 213, il quale non fissa all'autorità alcun termine per l'adozione del provvedimento di confisca, che può intervenire entro il termine quinquennale di prescrizione ex art. 28 della legge n. 689/1981. cui, in tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada, la confisca del veicolo è disciplinata dall'art. 213 c.d.s. che non prevede alcun termine per la confisca, se non nell'ipotesi di ricorso, restando così applicabile il termine generale di prescrizione).
5 Va, inoltre, precisato che, per orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, “l'art. 2 della legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo non trova applicazione in materia di sanzioni amministrative, essendo esse regolate dalla legge n. 689 del 1981, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve (cfr. in questo senso, da ultimo,
Cass. 8464/2024; Cass. 31239/2021).
In definitiva, l'appello proposto da deve essere rigettato e, Parte_1
per l'effetto, la sentenza n. 583/2023 del Giudice di Pace di del CP_2
18.9.2023, resa nell'ambito del procedimento recante R.G. n. 1324/2023, va confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.p.r. n. 115 del
30.5.2002 aggiornato alla Legge 228/2012, che sussistono i presupposti per disporre il pagamento del doppio contributo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda eccezione o difesa, così provvede: rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Parte_1
sentenza n. n. 583/2023 del Giudice di Pace di del 18.9.2023, CP_2
resa nell'ambito del procedimento recante R.G. n. 1324/2023; condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €
3.809,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
6 si dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.p.r. n. 115 del
30.5.2002 aggiornato alla Legge 228/2012, che sussistono i presupposti per disporre il pagamento del doppio contributo.
Trapani, 16.4.2025
Il Giudice
Federica Emanuela Lipari
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Federica
Emanuela Lipari, ha pronunciato, all'esito della discussione ex art. 281 sexies cpc celebratasi mediante scambio di note ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1975/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
Giuseppe Marcellino ed elettivamente domiciliata in Palermo, nella via
Nicolà Turrisi n. 38/A
Appellante
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore; Controparte_1 [...]
in persona del Prefetto Controparte_2
pro tempore, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Palermo, ed elettivamente domiciliata in
Palermo, nella via Mariano Stabile n. 184, Appellate
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 583/2023 del Giudice di
Pace di del 18.9.2023, resa nell'ambito del procedimento recante CP_2
R.G. n. 1324/2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha instato per la riforma della sentenza n. 583/2023 del Parte_1
Giudice di Pace di del 18.9.2023, resa nell'ambito del CP_2
procedimento recante R.G. n. 1324/2023, con la quale è stata rigettata l'opposizione dalla stessa proposta avvero l'ordinanza prot. n.
M_ITPR_TPSPC 00019662 Area III, emessa dal Prefetto di in CP_2
data 27.03.2023.
Con l'unico motivo di gravame, l'appellante ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 204 C.d.s. e della l. 241/1990, in quanto il
Giudice di pace avrebbe erroneamente ritenuto applicabile il termine ordinario di prescrizione (quinquennale) per l'emissione dell'ordinanza d'ingiunzione, ex art. 28, l. n. 689/1981, anche in assenza della comminazione del sequestro quale sanzione accessoria. L'appellante ha, infatti, dedotto che nella fattispecie troverebbero applicazione l'art. 204
C.d.s. e l'art. 2, l. n. 241/1990, sicchè l'ordinanza che ha disposto la confisca del veicolo sarebbe stata tardivamente emessa, precisando anche di aver ricevuto notifica del solo verbale di accertamento e non anche di ordinanza di ingiunzione.
Pertanto, istando per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, parte appellante ha chiesto al Tribunale di: “Nel merito accertare, dichiarare e ritenere procedibili le domande tutte formulate nel presente atto di appello
e, nello specifico: - in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata fino alla completa definizione del giudizio di appello;
- Nel merito, accertate
e dichiarare l'infondatezza della decisione del primo giudice nella parte in cui ha
2 rigettato la richiesta di annullamento dell'ordinanza di confisca e, per l'effetto, annullare l'ordinanza di confisca prot. n. M_IT PR_TPSPC 00019662 del
27.03.2023 Area III, emessa dal Prefetto di e notificata il 19.04.2023”. CP_2
Costituendosi in giudizio, il e la Controparte_1 [...]
hanno eccepito l'infondatezza dell'appello, Controparte_2
in quanto non potrebbe trovare applicazione né l'art. 204 C.d.s., non essendo stato proposto alcun ricorso in via amministrativa o giudiziaria, né l'art. 2, l. n. 241/1990, per costante orientamento pretorio, espresso anche dalle S.U. della Corte di Cassazione, in virtù della natura speciale della disciplina di cui alla l. n. 689/1981.
Pertanto, evidenziando l'infondatezza del riferimento giurisprudenziale contenuto nell'atto d'appello, anche in ordine all'omessa notifica di atti ulteriori rispetto al verbale di accertamento della violazione, le parti appellate hanno chiesto al Tribunale il rigetto dell'appello.
La causa, istruita documentalmente, è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281-sexies cpc, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter cpc.
*****
Al fine di una migliore comprensione dei fatti di causa, giova premettere che, in data 15.11.2018, la Polizia Stradale di ha elevato alla CP_2 Pt_1
verbale di contravvenzione n. UFF1015709 (ID 265082), per violazione dell'art. 193 C.d.s. in quanto, in data 11.11.2018, l'autoveicolo targato
DS614AA circolava sprovvisto di copertura assicurativa, veicolo non sottoposto a sequestro amministrativo ex art. 213 C.d.s. All'appellante, con verbale n. UFF1015708 del 15/11/2018, è stata, altresì, contestata la violazione dell'art. 142, comma 8, C.d.s. (cfr. fascicolo I grado parte appellante).
3 Il verbale n. UFF1015709 (ID 265082) è stato notificato con raccomandata A.R. del 13.12.2018, e consegnato all'appellante in data
7.1.2019 e, atteso il mancato pagamento della sanzione, la ha CP_2
disposto, con provvedimento del 27.3.2023 (notificato in data 20.04.2023 alla ) la confisca del veicolo (cfr. fascicolo I grado parte appellante). Pt_1
Orbene, la doglianza di parte appellante si appronta in ordine alla circostanza che il Giudice di prime cure, in assenza di sequestro come sanzione accessoria, avrebbe scorrettamente ritenuto applicabile il termine di prescrizione di cui all'art. 28, l. n. 689/1981, quando – di contro – il provvedimento ablatorio sarebbe stato notificato tardivamente dalla
, vale a dire oltre i termini di cui agli artt. 204 C.d.s. e 2, l. n. CP_2
241/1990.
Vanno, sul punto, richiamati i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità che hanno dato conferma all'orientamento (pure già condiviso da questo Tribunale) secondo cui, nelle fattispecie come quella in esame, il termine per l'emissione dell'ordinanza di confisca è quello di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 28 della Legge n. 689 del
1981.
La Suprema Corte, con la pronunzia n. 27851 del 2021, ha osservato che, ai sensi dell'art. 193 c.d.s. in ipotesi di circolazione di veicolo in assenza di copertura assicurativa, quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale di contestazione costituisce titolo esecutivo e il veicolo è confiscato ai sensi dell'art. 213 c.d.s. Secondo la Cassazione, quindi, a differenza del regime previgente (cui si riferisce la pronuncia n. 10214 del 2005 citata dall'odierna appellante), l'emissione dell'ordinanza ingiunzione non costituisce più l'unica modalità per l'adozione della confisca perché, mentre nel regime anteriore al D.L. n. 151 del 2003, era sempre necessaria l'emissione d'ufficio di detta ordinanza in base al richiamo contenuto
4 nell'art. 193, comma 4, alla L. n. 689 del 1981, art. 21, comma 1 (nel qual caso la misura era sospensivamente condizionata al mancato pagamento, nel termine fissato dal prefetto, della sanzione pecuniaria applicata e del premio di assicurazione semestrale), attualmente, per effetto delle modifiche all'art. 193 C.d.S., comma 4 (ove non figura alcun rinvio al citato art. 21), se il trasgressore non provvede al pagamento della sanzione e non presenta il ricorso, non è più prevista la fissazione, tramite l'obbligatoria emissione di apposita ordinanza – ingiunzione, di un termine per la cosiddetta “sanatoria amministrativa”, avendo il legislatore snellito il procedimento amministrativo e conferito valore di titolo esecutivo al verbale non opposto (Cass. 7418/2009). Secondo la pronuncia in esame, allora, l'art. 213, comma 3, consente che la confisca possa essere adottata anche con un'ordinanza diversa da quella ingiuntiva, quella contemplata dall'art. 204 C.d.S., senza prevedere alcun termine, salvo i casi di proposizione dei ricorsi (Cass. n. 21881 del 2009, sia pure in tema di violazione ex art. 97 C.d.S.) – che nella fattispecie per cui è causa non risultano esser proposti - e restando assoggettata al termine quinquennale di prescrizione previsto dalla legge 689/1981 (cfr. Cass.
19468/2024 di cui si riporta parzialmente la motivazione: “va ricordato che, per i giudici di merito, in mancanza del ricorso al Prefetto - la cui ordinanza, in tale ipotesi, rileverebbe come decisione sul ricorso amministrativo - la norma di riferimento non è l'art. 204 c.d.s., ma l'articolo 213, il quale non fissa all'autorità alcun termine per l'adozione del provvedimento di confisca, che può intervenire entro il termine quinquennale di prescrizione ex art. 28 della legge n. 689/1981. cui, in tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada, la confisca del veicolo è disciplinata dall'art. 213 c.d.s. che non prevede alcun termine per la confisca, se non nell'ipotesi di ricorso, restando così applicabile il termine generale di prescrizione).
5 Va, inoltre, precisato che, per orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, “l'art. 2 della legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo non trova applicazione in materia di sanzioni amministrative, essendo esse regolate dalla legge n. 689 del 1981, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve (cfr. in questo senso, da ultimo,
Cass. 8464/2024; Cass. 31239/2021).
In definitiva, l'appello proposto da deve essere rigettato e, Parte_1
per l'effetto, la sentenza n. 583/2023 del Giudice di Pace di del CP_2
18.9.2023, resa nell'ambito del procedimento recante R.G. n. 1324/2023, va confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.p.r. n. 115 del
30.5.2002 aggiornato alla Legge 228/2012, che sussistono i presupposti per disporre il pagamento del doppio contributo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda eccezione o difesa, così provvede: rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Parte_1
sentenza n. n. 583/2023 del Giudice di Pace di del 18.9.2023, CP_2
resa nell'ambito del procedimento recante R.G. n. 1324/2023; condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €
3.809,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
6 si dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.p.r. n. 115 del
30.5.2002 aggiornato alla Legge 228/2012, che sussistono i presupposti per disporre il pagamento del doppio contributo.
Trapani, 16.4.2025
Il Giudice
Federica Emanuela Lipari
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