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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/04/2025, n. 2002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2002 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G 10467/2021
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 09/04/2025
Per la parte attrice è comparso l'avv. ALBERTO GRASSO per delega dell'avv.
ALESSANDRO GULLO;
Per la parte convenuta è comparso l'avv. DAVIDE NEGRETTI;
Il Giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.
Gli avvocati precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e ai verbali di causa ed insistono nelle rispettive difese.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo.
pagina 1 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Milena
Aucelluzzo, ha pronunciato, mediante pubblica lettura del dispositivo e dei motivi contestuali, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10467 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentate pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. ALESSANDRO GULLO e dall'avv. MARIANNA CAPIZZI per procura in atti attrice
e
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. DAVIDE CUOMO, dall'avv. MAURO DI PACE e dall'avv.
DAVIDE NEGRETTI per procura in atti convenuto
OGGETTO: appalto.
CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 29.7.2021 ha citato in giudizio il Parte_1
esponendo di essere creditrice della somma pari a € 449.081,14, oltre Controparte_1
pagina 2 di 7 interessi legali sino al soddisfo, quale debito relativo ai proventi derivanti dai rifiuti differenziati per gli anni dal 2015 al 2020, in base a quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto, come da elaborato approvato con delibera della Giunta Comunale n. 346 del
3.12.2014, allegato al contratto avente n. rep. 1179, per il servizio spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sottoscritto con il in data 2.10.2015 e prorogato CP_1 nel tempo.
L'attrice ha basato la sua pretesa sulla disposizione contenuta nell'art. 5 del detto capitolato, in virtù della quale “il costo di conferimento dei rifiuti indifferenziati agli impianti di smaltimento finale sono a carico del Il costo di conferimento delle frazioni differenziate Controparte_1 agli impianti è a carico del I proventi derivanti dai rifiuti differenziati, conferiti in forza Controparte_1 delle convenzioni sottoscritte tra i Comuni ed i Consorzi di filiera, spettano al ed alla Controparte_1
Ditta Appaltatrice per una percentuale del 50% ognuno”.
La ha dichiarato di aver ricevuto la complessiva somma di € 70.956,03 (€ Parte_1
9.441,83 per il periodo 1.7.2015 al 31.12.2016, in virtù della determina n. 71/2017, €
17.727,58 per gli anni 2017 – 2018, riconosciuti con determina n. 82/2018, € 15.232,52 per l'anno 2019 ed € 33.554,10 per l'anno 2020 come da nota comunale prot. 16105/2021), e di ritenere erronea la modalità di quantificazione del 50% dei proventi della raccolta differenziata, in quanto calcolati al netto delle spese di conferimento e lavorazione dovute ai consorzi di filiera, mentre, a suo dire, tali spese si sarebbero dovute porre esclusivamente a carico del CP_1
Ha chiesto, quindi, la condanna del al pagamento della differenza tra la metà dei CP_1 proventi senza la decurtazione delle spese, previa sottrazione della somma già percepita, oltre interessi.
Con comparsa di risposta, depositata il 22.11.2021, si è costituito in giudizio il CP_1
contestando la domanda.
[...]
Il convenuto ha ritenuto l'erroneità dell'interpretazione dell'articolo 5 del capitolato, come operata dall'appaltatrice, peraltro foriera di un aggravio di spesa per il CP_1
pagina 3 di 7 Alla prima udienza del 14.12.2021, sostituita dal deposito di note, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. e all'udienza del 20.4.2022 la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 29.11.2022, poi differita all'udienza del
30.11.2022, anch'essa sostituita da note, alla quale la causa è stata rinviata, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza dell'8.2.2023.
Sono seguiti taluni rinvii per la mancanza del giudice titolare;
infine, all'udienza del
18.9.2024, la prima tenuta dallo scrivente giudice, nelle more subentrato nella gestione del ruolo, sulle conclusioni precisate a verbale, la causa è stata nuovamente rinviata, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., dapprima all'udienza del 20.11.2024, e poi all'udienza del 9.4.2025, alla quale viene decisa.
Le domande vanno rigettate.
L'interpretazione offerta da dell'art. 5 del capitolato speciale di appalto è da Parte_1 ritenersi non conforme ai canoni di cui agli artt. 1362 ss. c.c..
In base ai canoni legali di ermeneutica contrattuale, le clausole del contratto vanno inquadrate secondo una ricostruzione che tenga conto sia dell'intenzione delle parti che del loro tenore letterale, alla luce dell'intero contesto negoziale, dovendosi raffrontare tra loro le frasi e le parole che compongono l'accordo, al fine di chiarirne il significato.
Segnatamente, come chiarito dalla Suprema Corte, “L'art. 1362 c.c., allorché nel comma 1 prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile. (cfr. Cass. 22.8.2019, n. 21576; n. 10967/2023). Inoltre, Alla luce del principio enunciato dall'art. 1363 c.c., il giudice non può, nella interpretazione dei contratti arrestarsi ad una considerazione "atomistica" delle singole clausole, neppure quando la loro interpretazione possa essere compiuta, senza incertezze, sulla base del "senso letterale delle parole", poiché anche questo va necessariamente riferito all'intero testo della dichiarazione negoziale, onde le varie espressioni che in essa figurano vanno coordinate fra loro e ricondotte ad armonica unità e concordanza (C. Cass. 30.1.2018, n. 2267).
pagina 4 di 7 L'esegesi delle norme contrattuali passa anche attraverso i criteri di interpretazione soggettiva, ovverosia dei canoni di interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. e di interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c. “volti, rispettivamente, a consentire
l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere – mediante comportamento improntato a lealtà ed a salvaguardia dell'altrui interesse – interpretazioni cavillose deponenti per un significato in contrasto con gli interessi che le parti hanno voluto tutelare mediante la stipulazione negoziale” (cfr. Cass. Civ., Sez. II, ordinanza n. 8940 del 4.4.2024).
In particolare, il canone della buona fede si sostanzia nel “non suscitare falsi affidamenti e nel non contestare ragionevoli affidamenti ingenerati nella controparte contrattuale” (ex multis, Cass., Sez. III,
n. 6675 del 19.3.2018; Cass., Sez. III, n. 11295 del 23.5.2011) e, così, tra i diversi significati di una clausola deve essere scelto quello più prevedibile e determinabile, attraverso un giudizio ex ante, corrispondente allo scopo concreto perseguito dai contraenti, particolarmente, nell'ambito dei contratti pubblici (cfr. TAR Milano, Sez I, sentenza n. 1400 del 5.6.2023).
Ciò posto, l'art. 5 del CSA, rubricato “Corrispettivo e Durata dell'appalto”, testualmente prevede: “L'importo complessivo del servizio posto a base di gara è pari a € 4.465.052,15 […] IVA esclusa, come analiticamente specificato all'ALLEGATO 6.
Tale importo è da ritenersi comprensivo di tutte le spese connesse all'erogazione del servizio, incluse quelle necessarie per il reperimento degli strumenti e materiale di supporto.
Il costo di conferimento dei rifiuti indifferenziati agli impianti di smaltimento finale è a carico del
[...]
. CP_1
Il costo di conferimento delle frazioni differenziate agli impianti è a carico del . Controparte_1
I proventi derivanti dai rifiuti differenziati, conferiti in forza delle convenzioni sottoscritte tra i Comuni e i
Consorzi di filiera, spettano al ed alla Ditta Appaltatrice per una percentuale del 50% Controparte_1 ognuno”.
Sia l'interpretazione letterale, sia l'interpretazione logico-sistematica del contratto portano a concludere che le spese per i costi della raccolta differenziata dovessero essere detratte ai fini del computo dei proventi.
pagina 5 di 7 Innanzitutto il termine “provento”, in attesa di ulteriori specificazioni, va inteso come ricavo, utile economico.
Inoltre, l'attribuzione a favore della società appaltatrice dei proventi dei rifiuti differenziati risulta collocata nell'articolo relativo al prezzo dell'intero appalto, dopo la precisazione che i costi di conferimento delle frazioni differenziate agli impianti sono a carico del CP_1
, cosicché è ragionevole concludere che tali proventi dovessero calcolarsi detraendo i
[...] costi.
Peraltro, ove così non fosse stato, il contratto non si sarebbe dovuto limitare a stabilire che i proventi si sarebbero dovuti dividere in parti eguali tra il e l'appaltatrice, CP_1 dovendo operarsi un'ulteriore distinzione tra la somma dovuta all'attrice, calcolata al lordo delle spese, e la somma spettante al calcolata al netto delle spese. CP_1
Ma così non è, e ciò porta a concludere che, una volta individuati i proventi, previa applicazione dei commi da 2 a 4, essi devono essere divisi in parti eguali tra il e CP_1
Parte_1
Detta interpretazione, del resto, risulta conforme anche ai criteri di cui agli artt. 1366 ss.
c.c..
Invero, le parti, con la clausola in esame, hanno voluto riconoscere all'appaltatrice un compenso ulteriore rispetto a quello indicato al comma 1, al fine di incentivare la promozione della raccolta differenziata.
Ma, ritenendo che la somma spettante all'appaltatrice non dovesse includere le spese sopportate dal si sarebbe aggravata ulteriormente la posizione economica del CP_1
che, in tal modo, si sarebbe visto privato di quel vantaggio ulteriore, che la CP_1 disposizione aveva inteso riconoscergli (cfr. conteggi riportati dal in comparsa di CP_1 costituzione, non specificamente contestati dall'attrice).
Né, infine, in assenza di specifiche prove sul punto, può ragionevolmente ritenersi, secondo il canone della buona fede ex art. 1366 c.c., che la società abbia fatto affidamento su tali maggiori somme da essa indicate al fine di partecipare alla gara di appalto, in quanto, al pagina 6 di 7 momento della partecipazione alla gara, e finanche al momento della conclusione del contratto, tali proventi non rappresentavano una posta certa per la società appaltatrice.
Le considerazioni esposte conducono, pertanto, al rigetto delle domande.
Va respinta la domanda di condanna dell'attrice, richiesta dal ai sensi dell'art. 96 CP_1
c.p.c., e ciò sia perché, vertendo la controversia su una questione ermeneutica, non emerge la colpa grave dell'attrice, sia per difetto di prova del danno, non essendo stato neppure allegato il pregiudizio ulteriore, rispetto a quello riconosciuto con la eventuale vittoria delle spese di lite (cfr. C. Cass., SS.UU. n. 7583/2004; Sez. III, n. 21798/2015), subito dallo stesso.
Le spese di lite seguono la soccombenza, come per legge, e dunque va Parte_1 condannata al pagamento in favore del convenuto delle spese, liquidate, ai sensi dell'art. 9
D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia (fino a € 520.000,00, parametri compresi tra i minimi e i medi, tenuto conto della effettiva complessità della controversia e dell'attività processuale espletata) nel seguente modo: € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per la fase introduttiva, € 5.500,00 per la fase istruttoria, € 3.500,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 12.500,00.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r. g. 10467/2021, vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore (attrice) e il Parte_1 CP_1
in persona del Sindaco pro tempore (convenuta), disattesa ogni diversa istanza, eccezione
[...]
e difesa, così provvede:
- rigetta le domande;
- condanna al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite, che Parte_1
liquida in € 12.500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Catania il 09/04/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
pagina 7 di 7