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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/05/2025, n. 2345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2345 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO QUINTA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
R.G. n°13618 /2023
ORDINANZA EX ART. 127-TER, COMMA TERZO, C.P.C. nella causa promossa da
Pt_1
Contro
Controparte_1
Il Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, alla scadenza del termine perentorio del 27 maggio 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.,
LETTE le note scritte sostitutive, nelle quali le parti hanno esposto le rispettive conclusioni;
P.Q.M.
decide la causa come da provvedimento che segue.
Si comunichi.
Così deciso, 28/05/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
In persona del giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n°13618 del Ruolo Generale per gli
Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_2 C.F._1
, col ministero dell'Avv.to Salvatore Romeo, che lo rappresenta e difende
[...] giusta procura in atti,
OPPONENTE
E cf. e per essa la Controparte_1 P.IVA_1 mandataria col ministero dell'Avv.to Irene Vitale, che la CP_1 rappresenta e difende giusta procura in atti,
OPPOSTA IN FATTO E DIRITTO
1. L'opposizione di al decreto ingiuntivo n.3769/2023 emesso Parte_2 dal Tribunale di Palermo il 29.9.2023, con cui, su richiesta di Controparte_1
veniva ingiunto all'opponente, nella qualità di fideiussore della
[...] [...] il pagamento di € 14.072,51, oltre interessi e spese, Parte_3 quale saldo passivo del conto corrente n. 10398718 intestato alla società, è fondata e va accolta per difetto di prova della titolarità del credito ingiunto in capo all'opposta.
2. infatti, che è attrice in senso sostanziale, e in Controparte_1 quanto tale onerata della prova di fatti costitutivi della pretesa da lei fatta valere, e dunque della prova della titolarità attiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio (Cass. n. 16904.2018), ha omesso di documentare in forza di quale atto essa sarebbe successore a titolo particolare di essa, invero, non ha Controparte_2 depositato l'atto di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. indicato in seno al decreto come concluso con né ha prodotto prova della notificazione della Controparte_2 supposta intercorsa cessione, neppure nelle forme dell'avviso pubblicato sulla G.U.
L'unico atto addotto all'uopo dall'opposta è un'«attestazione firmata digitalmente dalla cedente che dichiara e conferma che il credito nei confronti della Controparte_2 [...] derivante dal conto corrente di cui al decreto ingiuntivo opposto, è Parte_3 stato ricompreso nell'operazione di cessione in blocco intervenuta in favore di
[...] odierna comparente» (v. pag. 1 della memoria ex art. 171-ter n. 3 c.p.c.); Controparte_1 ma, a parte che la dichiarazione appare digitalmente firmata da tale , Persona_1 legata alla banca da un rapporto non sufficientemente spiegato (v. attestazione depositata dall'opposta il 15.1.2025), il documento risulta tardivamente prodotto: siccome diretto a comprovare un elemento costitutivo della domanda, esso andava depositato, al più tardi, con la memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c., mentre invece è stato prodotto unitamente alla memoria ex art. 171-ter n. 3 c.p.c., deputata per legge alla replica alle eccezioni nuove (mentre negare che l'attore sia titolare del diritto è una mera difesa: Cass. n. 28793.2023) e alla prova contraria. Né può sostenersi che il convenuto abbia riconosciuto la titolarità del credito in capo all'opposta, o abbia svolto difese incompatibili con la sua negazione, avendola contestata con la memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c., non oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive e di merito.
In forza, dunque, della superiore ragione più liquida, non resta che revocare il decreto opposto. 3. La soccombenza regola le spese di lite (da liquidare in ossequio alle tabelle accluse al D.M. 55/2014, scaglione di valore sino ad € 26.000,00, valori medi per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione, minimi per la decisionale).
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, così provvede: accoglie per quanto di ragione le domande svolte da , e per Parte_2
l'effetto:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opposta al pagamento in favore di parte opponente delle spese del giudizio, che liquida in € 145,50 per esborsi ed € 4.227,00 per compensi, oltre spese generali, cpa e iva, come per legge.
Così deciso, il 28 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi
R.G. n°13618 /2023
ORDINANZA EX ART. 127-TER, COMMA TERZO, C.P.C. nella causa promossa da
Pt_1
Contro
Controparte_1
Il Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, alla scadenza del termine perentorio del 27 maggio 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.,
LETTE le note scritte sostitutive, nelle quali le parti hanno esposto le rispettive conclusioni;
P.Q.M.
decide la causa come da provvedimento che segue.
Si comunichi.
Così deciso, 28/05/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
In persona del giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n°13618 del Ruolo Generale per gli
Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_2 C.F._1
, col ministero dell'Avv.to Salvatore Romeo, che lo rappresenta e difende
[...] giusta procura in atti,
OPPONENTE
E cf. e per essa la Controparte_1 P.IVA_1 mandataria col ministero dell'Avv.to Irene Vitale, che la CP_1 rappresenta e difende giusta procura in atti,
OPPOSTA IN FATTO E DIRITTO
1. L'opposizione di al decreto ingiuntivo n.3769/2023 emesso Parte_2 dal Tribunale di Palermo il 29.9.2023, con cui, su richiesta di Controparte_1
veniva ingiunto all'opponente, nella qualità di fideiussore della
[...] [...] il pagamento di € 14.072,51, oltre interessi e spese, Parte_3 quale saldo passivo del conto corrente n. 10398718 intestato alla società, è fondata e va accolta per difetto di prova della titolarità del credito ingiunto in capo all'opposta.
2. infatti, che è attrice in senso sostanziale, e in Controparte_1 quanto tale onerata della prova di fatti costitutivi della pretesa da lei fatta valere, e dunque della prova della titolarità attiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio (Cass. n. 16904.2018), ha omesso di documentare in forza di quale atto essa sarebbe successore a titolo particolare di essa, invero, non ha Controparte_2 depositato l'atto di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. indicato in seno al decreto come concluso con né ha prodotto prova della notificazione della Controparte_2 supposta intercorsa cessione, neppure nelle forme dell'avviso pubblicato sulla G.U.
L'unico atto addotto all'uopo dall'opposta è un'«attestazione firmata digitalmente dalla cedente che dichiara e conferma che il credito nei confronti della Controparte_2 [...] derivante dal conto corrente di cui al decreto ingiuntivo opposto, è Parte_3 stato ricompreso nell'operazione di cessione in blocco intervenuta in favore di
[...] odierna comparente» (v. pag. 1 della memoria ex art. 171-ter n. 3 c.p.c.); Controparte_1 ma, a parte che la dichiarazione appare digitalmente firmata da tale , Persona_1 legata alla banca da un rapporto non sufficientemente spiegato (v. attestazione depositata dall'opposta il 15.1.2025), il documento risulta tardivamente prodotto: siccome diretto a comprovare un elemento costitutivo della domanda, esso andava depositato, al più tardi, con la memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c., mentre invece è stato prodotto unitamente alla memoria ex art. 171-ter n. 3 c.p.c., deputata per legge alla replica alle eccezioni nuove (mentre negare che l'attore sia titolare del diritto è una mera difesa: Cass. n. 28793.2023) e alla prova contraria. Né può sostenersi che il convenuto abbia riconosciuto la titolarità del credito in capo all'opposta, o abbia svolto difese incompatibili con la sua negazione, avendola contestata con la memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c., non oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive e di merito.
In forza, dunque, della superiore ragione più liquida, non resta che revocare il decreto opposto. 3. La soccombenza regola le spese di lite (da liquidare in ossequio alle tabelle accluse al D.M. 55/2014, scaglione di valore sino ad € 26.000,00, valori medi per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione, minimi per la decisionale).
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, così provvede: accoglie per quanto di ragione le domande svolte da , e per Parte_2
l'effetto:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opposta al pagamento in favore di parte opponente delle spese del giudizio, che liquida in € 145,50 per esborsi ed € 4.227,00 per compensi, oltre spese generali, cpa e iva, come per legge.
Così deciso, il 28 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi