Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 17/06/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
Nr.380/2022 R.G. Trib.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Caltanissetta, Maria Zammito, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 -ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 26.05.2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Calaciura (C.F. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliato in Caltanissetta nel Viale della Regione n. 61
- ricorrente
Contro
in persona del Controparte_1
Direttore Regionale per la Sicilia, rappresentato e difeso dall' Avv. Sergio Alessi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell' , in Caltanissetta nella via Rosso di San CP_1
Secondo n. 47
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 17.03.2022 il ricorrente indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio l' al fine di ottenere il riconoscimento della malattia professionale per patologia CP_1
collegata alla propria attività lavorativa premettendo di aver proposto ricorso amministrativo contro il provvedimento di non accoglimento dell'istanza. CP_1
Istruita la causa mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, è stata rinviata ai sensi dell'art. 127 ter cpc all'udienza del 26.05.2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide, fuori udienza, la controversia con sentenza.
***
Il ricorso può trovare accoglimento giacché sono stati dimostrati i fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio.
Come noto, presupposto per la configurabilità dell'obbligo assicurativo è l'esposizione al rischio con la tendenziale estensione della garanzia a tutti i soggetti che, per ragioni di lavoro intese in senso ampio, siano esposti ad un rischio obiettivamente riferibile alle lavorazioni protette (Corte
Costituzionale sentenza n. 98 del 1990 e sentenza n. 171 del 2002).
Si parla di malattia professionale con riferimento ad una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo e che trova la sua origine in un'attività lavorativa morbigena (per l'esposizione ad uno o più fattori di rischio presenti nel ciclo lavorativo o nell'ambiente di lavoro).
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità “in materia di malattia professionale, per l'accertamento dell'eziologia professionale della patologia contratta trova applicazione il criterio secondo il quale deve ritenersi acquisita la prova del nesso causale nel caso sussista un'adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva, non occorrendo una assoluta certezza, e ciò non a causa dell'incompletezza delle prove fornite riguardo ad elementi strettamente fattuali, ma per ragioni intrinseche alla variabilità e non completa prevedibilità delle reazioni dei soggetti umani ai fattori potenzialmente incidenti sul loro stato di salute e alla limitata possibilità di identificare anche "ex post" quali siano stati i fattori causali che concretamente abbiano operato, tanto più che, in applicazione dell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo il limite derivante dall'intervento, in termini di certezza, di un fattore esterno all'attività lavorativa che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità e a far degradare altre evenienze a mere occasioni, sì da escludere l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge. (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 1135 del 19/01/2011 e Sez. L, Sentenza n. 14770 del
04/06/2008).
Nel caso di specie, lo svolgimento dell'attività lavorativa descritta in ricorso risulta adeguatamente documentata.
Ciò posto, nella fattispecie in esame, il CTU, dott. , nominato nel presente Persona_1
procedimento, è pervenuto alle seguenti conclusioni diagnostiche: “Ernia discali multiple cervicali da C3 a C7 con impronta sul midollo spinale e sofferenza neurogena da mielopatia compressiva interessanti le radici nervose sino a C8 con parestesie e limitazioni funzionali. Esiti riparazione chirurgica lesione del tendine sovraspinoso e sottoscapolare, conflitto subacromiale spalla dx trattato con plastica acromiale”.
Il consulente medico ha inoltre evidenziato (si riporta stralcio della relazione peritale): “Non
v'è alcun dubbio sul nesso causale tra l'attività lavorativa svolta dal sig. e Parte_1
l'attività professionale svolta di marmista per lunghi anni per oltre un ventennio per 8 h al dì quale operaio e successivamente probabilmente ridotta giacchè chiamato in comproprietà ma comunque sempre effettuata come qualsiasi altra impresa artigiana a conduzione familiare.
L'attività lavorativa espletata dal risulta essere molto complessa, variegata ed usurante in Pt_1 quanto svolta per oltre otto ore al giorno all'interno di capannoni dove si realizzano manufatti in marmo in posizione eretta e con una costante attività di sollevamento, traino, spinta e trasporto di pesanti blocchi di marmo che ovviamente comporta l'assunzione di posture scomode e incongrue per tempi prolungati con evidente esposizione a rischio lavorativo per MMC e sovraccarico biomeccanico per lunghi anni effettuata manualmente senza l'ausilio delle moderne attrezzature motorizzate di movimentazione dei lastroni di marmo e ancor di più se svolta antecedentemente alla 626/94 prima legge sulla sicurezza del lavoro.
L'attività sopra descritta, per la sua intrinseca caratteristica, determina costanti sollecitazioni al rachide e agli arti superiori con assunzione di posture incongrue (movimenti di flesso – estensione e di torsione) con movimentazione manuale di carichi pesanti per di più effettuata in ambienti umidi, infatti durante il taglio dei lastroni da ridurre a lastre di vario spessore a secondo della committenza, vien spruzzata acqua per il raffreddamento delle lame se non tagliate direttamente ad acqua ad alta pressione.
In considerazione del tipo di attività e della mansione svolta, almeno per oltre un ventennio, il
Periziato si è trovato quindi ad operare con grande esposizione a vari rischi lavorativi, contraendo la malattia professionale inequivocabilmente dimostrata dalle indagini strumentali eseguite che mostrano protrusioni discali su tutti i livelli del rachide cervicale da C3 a C7 con impronte sul midollo spinale e le strutture neurali con sofferenza sino all'ultima radice di C8 con la severa sintomatologia conseguente da marcata limitazione funzionale del rachide e degli arti superiori.
Ora sebbene la patologia cronico-degenerativa evolutiva comunque sia spontaneamente presente nei soggetti di pari età, legata al fisiologico invecchiamento, certamente non può non rilevarsi che in tali casi è limitata a uno-due livelli vertebrali non a tutti quanti i livelli da C3 a C7, come strumentalmente dimostrato da PESS e EMG e con tale gravità che ha costretto e costringe il sig.
a ricorrere a costanti terapie farmacologiche e riabilitative il cui unico scopo rimane Pt_1
quello di alleviare la sofferenza e di consentirgli di superare la fase di acuzie.
Ma l'attività lavorativa con intensa movimentazione di carichi pesanti in ambiente umido, dunque con il medesimo meccanismo d'azione, ha determinato anche lesioni dei tendini del sovraspinoso e del sottoscapolare sviluppatasi più recentemente, per cui è stata necessaria la riparazione chirurgica.
Sebbene tale patologia non sia oggetto della istanza originaria presentata all' e al presente CP_1 ricorso legale non può sottacersi la gravità dei reperti coinvolgenti più tendini sull'arto dominante.
Il destro, ovviamente più usato nell'attività lavorativa di che trattasi, con maggiore gravità in rapporto alla fisiologica e possibile degenerazione tendinea e artrosica di un soggetto di pari età non svolgente attività lavorativa così pesante, oltretutto, anche qui, con coinvolgimento di più strutture articolari, laddove comunemente le lesioni si verificano su un singolo tendine.
CONCLUSIONI
Per rispondere ai quesiti rivoltimi dalla S.V. Ill.ma ritengo che il Sig. , per effetto Parte_1 della malattia professionale sviluppata con evidente nesso di causalità con l'attività lavorativa svolta, abbia sviluppato postumi permanenti pari a un danno biologico ex tabelle DM 12/7/2000 del 12% (cod. 212) – ernia discale del tatto cervicale con disturbi trofico-sensitivi persistenti voce in cui si riconosce la patologia da cui è affetto il Periziato. La patologia della spalla si riconosce al codice 227
– Esiti di lesione delle strutture muscolo tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale con il 4% di danno biologico, ma, in considerazione dei fisiologici processi degenerativi in soggetti di pari età, riguardanti sia il rachide cervicale che il sistema muscolo-tendineo-articolare della spalla, tale percentuale viene da essi riassorbita e rimane il 12% integrale, quale valutazione complessiva, senza ulteriore riduzione”. Il nominato consulente, ha quindi accertato che al ricorrente debba essere riconosciuto un danno biologico pari al 12% per effetto della malattia professionale sviluppata con evidente nesso di causalità con l'attività lavorativa svolta.
Le valutazioni medico legali vanno integralmente recepite in quanto immuni da evidenti errori, vizi logici e tecnici e coerenti con gli accertamenti effettuati di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata, trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), specie con riferimento alla incidenza delle affezioni riscontrate sulla integrità psico-fisica dell'interessato.
Ritiene pertanto il giudicante di doversi conformare a tali conclusioni.
Sulla base delle superiori considerazioni, l' va condannato ad erogare al ricorrente CP_1
l'indennizzo corrispondente all'accertata menomazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in favore dell'avvocato Fabio Calaciura, procuratore antistatario.
A carico dell' vanno poste le spese della CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- accerta e dichiara che ha contratto malattia professionale con percentuale Parte_1
di danno biologico pari al 12%, conseguente all'attività lavorativa dallo stesso svolta e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere in favore del ricorrente il relativo indennizzo, adeguato alla CP_1
percentuale di menomazione accertata;
- condanna l' alla refusione delle spese processuali che vengono liquidate in complessivi € CP_1
2.700,00 oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA e CPA ai sensi di legge, in favore del procuratore antistatario, Avv. Fabio Calaciura.
- pone a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio. CP_1
Caltanissetta, 17 giugno 2025
Il G.O.P
Maria Zammito