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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 04/12/2024, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
1074/2024 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 1074/2024 R.V.G. promossa da
(c.f. rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Cristina Merlo e Maria Angela Costa ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, giusta procura allegata al ricorso, e (c.f. Parte_2
) rappresentato e difeso dall'avv. Sara Gattolin ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI Per i ricorrenti: Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai IG.ri
[...]
e in data 23-9-2006 nel Comune di Este (PD) iscritto nel Pt_3 Parte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del comune di Este (PD) al n. 38, parte II, serie A, anno 2006, alle seguenti condizioni:
1. La GL minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 mantenendo la residenza stabile presso la madre;
2. Il IG. , al solo fine di individuare un minimum temporale potrà Parte_2 vedere e tenere con sé la GL almeno due pomeriggi ogni settimana, provvedendo a prelevarla presso l'abitazione della mamma ad orario concordato e a riportarla nella casa familiare entro le ore 21.30, orario che viene posticipato alle ore 22.00 nel periodo estivo e non scolastico, salvo diverso accordo tra i genitori e compatibilmente con gli impegni di ciascuno dei genitori e con gli impegni e
1
3. Salvi migliori accordi tra i genitori, durante le vacanze natalizie Per_1 trascorrerà cinque giorni con il padre e cinque con la madre alternando il Natale con il Santo Stefano. Le vacanze pasquali saranno trascorse dai figli ad anni alterni con il padre o con la madre, in modo che il genitore che non abbia trascorso con i figli il giorno di Pasqua trascorra con i medesimi il giorno di Pasquetta. Durante le vacanze estive ciascuno dei genitori potrà trascorrere con i figli almeno due settimane di vacanza presso la destinazione prescelta, nel periodo che verrà concordato tra gli stessi genitori entro il 31 marzo di ogni anno.
4. Per il mantenimento della GL , il IG. si obbliga a Per_1 Parte_2 corrispondere alla IG.ra . entro il giorno 5 di ogni mese, la somma Parte_1 complessiva di Euro 300,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
5. I coniugi contribuiranno ciascuno nella misura del 50% alle spese scolastiche, extrascolastiche, ludico-sportive per la GL, queste ultime concordate tra i coniugi e comunque previa esibizione dei giustificativi di spesa e nello specifico: spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno. c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti;
6. Spese di lite compensate. desideri dei minori. Il padre potrà, altresì, tenere con sé la GL a fine settimana alternati dal pomeriggio del venerdì o sabato (a seconda degli impegni scolastici) e fino alle ore 21.30 della domenica sera, posticipando alle ore 22.00 il rientro nel periodo estivo e non scolastico, salvo diverso accordo dei genitori e compatibilmente con gli impegni di ciascuno di essi e della GL.
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso congiunto depositato il 15-3-2024 avanti il Tribunale di Rovigo, Pt_1
e chiedevano ai sensi degli artt. 473-bis.49 c.p.c. e 473-bis.51
[...] Parte_2
c.p.c. la pronuncia cumulativa di separazione personale e successivamente di cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto il 23-9-2006 a Este PD), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Este (PD) al n. 38, Parte II, Serie A, anno 2006, e dalla cui unione era nata la GL in Per_1 data 6-3-2010.
Con sentenza n. 81/2024, depositata il 10-5-2024, il Tribunale di Rovigo aveva omologato la separazione personale consensuale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso e ribadite nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 10-5-2024.
2 Con separata ordinanza le parti erano rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento in ordine alla domanda di divorzio congiunto e comparivano personalmente all'udienza del 3-12-2024, all'esito della quale il giudice relatore rimetteva la causa al collegio.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che la separazione personale dei coniugi pronunciata con la sentenza n. 81/2024, depositata il 10-5-2024 e pronunciata all'esito della trattazione scritta dell'udienza di pari data, sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il collegio reputa che gli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nel ricorso e nelle conclusioni in epigrafe, siano conformi alla legge e rispondano all'interesse della GL , minore di età. Per_1
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 1074/2024 R.G. promossa da Pt_1
e da con il parere del Pubblico Ministero,
[...] Parte_2
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e in data 23-9-2006 a Este (PD), trascritto nel registro
[...] Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di Este (PD) al n. 38, Parte II, Serie A, anno 2006;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti in ordine alla regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della prole e riportati nelle conclusioni, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Rovigo, 4 dicembre 2024
il Presidente estensore
Paola Di Francesco
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 1074/2024 R.V.G. promossa da
(c.f. rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Cristina Merlo e Maria Angela Costa ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, giusta procura allegata al ricorso, e (c.f. Parte_2
) rappresentato e difeso dall'avv. Sara Gattolin ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI Per i ricorrenti: Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai IG.ri
[...]
e in data 23-9-2006 nel Comune di Este (PD) iscritto nel Pt_3 Parte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del comune di Este (PD) al n. 38, parte II, serie A, anno 2006, alle seguenti condizioni:
1. La GL minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 mantenendo la residenza stabile presso la madre;
2. Il IG. , al solo fine di individuare un minimum temporale potrà Parte_2 vedere e tenere con sé la GL almeno due pomeriggi ogni settimana, provvedendo a prelevarla presso l'abitazione della mamma ad orario concordato e a riportarla nella casa familiare entro le ore 21.30, orario che viene posticipato alle ore 22.00 nel periodo estivo e non scolastico, salvo diverso accordo tra i genitori e compatibilmente con gli impegni di ciascuno dei genitori e con gli impegni e
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3. Salvi migliori accordi tra i genitori, durante le vacanze natalizie Per_1 trascorrerà cinque giorni con il padre e cinque con la madre alternando il Natale con il Santo Stefano. Le vacanze pasquali saranno trascorse dai figli ad anni alterni con il padre o con la madre, in modo che il genitore che non abbia trascorso con i figli il giorno di Pasqua trascorra con i medesimi il giorno di Pasquetta. Durante le vacanze estive ciascuno dei genitori potrà trascorrere con i figli almeno due settimane di vacanza presso la destinazione prescelta, nel periodo che verrà concordato tra gli stessi genitori entro il 31 marzo di ogni anno.
4. Per il mantenimento della GL , il IG. si obbliga a Per_1 Parte_2 corrispondere alla IG.ra . entro il giorno 5 di ogni mese, la somma Parte_1 complessiva di Euro 300,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
5. I coniugi contribuiranno ciascuno nella misura del 50% alle spese scolastiche, extrascolastiche, ludico-sportive per la GL, queste ultime concordate tra i coniugi e comunque previa esibizione dei giustificativi di spesa e nello specifico: spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno. c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti;
6. Spese di lite compensate. desideri dei minori. Il padre potrà, altresì, tenere con sé la GL a fine settimana alternati dal pomeriggio del venerdì o sabato (a seconda degli impegni scolastici) e fino alle ore 21.30 della domenica sera, posticipando alle ore 22.00 il rientro nel periodo estivo e non scolastico, salvo diverso accordo dei genitori e compatibilmente con gli impegni di ciascuno di essi e della GL.
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso congiunto depositato il 15-3-2024 avanti il Tribunale di Rovigo, Pt_1
e chiedevano ai sensi degli artt. 473-bis.49 c.p.c. e 473-bis.51
[...] Parte_2
c.p.c. la pronuncia cumulativa di separazione personale e successivamente di cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto il 23-9-2006 a Este PD), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Este (PD) al n. 38, Parte II, Serie A, anno 2006, e dalla cui unione era nata la GL in Per_1 data 6-3-2010.
Con sentenza n. 81/2024, depositata il 10-5-2024, il Tribunale di Rovigo aveva omologato la separazione personale consensuale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso e ribadite nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 10-5-2024.
2 Con separata ordinanza le parti erano rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento in ordine alla domanda di divorzio congiunto e comparivano personalmente all'udienza del 3-12-2024, all'esito della quale il giudice relatore rimetteva la causa al collegio.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che la separazione personale dei coniugi pronunciata con la sentenza n. 81/2024, depositata il 10-5-2024 e pronunciata all'esito della trattazione scritta dell'udienza di pari data, sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il collegio reputa che gli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nel ricorso e nelle conclusioni in epigrafe, siano conformi alla legge e rispondano all'interesse della GL , minore di età. Per_1
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 1074/2024 R.G. promossa da Pt_1
e da con il parere del Pubblico Ministero,
[...] Parte_2
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e in data 23-9-2006 a Este (PD), trascritto nel registro
[...] Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di Este (PD) al n. 38, Parte II, Serie A, anno 2006;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti in ordine alla regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della prole e riportati nelle conclusioni, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Rovigo, 4 dicembre 2024
il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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