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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/07/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 589/2025
Registro Generale Appello Lavoro n. 378/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da dott.ssa MA RO OM Presidente est dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera dott. Giovanni Casella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 970/2025 del Tribunale di
Milano (est. dott.ssa Francesca MA Claudia Capelli), promossa:
DA rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Peco ed elettivamente domiciliato in Pt_1
Milano, via M. e G. Savarè n.1, presso l'Avvocatura INPS appellante
CONTRO rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Tizzoni ed Controparte_1 elettivamente domiciliata in Gallarate, via Parini n.9, presso lo studio del difensore appellata
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
APPELLANTE Voglia la Corte d'appello, in totale riforma della sentenza impugnata accogliere le seguenti conclusioni: respingere il ricorso in primo grado e le domande ivi proposte e quelle riproposte in secondo grado, e in particolare: sulla domanda di annullare il verbale dichiarare il difetto di giurisdizione ordinaria, in subordine respingerla per Pt_1 infondatezza, in subordine dichiarare la carenza d'interesse ad agire in quanto la Corte, nella denegata ipotesi di accoglimento di tale domanda, dovrebbe poi in ogni caso giudicare non solo sull'atto ma anche sul rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio;
nel merito: respingere il ricorso in primo grado, in subordine dichiarare dovuta, a titolo di contributi non versati per gli anni di causa la somma portata dal verbale opposto, o la minor somma che sarà accertata all'esito del giudizio, oltre agli ulteriori
1 accessori maturati e maturandi fino al saldo, nonché le sanzioni nel verbale per l'ipotesi di mancato pagamento nel tempo utile ai fini delle possibili riduzioni;
in via istruttoria: respingere il ricorso in primo grado allo stato degli atti, sulla base del principio dell'onere di allegazione e prova, nella specie gravante su parte ricorrente (e in ogni caso comunque assolto dall'Istituto senza esservi tenuto), in subordine: ammettersi a prova per testi sulle circostanze capitolate in narrativa in fatto qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte precedute dalla formula “Vero che”, nonché sulle ulteriori circostanze di cui alla documentazione ispettiva in atti e, in particolare, alle dichiarazioni rilasciate o raccolte, di cui vorranno confermare il contenuto;
testi: gli Ispettori del lavoro e Testimone_1
in servizio presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro, e gli Testimone_2 Ispettori e in servizio presso Testimone_3 Testimone_4 Controparte_2
nonché gli Ispettori e
[...] Controparte_3 Controparte_4
, in forza presso ITL di Milano–Lodi; i lavoratori tutti in relazione ai quali
[...] ha proceduto ad addebito contributivo e identificati nel verbale [doc. B.1]; Pt_1 Pt_1 tutti i soggetti che abbiano rilasciato dichiarazioni agli Ispettori, e identificati nelle dichiarazioni medesime [docc. B.4 e B.12.4, B.12.5 B.12.6 B.12.7]; dichiarare inammissibili, in quanto generiche, valutative, suggestive, superflue, e in quanto finalizzate a provare fatti irrilevanti o fatti contrastanti con quelli già provati documentalmente o accertati nell'immediatezza dagli Ispettori (dunque costituenti prova piena, fino a querela di falso), o finalizzate a provare per testi fatti che devono essere provati solo documentalmente, o finalizzate all'escussione di testi inattendibili in quanto interessati all'esito del giudizio, le istanze istruttorie ex adverso formulate e, in subordinato caso di ammissione delle medesime, ammettere l'Istituto a prova contraria, con i propri testi e con quelli di controparte;
autorizzare l' ove ritenuto Pt_1 necessario, a produrre la documentazione relativa all'intero periodo oggetto di addebito e dovesse pervenire da parte dei competenti uffici amministrativi;
in ogni caso, annullare la sentenza impugnata, quanto alla statuizione sulle spese di lite e, in caso di soccombenza dell' dichiararne la compensazione o ridurle nei limiti della prestazione, Pt_1 condannare parte appellata a restituire quanto percepito dall' in esecuzione della Pt_1 condanna alle spese in primo grado, oltre a interessi;
con vittoria di spese e onorari di causa, del primo e secondo grado.
APPELLATA Voglia l'On.le Corte di Appello di Milano – contrariis reiectis – così giudicare:
- accertare e dichiarare inammissibile il ricorso in appello proposto dall' Pt_1 [...]
, per i motivi esposti al punto 1. della presente Parte_2 memoria difensiva;
- rigettare l'appello proposto dall' in Controparte_5 quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 970/2025 R.G. n. 8917/2024 resa in data 27.02.2025 dal Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, per i motivi esposti ai punti 2. e 3. della presente memoria difensiva;
- con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.4.2025, ha impugnato la sentenza n. 970/2025 del Pt_1
Tribunale di Milano che, in accoglimento del ricorso per accertamento negativo proposto
2 dalla società ha accertato e dichiarato che non è dovuta dalla Controparte_1 stessa la somma di € 10.395,67 a titolo di contributi e somme aggiuntive.
A seguito di accertamento ispettivo relativo anche a fattispecie di somministrazione illecita di manodopera -non oggetto di causa-, l' rilevava che undici lavoratori Pt_1 impiegati presso lo stabilimento della società erano, quantomeno ai Controparte_6 fini contributivo-previdenziali, sottopagati in quanto erroneamente inquadrati dalla società nel CCNL Multiservizi invece che nel corretto CCNL Nettezza Urbana. CP_1
La società, il cui oggetto sociale riguarda attività di pulizie generali, sia civili che industriali, di uffici, appartamenti, capannoni, magazzini, alberghi, negozi, supermercati ed in immobili di qualsiasi genere, nonché attività di sanificazione ambientale, disinfezione, disinfezione e derattizzazione, riceveva dal Parte_3
l'incarico di svolgere servizi di selezione a terra di rifiuti presso lo stabilimento della società , ubicato in Lomagna (LC), dove si svolgeva l'attività di Controparte_6 raccolta, trasporto, cernita e imballo di rifiuti. Servizi oggetto dell'appalto stipulato tra la società e il Controparte_6 Parte_3
La società per lo svolgimento di dette attività, applicava ai dipendenti il CCNL CP_1 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati
/Multiservizi.
Secondo gli ispettori sarebbe stato corretto applicare invece il CCNL Nettezza Urbana, applicato dalla stessa committente , maggiormente corrispondente Controparte_6 all'attività svolta dai lavoratori.
Il Tribunale, nell'accogliere il ricorso, ricordata la libertà negoziale delle parti nell'applicazione di un determinato contratto collettivo, non riteneva sussistenti i presupposti di cui all'art. 1 L. 389/1989 - la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore
a quello previsto dal contratto collettivo- in ragione dei quali sarebbe stata giustificata la sostituzione di ufficio di un CCNL diverso da quello applicato, atteso che la sostituzione era stata operata in ragione della non corrispondenza del CCNL Multiservizi all'attività in concreto svolta dai lavoratori. Mancata corrispondenza ritenuta dal giudice comunque errata considerato che il CCNL Multiservizi ricomprende il settore e le lavorazioni di cernita e selezione a terra del rifiuto. Da qui anche l'irrilevanza secondo il giudice
3 dell'applicazione del CCNL Nettezza Urbana da parte della committente, in assenza di un obbligo a carico dell'appaltatrice previsto nell'ambito dell'appalto di applicare lo stesso
CCNL della committente.
impugna la sentenza e, ferma la libertà contrattuale delle parti dal punto di vista Pt_1 lavoristico, rivendica il diritto di applicare ai soli fini contributivo-previdenziali il CCNL corretto.
Nel caso in esame, evidenzia l'appellante, non è in contestazione che il CCNL
Multiservizi applicato sia stato stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, come del resto il CCNL Nettezza Urbana, in quanto oggetto del contendere è che nel rapporto contributivo-previdenziale venga applicato il CCNL corretto.
In concreto l'attività degli undici lavoratori impiegati nella piattaforma consisteva nel separare i rifiuti.
È vero che detta attività è contenuta tra le possibili mansioni sia del CCNL Multiservizi applicato dalla società sia dal CCNL Nettezza Urbana applicato da e dalla stessa Pt_1 committente ma è altrettanto vero, evidenzia , che il CCNL Multiservizi prevede Pt_1 una retribuzione ed una contribuzione inferiori rispetto al CCNL Nettezza Urbana, in violazione quindi dei minimali retributivi ai fini previdenziali-contributivi.
Si è costituita la società appellata sostenendo la sentenza che a sua volta ha recepito le argomentazioni della società.
La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
L'appello è fondato.
Va anzitutto evidenziato che la società appellata non contesta che i lavoratori smaltissero rifiuti e che l'attività della committente sia quella di smaltimento Controparte_6 rifiuti né contesta che la retribuzione e quindi l'ammontare dei contributi corrisposti sia inferiore rispetto a quanto previsto applicando il CCNL Nettezza Urbana né contesta i conteggi degli Ispettori né tantomeno contesta che il CCNL Nettezza Urbana sia stipulato dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale.
Ciò che la società contesta è che ai fini contributivi i lavoratori debbano essere inquadrati nel CCNL Nettezza Urbana, rivendicando la libertà di applicare invece il CCNL
Multiservizi.
La tesi prospettata dalla società non è coerente con la ricostruzione della nozione di
“minimale contributivo” emergente dalla L. n. 389 del 1989, art. 1.
4 In particolare, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, che si è consolidata dopo l'arresto delle Sezioni Unite n. 11199 del 29/07/2002, l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. “minimale contributivo”), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dal D.L. 9 ottobre
1989, n. 338, art. 1 (convertito in L. 7 dicembre 1989, n. 389), senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Cost. (c.d. “minimo retributivo costituzionale”), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre - con incidenza sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione (cfr.
Cass. n. 801/2012, n. 22986/2020).
Né è configurabile la violazione dell'art. 39 Cost., alla stregua dei principi espressi con la sentenza della Corte costituzionale n. 342 del 1992, per via dell'assunzione di efficacia
“erga omnes” dei contratti collettivi nazionali, essendo l'estensione limitata - secondo la previsione della legge - alla parte economica dei contratti soltanto in funzione di parametro contributivo minimale comune, idoneo a realizzare le finalità del sistema previdenziale ed a garantire una sostanziale parità dei datori di lavoro nel finanziamento del sistema stesso. (così Cass. n. 19284/2017).
Da ultimo la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 19759/2024, ha ribadito “La retribuzione da assumere a parametro per la determinazione dei contributi previdenziali (cd. minimale contributivo) ex art. 1 d.l. n. 338 n. 1989, conv. con modif. dalla l. n. 389 del
1989, è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore di attività effettivamente svolta dall'impresa ai sensi dell'art. 2070 c.c., dovendosi far riferimento ad un criterio oggettivo e predeterminato che non lasci spazio a scelte discrezionali o a processi di autodeterminazione normativa, che restano viceversa possibili solo in relazione al trattamento economico e normativo dei lavoratori nei limiti dell'art. 36 Cost.”
In sostanza, la regola del minimale contributivo deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, ben potendo l'obbligo contributivo essere parametrato ad un importo superiore rispetto a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro (cfr. Cass. n. 15120/2019).
Ed infatti, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 59/2013, nel dichiarare l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, co.4, dl n.
5 248/2007 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 28 febbraio
2008, n. 31, ha precisato: “La finalità, perseguita sia dall'impugnato art. 7, comma 4, del
d.l. n. 248 del 2007 - e dall'art. 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142 che esso richiama - è quella di garantire l'estensione dei minimi di trattamento economico
(cosiddetto minimale retributivo) agli appartenenti ad una determinata categoria, assicurando la parità di trattamento tra i datori di lavoro e tra i lavoratori. Invece, la normativa pertinente alla determinazione della retribuzione da assumere quale base di calcolo dei contributi previdenziali (e, quindi, nel quadro del rapporto previdenziale) si rinviene non già nella norma censurata, ma nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 1989, n. 389, nonché nell'art. 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n.
549 e nell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423 (Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale per i soci di cooperative, a norma dell'articolo 4, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142). Come il testuale tenore di tali ultime norme pone in luce, i rapporti previdenziali oggetto dei giudizi di cui alle ordinanze di rimessione trovano una disciplina specifica e distinta rispetto a quella dettata dall'art. 7, comma 4, qui censurata. In particolare, l'art. 2, comma 25, della legge
n. 549 del 1995 (norma di interpretazione autentica dell'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989) detta una regolamentazione parallela a quella recata dall'art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007, in questa sede censurata. Tuttavia, gli ambiti di operatività delle due norme sono diversi. Infatti, la prima norma - nell'individuare la retribuzione imponibile a fini previdenziali o assistenziali, nel caso di pluralità di contratti intervenuti per la medesima categoria - attiene al rapporto previdenziale tra il datore di lavoro (società cooperativa)
e l'ente previdenziale, cioè al rapporto oggetto dei giudizi a quibus, mentre il denunziato art. 7, comma 4, concerne il rapporto di lavoro tra società e socio lavoratore, con il relativo profilo retributivo, rapporto che non risulta in discussione nei detti giudizi”.
Le due discipline operano quindi l'una con riferimento al rapporto datore di lavoro- lavoratore, e l'altra con riferimento al rapporto datore di lavoro-istituto previdenziale.
Oggetto della fattispecie in esame non è quindi la libertà imprenditoriale o sindacale o il rispetto dei minimi retributivi alla luce di quanto stabilito dall'art. 36 Cost., ma è il rapporto previdenziale tra datore di lavoro ed ente previdenziale, in relazione al quale le eventuali pattuizioni tra datore di lavoro e lavoratore non assumono alcun rilievo.
6 In tale contesto di diritto, è onere del datore di lavoro allegare e provare la ricorrenza di un'ipotesi di esclusione o di riduzione dell'obbligo contributivo (come in sostanza preteso dalla appellata che insiste nell'applicazione del CCNL Multiservizi), onere che nel caso in esame non è stato assolto essendosi la società limitata a rivendicare il diritto di applicare il CCNL Multiservizi.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, assorbenti e dirimenti di ogni altra questione, vanno respinte le domande di cui al ricorso di primo grado.
Le spese processuali del doppio grado, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM
10.3.2014 n. 55 come modificato dal DM n. 147/2022, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza.
PQM
In riforma della sentenza n. 970/2025 del Tribunale di Milano rigetta le domande di cui al ricorso di primo grado.
Condanna la società appellata alla rifusione delle spese del doppio grado che liquida in €
4.000,00 oltre spese generali e oneri di legge.
Milano 25.6.2025
Presidente est
MA RO OM
7
Registro Generale Appello Lavoro n. 378/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da dott.ssa MA RO OM Presidente est dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera dott. Giovanni Casella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 970/2025 del Tribunale di
Milano (est. dott.ssa Francesca MA Claudia Capelli), promossa:
DA rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Peco ed elettivamente domiciliato in Pt_1
Milano, via M. e G. Savarè n.1, presso l'Avvocatura INPS appellante
CONTRO rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Tizzoni ed Controparte_1 elettivamente domiciliata in Gallarate, via Parini n.9, presso lo studio del difensore appellata
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
APPELLANTE Voglia la Corte d'appello, in totale riforma della sentenza impugnata accogliere le seguenti conclusioni: respingere il ricorso in primo grado e le domande ivi proposte e quelle riproposte in secondo grado, e in particolare: sulla domanda di annullare il verbale dichiarare il difetto di giurisdizione ordinaria, in subordine respingerla per Pt_1 infondatezza, in subordine dichiarare la carenza d'interesse ad agire in quanto la Corte, nella denegata ipotesi di accoglimento di tale domanda, dovrebbe poi in ogni caso giudicare non solo sull'atto ma anche sul rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio;
nel merito: respingere il ricorso in primo grado, in subordine dichiarare dovuta, a titolo di contributi non versati per gli anni di causa la somma portata dal verbale opposto, o la minor somma che sarà accertata all'esito del giudizio, oltre agli ulteriori
1 accessori maturati e maturandi fino al saldo, nonché le sanzioni nel verbale per l'ipotesi di mancato pagamento nel tempo utile ai fini delle possibili riduzioni;
in via istruttoria: respingere il ricorso in primo grado allo stato degli atti, sulla base del principio dell'onere di allegazione e prova, nella specie gravante su parte ricorrente (e in ogni caso comunque assolto dall'Istituto senza esservi tenuto), in subordine: ammettersi a prova per testi sulle circostanze capitolate in narrativa in fatto qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte precedute dalla formula “Vero che”, nonché sulle ulteriori circostanze di cui alla documentazione ispettiva in atti e, in particolare, alle dichiarazioni rilasciate o raccolte, di cui vorranno confermare il contenuto;
testi: gli Ispettori del lavoro e Testimone_1
in servizio presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro, e gli Testimone_2 Ispettori e in servizio presso Testimone_3 Testimone_4 Controparte_2
nonché gli Ispettori e
[...] Controparte_3 Controparte_4
, in forza presso ITL di Milano–Lodi; i lavoratori tutti in relazione ai quali
[...] ha proceduto ad addebito contributivo e identificati nel verbale [doc. B.1]; Pt_1 Pt_1 tutti i soggetti che abbiano rilasciato dichiarazioni agli Ispettori, e identificati nelle dichiarazioni medesime [docc. B.4 e B.12.4, B.12.5 B.12.6 B.12.7]; dichiarare inammissibili, in quanto generiche, valutative, suggestive, superflue, e in quanto finalizzate a provare fatti irrilevanti o fatti contrastanti con quelli già provati documentalmente o accertati nell'immediatezza dagli Ispettori (dunque costituenti prova piena, fino a querela di falso), o finalizzate a provare per testi fatti che devono essere provati solo documentalmente, o finalizzate all'escussione di testi inattendibili in quanto interessati all'esito del giudizio, le istanze istruttorie ex adverso formulate e, in subordinato caso di ammissione delle medesime, ammettere l'Istituto a prova contraria, con i propri testi e con quelli di controparte;
autorizzare l' ove ritenuto Pt_1 necessario, a produrre la documentazione relativa all'intero periodo oggetto di addebito e dovesse pervenire da parte dei competenti uffici amministrativi;
in ogni caso, annullare la sentenza impugnata, quanto alla statuizione sulle spese di lite e, in caso di soccombenza dell' dichiararne la compensazione o ridurle nei limiti della prestazione, Pt_1 condannare parte appellata a restituire quanto percepito dall' in esecuzione della Pt_1 condanna alle spese in primo grado, oltre a interessi;
con vittoria di spese e onorari di causa, del primo e secondo grado.
APPELLATA Voglia l'On.le Corte di Appello di Milano – contrariis reiectis – così giudicare:
- accertare e dichiarare inammissibile il ricorso in appello proposto dall' Pt_1 [...]
, per i motivi esposti al punto 1. della presente Parte_2 memoria difensiva;
- rigettare l'appello proposto dall' in Controparte_5 quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 970/2025 R.G. n. 8917/2024 resa in data 27.02.2025 dal Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, per i motivi esposti ai punti 2. e 3. della presente memoria difensiva;
- con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.4.2025, ha impugnato la sentenza n. 970/2025 del Pt_1
Tribunale di Milano che, in accoglimento del ricorso per accertamento negativo proposto
2 dalla società ha accertato e dichiarato che non è dovuta dalla Controparte_1 stessa la somma di € 10.395,67 a titolo di contributi e somme aggiuntive.
A seguito di accertamento ispettivo relativo anche a fattispecie di somministrazione illecita di manodopera -non oggetto di causa-, l' rilevava che undici lavoratori Pt_1 impiegati presso lo stabilimento della società erano, quantomeno ai Controparte_6 fini contributivo-previdenziali, sottopagati in quanto erroneamente inquadrati dalla società nel CCNL Multiservizi invece che nel corretto CCNL Nettezza Urbana. CP_1
La società, il cui oggetto sociale riguarda attività di pulizie generali, sia civili che industriali, di uffici, appartamenti, capannoni, magazzini, alberghi, negozi, supermercati ed in immobili di qualsiasi genere, nonché attività di sanificazione ambientale, disinfezione, disinfezione e derattizzazione, riceveva dal Parte_3
l'incarico di svolgere servizi di selezione a terra di rifiuti presso lo stabilimento della società , ubicato in Lomagna (LC), dove si svolgeva l'attività di Controparte_6 raccolta, trasporto, cernita e imballo di rifiuti. Servizi oggetto dell'appalto stipulato tra la società e il Controparte_6 Parte_3
La società per lo svolgimento di dette attività, applicava ai dipendenti il CCNL CP_1 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati
/Multiservizi.
Secondo gli ispettori sarebbe stato corretto applicare invece il CCNL Nettezza Urbana, applicato dalla stessa committente , maggiormente corrispondente Controparte_6 all'attività svolta dai lavoratori.
Il Tribunale, nell'accogliere il ricorso, ricordata la libertà negoziale delle parti nell'applicazione di un determinato contratto collettivo, non riteneva sussistenti i presupposti di cui all'art. 1 L. 389/1989 - la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore
a quello previsto dal contratto collettivo- in ragione dei quali sarebbe stata giustificata la sostituzione di ufficio di un CCNL diverso da quello applicato, atteso che la sostituzione era stata operata in ragione della non corrispondenza del CCNL Multiservizi all'attività in concreto svolta dai lavoratori. Mancata corrispondenza ritenuta dal giudice comunque errata considerato che il CCNL Multiservizi ricomprende il settore e le lavorazioni di cernita e selezione a terra del rifiuto. Da qui anche l'irrilevanza secondo il giudice
3 dell'applicazione del CCNL Nettezza Urbana da parte della committente, in assenza di un obbligo a carico dell'appaltatrice previsto nell'ambito dell'appalto di applicare lo stesso
CCNL della committente.
impugna la sentenza e, ferma la libertà contrattuale delle parti dal punto di vista Pt_1 lavoristico, rivendica il diritto di applicare ai soli fini contributivo-previdenziali il CCNL corretto.
Nel caso in esame, evidenzia l'appellante, non è in contestazione che il CCNL
Multiservizi applicato sia stato stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, come del resto il CCNL Nettezza Urbana, in quanto oggetto del contendere è che nel rapporto contributivo-previdenziale venga applicato il CCNL corretto.
In concreto l'attività degli undici lavoratori impiegati nella piattaforma consisteva nel separare i rifiuti.
È vero che detta attività è contenuta tra le possibili mansioni sia del CCNL Multiservizi applicato dalla società sia dal CCNL Nettezza Urbana applicato da e dalla stessa Pt_1 committente ma è altrettanto vero, evidenzia , che il CCNL Multiservizi prevede Pt_1 una retribuzione ed una contribuzione inferiori rispetto al CCNL Nettezza Urbana, in violazione quindi dei minimali retributivi ai fini previdenziali-contributivi.
Si è costituita la società appellata sostenendo la sentenza che a sua volta ha recepito le argomentazioni della società.
La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
L'appello è fondato.
Va anzitutto evidenziato che la società appellata non contesta che i lavoratori smaltissero rifiuti e che l'attività della committente sia quella di smaltimento Controparte_6 rifiuti né contesta che la retribuzione e quindi l'ammontare dei contributi corrisposti sia inferiore rispetto a quanto previsto applicando il CCNL Nettezza Urbana né contesta i conteggi degli Ispettori né tantomeno contesta che il CCNL Nettezza Urbana sia stipulato dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale.
Ciò che la società contesta è che ai fini contributivi i lavoratori debbano essere inquadrati nel CCNL Nettezza Urbana, rivendicando la libertà di applicare invece il CCNL
Multiservizi.
La tesi prospettata dalla società non è coerente con la ricostruzione della nozione di
“minimale contributivo” emergente dalla L. n. 389 del 1989, art. 1.
4 In particolare, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, che si è consolidata dopo l'arresto delle Sezioni Unite n. 11199 del 29/07/2002, l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. “minimale contributivo”), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dal D.L. 9 ottobre
1989, n. 338, art. 1 (convertito in L. 7 dicembre 1989, n. 389), senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Cost. (c.d. “minimo retributivo costituzionale”), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre - con incidenza sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione (cfr.
Cass. n. 801/2012, n. 22986/2020).
Né è configurabile la violazione dell'art. 39 Cost., alla stregua dei principi espressi con la sentenza della Corte costituzionale n. 342 del 1992, per via dell'assunzione di efficacia
“erga omnes” dei contratti collettivi nazionali, essendo l'estensione limitata - secondo la previsione della legge - alla parte economica dei contratti soltanto in funzione di parametro contributivo minimale comune, idoneo a realizzare le finalità del sistema previdenziale ed a garantire una sostanziale parità dei datori di lavoro nel finanziamento del sistema stesso. (così Cass. n. 19284/2017).
Da ultimo la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 19759/2024, ha ribadito “La retribuzione da assumere a parametro per la determinazione dei contributi previdenziali (cd. minimale contributivo) ex art. 1 d.l. n. 338 n. 1989, conv. con modif. dalla l. n. 389 del
1989, è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore di attività effettivamente svolta dall'impresa ai sensi dell'art. 2070 c.c., dovendosi far riferimento ad un criterio oggettivo e predeterminato che non lasci spazio a scelte discrezionali o a processi di autodeterminazione normativa, che restano viceversa possibili solo in relazione al trattamento economico e normativo dei lavoratori nei limiti dell'art. 36 Cost.”
In sostanza, la regola del minimale contributivo deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, ben potendo l'obbligo contributivo essere parametrato ad un importo superiore rispetto a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro (cfr. Cass. n. 15120/2019).
Ed infatti, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 59/2013, nel dichiarare l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, co.4, dl n.
5 248/2007 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 28 febbraio
2008, n. 31, ha precisato: “La finalità, perseguita sia dall'impugnato art. 7, comma 4, del
d.l. n. 248 del 2007 - e dall'art. 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142 che esso richiama - è quella di garantire l'estensione dei minimi di trattamento economico
(cosiddetto minimale retributivo) agli appartenenti ad una determinata categoria, assicurando la parità di trattamento tra i datori di lavoro e tra i lavoratori. Invece, la normativa pertinente alla determinazione della retribuzione da assumere quale base di calcolo dei contributi previdenziali (e, quindi, nel quadro del rapporto previdenziale) si rinviene non già nella norma censurata, ma nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 1989, n. 389, nonché nell'art. 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n.
549 e nell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423 (Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale per i soci di cooperative, a norma dell'articolo 4, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142). Come il testuale tenore di tali ultime norme pone in luce, i rapporti previdenziali oggetto dei giudizi di cui alle ordinanze di rimessione trovano una disciplina specifica e distinta rispetto a quella dettata dall'art. 7, comma 4, qui censurata. In particolare, l'art. 2, comma 25, della legge
n. 549 del 1995 (norma di interpretazione autentica dell'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989) detta una regolamentazione parallela a quella recata dall'art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007, in questa sede censurata. Tuttavia, gli ambiti di operatività delle due norme sono diversi. Infatti, la prima norma - nell'individuare la retribuzione imponibile a fini previdenziali o assistenziali, nel caso di pluralità di contratti intervenuti per la medesima categoria - attiene al rapporto previdenziale tra il datore di lavoro (società cooperativa)
e l'ente previdenziale, cioè al rapporto oggetto dei giudizi a quibus, mentre il denunziato art. 7, comma 4, concerne il rapporto di lavoro tra società e socio lavoratore, con il relativo profilo retributivo, rapporto che non risulta in discussione nei detti giudizi”.
Le due discipline operano quindi l'una con riferimento al rapporto datore di lavoro- lavoratore, e l'altra con riferimento al rapporto datore di lavoro-istituto previdenziale.
Oggetto della fattispecie in esame non è quindi la libertà imprenditoriale o sindacale o il rispetto dei minimi retributivi alla luce di quanto stabilito dall'art. 36 Cost., ma è il rapporto previdenziale tra datore di lavoro ed ente previdenziale, in relazione al quale le eventuali pattuizioni tra datore di lavoro e lavoratore non assumono alcun rilievo.
6 In tale contesto di diritto, è onere del datore di lavoro allegare e provare la ricorrenza di un'ipotesi di esclusione o di riduzione dell'obbligo contributivo (come in sostanza preteso dalla appellata che insiste nell'applicazione del CCNL Multiservizi), onere che nel caso in esame non è stato assolto essendosi la società limitata a rivendicare il diritto di applicare il CCNL Multiservizi.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, assorbenti e dirimenti di ogni altra questione, vanno respinte le domande di cui al ricorso di primo grado.
Le spese processuali del doppio grado, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM
10.3.2014 n. 55 come modificato dal DM n. 147/2022, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza.
PQM
In riforma della sentenza n. 970/2025 del Tribunale di Milano rigetta le domande di cui al ricorso di primo grado.
Condanna la società appellata alla rifusione delle spese del doppio grado che liquida in €
4.000,00 oltre spese generali e oneri di legge.
Milano 25.6.2025
Presidente est
MA RO OM
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