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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/06/2025, n. 2589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2589 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9300/22
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il giudice, lette le note di trattazione scritta , si ritira in camera di consiglio e all'esito della camera di consiglio, dà lettura del dispositivo e della motivazione contenuta nel presente verbale di causa.
Il Giudice
Cristina Denaro
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Palermo Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Cristina Denaro lette le note di trattazione scritta sostitutive della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9300/22 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da nato a [...] il [...], C F , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Piazzale Ungheria n. 58, presso lo studio dell'Avv. F.sco Paolo Cardullo
( che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto Email_1
di citazione attore
CONTRO
cf ), in persona del Sindaco pro tempore domiciliato in NTroparte_1 P.IVA_1
, Piazza Marian n. 39 sede dell'Avvocatura Comunale e ufficio dell'Avv. Roberta CP_1
Cannarozzo ( alermo.it) dalla quale è rappresentato e difeso giusta Email_2 CP_1
procura allegata alla memoria di costituzione e risposta
Convenuto
Oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi a Parte_1
questo Tribunale il in persona del Sindaco pro tempore, per sentirlo NTroparte_1
condannare al risarcimento dei danni subiti, oltre spese mediche, rivalutazione monetaria e interessi.
2 In dettaglio parte attrice deduceva, che:
- Il giorno 23.09.2019, alle ore 16,00 circa, a , mentre egli stava percorrendo la Via CP_1
Francesco Rivelo, in sella ad una bicicletta elettrica, poco prima dell'incrocio con la Via
Giovanni Travaglia, era caduto al suolo a causa della presenza di buca - provocata dal cedimento del manto stradale, interamente ricoperta da foglie e spazzatura –
- in particolare, avendo impattato la buca con la ruota anteriore della bicicletta , egli aveva perso il controllo del mezzo ed era caduto sull'asfalto, riportando lesioni fisiche, per le quali veniva trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Policlinico di Palermo
Deduceva che, conseguenza del sinistro egli aveva riportato un trauma policontusivo con frattura scomposta condilo mandibolare di sx e composta a dx e ferita l.c. regione mentoniera e labbro inferiore,
patendo danno biologico permanente del 9%, ITA di giorni 30 e ITP di 30 giorni, come da CTP che allegava.
Sulla base di tali premesse, adducendo la responsabilità del convenuto, proprietario e CP_1
custode della cosa, ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non
CP_ patrimoniali patiti concludendo “1) Ritenere e dichiarare la responsabilità dell' convenuto,
per i motivi esposti in narrativa. 2) Conseguentemente ed intuitivamente condannare il CP_1
, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento dei danni tutti subiti dall'attore nella
[...]
misura che risulterà determinata in seguito all'espletanda istruttoria, il tutto maggiorato degli
interessi e della rivalutazione, come per legge, entro, comunque, la competenza per valore del
Giudice adito”.
Con condanna alle spese e distrazione.
Con comparsa del 5.10.2022 si costituiva il eccependo preliminarmente la NTroparte_1
nullità della citazione per indeterminatezza del petitum e il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo l'estromissione dal giudizio: unico soggetto titolare dell'obbligo di custodia era infatti
, in virtù del contratto di servizio intercorrente tra le parti del 6.08.2024, avente ad CP_3
3 oggetto la custodia e gestione dei servizi di manutenzione della rete viaria urbana, che richiamava;
eccepiva inoltre la nullità dell'atto di citazione per eccessiva genericità dello stesso.
Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda attorea chiedendone il rigetto o, in subordine, la riduzione di quanto dovuto per colpa concorrente dell'attore; contestava infine l'ammontare della pretesa risarcitoria e concludeva “Preliminarmente dichiarare la nullità della citazione, per carenza
dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c..Sempre in via preliminare dichiarare il difetto di
legittimazione passiva del , con le conseguenze tutte di cui per legge e ritenere NTroparte_1
NT la in persona dei legali rappresentanti pro tempore, unico eventuale responsabile del sinistro
per cui è causa.. Nel merito, rigettare tutte le domande formulate nei confronti del CP_1
NT
, eventualmente ritenendo e dichiarando l' (oggi ) quale unico soggetto
[...] CP_4
passivamente legittimato a resistere nel presente giudizio, e comunque parte attrice responsabile
del presunto incidente occorso”. Con vittoria di spese.
La causa , istruita a mezzo prove orali e ctu medico legale, all'udienza del 12.6.25, veniva posta in decisione sulle conclusioni delle parti rassegnate nelle note di trattazione scritta.
***
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione posto che l'atto introduttivo del giudizio è sufficientemente determinato, sia sotto il profilo della descrizione del fatto generatore del danno, che della causa petendi – appunto risarcitoria fondata sull'omessa custodia del bene pubblico.
NT Ciò premesso occorre esaminare l'eccezione preliminare del tesa a indicare in l'unico CP_1
soggetto titolare dell'obbligo di custodia e la pedissequa istanza di estromissione.
L'eccezione è infondata.
Giova premettere che la fattispecie in esame va pacificamente inquadrata nell'ambito della responsabilità ex art.2051 c.c.. a mente dell'ormai consolidato l'orientamento della Suprema Corte
– condiviso da questo giudice – secondo cui “La responsabilità per i danni cagionati da cose in
custodia, di cui all'art. 2051 cod. civ., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con
4 riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla
medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed
estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più
diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio,
presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista)
la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.( in termini la massima di Cass. n.6101/ 2013; conformi di recente Cass. n. 7805/2017 e in precedenza Cass. n.15042/2008, n.20427/2008, e n.12449/2008, n. 8157/2009, 24419/2009, n.
24529/2009, 15389/2011, n.15720/2011, n. 21508/2011; nel medesimo senso Cass. n. 4768/2016, n.
5622/2016, 5695/2016 non massimate).
Come ben chiarito nelle sentenze citate n.15042 e n. 12449 del 2008, l'esenzione da responsabilità
prescinde dalla maggiore o minore estensione dei beni demaniali e dalla possibilità di un effettivo controllo su essi, dovendosi avere riguardo, appunto, alla causa concreta del danno.
Ora , assodato che il ha il compito istituzionale, proprio dell'ente Territoriale, di CP_1
provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art.14 del vigente C.d.S.., il contratto di appalto/servizio stipulato dall'amministrazione comunale con altre imprese costituisce soltanto uno strumento tecnico giuridico per la realizzazione in concreto del suo compito istituzionale.
Pertanto, l'affidamento del servizio di manutenzione stradale a dette imprese non fa venire meno l'obbligo di sorveglianza e di controllo del per trasferirlo all'impresa appaltatrice del CP_1
servizio nè vale ad escludere la responsabilità del nei confronti degli utenti delle singole CP_1
strade ai sensi dell'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. n.1691 del 2009).
NT Ne consegue che la stipula del contratto di servizio tra il e la e non fa NTroparte_1
venire meno la relazione di custodia con il bene da parte del che ne è NTroparte_1
5 proprietario, rientrando l'affidamento del servizio in una scelta di gestione organizzativa da parte dell'ente territoriale.
Il , in quanto custode, deve quindi rispondere direttamente ed in via esclusiva NTroparte_1 dei danni subiti dall'attore.
Del resto, l'ente comunale non ha formulato in seno al giudizio alcuna domanda nei confronti di Co
, né ha mai chiesto ritualmente di chiamare in causa la stessa ai fini della manleva ( vi in atto di
NT citazione, in parte motiva , una richiesta di chiamata in causa di che però è palesemente inammissibile in assenza di una domanda di manleva e comunque di rituale richiesta di spostamento dell' udienza )
Va poi precisato che l'attore non ha alcuna azione diretta nei confronti di non sussistendo CP_3 alcun rapporto contrattuale tra l'istate e la società, né avendo la stessa alcun obbligo di garanzia diretta nei confronti dei cittadini.
Passando al merito della domanda, va ricordato che dall'inquadramento della fattispecie nell'ambito dell'art 2051 cc discende, in tema di riparto dell'onere probatorio, che sul danneggiato grava l'obbligo di dimostrare ,da un lato , che il fatto dannoso si è prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene e ,dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisce la causa o la concausa del danno (cfr. Cass. civ. n. 25243/2006); mentre sul custode grava l'onere di provare l'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n. 8229/2010 e n.
24419/2009).
Va poi precisato che la responsabilità del custode può essere attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. richiamato, in tema di responsabilità
aquiliana, dall'art. 2056 c.c .
Invero come è noto “ il comportamento colposo del danneggiato , anche se non è idoneo da solo ad
interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il
danno, può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.
con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa
6 del danneggiato” (cfr. cass. sez. III civ. n. 1127/08); ciò anche in ossequio al principio di principio generale dell'autoresponsabilità che impone al danneggiato cautela nell'uso della cosa pubblica.
(cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 11414/2004).
Ora, in punto di fatto, deve evidenziarsi che le allegazioni di parte attrice in relazione alla dinamica del sinistro, sono state confermate dalle dichiarazioni del teste escusso in corso di causa, della cui attendibilità non è emerso alcun motivo per dubitare, essendo irrilevante i, a fronte della precisione del racconto, supportato dalla documentazione medica in atti, il mero legale di parentela tra il teste e l'attore .
, zio dell'attore, ha infatti riferito “…Confermo di aver assistito all'occorso Testimone_1
accaduto il 23/09/2019 a mio OT in via Rivelo…Premetto che io mi trovavo all'incrocio con la
via Travaglia, e stavo per prendere la mia auto posteggiata, distavo da mio OT circa 1 metro e
mezzo, e lo ho visto cadere a terra , mentre era sulla sua bici. Una volta avvicinatomi ho visto una
buca di circa 20 cm, ricoperta di sporcizia ed un po profonda circa 10 cm. Questa buca dista circa
2 KM dalla casa di mio OT. Non so se la buca fosse segnalata , e sopra vi era sporcizia. Mio
OT si è fatto male al viso era insanguinato e io lo ho portato al Policlinico. Questa buca era
ricoperta di sporcizia attorno e non visibile. Confermo la foto mostratami, prodotta in citazione ed
inerente lo stato della buca. Preciso che attorno non vi erta cartellonistica indicativa della
presenza della buca” (cfr verbale di assunzione prova orale del 29.6.23).
Risulta dunque provata la sussistenza di una anomalia della cosa, non segnalata nè delimitata.
Dalla deposizione del teste di parte attrice, infatti, che ha riconosciuto lo stato dei luoghi così come mostrato a mezzo documentazione fotografica, è emersa la presenza di una buca sul manto stradale luogo del sinistro, non visibile (in quanto ricoperta da sporcizia) e non segnalata (non vi erta cartellonistica indicativa della presenza della buca).
Il teste ha confermato altresì la dinamica dei fatti così come prospettata dal , riferendo della Pt_1
caduta dell'attore a cagione della buca stradale con conseguenti lesioni fisiche.
7 La stessa documentazione fotografica versata in atti dall'attore, inoltre, consente di apprezzare l'insidiosità della buca che ha cagionato la caduta dello stesso;
le fotografie in atti riproducono infatti un buco di ridotte dimensioni ma molto profondo, dello stesso colore e materiale della restante parte di pavimentazione stradale, per altro ricoperto di carte e rifiuti vari e dunque di difficile identificazione (cfr doc 10 in allegato all'atto di citazione).
Le dichiarazioni del teste risultano , per altro corroborate dal verbale di Ps dell'Ospedale AOUP
Paolo Giaccone che, a pag 2, riporta: “rif incidente della strada causato da irregolarità dell'asfalto
mtre era a bordo della sua bici elettrica con trauma facciale ed flc mento trauma incisivo
anteriore” (cfr doc 8 in fascicolo di parte attrice).
Risulta, dunque, assolto l'onere della prova da parte dell'attore che ha dimostrato il verificarsi del fatto storico posto a base della sua pretesa, il nesso di causalità tra il dissesto stradale e la caduta nonché tra quest'ultima e le conseguenze dannose riportate.
Tale ultimo aspetto (nesso causale tra evento e danno), è ampiamente supportato: dalle dichiarazioni del teste escusso (“… Mio OT si è fatto male al viso era insanguinato e io lo ho portato al
Policlinico…” cfr verbale prova orale) e dalla relazione di CTU a firma del Dott. Persona_1
ove si legge “Esiste nesso di causalità tra il sinistro in questione (caduta con bici) e le lesioni
riportate (trauma facciale)” (cfr relazione di ctu, ultima pagina).
Non è stata fornita, invece, dall'ente locale la prova liberatoria richiesta ex art. 2051 c.c. (cfr. da ultimo Sez. 3, Ord. n. 16295 del 18/06/2019: “la responsabilità civile della P.A. di cui all'art. 2051
c.c. opera anche in relazione alle strade comunali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del
danno, rimanendo gli enti locali liberati dalla responsabilità suddetta ove dimostrino che l'evento
sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né
eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una
situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato
la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore
dell'ente custode”).
8 Non è stato infatti provato dall'amministrazione convenuta l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di alcun fattore estraneo alla “cosa in custodia”, imprevedibile e straordinario, tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo (e pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode).
In assenza, dunque, della citata prova liberatoria il proprietario della cosa, è chiamato a CP_1
rispondere ex art. 2051 c.c.
Accertata la dinamica del fatto, contrariamente a quanto eccepito dall'amministrazione convenuta,
va escluso qualsivoglia concorso colposo dell'attore nel verificarsi del sinistro.
A tal proposito deve rilevarsi che “l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito
risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a
situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si
accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria
diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che
quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali
cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo
causale del danno, sino ad interrompere” o diminuire come nel caso di specie “ il nesso eziologico
tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso”. (Sez. 3, Sentenza n. 23919 del 22/10/2013).
Ora, nel caso di specie, deve valorizzarsi la circostanza che, la presenza della buca sul manto stradale teatro del sinistro, era difficilmente percepibile dall'attore, per altro giustamente impegnato nella guida del suo mezzo;
dai reperti fotografici in atti, come già evidenziato, si rileva, infatti, la presenza di una buca di modeste dimensioni ma molto profonda, dello stesso colore e materiale della restante parte del manto stradale, per altro ricoperta da rifiuti di vario genere (rappresentati nelle fotografie prodotte nonché descritte dal teste di causa).
Né rileva la circostanza che l'insidia in questione insisteva su un tratto viario non lontano dall'abitazione dell'attore; tale considerazione, infatti, non può certamente ritenersi di per sé indice
9 di negligenza dell'attore, sulla base di un'inammissibile presunzione di sua conoscenza di tutte le strade attigue alla propria residenza.
Per altro l'incidente si è verificato mentre l'utente era a bordo di una bicicletta, sicché è logico presumere che questi fosse concentrato nella guida della stessa, a tutela di sé stesso e degli altri utenti della strada.
Quanto alla liquidazione del danno patito dall'attrice, va rilevato che la ctu svolta nel corso del giudizio, supportata oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, anche da un iter argomentativo lineare e rigoroso, ha consentito di accertare, oltre alla riconducibilità causale delle lesioni subite al sinistro in oggetto, che la ha riportato in esito alla caduta un danno Pt_1
permanente del 6% , oltre a ITP per giorni 30 al 75%, 20 al 50% e 10 al 25%; il CTU ha anche ritenuto che “ Le spese mediche e i preventivi odontostomatologici presentati sono attinenti all'iter
diagnostico terapeutico e congrue, considerata anche la giovane età del paziente congrui i
preventivi odontostomatologici prodotti”.(cfr relazione CTU).
Ora, circa criteri di liquidazione del danno, secondo l'orientamento pacifico della Suprema Corte di
Cassazione, - condiviso da questo giudice –“In materia di responsabilità civile, la natura unitaria
ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può
riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di
valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini
risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con
il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne
deriva che, a fini liquazione , si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata
all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di
prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando
distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze
subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della
vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul
10 piano dinamicorelazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne),
autonomamente risarcibili” ( in termini la massima di Cass. n.23469/2018).
Inoltre, “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal
Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della
liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione
diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto
delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle
circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri
tratti dalle "Tabelle" di Milano consenta di pervenire. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza
della Corte territoriale che aveva ritenuto congruo l'importo liquidato dal giudice di primo grado,
a titolo di risarcimento del danno biologico, in forza di una non motivata applicazione di una
tabella diversa da quella predisposta dal tribunale di Milano, peraltro con riferimento a parametri
non aggiornati alla data della decisione)” ( in termini la massima di Cass. 17018/18) - cfr anche ord. Cass. Civ se ez. 6 - 3, Ordinanza n. 4509 del 11/02/2022)
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale,
valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso,
onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione , avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto
“punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità, e di applicare dunque le recenti tabelle del Tribunale di Milano
del 2024. Dette tabelle costituiscono, infatti, un aggiornamento delle precedenti tabelle del
Tribunale di Milano, le quali sono ritenute, secondo il consolidato orientamento della Suprema
Corte di Cassazione – che si condivide -, valido e necessario criterio di riferimento ai fini della
11 valutazione equitativa ex art.1226 c.c. (vedi z. 3 - , Ordinanza n. 17018 del 28/06/2018 Cass.
n.24473/2014; conformi Cass. n. 28290/2011, n. 14402/2011 e n.12408/2011).
In applicazione dei criteri illustrati (tabelle di Milano), con riferimento al periodo di inabilità
temporanea assoluta e relativa, così come accertato dal C.T.U., si liquida in via equitativa per danno non patrimoniale temporaneo la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di Euro ad € 4.025,00
per i giorni di inabilità temporanea assoluta e parziale, siccome sopra indicati.
Per quanto concerne il danno da postumi stabilizzati, tenuto conto della invalidità del 6% e dell'età
del soggetto all'epoca del sinistro (23 anni compiuti) va liquidato equitativamente un risarcimento pari ad € 12.788,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto biologico” (Euro 2.394,70
già aumentato del 25% per sofferenza soggettiva da riconoscersi tenuto conto dell'allegato percorso terapeutico e degli interventi chirurgici subiti), da moltiplicare per il grado di invalidità (6) e per il coefficiente (0,890) corrispondente all'età della persona danneggiata (23 anni).
Non si ritiene invece di applicare alcun aumento per la personalizzazione del danno, in assenza di allegazioni di parte in ordine a condizioni soggettive dell'attore che fuoriescano dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato.
Si perviene così ad un danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'incidente oggetto del giudizio ammontante ad euro 16.813,00 in valori attuali.
Tale cifra costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'incidente.
A tale somma va poi aggiunto quanto già versato dalla danneggiata per spese mediche, per un importo pari ad euro € 771,69 per un totale di Euro 17.584,69.
Su quest'importo poi compete dalla data del commesso illecito la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al fine di liquidare effettivamente, quale danno emergente, il valore del bene perduto, adeguando cioè
la prestazione all'effettivo valore da reintegrare.
12 Oltre all'integrazione del patrimonio così ottenuto, la giurisprudenza ha riconosciuto dovuto al danneggiato anche il danno derivante dal tempestivo mancato godimento dell'equivalente in denaro del danno risarcito, da quantificare con lo strumento del tasso legale scelto in questi ultimi anni dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori ex art. 1224 c.c. (cfr. Cass. S.U. n.
1772/1995). Sulla scorta dell'insegnamento della Suprema Corte si ritiene che la percentuale degli interessi non possa essere applicata sulla complessiva somma già rivalutata, ma che occorra effettuare un calcolo periodico, con decorrenza dalla data del fatto, sulla somma capitale così come più sopra globalmente calcolata, come progressivamente ed annualmente rivalutata, apparendo la periodicità coerente con la variabilità degli indici ISTAT.
Orbene, devalutando allora l'importo sopra indicato al momento del fatto (Euro 14.864,49) e applicandosi gli interessi e la rivalutazione come sopra indicato con decorrenza dalla data dell'illecito si perviene all'importo di euro di Euro 19.254,67. ( di cui euro 4.389,55 per rivalutazione e Interessi)
In applicazione del principio della soccombenza espresso dall'art.91 c.p.c., il convenuto va CP_1
condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, con distrazione in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Tali spese si liquidano nella misura indicata in dispositivo, sulla base della tabella n.2 dei parametri contenuti nel DMG 147/2022, applicando i valori medi su tutte le fasi del giudizio (studio,
introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale) scaglione da 52.01 a 26.000 (calcolato sul decisum), abbattuti del 20% tenuto conto dell'attività in concreto svolta con riferimento alla predetta domanda e della semplicità delle questioni trattate.
PQM
Il tribunale di Palermo – sezione terza civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
13 1) condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di NTroparte_1
della somma di € 19.254,67 oltre interessi legali dalla data della presente Parte_1
pronuncia fino al soddisfo;
2) condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di NTroparte_1
delle spese di lite che liquida in € 4.062,00 oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed Parte_1
I.V.A. come per legge, con distrazione ne confronti dell'Avv Francesco Paolo Cardullo procuratore antistatario.
3) pone definitivamente le spese di ctu per intero a carico del convenuto;
CP_1
Così deciso a Palermo, il 12.06.25
Il Giudice
Cristina Denaro
IL presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Cristina Denaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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