Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 04/03/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza n. 2383/2020 R.G.C.L., promossa dall' (rappr. e dif. dall'avv. M. Galeano)
contro
Pt_1
(rappr. e dif. dall'avv. S. Vernuccio), avente ad Controparte_1 oggetto: TFR;
rilevato che l' propone opposizione al decreto ingiuntivo n. 668/2020 reso dal Pt_1 giudice del lavoro presso il tribunale di Ragusa, su istanza dell'odierna opposta, per il pagamento di € 3.756,29 a titolo di TFR;
a sostegno dell'opposizione, rileva che il credito monitoriamente azionato è prescritto e che il t.f.r. eventualmente dovuto è di importo minore rispetto a quanto preteso;
che la formulata eccezione di prescrizone va disattesa, in quanto – premesso che trattasi di TFR maturato in relazione ad un contratto a tempo determinato al quale ha fatto seguito, senza soluzione di continuità, un ulteriore contratto di lavoro – soccorre il contenuto della circolare INPDAP n. 30/2002
(opportunamente richiamata da parte opposta) laddove si afferma che il diritto al tfr, in casi del genere, sorge al momento della definitiva cessazione del servizio ovvero “al verificarsi della prima interruzione di almeno un giorno tra un contratto e l'altro”; che l'ente previdenziale ha in tal modo attribuito carattere di inesigibilità (fino alla data di cessazione definitiva dal servizio) al credito avente ad oggetto il TFR maturato nel periodo del rapporto di lavoro a tempo determinato;
ragion per cui l'invocato termine prescrizionale non può farsi decorrere dalla data di cessazione di tale rapporto a termine;
che va invece accolto in motivo di opposizione riguardante il quantum della pretesa in discorso. Sul punto, soccorrono le condivisibili argomentazioni già svolte da questo tribunale in giudizi aventi analogo contenuto, argomentazioni che in questa sede (a mente dell'art. 118 disp. att. c.p.c.) possono essere in
2. Per assicurare l'invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini previdenziali secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 19 della legge n. 448/1998 nei confronti dei lavoratori cui si applica il disposto del comma 1, la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari all'ammontare del contributo soppresso e contestualmente viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e dell'applicazione delle norme sul TFR, ad ogni fine contrattuale e agli effetti della determinazione della massa salariale per i contratti collettivi.
3. La medesima disciplina di cui ai commi 1 e 2 si applica nei confronti dei dipendenti assunti successivamente alla data di entrata in vigore del DPCM di cui all'art. 2, comma 1”. Tale disciplina contrattuale è recepita all'art. 1, co. 2, 3, 4 del d.p.c.m. 20.12.1999. La disposizione oggetto delle doglianze attoree è quindi quella risultante di commi 3 e 4 del citato d.p.c.m., in forza della quale ai dipendenti assunti dopo il 31.12.1999, e quindi ab origine in regime di t.f.r., si applica una riduzione della retribuzione pari al 2,5% dell'80% della retribuzione lorda (omissis). In particolare, l'estensione di tale riduzione anche ai dipendenti assunti ex novo a decorrere dal 1.1.2000 (quali sono gli odierni ricorrenti) si fonda sull'ultimo inciso dell'art. 26, co. 19, l. 448/1998, che demanda al d.p.c.m. l'attuazione del passaggio al regime del t.f.r. per i nuovi assunti, originariamente prevista dal già citato art. 2, co. 5, l. 335/1995, a nulla rilevando che tale disposizione prevedesse che tale passaggio dovesse operare già per gli assunti a decorrere dal 1.1.1996. Su quest'ultimo punto, infatti, l'art. 26 co. 19 l. 448/1998, demandando l'attuazione del co. 2 dell'art. 5 l. 335/1995 al d.p.c.m. da adottarsi ai sensi dei commi 6 e 7 del medesimo articolo (originariamente inattuato), implicitamente dispone il transito dal t.f.s. al t.f.r. per i nuovi assunti (non più a decorrere dal 1.1.1996 bensì) dall'entrata i vigore del d.p.c.m. stesso. Orbene, i ricorrenti deducono anzitutto l'intervenuta abrogazione implicita dell'art. 1, co. 3 e 4, d.p.c.m. 20.12.1999 ad opera dell'art. 1, co. 98 e ss., l. 228/2012. Ricordano come l'art. 12, co. 10, d.l. 78/2010 avesse previsto il passaggio al regime del t.f.r. per i dipendenti statali ancora in regime di t.f.s. (ossia gli assunti prima del 1.1.2000 che non avessero optato per il passaggio al t.f.r.), così da uniformare il regime di tutti i dipendenti pubblici a quello dei dipendenti privati. Le Pubbliche Amministrazioni datrici di lavoro continuarono, tuttavia, ad applicare la trattenuta del 2,5% sull'80% della retribuzione, prevista dagli artt. 37 e 38 d.p.r. 1032/1973. Conseguentemente, la Corte Costituzionale dichiarò l'illegittimità dell'art. 12, co. 10, d.l. 78/2010, nella parte in cui non escludeva l'applicazione di tale trattenuta. Il Legislatore optò dunque per abrogare la norma dichiarata incostituzionale e prevedere il ritorno dei dipendenti destinatari della stessa al vecchio regime del t.f.s., così legittimando, tanto per il passato che per il futuro, la trattenuta in esame. Ne consegue che oggi tutti i dipendenti pubblici sono assoggettati al regime del t.f.r. tranne questi ultimi (assunti prima del 1.1.2000 che non hanno optato per il t.f.r.). Sostanzialmente, i ricorrenti ritengono che tale ultimo intervento legislativo abbia vanificato l'obiettivo della disciplina sopra ricostruita, ossia quello di uniformare il regime di tutti i dipendenti pubblici. Conseguentemente, dovendosi raggiungere tale obiettivo, e non potendolo conseguire portando tutti i dipendenti pubblici al t.f.r. (vista l'abrogazione dell'art. 10, co. 12, d.l. 78/2010), l'unica soluzione possibile sarebbe quella di riportare tutti i dipendenti al regime del t.f.s., con conseguente superamento (rectius abrogazione implicita) delle disposizioni del d.p.c.m. sopra citate. La tesi non può essere condivisa. Giova anzitutto evidenziare che essa non è nemmeno utile ai fini dell'accoglimento del petitum oggetto della domanda, giacché l'applicazione del regime del t.f.s. a tutti i dipendenti pubblici (e quindi anche ai ricorrenti) comporterebbe l'applicazione agli stessi della trattenuta previdenziale di cui agli artt. 37 e 38 d.p.r. 1032/1973, che è pari alla riduzione della retribuzione di cui gli stessi si lamentano. Conseguentemente, nulla dovrebbe essere loro restituito. In secondo luogo, l'assunto secondo il quale il legislatore avrebbe voluto ricondurre tutti i dipendenti pubblici al medesimo regime è smentito dall'art. 1, co. 98 e ss., l. 228/2012 che, come si è visto, ha riportato una determinata categoria di dipendenti al regime del t.f.s., mantenendo tutti gli altri nel regime del t.f.r., in virtù della discrezionalità di cui gode il legislatore in tale materia (C. Cost. 213/2018 su cui v. anche infra). Inoltre, giova ricordare che l'abrogazione è espressa quando il legislatore esplicitamente sancisce il venir meno di una precedente disposizione;
è tacita quando la nuova normativa è incompatibile con la precedente;
è implicita quando la nuova normativa regola integralmente una materia già regolata dalla precedente. Quanto dedotto dai ricorrenti non rientra in alcuna di tali ipotesi e pertanto va rigettata la tesi dell'abrogazione della disciplina in esame. Parimenti infondata è la tesi dell'illegittimità dell'art. 1, co. 3 e 4, d.p.c.m. 20.12.1999. I ricorrenti sostengono che l'applicazione della riduzione della retribuzione determini un trattamento deteriore rispetto ai dipendenti privati ed ai dipendenti pubblici in regime di t.f.s., in violazione degli artt. 3 e 36 Cost. Premesso che la riduzione della retribuzione lorda in esame è imposta dal principio di invarianza della retribuzione netta sancito dall'art. 26, co. 19, l. 448/1999 (C. Cost. 213/1998), ne deriva che l'accoglimento delle doglianze dei ricorrenti presupporrebbe la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità (non del d.p.c.m. – come preteso dai ricorrenti: art. 134 Cost. – bensì) di tale disposizione primaria. Sul punto è quindi sufficiente richiamare C. Cost. 213/2018, la quale ha appunto dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 co. 19, l. 448/1998, censurato per violazione degli artt. 3 e 36 Cost., nella parte in cui disciplina il passaggio dei dipendenti pubblici (assunti dopo il 31.12.1999) dal t.f.s. al t.f.r., attuato mediante il più volte citato d.p.c.m. che ha soppresso la trattenuta a carico dei lavoratori, destinata a finanziare le pregresse forme di trattamento di fine servizio, e ha disposto la riduzione della retribuzione lorda, in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso. La Corte rileva che la riduzione della retribuzione lorda in misura pari all'ammontare del contributo soppresso, funzionale a contenere gli oneri finanziari connessi alla progressiva introduzione del regime del t.f.r., risponde all'esigenza di salvaguardare l'invarianza della retribuzione netta (imposta dall'art. 26 co. 19, l. 448/1998) e la parità di trattamento retributivo dei dipendenti che abbiano il medesimo inquadramento e svolgano le medesime mansioni, in armonia con il principio di parità di trattamento contrattuale dei dipendenti pubblici, oggi sancito dall'art. 45, co. 2, d.lgs. 165/2001, a prescindere dal regime applicabile all'indennità di fine rapporto;
inoltre, l'eterogeneità dei regimi del t.f.r. e del t.f.s. in ordine a struttura, base di calcolo e disciplina ne preclude la valutazione comparativa, escludendo così la violazione dell'art. 3 Cost., anche considerato che il principio dell'invarianza della retribuzione netta, con i meccanismi perequativi tratteggiati in sede negoziale, mira proprio a garantire la parità di trattamento, nell'ambito di un disegno graduale di armonizzazione;
non sussiste neppure la violazione del diritto a una retribuzione sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato (art. 36 Cost.), considerato che dette caratteristiche devono essere valutate avendo riguardo al trattamento complessivo e non a una singola sua componente, quale è l'importo del contributo previdenziale soppresso (sentt. nn. 223 del 2012, 244 del 2014, 178 del 2015, 96 del 2016). In breve, dunque, né il fatto che diverse categorie di dipendenti pubblici siano assoggettate al t.f.r. o al t.f.s. determina alcuna disparità di trattamento, né quello che i dipendenti assoggettati al t.f.r. subiscano una decurtazione quantitativamente uguale al contributo previsto per i dipendenti assoggetti al t.f.s., determinano alcuna disparità di trattamento tra tali categorie di dipendenti pubblici. Quanto alla pretesa sperequazione rispetto ai dipendenti privati, la stessa risiederebbe nel fatto che questi ultimi non soffrono la riduzione in esame, prevista solo per i dipendenti pubblici in t.f.r.. In realtà, l'applicazione della riduzione in esame ai dipendenti pubblici non ha alcuna conseguenza sul t.f.r., giacché la stessa è compensata, a tali fini, da un corrispondente “incremento figurativo ai fini previdenziali e dell'applicazione delle norme sul TFR” (art. 1, co. 2, d.p.c.m. 20.12.1999): in sostanza, dunque, la riduzione non ha effetti sul computo del t.f.r. L'unica differenza che permane, quindi, tra dipendente pubblico e dipendente privato è che solo il primo soffre degli effetti di tale riduzione sulla retribuzione netta: non rinvenendosi (né essendo stato dedotto) alcun principio di parità di retribuzione tra dipendente pubblico e dipendente privato, non può ravvisarsi la denunciata disparità di trattamento.” (vds sentenza resa dal giudice del lavoro presso il tribunale di Ragusa ad esito del giudizio n. 3970/2014); che alcuna specifica contestazione è stata articolata riguardo al ricalcolo del tfr operato dall' , il quale ha rappresentato che l'importo lordo spettante al Pt_1 ricorrente ammonta ad € 3.676,76, e non ad € 3.756,29 (come indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo); che, alla luce delle considerazioni svolte, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e l' va condannato al pagamento dell'importo lordo di € 3.676,76, Pt_1 oltre interessi legali fino alla data del pagamento effettivo;
che, stante la parziale fondatezza delle argomentazioni difensive svolte dall' , stimasi corretto porre a carico di tale ente la metà delle spese di lite Pt_1
(comprese quelle relative alla fase monitoria), per un importo di € 900,00, oltre accessori di legge;
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l al pagamento dell'importo lordo di € 3.676,76, oltre Pt_1 interessi legali fino alla data del pagamento effettivo;
condanna l' a rifondere al procuratore antistatario di parte opposta la Pt_1 metà delle spese processuali (metà pari ad € 900,00, oltre accessori di legge), compensando tra le parti la residua metà di tali spese. Ragusa, 4 marzo 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott.ssa Claudia M. A. Catalano)