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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 1357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1357 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ITALIA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
dr.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
dr. Michele Magliulo Consigliere
Consigliere rel. dr.ssa Marielda Montefusco
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta n. 1934/2019 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza del Tribunale di
Napoli, 10 Sezione Civile, n. 10060/2018, pubblicata in data 19 novembre
2018, pendente
TRA
e difeso dall'avv. Enrico Mauro (codice fiscale rappresentato in virtù della procura in atti C.F. 2
-APPELLANTE-
E
(codice fiscale rappresentato e C.F. 3 Controparte_1
C.F. 4 ), in virtù difeso dall'avv. Gaetano Alberto (codice fiscale della procura in atti
-APPELLATO-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I.
1. Con decreto ingiuntivo n. 1093/2008 emesso in data 1° settembre
2008, notificato il 9 ottobre 2008, su ricorso di IA SC, il Tribunale
-di Napoli Sezione Distaccata di Pozzuoli, ingiungeva a Parte 2
il pagamento della somma di € 50.000,00, oltre interessi legali e
[...]
spese della procedura, in favore del CP 1 corrispondente all'importo erogato in prestito (dal CP 1 al Pt 1 nel febbraio- marzo 2006, ed
ancora non restituito, in forza di una dichiarazione sottoscritta dal Pt 1 in data 28 marzo 2007 ("che contiene la dichiarazione formale del prestito di euro
50.000,00", cfr. ricorso monitorio), avente, a suo dire, natura di vera e propria ricognizione del debito.
A fondamento della pretesa monitoria, Controparte_1 deduceva che: "Nel febbraio- marzo 2006 Parte 2 ha chiesto ed ottenuto dall'istante il prestito della somma di euro 50.000,00 (...), mercè la girata in suo favore di assegni circolari emessi all'ordine dello istante medesimo.
Nel successivo marzo 2007 Parte 2 ha chiesto ed ottenuto un ulteriore prestito di euro 25.000,00 (...) mercè l'emissione di assegni circolari di pari importo emessi dalla stessa banca dello istante direttamente a suo favore.
In questa ultima circostanza Parte 2 ha dichiarato per iscritto di avere ricevuto effettivamente in prestito la somma di euro 50.000,00
(...) nell'anno precedente;
ha ringraziato lo istante per la cortesia ricevuta;
si è
obbligato, inoltre, a rilasciare allo istante un assegno in garanzia di pari importo,
emesso dalla moglie a suo favore e girato allo istante, cui però non ha mai adempiuto.
Parte 2 ha rimborsato allo istante euro 18.000,00 (...)
a mezzo di n. 9 bonifici mensili da maggio 2007 a gennaio 2008 di euro 2.065,00
(...) ciascuno che il Monte dei Paschi di Siena, Per 1 ha effettuato su sua disposizione.
Detti bonifici sono imputati al prestito di euro 25.000,00 (...) per la qual cosa lo istante resta creditore del saldo pari ad euro 7.000,00 (...) che recupererà
con separato procedimento.
A fronte della somma di euro 50.000,00 (...) nulla è stato versato dal a causa di dissidi relativi ad un fondo dello istante, su cui Pt 1 accamperebbe inesistenti pretese, ha revocato al Monte dei Paschi di Siena la disposizione dei bonifici mensili a totale estinzione della sua posizione debitoria.
Il documento 28.3.2007, che contiene la dichiarazione formale del prestito di euro 50.000,00 è una vera e propria ricognizione di debito agli effetti della intrapresa procedura monitoria".
I.
2. Avverso il suddetto decreto- con citazione per l'udienza del 29
maggio 2009, notificata il 18 novembre 2008 Parte 2
proponeva opposizione deducendo:
- preliminarmente, l'assoluta improponibilità ed inammissibilità della domanda monitoria e conseguentemente l'invalidità del decreto ingiuntivo opposto, per essere stato emesso in difetto dei presupposti di cui agli artt.
633,634 e 636 c.p.c. ( " se pur la scrittura provata di ricognizione del debito fosse da ritenere rilevante ai fini della procedura monitoria, la stessa perde di efficacia in sede di opposizione", cfr. pag. 2 dell'atto di opposizione).
- nel merito l'infondatezza della pretesa in quanto non corrisponderebbe al vero quanto asserito dal CP 1 in sede di ricorso monitorio ovvero che il Pt 1 "avrebbe ricevuto mercè la girata in suo favore di assegni circolari emessi all'ordine dello istante medesimo da prima - febbraio /marzo 2006- la somma di € 50.000,00, e successivamente marzo 2007 - la ulteriore somma di € 25.000,00 per un importo complessivo, dunque, di € 75.000,00″ e che "nel marzo 2007, il sig. Pt 1 ha ringraziato lo istante per la cortesia ricevuta,
dichiarando per iscritto di avere ricevuto nell'anno recedente la somma di €
50.000,00 e offrendo a garanzia del prestito ricevuto un assegno a lui stesso intestato dalla moglie" (cfr. pag. 3 dell'atto di opposizione), sussistendo, a dire l'opponente, ulteriori e molteplici rapporti di debito-I credito tra i due, in forza dei quali lo stesso Pt 1 aveva erogato dei prestiti al CP 1
Tanto premesso, l'opponente chiedeva al Tribunale di:
1)" revocare il decreto ingiuntivo n. 1093/08 perché del tutto nullo,
inammissibile ed infondato";
2)" accertare e dichiarare che le somme erogate dal Sig. CP 1 in favore
del Pt 1 sono pari a complessivi € 48.500,00";
3) "accertare e dichiarare che il Sig. Pt 1 ha restituito la complessiva somma di € 36.000,00";
4) "accertato e dichiarato il diritto dell'opponente ad ottenere il 50% del valore del raccolto della vendemmia dell'anno 2006 ed il 50% dei costi sostenuti allanel medesimo anno, condannare, in via riconvenzionale, il Sig. CP 1
restituzione della complessiva somma id € 18.886,76, o ad altra maggiore o minore somma che dovesse risultare all'esito della richiesta Consulenza Tecnica,
ed operare le dovute compensazioni tra i crediti, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria";
5) "in via subordinata, salvo gravame, accertare e dichiarare, sempre in via riconvenzionale, l'avvenuto indebito arricchimento in favore dell'opposto delle somme locupletate in forza dell'appropriazione del raccolto di uva per l'anno 2006 e dei relativi costi di produzione e condannare lo stesso al pagamento della complessiva somma di € 37.773,51, o a altra maggiore o minore somma che dovesse risultare all'esito della richiesta CTU, ed operare le dovute compensazioni tra i crediti, il tutto oltre interessi e rivalutazione
monetaria";
Controparte 16) "condannare, in ogni caso, il sig. al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA" (cfr. pag. 9- 10 dell'atto di citazione in opposizione).
I.
2. Con comparsa di costituzione e risposta del 30 aprile 2009, si costituiva in giudizio contestando specificamente l'atto di Controparte_1
opposizione e spiegando domanda riconvenzionale per il pagamento di ulteriori
€ 7.000,00 pari, a suo dire, ad altra quota parte del prestito non ancora restituita.; il tutto con conferma del decreto opposto e condanna dell'opponente al pagamento delle spese e competenze del giudizio di merito. I.3. Ammesso l'interrogatorio formale dell'opposto, Controparte 1
escussi i testimoni, uno per parte, espletata una CTU a cura dell'agronomo dr.
(cui veniva assegnato il seguente quesito: "accerti e Persona 2
quantifichi l'esatto valore del raccolto di uva per la vendemmia dell'anno 2006,
ed i relativi costi di produzione del fondo per il medesimo anno") la causa era
riservata in decisione, con i termini di legge, poi con ordinanza del 25 giugno
2018, veniva rimessa sul ruolo per "ricevere chiarimenti dalle parti". All'esito,
il Giudice, subentrato al precedente, assegnava la causa a sentenza rinviando per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.. Con sentenza n. 10060/2018,
pubblicata il 19 novembre 2018, il Tribunale di Napoli così provvedeva: - "Rigetta l'opposizione e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 1093/2008 emesso dal Tribunale di Napoli Sezione Distaccata di
Pozzuoli il 12/09/2008";
- "Rigetta la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente";
- "Rigetta la domanda riconvenzionale formulata dall'opposto";
- "Condanna Parte 2 a pagare in favore di parte opposta le spese del presente giudizio, liquidate in Euro 7.254,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge";
- "le spese di CTU così come liquidate con separato decreto reso in data odierna,
ferma restando la solidarietà delle parti nei confronti del tecnico, si pongono nei rapporti interni tra le medesime ad esclusivo carico dell'opponente
[...] Parte 2 "(cfr. pag.
6-7 della sentenza).
- con citazione per l'udienza del 31 II.
1. Avverso la predetta sentenza Parte 2ottobre 2019, notificata il 12 aprile 2019-
proponeva appello articolando i motivi di gravame, così rubricati:
a)"Violazione falsa applicazione dell'art. 2719 cod. civ. in relazione al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo-Insufficiente motivazione"
(cfr. pag. 4 dell'atto di appello);
b)"Violazione e falsa applicazione degli artt. 1988 2697 cod. civ.- -
Mancata valutazione delle prove e dei mezzi istruttori Violazione e falsa applicazione del principio di acquisizione delle prove Omessa, insufficiente e
-
contraddittoria motivazione su tutti i punti" (cfr. pag. 7 dell'atto di appello); c) "Insufficiente motivazione in ordine al rigetto della domanda riconvenzionale avanzata dall'appellante; Errata valutazione delle prove acquisite e della espletata CTU- Mancata contestazione della controparte" (cfr.
pag. 13 dell'atto di appello);
d)"Omessa esame della domanda di indebito arricchimento nullità della-
sentenza" (cfr. pag. 15 dell'atto di appello).
Chiedeva, pertanto, all'adita Corte di volere:
I)"revocare il decreto ingiuntivo opposto (n. 1093/2008 del 01/09/2008)";
II)"per i motivi esposti al capo b) del presente atto, accertare e dichiarare che le somme erogate dal sig. Pt 1 dall'Avv. CP 1 ammontano ad €
20.000,00, di cui € 18.000,00, già restituiti, e che conseguentemente l'appellante è tenuto alla restituzione di soli € 2.000,00 ( duemila,00) o in subordine di soli € 20.000,00 (ventimila,00)";
III)"in via gradata, per i motivi esposti al capo bI) del presente atto, accertare e dichiarare che l'appellante ha ricevuto in prestito la sola somma di € 45.000,00
di cui ha provveduto alla restituzione di € 18.000,00, restando debitore della sola somma di € 27.000,00 (ventisettemila)";
IV)"in via ancor più gradata, per i motivi esposti al capo BII) del presente atto accertare e dichiarare che il Sig. Pt 1 a saldo del proprio debito di €
50.000,00 ha già corrisposto la somma complessiva di € 36.000,00 o in via più
subordinata la minor somma di € 18.000,00, restando debitore si soli €
14.000,00 (....) o di € 32.000,00 (...)"; V)“ancora, in via del tutto subordinata, accertare e dichiarare che all'appellante furono rogati complessivi € 75.000, di cui € 36.000,00 già restituiti, restando debitore della sola somma di € 39.000,00 (...)";
VI)"in ogni caso, accogliere la domanda riconvenzionale avanzata, anche per indebito arricchimento, e condannare l'AVV. Controparte_1 al pagamento della somma di € 18.631,31, così come accertato nella CTU dal dott. Per_2
compensando la minor /maggior somma con quanto dovuto
[...]
effettivamente dal Pt 1 al CP 1 i
VII)"condannare l'appellato al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio".
II.
2. Con comparsa di risposta all'appello, depositata il 31 ottobre 2019,
si costituiva in giudizio Controparte_1 deducendo l'inammissibilità
dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. nonché la sua infondatezza nel merito,
chiedendone il rigetto.
II.
3. Dopo vari rinvii di ufficio, all'udienza del giorno 6 dicembre 2024,
celebrata nelle forme della trattazione scritta, le parti depositavano le proprie note conclusive e la causa veniva rimessa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. (40 +20) per il deposito degli scritti defensionali conclusivi, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 4 febbraio 2024.
Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità
dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. sollevata dalla difesa dell'appellato. Al riguardo, si osserva che la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di merito inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità
non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per Cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass. civ., Sez.
3 - Sentenza n. 10422 del 15/04/2019).
2. Il Tribunale di Napoli, dopo avere rilevato la tardività del disconoscimento operato da parte opponente con riferimento alle "fotocopie degli atti depositati da parte opposta ivi compreso l'atto di ricognizione del debito", ha rigettato l'opposizione proposta da Parte_2
avverso il d.i. n. 1093/2008 emesso su ricorso di IA SC con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 50.000,00 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, corrispondente alla somma mutuata dal
e non restituita nel mese di febbraio/marzo dell'anno 2006.CP 1 al Pt 1
A fondamento della decisione ha osservato che: "parte opponente non ha fornito la prova" ovvero "l'opponente non ha fornito elementi probatori a
sostegno dell'opposizione formulata, nella quale invece deduce l'esistenza di un prestito di € 25.000,00 nel marzo 2006 conferito al Pt 1 per le esigenze di colture e di interventi al vigneto, di altra somma di € 23.500,00 nel marzo 2007, conferita al Pt 1 per equivalente dell'uva raccolta nell'anno 2006, di estinzione del debito mediante tre bonifici bancari per un totale di € 18.000,00,
che recano comunque una data precedente a quella della ricognizione di debito ed esattamente 10/04/2006, 24/05/2006 e 08/09/2006. Ebbene, non può non rilevarsi che le eccezioni e deduzioni sollevate al riguardo dagli opponenti - al di là della loro genericità - sono rimaste prive di qualsiasi riscontro probatorio"
(cfr. pag. 5 della sentenza).
Ha inoltre respinto la domanda riconvenzionale di parte opponente diretta ad ottenere il pagamento della somma di € 11.886,76 a titolo di rimborso delle spese sostenute dal Pt 1 per la realizzazione di escavi, la posa in opera di fertilizzanti al fine di una migliore coltivazione e produzione del terreno, nonché
il pagamento della somma di € 14.000,00 per la perdita del raccolto di uva di cui si sarebbe appropriato il CP 1 atteso che "le circostanze sono tutte
risultate sfornite di prova" e "la CTU non può supplire a dette carenze probatorie".
Ha altresì rigettato la domanda riconvenzionale di parte opposta intesa ad ottenere il pagamento della ulteriore soma di € 7.000,00 in quanto la debenza di tale somma non risulta dai documenti prodotti da parte opposta.
rubricato "violazione e falsa3. Con il primo motivo di gravame applicazione dell'art. 2719 cod. civ. in relazione al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo - Insufficiente motivazione" (cfr. pag. 3 dell'atto di appello)
- l'appellante assume l'erroneità della sentenza laddove il primo Giudice ha ritenuto che l'opponente abbia tardivamente disconosciuto la conformità della copia fotostatica della scrittura del 28 marzo 2007 all'originale, avendo sin dall'atto di opposizione a d.i. dedotto che la documentazione ex adverso depositata nel giudizio monitorio era priva di qualsivoglia efficacia probatoria. In
particolare, a suo dire, il Giudice nulla avrebbe motivato sulla mancanza agli atti degli originali prodotti da parte opposta in data 29 luglio 2010.
Il motivo è infondato.
3.1. Giova rammentare che secondo la giurisprudenza di legittimità
costante, in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità
tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico e contenuto che
consenta di desumere da essa, in modo equivoco, gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possono considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento della efficacia probatoria, contestazioni generiche o omnicomprensive.
Tanto è vero che la Cassazione, anche con riferimento al disconoscimento della conformità all'originale della copia informatica di scrittura analogica depositata telematicamente, disciplinato dall'art. 2719 c.C., e non dalla
normativa in tema di processo civile telematico, ha statuito che tale 11
disconoscimento deve essere effettuato, a pena di inefficacia, mediante dichiarazione che evidenzia in modo chiaro e univoco il documento che si intende contestare e gli aspetti differenziali rispetto all'originale, essendo poi rimesso al giudice l'accertamento di detta conformità attraverso le prove offerte in giudizio,
comprese le presunzioni, a differenza di quanto si verifica per il disconoscimento della scrittura privata ex art. 215, comma 1, n. 2), c.p.c. che, in mancanza di verificazione, ne impedisce l'utilizzabilità" (cfr. Cass. n. 26200/2024).
Va soggiunto che, quanto alle modalità ed efficacia del disconoscimento tanto della conformità di una copia al suo originale, quanto della autenticità di una scrittura o di sottoscrizione, nel silenzio della norma di cui all'art 2719 c.c.,
deve ritenersi che ad entrambe le ipotesi si applichi la disciplina di cui all'art. 214 e 215 c.p.c. con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si avrà riconosciuta tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosca in modo formale,
specifico e non equivoco, alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione.
3.2. Venendo al caso in esame, posto che la scrittura privata del 28 marzo
2007, a firma di indirizzata aParte 2 Controparte_1
contenente la contestata "ricognizione di debito", veniva depositata dal CP 1
unitamente al ricorso monitorio, in data 3 aprile 2008, nel fascicolo del
procedimento monitorio, Parte 2 avrebbe dovuto
"disconoscere" formalmente la conformità all'originale nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo da intendersi come prima risposta successiva alla sua produzione (cfr. Cass. n. 12448/2012).
Il che non è avvenuto giacchè l'opponente si è limitato solo alla prima udienza di comparizione/ trattazione, ad impugnare la documentazione depositata dall'opposto in fotocopia, disconoscendone la conformità agli eventuali originali esistenti, peraltro in maniera del tutto generica (cfr. verbale di udienza del 3 giugno 2009, ove si legge l'avvocato di parte opponente "impugna ancora una volta estensivamente ogni avverso dedotto e
documentato, in particolare la documentazione prodotta da controparte, tutta in copia, di cui si disconosce la conformità agli eventuali originali").
Per tale ragione, stante la inammissibilità di detto disconoscimento, la controparte ha ritenuto di non produrre l'originale della scrittura.
La decisione sul punto va confermata.
"14. Con il secondo motivo di gravame- rubricato violazione e falsa
applicazione degli artt. 1988 e 2967 c.c. Mancata Valutazione delle prove e dei
-
mezzi istruttori- Violazione e falsa applicazione del principio di acquisizione delle prove - Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su tutti i punti" (cfr.
pag. 7 dell'atto di appello)- il deduce che il Tribunale abbia mal Pt 1
valutato il portato delle allegazioni di prova offerte sia da parte opposta ( il CP_1 sia da esso opponente, nel giudizio di primo grado, in particolare, '
sostiene che non abbia tenuto conto dell'avvenuto deposito dei bonifici bancari effettuati nell'anno 2006, che, a suo dire, avrebbero dovuto condurre alla revoca del d.i. ed alla determinazione sia di un diverso prestito erogato dal CP 1 al Pt 1 sia di un diverso residuo importo dovuto dal secondo al primo.
Anche il secondo motivo va respinto. 4.1. Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi O modificativi di tale diritto, e può proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione,
quando non si determini in tal modo spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuna la celebrazione del "simultaneus processus" (cfr. Cass. n. 6091/2020).
Ergo, l'opposto (creditore in senso sostanziale) deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente (convenuto in senso sostanziale) ha l'onere di contestare il diritto azionato allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fondamento della domanda, nel caso concreto, l'avvenutofatti posti a pagamento (in restituzione) della somma ingiunta.
Sempre sul piano degli oneri probatori a carico delle parti, va soggiunto che, ove la pretesa monitoria si fondi, come nella specie, su una scrittura privata da intendersi come promessa di pagamento e quindi soggetta alla disciplina di cui all'art. 1988 c.C., la regola espressa dal citato articolo ("astrazione processuale") "inverte l'onere della prova a carico del debitore in ordine all'inesistenza della relativa obbligazione" (Cfr. Cass. Sez. 3 Ord. 28141/23).
In altre parole, la promessa di pagamento comporta l'astrazione processuale della causa, e cioè ha l'effetto di sollevare il destinatario della dichiarazione (beneficiario del titolo di credito) dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, spettando al debitore provare che il rapporto non sia mai sorto o sia invalido o si sia estinto
(cfr. Cass. n. 10464/2024). La promessa di pagamento, infatti, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988
c.c., un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi per la quale il solo destinatario della ricognizione è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente, ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è
invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento (Cass. n. 15575/2000).
4.2. Venendo al merito della vicenda, come innanzi esposto, nel presente ha azionato, in via monitoria, l' (asserito) creditogiudizio, Controparte_1
di € 50.000,00 in forza della ricognizione di debito datata 28 marzo 2007 indirizzata al CP 1 a mezzo della quale Parte 2
riconosceva di avere ricevuto in prestito la anzidetta somma ( "nel ringraziarla di avermi concesso la sua fiducia nel concedermi i 50.000,00 €"), che il CP_1
a sua volta, aveva avuto a disposizione per avere acceso un contratto di finanziamento con la sua banca ( "da lei presi in prestito dalla sua banca"), e
gli aveva concesso con assegni a lui girato ( "a me girati senza ulteriori spese"). Al fine di paralizzare l'avversa pretesa di pagamento, l'opponente (quale
"convenuto in senso sostanziale" ) avrebbe dovuto allegare i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, ovvero l'avvenuto pagamento delle ulteriori somme pretese dal ricorrente e dunque l'inesistenza del credito azionato.
Ebbene posto che la scrittura privata del 28 marzo 2007 costituisce una promessa di pagamento ovvero una ricognizione di debito che, ai sensi dell'art. 1988 c.c., ha determinato un inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del promittente ( si ripete) l'onere di dimostrare l'inesistenza, invalidità o inefficacia del rapporto fondamentale, dalla cui dimostrazione il creditore è esonerato - a parere della Corte, tale prova non è stata offerta dall'opponente a tanto gravato.
Infatti, a tale fine (quale prova anche dell'estinzione parziale del rapporto fondamentale) non soccorre la documentazione versata in atti, ovvero i bonifici depositati dal Pt 1 attesa la loro emissione in data antecedente a quella della redazione della ricognizione di debito: nello specifico, detti bonifici recano la data del 10 aprile 2006, del 24 maggio 2006, dell'8 settembre 2006, laddove la ricognizione di debito reca la data del 28 marzo 2007, sicchè vanno imputati,
evidentemente, a rapporti diversi pur esistenti tra le parti.
Per quanto detto, va confermata anche sul punto la sentenza di primo grado.
5. Con il terzo motivo di gravame - rubricato "Insufficiente motivazione in ordine al rigetto della domanda riconvenzionale avanzata dall'appellante; Errata
valutazione delle prove acquisite e della espletata CTU- Mancata contestazione della controparte" (cfr. pag. 13 dell'atto di appello) - Parte 2
[...] lamenta che il primo Giudice, attraverso una errata valutazione della prova orale e della CTU a firma del dr. Persona 2 abbia respinto la domanda riconvenzionale da lui spiegata nel giudizio di primo grado "volta alla declaratoria del proprio diritto a vedersi rimborsare le spese sostenute per la coltivazione del fondo, oggetto del contratto di locazione in atti prodotto, nella misura del 50% per l'anno 2006, nonché del valore della coltivazione, sempre al
50% a lui sottratto".
Di contro, assume che, a fondamento della propria pretesa, aveva chiesto ed ottenuto la prova per testi documentando con perizia di parte i costi sostenuti ed il valore del raccolto: nello specifico, precisa, il teste escusso aveva
dichiarato di avere contezza dell'accordo intercorso tra le parti ed aveva riferito la circostanza che il raccolto dell'uva fosse andato interamente al CP 1 Ed
aggiunge che il Giudice aveva inopinatamente definito esplorativa la disposta
CTU "senza valutare le risultanze processuali" né la perizia di parte.
Anche il motivo scrutinato va respinto.
va rilevato che- Ed invero, a prescindere da ogni ulteriore valutazione,
come deduce il CP_1 la pretesa, avanzata e non è contestato dal Pt 1
del Pt 1 in questo giudizio, in via riconvenzionale ( si ripete) di "vedersi rimborsare le spese sostenute per la coltivazione del fondo, oggetto del contratto di locazione in atti prodotto, nella misura del 50% per l'anno 2006, nonché del valore della coltivazione, sempre al 50% a lui sottratto" (nello specifico ha domandato al Giudice: “accertato e dichiarato il diritto dell'opponente ad ottenere il 50% del valore del raccolto della vendemmia dell'anno 2006 ed il 50% dei costi sostenuti nel medesimo anno, condannare, in via riconvenzionale, il Sig. CP 1 alla restituzione della complessiva somma id € 18.886,76, o ad altra maggiore o minore somma che dovesse risultare all'esito della richiesta
Consulenza Tecnica, ed operare le dovute compensazioni tra i crediti, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria"; è stata oggetto di altro giudizio intrapreso dal CP_1 nei confronti del Pt 1 al fine di "sentire ordinare al convenuto ex art. 263 -266 c.p.c. la presentazione del conto della vendita del vino, ricavato dalle uve raccolte dai due appezzamenti di terreno (....)
relativamente agli anni 2006,2007, 2008" con condanna del convenuto al pagamento in suo favore di una somma di danaro pari al saldo attivo del conto,
oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda al soddisfo, oltre spese e competenze del giudizio. In tale distinto giudizio recante N. 71151/2009, il
Pt 1 a fronte della domanda di rendiconto presentata nei suoi confronti preliminarmente aveva rappresentato chedal CP 1 nel costituirsi,
giudizio recante N.73262/2008, dipendeva tra le stesse parti, il presente opposizione a d.i. ottenuto dal CP 1 per il pagamento di somme di denaro avute in prestito, nel quale aveva spiegato domanda riconvenzionale "al fine di sentire condannare il CP 1 alla restituzione della somma di € 18.886,76, pari al 50% del valore del raccolto della vendemmia per l'anno 2006 e delle spese di conduzione del fondo", pertanto aveva chiesto la riunione dei due giudizi, ed in mancanza della riunione "affermando che per gli anni successivi al 2006 nulla avrebbe dovuto al CP 1 detenendo il fondo in forza di un regolare contratto di affitto di fondo rustico, eccepiva in compensazione, nel caso in cui non fosse stata disposta la riunione, gli importi dovutigli dal CP_1 per la produzione di uva ed i costi di conduzione del fondo, il tutto con riferimento all'anno 2006".
In detto (secondo) giudizio, veniva espletata CTU che quantificava il corrispettivo lucrato per la vendita del vino in € 17.264,80 per l'anno 2006, €
21.581,00 per l'anno 2007, € 26.069,40 per l'anno 2008 . Ed il Giudice
"riconoscendosi la prova della fonte negoziale solo per l'anno 2006 e avuto riguardo al patto societario che prevedeva il pagamento del 50%", condannava Pt 1 a pagare al CP 1 la somma di € 8.632,40, corrispondente alla metà
del corrispettivo lucrato per l'anno 2006.
Pt 1 nel presente Ergo, la domanda riconvenzionale proposta dal procedimento è stata introdotta e decisa anche nell'altro recante n.
71151/2009, definito con sentenza n. 4896/2021, divenuta irrevocabile.
Dal chè, l'inammissibilità del motivo. 116. Con il quarto motivo di gravame- rubricato omesso esame della
domanda di indebito arricchimento - nullità della sentenza" (cfr. pag. 15
dell'atto di appello)- l'appellante lamenta che il primo Giudice "del tutto inopinatamente" abbia omesso di pronunciarsi sulla domanda di indebito arricchimento formulata dall'opponente in primo grado. In particolare,
argomenta che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo aveva chiesto accertarsi e dichiararsi, in via subordinata, l'indebito arricchimento dell'appellato
"in forza delle somme locupletate per l'appropriazione del raccolto di uva per l'anno 2006" e sul punto il Tribunale non aveva emesso pronuncia nemmeno implicita. Il motivo esposto non ha pregio.
Ed invero, pur a volere ritenere che effettivamente il primo Giudice abbia omesso di pronunciarsi sulla domanda, proposta in via subordinata, di indebito in favore dell'opposto avanzata dall'opponente "delle somme arricchimento locupletate in forza dell'appropriazione del raccolto di uva per l'anno 2006 e dei relativi costi di produzione" (cfr. pag. 10 dell'atto di opposizione a d.i.), va rilevato che in ogni caso tale domanda andava ( e va respinta) perché
inammissibilmente proposta.
Al riguardo, va infatti rammentato che ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento
(avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione sia essa fondata sul contratto
-
ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale
- si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico.
(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato improponibile la domanda di ingiustificato arricchimento, proposta in via subordinata rispetto a quella di risarcimento del danno da responsabilità
precontrattuale, nonostante quest'ultima fosse stata rigettata nel merito per carenza di prova della violazione dell'obbligo di buona fede da parte del convenuto) (cfr. Cass. SS UU n. 33954/2023). Ebbene, nel caso in esame, il primo Giudice ha respinto la domanda in via principale proposta dall'opponente per difetto di prova, il chè ha reso
"inammissibile" la domanda ex art. 2041 c.c..
7. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza,
secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e pertanto
' e liquidate in vanno poste a carico dell'appellante, Parte_2
base al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte, delle varie attività in concreto esplicate e del valore della causa ( da ragguagliare nella specie allo scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00 tenuto conto del credito azionato in sede monitoria) ai sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/2014) (cfr., sull'argomento, Cass.
n. 89/21 [ord.]: «In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»).
Visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), applicabile ratione temporis, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante, Parte 2
[...] di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis del medesimo articolo per la proposta impugnazione, totalmente respinta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli Settima Sezione Civile- definitivamente Parte 2 conpronunciando sull'appello proposto da citazione per l'udienza del 31 ottobre 2019, notificata il 12 aprile 2019- avverso la sentenza Tribunale di Napoli, 10 Sezione Civile, recante n. 10060/2018,
pubblicata il 19 novembre 2018, così provvede:
A) rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
B) condanna Parte 2 al pagamento in favore di CP 1
[...] -con distrazione all'avv. Gaetano Alberto - delle spese del grado di appello, che liquida in € 3.966,00 per i compensi professionali, oltre al
15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge;
C) visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell' appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
Napoli, il 13 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio