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Sentenza 11 giugno 2024
Sentenza 11 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/06/2024, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 11/06/2024, ha pronunciato, ex artt. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2280 /2014 R.G., promossa da:
, nato a [...] cf: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
MUSMECI LUCA , giusta procura in atti;
ricorrente contro
(già – Agente della Riscossione per la Provincia di Controparte_1 Controparte_2
Messina, in persona del Presidente del Direttore Generale, dott. rappresentata e difesa CP_3 come in atti dall'avv. Maria Rosa Versaci;
resistente
OGGETTO: opposizione ad iscrizione ipotecaria e intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24/07/2014 , la conveniva in giudizio la Pt_1 Parte_1
per proporre opposizione avverso i seguenti atti: Controparte_1
iscrizione ipotecaria del 27 giugno 2014 fasc. 18965/2013 comunicata il 03 luglio 2014, e del relativo avviso, relativamente alle seguenti cartelle di pagamento: n. 29520010074673429 presuntivamente notificata in data 22.11.2001, n. 29520050026858013 presuntivamente notificata in data 12.10.2005, n. 29520050034801627 presuntivamente notificata in data 17.01.2006, n.
29520060016709971 presuntivamente notificata in data 04.08.2006, n. 29520060042281234 presuntivamente notificata in data 15.03.2007, n. 29520070008650692 presuntivamente notificata in data 16.03.2007, n. 29520070016200272 presuntivamente notificata in data 01.10.2007, n.
2952007001829949 presuntivamente notificata in data 01.10.2007, n. 29520070046385042 presuntivamente notificata in data 13.03.2008, n. 29520070051976867 presuntivamente notificata in data 13.03.2008, n. 29520080003476037 presuntivamente notificata in data 13.03.2008, n.
29520080020018515 presuntivamente notificata in data 11.03.2009, n. 2952010003127653 presuntivamente notificata in data 19.05.2010, n. 29520100050049587 presuntivamente notificata in data 11.08.2010, n. 29520090051264369 presuntivamente notificata in data 19.05.2010, n.
29520090004079005 presuntivamente notificata in data 23.04.2009, n. 29520080047579791 presuntivamente notificata in data 23.04.2009, n. 29520080045005991 presuntivamente notificata in data 11.03.2009 e di tutti gli atti presupposti e consequenziali;
intimazione di pagamento n. 29520149000245379 di € 411.06 ricevuta il 03.07.2014 relativa alla cartella di pagamento n. 29520010074673429 presuntivamente notificata in data 22.11.2001,
dell'intimazione di pagamento n. 29520149000246187 di € 19.848,92 ricevuta il 03.07.2014 relativa alla cartella di pagamento n. 29520050026858013 presuntivamente notificata in data 12.10.2005,
dell'intimazione di pagamento n. 29520149000246086 di € 1.905,17 ricevuta il 03.07.2014 relativa alla cartella di pagamento n. 29520050034801627 presuntivamente notificata in data 17.01.2006,
dell'intimazione di pagamento n. 29520149000245884 di € 23.891,98 ricevuta il 03.07.2014 relativa alla cartella di pagamento n. 29520060016709971presuntivamente notificata in data 04.08.2006,
dell'intimazione di pagamento n. 29520149000245783 di € 12.438,05 ricevuta il 03.07.2014 relativa alla cartella di pagamento n. 29520060042281234 presuntivamente notificata in data 15.03.2007,
dell'intimazione di pagamento n. 29520149000245682 di € 35.145,46 ricevuta il 03.07.2014 relativa alla cartella di pagamento n. 29520070008650692 presuntivamente notificata in data 16.03.2007,
dell'intimazione di pagamento n. 29520149000245480 di € 11.077,23 ricevuta il 03.07.2014 relativa alla cartella di pagamento n. 29520070016200272 presuntivamente notificata in data 01.10.2007,
dell'intimazione di pagamento n. 29520149000247407 di € 3.715,55 ricevuta il 03.07.2014 relativa alla cartella di pagamento n. 2952007001829949 presuntivamente notificata in data 01.10.2007,
dell'intimazione di pagamento n. 29520149000247306 di € 14.647,59 ricevuta il 03.12.2013 relativa alla cartella di pagamento n. 29520070046385042 presuntivamente notificata in data 13.03.2008,
dell'intimazione di pagamento n. 29520149000247205 di € 9.353,28 ricevuta il 03.07.2014 relativa alla cartella di pagamento n. 29520070051976867 presuntivamente notificata in data 13.03.2008,
dell'intimazione di pagamento n. 29520149000247104 di € 2.596,31 ricevuta il 03.07.2014 relativa alla cartella di pagamento n. 29520080003476037 presuntivamente notificata in data 13.03.2008,
dell'intimazione di pagamento n. 29520149000246902 di € 3.774,64 ricevuta il 03.07.2014 relativa alla cartella di pagamento n. 29520080020018515 presuntivamente notificata in data 11.03.2009,
dell'intimazione di pagamento n. 29520149000249326 di € 1.079,77 ricevuta il 03.07.2014 relativa alla cartella di pagamento n. 2952010003127653 presuntivamente notificata in data 19.05.2010,
dell'intimazione di pagamento n. 29520149000249124 di € 4.282,10 ricevuta il 03.07.2014 relativa alla cartella di pagamento n. 29520100050049587 presuntivamente notificata in data 11.08.2010,
dell'intimazione di pagamento n. 29520149000246490 di € 2.400,21 ricevuta il 03.07.2014 relativa alla cartella di pagamento n. 29520090051264369 presuntivamente notificata in data 19.05.2010, dell'intimazione di pagamento n. 29520149000246692 di € 3.875,62 ricevuta il 03.07.2014 relativa alla cartella di pagamento n. 29520090004079005 presuntivamente notificata in data 23.04.2009, dell'intimazione di pagamento n. 29520149000246700 di € 4953,95 ricevuta il 03.07.2014 relativa alla cartella di pagamento n. 29520080047579791 presuntivamente notificata in data 23.04.2009, dell'intimazione di pagamento n. 29520149000246801 di € 8.898,68 ricevuta il 03.07.2014 relativa alla cartella di pagamento n. 29520080045005991 presuntivamente notificata in data 11.03.2009 e di tutti gli atti presupposti e consequenziali.
Eccepiva l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per essere stata effettuata sulla base di cartelle e ruoli la cui efficacia era stata sospesa giurisdizionalmente, lamentava la mancata notifica di tutti gli atti presupposti e denunciava vizio di motivazione degli atti impugnati, di cui chiedeva l'annullamento con vittoria di spese e compensi.
La resisteva in giudizio contestando nel merito la fondatezza della Controparte_1
domanda, della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente.
La causa subiva plurimi rinvii ad opera dei giudici precedentemente titolari del fascicolo, sicché con provvedimento del 20.6.2023 il fascicolo veniva riassegnato allo scrivente magistrato, che fissava l'udienza del 16.5.2024 per la decisione della causa.
All'udienza odierna, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la presente sentenza. lamenta la nullità dell'intimazione di pagamento per Parte_1
omessa notifica della cartella sottostante.
Di fronte a tale affermazione, era onere dell' dimostrare la regolarità Controparte_4
della notifica delle cartelle di pagamento e di tutti gli altri atti presupposti, richiamati nell'intimazione di pagamento e nell'avviso di iscrizione ipotecaria oggetto del presente giudizio, mediante produzione di documentazione comprovante la notificazione stessa ed il momento in cui essa sarebbe avvenuta.
Tuttavia, , essendosi costituita tardivamente, in data 13.4.2025 a fronte Controparte_1
della prima udienza fissata per il giorno 16.4.20115 è incorsa irrimediabilmente nella decadenza dal poter produrre documenti e dedurre prove, sancita dall'art. 416 comma 3 c.p.c. .
Da ciò consegue che tale onere probatorio rimane inadempiuto, dovendosi ritenere mai notificati gli atti presupposti all'avviso di iscrizione ipotecaria ed all'intimazione di pagamento oggi impugnati, che di essi sono atti consequenziali.
Sul punto, basti richiamare l'insegnamento della giurisprudenza, secondo cui “In tema di riscossione delle imposte sui redditi, la mancata previa notifica della cartella esattoriale di pagamento
– o, a maggior ragione, dell'avviso di accertamento – comporta la nullità dell'avviso di mora [ossia dell'intimazione di pagamento, N.d.R.]: nullità che, in quanto vizio proprio di tale atto, è deducibile nei confronti del concessionario che lo ha emesso. L'amministrazione finanziaria, infatti, deve rispettare le cadenze imposte dalla legge, in base alle quali la notificazione della cartella esattoriale costituisce un adempimento indefettibile, la cui mancanza comporta la nullità dell'avviso di mora indipendentemente dalla completezza o meno delle indicazioni in esso contenute” (Cass. civ. Sez. V,
08/02/2006, n. 2798); “La cartella di pagamento svolge la funzione di portare a conoscenza dell'interessato la pretesa tributaria iscritta nei ruoli, entro un termine stabilito a pena di decadenza della pretesa tributaria, ed ha un contenuto necessariamente più ampio dell'avviso di mora, la cui notifica è prevista soltanto per il caso in cui il contribuente, reso edotto dell'imposta dovuta, non ne abbia eseguito spontaneamente il pagamento nei termini indicati dalla legge. La mancata notificazione della cartella di pagamento comporta pertanto un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, la cui rilevanza non è esclusa dalla possibilità, riconosciuta al contribuente dal
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, di esercitare il proprio diritto di difesa a seguito della notificazione dell'avviso di mora, e che consente dunque al contribuente di impugnare quest'ultimo atto, deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando, in via alternativa, la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti”. (Cass. civ. Sez. V, 11-01-2008,
n. 476. Cfr. anche Cassazione a SS.UU. 16412/07, sostanzialmente conforme a Cass. 7649/06,
24975/06) e, più di recente, “La mancata o invalida notifica della cartella di pagamento comporta un vizio della sequenza procedimentale, dettata dalla legge, degli atti (avviso di accertamento o di liquidazione, cartella di pagamento, avviso di mora) attraverso i quali si articola il procedimento di formazione della pretesa tributaria. Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente, ai sensi del
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3 anche impugnando il solo atto consequenziale notificatogli
(nella specie l'avviso di mora) facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto (nella specie la cartella di pagamento) (Cass. S.U. 5791/08, S.U. 16412/07)” (Cass. civ.
Sez. V, Sent., 15-06-2011, n. 13082).
L'opposizione va, allora, in questi termini accolta, e vanno annullate l'iscrizione ipotecaria nonché l'intimazione di pagamento opposte, restando assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese del giudizio possono essere compensate in ragione del generale andamento della controversia e dei motivi che hanno condotto alla decisione.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' con ricorso depositato il Parte_1 CP_5
24/07/2014 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Annulla l'avviso di iscrizione ipotecaria e l'intimazione di pagamento impugnati;
- Compensa le spese del giudizio. Così deciso in Patti, 11/06/2024 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena