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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 12/12/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1385/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - presidente –
dott.ssa Federica Abiuso - giudice relatore -
dott. Nicola Del Vecchio - giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. DE Parte_1 C.F._1
MA MA CH
PARTE ATTRICE
e
(C.F. ), parte Controparte_1 C.F._2 contumace;
PARTE CONVENUTA
AVV. , (C.F. ) in proprio, in qualità Controparte_2 C.F._3 di curatore speciale dei minori e Persona_1 Persona_2
ZO MA
Con l'intervento ex-lege del Pubblico Ministero;
INTERVENUTO
Conclusioni: per la parte ricorrente: “Vi è quindi, che in applicazione del criterio di cui all'art. 473 bis 51 C.p.c., competente a conoscere della questione e ad assumere provvedimento de responsabilitate è il Tribunale di Padova, Autorità Giudiziaria alla quale viene chiesta la trasmissione degli atti, in tal modo consentendo la salvezza degli atti processuali, fra cui la permanenza in giudizio, del Curatore Speciale dei Minori, Avv. CP_2
, Professionista che ha conosciuto personalmente e
[...] Persona_1 Per_2
e che risulta aver già interloquito e contraddetto sul petitum. All'ipotesi in cui il
[...]
Tribunale di Rovigo avesse invece, a ritenere che il giudizio proposto vada riassunto avanti all'Autorità Giudiziaria competente, si chiede che venga concesso un termine alla ricorrente per procedere all'incombente processuale, fatta salva la nomina del
Curatore Speciale dei Minori, Avv. , a cui verrà parimenti, eseguita Controparte_2 notifica”; per il curatore speciale dei minori “A parere di questa difesa, sussiste indubbiamente
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Rovigo, poiché ai sensi dell'art. 473- bis.11 risulterebbe eventualmente competente il Tribunale di Padova, essendo pacifico che entrambi i minori coinvolti nel presente procedimento, risultano essere residenti con la madre in Monselice (PD) - Via Erbecè, n.
9. Oltre a tale aspetto, sembrerebbe sussistere altresì l'incompetenza del Tribunale di Rovigo, in favore del Tribunale per i
Minori di Venezia, essendo la domanda della ricorrente specificatamente indirizzata ad ottenere una pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale del padre che, in quanto tale, rientrerebbe nella competenza esclusiva del Tribunale per i Minorenni e, nel caso specifico, a quello di Venezia. La scrivente difesa, si riporta pertanto alle sopracitate osservazioni, rimettendosi al Collegio per ogni decisione sul punto”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.08.2025, ha chiesto al Tribunale Parte_1 intestato, a modifica della sentenza n. 524/2024 depositata il 2.7.2024 avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio contratto con , di dichiarare Controparte_1 quest'ultimo decaduto, ai sensi dell'art. 330 c.c., dalla responsabilità genitoriale dei minori nata a [...] il [...], e nato a Persona_1 Persona_2
pag. 2/6 NA (VR) il 2.1.2018, per violazione dei doveri specifici di genitore
(mantenimento, educazione, visita) e per avere il convenuto assunto comportamenti violenti e minacciosi nel contesto famigliare.
La sentenza di scioglimento del matrimonio aveva disposto l'affidamento c.d. super esclusivo dei figli minori alla madre, il collocamento presso la stessa, l'esercizio del diritto di visita paterno in modalità protetta e l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei minori. Con il ricorso in esame, la ricorrente ha allegato che il CP_1 contatta del tutto sporadicamente i figli, ed ha assunto un comportamento di sostanziale abbandono morale e materiale degli stessi.
Con decreto del 2.9.2025, il Giudice delegato ha disposto la nomina dell'avv. quale curatore speciale dei minori, stante la richiesta della ricorrente Controparte_2 sul punto.
All'udienza di comparizione delle parti del 5.12.2025, ferma la mancata notifica del ricorso presso la casa circondariale ove il resistente risulta ristretto, il Collegio ha rilevato d'ufficio l'incompetenza del Tribunale adito, essendo competente il Tribunale per i Minorenni di Venezia a conoscere della domanda proposta ex art. 330 c.c., ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., e in ogni caso la competenza del Tribunale di Padova, atteso che la residenza dei minori è ubicata a Monselice (PD), comune ricompreso nel circondario del Tribunale ordinario di Padova.
Il Collegio ha assegnato alle parti un termine per il deposito di note e la ricorrente e il curatore speciale dei minori hanno provveduto a tale incombente in data 9 e
11.12.2025.
Va preliminarmente richiamato il principio a tenore del quale il rispetto del diritto fondamentale alla ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt.
175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo alla sua sollecita definizione, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti, sicché, ove il ricorso per cassazione sia prima facie pag. 3/6 infondato, è superfluo fissare un termine per l'integrazione del contraddittorio o per la rinnovazione della notifica nulla o inesistente, ciò traducendosi in un aggravio di spese e in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio, senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (Cass. civ. Sez.
III, n. 11825/2025).
Nel caso di specie, nonostante il mancato perfezionamento della notifica del ricorso nei confronti del resistente, considerata la manifesta incompetenza per materia del
Tribunale di Rovigo, si reputa necessario procedere alla rapida definizione di questo procedimento.
Come noto, l'art. 38 disp. att. c.c. stabilisce che “Sono di competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317 bis, ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli articoli 330, 332, 333,
334 e 335 del codice civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile, dell'articolo 710 del codice di procedura civile e dell'articolo 9 della legge
1° dicembre 1970, n. 898. In questi casi il tribunale per i minorenni, d'ufficio o su richiesta di parte, senza indugio e comunque entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale ordinario, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale ordinario. Il pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, nei casi di trasmissione degli atti dal tribunale per i minorenni al tribunale ordinario, provvede alla trasmissione dei propri atti al pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario”.
Nel caso in esame, la ha proposto un'unica domanda, ossia la dichiarazione di Pt_1 decadenza di dalla responsabilità genitoriale nei Controparte_1
pag. 4/6 confronti dei minori e ai sensi dell'art. 330 c.c., per la Persona_1 Persona_2 violazione dei doveri del genitore (mantenimento, educazione, visita) e per l'assunzione, da parte del convenuto, di comportamenti violenti e minacciosi posti in essere nel contesto famigliare.
Ritiene il Collegio che, nonostante la formulazione della presente (ed unica) domanda in un ricorso nel quale si fa menzione dell'art. 473-bis.29 c.p.c., la pretesa della sia Pt_1 devoluta alla competenza per materia del Tribunale per i Minorenni di Venezia, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., considerato che non viene richiesta alcuna modifica alle condizioni di affidamento, collocamento, visite e mantenimento dei figli minori previste nella sentenza di scioglimento del matrimonio n. 524/2024 depositata dal Tribunale di
Rovigo il 2.7.2024, né è pendente alcuno dei procedimenti indicati nella disposizione citata.
Infatti, la competenza per materia del tribunale ordinario, per le ipotesi di proposizione di domanda di decadenza ex art. 330 c.c., è limitata ai casi in cui “è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile, dell'articolo 710 del codice di procedura civile e dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898”.
Sul punto si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in materia di procedimenti ex art. 330 e 333 c.c., la "vis attractiva" del tribunale ordinario rispetto alla competenza del tribunale per i minorenni opera, ai sensi dell'art. 38 disp.att. c.c., a condizione che, nel momento in cui perviene al medesimo tribunale ordinario una richiesta di adozione dei provvedimenti ex art 330 e 333 c.c., il giudizio di separazione, divorzio o ex art. 316 c.c. non sia già definitivamente concluso, nel qual caso resta ferma la competenza del tribunale per i minorenni. (Cass. civ., Sez. VI, n. 3780/2023).
Ritiene il Collegio che il profilo della incompetenza territoriale del Tribunale di Rovigo, per essere i minori residenti a [...], comune ricompreso nel circondario del
Tribunale di Padova, resti assorbito dal prioritario rilievo della competenza per materia del Tribunale per i Minorenni di Venezia.
Stante la mancata costituzione in giudizio del resistente, nulla occorre disporre in punto di spese di lite. pag. 5/6
P.Q.M.
definitivamente decidendo nella causa RG 1385/2025,
DICH l'incompetenza per materia del Tribunale di Rovigo, stante la competenza del Tribunale per i Minorenni di Venezia;
NULLA sulle spese.
Rovigo, camera di consiglio dell'11.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa Paola Di Francesco
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 6/6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - presidente –
dott.ssa Federica Abiuso - giudice relatore -
dott. Nicola Del Vecchio - giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. DE Parte_1 C.F._1
MA MA CH
PARTE ATTRICE
e
(C.F. ), parte Controparte_1 C.F._2 contumace;
PARTE CONVENUTA
AVV. , (C.F. ) in proprio, in qualità Controparte_2 C.F._3 di curatore speciale dei minori e Persona_1 Persona_2
ZO MA
Con l'intervento ex-lege del Pubblico Ministero;
INTERVENUTO
Conclusioni: per la parte ricorrente: “Vi è quindi, che in applicazione del criterio di cui all'art. 473 bis 51 C.p.c., competente a conoscere della questione e ad assumere provvedimento de responsabilitate è il Tribunale di Padova, Autorità Giudiziaria alla quale viene chiesta la trasmissione degli atti, in tal modo consentendo la salvezza degli atti processuali, fra cui la permanenza in giudizio, del Curatore Speciale dei Minori, Avv. CP_2
, Professionista che ha conosciuto personalmente e
[...] Persona_1 Per_2
e che risulta aver già interloquito e contraddetto sul petitum. All'ipotesi in cui il
[...]
Tribunale di Rovigo avesse invece, a ritenere che il giudizio proposto vada riassunto avanti all'Autorità Giudiziaria competente, si chiede che venga concesso un termine alla ricorrente per procedere all'incombente processuale, fatta salva la nomina del
Curatore Speciale dei Minori, Avv. , a cui verrà parimenti, eseguita Controparte_2 notifica”; per il curatore speciale dei minori “A parere di questa difesa, sussiste indubbiamente
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Rovigo, poiché ai sensi dell'art. 473- bis.11 risulterebbe eventualmente competente il Tribunale di Padova, essendo pacifico che entrambi i minori coinvolti nel presente procedimento, risultano essere residenti con la madre in Monselice (PD) - Via Erbecè, n.
9. Oltre a tale aspetto, sembrerebbe sussistere altresì l'incompetenza del Tribunale di Rovigo, in favore del Tribunale per i
Minori di Venezia, essendo la domanda della ricorrente specificatamente indirizzata ad ottenere una pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale del padre che, in quanto tale, rientrerebbe nella competenza esclusiva del Tribunale per i Minorenni e, nel caso specifico, a quello di Venezia. La scrivente difesa, si riporta pertanto alle sopracitate osservazioni, rimettendosi al Collegio per ogni decisione sul punto”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.08.2025, ha chiesto al Tribunale Parte_1 intestato, a modifica della sentenza n. 524/2024 depositata il 2.7.2024 avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio contratto con , di dichiarare Controparte_1 quest'ultimo decaduto, ai sensi dell'art. 330 c.c., dalla responsabilità genitoriale dei minori nata a [...] il [...], e nato a Persona_1 Persona_2
pag. 2/6 NA (VR) il 2.1.2018, per violazione dei doveri specifici di genitore
(mantenimento, educazione, visita) e per avere il convenuto assunto comportamenti violenti e minacciosi nel contesto famigliare.
La sentenza di scioglimento del matrimonio aveva disposto l'affidamento c.d. super esclusivo dei figli minori alla madre, il collocamento presso la stessa, l'esercizio del diritto di visita paterno in modalità protetta e l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei minori. Con il ricorso in esame, la ricorrente ha allegato che il CP_1 contatta del tutto sporadicamente i figli, ed ha assunto un comportamento di sostanziale abbandono morale e materiale degli stessi.
Con decreto del 2.9.2025, il Giudice delegato ha disposto la nomina dell'avv. quale curatore speciale dei minori, stante la richiesta della ricorrente Controparte_2 sul punto.
All'udienza di comparizione delle parti del 5.12.2025, ferma la mancata notifica del ricorso presso la casa circondariale ove il resistente risulta ristretto, il Collegio ha rilevato d'ufficio l'incompetenza del Tribunale adito, essendo competente il Tribunale per i Minorenni di Venezia a conoscere della domanda proposta ex art. 330 c.c., ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., e in ogni caso la competenza del Tribunale di Padova, atteso che la residenza dei minori è ubicata a Monselice (PD), comune ricompreso nel circondario del Tribunale ordinario di Padova.
Il Collegio ha assegnato alle parti un termine per il deposito di note e la ricorrente e il curatore speciale dei minori hanno provveduto a tale incombente in data 9 e
11.12.2025.
Va preliminarmente richiamato il principio a tenore del quale il rispetto del diritto fondamentale alla ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt.
175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo alla sua sollecita definizione, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti, sicché, ove il ricorso per cassazione sia prima facie pag. 3/6 infondato, è superfluo fissare un termine per l'integrazione del contraddittorio o per la rinnovazione della notifica nulla o inesistente, ciò traducendosi in un aggravio di spese e in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio, senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (Cass. civ. Sez.
III, n. 11825/2025).
Nel caso di specie, nonostante il mancato perfezionamento della notifica del ricorso nei confronti del resistente, considerata la manifesta incompetenza per materia del
Tribunale di Rovigo, si reputa necessario procedere alla rapida definizione di questo procedimento.
Come noto, l'art. 38 disp. att. c.c. stabilisce che “Sono di competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317 bis, ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli articoli 330, 332, 333,
334 e 335 del codice civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile, dell'articolo 710 del codice di procedura civile e dell'articolo 9 della legge
1° dicembre 1970, n. 898. In questi casi il tribunale per i minorenni, d'ufficio o su richiesta di parte, senza indugio e comunque entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale ordinario, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale ordinario. Il pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, nei casi di trasmissione degli atti dal tribunale per i minorenni al tribunale ordinario, provvede alla trasmissione dei propri atti al pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario”.
Nel caso in esame, la ha proposto un'unica domanda, ossia la dichiarazione di Pt_1 decadenza di dalla responsabilità genitoriale nei Controparte_1
pag. 4/6 confronti dei minori e ai sensi dell'art. 330 c.c., per la Persona_1 Persona_2 violazione dei doveri del genitore (mantenimento, educazione, visita) e per l'assunzione, da parte del convenuto, di comportamenti violenti e minacciosi posti in essere nel contesto famigliare.
Ritiene il Collegio che, nonostante la formulazione della presente (ed unica) domanda in un ricorso nel quale si fa menzione dell'art. 473-bis.29 c.p.c., la pretesa della sia Pt_1 devoluta alla competenza per materia del Tribunale per i Minorenni di Venezia, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., considerato che non viene richiesta alcuna modifica alle condizioni di affidamento, collocamento, visite e mantenimento dei figli minori previste nella sentenza di scioglimento del matrimonio n. 524/2024 depositata dal Tribunale di
Rovigo il 2.7.2024, né è pendente alcuno dei procedimenti indicati nella disposizione citata.
Infatti, la competenza per materia del tribunale ordinario, per le ipotesi di proposizione di domanda di decadenza ex art. 330 c.c., è limitata ai casi in cui “è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile, dell'articolo 710 del codice di procedura civile e dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898”.
Sul punto si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in materia di procedimenti ex art. 330 e 333 c.c., la "vis attractiva" del tribunale ordinario rispetto alla competenza del tribunale per i minorenni opera, ai sensi dell'art. 38 disp.att. c.c., a condizione che, nel momento in cui perviene al medesimo tribunale ordinario una richiesta di adozione dei provvedimenti ex art 330 e 333 c.c., il giudizio di separazione, divorzio o ex art. 316 c.c. non sia già definitivamente concluso, nel qual caso resta ferma la competenza del tribunale per i minorenni. (Cass. civ., Sez. VI, n. 3780/2023).
Ritiene il Collegio che il profilo della incompetenza territoriale del Tribunale di Rovigo, per essere i minori residenti a [...], comune ricompreso nel circondario del
Tribunale di Padova, resti assorbito dal prioritario rilievo della competenza per materia del Tribunale per i Minorenni di Venezia.
Stante la mancata costituzione in giudizio del resistente, nulla occorre disporre in punto di spese di lite. pag. 5/6
P.Q.M.
definitivamente decidendo nella causa RG 1385/2025,
DICH l'incompetenza per materia del Tribunale di Rovigo, stante la competenza del Tribunale per i Minorenni di Venezia;
NULLA sulle spese.
Rovigo, camera di consiglio dell'11.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa Paola Di Francesco
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 6/6