Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/05/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 441 del ruolo generale affari contenzioni dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Francesco Salvatore Lubiana) Parte_1
appellante
E
(avv. Nicola Greco) Controparte_1
appellata
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Vibo Valentia. Compenso per attività lavorativa parasubordinata.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. La gravata sentenza ha rigettato il ricorso del 30.7.2013 che l'odierno appellante, esercente l'attività professionale di avvocato, aveva proposto per vedersi retribuita dalla regione Calabria l'attività svolta, dal 5.10.2009 al 28.7.2011, dopo essere stato nominato, con decreto del presidente della giunta regionale, responsabile della segreteria operativa dell' di Vibo Valentia. Parte_2
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b) che non si possa attribuire rilievo alle prestazioni di fatto svolte in quando non è stato allegato che l'ufficio ricoperto dal ricorrente fosse “sprovvisto di titolare”, né sono state dedotte “le esigenze di matrice pubblicistica sottese all'attribuzione dell'incarico in via di fatto”.
3. Il ricorrente appella la sentenza per i tre ordini di motivi di seguito riassunti ed esaminati.
4. Nella resistenza della che ha chiesto il rigetto dell'appello Controparte_2 assumendolo infondato e, con appello incidentale condizionato “all'ammissibilità dell'appello principale”, ha denunciato la mancata delibazione dell'eccezione di difetto della propria legittimazione passiva (da riconoscersi invece all'Autorità per cui l'appellante assume di aver lavorato e agli Enti che le sono succeduti), la Corte ha trattato per iscritto l'udienza di discussione e, acquisite le note depositate dalle parti, decide con la presente sentenza.
DIRITTO
5. Entrambi gli appelli non meritano accoglimento.
6. È da rigettare l'appello incidentale – da esaminarsi prioritariamente perché potenzialmente assorbente – in quanto il ricorrente fonda le sue rivendicazioni retributive sul decreto del presidente della giunta regionale del 5.10.2009 che, nell'affidargli l'incarico lavorativo, ha altresì previsto che il relativo trattamento economico sarebbe stato quello spettante ai direttori generali della regione e ha altresì posto il relativo onere a carico del bilancio regionale. Nella prospettiva attorea, dunque, la controparte datoriale
(gravata dell'obbligazione retributiva) è da rinvenirsi non già nell'autorità che ha beneficiato delle sue prestazioni lavorative (l'ATO), ma nell'amministrazione che gli ha demandato il compito di eseguirle. È dunque a quest'ultima che, in quella prospettiva e a prescindere dalla sua correttezza1, deve riconoscersi la legittimazione a contraddire nel merito delle pretese economiche che il ricorrente ha azionato.
Pag. 2 di 6 7. Anche i tre motivi dell'appello principale vanno disattesi.
8. Con il primo motivo, il ricorrente censura la statuizione del tribunale secondo cui il decreto di conferimento dell'incarico sarebbe nullo per difetto di forma del relativo contratto di lavoro. Sostiene: 1) da un canto, che la disciplina richiamata in sentenza
(dettata dall'art. 17 del RD n. 2440 del 1923) è stata, seppur implicitamente, abrogata;
2)
d'altro canto, che il giudice ordinario non avrebbe potuto “annullare l'atto amministrativo” di conferimento del suo incarico.
8.1. Il primo dei due rilievi è smentito dal consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo cui tutti i contratti con la pubblica amministrazione, compresi quelli di lavoro2, continuano ad esigere la forma scritta ad substantiam anche dopo le modifiche legislative evocate dal ricorrente: ciò in applicazione di un principio generale finalizzato al controllo istituzionale e della collettività sull'operato dell'ente pubblico
(anche territoriale) e, quindi, funzionale all'esigenza di assicurare l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione3.
8.2. Il secondo di quei rilievi, poi, trascura il fatto che il rapporto di lavoro non nasce in virtù di un atto amministrativo di nomina, ma dal contratto che costituisce e regola quel rapporto e che, nella specie, il tribunale – con incensurata statuizione – ha accertato mancante. Del resto, era stato lo stesso ricorrente a lamentare che il contratto, a cui il decreto di nomina esplicitamente rinviava, “non è mai stato … formalmente stipulato”. Il tribunale non ha quindi annullato l'atto (amministrativo) di conferimento dell'incarico, ma ha correttamente ritenuto che il difetto di un contratto stipulato per nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque violatore di quel diritto …”. 2 Cass. 8574/2023: “Il contratto d'opera professionale con la pubblica amministrazione deve rivestire forma scritta "ad substantiam"”. Cfr. in mot. Cass. 2992/2024, che riconosce la nullità del contratto di pubblico impiego sprovvisto della “della forma propria dei contratti con la Pubblica Amministrazione”, stigmatizzando “la violazione” della disposizione di legge “che prescrive la forma scritta per tutti i contratti della pubblica amministrazione: artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440 del 1923”. 3 Cfr. in mot. Cass. 13213/2022: “secondo l'orientamento recentemente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, nonostante l'abrogazione del R.D. del 1923, continua ad essere applicabile anche a Comuni e
Province il principio generale finalizzato al controllo istituzionale e della collettività sull'operato degli enti pubblici territoriali, funzionale all'esigenza di assicurare l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione (Cass. SU 20684/2018 …), da cui discende la necessità della forma scritta per i contratti stipulati da detti enti”.
Pag. 3 di 6 iscritto impedisca la valida costituzione del rapporto a cui ineriscono le rivendicazioni retributive azionate.
9. Con il secondo motivo di gravame, il ricorrente impugna il capo della sentenza con cui il tribunale ha escluso di poter annettere rilevanza al mero esercizio di fatto delle mansioni dirigenziali che gli sono state affidate. Segnala: 1) da un canto, come dallo stesso decreto di nomina si evinca che il posto da lui ricoperto era rimasto vacante a seguito delle dimissioni di chi lo occupava;
2) la contrarietà della statuizione rispetto a quanto prevede l'art. 52, c. 3, del d.lgs. n. 165/2001 in favore del “dipendente pubblico che abbia svolto mansioni superiori”.
9.1. Il primo profilo segnalato, ancorché basato su una circostanza documentata, è irrilevante ai fini dell'attribuzione del trattamento retributivo che il ricorrente rivendica.
Ciò in quanto la disciplina che l'art. 2126 c.c. detta per il caso di svolgimento di prestazioni lavorative sulla base di un contratto nullo – com'è nella specie – non si applica ai rapporti di lavoro parasubordinato4. Ed è lo stesso ricorrente a dedurre, nell'atto introduttivo del giudizio, che il suo rapporto di lavoro “non rientra in quello subordinato
… ed è, invece, qualificabile come parasubordinato”. E lo ribadisce anche in appello, affermando che “il rapporto di lavoro per cui è causa è qualificabile di parasubordinazione, riconducibile al lavoro autonomo”. Trascura, di conseguenza, di allegare elementi circostanziali che inducano, in contrasto con tale qualificazione, a riconoscere che ha lavorato in regime di subordinazione.
9.2. Tanto rende inconferente anche il secondo profilo segnalato, atteso che nella specie non si fa questione dello svolgimento di mansioni superiori da parte di un dipendente pubblico: ossia di un prestatore legato alla pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro subordinato.
10. Con il terzo motivo, l'appellante si duole dell'omessa pronuncia sulla domanda di ingiustificato arricchimento che aveva formulato in via subordinata. 4 Cass. 8471/2000: “Il difetto della forma scritta, necessaria "ad substantiam" per tutti i contratti della pubblica amministrazione, determina la nullità del contratto di lavoro autonomo stipulato da un ente pubblico, senza che, pur in presenza degli elementi della parasubordinazione a norma dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., possa trovare applicazione la regola della salvezza del diritto alla retribuzione dettata dall'art. 2126 cod. civ. con riferimento al lavoro subordinato”. Conf. Cass. 23265/2007 e in mot. Cass. 31525/2024, par. 3.1.
Pag. 4 di 6 10.1. Ovviando all'omissione in cui è incorso il tribunale, si perviene al rigetto di tale domanda stante l'inapplicabilità al rapporto con gli enti locali, com'è quello di specie, della disciplina dell'art. 2041 c.c. su cui quella stessa domanda riposa5.
10.2. Ed invero, il beneficiario della prestazione lavorativa resa dal ricorrente, che da essa ha dunque tratto vantaggio6, è da individuarsi non già nella regione conferente
Parte l'incarico, bensì nell'ente (l di Vibo Valentia) a favore del quale il ricorrente ha svolto le mansioni di segretario. Sicché quand'anche si volesse ritenere che delle obbligazioni di quest'ente, dopo la sua soppressione (ex art. 2, c. 186 bis, della l. n.
191/2009), risponda dal 1.7.2011 la regione (ex art. 47, c. 1, della l.r. n. 34/20107), si perverrebbe comunque alla conclusione dianzi esposta in ordine all'inapplicabilità della disciplina codicistica che il ricorrente invoca in subordine.
10.3. Ciò in quanto la successione della regione nei rapporti obbligatori facenti capo all'ambito territoriale estinto non comporta l'insorgenza di una nuova obbligazione dell'ente successore, da valutarsi al momento della successione, ma la sostituzione con effetto ex tunc di quest'ultimo all'ente territoriale, nella medesima posizione che tale ente aveva nei confronti del lavoratore ricorrente, titolare della pretesa indennitaria ex art. 2041 c.c.: con conseguente opponibilità al ricorrente delle eccezioni invocabili dal dante causa e, ancor prima, la stessa inammissibilità (o inesistenza) di quella pretesa indennitaria8. 5 Cass. 30109/2018: “In tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni siano state assunte senza un previo contratto e senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso, al di fuori delle norme c.d. ad evidenza pubblica, insorge un rapporto obbligatorio direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e l'amministratore o il funzionario inadempiente che l'abbia consentita.
Ne consegue che, potendo il terzo interessato agire nei confronti del funzionario, per la mancanza dell'elemento della sussidiarietà, non è ammissibile l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente locale …”. Conf. Cass. 24860/2015 e Cass. 12608/2017. 6 Cass. 10703/2007: “La legittimazione passiva, nell'azione di arricchimento senza causa di cui all'art. 2041 cod. civ. spetta esclusivamente al soggetto che abbia avuto un'indebita locupletazione in danno dell'istante…”.
Pag. 5 di 6 11. Ne consegue, con le integrazioni motivazionali esposte, la conferma della pronuncia di rigetto impugnata.
12. Le spese del grado si pongono a carico del ricorrente, soccombente nel merito,
e si liquidano come da dispositivo alla stregua dei vigenti parametri tariffari, applicati nei valori minimi del relativo scaglione, e dell'importo del credito controverso (€
267.322,90).
13. Atteso l'esito dei due appelli, occorre dare atto che ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di chi li ha proposti, se è dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con ricorso depositato il 5.5.2023, e sull'appello incidentale proposto Parte_1
dalla , con memoria depositata il 22.3.2024 avverso la sentenza Controparte_2
del Tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n. 1127/22, pubblicata il 14.12.2022, così provvede:
1. Rigetta gli appelli;
2. Condanna a rifondere alla le spese del grado Parte_1 Controparte_2
che liquida in 10 mila euro oltre accessori e rimborsi di legge;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13,
c. 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dall'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 23/04/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Gabriella Portale
alla gestione degli enti medesimi, risponde - ai sensi dell'art. 23, commi 3 e 4, del d.l. n. 66 del 1989, conv., con modif., dalla l. n. 144 del 1989, applicabile "ratione temporis" - degli effetti di tale attività di spesa verso il terzo contraente, il quale è, pertanto, tenuto ad agire direttamente e personalmente nei suoi confronti e non già in danno dell'ente, rispetto al quale è preclusa anche l'azione di ingiustificato arricchimento per carenza del necessario requisito della sussidiarietà, che è esclusa quando esista altra azione esperibile non solo contro l'arricchito, ma anche verso persona diversa. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto inammissibile l'azione ex art. 2041 c.c. contro la gestione liquidatoria di una disciolta Part e la regione, subentrata negli obblighi già facenti capo alla prima, con riferimento a lavori eseguiti Part all'interno di un ospedale e ordinati dal presidente della senza alcuna delibera, né contratto).
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 6132/2008: “La legittimazione ad agire e contraddire deve essere accertata in relazione non alla sua sussistenza effettiva ma alla sua affermazione con l'atto introduttivo del giudizio, nell'ambito d'una preliminare valutazione formale dell'ipotetica accoglibilità della domanda. Tale accertamento, pertanto, deve rivolgersi alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che 7 Che così recita: “In attuazione dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le funzioni di autorità d'ambito di cui all'articolo 148 del D.lgs. 152/2006, previste dagli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10, a decorrere dal 1 luglio 2011, sono esercitate, senza necessità di atti amministrativi di conferimento, dalla , che subentra nei rapporti giuridici attivi e Controparte_2 passivi individuati con deliberazione della Giunta regionale sulla base della situazione economica e finanziaria delle attuali ”. Parte_3 8 Cfr. per un caso analogo cfr. in mot. Cass. 18567/2015 che è così massimata: “Il funzionario pubblico che abbia attivato un impegno di spesa per l'ente locale senza l'osservanza dei controlli contabili relativi