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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 08/04/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 157/2024
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 08/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ( ) rappresentato e difeso dall'Avv.to DI Parte_1 C.F._1
GENIO GIANCARLO, giusta procura in atti;
ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to BOVE FRANCESCO CP_1 P.IVA_1
( ), giusta procura in atti;
C.F._2 resistente
OGGETTO: Assegno - pensione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.0 Con ricorso depositato il 02.02.2024 , dopo aver contestato le Parte_1 risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 351/2023 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: “accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che , nato a [...] il [...] è Parte_1 invalida con totale e permanente inabilità lavorativa (artt.2 e 12 legge 118/71) e portatore di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92 dalla data della domanda amministrativa (13/09/2022); condanni nella medesima sentenza l'ente al pagamento sia delle spese del giudizio per A.t.p. sia del presente giudizio da liquidarsi tenuto conto delle tariffe forensi di cui al D.M. n .55/2014, aumentate fino al 30% per gli atti depositati con modalità telematica, ex art. 1 lett. b) de l D.M. n.37/2018, e come modificato dal D.M. n.147 /2022, entrato in vigore il 23/10/2022, con attribuzione al procuratore antistatario.”
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' il quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse CP_1 dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la causa è Persona_1 stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.0 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato peritale depositato in data 27.01.2025, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “insufficienza mentale di grado medio-alto; disturbi psichici di tipo psicotico con spunti paranoidei;
poliartrosi a medio impegno funzionale”
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente “una percentuale di invalidità, ai sensi delle tabelle indicative delle percentuali di invalidità previste dal D.M.05.02.92 pari all'100% con decorrenza dai presenti accertamenti medico legali (11-10-2024).
4. Esse determinano uno stato di portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92 a far data dai presenti accertamenti medico legali (11-10-2024)”
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto Persona_1 traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio dell'assegno mensile di assistenza).
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente).
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.1 La domanda di condanna, formulata in danno dell' al pagamento della provvidenza CP_1 economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della pensione di inabilità nonché della condizione di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, della legge 104/92.
Pag. 2 di 3 2.2. Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo CP_1 tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale, con applicazione della decurtazione di un terzo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: Controparte_2
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che , si trova dal Parte_1
11.10.2024 nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento della pensione dell'inabilità e ricorrono, altresì, i presupposti per il riconoscimento della condizione di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, della legge 104/92;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' spese liquidate CP_1 in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott.
[...]
; Per_2
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell spese CP_1 liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott.
. Persona_1
Si comunichi.
Vallo della Lucania, così deciso il 08.04.2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 157/2024
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 08/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ( ) rappresentato e difeso dall'Avv.to DI Parte_1 C.F._1
GENIO GIANCARLO, giusta procura in atti;
ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to BOVE FRANCESCO CP_1 P.IVA_1
( ), giusta procura in atti;
C.F._2 resistente
OGGETTO: Assegno - pensione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.0 Con ricorso depositato il 02.02.2024 , dopo aver contestato le Parte_1 risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 351/2023 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: “accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che , nato a [...] il [...] è Parte_1 invalida con totale e permanente inabilità lavorativa (artt.2 e 12 legge 118/71) e portatore di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92 dalla data della domanda amministrativa (13/09/2022); condanni nella medesima sentenza l'ente al pagamento sia delle spese del giudizio per A.t.p. sia del presente giudizio da liquidarsi tenuto conto delle tariffe forensi di cui al D.M. n .55/2014, aumentate fino al 30% per gli atti depositati con modalità telematica, ex art. 1 lett. b) de l D.M. n.37/2018, e come modificato dal D.M. n.147 /2022, entrato in vigore il 23/10/2022, con attribuzione al procuratore antistatario.”
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' il quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse CP_1 dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la causa è Persona_1 stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.0 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato peritale depositato in data 27.01.2025, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “insufficienza mentale di grado medio-alto; disturbi psichici di tipo psicotico con spunti paranoidei;
poliartrosi a medio impegno funzionale”
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente “una percentuale di invalidità, ai sensi delle tabelle indicative delle percentuali di invalidità previste dal D.M.05.02.92 pari all'100% con decorrenza dai presenti accertamenti medico legali (11-10-2024).
4. Esse determinano uno stato di portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92 a far data dai presenti accertamenti medico legali (11-10-2024)”
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto Persona_1 traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio dell'assegno mensile di assistenza).
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente).
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.1 La domanda di condanna, formulata in danno dell' al pagamento della provvidenza CP_1 economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della pensione di inabilità nonché della condizione di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, della legge 104/92.
Pag. 2 di 3 2.2. Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo CP_1 tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale, con applicazione della decurtazione di un terzo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: Controparte_2
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che , si trova dal Parte_1
11.10.2024 nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento della pensione dell'inabilità e ricorrono, altresì, i presupposti per il riconoscimento della condizione di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, della legge 104/92;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' spese liquidate CP_1 in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott.
[...]
; Per_2
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell spese CP_1 liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott.
. Persona_1
Si comunichi.
Vallo della Lucania, così deciso il 08.04.2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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