CA
Sentenza 5 gennaio 2025
Sentenza 5 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 05/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 629/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 629/2023 R.G., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 19.11.2024, vertente
TRA
in persona del Sindaco pro tempore sig. , Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliato in Pescara alla via dei Marrucini n. 21, presso lo studio dell' Avv.
Valerio Speziale e dell' Avv. Stefania Cespa che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, in virtù di determina dirigenziale n. 861 del 31.05.2023, in forza di procura redatta su atto separato, sottoscritta ed autenticata con firma digitale e allegata in calce all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE
E
Controparte_1
in persona del procuratore dott. , elettivamente domiciliata in Milano, al Controparte_2 corso Magenta 84, presso lo studio dell'Avv. Paolo Bonalume che la rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 17/2023 del Tribunale di Chieti, Sezione
Distaccata di Ortona, pubblicata il 14/02/2023 – Cessione dei crediti. Conclusioni delle parti
Per l'appellante
“Nel merito, in via principale e in riforma della sentenza impugnata:
- respingere, alla luce della documentazione acquisita in corso di causa e in accoglimento dei motivi di impugnazione formulati con il presente atto di appello, la domanda formulata in primo grado da tesa ad ottenere il pagamento delle seguenti somme: CP_1
• euro 7.240.00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002 a titolo di risarcimento forfettario del danno per il tardivo e/o mancato pagamento delle 181 fatture che costituiscono la sorte capitale dedotta in giudizio con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
• euro 10.177,53, a titolo di interessi di mora per “crediti diversi dalle fatture azionate in linea capitale” corrispondenti alle 903 fatture elencate alle c.d. “Note di Debito” azionate con il giudizio di primo grado;
• euro 36.120,00, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002 a titolo di risarcimento forfettario del danno per il tardivo e/o mancato pagamento delle 903 fatture elencate nelle citate “Note di Debito” di cui al punto precedente;
Nel merito, in via subordinata e in riforma della sentenza impugnata:
- respingere, alla luce della documentazione acquisita in corso di causa e in accoglimento dei motivi di impugnazione formulati con il presente atto di appello, la domanda formulata in primo grado da tesa ad ottenere il pagamento delle CP_1
seguenti somme:
• euro 10.177,53, a titolo di interessi di mora per “crediti diversi dalle fatture azionate in linea capitale” corrispondenti alle 903 fatture elencate alle c.d. “Note di Debito” azionate con il giudizio di primo grado;
• euro 36.120,00, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002 a titolo di risarcimento forfettario del danno per il tardivo e/o mancato pagamento delle 903 fatture elencate nelle citate “Note di Debito” di cui al punto precedente;
- Con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi secondo le tariffe previste dal
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 in vigore dal 23 ottobre 2022”.
Per l'appellata
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, per i motivi di cui sopra:
• IN VIA PRINCIPALE: dichiarare inammissibile e, in ogni caso, rigettare in quanto infondato l'appello promosso dal e confermare la sentenza n. Parte_1 17/23 emessa dal Tribunale di Chieti – sezione distaccata di Ortona appellata da controparte.
• IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi, oltre 15% per spese generali, oltre
CPA e successive.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'impugnata sentenza resa all'esito del giudizio di primo grado n. 629/2020 – promosso dalla contro il (onde sentir Parte_3 Parte_1 condannare il convenuto al pagamento dell'importo di € 78.008,41 (poi ridimensionato in sede di conclusionale in € 48.468,34) per un credito complessivo per sorte capitale derivante dalla sommatoria di crediti ceduti dalla “Hera Comm. S.r.l.”, dalla “Olivetti s.p.a.” e dalla
“Mazal Global s.r.l.” all' attrice con interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 maturati sulla sorte capitale, interessi anatocistici con decorrenza dalla domanda, della somma di € 7.240,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2 D. Lgs. 231/2002, di € 10.177,53 a titolo di crediti derivanti dal ritardo nel pagamento da parte del convenuto di altre fatture con interessi anatocistici dalla domanda e della somma forfettaria di € 36.120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2 D. Lgs.
231/2002) giudizio nell'ambito del quale si era costituito il contestando la Parte_1 domanda attorea- il Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona così statuiva: “a) in accoglimento della domanda proposta da parte attrice, condanna parte convenuta al pagamento, in favore della prima, della somma di € 102.005,87, a cui devono aggiungersi gli interessi maturati sul capitale di € 48.468,34 (da calcolarsi in base al tasso ex D. Lgs. 231/2002), e gli interessi anatocistici dalla domanda fino al saldo
(sempre al tasso ex D. Lgs. 231/2002); b) condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese processuali, quantificate in € 11.268,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, ed € 786,00 per spese vive.”
1.1. Il Tribunale dava atto che, a sostegno della domanda, l'attrice aveva dedotto che: - era titolare di un credito complessivo per sorte capitale di € 78.008,41 (poi ridotto ad € 48.468,34 con la comparsa conclusionale) risultante dalla sommatoria dei crediti a lei ceduti da Hera
Comm S.r.l., Olivetti S.p.A. e Mazal Global S.r.l., portati da fatture emesse dalle predette a fronte di prestazioni rese al;
- su tale somma erano dovuti anche gli Parte_1
interessi di mora previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, quelli anatocistici con decorrenza dalla data della domanda, nonché il risarcimento forfettario del danno ai sensi dell'art. 6, comma
2, del D. Lgs. n. 231/2002, per euro 7.240,00; - era cessionaria di crediti derivanti dal ritardo nel pagamento da parte del convenuto di altre fatture e quindi titolare di un credito di € 10.177,53, oltre ad interessi anatocistici dalla domanda, nonché della somma forfettaria di
€ 36.120,00, ai sensi del richiamato art. 6.
1.2. Dava ancora atto che il si era costituito in giudizio eccependo Parte_1
l'avvenuto pagamento di alcune delle somme richieste (poi riconosciuto dall'attrice con la prima memoria istruttoria e con la comparsa conclusionale), l'erroneità del calcolo degli interessi effettuato dalla Banca, l'inapplicabilità dell'art. 6 comma 2 D. Lgs. 231/2002 essendo incostituzionale l'interpretazione secondo cui tale somma spetterebbe per il ritardo nel pagamento di ogni singola fattura, anche se i crediti derivano dallo stesso rapporto di durata e deducendo di non aver mai ricevuto le fatture della “Hera Comm S.r.l.”
1.3. Ciò detto, il Tribunale rilevava che l'attrice aveva dato prova della sussistenza dei crediti vantati e della titolarità attiva dei rapporti dedotti in giudizio mediante la produzione di tutte le fatture con la relativa prova dell'invio al e dei contratti di cessione, Pt_1
documentazione non contestata specificatamente dalla convenuta.
Osservava che ai fini dell'opponibilità della cessione al debitore è sufficiente anche la mera presentazione della domanda giudiziale da parte della cessionaria.
1.4. Riteneva non accoglibile la censura relativa al calcolo degli interessi, sollevata dalla convenuta, in quanto eccessivamente generica.
Spiegava che non era stato possibile espletare alcun accertamento mediante CTU in quanto il convenuto si era limitato ad eccepire che l'attrice aveva errato nel calcolare gli interessi, senza specificare le date nelle quali aveva ricevuto le fatture e senza redigere un prospetto del calcolo degli interessi dovuti emendato dagli errori asseritamente commessi dalla banca.
1.5. Riteneva applicabili gli importi a titolo di penale ex art. 6 D. Lgs. 231/2002.
Osservava che il D. Lgs. 231/2002 è applicabile ai pagamenti effettuati nell'ambito di transazioni commerciali e, nel caso di specie, i contratti da cui erano derivati i crediti ceduti erano stati conclusi tra un'impresa ed un ente pubblico territoriale.
Rilevava che dalla lettura dell'art. 6 comma 2 D. Lgs 231/2002, introdotto dal D. Lgs.
192/2012, recependo quanto previsto dall'art. 6 par. 1 della direttiva dell'Unione Europea n.
7/2011, si evince che per ottenere il risarcimento forfettario, il creditore, una volta provato il titolo, deve limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, al quale poi spetterà l'onere di dimostrare fatti modificativi o estintivi della pretesa, non essendo necessaria la prova del danno.
Riteneva applicabile l'importo di € 40,00 per ogni singola fattura non pagata, come stabilito dalla Commissione Europea nelle risposte alle domande frequenti (FAQ) in relazione alla direttiva 7/2011 e dalla sentenza n. 585/2022 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Riteneva infondata la richiesta della convenuta di interpretare la norma in senso costituzionalmente orientato in quanto secondo l'orientamento della Corte Costituzionale
(sentenze n. 170/1984, n. 168/1991 e n. 113/1985) le norme dell'Unione Europea devono essere considerate prevalenti su quelle interne con conseguente disapplicazione della norma nazionale incompatibile ed assume carattere vincolante non solo la disposizione del diritto eurounitario in sé per sé, ma anche l'interpretazione che ne viene data da parte della
Corte di Giustizia Europea.
Rilevava l'insussistenza dei presupposti per censurare l'art. 6 della direttiva n. 7/2011 davanti alla Corte Costituzionale in quanto non lede diritti fondamentali dell'individuo.
Osservava che, in ogni caso, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità la previsione di sanzioni in materia civile non può essere ritenuta contrastante con l'ordine pubblico e l'istituto dei risarcimenti punitivi non è incompatibile con l'ordinamento italiano.
Riteneva infondata anche la richiesta di detrarre, dalla somma riconosciuta ai sensi dell' art. 6 della direttiva n. 7/2011, gli importi dovuti a titolo di spese processuali in quanto tale norma si riferisce esclusivamente alle spese stragiudiziali per il recupero, mentre le spese processuali sono legate al nesso di causalità con il processo e il risarcimento forfettario è dovuto automaticamente in seguito all'inadempimento dell'obbligo di pagamento da parte del debitore, per cui il diritto a tale risarcimento sorge prima dell'inizio dell'azione giudiziale.
1.6. Condannava il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma di €
102.005,87, a cui dovevano essere aggiunti gli interessi maturati sul capitale di € 48.468,34
(da calcolarsi in base al tasso ex D. Lgs. 231/2002), e gli interessi anatocistici dalla domanda fino al saldo (sempre al tasso ex D. Lgs. 231/2002) e al pagamento delle spese di lite.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello il chiedendo l'accoglimento Parte_1
delle conclusioni in epigrafe trascritte sulla scorta di due motivi di gravame con i quali ha denunciato: 1) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la banca, mediante la documentazione allegata alla seconda memoria istruttoria, avesse dimostrato la sussistenza dei crediti vantati e la titolarità attiva dei rapporti dedotti in giudizio;
2) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la documentazione prodotta dall'attrice non fosse stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'ente convenuto.
3. Nel presente grado di giudizio si è costituita l'appellata chiedendo di Controparte_1 dichiarare inammissibile e, in ogni caso, rigettare in quanto infondato l'appello.
4. Nel corso della prima udienza del giorno 7.11.2023 svoltasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha rinviato, ai sensi dell'art. 352
c.p.c., all'udienza del 19.11.2024 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare le comparse conclusionali.
Come detto anche l'udienza del 19.11.2024 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
22.11.2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. I due motivi di gravame possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi.
Detti motivi si rivelano ammissibili, ma sono per gran parte infondati.
5.1 Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che la banca avesse dimostrato la sussistenza dei crediti vantati e la titolarità attiva dei rapporti dedotti in giudizio producendo per ogni singola posta creditoria rivendicata in giudizio gli atti di cessione atti a legittimarne il pagamento.
Argomenta che il giudice di primo grado ha erroneamente affermato esservi la prova del
Cont diritto di ad ottenere il pagamento di € 7.240,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs.
n. 231/2002.
Deduce che dagli atti di cessione stipulati tra ed Hera Comm in data Controparte_1
30 marzo 2020, 30 settembre 2020 e 7 luglio 2021 e dagli atti di cessione dei crediti derivanti dalle quattro fatture emesse dalle cedenti Olivetti e depositati agli atti Controparte_3 emerge che l'oggetto del contratto di cessione è costituito solo dagli importi delle fatture e dai loro frutti (interessi connessi alle obbligazioni pecuniarie in coerenza con quanto stabilisce l'art. 820 c.p.c.) con esclusione quindi di ogni (ipotetica) cessione di altri e diversi diritti di credito derivanti dal contratto originario tra e le società fornitrici Parte_1 dei beni che hanno inteso “cedere” solo le fatture rimaste impagate.
Argomenta che il giudice di primo grado non ha considerato che l'odierna appellante ha preso posizione in merito al compendio probatorio acquisito al processo dopo che la società attrice ha effettuato le produzioni documentali con le note di trattazione scritta del
13.02.2023.
Denuncia ancora l'assenza di titolarità dell'appellata del diritto di credito in relazione alle somme portate dalle “Note di Debito” e la mancata prova della sussistenza degli atti di cessione che legittimano la richiesta dell'importo di € 10.177,53 a titolo di interessi di mora connessi al mancato e/o tardivo pagamento di crediti diversi rispetto alla sorte capitale, derivanti dalle “note di debito” allegate ai docc. 4 e 5 del fascicolo di parte appellata. Argomenta che la non ha dimostrato di essere titolare del relativo diritto, acquisito a CP_1
titolo originario o derivativo, in quanto il doc. 16 prodotto in giudizio con la seconda memoria istruttoria ai sensi dell'art. 183, 6° comma, contiene atti di cessione che riguardano esclusivamente le fatture che compongono la sorte capitale originariamente indicata in €
78.008,41 poi ridotta ad € 48.468,34 in sede di scritti conclusionali, mentre il doc. 17 che avrebbe dovuto contenere “gli atti di cessione delle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle ND” non è presente nel fascicolo di parte, né tali atti di cessione sono rinvenibili all'interno di un diverso documento comunque acquisito al processo.
Deduce che le fatture allegate nelle uniche cessioni di Hera Comm prodotte in giudizio con il documento n. 16 si riferiscono a periodi temporali diversi e nulla hanno a che vedere con l'ipotetica cessione delle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note di debito esibite sub docc. 4 e 5 del fascicolo di parte dell'appellata (crediti Cont ceduti con gli atti di cessione sottoscritti tra Hera Comm e in data 30 marzo 2020, 30 settembre 2020 e 7 luglio 2021).
Argomenta che per quanto riguarda le quote di interessi di mora contabilizzate nelle note di debito a fronte del tardivo pagamento delle fatture emesse da nel Controparte_4
periodo tra il 18.01.2018 ed il 27.03.2018 (nota di debito n. 90010918), e tra il 19.04.2018 ed il 19.10.2018 (nota di debito n. 90012910) nessuna cessione di credito sottoscritta da
Cont in favore di è stata prodotta agli atti. Controparte_4
Rileva che l'appellata non ha dimostrato le cessioni dei crediti, in relazione ai quali rivendica il pagamento degli interessi di mora, portati dalle fatture emesse da Lake Securisation tra l'8.11.2016 e l'11.11.2016 (nota di debito n. 90010918, secondo riquadro), e quelle emesse da EN IA il 10.12.2015 (nota di debito n. 90008722, secondo riquadro) e tra il
14.09.2017 ed il 11.12.2017 (nota di debito n. 90008990).
Cont Lamenta l'assenza di titolarità del diritto di credito di anche in relazione alla somma di euro 36.120,00 rivendicata ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002 corrispondente all'importo di euro 40,00 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note di Debito esibite sub doc. 4 e 5 del fascicolo di parte appellata, per inesistenza degli atti di cessione del credito che legittimano la richiesta di tale importo.
Argomenta che la mancata produzione in giudizio degli atti di cessione impedisce al di verificare se tra i diritti asseritamente trasferiti dalle società cedenti alla Pt_1 (presunta) cessionaria vi sono ricompresi anche quelli relativi al risarcimento del danno di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 231/2002.
Deduce che l'appellata non ha dimostrato la propria titolarità del credito di 10.177,53 euro,
a titolo di interessi di mora derivanti dal tardivo pagamento delle fatture sottese alle note di debito di cui ai doc. nn. 4 e 5 e dell'importo di euro 36.120,00 a titolo di risarcimento forfettario del danno previsto dall'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002 e tale difetto di legittimità può essere rilevato anche d'ufficio.
Con il secondo motivo l'appellante argomenta che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, con le note di trattazione scritta e conclusionali in occasione
Cont dell'udienza del 13 febbraio 2023 ha preso posizione sulla documentazione esibita da entro il triplo termine dell'art. 183, comma 6, c.p.c. Cont Deduce di aver eccepito l'assenza di titolarità del diritto di ad esigere il pagamento della somma di euro 7.240,00 a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 6, comma 2 del
D.Lgs. n. 231/2002 per le 181 fatture impagate e/o pagate in ritardo costituenti la sorte capitale, l'impossibilità, per la società attrice, di esigere il pagamento della somma di euro
10.177,53 e l'assenza di titolarità del diritto della al credito di euro 36.120,00 (euro CP_1
40x 903 fatture) a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.Lgs. n.
231/2002.
Lamenta che il giudice di primo grado non ha considerato che il con la Parte_1 memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., depositata il 30 settembre 2022 ha contestato la debenza della somma di euro 10.177,53, a titolo di interessi moratori per fatture asseritamente pagate in ritardo a , Hera Comm, Lake Securisation ed CP_5
data la mancata esibizione dell'atto e/o degli atti di cessione e aveva Controparte_6
dedotto che la non aveva dimostrato di avere diritto anche alla corresponsione della CP_1
somma di euro 36.120,00 (903x40) per una serie di fatture di cui non aveva dato prova di essere l'effettiva cessionaria da parte dei creditori originari.
Argomenta che il richiamo del giudice di primo grado alla sentenza della Cassazione n.
1770/2014 secondo cui “la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c. può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 c.c.” è del tutto inconferente.
Rileva che la contestazione dell'appellante in primo grado riguardava l'omessa dimostrazione da parte della della titolarità attiva dei rapporti dedotti in giudizio, non CP_1 la possibilità di surrogare la mancata notificazione stragiudiziale degli atti di cessione dei crediti con la notificazione degli stessi attraverso la loro “comunicazione” in sede giudiziale.
Lamenta che il giudice di primo grado ha erroneamente affermato che la documentazione prodotta in giudizio dalla non era stata oggetto di “specificata contestazione da parte CP_1 del in quanto nessuna acquisizione probatoria era pervenuta al processo in Pt_1
relazione a due partite creditorie (euro 10.177,53 ed euro 36.120,00) riconosciute alla CP_1
con la sentenza n. 17/2023 in assenza della produzione degli atti di cessione che Cont legittimavano ad esigerli dal . Parte_1
5.2. Il Collegio rileva in primo luogo l'ammissibilità dei motivi di appello, con rigetto dell'eccezione (di inammissibilità) sollevata dall'appellata sul rilievo che in primo grado Cont l'appellante non ha contestato il difetto di legittimazione di al pagamento di alcuno dei crediti oggetto del giudizio.
Al riguardo -premesso che la contestazione della titolarità, attiva o passiva del rapporto controverso indica gli estremi di una mera difesa, quando (come nella specie) siano stati ritualmente acquisiti gli atti su cui la contestazione si fonda- si osserva che già in primo grado l'odierna appellante aveva reiteratamente contestato la titolarità in capo all'odierna appellata sia del diritto ad esigere l'importo di € 7.240,00 (relativamente alle fatture azionate in linea capitale), sia del diritto ad esigere l'importo indicato nelle note di debito (€10.177,53)
e quello ulteriore di € 36.120,00, per mancata esibizione dell'atto o degli atti di cessione dei crediti il cui tardivo pagamento aveva ingenerato il sorgere di quelli azionati in giudizio.
5.3. Venendo all'esame dei motivi di gravame, giova preliminarmente chiarire che l'atto di impugnazione attinge le statuizioni della sentenza di primo grado nelle parti in cui il
Tribunale di Sulmona: 1) ha, relativamente al mancato pagamento delle fatture azionate in linea capitale (come detto dell'importo originariamente indicato nella misura di € 78.008,41, successivamente ridimensionato ad € 48.468,34), riconosciuto come dovuto l'importo di €
7.240,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs n. 231/2002, come novellato dal D.Lgs n.
192/2012, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la sorte capitale (la sentenza di primo grado non risulta invece impugnata quanto alla statuizione di condanna del convenuto, odierno appellante, al pagamento della sorte capitale di € 48.468,34, oltre agli interessi maturati sul capitale (da calcolarsi in base al tasso ex D.Lgs 231/2002); 2) ha riconosciuto, relativamente ad altre fatture pagate in ritardo
(diverse da quelle azionate in linea capitale) l'importo di € 10.177,53 per interessi di mora;
3) ha riconosciuto, relativamente alle fatture pagate in ritardo di cui al precedente punto (diverse, come detto, da quelle azionate in linea capitale) l'importo di € 36.120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs n. 231/2002.
5.4. Ciò detto, va subito rilevato che il gravame, per la parte afferente al denunciato erroneo riconoscimento dell'importo di € 7.240,00, non si rivela fondato.
5.4.1. Parte appellante, come detto, non contesta nel presente grado la debenza degli importi rivendicati dalla controparte in linea capitale, a titolo di interessi moratori e di interessi anatocistici, né la titolarità di tali poste di credito in capo alla cessionaria, mentre torna a contestare che con gli atti di cessione siano state cedute all'appellata anche le poste creditorie previste dall'art. 6 comma 2 D.Lgs n. 231, il che impone di procedere all'esame Cont degli atti di cessione relativi alle 181 fatture azionate in linea capitale (cedute a da Hera
Comm, da Olivetti e da ). Controparte_3
Cont 5.4.2. La ha prodotto, per quanto riguarda i crediti per sorte capitale, con il doc. n. 16 allegato alla seconda memoria ex art 183 comma 6 c.p.c., gli atti di cessione (Hera Comm aprile 2020, Hera Comm giugno 2020, Hera Comm ottobre 2020, Controparte_7
Cont
Olivetti S.p.a.) con i quali le società fornitrici hanno ceduto a i crediti per sorte
[...]
capitale e relativi accessori, composti da un testo contrattuale e da un allegato contenente la descrizione dei crediti ceduti in cui sono riportati, in colonna, l'anno di emissione delle fatture cedute, il numero identificativo del documento, la data e l'importo.
In particolare: gli atti di cessione intercorsi nell'aprile, giugno e ottobre 2000 tra la Hera
Comm e la oltre a precisare che “la presente cessione concerne esclusivamente i CP_1 crediti indicati in allegato” prevede altresì “La presente cessione comprende i frutti da maturarsi”; l'atto di cessione intercorso nel gennaio 2019 tra la Controparte_7
e la Banca, oltre a precisare, “la presente cessione concerne esclusivamente i crediti indicati in allegato” prevede altresì “La presente cessione comprende i frutti scaduti e da maturarsi”;
l'atto di cessione intercorso nel dicembre 2019 tra la Olivetti S.p.A. e la oltre a CP_1 precisare, “la presente cessione concerne esclusivamente i crediti indicati in allegato” prevede altresì “La presente cessione comprende i frutti scaduti e da maturarsi”.
5.4.3. Non condivisibile si rivela l'interpretazione suggerita da parte appellante secondo cui,
a fronte del tenore delle clausole sopra riportate, sarebbero ricompresi nella cessione unicamente i frutti (cioè gli interessi) non anche la posta creditoria vantata ex art. 6, comma
2, D.Lgs n. 231/2002, specie in ragione dell'utilizzo nelle clausole contrattuali dell'avverbio
“esclusivamente” in riferimento ai “crediti indicati in allegato” che starebbe a significare che il cedente ed il cessionario non hanno inteso cedere altri diritti, di credito o di altro genere, che, a vario titolo, possono derivare dai contratti originari tra e società Parte_1
cedenti.
Al riguardo è appena il caso di rilevare che laddove le parti hanno indicato quale oggetto della cessione “esclusivamente” i crediti indicati nell'allegato hanno evidentemente inteso far riferimento ai rapporti indicati nelle fatture citate, con esclusione di altri rapporti, non anche escludere dalla cessione gli accessori del credito ceduto (che ai sensi dell'art. 1263
c.c. primo comma si trasferiscono al cessionario) nei quali (da intendersi quale somma di utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione, come precisato da Cass. 2978/2016 e da ultimo da Cass. 21275/2024) deve certamente ricomprendersi la posta creditoria di cui all'art. 6 comma 2 D.L.vo 231/2002 che sorge automaticamente in capo al creditore a causa dell'omesso/tardivo pagamento della sorte capitale da parte del debitore ceduto.
Del resto ove si abbia riguardo all'art. 6 della direttiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 (rubricato “Risarcimento delle spese di recupero” contenente le seguenti previsioni “
1. Gli Stati membri assicurano che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali in conformità dell'art. 3 o 4, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di 40 EUR. 2 Gli
Stati membri assicurano che l'importo forfettario di cui al paragrafo 1 sia esigibile senza che sia necessario un sollecito e quale risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore.
3. Il creditore, oltre all'importo forfettario di cui al paragrafo 1, ha il diritto si esigere dal debitore un risarcimento ragionevole per ogni costo di recupero che ecceda tale importo forfettario sostenuto a causa del ritardo di pagamento del debitore. Ciò potrebbe comprendere anche le spese che il creditore ha sostenuto per aver affidato un incarico a un avvocato o a una società di recupero crediti”), in attuazione del quale, con D.Lgs 192/2012,
è stato introdotto il comma 2 dell'art. 6 D.Lgs 231/2002, risulta evidente la funzione del riconoscimento dell'importo forfettario di € 40,00 ed il suo stretto collegamento con l'esercizio del credito rispetto al quale è privo di profili di autonomia.
5.5. Il gravame merita invece parziale accoglimento per la parte relativa al denunciato erroneo riconoscimento, relativamente ad altre fatture pagate in ritardo (diverse da quelle azionate in linea capitale) dell'importo di € 10.177,53 per interessi di mora (punto 2 del paragrafo 5.3.) e dell'ulteriore importo di € 36.120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs
231/2002 (punto 3 del paragrafo 5.3.) 5.5.1. Infondato si rivela il rilievo secondo cui parte appellata avrebbe omesso la produzione in primo grado degli atti di cessione relativi alle fatture (diverse da quelle azionate in linea capitale) per i cui importi (pagati in ritardo) parte attrice aveva rivendicato il pagamento degli interessi di mora e degli importi di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs 231/2002.
Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, dall'esame del fascicolo telematico di primo grado risulta che l'appellata ha provveduto a depositare, unitamente alla seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. (il deposito della quale è stato effettuato in data
28.10.2022 –nel rispetto dei termini concessi dal giudice, con decorrenza 1.09.2022, ex art. 183 VI comma c.p.c.- un doppio deposito, al fine di poter procedere alla produzione di tutti gli allegati, evidentemente non possibile tecnicamente con un solo deposito), non solo i documenti nn. 13, 14 e 15 (quest'ultimo contente le fatture il cui tardivo pagamento aveva generato gli interessi di mora di cui alle note di debito) ma anche il doc. 17 (cartelle zippate all'interno delle quali sono contenute sottocartelle ciascuna delle quali indicata con il nominativo della fornitrice-cedente) contenente gli atti di cessione delle fatture non azionate in linea capitale ma azionate solo per gli interessi di mora e per gli importi di cui all'art. 6, comma 2, D.L.vo 231/2002.
5.5.2 Dalla disamina di tali atti di cessione (atto di cessione del giugno 2018 intercorso tra la e la riguardante i crediti di cui alle fatture emesse dal Controparte_8 CP_1
18.01.2018 al 27.03.2018; atto di cessione del dicembre 2018 intercorso tra la CP_8
e la riguardante i crediti di cui alle fatture emesse dal 19.04.2018 al 19.10.2018;
[...] CP_1
atto di cessione del giugno 2019 intercorso tra Hera Comm S.r.l. e la riguardante i CP_1
crediti di cui alle fatture emesse dal 25.02.2019 al 24.05.2019; atto di cessione del dicembre
2019 intercorso tra Hera Comm S.r.l. e la riguardante i crediti di cui alle fatture CP_1
emesse dal 10.10.2019 al 9.11.2019; atto di cessione del settembre 2019 intercorso tra
Hera Comm S.r.l. e la riguardante i crediti di cui alle fatture emesse tra il 30.05.2019 CP_1
ed il 23.08.2019; atto di cessione del settembre 2018 intercorso tra Hera Comm S.r.l. e la riguardante i crediti di cui alle fatture emesse tra il 23.02.2018 ed il 27.08.2018; atto CP_1
di cessione del novembre 2019 intercorso tra la e la Controparte_9 CP_1 riguardante “i crediti incassandi per interessi maturati e non ancora riscossi” sui crediti per sorte capitale di cui alla cessione avvenuta in data 28.06.2018 tra Controparte_10
(originariamente ceduti da 1) 2)
[...] Controparte_6 CP_11
3) e già incassati
[...] Controparte_12 all'atto della cessione di cui sopra) relative a fatture emesse tra il 9.09.2016 ed il 3.10.2017
(trattasi di fatture diverse da quelle richiamate nella nota di debito n. 90008990); atto di cessione del giugno 2018 intercorso tra la (a sua volta cessionaria Controparte_9
di e la Banca riguardante i crediti di cui a fatture emesse tra il giorno Controparte_6
8.11.2016 ed il 31.03.2018) emerge in modo inequivocabile la cessione dei crediti di cui alle fatture richiamate nelle seguenti note di debito: 90010918 dell'anno 2018 (relativa, quanto al primo riquadro, a fatture emesse da dal 18.01.2019 al 27.03.2018 e, quanto CP_5 al secondo riquadro, a fatture emesse da dall'8.11.2016 all'11.11.2016); Controparte_9 prima parte della nota di debito n. 9008722 dell'anno 2019 (relativa, quanto al primo riquadro, a fatture emesse da Hera Comm. S.p.A. dal 23.02.2018 al 27.08.2018), n.
90012910 dell'anno 2019 (relativa a fatture emesse da dal 19.04.2018 al CP_5
19.10.2018), n. 90016475 dell'anno 2019 (relativa a fatture emesse da Hera Comm. dal
25.02.2019 al 24.05.2019), n. 9005835 dell'anno 2020 (relativa a fatture emesse da Hera
Comm. dal 10.10.2019 al 9.11.2019), n. 90009117 dell'anno 2020, n. 90009465 dell'anno
2020 (relativa a fatture emesse da Hera Comm il 24.12.2018 e dal 16.05.2019 al
23.08.2019), n. 90013696 dell'anno 2020 (relativa a fatture emesse da Hera Comm dal
24.05.2019 al 31.07.2019).
Non risulta invece provata la cessione all'appellata dei crediti richiamati nella seconda parte della nota diito n. 9008722 dell'anno 2019 (relativa, quanto al secondo riquadro, a 6 fatture emesse da EN IA il 10.12.2015) nonché dei crediti richiamati nella nota di debito n.
90008990 (relativa a n. 180 fatture emesse da EN IA tra il 28.02.2017 e l'11.12.2017, segnatamente: n.
1. fattura emessa il 28.02.2017, n. 1 fattura emessa il 14.09.2017, n. 1 fattura emessa 9.10.2017, n. 21 fatture emesse il 12.10.2017, n. 2 fatture emesse l'8.11.2017, n. 33 fatture emesse il 13.11.2017, n.1 fattura emessa il 24.11.2017, n. 1 fattura emessa il 29.11.2017, n. 1 fattura emessa il 5.12.2017, n. 7 fatture emesse il 6.12.2017, n.
111 fatture emesse l'11.12.2017).
5.5.3 A tanto consegue che -acclarata l'intervenuta cessione dei crediti (diversi da quelli azionati in giudizio anche in linea capitale) indicati nelle fatture richiamate nelle note di credito prodotte dalla parte attrice in primo grado, con esclusione di quelli di cui alle fatture richiamate nella seconda parte della nota di debito n. 9008722 dell'anno 2019 e di quelli di cui alle fatture richiamate nella nota di debito n. 90008990- va riconosciuta, in tali limiti, la titolarità in capo all'appellata del diritto a percepire gli interessi di mora generati dal tardivo pagamento dei crediti, nella misura complessiva specificata nelle note di debito (nei cui allegati sono indicati, relativamente a ciascuna fattura tardivamente pagata, il nominativo della società che l'aveva emessa;
l'importo; la data di emissione e di scadenza;
la data di inizio decorrenza degli interessi moratori;
la data di fine calcolo;
il totale dei giorni di ritardato pagamento della sorte capitale;
il tasso degli interessi di mora), con rideterminazione tuttavia in riduzione del credito per interessi di mora (riconosciuto dal primo giudice nella misura di
€ 10.177,53) attraverso l'eliminazione degli interessi di mora relativi alle fatture di EN
IA richiamate nella nota di debito n. 9008722 pari a complessivi € 181,19 e quelli relativi alle fatture di EN IA richiamate nella nota di debito n. 90008990 pari a complessivi € 819,99, così pervenendosi all'importo di € 9.175,82 = € 10.177,53 – (€ 181,19
+ € 819,99).
5.5.4. Va inoltre riconosciuto, sulla base delle argomentazioni già sopra svolte al paragrafo
5.4.3, il credito di parte appellata ex art. 6, comma 2, D.L.vo 231/2002 relativamente alle fatture (diverse da quelle azionate in giudizio anche in linea capitale) pagate in ritardo.
Detto credito, riconosciuto in primo grado nella misura di € 36.120,00 (€ 40,00 x n. 903 fatture pagate in ritardo), deve essere rideterminato in riduzione, attraverso l'esclusione dal numero delle fatture da considerare di n. 186 fatture emesse da EN IA, menzionate nelle note di debito, ma relative a crediti di cui non è stata dimostrata dall'appellata l'avvenuta cessione .
Il credito spettante alla appellata a tale titolo deve pertanto essere rideterminato in €
28.680.00 (€ 40,00 x n. 717 fatture pagate in ritardo).
5.6. A quanto sopra consegue che il credito di parte appellata deve essere rideterminato nella misura di € 93.564,16, (€ 48.468,34 + 7.240,00 + € 9.175,82+ € 28.680,00), a cui debbono aggiungersi gli interessi maturati sul capitale di € 48.468,34 (da calcolarsi in base al tasso ex D.Lgs 231/2002) e gli interessi anatocistici dalla domanda fino al saldo (sempre al tasso ex D.Lgs. 231/2002)
6. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio appare equo compensare tra le parti le spese del doppio grado nella misura del 10% i e condannare l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata del residuo 90%, delle spese, liquidate come da dispositivo ex D.M.
47/2022, quanto al primo grado conformemente alla liquidazione operata in primo grado e, quanto al presente grado, con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento, con esclusione per il presente grado della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza
CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore della appellata, del complessivo importo di € 93.564,16, a cui devono aggiungersi gli interessi maturati sul capitale di € 48.468,34 (da calcolarsi in base al tasso ex D.Lgs 231/2002) e gli interessi anatocistici dalla domanda fino al saldo (sempre al tasso ex D.Lgs. 231/2002).
2) DICHIARA compensate nella misura del 10% le spese di lite del doppio grado e condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, del residuo 90% delle spese, liquidate, nell'intero: quanto al giudizio di primo grado, in complessivi €
12.054,00 di cui € 786,00 per esborsi ed € 11.268,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
quanto al presente grado, in complessivi € 9.991,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 3.12.2024
La Consigliera rel. est.
(dott.ssa Carla Ciofani) La Presidente
(dott.ssa Nicoletta Orlandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 629/2023 R.G., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 19.11.2024, vertente
TRA
in persona del Sindaco pro tempore sig. , Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliato in Pescara alla via dei Marrucini n. 21, presso lo studio dell' Avv.
Valerio Speziale e dell' Avv. Stefania Cespa che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, in virtù di determina dirigenziale n. 861 del 31.05.2023, in forza di procura redatta su atto separato, sottoscritta ed autenticata con firma digitale e allegata in calce all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE
E
Controparte_1
in persona del procuratore dott. , elettivamente domiciliata in Milano, al Controparte_2 corso Magenta 84, presso lo studio dell'Avv. Paolo Bonalume che la rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 17/2023 del Tribunale di Chieti, Sezione
Distaccata di Ortona, pubblicata il 14/02/2023 – Cessione dei crediti. Conclusioni delle parti
Per l'appellante
“Nel merito, in via principale e in riforma della sentenza impugnata:
- respingere, alla luce della documentazione acquisita in corso di causa e in accoglimento dei motivi di impugnazione formulati con il presente atto di appello, la domanda formulata in primo grado da tesa ad ottenere il pagamento delle seguenti somme: CP_1
• euro 7.240.00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002 a titolo di risarcimento forfettario del danno per il tardivo e/o mancato pagamento delle 181 fatture che costituiscono la sorte capitale dedotta in giudizio con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
• euro 10.177,53, a titolo di interessi di mora per “crediti diversi dalle fatture azionate in linea capitale” corrispondenti alle 903 fatture elencate alle c.d. “Note di Debito” azionate con il giudizio di primo grado;
• euro 36.120,00, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002 a titolo di risarcimento forfettario del danno per il tardivo e/o mancato pagamento delle 903 fatture elencate nelle citate “Note di Debito” di cui al punto precedente;
Nel merito, in via subordinata e in riforma della sentenza impugnata:
- respingere, alla luce della documentazione acquisita in corso di causa e in accoglimento dei motivi di impugnazione formulati con il presente atto di appello, la domanda formulata in primo grado da tesa ad ottenere il pagamento delle CP_1
seguenti somme:
• euro 10.177,53, a titolo di interessi di mora per “crediti diversi dalle fatture azionate in linea capitale” corrispondenti alle 903 fatture elencate alle c.d. “Note di Debito” azionate con il giudizio di primo grado;
• euro 36.120,00, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002 a titolo di risarcimento forfettario del danno per il tardivo e/o mancato pagamento delle 903 fatture elencate nelle citate “Note di Debito” di cui al punto precedente;
- Con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi secondo le tariffe previste dal
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 in vigore dal 23 ottobre 2022”.
Per l'appellata
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, per i motivi di cui sopra:
• IN VIA PRINCIPALE: dichiarare inammissibile e, in ogni caso, rigettare in quanto infondato l'appello promosso dal e confermare la sentenza n. Parte_1 17/23 emessa dal Tribunale di Chieti – sezione distaccata di Ortona appellata da controparte.
• IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi, oltre 15% per spese generali, oltre
CPA e successive.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'impugnata sentenza resa all'esito del giudizio di primo grado n. 629/2020 – promosso dalla contro il (onde sentir Parte_3 Parte_1 condannare il convenuto al pagamento dell'importo di € 78.008,41 (poi ridimensionato in sede di conclusionale in € 48.468,34) per un credito complessivo per sorte capitale derivante dalla sommatoria di crediti ceduti dalla “Hera Comm. S.r.l.”, dalla “Olivetti s.p.a.” e dalla
“Mazal Global s.r.l.” all' attrice con interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 maturati sulla sorte capitale, interessi anatocistici con decorrenza dalla domanda, della somma di € 7.240,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2 D. Lgs. 231/2002, di € 10.177,53 a titolo di crediti derivanti dal ritardo nel pagamento da parte del convenuto di altre fatture con interessi anatocistici dalla domanda e della somma forfettaria di € 36.120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2 D. Lgs.
231/2002) giudizio nell'ambito del quale si era costituito il contestando la Parte_1 domanda attorea- il Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona così statuiva: “a) in accoglimento della domanda proposta da parte attrice, condanna parte convenuta al pagamento, in favore della prima, della somma di € 102.005,87, a cui devono aggiungersi gli interessi maturati sul capitale di € 48.468,34 (da calcolarsi in base al tasso ex D. Lgs. 231/2002), e gli interessi anatocistici dalla domanda fino al saldo
(sempre al tasso ex D. Lgs. 231/2002); b) condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese processuali, quantificate in € 11.268,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, ed € 786,00 per spese vive.”
1.1. Il Tribunale dava atto che, a sostegno della domanda, l'attrice aveva dedotto che: - era titolare di un credito complessivo per sorte capitale di € 78.008,41 (poi ridotto ad € 48.468,34 con la comparsa conclusionale) risultante dalla sommatoria dei crediti a lei ceduti da Hera
Comm S.r.l., Olivetti S.p.A. e Mazal Global S.r.l., portati da fatture emesse dalle predette a fronte di prestazioni rese al;
- su tale somma erano dovuti anche gli Parte_1
interessi di mora previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, quelli anatocistici con decorrenza dalla data della domanda, nonché il risarcimento forfettario del danno ai sensi dell'art. 6, comma
2, del D. Lgs. n. 231/2002, per euro 7.240,00; - era cessionaria di crediti derivanti dal ritardo nel pagamento da parte del convenuto di altre fatture e quindi titolare di un credito di € 10.177,53, oltre ad interessi anatocistici dalla domanda, nonché della somma forfettaria di
€ 36.120,00, ai sensi del richiamato art. 6.
1.2. Dava ancora atto che il si era costituito in giudizio eccependo Parte_1
l'avvenuto pagamento di alcune delle somme richieste (poi riconosciuto dall'attrice con la prima memoria istruttoria e con la comparsa conclusionale), l'erroneità del calcolo degli interessi effettuato dalla Banca, l'inapplicabilità dell'art. 6 comma 2 D. Lgs. 231/2002 essendo incostituzionale l'interpretazione secondo cui tale somma spetterebbe per il ritardo nel pagamento di ogni singola fattura, anche se i crediti derivano dallo stesso rapporto di durata e deducendo di non aver mai ricevuto le fatture della “Hera Comm S.r.l.”
1.3. Ciò detto, il Tribunale rilevava che l'attrice aveva dato prova della sussistenza dei crediti vantati e della titolarità attiva dei rapporti dedotti in giudizio mediante la produzione di tutte le fatture con la relativa prova dell'invio al e dei contratti di cessione, Pt_1
documentazione non contestata specificatamente dalla convenuta.
Osservava che ai fini dell'opponibilità della cessione al debitore è sufficiente anche la mera presentazione della domanda giudiziale da parte della cessionaria.
1.4. Riteneva non accoglibile la censura relativa al calcolo degli interessi, sollevata dalla convenuta, in quanto eccessivamente generica.
Spiegava che non era stato possibile espletare alcun accertamento mediante CTU in quanto il convenuto si era limitato ad eccepire che l'attrice aveva errato nel calcolare gli interessi, senza specificare le date nelle quali aveva ricevuto le fatture e senza redigere un prospetto del calcolo degli interessi dovuti emendato dagli errori asseritamente commessi dalla banca.
1.5. Riteneva applicabili gli importi a titolo di penale ex art. 6 D. Lgs. 231/2002.
Osservava che il D. Lgs. 231/2002 è applicabile ai pagamenti effettuati nell'ambito di transazioni commerciali e, nel caso di specie, i contratti da cui erano derivati i crediti ceduti erano stati conclusi tra un'impresa ed un ente pubblico territoriale.
Rilevava che dalla lettura dell'art. 6 comma 2 D. Lgs 231/2002, introdotto dal D. Lgs.
192/2012, recependo quanto previsto dall'art. 6 par. 1 della direttiva dell'Unione Europea n.
7/2011, si evince che per ottenere il risarcimento forfettario, il creditore, una volta provato il titolo, deve limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, al quale poi spetterà l'onere di dimostrare fatti modificativi o estintivi della pretesa, non essendo necessaria la prova del danno.
Riteneva applicabile l'importo di € 40,00 per ogni singola fattura non pagata, come stabilito dalla Commissione Europea nelle risposte alle domande frequenti (FAQ) in relazione alla direttiva 7/2011 e dalla sentenza n. 585/2022 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Riteneva infondata la richiesta della convenuta di interpretare la norma in senso costituzionalmente orientato in quanto secondo l'orientamento della Corte Costituzionale
(sentenze n. 170/1984, n. 168/1991 e n. 113/1985) le norme dell'Unione Europea devono essere considerate prevalenti su quelle interne con conseguente disapplicazione della norma nazionale incompatibile ed assume carattere vincolante non solo la disposizione del diritto eurounitario in sé per sé, ma anche l'interpretazione che ne viene data da parte della
Corte di Giustizia Europea.
Rilevava l'insussistenza dei presupposti per censurare l'art. 6 della direttiva n. 7/2011 davanti alla Corte Costituzionale in quanto non lede diritti fondamentali dell'individuo.
Osservava che, in ogni caso, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità la previsione di sanzioni in materia civile non può essere ritenuta contrastante con l'ordine pubblico e l'istituto dei risarcimenti punitivi non è incompatibile con l'ordinamento italiano.
Riteneva infondata anche la richiesta di detrarre, dalla somma riconosciuta ai sensi dell' art. 6 della direttiva n. 7/2011, gli importi dovuti a titolo di spese processuali in quanto tale norma si riferisce esclusivamente alle spese stragiudiziali per il recupero, mentre le spese processuali sono legate al nesso di causalità con il processo e il risarcimento forfettario è dovuto automaticamente in seguito all'inadempimento dell'obbligo di pagamento da parte del debitore, per cui il diritto a tale risarcimento sorge prima dell'inizio dell'azione giudiziale.
1.6. Condannava il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma di €
102.005,87, a cui dovevano essere aggiunti gli interessi maturati sul capitale di € 48.468,34
(da calcolarsi in base al tasso ex D. Lgs. 231/2002), e gli interessi anatocistici dalla domanda fino al saldo (sempre al tasso ex D. Lgs. 231/2002) e al pagamento delle spese di lite.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello il chiedendo l'accoglimento Parte_1
delle conclusioni in epigrafe trascritte sulla scorta di due motivi di gravame con i quali ha denunciato: 1) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la banca, mediante la documentazione allegata alla seconda memoria istruttoria, avesse dimostrato la sussistenza dei crediti vantati e la titolarità attiva dei rapporti dedotti in giudizio;
2) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la documentazione prodotta dall'attrice non fosse stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'ente convenuto.
3. Nel presente grado di giudizio si è costituita l'appellata chiedendo di Controparte_1 dichiarare inammissibile e, in ogni caso, rigettare in quanto infondato l'appello.
4. Nel corso della prima udienza del giorno 7.11.2023 svoltasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha rinviato, ai sensi dell'art. 352
c.p.c., all'udienza del 19.11.2024 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare le comparse conclusionali.
Come detto anche l'udienza del 19.11.2024 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
22.11.2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. I due motivi di gravame possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi.
Detti motivi si rivelano ammissibili, ma sono per gran parte infondati.
5.1 Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che la banca avesse dimostrato la sussistenza dei crediti vantati e la titolarità attiva dei rapporti dedotti in giudizio producendo per ogni singola posta creditoria rivendicata in giudizio gli atti di cessione atti a legittimarne il pagamento.
Argomenta che il giudice di primo grado ha erroneamente affermato esservi la prova del
Cont diritto di ad ottenere il pagamento di € 7.240,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs.
n. 231/2002.
Deduce che dagli atti di cessione stipulati tra ed Hera Comm in data Controparte_1
30 marzo 2020, 30 settembre 2020 e 7 luglio 2021 e dagli atti di cessione dei crediti derivanti dalle quattro fatture emesse dalle cedenti Olivetti e depositati agli atti Controparte_3 emerge che l'oggetto del contratto di cessione è costituito solo dagli importi delle fatture e dai loro frutti (interessi connessi alle obbligazioni pecuniarie in coerenza con quanto stabilisce l'art. 820 c.p.c.) con esclusione quindi di ogni (ipotetica) cessione di altri e diversi diritti di credito derivanti dal contratto originario tra e le società fornitrici Parte_1 dei beni che hanno inteso “cedere” solo le fatture rimaste impagate.
Argomenta che il giudice di primo grado non ha considerato che l'odierna appellante ha preso posizione in merito al compendio probatorio acquisito al processo dopo che la società attrice ha effettuato le produzioni documentali con le note di trattazione scritta del
13.02.2023.
Denuncia ancora l'assenza di titolarità dell'appellata del diritto di credito in relazione alle somme portate dalle “Note di Debito” e la mancata prova della sussistenza degli atti di cessione che legittimano la richiesta dell'importo di € 10.177,53 a titolo di interessi di mora connessi al mancato e/o tardivo pagamento di crediti diversi rispetto alla sorte capitale, derivanti dalle “note di debito” allegate ai docc. 4 e 5 del fascicolo di parte appellata. Argomenta che la non ha dimostrato di essere titolare del relativo diritto, acquisito a CP_1
titolo originario o derivativo, in quanto il doc. 16 prodotto in giudizio con la seconda memoria istruttoria ai sensi dell'art. 183, 6° comma, contiene atti di cessione che riguardano esclusivamente le fatture che compongono la sorte capitale originariamente indicata in €
78.008,41 poi ridotta ad € 48.468,34 in sede di scritti conclusionali, mentre il doc. 17 che avrebbe dovuto contenere “gli atti di cessione delle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle ND” non è presente nel fascicolo di parte, né tali atti di cessione sono rinvenibili all'interno di un diverso documento comunque acquisito al processo.
Deduce che le fatture allegate nelle uniche cessioni di Hera Comm prodotte in giudizio con il documento n. 16 si riferiscono a periodi temporali diversi e nulla hanno a che vedere con l'ipotetica cessione delle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note di debito esibite sub docc. 4 e 5 del fascicolo di parte dell'appellata (crediti Cont ceduti con gli atti di cessione sottoscritti tra Hera Comm e in data 30 marzo 2020, 30 settembre 2020 e 7 luglio 2021).
Argomenta che per quanto riguarda le quote di interessi di mora contabilizzate nelle note di debito a fronte del tardivo pagamento delle fatture emesse da nel Controparte_4
periodo tra il 18.01.2018 ed il 27.03.2018 (nota di debito n. 90010918), e tra il 19.04.2018 ed il 19.10.2018 (nota di debito n. 90012910) nessuna cessione di credito sottoscritta da
Cont in favore di è stata prodotta agli atti. Controparte_4
Rileva che l'appellata non ha dimostrato le cessioni dei crediti, in relazione ai quali rivendica il pagamento degli interessi di mora, portati dalle fatture emesse da Lake Securisation tra l'8.11.2016 e l'11.11.2016 (nota di debito n. 90010918, secondo riquadro), e quelle emesse da EN IA il 10.12.2015 (nota di debito n. 90008722, secondo riquadro) e tra il
14.09.2017 ed il 11.12.2017 (nota di debito n. 90008990).
Cont Lamenta l'assenza di titolarità del diritto di credito di anche in relazione alla somma di euro 36.120,00 rivendicata ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002 corrispondente all'importo di euro 40,00 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note di Debito esibite sub doc. 4 e 5 del fascicolo di parte appellata, per inesistenza degli atti di cessione del credito che legittimano la richiesta di tale importo.
Argomenta che la mancata produzione in giudizio degli atti di cessione impedisce al di verificare se tra i diritti asseritamente trasferiti dalle società cedenti alla Pt_1 (presunta) cessionaria vi sono ricompresi anche quelli relativi al risarcimento del danno di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 231/2002.
Deduce che l'appellata non ha dimostrato la propria titolarità del credito di 10.177,53 euro,
a titolo di interessi di mora derivanti dal tardivo pagamento delle fatture sottese alle note di debito di cui ai doc. nn. 4 e 5 e dell'importo di euro 36.120,00 a titolo di risarcimento forfettario del danno previsto dall'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002 e tale difetto di legittimità può essere rilevato anche d'ufficio.
Con il secondo motivo l'appellante argomenta che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, con le note di trattazione scritta e conclusionali in occasione
Cont dell'udienza del 13 febbraio 2023 ha preso posizione sulla documentazione esibita da entro il triplo termine dell'art. 183, comma 6, c.p.c. Cont Deduce di aver eccepito l'assenza di titolarità del diritto di ad esigere il pagamento della somma di euro 7.240,00 a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 6, comma 2 del
D.Lgs. n. 231/2002 per le 181 fatture impagate e/o pagate in ritardo costituenti la sorte capitale, l'impossibilità, per la società attrice, di esigere il pagamento della somma di euro
10.177,53 e l'assenza di titolarità del diritto della al credito di euro 36.120,00 (euro CP_1
40x 903 fatture) a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.Lgs. n.
231/2002.
Lamenta che il giudice di primo grado non ha considerato che il con la Parte_1 memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., depositata il 30 settembre 2022 ha contestato la debenza della somma di euro 10.177,53, a titolo di interessi moratori per fatture asseritamente pagate in ritardo a , Hera Comm, Lake Securisation ed CP_5
data la mancata esibizione dell'atto e/o degli atti di cessione e aveva Controparte_6
dedotto che la non aveva dimostrato di avere diritto anche alla corresponsione della CP_1
somma di euro 36.120,00 (903x40) per una serie di fatture di cui non aveva dato prova di essere l'effettiva cessionaria da parte dei creditori originari.
Argomenta che il richiamo del giudice di primo grado alla sentenza della Cassazione n.
1770/2014 secondo cui “la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c. può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 c.c.” è del tutto inconferente.
Rileva che la contestazione dell'appellante in primo grado riguardava l'omessa dimostrazione da parte della della titolarità attiva dei rapporti dedotti in giudizio, non CP_1 la possibilità di surrogare la mancata notificazione stragiudiziale degli atti di cessione dei crediti con la notificazione degli stessi attraverso la loro “comunicazione” in sede giudiziale.
Lamenta che il giudice di primo grado ha erroneamente affermato che la documentazione prodotta in giudizio dalla non era stata oggetto di “specificata contestazione da parte CP_1 del in quanto nessuna acquisizione probatoria era pervenuta al processo in Pt_1
relazione a due partite creditorie (euro 10.177,53 ed euro 36.120,00) riconosciute alla CP_1
con la sentenza n. 17/2023 in assenza della produzione degli atti di cessione che Cont legittimavano ad esigerli dal . Parte_1
5.2. Il Collegio rileva in primo luogo l'ammissibilità dei motivi di appello, con rigetto dell'eccezione (di inammissibilità) sollevata dall'appellata sul rilievo che in primo grado Cont l'appellante non ha contestato il difetto di legittimazione di al pagamento di alcuno dei crediti oggetto del giudizio.
Al riguardo -premesso che la contestazione della titolarità, attiva o passiva del rapporto controverso indica gli estremi di una mera difesa, quando (come nella specie) siano stati ritualmente acquisiti gli atti su cui la contestazione si fonda- si osserva che già in primo grado l'odierna appellante aveva reiteratamente contestato la titolarità in capo all'odierna appellata sia del diritto ad esigere l'importo di € 7.240,00 (relativamente alle fatture azionate in linea capitale), sia del diritto ad esigere l'importo indicato nelle note di debito (€10.177,53)
e quello ulteriore di € 36.120,00, per mancata esibizione dell'atto o degli atti di cessione dei crediti il cui tardivo pagamento aveva ingenerato il sorgere di quelli azionati in giudizio.
5.3. Venendo all'esame dei motivi di gravame, giova preliminarmente chiarire che l'atto di impugnazione attinge le statuizioni della sentenza di primo grado nelle parti in cui il
Tribunale di Sulmona: 1) ha, relativamente al mancato pagamento delle fatture azionate in linea capitale (come detto dell'importo originariamente indicato nella misura di € 78.008,41, successivamente ridimensionato ad € 48.468,34), riconosciuto come dovuto l'importo di €
7.240,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs n. 231/2002, come novellato dal D.Lgs n.
192/2012, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la sorte capitale (la sentenza di primo grado non risulta invece impugnata quanto alla statuizione di condanna del convenuto, odierno appellante, al pagamento della sorte capitale di € 48.468,34, oltre agli interessi maturati sul capitale (da calcolarsi in base al tasso ex D.Lgs 231/2002); 2) ha riconosciuto, relativamente ad altre fatture pagate in ritardo
(diverse da quelle azionate in linea capitale) l'importo di € 10.177,53 per interessi di mora;
3) ha riconosciuto, relativamente alle fatture pagate in ritardo di cui al precedente punto (diverse, come detto, da quelle azionate in linea capitale) l'importo di € 36.120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs n. 231/2002.
5.4. Ciò detto, va subito rilevato che il gravame, per la parte afferente al denunciato erroneo riconoscimento dell'importo di € 7.240,00, non si rivela fondato.
5.4.1. Parte appellante, come detto, non contesta nel presente grado la debenza degli importi rivendicati dalla controparte in linea capitale, a titolo di interessi moratori e di interessi anatocistici, né la titolarità di tali poste di credito in capo alla cessionaria, mentre torna a contestare che con gli atti di cessione siano state cedute all'appellata anche le poste creditorie previste dall'art. 6 comma 2 D.Lgs n. 231, il che impone di procedere all'esame Cont degli atti di cessione relativi alle 181 fatture azionate in linea capitale (cedute a da Hera
Comm, da Olivetti e da ). Controparte_3
Cont 5.4.2. La ha prodotto, per quanto riguarda i crediti per sorte capitale, con il doc. n. 16 allegato alla seconda memoria ex art 183 comma 6 c.p.c., gli atti di cessione (Hera Comm aprile 2020, Hera Comm giugno 2020, Hera Comm ottobre 2020, Controparte_7
Cont
Olivetti S.p.a.) con i quali le società fornitrici hanno ceduto a i crediti per sorte
[...]
capitale e relativi accessori, composti da un testo contrattuale e da un allegato contenente la descrizione dei crediti ceduti in cui sono riportati, in colonna, l'anno di emissione delle fatture cedute, il numero identificativo del documento, la data e l'importo.
In particolare: gli atti di cessione intercorsi nell'aprile, giugno e ottobre 2000 tra la Hera
Comm e la oltre a precisare che “la presente cessione concerne esclusivamente i CP_1 crediti indicati in allegato” prevede altresì “La presente cessione comprende i frutti da maturarsi”; l'atto di cessione intercorso nel gennaio 2019 tra la Controparte_7
e la Banca, oltre a precisare, “la presente cessione concerne esclusivamente i crediti indicati in allegato” prevede altresì “La presente cessione comprende i frutti scaduti e da maturarsi”;
l'atto di cessione intercorso nel dicembre 2019 tra la Olivetti S.p.A. e la oltre a CP_1 precisare, “la presente cessione concerne esclusivamente i crediti indicati in allegato” prevede altresì “La presente cessione comprende i frutti scaduti e da maturarsi”.
5.4.3. Non condivisibile si rivela l'interpretazione suggerita da parte appellante secondo cui,
a fronte del tenore delle clausole sopra riportate, sarebbero ricompresi nella cessione unicamente i frutti (cioè gli interessi) non anche la posta creditoria vantata ex art. 6, comma
2, D.Lgs n. 231/2002, specie in ragione dell'utilizzo nelle clausole contrattuali dell'avverbio
“esclusivamente” in riferimento ai “crediti indicati in allegato” che starebbe a significare che il cedente ed il cessionario non hanno inteso cedere altri diritti, di credito o di altro genere, che, a vario titolo, possono derivare dai contratti originari tra e società Parte_1
cedenti.
Al riguardo è appena il caso di rilevare che laddove le parti hanno indicato quale oggetto della cessione “esclusivamente” i crediti indicati nell'allegato hanno evidentemente inteso far riferimento ai rapporti indicati nelle fatture citate, con esclusione di altri rapporti, non anche escludere dalla cessione gli accessori del credito ceduto (che ai sensi dell'art. 1263
c.c. primo comma si trasferiscono al cessionario) nei quali (da intendersi quale somma di utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione, come precisato da Cass. 2978/2016 e da ultimo da Cass. 21275/2024) deve certamente ricomprendersi la posta creditoria di cui all'art. 6 comma 2 D.L.vo 231/2002 che sorge automaticamente in capo al creditore a causa dell'omesso/tardivo pagamento della sorte capitale da parte del debitore ceduto.
Del resto ove si abbia riguardo all'art. 6 della direttiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 (rubricato “Risarcimento delle spese di recupero” contenente le seguenti previsioni “
1. Gli Stati membri assicurano che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali in conformità dell'art. 3 o 4, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di 40 EUR. 2 Gli
Stati membri assicurano che l'importo forfettario di cui al paragrafo 1 sia esigibile senza che sia necessario un sollecito e quale risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore.
3. Il creditore, oltre all'importo forfettario di cui al paragrafo 1, ha il diritto si esigere dal debitore un risarcimento ragionevole per ogni costo di recupero che ecceda tale importo forfettario sostenuto a causa del ritardo di pagamento del debitore. Ciò potrebbe comprendere anche le spese che il creditore ha sostenuto per aver affidato un incarico a un avvocato o a una società di recupero crediti”), in attuazione del quale, con D.Lgs 192/2012,
è stato introdotto il comma 2 dell'art. 6 D.Lgs 231/2002, risulta evidente la funzione del riconoscimento dell'importo forfettario di € 40,00 ed il suo stretto collegamento con l'esercizio del credito rispetto al quale è privo di profili di autonomia.
5.5. Il gravame merita invece parziale accoglimento per la parte relativa al denunciato erroneo riconoscimento, relativamente ad altre fatture pagate in ritardo (diverse da quelle azionate in linea capitale) dell'importo di € 10.177,53 per interessi di mora (punto 2 del paragrafo 5.3.) e dell'ulteriore importo di € 36.120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs
231/2002 (punto 3 del paragrafo 5.3.) 5.5.1. Infondato si rivela il rilievo secondo cui parte appellata avrebbe omesso la produzione in primo grado degli atti di cessione relativi alle fatture (diverse da quelle azionate in linea capitale) per i cui importi (pagati in ritardo) parte attrice aveva rivendicato il pagamento degli interessi di mora e degli importi di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs 231/2002.
Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, dall'esame del fascicolo telematico di primo grado risulta che l'appellata ha provveduto a depositare, unitamente alla seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. (il deposito della quale è stato effettuato in data
28.10.2022 –nel rispetto dei termini concessi dal giudice, con decorrenza 1.09.2022, ex art. 183 VI comma c.p.c.- un doppio deposito, al fine di poter procedere alla produzione di tutti gli allegati, evidentemente non possibile tecnicamente con un solo deposito), non solo i documenti nn. 13, 14 e 15 (quest'ultimo contente le fatture il cui tardivo pagamento aveva generato gli interessi di mora di cui alle note di debito) ma anche il doc. 17 (cartelle zippate all'interno delle quali sono contenute sottocartelle ciascuna delle quali indicata con il nominativo della fornitrice-cedente) contenente gli atti di cessione delle fatture non azionate in linea capitale ma azionate solo per gli interessi di mora e per gli importi di cui all'art. 6, comma 2, D.L.vo 231/2002.
5.5.2 Dalla disamina di tali atti di cessione (atto di cessione del giugno 2018 intercorso tra la e la riguardante i crediti di cui alle fatture emesse dal Controparte_8 CP_1
18.01.2018 al 27.03.2018; atto di cessione del dicembre 2018 intercorso tra la CP_8
e la riguardante i crediti di cui alle fatture emesse dal 19.04.2018 al 19.10.2018;
[...] CP_1
atto di cessione del giugno 2019 intercorso tra Hera Comm S.r.l. e la riguardante i CP_1
crediti di cui alle fatture emesse dal 25.02.2019 al 24.05.2019; atto di cessione del dicembre
2019 intercorso tra Hera Comm S.r.l. e la riguardante i crediti di cui alle fatture CP_1
emesse dal 10.10.2019 al 9.11.2019; atto di cessione del settembre 2019 intercorso tra
Hera Comm S.r.l. e la riguardante i crediti di cui alle fatture emesse tra il 30.05.2019 CP_1
ed il 23.08.2019; atto di cessione del settembre 2018 intercorso tra Hera Comm S.r.l. e la riguardante i crediti di cui alle fatture emesse tra il 23.02.2018 ed il 27.08.2018; atto CP_1
di cessione del novembre 2019 intercorso tra la e la Controparte_9 CP_1 riguardante “i crediti incassandi per interessi maturati e non ancora riscossi” sui crediti per sorte capitale di cui alla cessione avvenuta in data 28.06.2018 tra Controparte_10
(originariamente ceduti da 1) 2)
[...] Controparte_6 CP_11
3) e già incassati
[...] Controparte_12 all'atto della cessione di cui sopra) relative a fatture emesse tra il 9.09.2016 ed il 3.10.2017
(trattasi di fatture diverse da quelle richiamate nella nota di debito n. 90008990); atto di cessione del giugno 2018 intercorso tra la (a sua volta cessionaria Controparte_9
di e la Banca riguardante i crediti di cui a fatture emesse tra il giorno Controparte_6
8.11.2016 ed il 31.03.2018) emerge in modo inequivocabile la cessione dei crediti di cui alle fatture richiamate nelle seguenti note di debito: 90010918 dell'anno 2018 (relativa, quanto al primo riquadro, a fatture emesse da dal 18.01.2019 al 27.03.2018 e, quanto CP_5 al secondo riquadro, a fatture emesse da dall'8.11.2016 all'11.11.2016); Controparte_9 prima parte della nota di debito n. 9008722 dell'anno 2019 (relativa, quanto al primo riquadro, a fatture emesse da Hera Comm. S.p.A. dal 23.02.2018 al 27.08.2018), n.
90012910 dell'anno 2019 (relativa a fatture emesse da dal 19.04.2018 al CP_5
19.10.2018), n. 90016475 dell'anno 2019 (relativa a fatture emesse da Hera Comm. dal
25.02.2019 al 24.05.2019), n. 9005835 dell'anno 2020 (relativa a fatture emesse da Hera
Comm. dal 10.10.2019 al 9.11.2019), n. 90009117 dell'anno 2020, n. 90009465 dell'anno
2020 (relativa a fatture emesse da Hera Comm il 24.12.2018 e dal 16.05.2019 al
23.08.2019), n. 90013696 dell'anno 2020 (relativa a fatture emesse da Hera Comm dal
24.05.2019 al 31.07.2019).
Non risulta invece provata la cessione all'appellata dei crediti richiamati nella seconda parte della nota diito n. 9008722 dell'anno 2019 (relativa, quanto al secondo riquadro, a 6 fatture emesse da EN IA il 10.12.2015) nonché dei crediti richiamati nella nota di debito n.
90008990 (relativa a n. 180 fatture emesse da EN IA tra il 28.02.2017 e l'11.12.2017, segnatamente: n.
1. fattura emessa il 28.02.2017, n. 1 fattura emessa il 14.09.2017, n. 1 fattura emessa 9.10.2017, n. 21 fatture emesse il 12.10.2017, n. 2 fatture emesse l'8.11.2017, n. 33 fatture emesse il 13.11.2017, n.1 fattura emessa il 24.11.2017, n. 1 fattura emessa il 29.11.2017, n. 1 fattura emessa il 5.12.2017, n. 7 fatture emesse il 6.12.2017, n.
111 fatture emesse l'11.12.2017).
5.5.3 A tanto consegue che -acclarata l'intervenuta cessione dei crediti (diversi da quelli azionati in giudizio anche in linea capitale) indicati nelle fatture richiamate nelle note di credito prodotte dalla parte attrice in primo grado, con esclusione di quelli di cui alle fatture richiamate nella seconda parte della nota di debito n. 9008722 dell'anno 2019 e di quelli di cui alle fatture richiamate nella nota di debito n. 90008990- va riconosciuta, in tali limiti, la titolarità in capo all'appellata del diritto a percepire gli interessi di mora generati dal tardivo pagamento dei crediti, nella misura complessiva specificata nelle note di debito (nei cui allegati sono indicati, relativamente a ciascuna fattura tardivamente pagata, il nominativo della società che l'aveva emessa;
l'importo; la data di emissione e di scadenza;
la data di inizio decorrenza degli interessi moratori;
la data di fine calcolo;
il totale dei giorni di ritardato pagamento della sorte capitale;
il tasso degli interessi di mora), con rideterminazione tuttavia in riduzione del credito per interessi di mora (riconosciuto dal primo giudice nella misura di
€ 10.177,53) attraverso l'eliminazione degli interessi di mora relativi alle fatture di EN
IA richiamate nella nota di debito n. 9008722 pari a complessivi € 181,19 e quelli relativi alle fatture di EN IA richiamate nella nota di debito n. 90008990 pari a complessivi € 819,99, così pervenendosi all'importo di € 9.175,82 = € 10.177,53 – (€ 181,19
+ € 819,99).
5.5.4. Va inoltre riconosciuto, sulla base delle argomentazioni già sopra svolte al paragrafo
5.4.3, il credito di parte appellata ex art. 6, comma 2, D.L.vo 231/2002 relativamente alle fatture (diverse da quelle azionate in giudizio anche in linea capitale) pagate in ritardo.
Detto credito, riconosciuto in primo grado nella misura di € 36.120,00 (€ 40,00 x n. 903 fatture pagate in ritardo), deve essere rideterminato in riduzione, attraverso l'esclusione dal numero delle fatture da considerare di n. 186 fatture emesse da EN IA, menzionate nelle note di debito, ma relative a crediti di cui non è stata dimostrata dall'appellata l'avvenuta cessione .
Il credito spettante alla appellata a tale titolo deve pertanto essere rideterminato in €
28.680.00 (€ 40,00 x n. 717 fatture pagate in ritardo).
5.6. A quanto sopra consegue che il credito di parte appellata deve essere rideterminato nella misura di € 93.564,16, (€ 48.468,34 + 7.240,00 + € 9.175,82+ € 28.680,00), a cui debbono aggiungersi gli interessi maturati sul capitale di € 48.468,34 (da calcolarsi in base al tasso ex D.Lgs 231/2002) e gli interessi anatocistici dalla domanda fino al saldo (sempre al tasso ex D.Lgs. 231/2002)
6. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio appare equo compensare tra le parti le spese del doppio grado nella misura del 10% i e condannare l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata del residuo 90%, delle spese, liquidate come da dispositivo ex D.M.
47/2022, quanto al primo grado conformemente alla liquidazione operata in primo grado e, quanto al presente grado, con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento, con esclusione per il presente grado della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza
CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore della appellata, del complessivo importo di € 93.564,16, a cui devono aggiungersi gli interessi maturati sul capitale di € 48.468,34 (da calcolarsi in base al tasso ex D.Lgs 231/2002) e gli interessi anatocistici dalla domanda fino al saldo (sempre al tasso ex D.Lgs. 231/2002).
2) DICHIARA compensate nella misura del 10% le spese di lite del doppio grado e condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, del residuo 90% delle spese, liquidate, nell'intero: quanto al giudizio di primo grado, in complessivi €
12.054,00 di cui € 786,00 per esborsi ed € 11.268,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
quanto al presente grado, in complessivi € 9.991,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 3.12.2024
La Consigliera rel. est.
(dott.ssa Carla Ciofani) La Presidente
(dott.ssa Nicoletta Orlandi)