Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/04/2025, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice dott. Giovanni De Palma ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Napoli, Parte_1
Ivano Leccisi, Pierlucio Napoli, ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
Fatto e diritto Con atto depositato in data 20.9.2023, la ricorrente di cui in epigrafe, dopo aver rilevato che, a seguito del riconoscimento in via giudiziale del diritto all'assegno ordinario di invalidità con decorrenza marzo 2020, l' le aveva liquidato i relativi CP_1 arretrati in misura di euro 14.909,45, operando, tuttavia, la trattenuta di euro 2.826,18 a titolo di ritenute Irpef, senza, con ciò, considerare che “non è dovuta alcuna imposta per effetto delle detrazioni per lavoro dipendente spettanti al pensionato e non fruite nello stesso periodo”, deducendo l'illegittimità dell'operato dell' e dolendosi CP_1 altresì del danno (rappresentato dalle trattenute fiscali illegittimamente applicate) scaturito dal fatto che l'istituto non ha liquidato tempestivamente la prestazione,
“impedendo la fisiologica applicazione delle detrazioni che avrebbero azzerato il debito fiscale”), ha chiesto che il giudice del lavoro adito “... condanni l' alla CP_1 restituzione della somma di euro € 2.826,18, ovvero alla somma che risulterà dovuta a mezzo di idonea CTU, oltre interessi legali/rivalutazione dal 1 giugno 2022 al soddisfo ai sensi dell'art 16, comma 6, l.412/91 ed art. 7 l.533/73; 2) in via subordinata dichiari l tenuto al pagamento della somma sub 1) a titolo CP_1 risarcitorio ed in ogni caso al risarcimento dei danni da determinarsi secondo equità, e per l'effetto condanni l'istituto al pagamento delle predette, oltre interessi legali/rivalutazione dal 1 giugno 2022 al soddisfo”, con vittoria di spese. Costituitosi, l' ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e CP_1 ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, è da disattendere l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall dovendosi nel caso fare riferimento al condivisibile orientamento CP_1 ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, secondo cui “le controversie tra
Tanto premesso, norme di riferimento sono gli art. 17 e 21 del TUIR n. 917/1986, alla cui stregua:
“1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: (….) b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti (cui, ai sensi dell'art. 49 dello stesso testo unico, sono da ricondurre anche le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati), percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'articolo 47 e al comma 2 dell'articolo 46 (….)” (art. 17);
“1. Per gli altri redditi tassati separatamente, ad esclusione di quelli in cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 17 e di quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo comma 1 dell'articolo 17, l'imposta è determinata applicando all'ammontare percepito, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi e le somme indicati, rispettivamente, nelle lettere b), c-bis) e n-bis) del comma 1 dell'articolo 17, all'anno in cui sono percepiti (….).
3. Se in uno dei due anni anteriori non vi è stato reddito imponibile si applica l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell'altro anno;
se non vi è stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota stabilita all'art. 11 per il primo scaglione di reddito.
4. Per gli emolumenti arretrati di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 16 (vedi poi art. 17 a norma dell'art. 2, comma 3, D. Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344) l'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi è ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni previste nell'art. 12 e nei commi 1 e 2 dell'art. 13 (vedi poi art. 14 a norma dell'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, successivamente abrogato) se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono (….)”.
In punto di fatto non è in contestazione (e, in ogni caso, risulta dalla documentazione versata in atti) che:
1) in favore della ricorrente sia stato liquidato in data 5.5.2022 l'assegno ordinario d'invalidità categoria IOCOM n. 3522906 con decorrenza 1 marzo 2020, in seguito alla notifica della sentenza n. 875/2022 resa nel giudizio n. 602/2019 r.g.;
2) dalla liquidazione sono derivati arretrati per l'importo complessivo pari a euro 14.909,45 (di cui euro 8.350,06 conguagliati con i ratei della pensione cat. INVCIV), in buona parte relativi ad anni precedenti all'anno d'imposta di erogazione;
3) gli emolumenti arretrati relativi agli anni precedenti sono stati tassati con l'aliquota del 23% prevista dagli artt. 11 comma 1 lettera a), 17 comma 1, lettera b) e 21, commi 3 e 4, del TUIR.
A fronte del quadro normativo dappresso richiamato (e tenuto, altresì, conto che, come condivisibilmente chiarito da Cass. n. 10887/2019, “sono redditi da lavoro dipendente le pensioni di qualsiasi genere, pertanto anche le somme percepite a titolo di pensione d'invalidità. A norma dell'art. 17, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), si applica il regime della tassazione separata agli “emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti”. Pertanto, per le somme percepite a titolo di arretrati di pensione d'invalidità trova applicazione il principio di cassa, con la conseguenza che tali somme devono essere assoggettate a tassazione secondo i criteri vigenti nel periodo d'imposta in cui si e verificato il relativo pagamento”), ritiene questo giudice di adeguarsi a quanto affermato dalla Corte di Appello di Lecce con sentenza n. 239/2024 (qui richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.), laddove, riformando la decisione del giudice di primo grado che, nell'ambito di speculare vicenda litigiosa, aveva disatteso la domanda attorea sul rilievo della mancata dichiarazione, al momento della corresponsione degli importi arretrati, del diritto alla fruizione delle detrazioni di imposta spettanti, ha così statuito:
“... Tale argomento è contraddetto dal fatto che nel modello TE08 del 9.09.2021, con il quale sono stati liquidati i ratei arretrati dell'assegno ordinario, nel paragrafo intitolato “imponibilità fiscale” l ha dichiarato che “l'assegno è fiscalmente CP_1 imponibile e per la determinazione dell'imposta netta dovuta si è tenuto conto: delle detrazioni per redditi da pensione”. Da tale affermazione deve desumersi che l' - CP_1 quale soggetto erogatore della pensione- fosse a conoscenza della sussistenza delle condizioni perché l'appellante potesse beneficiare delle detrazioni per redditi da pensione e, dunque, nella quantificazione degli arretrati pensionistici da erogare l medesimo avrebbe dovuto tener conto delle predette detrazioni, che -per CP_2 come dimostrato dall'appellante e non contestato dall'Istituto- assorbivano l'importo delle tassazione separata, a norma del predetto art. 21 TUIR, in presenza di un reddito annuo non superiore a € 8.000,00”. In considerazione di quanto precede e in relazione al fatto che nel modello TE08 del 5.5.2022 relativo alla liquidazione degli arretrati della ugualmente è Parte_1 riportato che “l'assegno è fiscalmente imponibile e per la determinazione dell'imposta netta dovuta si è tenuto conto: delle detrazioni per redditi da pensione”, dunque, deve ritenersi che la somma liquidata alla medesima non doveva essere Parte_1 assoggettata ad ulteriori trattenute fiscali, con l'effetto che l' è tenuto a restituire CP_1 la somma di euro 2.826,18, defalcata a titolo di “trattenute Irpef sugli arretrati imponibili corrisposti anni precedenti”, con la maggiorazione degli accessori ai sensi dell'art. 16. L.n. 412/91. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea è, dunque, meritevole di accoglimento. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell'istituto previdenziale resistente nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 20.9.2023, nei confronti dell' così Parte_1 CP_1 provvede: accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna l' alla restituzione CP_1 in favore della della somma di euro 2.826,18, trattenuta a titolo di Irpef Parte_1 sugli arretrati di pensione liquidati con atto del 5.5.2022, con la maggiorazione degli accessori ex art. 16 L.n. 412/91; condanna l' al pagamento delle spese di lite in CP_1 favore dei procuratori della parte ricorrente, dichiaratisi anticipatari, che liquida in euro 1.000,00, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, il 16 aprile 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma