Art. 2. Art. 3.
La somma di lire 10.000.000, di cui al precedente articolo, sara' stanziata sullo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1953-54.
La somma di lire 10.000.000, di cui al precedente articolo, sara' stanziata sullo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1953-54.