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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/04/2025, n. 2127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2127 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6363/2024 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il Parte_1
12.11.1987 ( ) rappresentata e difesa C.F._1 dall'avv. Emanuela Battaglia, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] il Controparte_1
20.12.1987, ( ); C.F._2
- resistente contumace-
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege –
Oggetto: Separazione giudiziale.
pagina 1 di 7 Precisate le conclusioni all'udienza del 25.3.2025, come da verbale in atti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.6.2024 Parte_1
ha proposto domanda di separazione personale dal
[...]
marito . Controparte_1
Ha dedotto che ha contratto matrimonio con il resistente a
Catania in data 04.9.2010 (trascritto in detto Comune al n. 452,
parte 2, serie A, anno 2010), che sono nati i figli il Persona_1
9.03.2007 e il 25.10.2010 e che la causa della crisi Per_2 coniugale sarebbe da ricondursi all'atteggiamento di disinteresse nutrito dal marito nei confronti della famiglia.
Ha concluso chiedendo disporsi l'affido condiviso dei figli con collocamento presso di sé, di assegnarle la casa coniugale e di porre a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole con un assegno mensile dell'importo di € 600,00.
Non si è costituito in giudizio , Controparte_1
sebbene regolarmente citato.
All'udienza di comparizione del 25.3.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, potendo essere definita allo stato degli atti.
___________
In via preliminare va dichiarata la contumacia di
[...]
. CP_1
La domanda di separazione merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Per quanto attiene al regime di affidamento di , va Per_2
ricordato che la legge n. 54/2006, improntata al diritto del minore pagina 2 di 7 alla cd bigenitorialità (al diritto, cioè, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione), ha introdotto quale regime ordinario di affidamento della prole quello condiviso, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore.
Alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Affinché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi "che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità
educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore” (v. Cass. 2008/16593;
Cassazione civile sez. I 17/12/2009 n. 26587).
Nella specie, non sono state dedotte dalla ricorrente, né sono emerse nel corso del giudizio, circostanze in concreto pregiudizievoli per il minore, idonee a giustificare la deroga al regime ordinario dell'affidamento condiviso.
Va dunque disposto l'affidamento condiviso di con Per_2
collocamento presso la madre, per come richiesto in ricorso.
Salvo diversi accordi tra le parti, il padre potrà tenere con sé
, nel rispetto della sua volontà e del suo gradimento, due Per_2
pomeriggi alla settimana e, a settimane alterne, il fine settimana dalle 16 del sabato alle 20 della domenica;
per tre settimane anche non continuative nel periodo estivo;
per cinque giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del
Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad pagina 3 di 7 anni alterni della festività della Pasqua o di quella del lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale.
Rileva il Collegio che, nelle more del giudizio, la figlia
[...]
è divenuta maggiorenne;
pertanto, nulla deve essere Per_1
disposto in ordine al suo affidamento e collocamento.
Con riguardo alle statuizioni di carattere economico, il resistente è tenuto a contribuire non solo al mantenimento del figlio minorenne , ma anche di Per_2 Persona_1
maggiorenne ma non economicamente autonoma.
Infatti, considerato che convivente con la Persona_1 madre, non ha ancora raggiunto l'indipendenza economica in quanto divenuta da poco maggiorenne, continua a gravare su entrambi i genitori l'obbligo di concorrere al suo mantenimento.
Invero, è pacifico in giurisprudenza che i principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne, ma non economicamente autonomo, segnatamente al tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto anche conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro (ex multis,
Cass. civ. n.26875/2023).
Più nello specifico, l'obbligo di mantenimento della prole, che incombe su ciascun genitore e che discende direttamente dalla legge, come disposto dall'art. 147 c.c., non si esaurisce con il compimento del diciottesimo anno di età dei figli, ma permane,
sussistendone i requisiti, fino a quando questi ultimi non abbiano raggiunto l'autosufficienza economica.
In questo senso, secondo il granitico orientamento del
Supremo Collegio: “L'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non viene meno con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto pagina 4 di 7 l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente,
senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta.
Tale diritto trova oggi precisa espressione nell'art. 337-septies c.c., il quale - come in precedenza l'abrogato art. 155-quinquies c.c. - prevede che il giudice valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico” (Cassazione civile sez. I,
04/04/2024, n.8892).
A ciò ne consegue, come si legge in altro pronunciamento della Suprema Corte, che: “La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti dev'essere
fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza
professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di
un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età”
(Cassazione civile, Ord. del 28/11/2022 n. 34986).
Nel caso di specie, posta l'assenza di deduzioni ed allegazioni in ordine ad un'eventuale attività lavorativa svolta da
[...]
, si può ragionevolmente presumere che quest'ultima, in Per_1
ragione della giovanissima età (essendo ella divenuta maggiorenne da circa un mese) non abbia ancora ultimato il proprio percorso di studi e, pertanto, il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica non può essere a lei addebitato.
In relazione al quantum del mantenimento da porre a carico del resistente, ritiene il Collegio che sia congruo determinarlo nella misura complessiva di € 550,00 mensili (€ 275,00 per figlio) da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese pagina 5 di 7 straordinarie.
Il predetto contributo viene individuato in tale misura tenuto conto delle esigenze di sostentamento della prole e delle condizioni patrimoniali delle parti (nello specifico, la ricorrente ha dichiarato in udienza di essere stata licenziata in data 30.11.2024, di beneficiare della NASPI pari ad € 400,00 mensili, di non avere proprietà immobiliari;
ha allegato che il coniuge svolge attività di lavoratore dipendente come parrucchiere con retribuzione di circa
€ 300,00 a settimana;
va, altresì, considerato il valore della casa coniugale, che è assegnata alla ricorrente ed è di proprietà del resistente), in assenza di ulteriori elementi per la esatta ricostruzione della situazione economica di ciascuna parte, non avendo la ricorrente prodotto alcuna documentazione reddituale a parte la C.U. 2023 attestante 4563,61 per redditi da lavoro dipendente.
Del resto, la somma in oggetto rientra nei parametri del c.d.
“minimo vitale”, somma che, in ragione dell'età dei figli e delle crescenti esigenze legate al loro sviluppo evolutivo, appare strettamente funzionale al soddisfacimento delle esigenze minime di sostentamento.
A va assegnata la casa coniugale sita Parte_1
in Catania, via Acquedotto Greco n.164 - di proprietà esclusiva
del , secondo quanto dichiarato dalla Controparte_1
ricorrente - in quanto con la medesima coabitano i figli.
L'assegnazione della casa coniugale, infatti, costituisce istituto finalizzato eminentemente al mantenimento dell'habitat domestico per i figli minori o maggiorenni non autonomi conviventi con l'istante ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. comma primo, a mente del quale “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”.
Nulla si dispone sul c.d. “Assegno Unico”, il quale viene ripartito secondo le disposizioni di legge. pagina 6 di 7 Le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili, in ragione della contumacia del convenuto e della prevalenza della domanda di status, che non ammette soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 6363/2024 R.G., rigettata ogni altra domanda:
Pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , matrimonio contratto a
[...] Controparte_1
Catania il 4.09.2010 e trascritto nel Registro di Stato Civile del predetto comune al n 452, Parte 2, serie A, anno 2010;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato
civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Affida ad entrambe le parti il figlio , con collocazione Per_2
presso la madre e diritto di visita del padre nei termini di cui in parte motiva;
Assegna a la casa coniugale, sita in Parte_1
Catania, via Acquedotto Greco n.164, con le pertinenze ed i mobili che l'arredano;
Pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere a , per il mantenimento dei Parte_1
figli e entro il giorno 5 di ogni mese, un Per_2 Persona_1 assegno mensile di € 550,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 04/04/2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6363/2024 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il Parte_1
12.11.1987 ( ) rappresentata e difesa C.F._1 dall'avv. Emanuela Battaglia, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] il Controparte_1
20.12.1987, ( ); C.F._2
- resistente contumace-
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege –
Oggetto: Separazione giudiziale.
pagina 1 di 7 Precisate le conclusioni all'udienza del 25.3.2025, come da verbale in atti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.6.2024 Parte_1
ha proposto domanda di separazione personale dal
[...]
marito . Controparte_1
Ha dedotto che ha contratto matrimonio con il resistente a
Catania in data 04.9.2010 (trascritto in detto Comune al n. 452,
parte 2, serie A, anno 2010), che sono nati i figli il Persona_1
9.03.2007 e il 25.10.2010 e che la causa della crisi Per_2 coniugale sarebbe da ricondursi all'atteggiamento di disinteresse nutrito dal marito nei confronti della famiglia.
Ha concluso chiedendo disporsi l'affido condiviso dei figli con collocamento presso di sé, di assegnarle la casa coniugale e di porre a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole con un assegno mensile dell'importo di € 600,00.
Non si è costituito in giudizio , Controparte_1
sebbene regolarmente citato.
All'udienza di comparizione del 25.3.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, potendo essere definita allo stato degli atti.
___________
In via preliminare va dichiarata la contumacia di
[...]
. CP_1
La domanda di separazione merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Per quanto attiene al regime di affidamento di , va Per_2
ricordato che la legge n. 54/2006, improntata al diritto del minore pagina 2 di 7 alla cd bigenitorialità (al diritto, cioè, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione), ha introdotto quale regime ordinario di affidamento della prole quello condiviso, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore.
Alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Affinché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi "che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità
educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore” (v. Cass. 2008/16593;
Cassazione civile sez. I 17/12/2009 n. 26587).
Nella specie, non sono state dedotte dalla ricorrente, né sono emerse nel corso del giudizio, circostanze in concreto pregiudizievoli per il minore, idonee a giustificare la deroga al regime ordinario dell'affidamento condiviso.
Va dunque disposto l'affidamento condiviso di con Per_2
collocamento presso la madre, per come richiesto in ricorso.
Salvo diversi accordi tra le parti, il padre potrà tenere con sé
, nel rispetto della sua volontà e del suo gradimento, due Per_2
pomeriggi alla settimana e, a settimane alterne, il fine settimana dalle 16 del sabato alle 20 della domenica;
per tre settimane anche non continuative nel periodo estivo;
per cinque giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del
Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad pagina 3 di 7 anni alterni della festività della Pasqua o di quella del lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale.
Rileva il Collegio che, nelle more del giudizio, la figlia
[...]
è divenuta maggiorenne;
pertanto, nulla deve essere Per_1
disposto in ordine al suo affidamento e collocamento.
Con riguardo alle statuizioni di carattere economico, il resistente è tenuto a contribuire non solo al mantenimento del figlio minorenne , ma anche di Per_2 Persona_1
maggiorenne ma non economicamente autonoma.
Infatti, considerato che convivente con la Persona_1 madre, non ha ancora raggiunto l'indipendenza economica in quanto divenuta da poco maggiorenne, continua a gravare su entrambi i genitori l'obbligo di concorrere al suo mantenimento.
Invero, è pacifico in giurisprudenza che i principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne, ma non economicamente autonomo, segnatamente al tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto anche conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro (ex multis,
Cass. civ. n.26875/2023).
Più nello specifico, l'obbligo di mantenimento della prole, che incombe su ciascun genitore e che discende direttamente dalla legge, come disposto dall'art. 147 c.c., non si esaurisce con il compimento del diciottesimo anno di età dei figli, ma permane,
sussistendone i requisiti, fino a quando questi ultimi non abbiano raggiunto l'autosufficienza economica.
In questo senso, secondo il granitico orientamento del
Supremo Collegio: “L'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non viene meno con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto pagina 4 di 7 l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente,
senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta.
Tale diritto trova oggi precisa espressione nell'art. 337-septies c.c., il quale - come in precedenza l'abrogato art. 155-quinquies c.c. - prevede che il giudice valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico” (Cassazione civile sez. I,
04/04/2024, n.8892).
A ciò ne consegue, come si legge in altro pronunciamento della Suprema Corte, che: “La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti dev'essere
fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza
professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di
un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età”
(Cassazione civile, Ord. del 28/11/2022 n. 34986).
Nel caso di specie, posta l'assenza di deduzioni ed allegazioni in ordine ad un'eventuale attività lavorativa svolta da
[...]
, si può ragionevolmente presumere che quest'ultima, in Per_1
ragione della giovanissima età (essendo ella divenuta maggiorenne da circa un mese) non abbia ancora ultimato il proprio percorso di studi e, pertanto, il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica non può essere a lei addebitato.
In relazione al quantum del mantenimento da porre a carico del resistente, ritiene il Collegio che sia congruo determinarlo nella misura complessiva di € 550,00 mensili (€ 275,00 per figlio) da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese pagina 5 di 7 straordinarie.
Il predetto contributo viene individuato in tale misura tenuto conto delle esigenze di sostentamento della prole e delle condizioni patrimoniali delle parti (nello specifico, la ricorrente ha dichiarato in udienza di essere stata licenziata in data 30.11.2024, di beneficiare della NASPI pari ad € 400,00 mensili, di non avere proprietà immobiliari;
ha allegato che il coniuge svolge attività di lavoratore dipendente come parrucchiere con retribuzione di circa
€ 300,00 a settimana;
va, altresì, considerato il valore della casa coniugale, che è assegnata alla ricorrente ed è di proprietà del resistente), in assenza di ulteriori elementi per la esatta ricostruzione della situazione economica di ciascuna parte, non avendo la ricorrente prodotto alcuna documentazione reddituale a parte la C.U. 2023 attestante 4563,61 per redditi da lavoro dipendente.
Del resto, la somma in oggetto rientra nei parametri del c.d.
“minimo vitale”, somma che, in ragione dell'età dei figli e delle crescenti esigenze legate al loro sviluppo evolutivo, appare strettamente funzionale al soddisfacimento delle esigenze minime di sostentamento.
A va assegnata la casa coniugale sita Parte_1
in Catania, via Acquedotto Greco n.164 - di proprietà esclusiva
del , secondo quanto dichiarato dalla Controparte_1
ricorrente - in quanto con la medesima coabitano i figli.
L'assegnazione della casa coniugale, infatti, costituisce istituto finalizzato eminentemente al mantenimento dell'habitat domestico per i figli minori o maggiorenni non autonomi conviventi con l'istante ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. comma primo, a mente del quale “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”.
Nulla si dispone sul c.d. “Assegno Unico”, il quale viene ripartito secondo le disposizioni di legge. pagina 6 di 7 Le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili, in ragione della contumacia del convenuto e della prevalenza della domanda di status, che non ammette soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 6363/2024 R.G., rigettata ogni altra domanda:
Pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , matrimonio contratto a
[...] Controparte_1
Catania il 4.09.2010 e trascritto nel Registro di Stato Civile del predetto comune al n 452, Parte 2, serie A, anno 2010;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato
civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Affida ad entrambe le parti il figlio , con collocazione Per_2
presso la madre e diritto di visita del padre nei termini di cui in parte motiva;
Assegna a la casa coniugale, sita in Parte_1
Catania, via Acquedotto Greco n.164, con le pertinenze ed i mobili che l'arredano;
Pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere a , per il mantenimento dei Parte_1
figli e entro il giorno 5 di ogni mese, un Per_2 Persona_1 assegno mensile di € 550,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 04/04/2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
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