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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 26/03/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3624/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3624/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSIMO MAMBELLI e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. SERENA BOSCHERINI, elettivamente domiciliato in PIAZZA AURELIO SAFFI, N. 32, 47121 FORLÌ, presso i difensori avv. MASSIMO MAMBELLI e avv. SERENA BOSCHERINI
OPPONENTE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. MARIA CRISTINA DE TONI e dell'avv. ENRICO P.IVA_2
ANGELO MARIA DALLA VALLE, elettivamente domiciliato in VIA CADOMA, N. 28/4,
ARZIGNANO, presso i difensori avv. MARIA CRISTINA DE TONI e avv. ENRICO ANGELO MARIA DALLA VALLE
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 16 ottobre 2024, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto all'udienza del 20.03.2024 e, in particolare:
- parte opponente ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni telematicamente depositato in data 16.10.2024, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, contrariis reiectis: Nel merito, revocare, dichiarare nullo, invalido e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 1344/2022 e dichiarare che nulla è dovuto dall'attrice opponente in favore di parte ingiungente opposta per i titoli e/o le fatture dedotte in ricorso per ingiunzione, essendo la relativa pretesa infondata in fatto e in diritto;
In via subordinata, in denegata ipotesi di accertamento della debenza di somme in favore di
ridurle alla misura minima che risulterà Controparte_1 provata e di giustizia;
In via riconvenzionale, accertato il gravissimo ritardo dell'appaltatrice nell'esecuzione dei lavori, condannare a Controparte_1 corrispondere in favore di la somma dovuta a titolo di penale per il ritardo ex art. 9 del Parte_1 contratto, alla data del 12/06/2023 assommante a complessivi € 356.715,00, ovvero a quella diversa
pagina 1 di 22 somma che risulterà equa e di giustizia. In denegata ipotesi di accertamento di un credito in favore di
dichiararne la compensazione con le Controparte_1 maggiori somme dovute ad a titolo di penale per il ritardo. Con riserva di ogni richiesta Parte_1 di maggior danno, anche in separata sede;
Accertare inoltre che nulla è dovuto da a Parte_1 per la fattura n. 123 del 23.06.2023, Controparte_1 essendo la relativa pretesa infondata in fatto e in diritto, ovvero in subordine accertare la minor somma che risulti dovuta e, in ogni caso, compensare quanto in denegata ipotesi ritenuto dovuto con il credito vantato da a titolo di penale per il ritardo. *** In via subordinata istruttoria, Parte_1 previa revoca dell'ordinanza di rigetto, si insiste in tutte le istanze istruttorie non già ammesse, e in particolare per la prova per interrogatorio formale e per testi sui capitoli da 1 a 12; 14; 17; da 20 a 26, con tutti i testi già indicati”;
- parte opposta ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni telematicamente depositato in data 16.10.2024, ovvero: “In via principale: Respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni tutte espresse in atti e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto. Dato atto della cessione tardiva del credito di cui in premessa, condannare la società al pagamento del residuo importo di € 88.503,72, rispetto a quanto portato in Parte_1 decreto, oltre alle spese e competenze per la procedura monitoria nella misura già liquidata nonché interessi moratori ex D.Lgs. 231/02 calcolati dal giorno del dovuto pagamento al saldo effettivo. In via riconvenzionale: Accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale in capo alla società Parte_1 per le ragioni meglio espresse in atti: a) Condannare parte attrice-opponente al pagamento del saldo prezzo pari ad € 15.561,16 (SAL finale detratti gli anticipi e l'importo a decreto) oltre alle lavorazioni aggiuntive pari ad € 46.353,00, oltre ad € 100.529,84 per la revisione dei prezzi delle materie prime, € 23.973,96 a titolo di oneri finanziari ed € 896,00 per il noleggio dei box oltre, ancora, al danno Cont conseguente alla differenza fra quanto percepito dalla cessione del credito a (68%) e quanto la stessa convenuta avrebbe percepito dall'esito positivo della prima cessione alla Controparte_3 (80%) il tutto per l'importo di € 56.104,68 e quindi per un totale complessivo pari ad € 243.418,64 il tutto maggiorato degli interessi moratori ex D.Lgs. 231/02 e ss.mm.ii. dal giorno del dovuto pagamento al saldo effettivo ed oltre IVA, qualora prevista per legge, o comunque nella somma maggiore e/o minore che risulterà in corso di causa, da determinarsi eventualmente anche in via equitativa, e ciò per le ragioni meglio espresse in atti;
b) In via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto opposto: Accertato l'inadempimento in capo a parte attrice, condannare la stessa al pagamento dell'importo di € 104.064,88 (totale dovuto così come da SAL finale detratti gli acconti e detratto quanto percepito a titolo di cessione del credito) oltre alle lavorazioni aggiuntive pari ad € 46.353,00, oltre ad € 100.529,84 per la revisione dei prezzi delle materie prime, € 23.973,96 a titolo di oneri finanziari ed € 896,00 per il noleggio dei box oltre, ancora, alla differenza fra quanto percepito Cont dalla cessione del credito a (68%) e quanto la stessa convenuta avrebbe percepito dall'esito positivo della prima cessione alla (80%) il tutto per l'importo di € 56.104,68 e Controparte_3 quindi per un totale complessivo pari ad € 331.922,36 il tutto maggiorato degli interessi moratori ex D.Lgs. 231/02 e ss.mm.ii. dal giorno del dovuto pagamento al saldo effettivo ed oltre IVA, qualora prevista per legge, o comunque nella somma maggiore e/o minore che risulterà in corso di causa, da determinarsi eventualmente anche in via equitativa e ciò per le ragioni meglio espresse in atti;
- In ogni caso spese e competenze di causa integralmente rifuse.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione tempestivamente notificato, (di seguito anche senza Parte_1 indicazione del tipo sociale o anche solo committente) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1344/2022, con cui il Tribunale di Forlì, su ricorso di
[...]
(di seguito anche senza indicazione del tipo Controparte_1 sociale o anche solo appaltatore o ), ingiungeva il pagamento della somma di euro CP_1 pagina 2 di 22 556.042,72, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo d'appalto residuo sulle fatture commerciali nn. 52, 53, 176, 177, 178 emesse dall'appaltatore nell'anno 2022 azionate in via monitoria per i lavori eseguiti relativi ai primi due SAL, secondo le modalità previste nel contratto di appalto concluso tra le società contraenti in data 30.09.2021.
Preliminarmente, parte opponente ricostruiva le vicende fattuali oggetto di causa, dando atto che: a) in data 30.09.2021, le parti stipulavano contratto di appalto per l'efficientamento energetico e l'adeguamento sismico dell'immobile di proprietà del committente, sito in ES e sede del Comando Compagnia AR di ES;
b) le parti contraenti prevedevano, quale termine per il completamento dei lavori, rispettivamente le seguenti date: entro e non oltre il 21.12.2021 per la parte strutturale/antisismica ed entro e non oltre il 28.02.2022 per le opere di finitura edile;
inoltre, convenivano, altresì, che “salvo proroga scritta concessa dal committente, l'appalto dovrà essere portato a termine comunque entro e non oltre il 30 maggio 2022”; c) le parti pattuivano una penale per il ritardo pari al 1% del corrispettivo dell'appalto per ogni giorno di ritardo, mentre il prezzo dell'appalto veniva determinato in euro 870.000,00, oltre oneri di sicurezza, da versarsi il 15% tramite pagamento diretto da parte di e il 85% tramite sconto in fattura mediante modalità di cessione Pt_1 del credito pro soluto; d) le parti prevedevano, in aggiunta, il raggiungimento di due SAL e di un collaudo di fine lavori e che, qualora l'esito della verifica finale sarebbe risultato positivo, il verbale avrebbe contenuto anche l'accettazione dei lavori senza riserve con contestuale consegna dell'immobile oggetto di ristrutturazione;
e) i lavori commissionati non venivano ultimati nel rispetto dei termini essenziali prefissati, a causa dell'inadempimento dell'appaltatore, ed in sede di sopralluogo nel mese di agosto 2022, il committente riscontrava altresì mancanze e incongruenze rispetto alle voci riportate nel secondo SAL;
f) solo in data 27.09.2022, poi, veniva posto in essere in contraddittorio il collaudo statico del fabbricato.
In particolare, parte opponente dava atto di aver tempestivamente e integralmente saldato tutte Pt_1 le somme di propria spettanza, in base al predetto contratto e di aver già complessivamente corrisposto all'appaltatore a titolo di corrispettivo l'importo pari ad euro 305.523,21. Quanto alle somme di cui alle fatture commerciali azionate in sede monitoria, da un lato, parte opponente dava atto di aver tempestivamente saldato la quota di propria competenza di cui alla fattura commerciale n. 177/2022, già in data 21.10.2022 ovvero oltre un mese prima dell'emissione del decreto ingiuntivo, seppur con espresse riserve legate all'incompleta e inesatta esecuzione dei lavori di appalto commissionati;
d'altro lato e quanto alle somme per le quali veniva pattuita la modalità di pagamento con sconto pro soluto in fattura, evidenziava come i presupposti per il relativo pagamento non fossero ancora maturati, atteso che il credito sarebbe maturato solo a seguito del collaudo finale e non avendo l'appaltatore raggiunto il previsto 85% delle lavorazioni d'appalto. Parimenti, parte opponente evidenziava come in nessun caso fosse stata contemplata nell'accordo contrattuale l'ipotesi di consentire all'appaltatore di richiedere l'integrale pagamento al committente. Da ultimo, parte opponente deduceva di aver subito ingenti danni a causa della condotta tenuta Pt_1 dall'appaltatore, non essendo stati ultimati i lavori di appalto nei termini essenziali convenzionalmente previsti, e, quindi il proprio diritto ad ottenere, in via riconvenzionale la corresponsione della penale per il ritardo pari ad euro 870,00 al giorno, per complessivi euro 201.840,00 alla data del 18.12.2022.
In data 22.12.2022, parte opponente depositava istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 1344/2022 inaudita altera parte ovvero, in subordine, previa fissazione udienza e comparizione delle parti.
Con decreto del 29.12.2022, letto il ricorso cautelare con cui parte opponente formulava istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 1344/2022 e ritenuta allo stato l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del provvedimento cautelare richiesto inaudita altera parte, non prospettandosi alcuna situazione di pregiudizio ricollegabile alla previa convocazione della controparte ex art. 669 sexies, comma 2, c.p.c., il giudice fissava per la discussione dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c. l'udienza del 26.01.2023.
pagina 3 di 22 In data 3.01.2023, parte opponente depositava ulteriore istanza di sospensione inaudita altera parte a seguito di notifica urgente di atto di esecuzione, allegando documentazione sopravvenuta. Con comparsa di costituzione depositata in data 13.01.2023 nel subprocedimento cautelare r.g.
n. 3624-1/2022, si costituiva opponendosi alla Controparte_1 richiesta di emissione di un'ordinanza di sospensione inaudita altera parte in quanto infondata. Con decreto del 19.01.2023, letta l'istanza depositata dall'avv. Mambelli in data 3.01.2023 e rilevato che la documentazione sopravvenuta, offerta in comunicazione dalla parte richiedente, non risultasse allo stato ostativa ad attendere la trattazione della questione sollevata nel contraddittorio tra le parti all'udienza già anticipata, il giudice confermava l'udienza già calendarizzata unicamente per la discussione dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 649 c.p.c.. Con comparsa di costituzione nel subprocedimento cautelare ex art. 649 c.p.c. depositata in data 23.01.2023, contestava l'istanza depositata da Controparte_1 in data 3.01.2023 e si opponeva alla richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del Pt_1 decreto ingiuntivo opposto, eccependo l'insussistenza del periculum in mora e del fumus boni iuris. Con ordinanza del 30.01.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.01.2023, ritenuto che, allo stato degli atti, risultasse opportuno concedere la sospensiva richiesta dal committente a causa della sussistenza di gravi motivi, valutati sulla base del parametro della probabile Pt_1 fondatezza dell'opposizione e rilevato che non risultavano emergere attuali e significative difficoltà economiche e finanziarie in capo a nessuna delle parti processuali, il giudice sospendeva ai sensi dell'art. 649 c.p.c. la provvisoria esecuzione concessa in sede di emissione al decreto ingiuntivo. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.03.2023, si costituiva nel presente procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, l'appaltatore
[...]
contestando le deduzioni avversarie e domandando il rigetto integrale degli Controparte_1 altrui motivi di opposizione.
Preliminarmente, parte opposta eccepiva la nullità della vocatio in ius, avendo parte opponente indicato quale udienza in atto di citazione un giorno festivo e, pertanto, indicato un termine inesistente da equipararsi alla mancata comparizione. Parimenti, parte opposta dava atto che nelle more del giudizio le opere di appalto commissionate erano state ultimate dall' e confermava che il CP_1 committente aveva pagato, in data 22.10.2022, la sola quota del secondo SAL di propria Pt_1 spettanza diretta.
In particolare, parte opposta precisava che il credito azionato in sede monitoria pari a euro 561.206,37, oltre interessi, era dato dalla differenza fra il totale dovuto dalle fatture commerciali fino ad ora emesse dall'appaltatore (euro 708.000,00) e l'importo complessivamente già saldato dal committente Pt_1 alla data della richiesta di ingiunzione di pagamento e che le fatture commerciali azionate in sede monitoria erano state emesse nel rispetto degli obblighi contrattuali. Inoltre, l'appaltatore eccepiva la nullità e/o inapplicabilità della penale convenzionale per il ritardo, ai sensi dell'art. 1460 c.c. e del combinato disposto di cui agli artt. 1815 c.c. e 644 c.p., evidenziando come alla data del 27.09.2022 le opere commissionate fossero state completate nella misura del 90% e come, con riferimento ai tempi di consegna dell'immobile ristrutturato, dovessero essere considerate le sospensioni dei lavori dovute ad inadempienze imputabili al committente, nonché i tempi necessari per l'esecuzione delle varianti dallo stesso richieste nel corso di lavori di appalto. Parte opposta deduceva, altresì, come i denunciati ritardi nei pagamenti pattuiti da parte del committente avessero Pt_1 costretto l'appaltatore a lavorare allo scoperto e ad anticipare le relative somme. Da ultimo, parte opposta deduceva di aver subito, a propria volta, un danno a fronte dell'inadempimento della controparte contrattuale rispetto ai termini di pagamento previsti, in ragione dell'aumento dei prezzi delle materie prime e degli oneri finanziari non preventivati, causati dal mancato incasso degli acconti nei termini convenuti e, pertanto, formulava, in via riconvenzionale domanda di condanna di parte opponente al pagamento del saldo prezzo pari ad euro 284.450,85, oltre pagina 4 di 22 ad euro 46.353,00 (+ iva) per opere aggiuntive, euro 2.587,17 (+iva) per energia elettrica ed euro
896,80 (+iva) per noleggio Box. All'udienza del 26.04.2023, i difensori delle parti si riportavano integralmente ai propri atti introduttivi, contestando quelli avversari e il giudice, verificata la regolare integrazione del contraddittorio tra le parti nell'ambito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, assegnava su richiesta delle parti, alle stesse i termini istruttori di cui all'art. 183, comma 6, numeri 1, 2 e 3 c.p.c. con decorrenza differita e fissava udienza per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova. Con istanza depositata data 15.06.2023, parte opponente dava atto di risiedere nel territorio colpito dall'emergenza alluvionale e, pertanto, dichiarava di volersi avvalere della sospensione ex lege dei termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c..
Con decreto del 16.06.2023, il giudice dava atto della sospensione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, numeri 1, 2 e 3 c.p.c. ai sensi dell'art. 2, comma 4 d.l. 61/2023 nel periodo compreso tra il 1.05.2023 e il 31.07.2023, confermando la concessione dei termini istruttori con nuove scadenze.
Le parti provvedevano, poi, al tempestivo deposito delle rispettive memorie istruttorie. In particolare, parte opposta nell'ambito della prima memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c depositata in data 2.10.2023, dava atto della circostanza sopravvenuta circa l'intervenuta ultimazione dei lavori d'appalto ed il collaudo finale in data 27.03.2023, precisando che credito vantato dall'appaltatore, oltre a quanto portato dal decreto ingiuntivo opposto e a quanto già indicato in comparsa di costituzione e risposta, deve intendersi maggiorato dell'importo dovuto a seguito del terzo SAL (finale), per le lavorazioni aggiuntive effettuate e per gli oneri finanziari sostenuti dall'appaltatore; inoltre, dava atto che, in data 24.04.2023, il committente aveva corrisposto Pt_1 all' gli ulteriori importi pari ad euro 19.172,90 ed euro 3.761,56. CP_1
Con istanza depositata in data 18.12.2023, parte opponente domandava la revoca dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e/o di fissazione udienza ex art. 281 sexies c.p.c. in ragione della sopravvenuta cessione di credito inerente la pratica del c.d. eco sisma bonus.
Con decreto del 20.12.2023, letta l'istanza dell'avv. Massimo Mambelli, il giudice confermava l'udienza in presenza già calendarizzata per il giorno 1.02.2024 per i medesimi incombenti, nonché per eventuale precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine sino a quindici giorni prima dell'udienza per il deposito di brevi note conclusive in ordine alle questioni sollevate da parte opponente.
Con comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 11.01.2024, si costituivano per parte opposta gli avv.ti Enrico A. M. Dalla Valle e Maria IS De TO. Con ordinanza del 10.02.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza in presenza del 1.02.2024, il giudice rigettava l'istanza di revoca della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto formulata da parte opponente, ammetteva e non ammetteva le istanze istruttorie formulate da entrambe le parti e calendarizzava la successiva udienza istruttoria.
In data 14.03.2024, parte opposta depositava proposta formale di conciliazione. All'udienza del 20.03.2024, il legale rappresentante di parte opposta, , rendeva Testimone_1 l'interrogatorio formale ammesso, venivano escussi i testimoni di entrambe le parti, Testimone_2
, , all'esito Tes_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7 dell'istruttoria orale, il giudice, vista la richiesta congiunta formulata dai difensori delle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 16.10.2024 e contestualmente la sostituiva con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., dando atto del carico del ruolo e del protrarsi del proprio impegno presso la sezione penale dibattimentale quale giudice a latere del Collegio come da decreti di assegnazione a tempo parziale n. 42 del 29.12.2022 e n. 17 del
20.04.2023 del Presidente del Tribunale. All'udienza del 16.10.2024, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto all'udienza del 20.03.2024, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione con pagina 5 di 22 ordinanza del 17.10.2024, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che le parti provvedevano poi a depositare tempestivamente.
***
L'opposizione proposta dal committente avverso al decreto ingiuntivo n. Parte_1 1344/2022 nei confronti dell'appaltatore Controparte_1 alla luce delle complessive risultanze dell'istruttoria espletata è fondata e, dunque, va integralmente accolta per le ragioni di cui alla seguente motivazione, con conseguente e necessaria revoca dell'ingiunzione di pagamento opposta nella presente sede giudiziale. Parimenti, parzialmente fondata è, inoltre, la domanda riconvenzionale avente ad oggetto il pagamento della penale per il ritardo convenzionalmente prevista in contratto, proposta dalla stessa parte opponente nei confronti di parte opposta, nei limiti e per le motivazioni di seguito evidenziate.
Analogamente, anche la reconventio reconventionis ritualmente proposta da parte opposta con la propria comparsa di costituzione e risposta, nonché precisata in sede di prima memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. depositata in data 2.10.2023, alla luce della attività istruttoria espletata, è risultata parzialmente provvista di adeguata prova dei relativi presupposti e può quindi trovare parziale accoglimento, con conseguente necessità di rideterminare il rapporto dare / avere tra le parti contraenti.
Al fine di una più chiara esposizione della presente decisione, le plurime e contrapposte questioni sollevate dalle parti processuali vanno trattate in distinte sezioni di motivazione.
1. In merito ad alcune considerazioni preliminari necessarie ai fini del decidere Preliminarmente e prima di passare all'analisi del merito, al fine di fornire una completa valutazione della vicenda e delle questioni sottoposte all'attenzione del giudice, si rendono necessarie alcune precisazioni preliminari tanto in fatto quanto in diritto. 1.1 Innanzitutto e per completezza espositiva, si ricorda in via generale che, come noto, “con l'opposizione al decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad accertare se, all'atto dell'emissione del decreto ingiuntivo, sussistevano tutte le condizioni all'uopo richieste dalle norme processuali, ma deve tener conto anche degli elementi acquisiti attraverso le deduzioni delle parti e le prove da esse offerte. E, poiché le condizioni dell'azione debbono essere accertate con riferimento alla situazione esistente al tempo della pronuncia e non a quello della domanda, si deve ritenere fondata l'originaria pretesa se i fatti costitutivi di essa, ancorché insussistenti al momento in cui fu chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo, concorrano al momento della decisione sull'opposizione” (cfr. Cass. n. 32792 del 9.11.2021). A quest'ultimo proposito, dunque, si deve senza dubbio evidenziare sin d'ora che parte opposta, attore in senso sostanziale - quanto alla domanda di pagamento del corrispettivo per le opere di appalto commissionate ed eseguite presso l'immobile sito in ES per cui è causa, in forza delle fatture commerciali nn. 52 e 53 del 29.03.2022, nn. 176, 177 e 178 del 3.08.2022 relative ai primi due SAL come previsti contrattualmente (conclusione di almeno 45% e di almeno 85% delle opere appaltate), ovvero l'appaltatore è legittimato a fornire Controparte_1 idonea e sufficiente prova in ordine alla fondatezza della propria pretesa creditoria – già azionata e riconosciuta in sede monitoria, provvisoriamente esecutiva, ai sensi degli artt. 633, 634 e 642 c.p.c., sulla base delle fatture, del contratto di appalto e dello scambio di corrispondenza intercorso tra le parti contraenti - eventualmente anche nel corso del presente giudizio di cognizione ordinaria, ovviamente nei limiti e nel rispetto delle rispettive preclusioni processuali assertive e probatorie. Inoltre e sempre in via preliminare, si deve richiamare, sin d'ora, oltre al generale principio di contestazione ex art. 115 c.p.c. che regola il processo civile, la consolidata e condivisibile interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità nel senso di ritenere che “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (cfr. Cass. n. 17889 del 27.08.2020 e in precedenza anche Cass. n. 22701 del 28.09.2017 e Cass. n. 13830 del 23.07.2004).
pagina 6 di 22 Quindi, solo a fronte di una contestazione specifica dei fatti ad opera della controparte costituita, mediante deduzione di altro fatto diverso e/o logicamente incompatibile nonché mediante una tempestiva difesa, seria per la puntualità dei riferimenti richiamati, sulla parte processuale che li ha in precedenza allegati, grava, poi, il relativo onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c.. 1.2 Ciò doverosamente premesso e fatti salvi gli ulteriori elementi probatori emersi nel corso dell'istruttoria condotta e che verranno evidenziati nel corso della presente motivazione, si rende opportuno delineare, in sintesi, le principali pattuizioni contrattuali oggetto del presente giudizio, che risultano adeguatamente documentate dagli atti offerti in comunicazione dalle parti e che comunque non sono state di fatto specificamente contestate dalle stesse nella loro oggettività, che devono, quindi, essere poste a fondamento della presente decisione ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c..
Il presente giudizio trae origine dai rapporti negoziali, attualmente ancora intercorsi, tra la società in qualità di appaltatore e la società Controparte_1 in qualità di committente (e proprietario dell'immobile sito in ES, viale G. Carducci n. Pt_1
260 e concesso in locazione al di ES) aventi ad oggetto le Parte_2 prestazioni di opera materiale verso corrispettivo per l'efficientamento energetico e per l'adeguamento del rischio sismico dell'immobile con accesso agli incentivi fiscali e alla possibilità di pagamento dell'85% dell'importo dell'appalto mediante sconto in fattura ai sensi dell'art. 121 d.l. n. 34 del 19.05.2020 convertito in legge n. 77 del 17.07.2020. In particolare, in data 30.09.2021, le parti contraenti hanno sottoscritto il “contratto per l'affidamento delle opere e degli interventi denominati: adeguamento sismico dell'edificio sede del
[...] di ES e dell'edificio annesso destinato a magazzino-dormitorio – sito Parte_2 in via G. Carducci 260 a ES”, con allegati elaborati di Parte_2
ES tecnici esecutivi, architettonici, strutturali ed impiantistici, nonché computo metrico (cfr. doc. n. 4 monitorio e doc. nn. 1, 2 e 3 parte opponente), in forza del quale, per un verso, l'appaltatore si obbligava alla “collaborazione nella preparazione della documentazione necessaria all'ottenimento dei bonus fiscali per la parte di lavorazioni di competenza” e all'effettuazione “degli adempimenti necessari per l'apertura e la chiusura del cantiere di competenza dell'impresa, nonché per l'esecuzione delle opere, lavorazioni, secondo le previsioni del progetto esecutivo, del computo metrico e del capitolato tecnico” (cfr. art. 2 del regolamento contrattuale) e, per altro verso, il committente si obbligava al pagamento del corrispettivo pattuito a misura, con prezzi concordati e con tetto massimo di euro 870.000,00, maggiorato degli oneri di sicurezza, alle seguenti condizioni: ai sensi dell'art.
7.2 del regolamento contrattuale “i prezzi concordati tra l'appaltatore e il committente sono da considerarsi fissi e invariabili e chiavi in mano, fatta salva la disposizione dell'art. 1664 del codice civile” e ai sensi del successivo art.
7.3 venivano previste le tempistiche di pagamento dell'importo dovuto ovvero “5% a titolo di acconto entro i cinque giorni successivi all'avvio dei lavori di costruzione”, “40% entro cinque giorni successivi al raggiungimento del 1° SAL come definito nel cronoprogramma e certificato dal Direttore Lavori, il quale dovrà corrispondere, con le dovute approssimazioni, alla terminazione di almeno il 45% delle opere appaltate, attesa indicativamente per fine ottobre”, “40% entro cinque giorni successivi al raggiungimento del 2° SAL come definito nel cronoprogramma e certificato dal Direttore Lavori, il quale dovrà corrispondere, con le dovute approssimazioni, alla terminazione di almeno il 85% delle opere appaltate e comunque per l'integrità di quelle relative alla parte antisismica, attesa indicativamente per metà dicembre” e “5% entro i cinque giorni successivi alla formalizzazione del verbale di collaudo e di fine lavori, da porre in essere nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo art. 11 ed attesa indicativamente a fine febbraio” (cfr. doc. n. 4 monitorio e doc. n. 1 parte opponente).
Per quanto di specifico interesse ai fini del decidere, in ragione delle reciproche eccezioni di inadempimento sollevate dalle parti contraenti nel corso dell'esecuzione del contratto di appalto, ovvero in ordine all'accordo contrattuale sulle specifiche modalità e sulle tempistiche tanto pagina 7 di 22 dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo, quanto dell'obbligazione di esecuzione delle opere commissionate, si deve, altresì, riportare testualmente le seguenti previsioni contrattuali. Quanto al primo aspetto, “a tale fine ed in applicazione dell'articolo 121 d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni nella legge 77/2020, le parti convengono che i pagamenti come sopra indicati avverranno in denaro nella misura del 15% dell'importo fatturato e mediante sconto in fattura per il restante 85%, sino ad esaurimento del relativo credito d'imposta e quindi sino alla corresponsione del valore di euro 578.000,00, circostanza che si avvera col secondo SAL” (cfr. art.
7.4 del regolamento contrattuale) e ai sensi del successivo art. 13 del regolamento contrattuale “le parti convengono che gli accordi conclusi tra l'Impresa ed il Banco PM relativamente alla cessione a questa del credito d'imposta maturato in ragione del presente appalto, incluse le vicende ad essi relativi in termini di esecuzione, inadempimento, risoluzione o quant'altro, avranno efficacia circoscritta alle parti contraenti e Banco PM) e in nessun modo inficeranno o influenzeranno il presente accordo CP_1 tra il Committente e l'Impresa, inclusa la relativa esecuzione”. Inoltre, si osserva che dalla complessiva lettura ed interpretazione del contratto di appalto in analisi, emerge che le parti contraenti hanno previsto una sola specifica ipotesi in cui il committente si è impegnato, in primo luogo, Pt_1
“a rispettare tutti gli adempimenti posti a suo carico ai sensi delle vigenti disposizioni normative” in materia di incentivi fiscali, ai sensi dell'art.
7.5 ed, in secondo luogo, “a corrispondere il corrispettivo pattuito direttamente senza beneficiare dello sconto in fattura” ai sensi dell'art.
9.6 del regolamento contrattuale ovvero “in ipotesi di mancata ultimazione delle opere entro il 30 giugno 2022, unicamente qualora ciò avvenga per ragioni imputabili in via esclusiva al committente”. Quanto al secondo aspetto, “i lavori avranno inizio entro e non oltre il 30 settembre 2021 e più specificamente dovranno terminare: a. per la parte strutturale/antisismica entro e non oltre il 21 dicembre 2021; b. per le opere di finitura edile antro e non oltre il 28.02.2022” e, fatta salva la disciplina convenzionale delle variazioni e delle proroghe, nonché delle sospensioni dei lavori di cui agli artt. 8 e 10 del regolamento contrattuale “l'appaltatore sarà tenuto a versare al committente una penale giornaliera pari all'1 (uno per mille) del corrispettivo dell'appalto come individuato all'art. 7, comma 1, che precede, per ogni giorno di ritardo – avuto riguardo ad una moratoria di giorni sessanta di calendario rispetto ai termini di cui al comma 1, periodo nel quale non si applicano penali in relazione alla delicatezza dell'intervento e del momento economico”. Ancora, le parti contraenti hanno previsto sul punto che “salvo proroga scritta concessa dal committente, l'appalto dovrà essere portato a termine comunque entro e non oltre il 30 maggio 2022, termine quest'ultimo da ritenersi essenziale nell'interesse della committente anche ai sensi dell'art. 1457 c.c., in quanto funzionale al conseguimento delle agevolazioni fiscali” (cfr. art. 9.3) e che, corrispettivamente all'ipotesi di ritardi imputabili al committente che causino la mancata ultimazione delle opere entro la data del 30.06.2022 e comportino per il committente l'obbligazione di corrispondere il corrispettivo pattuito in via diretta senza sconto in fattura, “qualora, invece, il ritardo sia imputabile all'appaltatore (…) questi sarà tenuto a versare al committente un importo a titolo di penale pari al 15% del valore dell'appalto, con diritto del committente medesimo di compensare tale importo con quanto ancora dovuto a saldo delle opere eseguite” (cfr. art. 9.7). In ultima analisi e quanto al “collaudo e accettazione dei lavori” l'art. 11 disciplina puntualmente le attività di necessaria verifica e collaudo finale dell'opera, tra le altre cose precisando che “l'assenso al SAL presentato dal D.L. ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. b) e c) non costituisce accettazione delle relative opere, né inficia in alcun modo i rilievi che lo stesso può sollevare in sede di collaudo”. Inoltre, in data 24.12.2021, le medesime parti contraenti hanno sottoscritto un aggiornamento, a parziale modifica ed integrazione del precedente contratto di appalto dando atto “che per cause non imputabili all'appaltatore non possono essere raggiunti gli obbiettivi prefissato di avanzamento e completamento dei lavori indicati all'art. 7, comma 3b e seg. E di conseguenza i termini di emissione dei SAL da parte della Direzione Lavori” e, pertanto, hanno convenuto che “al 31.12.2021 l'appaltatore emetterà una fattura pari al corrispettivo dei lavori raggiunti a tale data e corrispondenti
pagina 8 di 22 ad un SAL intermedio emesso dal Diretto Lavori, al fine della contabilizzazione degli stessi a fine esercizio”, con pagamento della predetta fattura contestualmente al pagamento della fattura relativa al primo SAL “mantenendo inalterati i termini di pagamento originari attualmente previsti dal contratto di appalto” e prevedendo che “lo schema di fatturazione con “sconto fattura e cessione del credito” rimane invariato, quale ELEMENTO ESSENZIALE DEL CONTRATTO, restando a carico dell'appaltatore i connessi gestione ed oneri professionali con riferimento sia alle pratiche dell'appaltatore sia a quelle del committente, anche in relazione alla evidente connessione” (cfr. doc. n. 4 parte opponente).
1.3 Dunque, in linea generale, non vi è dubbio che le predette scritture private sottoscritte dalle odierne parti processuali, che non le hanno disconosciute ai sensi dell'art. 214 c.p.c. nel corso del presente giudizio, abbiano forza di legge tra le medesime parti contraenti ai sensi dell'art. 1372 c.c. e producano i propri effetti nei confronti delle stesse, che si sono obbligate al loro rispetto in sede di stipulazione e che non risulta dagli atti che abbiano voluto porre termine all'efficacia del vincolo contrattuale assunto;
integrando, pertanto, l'efficacia di tali regolamenti contrattuali un presupposto imprescindibile ai fini della decisione della presente controversia. Ancora, in via preliminare, ci si limita a ricordare che l'interpretazione del contratto in generale, così come l'interpretazione delle singole clausole e condizioni insite nello stesso, deve essere effettuata facendo applicazione dei generali criteri ermeneutici contenuti negli artt. 1362 e ss. c.c.. In primis, infatti, il criterio che deve essere utilizzato è quello della “comune intenzione delle parti”, che deve essere valutato nella propria oggettività e unitarietà, anche in relazione al comportamento complessivo tenuto dalle stesse, sia in sede di conclusione dell'accordo contrattuale e sia eventualmente tenuto anche dopo la conclusione del contratto, durante l'esecuzione del rapporto;
in ogni caso, sempre senza limitarsi al solo senso letterale delle parole. In aggiunta, si ricorda come il successivo art. 1363 c.c. preveda espressamente che “le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto” e che, quali norme di chiusura, gli artt. 1366 e 1367 c.c. statuiscono che, in ogni caso, “il contratto deve essere interpretato secondo buona fede” e che “nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”, così garantendo e rendendo effettivo anche l'ulteriore principio di conservazione degli atti negoziali. 1.4 Inoltre, alla luce delle plurime e contrapposte difese svolte dalle parti processuali, si rendono necessarie due ulteriori precisazioni preliminari in merito al thema decidendum e al thema probandum del presente giudizio ordinario di cognizione. Innanzitutto, va precisata l'ammissibilità tanto della domanda riconvenzionale proposta in atto di citazione da parte opponente – “condannare Controparte_1
a corrispondere in favore di la somma dovuta a titolo di penale per il
[...] Parte_1 ritardo ex art. 9 del contratto, alla data del 12/06/2023 assommante a complessivi € 356.715,00, ovvero a quella diversa somma che risulterà equa e di giustizia. In denegata ipotesi di accertamento di un credito in favore di dichiararne la Controparte_1 compensazione con le maggiori somme dovute ad a titolo di penale per il ritardo.” -, Parte_1 quanto delle ulteriori domande riconvenzionali formulate da parte opposta in comparsa di costituzione e risposta (poi modificata e precisata nell'ambito della prima memoria istruttoria – “Accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale in capo alla società per le ragioni meglio Parte_1 espresse in narrativa: 2a) In via principale Condannare parte attrice al pagamento del saldo prezzo pari ad € 15.561,16 oltre alle lavorazioni aggiuntive pari ad € 46.353,00, oltre ai danni tutti subiti dalla convenuta pari ad € 125.399,80 (di cui € 100.529,84 per la revisione dei prezzi delle materie prime, € 23.973,96 a titolo di oneri finanziari ed € 896,00 per il noleggio dei box) per un totale di € 187.313,96 il tutto maggiorato degli interessi moratori ex D.Lgs. 231/02 e ss.mm.ii. dal giorno del dovuto pagamento al saldo ed oltre IVA, qualora prevista per legge, o comunque nella somma maggiore e/o minore che risulterà in corso di causa, anche in via equitativa e ciò per le ragioni meglio
pagina 9 di 22 espresse in atti;
2b) In via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto opposto: Condannare, in ogni caso, parte attrice al pagamento del saldo prezzo pari ad € 571.603,88 (totale dovuto così come da SAL finale detratti gli acconti) oltre alle lavorazioni aggiuntive pari ad € 46.353,00, oltre ai danni tutti subiti dalla convenuta pari ad € 125.399,80 (di cui € 100.529,84 per la revisione dei prezzi delle materie prime, € 23.973,96 a titolo di oneri finanziari ed € 896,00 per il noleggio dei box) per un totale di € 743.356,68 il tutto maggiorato degli interessi moratori ex D.Lgs.
231/02 e ss.mm.ii. dal giorno del dovuto pagamento al saldo ed oltre IVA, qualora prevista per legge,
o comunque nella somma maggiore e/o minore che risulterà in corso di causa, anche in via equitativa
e ciò per le ragioni meglio espresse in atti;
2c) Qualora nelle more la ditta fosse nella CP_1 possibilità di accettare la proposta cessione del credito: Scorporare il relativo valore di cessione dal totale dovuto da In tale eventualità condannare parte attrice al pagamento della differenza tra Pt_1 quanto la ditta avrebbe percepito dall'acquisto del credito da parte della cessionaria CP_1 CP_3 Cont (80% del valore nominale dell'importo ceduto) e quanto effettivamente corrisposto da o altro Istituto di credito (in via presuntiva 68%) a titolo di risarcimento del danno”), in ragione dell'evidente connessione tra le contrapposte questioni sollevate dalle parti contraenti in ordine al medesimo rapporto contrattuale di appalto e ai medesimi fatti storici per cui è causa. In particolare, quanto all'ammissibilità della reconventio reconventionis proposta da parte opposta , ci si CP_1 limita a richiamare la condivisibile massima giurisprudenziale per cui “L'attore contro il quale il convenuto abbia proposto domanda riconvenzionale ben può opporre, a sua volta, altra riconvenzionale, avendo egli qualità di convenuto rispetto alla prima, e tale principio, valido per il processo di cognizione ordinario come per quello di ingiunzione, costituisce una deroga rispetto a quello secondo cui l'attore non può proporre domande diverse rispetto a quelle originariamente formulate nell'atto di citazione: tuttavia la sua posizione non è assimilabile a quella del convenuto, né trovano, quindi, applicazione gli artt. 36 e 167, comma 2, c.p.c., atteso che la cd. “reconventio reconventionis” non è un'azione autonoma, ma può essere introdotta esclusivamente per assicurare all'attore un'adeguata difesa di fronte alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni del convenuto e deve essere consequenziale rispetto ad esse” (cfr. Cass. n. 26782 del 22.12.2016). Inoltre, va dichiarata l'ammissibilità della produzione documentale di parte opponente in allegato alla comparsa conclusionale depositata in data 16.12.2024, avendo ad oggetto documentazione di formazione sopravvenuta rispetto al maturare della relativa preclusione processuale.
2. In merito alla domanda di pagamento dei corrispettivi pattuiti per le opere di appalto, proposta dall'appaltatore nei confronti del committente. Contratto di appalto stipulato tra le parti: libertà delle forme e principio dell'autonomia contrattuale. Inadempimento contrattuale. Prova del credito azionato dall'appaltatore in sede monitoria, con riferimento ai CP_1 primi due SAL provvisori emessi dal direttore dei lavori Passando poi all'analisi della specifica domanda di merito proposta da parte opposta con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 10.10.2022 e tenuto conto dei motivi di opposizione formulati dal committente principalmente, in termini di inadempimento dell'appaltatore sotto vari Pt_1 profili, si rende necessaria, innanzitutto e per quanto di specifico interesse, una breve ricostruzione della disciplina relativa all'inadempimento contrattuale, certamente valevole anche in relazione ai rapporti intercorsi tra le odierne parti sussumibili nell'alveo del contratto tipico di appalto, nonché del successivo accordo integrativo datato 24.12.2021. 2.1 Come noto, per pacifica giurisprudenza, in generale in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, nonché Cass. n. 826 del 20.01.2015).
pagina 10 di 22 Con specifico riferimento al contratto di appalto è, in aggiunta, opportuno richiamare due orientamenti giurisprudenziali che risultano largamente condivisi e certamente applicabili al caso di specie. Per un verso, si ricorda che “in tema di inadempimento del contratto di appalto, spetta all'appaltatore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, di provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, ove il committente ne eccepisca l'inadempimento” (cfr. anche di recente
Cass. n. 98 del 04.01.2019) e, per altro verso, sempre in punto di onere della prova della spettanza del corrispettivo dell'appalto, che, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, l'appaltatore deve provare il conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte (cfr. Cass. n. 23893 del 23.11.2016 e Cass. n. 21522 del 20.08.2019 con riferimento al contratto di prestazione d'opera intellettuale, ma senza dubbio valevoli anche con riferimento alla prestazione d'opera svolta nell'ambito di un contratto di appalto). Ciò chiarito, pertanto, è senza dubbio onere dell'appaltatore, da un lato, provare l'effettivo conferimento dell'incarico e, dall'altro lato, provare l'effettiva realizzazione delle opere appaltate e la congruità del corrispettivo richiesto rispetto alla pattuizione intercorsa e all'entità del lavoro svolto. Sempre con specifico riferimento al contratto di appalto, in ultima analisi, si ricorda che “in materia di corrispettivo dovuto per l'appalto privato, laddove il committente contesti l'entità del dovuto, la fattura emessa dall'appaltatore è utilizzabile come prova scritta ai soli fini della concessione del decreto ingiuntivo, ma non costituisce idonea prova dell'ammontare del credito nell'ordinario giudizio di cognizione che si apre con l'opposizione trattandosi di documento di natura fiscale proveniente dalla stessa parte, né costituisce idonea prova del credito dell'appaltatore la contabilità redatta dal direttore dei lavori, a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve, pur senza aver manifestato la sua accettazione con formule sacramentali, oppure che il direttore dei lavori per conto del committente abbia redatto la relativa contabilità come rappresentante del suo cliente e non come soggetto legato a costui da un contratto di prestazione d'opera professionale, che gli fa assumere la rappresentanza del committente limitatamente alla materia tecnica” (cfr. già Cass. n. 10860 del 11.05.2007) ed ancora più di recente
“la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto” (cfr. Cass. n. 26801 del 21.10.2019). In base ai principi sopra richiamati, nel caso di specie, non vi è dubbio che l'appaltatore CP_1
all'esito dell'istruttoria complessivamente condotta, non abbia fornito adeguata prova di una
[...] valida ed efficace fonte contrattuale del proprio diritto al pagamento del saldo del corrispettivo pattuito per l'esecuzione delle opere commissionate, direttamente in denaro ad opera del committente Pt_1 per il complessivo importo pari ad euro 556.042,72 richiesto in sede monitoria a saldo delle fatture commerciali nn. 52 e 53 del 29.03.2022, relative al primo SAL del 8.02.2022, e nn. 176, 177, 178 del 3.08.2022, relative alle opere rientranti nel secondo SAL previsto contrattualmente al raggiungimento dell'85% delle opere appaltate, detratti i pagamenti parziali già ricevuti in acconto dal committente (cfr. doc. nn. 2, 3, 5 e 7 monitorio) né tantomeno per le coincidenti somme ricomprese nel Pt_1 complessivo importo pari ad euro 571.603,88 richiesto da parte opposta tramite la reconventio reconventionis proposta con comparsa di costituzione e risposta e risultante dal SAL finale emesso in data 5.05.2023 – nelle more dell'opposizione - dal direttore dei lavori (cfr. doc. n. 10 parte opposta).
2.2 Sotto un primo profilo di analisi, infatti, si deve rilevare, in via assorbente, che alla luce delle complessive allegazioni assertive ed istruttorie delle parti, è emerso che alla data di emissione del decreto ingiuntivo opposto n. 1344/2022 (1.12.20222), il committente aveva compiutamente Pt_1 adempiuto alla propria obbligazione di pagamento diretto in denaro dei corrispettivi spettanti per le opere eseguite all'appaltatore pari al “15% dell'importo fatturato”, assunta ai sensi del già richiamato art.
7.4 del contratto di appalto concluso in data 30.09.2021, con riferimento al corrispettivo per le pagina 11 di 22 opere commissionate rientranti negli incentivi fiscali. Una tale previsione contrattuale è da considerarsi essenziale nell'interesse di entrambe le parti alla luce dell'interpretazione complessiva del contratto di appalto sottoscritto in data 30.09.2021 e di quanto testualmente ribadito nel successivo accordo integrativo datato 24.12.2021 e rubricato
“Aggiornamento” per cui “lo schema di fatturazione con “sconto fattura e cessione del credito” rimane invariato, quale elemento essenziale del contratto” (cfr. doc. nn. 1 e 4 parte opponente). In particolare, i pacifici pagamenti effettuati nel corso del rapporto contrattuale dal committente in favore dell'appaltatore sono stati eseguiti a fronte dell'effettiva emissione in data 8.02.2022 Pt_1 del primo SAL relativo all'esecuzione delle opere appaltate per circa il 45% - SAL comunque da considerarsi provvisorio in ragione della summenzionata ed espressa pattuizione di cui all'art. 11.4 – (cfr. doc. n. 5 monitorio) e della prosecuzione della realizzazione delle opere di appalto da parte dell' per come documentata dal secondo SAL, parimenti provvisorio, emesso dal CP_1 direttore dei lavori in data 6.07.2022 (con attestazione di un ammontare di lavori eseguiti pari all'89,60% in relazione all'edificio principale e pari al 90,96% in relazione all'edificio annesso), nonché dal verbale di sopralluogo redatto dal direttore dei lavori in data 18.08.2022 – da cui emerge a quella data il completamento opere strutturali esterne, la realizzazione al 60% delle opere strutturali interne per quanto concerne il cd. eco-sisma bonus e la realizzazione di circa il 10% delle finiture (quali intonaco e tinteggiature esterne e marciapiedi) per quanto concerne il cd. eco bonus (cfr. doc. nn. 7 e 8 monitorio e doc. n. 7 parte opponente).
A tal proposito, in via di ragione maggiormente liquida, infatti, si deve rilevare che l'oggetto dell'obbligazione assunta dal committente in favore dell'appaltatore comprende, in via generale, il solo pagamento diretto del 15% dell'importo fatturato per opere di efficientamento energetico e di adeguamento al rischio sismico dell'immobile di proprietà di rientranti nell'ambito di Pt_1 applicazione degli incentivi fiscali all'epoca vigenti e si estende, come testualmente chiarito all'art.
9.6 del regolamento contrattuale, all'intero corrispettivo contrattualmente pattuito “direttamente senza beneficiare dello sconto in fattura” nel solo caso di “mancata ultimazione delle opere entro il 30 giugno 2022, unicamente qualora ciò avvenga per ragioni imputabili in via esclusiva al committente”. Una tale specifica ipotesi, oltre a non essere stata specificamente allegata da parte opposta, non è in ogni caso risultata dimostrata in atti;
anzi essendo emerso documentalmente che, a fronte di un primo collaudo statico del 27.09.2022 (cfr. doc. n. 9 monitorio e doc. n. 6 parte opponente), la fine dei lavori complessivamente appaltati a e il collaudo Controparte_1 finale delle opere sono avvenute in data 27.03.2023 (cfr. doc. n. 7 parte opposta e doc. n. 40 parte opponente). Peraltro, il relativo verbale offerto in comunicazione contiene in calce l'espressa riserva di indicare “le opere non eseguite a regola d'arte e l'elenco dei vizi riscontrati ad oggi” e la dichiarazione del committente di non accettare l'opera in quanto incompleta, nonché la Pt_1 certificazione e l'attestazione del direttore dei lavori circa la regolare e compiuta esecuzione delle opere, in conformità al progetto originario e delle successive varianti “ad eccezione delle opere minori complementari in corso di completamento, come individuate in premessa” (a titolo esemplificativo, pavimentazione marciapiede esterno, ritocchi di tinteggiatura, terminali dei pluviali, bancalini in lamiera sui davanzali esterni, sistemazione coppi, pulizia area cantiere e tapparelle).
Inoltre, la mancata ultimazione delle opere appaltate alla predetta data del 30.06.2022 - data, poi, di fatto concordemente prorogata dalle parti contraenti, al 30.09.2022, tenuto conto del motivo richiamato in via generale nelle premesse del contratto di appalto del 30.09.2021 e comunque comune ad entrambe le parti contraenti (cfr. Cass. n. 12235/2007 e Cass. S.U. n. 9909 del 20.04.2018) dell'accesso agli incentivi fiscali dei ccdd. eco-sisma bonus e dell'eco bonus – risulta tanto dal contenuto dello scambio di comunicazioni mails intercorse tra i rispettivi consulenti, quanto dalle contestazioni sollevate stragiudizialmente dal committente (cfr. doc. nn. 11-14 monitorio e doc. nn. 10, 11, 12, 34, 35 e 36 parte opponente), nonché dalle concordi dichiarazioni testimoniali circa il mancato completamento delle opere appaltate e l'assenza di accettazione dell'opera da parte del committente, rese sia da Tes_2
pagina 12 di 22 geometra che ha partecipato per conto del committente ad un sopralluogo successivo Tes_2 Pt_1
a quello di collaudo finale dell'opera del 27.03.2023 e che ha riscontrato il mancato completamento a regola d'arte di alcune opere appaltate – seppur di entità minima rispetto al complessivo oggetto dell'appalto commissionato all' -, come da propria relazione del 24.10.2023 (cfr. doc. n. CP_1
18 parte opponente), che da commercialista incaricata sempre dal solo committente Parte_3 di seguire le pratiche burocratiche relative all'ottenimento delle agevolazioni fiscali, poi cedute Pt_1 all'appaltatore, a titolo di parte di corrispettivo (cfr. verbale d'udienza del 20.03.2024). Parte opposta, a fronte della specifica contestazione dell'inadempimento contrattuale in termini di ritardo nell'esecuzione delle opere di appalto pattuite e di mancato compiuto completamento a regola d'arte delle stesse, sollevata da parte del committente, tanto in sede stragiudiziale, quanto nella presente sede giudiziale, non ha però fornito adeguata e sufficiente prova del proprio esatto adempimento.
Da un lato, infatti, parte opposta non ha dimostrato di aver portato a termine le opere commissionate nei tempi contrattualmente previsti e/o comunque tollerati dal committente in Pt_1 quanto vi è contraria prova documentale che il secondo SAL (realizzazione di circa l'85% dei lavori), atteso indicativamente per la fine di dicembre 2021, sia in realtà stato emesso dal direttore dei lavori in data 6.07.2022 (cfr. doc. nn. 4 e 7 monitorio) e che la fine dei lavori “attesa indicativamente per fine febbraio” nella previsione in materia di modalità di pagamento dei corrispettivi sia avvenuta nel mese di marzo 2023, come da relativo verbale di collaudo finale (cfr. doc. n. 7 parte opposta e doc. n. 40 parte opponente), a fronte di un primo collaudo statico della parte strutturale – contrattualmente previsto “entro e non oltre il 21 dicembre 2021” (cfr. doc. n. 4 monitorio e doc. n. 1 parte opponente) e necessario per l'avanzamento delle pratiche amministrative in Comune -, eseguito dal direttore dei lavori in data 27.09.2022 (cfr. doc. nn. 6 e 7 parte opponente). Tali gravi, precisi e concordanti elementi fattuali non sono stati smentiti da parte opposta e portano, pertanto, a ritenere che l'esecuzione dell'obbligazione di facere assunta dall'appaltatore CP_1 con la sottoscrizione del contratto di appalto del 30.09.2021 sia avvenuta con notevole ritardo rispetto alle scadenze ab origine concordate dalle parti contraenti, configurandosi, dunque, un inesatto adempimento dell'appaltatore, odierna parte opposta. A tale specifico proposito, si rende altresì necessario rilevare come non colgono nel segno le doglianze sollevate reciprocamente da entrambe le parti in termini di ritardo nell'esecuzione delle corrispettive prestazioni obbligatorie, in quanto le tempistiche di pagamento dei corrispettivi sono state, in ogni caso, solo indicativamente previste nell'accordo contrattuale e sostanzialmente dipendono dall'avanzamento dei lavori e soprattutto i termini contrattuali previsti per l'esecuzione delle opere di appalto commissionate, nonostante l'utilizzo dell'espressione “entro e non oltre”, non possono essere qualificati in realtà come essenziali ai sensi dell'art. 1457 c.c. (cfr. ex multis Cass. n. 18835 del 16.07.2018 e Cass. n. 8233 del 29.08.1997), tenuto conto sia della natura e dell'oggetto del contratto, sia del comportamento complessivamente posto in essere dalle parti contraenti nell'esecuzione del contratto, sia della concreta evoluzione della normativa all'epoca vigente in materia di incentivi fiscali. A fronte di una prima formale proroga dei termini contrattuali, di fatto, concordata nell'ambito dell'accordo contrattuale integrativo concluso tra le medesime parti contraenti in data 24.12.2021 (cfr. doc. n. 4 parte opponente), in cui si da atto “che per cause non imputabili all'appaltatore non possono essere raggiunti gli obbiettivi prefissato di avanzamento e completamento dei lavori indicati all'art. 7, comma 3b e seg. e di conseguenza i termini di emissione dei SAL da parte della Direzione Lavori” e del successivo comportamento tenuto dal committente quantomeno fino al mese di maggio Pt_1
2022 a cui risalgono le prime contestazioni scritte dell'intollerabile ritardo inviate all'appaltatore (cfr. doc. nn. 34, 35 e 36 parte opponente), che ha pur sempre provveduto al pagamento dei corrispettivi fatturati a stato avanzamento dei lavori dall'appaltatore, nel limite convenzionale del 15%, non si condivide la ricostruzione giuridica di parte opponente circa l'essenzialità dei termini per il completamento delle opere appaltate previsti all'art. 9, commi 1 e 3, del contratto di appalto (cfr. doc.
n. 4 monitorio e doc. n. 1 parte opponente).
pagina 13 di 22 Nonostante l'utilizzo di terminologia perentoria, con univoche indicazioni temporali delle scadenze - “i lavori (…) dovranno terminare: a. per la parte strutturale/antisismica entro e non oltre il 21 dicembre 2021; b. per le opere di finitura edile antro e non oltre il 28.02.2022” (art. 9.1) e “salvo proroga scritta concessa dal committente, l'appalto dovrà essere portato a termine comunque entro e non oltre il 30 maggio 2022, termine quest'ultimo da ritenersi essenziale nell'interesse della committente anche ai sensi dell'art. 1457 c.c., in quanto funzionale al conseguimento delle agevolazioni fiscali” (art. 9.3) - l'esecuzione delle opere di appalto commissionate – per loro stessa natura – risulta, infatti, avere pur sempre una qualche utilità pratica per il committente anche decorso il lasso temporale ivi indicato, potendone, seppur in ritardo, comunque beneficiare (cfr. Cass. n. 10353 del 01.06.2020 e Cass. n.
32238 del 10.12.2019). Analogamente, si deve certamente valorizzare il fatto che in ogni caso né all'appaltatore, né tantomeno il committente nel corso del rapporto hanno dimostrato di aver voluto porre fine all'efficacia dell'accordo contrattuale in essere, manifestando quindi un'implicita e generale rinuncia alla pretesa essenzialità dei termini previsti ab origine per l'adempimento delle obbligazioni assunte dalle stesse ed un concreto interesse del committente affinché l'appaltatore CP_1 portasse comunque a termine le opere appaltate. In sintesi, l'essenzialità, nel caso di specie, è più che altro caratteristica propria della concorde volontà delle parti contraenti di beneficiare degli incentivi fiscali vigenti al fine di realizzare il convenuto pagamento dell'85% degli importi fatturati mediante sconto in fattura e cessione del credito, più che del termine di esecuzione delle opere appaltate presso l'immobile di proprietà del committente Pt_1
Dall'altro lato, alla luce delle complessive risultanze dell'istruttoria condotta, le doglianze di parte opposta in ordine alla pretesa scarsa collaborazione del committente al fine del portare Pt_1 avanti le pratiche per l'ottenimento dei cd. eco-sisma bonus ed eco bonus, non risultano condivisibili, considerati gli accertati ritardi nell'esecuzione delle opere commissionate imputabili all'appaltatore e la dimostrata possibilità per il committente di portare utilmente a termine la relativa pratica fiscale solo a seguito del collaudo finale dell'opera, come in effetti avvenuto a seguito dell'emissione da parte del direttore dei lavori del verbale di fine lavori e collaudo finale del 27.03.2023 (cfr. doc. nn. 11-14 monitorio, doc. nn. 7, 8, 23-28 parte opposta, doc. nn. 20-26 parte opponente e verbale d'udienza del 20.03.2024 testimoni , e ). Tes_3 Parte_3 Testimone_6 Testimone_7 Sul punto, occorre evidenziare che, in considerazione della complessiva interpretazione dell'accordo contrattuale concluso tra le odierne parti processuali, nel caso di specie, l'appalto per l'efficientamento energetico e l'adeguamento al rischio sismico presso l'immobile di proprietà di e concesso in Pt_1 locazione al Comando Compagnia AR di ES, non è configurabile in termini di contratto relativo ad opere da eseguire per partite, ai sensi dell'art. 1666 c.c..
Dal regolamento contrattuale e dagli allegati elaborati tecnici esecutivi, architettonici, strutturali ed impiantistici, non emerge un chiaro frazionamento delle opere commissionate per volontà delle parti contraenti e/o una autonomia funzionale di parte delle opere commissionate in relazione all'oggetto generale del contratto di appalto, tale da comportare sia la verifica e l'accettazione di parte dell'opera, sia il pagamento della relativa parte di corrispettivo, bensì avendo voluto le parti contraenti disciplinare le modalità e le tempistiche di pagamento del corrispettivo d'appalto pattuito a misura, con prezzi concordati e fissi, nonché sino ad un ammontare massimo di euro 870.000,00 ai sensi dell'art. 7 del regolamento contrattuale in esame (cfr. doc. n. 4 monitorio e doc. n. 1 parte opponente). Inoltre, non emergono nemmeno giustificati ed espressi motivi per cui nell'ambito del cantiere si sarebbe dovuta rendere necessaria un'organizzazione del lavoro da parte dell'appaltatore
[...]
a partite o lotti di lavoro;
a maggior ragione considerando il già rilevato Controparte_1 motivo comune ed essenziale per le parti contraenti relativo alla possibilità di beneficiare degli incentivi fiscali vigenti, applicando all'obbligazione di pagamento del corrispettivo d'appalto lo schema dello sconto in fattura e cessione del credito fiscale. Ciò risulta pienamente in linea con la condivisibile interpretazione giurisprudenziale nell'affermare che
“l'appalto di opera da eseguire per partite ex art. 1666 c.c., che postula che l'opera sia scomponibile
pagina 14 di 22 per volontà delle parti (esplicita o implicita) in frazioni, dotata ciascuna di una propria individualità, non è configurabile nel caso in cui le parti abbiano previsto un sistema rateale di pagamento del prezzo mediante acconti correlati alla graduale esecuzione dell'opera, con la conseguente impossibilità di ritenere la constatazione di ciascuno stato di avanzamento dei lavori equivalente alla verifica delle singole partite ai sensi dell'art. 1666 c.c.” (cfr. Cass. n. 8752 del 18.08.1993).
In ultima analisi, totalmente destituite di idoneo fondamento sono, poi, le contestazioni sollevate da parte opposta nei confronti dell'odierna parte opponente in relazione alla distinta pratica di ulteriore cessione a terzi del credito fiscale – maturato in capo al committente e ricevuto Pt_1 dall'appaltatore a titolo di corrispettivo d'appalto -, frutto, comunque, della libera ed autonoma scelta dell'appaltatore Controparte_1 Per un verso, infatti, l'obbligazione assunta dal committente in termini di impegno a Pt_1
“rispettare tutti gli adempimenti posti a suo carico ai sensi delle vigenti disposizioni normative” per l'accesso degli incentivi fiscali spettanti deve considerarsi adempiuta, avendo il committente portato positivamente a termine la pratica fiscale una volta ottenuto il verbale di collaudo finale dell'opera commissionata (cfr. doc. nn. 20-26 e 40 parte opponente e doc. nn. 7, 23-28 parte opposta) e avendo, peraltro, l'appaltatore dichiarato di aver ricevuto il credito oggetto di cessione – pari ad CP_1 euro 467.539,00 (cfr. doc. n. 15 parte opponente) - nel proprio cassetto fiscale (cfr. memoria generica del 12.01.2024). Per altro verso, in considerazione dell'espresso e chiaro accordo contrattuale raggiunto dalle parti contraenti in merito all'irrilevanza nei rapporti interni delle vicende relative all'ulteriore cessione a terzi del credito fiscale da parte dell'appaltatore di cui all'art. 13 del regolamento CP_1 contrattuale, sono prive di rilievo, ai fini della presente decisione, le documentate circostanze fattuali relative prima al rapporto intercorso tra l'odierna parte opposta ed il Banco PM e poi sempre tra la prima e aventi ad oggetto la cessione del credito fiscale ricevuto, a titolo di Controparte_3 corrispettivo, dall'appaltatore (cfr. doc. nn. 16-18 e 23-28 parte opposta). Ciò peraltro è valido non solo in forza dell'espressa previsione contrattuale delle parti, ma anche in ragione del generale principio codicistico della relatività degli effetti del contratto ai sensi dell'art. 1372 c.c.. 2.3 Sotto un secondo profilo di analisi e sempre con riguardo alla pretesa creditoria azionata da parte dell'odierna parte opposta con deposito Controparte_1 del proprio ricorso per decreto ingiuntivo in data 10.10.2022, anche il credito a titolo di corrispettivi di appalto portati dalla fattura commerciale n. 177 del 3.08.2022 non risulta spettante all'appaltatore, avendo parte opponente documentato di aver provveduto all'integrale pagamento della stessa prima della formale emissione del decreto ingiuntivo opposto avvenuta in data 1.12.2022.
Innanzitutto, costituisce circostanza pacifica tra le parti il versamento a titolo di acconto sulla fattura n.
177/2022 (importo fatturato per complessivi euro 183.029,11 senza sconto in fattura – doc. n. 2 monitorio) dell'importo pari ad euro 73.211,75 da parte del committente che contestualmente Pt_1 con comunicazione pec del 10.08.2022, informava l'appaltatore di aver effettuato tale pagamento parziale nonostante la presenza di inadempimenti contestati all' – mancata consegna di CP_1 documentazione attestante l'ultimazione dell'attività propedeutica al rilascio della certificazione antisismica e del DURC – e che avrebbe posto in essere il relativo pagamento a saldo solo al buon esito della propria richiesta (cfr. doc. n. 5 parte opponente). Pertanto, nella specie, non si ravvisa alcuna violazione dell'art. 1460 c.c. da parte del committente fino a quando la prestazione dell'appaltatore è rimasta parzialmente inadempiuta in relazione alle mancanze denunciate.
Costituisce poi circostanza fattuale debitamente provata per iscritto l'intervenuto pagamento a saldo della fattura commerciale n. 177/2022 tramite bonifico bancario dell'importo pari ad euro 109.817,64 con data valuta e data operazione del 21.10.2022 (cfr. doc. n. 8 parte opponente – documento non specificamente contestato da parte opposta). 2.4 Per tutte le predette ragioni ed in sintesi, l'onere di provare l'integrale debenza della somma richiesta a titolo di corrispettivo a saldo in denaro da parte dell'appaltatore , attore in CP_1
pagina 15 di 22 senso sostanziale nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non può ritenersi compiutamente assolto, con conseguente integrale revoca del decreto ingiuntivo opposto. Inoltre, con specifico riferimento alle spese di lite sostenute dall'odierna parte opposta nell'ambito del procedimento di ingiunzione, ci si limita a ricordare che, come noto, il pagamento di un ulteriore acconto dopo il deposito del ricorso monitorio impone comunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto (cfr. ex multis Cass. n. 21432 del 17.10.2011) e che in ogni caso ai fini della revoca del decreto ingiuntivo opposto assume rilievo la situazione esistente al momento della sentenza (cfr. Cass. n. 13085 del 22.05.2008); dunque, parte opposta non ha diritto ad alcunché a tale specifico titolo.
3. In merito alla domanda riconvenzionale di condanna dell'appaltatore al pagamento della penale convenzionalmente prevista per il ritardo ai sensi dell'art.
9.2. Risarcimento del danno patrimoniale forfettizzato. Compensazione con l'eventuale controcredito riconosciuto in capo all'appaltatore Controparte_1
In precedenza accertata la sussistenza di responsabilità da inadempimento contrattuale di parte opposta per ritardata conclusione delle opere appaltate, in ogni caso da considerarsi di scarsa importanza in relazione ai contrapposti interessi delle parti contraenti, occorre ora analizzare la conseguente domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale da parte opponente ex art. 1383 c.c..
3.1 Per quanto di specifico interesse ai fini della presente decisione, ci si limita a ricordare che la fattispecie codicistica della clausola penale prevista dall'art. 1382 c.c. “in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento” ha la funzione di esonerare il creditore dell'obbligazione – rimasta inadempiuta nel corso del rapporto contrattuale – dall'onere di provare il danno da inadempimento, integrando una liquidazione preventiva e forfettaria dello stesso, fatta salva la prova del maggior danno eventualmente subito dal contraente adempiente. In ossequio al principio di autonomia contrattuale, le parti hanno la facoltà di predeterminare con una clausola penale l'entità del risarcimento del danno sia per l'ipotesi di inadempimento sia per quella di ritardo nell'inadempimento, nonché anche cumulativamente per entrambe (cfr. Cass. n. 23706/2009 e Cass. n. 9532/2000). Un tale patto convenzionale, per sua natura, ha ad oggetto solo le conseguenze risarcitorie dell'eventuale inadempimento e si perfeziona con il meccanismo consensuale, senza la preventiva dazione di denaro. Connotato essenziale dell'operatività del meccanismo della clausola penale è, dunque, la connessione con l'inadempimento colpevole di una delle parti contraenti, a fronte dell'esatto adempimento delle proprie obbligazioni ad opera della controparte. In aggiunta, si ricorda che la clausola penale non può essere azionata in presenza di un ritardo determinato da impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore stesso e anche quando l'inadempimento risulti comunque giustificato dall'inadempimento dell'altra parte contraente ai sensi dell'art. 1460 c.c.. Ancora, di recente la giurisprudenza di legittimità si è attestata univocamente nell'affermare che “in tema di appalto, la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale in essere e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti. L'efficacia della penale è tuttavia conservata soltanto se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine mentre, in mancanza, grava sul committente, che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore” (cfr. Cass. n. 9152 del 02.04.2019). Con regola generale ed inderogabile, infine, l'art. 1384 c.c. prevede che “la penale può essere diminuita equamente dal giudice se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento”. Il fondamento del potere di riduzione viene generalmente individuato nella riconduzione dell'autonomia privata nei limiti in cui è meritevole di tutela nell'ordinamento giuridico mediante un equo contemperamento degli interessi contrapposti (cfr. Cass. n. 7180 del 10.05.2012). 3.2 Tutto ciò doverosamente premesso in diritto, alla luce degli accertamenti in precedenza condotti, non vi è dubbio che a fronte di un iniziale e riconosciuto ritardo non imputabile pagina 16 di 22 all'appaltatore , quest'ultima parte contraente obbligatasi, con organizzazione dei mezzi CP_1 necessari e con gestione a proprio rischio, nei confronti del committente all'esecuzione delle Pt_1 opere di appalto pattuite, a regola d'arte e nei tempi previsti, non è riuscita a provare in maniera idonea il proprio esatto adempimento.
Anche volendo considerare come termine ultimo per la compiuta realizzazione di tutte le opere appaltate a regola d'arte, in ragione dell'iniziale e sostanziale tolleranza manifestata da parte del committente, nonché delle complessive pattuizioni temporali (art. 9, commi 1, 3, 6 e 7 del regolamento contrattuale), i mesi di maggio / giugno 2022, non vi è dubbio in ordine al ritardo imputabile all'appaltatore risultante, prima, dal verbale di sopralluogo, alla presenza di entrambe le parti, redatto dal direttore dei lavori in data 18.08.2022 – da cui emerge a quella data il completamento opere strutturali esterne, la realizzazione al 60% delle opere strutturali interne per quanto concerne il cd. eco- sisma bonus e la realizzazione di circa il 10% delle finiture (quali intonaco e tinteggiature esterne e marciapiedi) per quanto concerne il cd. eco bonus (cfr. doc. nn. 7 e 8 monitorio e doc. n. 7 parte opponente) -; poi, dal già più volte richiamato verbale di fine lavori e collaudo finale dell'opera datato
27.03.2023, salva la necessità di completamento di alcune opere di rifinitura minori (cfr. doc. n. 7 parte opposta e doc. n. 40 parte opponente).
Ferma la valida ed efficace clausola penale per il ritardo prevista dall'art.
9.2 del contratto di appalto sottoscritto da entrambe le società contraenti in data 30.09.2021 e redatto su carta intestata dell'appaltatore – in ogni caso, con specifica dichiarazione che “il presente contratto è stato stipulato in contraddittorio tra le parti in ogni suo aspetto, per cui non trova applicazione il disposto degli artt.
1341 e 1342 del codice civile” -, nel caso di specie, è certamente legittima la pretesa creditoria a tale titolo azionata dal committente nei confronti dell'appaltatore , che non ha Pt_1 CP_1 provato in modo idoneo nel corso dell'istruttoria ulteriori e specifici periodi rientranti nella moratoria e nella sospensione dei lavori, convenzionalmente previste. Da un lato, la previsione convenzionale per cui “l'appaltatore sarà tenuto a versare al committente una penale giornaliera pari all'1 (uno per mille) del corrispettivo dell'appalto come individuato dall'art. 7, comma 1, che precede per ogni giorno di ritardo” (cfr. art.
9.2 del regolamento contrattuale) è senza dubbio in linea con la disciplina di cui agli artt. 1382 e ss. c.c. e applicabile nella specie;
dall'altro lato, seppur non sia accoglibile la doglianza di parte opposta in ordine alla pretesa usurarietà di una tale quantificazione condivisa ab origine dalle parti contraenti nell'esercizio della propria autonomia negoziale, la liquidazione della stessa va in via officiosa ricondotta ad equità – con dimidiazione al 50% dell'importo spettante a titolo di penale per il ritardo - tenuto conto della parte di opere appaltate effettivamente realizzate alla data in cui il ritardo non è stato più tollerato da parte del creditore e della durata del ritardo protrattosi per circa nove mesi (30.06.2022-27.03.2023). Accertati, dunque, l'inadempimento imputabile all'appaltatore quanto alle tempistiche di completamento delle opere appaltate e la valida della clausola penale concordata ed inserita dalle società contraenti nel regolamento contrattuale, riconducendola comunque ad equità, il committente è creditore nei confronti dell'appaltatore Pt_1 Controparte_1 della somma omnicomprensiva pari ad euro 117.450,00 (euro 870,00 x 270 giorni – 50%),
[...] somma da considerarsi in ogni caso congrua e proporzionata alla luce di una comparativa valutazione dei contrapposti interessi di parte e della complessiva funzione economico-sociale del contratto di appalto, ancora in essere tra le parti, al fine di garantirne l'equilibrio sinallagmatico. Pertanto, la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente è solo parzialmente fondata.
Per completezza espositiva, si precisa che l'odierna parte opponente non ha proposto nell'ambito della presente opposizione a decreto ingiuntivo né domanda di risarcimento del maggior danno, né domanda di risarcimento del danno subito in forza della garanzia per i vizi e/o difetti dell'opera ai sensi degli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c. – in relazione alle opere minori complementari non completate (cfr. doc. n. 40 parte opponente) e alle infiltrazioni d'acqua dalla copertura denunciate di pagina 17 di 22 recente dal AR ES (cfr. doc. n. 44 parte opponente) - che nel Parte_2 corso dei propri scritti difensivi si è riservata di proporre eventualmente in una separata sede giudiziale.
4. In merito alla domanda riconvenzionale di pagamento di ulteriori somme a titolo di corrispettivi per lavorazioni aggiuntive, per la revisione dei prezzi delle materie prime e per oneri finanziari contenuta nella comparsa di costituzione e risposta di parte opposta e precisata nell'ambito della prima memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.. Compensazione giudiziale e rideterminazione dei rapporti dare / avere tra le parti contraenti Ciò puntualmente accertato e avendo parte opponente già fornito adeguata prova dei predetti fatti parzialmente estintivi, modificativi ed impeditivi delle altrui pretese economiche azionate in sede monitoria dall'appaltatore, si deve altresì rilevare come sempre nell'ambito della presente opposizione a decreto ingiuntivo, parte opposta abbia sufficientemente dimostrato alcuni dei fatti costitutivi posti a fondamento della propria ammissibile reconventio reconventionis. 4.1 In primo luogo, è fondata la pretesa creditoria azionata in via riconvenzionale dall'appaltatore in sede di opposizione nei confronti del committente, a titolo di CP_1 corrispettivi d'appalto a saldo per opere non rientranti nello schema di sconto in fattura e cessione del credito fiscale, nei limiti dell'importo sostanzialmente riconosciuto dalla stessa parte opponente pari ad euro 47.604,16, come risultante dalle rettifiche apportate al SAL finale redatto in data 5.05.2023 dal direttore dei lavori (cfr. doc. n. 19 parte opponente).
A tale specifico proposito, in ragione della sostanziale prosecuzione del rapporto di appalto anche nelle more del giudizio, fino alla data del 27.03.2023 in cui nel contraddittorio tra le parti interessate il direttore dei lavori ha redatto il verbale di fine lavori e di collaudo finale dell'opera (cfr. doc. n. 40 parte opponente e doc. n. 7 parte opposta) e della natura di contratto di appalto con determinazione del corrispettivo a misura, seppur con concorde previsione di un tetto massimo pari ad euro 870.000,00, oltre oneri di sicurezza e costi per la fornitura di energia e acqua per le attività di cantiere in capo al committente ai sensi degli artt. 5 e 7 del regolamento contrattale (cfr. doc. n. 1 parte opponente e doc. n. 4 monitorio), non vi è dubbio che spetti all'appaltatore il corrispettivo – determinato sulla base dei
“prezzi concordati tra l'appaltatore e il committente (…) fissi ed invariabili e chiavi in mano fatta salva la disposizione dell'art. 1664 del codice civile” – a saldo dell'opere collaudate, “ad eccezione delle opere complementari minori in corso di completamento come individuate in premessa” (cfr. doc. n. 40 parte opponente e doc. n. 7 parte opposta). Accertato, dunque, nel caso di specie, l'an della obbligazione di pagamento del corrispettivo a saldo a carico del committente in favore dell'appaltatore, ovviamente detratte le somme già ricevute a tale titolo dall' in relazione al cantiere per cui è causa, si rende necessario determinarne CP_1 il quantum in considerazione delle reciproche e specifiche contestazioni sollevate dalle parti contraenti.
Per un verso, infatti, parte opposta ha emesso la fattura commerciale n. 123 del 23.06.2023, per ulteriori euro 104.063,08 che è stata oggetto di specifica e tempestiva contestazione ad opera del committente (cfr. doc. n. 9 parte opposta), non riuscendo a fornire adeguata prova dell'esatto Pt_1 adempimento della propria corrispettiva prestazione. Per altro verso, in tal senso non integralmente dirimente è il SAL finale redatto dal direttore dei lavori in data 5.05.2023 (cfr. doc. n. 10 parte opposta), sempre tenuto conto delle specifiche doglianze di parte opponente circa il mancato completamento di alcune opere appaltate ivi indicate e le riserve espresse apposte al verbale di collaudo finale. In particolare, si precisa che il committente ha, da un lato, “rappresentato che non ha Pt_1 ricevuto ad oggi la contabilità dei lavori” e, dall'altro, ha “contestato le affermazioni del direttore dei lavori e dell'appaltatore, riservandosi di esplicitare le opere non eseguite a regola d'arte”, nonché non ha accettato l'opera “perché incompleta” (cfr. doc. n. 40 opponente e doc. n. 7 parte opposta). Si deve, infatti, ricordare che, in materia di appalto, in assenza di una puntuale ricostruzione ad opera delle parti, è comunque dovere del giudice la valutazione delle risultanze probatorie e la liquidazione del quantum di spettanza dell'appaltatore adempiente, quantomeno in base ai criteri dell'art. 1657 c.c.. Come noto, quindi, si evidenzia che il potere di determinazione del corrispettivo pagina 18 di 22 dell'appalto ai sensi dell'art. 1657 c.c. conferito al giudice è esercitabile solo ove non si controverta nella sostanza sulle opere eseguite dall'appaltatore (cfr. Cass. n. 19727/2016) e che in ogni caso la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che il giudice può essere chiamato ad intervenire anche quando le parti pur avendo pattuito un corrispettivo non ne abbiano provato la differente misura dedotta ed in particolare quanto l'appaltatore non abbia fornito la prova della congruità della somma richiesta in relazione alla natura e all'entità delle opere prestate (cfr. Cass. n. 9926/2000). Si ricorda, altresì che l'art. 1657 c.c. rappresenta un'espressa deroga legislativa ai generali principi di cui all'art. 1346 c.c., in quanto non richiede necessariamente la determinabilità del prezzo alla stregua dei criteri posti dallo stesso contratto di appalto, ma consente una determinazione del relativo prezzo altra e successiva in base ai criteri previsti da intendersi elencati in senso gerarchico (dunque, nell'ordine, eventuale convenzione tra le parti, tariffe esistenti, usi e determinazione del giudice). Occorre, in aggiunta, precisare che il giudice dispone tra i propri poteri senza dubbio di quello di valutare in via equitativa (ad esempio con riferimento all'art. 1226 c.c.) e che in materia contrattuale, la valutazione equitativa del giudice non riguarda ovviamente la prova dell'esistenza della pattuizione economica, il cui onere permane a carico della parte interessata, in questo caso di parte opposta, ma solo l'entità dello stesso, in ragione dell'impossibilità di dimostrarne in concreto la misura. Nel caso di specie, pertanto, si rileva la congruità e la sostanziale equità dell'importo ricostruito dal consulente di parte opponente nella propria relazione tecnica datata 19.09.2023 (cfr. doc. n. 18 parte opponente), sia in considerazione del fatto che una tale produzione documentale non ha trovato una altrettanto puntuale e specifica contestazioni in ordine alle voci rettificate rispetto al SAL definitivo redatto dal direttore dei lavori e che non vi è prova che sia stato ricevuto in sede stragiudiziale dal committente, sia in ragione delle concordi risultanze probatorie emerse dall'istruttoria orale in merito alla sussistenza di discrepanze tra lo stato dei luoghi visionato personalmente dal geometra Tes_2 in data 14.09.2023 e alcune voci e/o misurazioni contenute nel SAL finale redatto dal
[...] direttore dei lavori in data 5.05.2023 (cfr. verbale d'udienza del 20.03.2024 – interrogatorio formale di e testimoni e . Testimone_1 Testimone_2 Testimone_6 Testimone_7
4.2 In secondo luogo, alla luce della documentazione in atti, è parzialmente fondata anche l'ulteriore domanda riconvenzionale di riconoscimento in capo all'appaltatore di CP_1 ulteriori corrispettivi per lavorazioni aggiuntive, pari ad euro 46.353,00, per il sopravvenuto aumento delle materie prime e dei materiali necessarie per le lavorazioni appaltate, pari ad euro 100.529,84, nonché oneri finanziari quantificati dall'appaltatore in euro 23.973,96, nei seguenti limiti. Sul punto, ci si limita a ricordare, in via generale, che il legislatore con riferimento al contratto tipico di appalto, tenendo conto della peculiare natura di contratto di durata, nonché dei contrapposti interessi le parti interessate e della sostanziale asimmetria di conoscenze tecniche che lo caratterizzano, ha previsto due specifici correttivi rispetto alla regola generale della libera manifestazione del consenso di entrambe le parti contraenti finalizzata alla conclusione dell'accordo contrattuale. Da un lato, all'art. 1659 c.c. ha previsto che “l'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate. L'autorizzazione si deve provare per iscritto. Anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l'appaltatore, se il prezzo dell'intera opera è stato determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione”, sostanzialmente rafforzando la tutela del committente ogni qualvolta la variazione venga proposta unilateralmente dall'appaltatore e chiarendo che in tale ipotesi le variazioni al progetto devono essere concordate, mediante autorizzazione scritta del committente. Dall'altro, l'art. 1661 c.c. disciplina l'ipotesi di “variazioni ordinate dal committente” per cui “il committente può apportare variazioni al progetto, purché il loro ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo convenuto. L'appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti, anche se il prezzo dell'opera era stato determinato globalmente. La disposizione del comma precedente non si applica quando le variazioni, pur essendo contenute nei limiti suddetti, importano notevoli modificazioni della natura dell'opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavori previste nel contratto per l'esecuzione
pagina 19 di 22 dell'opera medesima”. Dunque, viene ammessa, entro determinati limiti quantitativi, la variazione proposta e richiesta unilateralmente dal committente. Una tale differenza operativa è connaturata e giustificata proprio alla diversità di interessi e di conoscenze tecniche che caratterizzano i contraenti e, al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ne ha chiarito i contorni, anche con specifico riferimento al diverso regime probatorio delle due fattispecie di variazione al progetto, affermando che “in tema di appalto, il regime probatorio delle variazioni dell'opera muta, a seconda che le stesse siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore ovvero a quella del committente;
mentre nel primo caso, infatti, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto "ad substantiam", nel secondo, invece, l'art. 1661 c.c. consente all'appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente” (cfr. anche di recente Cass. n. 40122 del 15.12.2021, nonché Cass. n. 32989 del 13.12.2019). In caso di sopravvenienza (variazione al progetto in corso di esecuzione dell'opera di appalto), dunque, l'equilibrio contrattuale originario, nel rispetto dell'alea normale del contratto in esame, deve essere ripristinato o in base alla disciplina convenzionale, già prevista dalle parti contraenti, o in base alla disciplina codicistica sopra richiamata. A quest'ultimo proposito ed in sintesi, facendo applicazione dei criteri interpretativi sistematico e teleologico, dovendosi rilevare che la sostanziale differenza tra l'art. 1659 c.c. e l'art. 1661 c.c. risiede proprio nel soggetto portatore dell'interesse principale alla variazione. Ancora e per quanto di specifico interesse, si deve richiamare testualmente anche quanto disposto dall'art. 1660 c.c. in tema di variazioni necessarie ovvero “se per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte è necessario apportare variazioni al progetto e le parti non si accordano, spetta al giudice di determinare le variazioni da introdurre e le correlative variazioni del prezzo. Se l'importo delle variazioni supera il sesto del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore può recedere dal contratto e può ottenere, secondo le circostanze, un'equa indennità. Se le variazioni sono di notevole entità, il committente può recedere dal contratto ed è tenuto a corrispondere un equo indennizzo”, nonché quanto sancito dal successivo art. 1664 c.c. per cui “Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo”.
4.3 Tutto ciò doverosamente premesso, in ragione delle circostanze fattuali concrete emerse nel caso di specie e della imprevedibilità dell'aumento dei costi dei materiali utilizzati nell'ambito dell'esecuzione delle opere di appalto è necessario fare corretta applicazione della disciplina codicistica di revisione del corrispettivo del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 1664 c.c., al fine di mantenere inalterato l'originario equilibrio contrattuale tra le parti contraenti.
Costituisce, infatti, circostanza fattuale notoria quella relativa all'importante aumento del prezzo delle materie prime negli anni 2021 e 2022, nonché la stessa è stata confermata dai testimoni – qualificati, in quanto soggetti che in relazione alle rispettive professioni sono in possesso di specifiche competente tecniche in materia – e (cfr. verbale d'udienza del 20.03.2024). Testimone_7 Testimone_2 Inoltre, si deve rilevare come il requisito dell'imprevedibilità dell'aumento dei costi dei materiali utilizzati nell'ambito dell'esecuzione delle opere di appalto, a fronte della pattuizione contrattuale conclusa in data 30.09.2021, non deve ritenersi integrata, nella specie, tanto in base alle circostanze – essendo, in effetti, già a quella data noto il tendenziale aumento dei prezzi dovuto alle conseguenze della pandemia Covid 19, nonché agli incentivi fiscali previsti in materia di appalto ed edilizia -, quanto piuttosto alla repentina e senza dubbio rilevante misura dell'aumento delle materie prime.
Pertanto, in considerazione del documentato aumento del costo dei materiali superiore al decimo del prezzo complessivo convenuto originariamente tra le parti contraenti ovvero pari a complessivi euro 100.529,84, stimato sulla base di parametri oggettivi dal direttore dei lavori (cfr. doc. n. 11 parte opposta), sul corrispettivo massimo di appalto convenuto in euro 870.000,00 (cfr. doc. n. 1 parte pagina 20 di 22 opponente), deve riconoscersi una revisione del relativo corrispettivo limitata alla differenza che eccede il decimo ovvero pari ad euro 13.529,84 in favore dell'appaltatore . CP_1
In aggiunta, si deve osservare come nonostante le riserve formalmente apposte dal committente al verbale di collaudo finale e le contestazioni sollevate in relazione alla contabilità redatta dal direttore dei lavori, a tale specifico fine, l'importo massimo dei corrispettivi d'appalto a misura pattuito in contratto deve considerarsi pressoché in linea con il SAL finale del 5.05.2023 e con le risultanze della verifica successivamente condotta dal tecnico di parte opponente Testimone_2
Inoltre, alla luce delle complessive allegazioni di parte e per ragioni di economia processuale, si precisa che non si è ritenuto opportuno introdurre una consulenza tecnica d'ufficio sul tale limitato aspetto, tenendo comunque in considerazione i calcoli e le considerazioni tecniche fornite da entrambe le parti processuali.
4.4 Diversamente, non risulta debitamente provata in atti la pretesa debenza degli ulteriori importi richiesti in via riconvenzionale dall'appaltatore . CP_1 In relazione a quest'ultimo profilo, infatti, non vi è dubbio che le parti abbiano volontariamente voluto escludere dal corrispettivo d'appalto eventuali oneri e costi derivanti dalle successive vicende di cessione del credito fiscale a soggetti terzi, quali, ad esempio, istituti di credito.
Determinante sul punto è infatti quanto previsto dall'art. 13 del contratto di appalto sottoscritto in data 30.09.2021 per cui la cessione del credito di imposta da parte dell'impresa appaltatrice alla banca ivi indicata Banco PM e le relative vicende “in nessun modo inficeranno o influenzeranno il presente accordo tra committente ed impresa” (cfr. doc. n. 1 parte opponente), essendo certamente la volontà delle parti estensibile anche a diversi istituti di credito a cui l'appaltatore potrebbe fare ricorso per cedere ulteriormente il credito d'imposta. Parimenti non applicabile, al caso di specie, è poi la già richiamata disciplina in materia di variazioni tanto necessarie proposte dall'appaltatore ai sensi dell'art. 1660 c.c., quanto ordinate dal committente, anche per il tramite del direttore dei lavori nominato, ai sensi dell'art. 1661 c.c.. In considerazione delle risultanze dell'istruttoria orale espletata, infatti, è emerso che parte delle variazioni sopravvenute nel corso dell'esecuzione del contratto sono state il frutto di scelte organizzative dell'appaltatore condivise con la direzione dei lavori e parte delle stesse proposte dal committente – testimonianza di per cui “le lavorazioni indicate nel documento sono Testimone_7 state da me validate e preciso che si tratta di lavori che si sono resi necessari in corso d'opera” e testimonianza di in risposta al capitolo 9 (cfr. verbale d'udienza del 20.03.2024) - non Testimone_8 hanno comunque importato alcuna notevole modificazione della natura dell'opera; in ogni caso in entrambi i casi non risulta provato il raggiungimento dei rispettivi limiti legali minimi di applicazione.
4.5 In conclusione e per tutte le predette ragioni, le domande proposte in via riconvenzionale da parte opposta nei confronti di parte opponente sono parzialmente fondate e devono pertanto trovare accoglimento, nei limiti in precedenza evidenziati.
Nei limiti delle rispettive domande ed eccezioni formulate delle parti ai sensi degli artt. 99 e 112 c.p.c., si deve contestualmente provvedere alla compensazione giudiziale ex art. 1243 c.c. del credito accertato in capo al committente a titolo di penale per il ritardo (euro 117.450,00) con il controcredito, Pt_1 sempre in questa sede, accertato in capo all'appaltatore a titolo di corrispettivi a saldo CP_1 delle opere di appalto realizzate e collaudate (euro 47.604,16 + euro 13.529,84); il tutto oltre interessi come meglio indicati in dispositivo.
5. In merito alla liquidazione delle spese di lite dell'opposizione a decreto ingiuntivo Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, nei valori medi in ogni fase processuale espletata, in base al valore della controversia ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di pagina 21 di 22 evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). Nel caso di specie, il criterio della parziale reciproca soccombenza ex art. 92 c.p.c., come meglio descritta in motivazione, porta a ritenere opportuna una parziale compensazione delle spese di lite in relazione ad un terzo. Si ritiene, infatti, equo compensare le spese di lite per un terzo e porle a carico per i restanti due terzi di parte opposta, in quanto sostanzialmente soccombente, in ragione della disposta revoca del decreto ingiuntivo opposto, dell'accoglimento parziale della domanda proposta in via riconvenzionale da parte opponente, nonché dell'accoglimento parziale della reconventio reconventionis formulata dall'appaltatore con contestuale riconoscimento e compensazione del minor credito a titolo di corrispettivi dovuti a saldo delle opere di appalto eseguite e collaudate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 3624/2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
per le ragioni di cui in motivazione. Controparte_1
2. REVOCA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1344/2022.
3. ACCOGLIE parzialmente la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente Parte_1 nei confronti di parte opposta nei limiti e Controparte_1 per le ragioni di cui in motivazione.
4. ACCERTA E DICHIARA che parte opponente è creditore nei confronti di parte Parte_1 opposta della somma pari ad euro Controparte_1
117.450,00, a titolo di penale convenzionale per il ritardo, oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 4,
c.c. dalla proposizione della domanda giudiziale all'effettivo saldo.
5. ACCOGLIE parzialmente la domanda riconvenzionale proposta da parte opposta
[...] nei confronti di parte opponente nei limiti e Controparte_1 Parte_1 per le ragioni di cui in motivazione.
6. ACCERTA E DICHIARA che parte opposta Controparte_1
è creditore nei confronti di parte opponente della somma pari ad euro 61.134,00, a
[...] Parte_1 titolo di corrispettivi a saldo del contratto di appalto del 30.09.2021 per cui è causa, oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla proposizione della domanda giudiziale all'effettivo saldo.
7. CONDANNA, per l'effetto e previa compensazione giudiziale ex art. 1243 c.c., parte opposta
[...] al pagamento in favore di parte opponente Controparte_1 della somma in linea capitale pari ad euro 56.316,00, oltre interessi di cui all'art. 1284, Parte_1 comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale all'effettivo saldo.
8. DICHIARA le spese di lite compensate per un terzo tra le parti;
conseguentemente,
9. CONDANNA parte opposta al Controparte_1 pagamento in favore di parte opponente delle spese di lite della fase di opposizione che si Parte_1 liquidano nell'intero (dunque, dovuti i due terzi di tutto quanto in appresso) in euro 29.193,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
spese specifiche pari ad euro 870,00 per contributo unificato e anticipazione forfettaria;
infine, IVA e CPA, se dovuti, sull'imponibile come per legge.
Forlì, 26 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3624/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSIMO MAMBELLI e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. SERENA BOSCHERINI, elettivamente domiciliato in PIAZZA AURELIO SAFFI, N. 32, 47121 FORLÌ, presso i difensori avv. MASSIMO MAMBELLI e avv. SERENA BOSCHERINI
OPPONENTE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. MARIA CRISTINA DE TONI e dell'avv. ENRICO P.IVA_2
ANGELO MARIA DALLA VALLE, elettivamente domiciliato in VIA CADOMA, N. 28/4,
ARZIGNANO, presso i difensori avv. MARIA CRISTINA DE TONI e avv. ENRICO ANGELO MARIA DALLA VALLE
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 16 ottobre 2024, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto all'udienza del 20.03.2024 e, in particolare:
- parte opponente ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni telematicamente depositato in data 16.10.2024, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, contrariis reiectis: Nel merito, revocare, dichiarare nullo, invalido e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 1344/2022 e dichiarare che nulla è dovuto dall'attrice opponente in favore di parte ingiungente opposta per i titoli e/o le fatture dedotte in ricorso per ingiunzione, essendo la relativa pretesa infondata in fatto e in diritto;
In via subordinata, in denegata ipotesi di accertamento della debenza di somme in favore di
ridurle alla misura minima che risulterà Controparte_1 provata e di giustizia;
In via riconvenzionale, accertato il gravissimo ritardo dell'appaltatrice nell'esecuzione dei lavori, condannare a Controparte_1 corrispondere in favore di la somma dovuta a titolo di penale per il ritardo ex art. 9 del Parte_1 contratto, alla data del 12/06/2023 assommante a complessivi € 356.715,00, ovvero a quella diversa
pagina 1 di 22 somma che risulterà equa e di giustizia. In denegata ipotesi di accertamento di un credito in favore di
dichiararne la compensazione con le Controparte_1 maggiori somme dovute ad a titolo di penale per il ritardo. Con riserva di ogni richiesta Parte_1 di maggior danno, anche in separata sede;
Accertare inoltre che nulla è dovuto da a Parte_1 per la fattura n. 123 del 23.06.2023, Controparte_1 essendo la relativa pretesa infondata in fatto e in diritto, ovvero in subordine accertare la minor somma che risulti dovuta e, in ogni caso, compensare quanto in denegata ipotesi ritenuto dovuto con il credito vantato da a titolo di penale per il ritardo. *** In via subordinata istruttoria, Parte_1 previa revoca dell'ordinanza di rigetto, si insiste in tutte le istanze istruttorie non già ammesse, e in particolare per la prova per interrogatorio formale e per testi sui capitoli da 1 a 12; 14; 17; da 20 a 26, con tutti i testi già indicati”;
- parte opposta ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni telematicamente depositato in data 16.10.2024, ovvero: “In via principale: Respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni tutte espresse in atti e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto. Dato atto della cessione tardiva del credito di cui in premessa, condannare la società al pagamento del residuo importo di € 88.503,72, rispetto a quanto portato in Parte_1 decreto, oltre alle spese e competenze per la procedura monitoria nella misura già liquidata nonché interessi moratori ex D.Lgs. 231/02 calcolati dal giorno del dovuto pagamento al saldo effettivo. In via riconvenzionale: Accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale in capo alla società Parte_1 per le ragioni meglio espresse in atti: a) Condannare parte attrice-opponente al pagamento del saldo prezzo pari ad € 15.561,16 (SAL finale detratti gli anticipi e l'importo a decreto) oltre alle lavorazioni aggiuntive pari ad € 46.353,00, oltre ad € 100.529,84 per la revisione dei prezzi delle materie prime, € 23.973,96 a titolo di oneri finanziari ed € 896,00 per il noleggio dei box oltre, ancora, al danno Cont conseguente alla differenza fra quanto percepito dalla cessione del credito a (68%) e quanto la stessa convenuta avrebbe percepito dall'esito positivo della prima cessione alla Controparte_3 (80%) il tutto per l'importo di € 56.104,68 e quindi per un totale complessivo pari ad € 243.418,64 il tutto maggiorato degli interessi moratori ex D.Lgs. 231/02 e ss.mm.ii. dal giorno del dovuto pagamento al saldo effettivo ed oltre IVA, qualora prevista per legge, o comunque nella somma maggiore e/o minore che risulterà in corso di causa, da determinarsi eventualmente anche in via equitativa, e ciò per le ragioni meglio espresse in atti;
b) In via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto opposto: Accertato l'inadempimento in capo a parte attrice, condannare la stessa al pagamento dell'importo di € 104.064,88 (totale dovuto così come da SAL finale detratti gli acconti e detratto quanto percepito a titolo di cessione del credito) oltre alle lavorazioni aggiuntive pari ad € 46.353,00, oltre ad € 100.529,84 per la revisione dei prezzi delle materie prime, € 23.973,96 a titolo di oneri finanziari ed € 896,00 per il noleggio dei box oltre, ancora, alla differenza fra quanto percepito Cont dalla cessione del credito a (68%) e quanto la stessa convenuta avrebbe percepito dall'esito positivo della prima cessione alla (80%) il tutto per l'importo di € 56.104,68 e Controparte_3 quindi per un totale complessivo pari ad € 331.922,36 il tutto maggiorato degli interessi moratori ex D.Lgs. 231/02 e ss.mm.ii. dal giorno del dovuto pagamento al saldo effettivo ed oltre IVA, qualora prevista per legge, o comunque nella somma maggiore e/o minore che risulterà in corso di causa, da determinarsi eventualmente anche in via equitativa e ciò per le ragioni meglio espresse in atti;
- In ogni caso spese e competenze di causa integralmente rifuse.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione tempestivamente notificato, (di seguito anche senza Parte_1 indicazione del tipo sociale o anche solo committente) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1344/2022, con cui il Tribunale di Forlì, su ricorso di
[...]
(di seguito anche senza indicazione del tipo Controparte_1 sociale o anche solo appaltatore o ), ingiungeva il pagamento della somma di euro CP_1 pagina 2 di 22 556.042,72, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo d'appalto residuo sulle fatture commerciali nn. 52, 53, 176, 177, 178 emesse dall'appaltatore nell'anno 2022 azionate in via monitoria per i lavori eseguiti relativi ai primi due SAL, secondo le modalità previste nel contratto di appalto concluso tra le società contraenti in data 30.09.2021.
Preliminarmente, parte opponente ricostruiva le vicende fattuali oggetto di causa, dando atto che: a) in data 30.09.2021, le parti stipulavano contratto di appalto per l'efficientamento energetico e l'adeguamento sismico dell'immobile di proprietà del committente, sito in ES e sede del Comando Compagnia AR di ES;
b) le parti contraenti prevedevano, quale termine per il completamento dei lavori, rispettivamente le seguenti date: entro e non oltre il 21.12.2021 per la parte strutturale/antisismica ed entro e non oltre il 28.02.2022 per le opere di finitura edile;
inoltre, convenivano, altresì, che “salvo proroga scritta concessa dal committente, l'appalto dovrà essere portato a termine comunque entro e non oltre il 30 maggio 2022”; c) le parti pattuivano una penale per il ritardo pari al 1% del corrispettivo dell'appalto per ogni giorno di ritardo, mentre il prezzo dell'appalto veniva determinato in euro 870.000,00, oltre oneri di sicurezza, da versarsi il 15% tramite pagamento diretto da parte di e il 85% tramite sconto in fattura mediante modalità di cessione Pt_1 del credito pro soluto; d) le parti prevedevano, in aggiunta, il raggiungimento di due SAL e di un collaudo di fine lavori e che, qualora l'esito della verifica finale sarebbe risultato positivo, il verbale avrebbe contenuto anche l'accettazione dei lavori senza riserve con contestuale consegna dell'immobile oggetto di ristrutturazione;
e) i lavori commissionati non venivano ultimati nel rispetto dei termini essenziali prefissati, a causa dell'inadempimento dell'appaltatore, ed in sede di sopralluogo nel mese di agosto 2022, il committente riscontrava altresì mancanze e incongruenze rispetto alle voci riportate nel secondo SAL;
f) solo in data 27.09.2022, poi, veniva posto in essere in contraddittorio il collaudo statico del fabbricato.
In particolare, parte opponente dava atto di aver tempestivamente e integralmente saldato tutte Pt_1 le somme di propria spettanza, in base al predetto contratto e di aver già complessivamente corrisposto all'appaltatore a titolo di corrispettivo l'importo pari ad euro 305.523,21. Quanto alle somme di cui alle fatture commerciali azionate in sede monitoria, da un lato, parte opponente dava atto di aver tempestivamente saldato la quota di propria competenza di cui alla fattura commerciale n. 177/2022, già in data 21.10.2022 ovvero oltre un mese prima dell'emissione del decreto ingiuntivo, seppur con espresse riserve legate all'incompleta e inesatta esecuzione dei lavori di appalto commissionati;
d'altro lato e quanto alle somme per le quali veniva pattuita la modalità di pagamento con sconto pro soluto in fattura, evidenziava come i presupposti per il relativo pagamento non fossero ancora maturati, atteso che il credito sarebbe maturato solo a seguito del collaudo finale e non avendo l'appaltatore raggiunto il previsto 85% delle lavorazioni d'appalto. Parimenti, parte opponente evidenziava come in nessun caso fosse stata contemplata nell'accordo contrattuale l'ipotesi di consentire all'appaltatore di richiedere l'integrale pagamento al committente. Da ultimo, parte opponente deduceva di aver subito ingenti danni a causa della condotta tenuta Pt_1 dall'appaltatore, non essendo stati ultimati i lavori di appalto nei termini essenziali convenzionalmente previsti, e, quindi il proprio diritto ad ottenere, in via riconvenzionale la corresponsione della penale per il ritardo pari ad euro 870,00 al giorno, per complessivi euro 201.840,00 alla data del 18.12.2022.
In data 22.12.2022, parte opponente depositava istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 1344/2022 inaudita altera parte ovvero, in subordine, previa fissazione udienza e comparizione delle parti.
Con decreto del 29.12.2022, letto il ricorso cautelare con cui parte opponente formulava istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 1344/2022 e ritenuta allo stato l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del provvedimento cautelare richiesto inaudita altera parte, non prospettandosi alcuna situazione di pregiudizio ricollegabile alla previa convocazione della controparte ex art. 669 sexies, comma 2, c.p.c., il giudice fissava per la discussione dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c. l'udienza del 26.01.2023.
pagina 3 di 22 In data 3.01.2023, parte opponente depositava ulteriore istanza di sospensione inaudita altera parte a seguito di notifica urgente di atto di esecuzione, allegando documentazione sopravvenuta. Con comparsa di costituzione depositata in data 13.01.2023 nel subprocedimento cautelare r.g.
n. 3624-1/2022, si costituiva opponendosi alla Controparte_1 richiesta di emissione di un'ordinanza di sospensione inaudita altera parte in quanto infondata. Con decreto del 19.01.2023, letta l'istanza depositata dall'avv. Mambelli in data 3.01.2023 e rilevato che la documentazione sopravvenuta, offerta in comunicazione dalla parte richiedente, non risultasse allo stato ostativa ad attendere la trattazione della questione sollevata nel contraddittorio tra le parti all'udienza già anticipata, il giudice confermava l'udienza già calendarizzata unicamente per la discussione dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 649 c.p.c.. Con comparsa di costituzione nel subprocedimento cautelare ex art. 649 c.p.c. depositata in data 23.01.2023, contestava l'istanza depositata da Controparte_1 in data 3.01.2023 e si opponeva alla richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del Pt_1 decreto ingiuntivo opposto, eccependo l'insussistenza del periculum in mora e del fumus boni iuris. Con ordinanza del 30.01.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.01.2023, ritenuto che, allo stato degli atti, risultasse opportuno concedere la sospensiva richiesta dal committente a causa della sussistenza di gravi motivi, valutati sulla base del parametro della probabile Pt_1 fondatezza dell'opposizione e rilevato che non risultavano emergere attuali e significative difficoltà economiche e finanziarie in capo a nessuna delle parti processuali, il giudice sospendeva ai sensi dell'art. 649 c.p.c. la provvisoria esecuzione concessa in sede di emissione al decreto ingiuntivo. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.03.2023, si costituiva nel presente procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, l'appaltatore
[...]
contestando le deduzioni avversarie e domandando il rigetto integrale degli Controparte_1 altrui motivi di opposizione.
Preliminarmente, parte opposta eccepiva la nullità della vocatio in ius, avendo parte opponente indicato quale udienza in atto di citazione un giorno festivo e, pertanto, indicato un termine inesistente da equipararsi alla mancata comparizione. Parimenti, parte opposta dava atto che nelle more del giudizio le opere di appalto commissionate erano state ultimate dall' e confermava che il CP_1 committente aveva pagato, in data 22.10.2022, la sola quota del secondo SAL di propria Pt_1 spettanza diretta.
In particolare, parte opposta precisava che il credito azionato in sede monitoria pari a euro 561.206,37, oltre interessi, era dato dalla differenza fra il totale dovuto dalle fatture commerciali fino ad ora emesse dall'appaltatore (euro 708.000,00) e l'importo complessivamente già saldato dal committente Pt_1 alla data della richiesta di ingiunzione di pagamento e che le fatture commerciali azionate in sede monitoria erano state emesse nel rispetto degli obblighi contrattuali. Inoltre, l'appaltatore eccepiva la nullità e/o inapplicabilità della penale convenzionale per il ritardo, ai sensi dell'art. 1460 c.c. e del combinato disposto di cui agli artt. 1815 c.c. e 644 c.p., evidenziando come alla data del 27.09.2022 le opere commissionate fossero state completate nella misura del 90% e come, con riferimento ai tempi di consegna dell'immobile ristrutturato, dovessero essere considerate le sospensioni dei lavori dovute ad inadempienze imputabili al committente, nonché i tempi necessari per l'esecuzione delle varianti dallo stesso richieste nel corso di lavori di appalto. Parte opposta deduceva, altresì, come i denunciati ritardi nei pagamenti pattuiti da parte del committente avessero Pt_1 costretto l'appaltatore a lavorare allo scoperto e ad anticipare le relative somme. Da ultimo, parte opposta deduceva di aver subito, a propria volta, un danno a fronte dell'inadempimento della controparte contrattuale rispetto ai termini di pagamento previsti, in ragione dell'aumento dei prezzi delle materie prime e degli oneri finanziari non preventivati, causati dal mancato incasso degli acconti nei termini convenuti e, pertanto, formulava, in via riconvenzionale domanda di condanna di parte opponente al pagamento del saldo prezzo pari ad euro 284.450,85, oltre pagina 4 di 22 ad euro 46.353,00 (+ iva) per opere aggiuntive, euro 2.587,17 (+iva) per energia elettrica ed euro
896,80 (+iva) per noleggio Box. All'udienza del 26.04.2023, i difensori delle parti si riportavano integralmente ai propri atti introduttivi, contestando quelli avversari e il giudice, verificata la regolare integrazione del contraddittorio tra le parti nell'ambito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, assegnava su richiesta delle parti, alle stesse i termini istruttori di cui all'art. 183, comma 6, numeri 1, 2 e 3 c.p.c. con decorrenza differita e fissava udienza per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova. Con istanza depositata data 15.06.2023, parte opponente dava atto di risiedere nel territorio colpito dall'emergenza alluvionale e, pertanto, dichiarava di volersi avvalere della sospensione ex lege dei termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c..
Con decreto del 16.06.2023, il giudice dava atto della sospensione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, numeri 1, 2 e 3 c.p.c. ai sensi dell'art. 2, comma 4 d.l. 61/2023 nel periodo compreso tra il 1.05.2023 e il 31.07.2023, confermando la concessione dei termini istruttori con nuove scadenze.
Le parti provvedevano, poi, al tempestivo deposito delle rispettive memorie istruttorie. In particolare, parte opposta nell'ambito della prima memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c depositata in data 2.10.2023, dava atto della circostanza sopravvenuta circa l'intervenuta ultimazione dei lavori d'appalto ed il collaudo finale in data 27.03.2023, precisando che credito vantato dall'appaltatore, oltre a quanto portato dal decreto ingiuntivo opposto e a quanto già indicato in comparsa di costituzione e risposta, deve intendersi maggiorato dell'importo dovuto a seguito del terzo SAL (finale), per le lavorazioni aggiuntive effettuate e per gli oneri finanziari sostenuti dall'appaltatore; inoltre, dava atto che, in data 24.04.2023, il committente aveva corrisposto Pt_1 all' gli ulteriori importi pari ad euro 19.172,90 ed euro 3.761,56. CP_1
Con istanza depositata in data 18.12.2023, parte opponente domandava la revoca dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e/o di fissazione udienza ex art. 281 sexies c.p.c. in ragione della sopravvenuta cessione di credito inerente la pratica del c.d. eco sisma bonus.
Con decreto del 20.12.2023, letta l'istanza dell'avv. Massimo Mambelli, il giudice confermava l'udienza in presenza già calendarizzata per il giorno 1.02.2024 per i medesimi incombenti, nonché per eventuale precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine sino a quindici giorni prima dell'udienza per il deposito di brevi note conclusive in ordine alle questioni sollevate da parte opponente.
Con comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 11.01.2024, si costituivano per parte opposta gli avv.ti Enrico A. M. Dalla Valle e Maria IS De TO. Con ordinanza del 10.02.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza in presenza del 1.02.2024, il giudice rigettava l'istanza di revoca della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto formulata da parte opponente, ammetteva e non ammetteva le istanze istruttorie formulate da entrambe le parti e calendarizzava la successiva udienza istruttoria.
In data 14.03.2024, parte opposta depositava proposta formale di conciliazione. All'udienza del 20.03.2024, il legale rappresentante di parte opposta, , rendeva Testimone_1 l'interrogatorio formale ammesso, venivano escussi i testimoni di entrambe le parti, Testimone_2
, , all'esito Tes_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7 dell'istruttoria orale, il giudice, vista la richiesta congiunta formulata dai difensori delle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 16.10.2024 e contestualmente la sostituiva con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., dando atto del carico del ruolo e del protrarsi del proprio impegno presso la sezione penale dibattimentale quale giudice a latere del Collegio come da decreti di assegnazione a tempo parziale n. 42 del 29.12.2022 e n. 17 del
20.04.2023 del Presidente del Tribunale. All'udienza del 16.10.2024, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto all'udienza del 20.03.2024, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione con pagina 5 di 22 ordinanza del 17.10.2024, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che le parti provvedevano poi a depositare tempestivamente.
***
L'opposizione proposta dal committente avverso al decreto ingiuntivo n. Parte_1 1344/2022 nei confronti dell'appaltatore Controparte_1 alla luce delle complessive risultanze dell'istruttoria espletata è fondata e, dunque, va integralmente accolta per le ragioni di cui alla seguente motivazione, con conseguente e necessaria revoca dell'ingiunzione di pagamento opposta nella presente sede giudiziale. Parimenti, parzialmente fondata è, inoltre, la domanda riconvenzionale avente ad oggetto il pagamento della penale per il ritardo convenzionalmente prevista in contratto, proposta dalla stessa parte opponente nei confronti di parte opposta, nei limiti e per le motivazioni di seguito evidenziate.
Analogamente, anche la reconventio reconventionis ritualmente proposta da parte opposta con la propria comparsa di costituzione e risposta, nonché precisata in sede di prima memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. depositata in data 2.10.2023, alla luce della attività istruttoria espletata, è risultata parzialmente provvista di adeguata prova dei relativi presupposti e può quindi trovare parziale accoglimento, con conseguente necessità di rideterminare il rapporto dare / avere tra le parti contraenti.
Al fine di una più chiara esposizione della presente decisione, le plurime e contrapposte questioni sollevate dalle parti processuali vanno trattate in distinte sezioni di motivazione.
1. In merito ad alcune considerazioni preliminari necessarie ai fini del decidere Preliminarmente e prima di passare all'analisi del merito, al fine di fornire una completa valutazione della vicenda e delle questioni sottoposte all'attenzione del giudice, si rendono necessarie alcune precisazioni preliminari tanto in fatto quanto in diritto. 1.1 Innanzitutto e per completezza espositiva, si ricorda in via generale che, come noto, “con l'opposizione al decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad accertare se, all'atto dell'emissione del decreto ingiuntivo, sussistevano tutte le condizioni all'uopo richieste dalle norme processuali, ma deve tener conto anche degli elementi acquisiti attraverso le deduzioni delle parti e le prove da esse offerte. E, poiché le condizioni dell'azione debbono essere accertate con riferimento alla situazione esistente al tempo della pronuncia e non a quello della domanda, si deve ritenere fondata l'originaria pretesa se i fatti costitutivi di essa, ancorché insussistenti al momento in cui fu chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo, concorrano al momento della decisione sull'opposizione” (cfr. Cass. n. 32792 del 9.11.2021). A quest'ultimo proposito, dunque, si deve senza dubbio evidenziare sin d'ora che parte opposta, attore in senso sostanziale - quanto alla domanda di pagamento del corrispettivo per le opere di appalto commissionate ed eseguite presso l'immobile sito in ES per cui è causa, in forza delle fatture commerciali nn. 52 e 53 del 29.03.2022, nn. 176, 177 e 178 del 3.08.2022 relative ai primi due SAL come previsti contrattualmente (conclusione di almeno 45% e di almeno 85% delle opere appaltate), ovvero l'appaltatore è legittimato a fornire Controparte_1 idonea e sufficiente prova in ordine alla fondatezza della propria pretesa creditoria – già azionata e riconosciuta in sede monitoria, provvisoriamente esecutiva, ai sensi degli artt. 633, 634 e 642 c.p.c., sulla base delle fatture, del contratto di appalto e dello scambio di corrispondenza intercorso tra le parti contraenti - eventualmente anche nel corso del presente giudizio di cognizione ordinaria, ovviamente nei limiti e nel rispetto delle rispettive preclusioni processuali assertive e probatorie. Inoltre e sempre in via preliminare, si deve richiamare, sin d'ora, oltre al generale principio di contestazione ex art. 115 c.p.c. che regola il processo civile, la consolidata e condivisibile interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità nel senso di ritenere che “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (cfr. Cass. n. 17889 del 27.08.2020 e in precedenza anche Cass. n. 22701 del 28.09.2017 e Cass. n. 13830 del 23.07.2004).
pagina 6 di 22 Quindi, solo a fronte di una contestazione specifica dei fatti ad opera della controparte costituita, mediante deduzione di altro fatto diverso e/o logicamente incompatibile nonché mediante una tempestiva difesa, seria per la puntualità dei riferimenti richiamati, sulla parte processuale che li ha in precedenza allegati, grava, poi, il relativo onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c.. 1.2 Ciò doverosamente premesso e fatti salvi gli ulteriori elementi probatori emersi nel corso dell'istruttoria condotta e che verranno evidenziati nel corso della presente motivazione, si rende opportuno delineare, in sintesi, le principali pattuizioni contrattuali oggetto del presente giudizio, che risultano adeguatamente documentate dagli atti offerti in comunicazione dalle parti e che comunque non sono state di fatto specificamente contestate dalle stesse nella loro oggettività, che devono, quindi, essere poste a fondamento della presente decisione ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c..
Il presente giudizio trae origine dai rapporti negoziali, attualmente ancora intercorsi, tra la società in qualità di appaltatore e la società Controparte_1 in qualità di committente (e proprietario dell'immobile sito in ES, viale G. Carducci n. Pt_1
260 e concesso in locazione al di ES) aventi ad oggetto le Parte_2 prestazioni di opera materiale verso corrispettivo per l'efficientamento energetico e per l'adeguamento del rischio sismico dell'immobile con accesso agli incentivi fiscali e alla possibilità di pagamento dell'85% dell'importo dell'appalto mediante sconto in fattura ai sensi dell'art. 121 d.l. n. 34 del 19.05.2020 convertito in legge n. 77 del 17.07.2020. In particolare, in data 30.09.2021, le parti contraenti hanno sottoscritto il “contratto per l'affidamento delle opere e degli interventi denominati: adeguamento sismico dell'edificio sede del
[...] di ES e dell'edificio annesso destinato a magazzino-dormitorio – sito Parte_2 in via G. Carducci 260 a ES”, con allegati elaborati di Parte_2
ES tecnici esecutivi, architettonici, strutturali ed impiantistici, nonché computo metrico (cfr. doc. n. 4 monitorio e doc. nn. 1, 2 e 3 parte opponente), in forza del quale, per un verso, l'appaltatore si obbligava alla “collaborazione nella preparazione della documentazione necessaria all'ottenimento dei bonus fiscali per la parte di lavorazioni di competenza” e all'effettuazione “degli adempimenti necessari per l'apertura e la chiusura del cantiere di competenza dell'impresa, nonché per l'esecuzione delle opere, lavorazioni, secondo le previsioni del progetto esecutivo, del computo metrico e del capitolato tecnico” (cfr. art. 2 del regolamento contrattuale) e, per altro verso, il committente si obbligava al pagamento del corrispettivo pattuito a misura, con prezzi concordati e con tetto massimo di euro 870.000,00, maggiorato degli oneri di sicurezza, alle seguenti condizioni: ai sensi dell'art.
7.2 del regolamento contrattuale “i prezzi concordati tra l'appaltatore e il committente sono da considerarsi fissi e invariabili e chiavi in mano, fatta salva la disposizione dell'art. 1664 del codice civile” e ai sensi del successivo art.
7.3 venivano previste le tempistiche di pagamento dell'importo dovuto ovvero “5% a titolo di acconto entro i cinque giorni successivi all'avvio dei lavori di costruzione”, “40% entro cinque giorni successivi al raggiungimento del 1° SAL come definito nel cronoprogramma e certificato dal Direttore Lavori, il quale dovrà corrispondere, con le dovute approssimazioni, alla terminazione di almeno il 45% delle opere appaltate, attesa indicativamente per fine ottobre”, “40% entro cinque giorni successivi al raggiungimento del 2° SAL come definito nel cronoprogramma e certificato dal Direttore Lavori, il quale dovrà corrispondere, con le dovute approssimazioni, alla terminazione di almeno il 85% delle opere appaltate e comunque per l'integrità di quelle relative alla parte antisismica, attesa indicativamente per metà dicembre” e “5% entro i cinque giorni successivi alla formalizzazione del verbale di collaudo e di fine lavori, da porre in essere nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo art. 11 ed attesa indicativamente a fine febbraio” (cfr. doc. n. 4 monitorio e doc. n. 1 parte opponente).
Per quanto di specifico interesse ai fini del decidere, in ragione delle reciproche eccezioni di inadempimento sollevate dalle parti contraenti nel corso dell'esecuzione del contratto di appalto, ovvero in ordine all'accordo contrattuale sulle specifiche modalità e sulle tempistiche tanto pagina 7 di 22 dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo, quanto dell'obbligazione di esecuzione delle opere commissionate, si deve, altresì, riportare testualmente le seguenti previsioni contrattuali. Quanto al primo aspetto, “a tale fine ed in applicazione dell'articolo 121 d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni nella legge 77/2020, le parti convengono che i pagamenti come sopra indicati avverranno in denaro nella misura del 15% dell'importo fatturato e mediante sconto in fattura per il restante 85%, sino ad esaurimento del relativo credito d'imposta e quindi sino alla corresponsione del valore di euro 578.000,00, circostanza che si avvera col secondo SAL” (cfr. art.
7.4 del regolamento contrattuale) e ai sensi del successivo art. 13 del regolamento contrattuale “le parti convengono che gli accordi conclusi tra l'Impresa ed il Banco PM relativamente alla cessione a questa del credito d'imposta maturato in ragione del presente appalto, incluse le vicende ad essi relativi in termini di esecuzione, inadempimento, risoluzione o quant'altro, avranno efficacia circoscritta alle parti contraenti e Banco PM) e in nessun modo inficeranno o influenzeranno il presente accordo CP_1 tra il Committente e l'Impresa, inclusa la relativa esecuzione”. Inoltre, si osserva che dalla complessiva lettura ed interpretazione del contratto di appalto in analisi, emerge che le parti contraenti hanno previsto una sola specifica ipotesi in cui il committente si è impegnato, in primo luogo, Pt_1
“a rispettare tutti gli adempimenti posti a suo carico ai sensi delle vigenti disposizioni normative” in materia di incentivi fiscali, ai sensi dell'art.
7.5 ed, in secondo luogo, “a corrispondere il corrispettivo pattuito direttamente senza beneficiare dello sconto in fattura” ai sensi dell'art.
9.6 del regolamento contrattuale ovvero “in ipotesi di mancata ultimazione delle opere entro il 30 giugno 2022, unicamente qualora ciò avvenga per ragioni imputabili in via esclusiva al committente”. Quanto al secondo aspetto, “i lavori avranno inizio entro e non oltre il 30 settembre 2021 e più specificamente dovranno terminare: a. per la parte strutturale/antisismica entro e non oltre il 21 dicembre 2021; b. per le opere di finitura edile antro e non oltre il 28.02.2022” e, fatta salva la disciplina convenzionale delle variazioni e delle proroghe, nonché delle sospensioni dei lavori di cui agli artt. 8 e 10 del regolamento contrattuale “l'appaltatore sarà tenuto a versare al committente una penale giornaliera pari all'1 (uno per mille) del corrispettivo dell'appalto come individuato all'art. 7, comma 1, che precede, per ogni giorno di ritardo – avuto riguardo ad una moratoria di giorni sessanta di calendario rispetto ai termini di cui al comma 1, periodo nel quale non si applicano penali in relazione alla delicatezza dell'intervento e del momento economico”. Ancora, le parti contraenti hanno previsto sul punto che “salvo proroga scritta concessa dal committente, l'appalto dovrà essere portato a termine comunque entro e non oltre il 30 maggio 2022, termine quest'ultimo da ritenersi essenziale nell'interesse della committente anche ai sensi dell'art. 1457 c.c., in quanto funzionale al conseguimento delle agevolazioni fiscali” (cfr. art. 9.3) e che, corrispettivamente all'ipotesi di ritardi imputabili al committente che causino la mancata ultimazione delle opere entro la data del 30.06.2022 e comportino per il committente l'obbligazione di corrispondere il corrispettivo pattuito in via diretta senza sconto in fattura, “qualora, invece, il ritardo sia imputabile all'appaltatore (…) questi sarà tenuto a versare al committente un importo a titolo di penale pari al 15% del valore dell'appalto, con diritto del committente medesimo di compensare tale importo con quanto ancora dovuto a saldo delle opere eseguite” (cfr. art. 9.7). In ultima analisi e quanto al “collaudo e accettazione dei lavori” l'art. 11 disciplina puntualmente le attività di necessaria verifica e collaudo finale dell'opera, tra le altre cose precisando che “l'assenso al SAL presentato dal D.L. ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. b) e c) non costituisce accettazione delle relative opere, né inficia in alcun modo i rilievi che lo stesso può sollevare in sede di collaudo”. Inoltre, in data 24.12.2021, le medesime parti contraenti hanno sottoscritto un aggiornamento, a parziale modifica ed integrazione del precedente contratto di appalto dando atto “che per cause non imputabili all'appaltatore non possono essere raggiunti gli obbiettivi prefissato di avanzamento e completamento dei lavori indicati all'art. 7, comma 3b e seg. E di conseguenza i termini di emissione dei SAL da parte della Direzione Lavori” e, pertanto, hanno convenuto che “al 31.12.2021 l'appaltatore emetterà una fattura pari al corrispettivo dei lavori raggiunti a tale data e corrispondenti
pagina 8 di 22 ad un SAL intermedio emesso dal Diretto Lavori, al fine della contabilizzazione degli stessi a fine esercizio”, con pagamento della predetta fattura contestualmente al pagamento della fattura relativa al primo SAL “mantenendo inalterati i termini di pagamento originari attualmente previsti dal contratto di appalto” e prevedendo che “lo schema di fatturazione con “sconto fattura e cessione del credito” rimane invariato, quale ELEMENTO ESSENZIALE DEL CONTRATTO, restando a carico dell'appaltatore i connessi gestione ed oneri professionali con riferimento sia alle pratiche dell'appaltatore sia a quelle del committente, anche in relazione alla evidente connessione” (cfr. doc. n. 4 parte opponente).
1.3 Dunque, in linea generale, non vi è dubbio che le predette scritture private sottoscritte dalle odierne parti processuali, che non le hanno disconosciute ai sensi dell'art. 214 c.p.c. nel corso del presente giudizio, abbiano forza di legge tra le medesime parti contraenti ai sensi dell'art. 1372 c.c. e producano i propri effetti nei confronti delle stesse, che si sono obbligate al loro rispetto in sede di stipulazione e che non risulta dagli atti che abbiano voluto porre termine all'efficacia del vincolo contrattuale assunto;
integrando, pertanto, l'efficacia di tali regolamenti contrattuali un presupposto imprescindibile ai fini della decisione della presente controversia. Ancora, in via preliminare, ci si limita a ricordare che l'interpretazione del contratto in generale, così come l'interpretazione delle singole clausole e condizioni insite nello stesso, deve essere effettuata facendo applicazione dei generali criteri ermeneutici contenuti negli artt. 1362 e ss. c.c.. In primis, infatti, il criterio che deve essere utilizzato è quello della “comune intenzione delle parti”, che deve essere valutato nella propria oggettività e unitarietà, anche in relazione al comportamento complessivo tenuto dalle stesse, sia in sede di conclusione dell'accordo contrattuale e sia eventualmente tenuto anche dopo la conclusione del contratto, durante l'esecuzione del rapporto;
in ogni caso, sempre senza limitarsi al solo senso letterale delle parole. In aggiunta, si ricorda come il successivo art. 1363 c.c. preveda espressamente che “le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto” e che, quali norme di chiusura, gli artt. 1366 e 1367 c.c. statuiscono che, in ogni caso, “il contratto deve essere interpretato secondo buona fede” e che “nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”, così garantendo e rendendo effettivo anche l'ulteriore principio di conservazione degli atti negoziali. 1.4 Inoltre, alla luce delle plurime e contrapposte difese svolte dalle parti processuali, si rendono necessarie due ulteriori precisazioni preliminari in merito al thema decidendum e al thema probandum del presente giudizio ordinario di cognizione. Innanzitutto, va precisata l'ammissibilità tanto della domanda riconvenzionale proposta in atto di citazione da parte opponente – “condannare Controparte_1
a corrispondere in favore di la somma dovuta a titolo di penale per il
[...] Parte_1 ritardo ex art. 9 del contratto, alla data del 12/06/2023 assommante a complessivi € 356.715,00, ovvero a quella diversa somma che risulterà equa e di giustizia. In denegata ipotesi di accertamento di un credito in favore di dichiararne la Controparte_1 compensazione con le maggiori somme dovute ad a titolo di penale per il ritardo.” -, Parte_1 quanto delle ulteriori domande riconvenzionali formulate da parte opposta in comparsa di costituzione e risposta (poi modificata e precisata nell'ambito della prima memoria istruttoria – “Accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale in capo alla società per le ragioni meglio Parte_1 espresse in narrativa: 2a) In via principale Condannare parte attrice al pagamento del saldo prezzo pari ad € 15.561,16 oltre alle lavorazioni aggiuntive pari ad € 46.353,00, oltre ai danni tutti subiti dalla convenuta pari ad € 125.399,80 (di cui € 100.529,84 per la revisione dei prezzi delle materie prime, € 23.973,96 a titolo di oneri finanziari ed € 896,00 per il noleggio dei box) per un totale di € 187.313,96 il tutto maggiorato degli interessi moratori ex D.Lgs. 231/02 e ss.mm.ii. dal giorno del dovuto pagamento al saldo ed oltre IVA, qualora prevista per legge, o comunque nella somma maggiore e/o minore che risulterà in corso di causa, anche in via equitativa e ciò per le ragioni meglio
pagina 9 di 22 espresse in atti;
2b) In via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto opposto: Condannare, in ogni caso, parte attrice al pagamento del saldo prezzo pari ad € 571.603,88 (totale dovuto così come da SAL finale detratti gli acconti) oltre alle lavorazioni aggiuntive pari ad € 46.353,00, oltre ai danni tutti subiti dalla convenuta pari ad € 125.399,80 (di cui € 100.529,84 per la revisione dei prezzi delle materie prime, € 23.973,96 a titolo di oneri finanziari ed € 896,00 per il noleggio dei box) per un totale di € 743.356,68 il tutto maggiorato degli interessi moratori ex D.Lgs.
231/02 e ss.mm.ii. dal giorno del dovuto pagamento al saldo ed oltre IVA, qualora prevista per legge,
o comunque nella somma maggiore e/o minore che risulterà in corso di causa, anche in via equitativa
e ciò per le ragioni meglio espresse in atti;
2c) Qualora nelle more la ditta fosse nella CP_1 possibilità di accettare la proposta cessione del credito: Scorporare il relativo valore di cessione dal totale dovuto da In tale eventualità condannare parte attrice al pagamento della differenza tra Pt_1 quanto la ditta avrebbe percepito dall'acquisto del credito da parte della cessionaria CP_1 CP_3 Cont (80% del valore nominale dell'importo ceduto) e quanto effettivamente corrisposto da o altro Istituto di credito (in via presuntiva 68%) a titolo di risarcimento del danno”), in ragione dell'evidente connessione tra le contrapposte questioni sollevate dalle parti contraenti in ordine al medesimo rapporto contrattuale di appalto e ai medesimi fatti storici per cui è causa. In particolare, quanto all'ammissibilità della reconventio reconventionis proposta da parte opposta , ci si CP_1 limita a richiamare la condivisibile massima giurisprudenziale per cui “L'attore contro il quale il convenuto abbia proposto domanda riconvenzionale ben può opporre, a sua volta, altra riconvenzionale, avendo egli qualità di convenuto rispetto alla prima, e tale principio, valido per il processo di cognizione ordinario come per quello di ingiunzione, costituisce una deroga rispetto a quello secondo cui l'attore non può proporre domande diverse rispetto a quelle originariamente formulate nell'atto di citazione: tuttavia la sua posizione non è assimilabile a quella del convenuto, né trovano, quindi, applicazione gli artt. 36 e 167, comma 2, c.p.c., atteso che la cd. “reconventio reconventionis” non è un'azione autonoma, ma può essere introdotta esclusivamente per assicurare all'attore un'adeguata difesa di fronte alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni del convenuto e deve essere consequenziale rispetto ad esse” (cfr. Cass. n. 26782 del 22.12.2016). Inoltre, va dichiarata l'ammissibilità della produzione documentale di parte opponente in allegato alla comparsa conclusionale depositata in data 16.12.2024, avendo ad oggetto documentazione di formazione sopravvenuta rispetto al maturare della relativa preclusione processuale.
2. In merito alla domanda di pagamento dei corrispettivi pattuiti per le opere di appalto, proposta dall'appaltatore nei confronti del committente. Contratto di appalto stipulato tra le parti: libertà delle forme e principio dell'autonomia contrattuale. Inadempimento contrattuale. Prova del credito azionato dall'appaltatore in sede monitoria, con riferimento ai CP_1 primi due SAL provvisori emessi dal direttore dei lavori Passando poi all'analisi della specifica domanda di merito proposta da parte opposta con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 10.10.2022 e tenuto conto dei motivi di opposizione formulati dal committente principalmente, in termini di inadempimento dell'appaltatore sotto vari Pt_1 profili, si rende necessaria, innanzitutto e per quanto di specifico interesse, una breve ricostruzione della disciplina relativa all'inadempimento contrattuale, certamente valevole anche in relazione ai rapporti intercorsi tra le odierne parti sussumibili nell'alveo del contratto tipico di appalto, nonché del successivo accordo integrativo datato 24.12.2021. 2.1 Come noto, per pacifica giurisprudenza, in generale in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, nonché Cass. n. 826 del 20.01.2015).
pagina 10 di 22 Con specifico riferimento al contratto di appalto è, in aggiunta, opportuno richiamare due orientamenti giurisprudenziali che risultano largamente condivisi e certamente applicabili al caso di specie. Per un verso, si ricorda che “in tema di inadempimento del contratto di appalto, spetta all'appaltatore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, di provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, ove il committente ne eccepisca l'inadempimento” (cfr. anche di recente
Cass. n. 98 del 04.01.2019) e, per altro verso, sempre in punto di onere della prova della spettanza del corrispettivo dell'appalto, che, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, l'appaltatore deve provare il conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte (cfr. Cass. n. 23893 del 23.11.2016 e Cass. n. 21522 del 20.08.2019 con riferimento al contratto di prestazione d'opera intellettuale, ma senza dubbio valevoli anche con riferimento alla prestazione d'opera svolta nell'ambito di un contratto di appalto). Ciò chiarito, pertanto, è senza dubbio onere dell'appaltatore, da un lato, provare l'effettivo conferimento dell'incarico e, dall'altro lato, provare l'effettiva realizzazione delle opere appaltate e la congruità del corrispettivo richiesto rispetto alla pattuizione intercorsa e all'entità del lavoro svolto. Sempre con specifico riferimento al contratto di appalto, in ultima analisi, si ricorda che “in materia di corrispettivo dovuto per l'appalto privato, laddove il committente contesti l'entità del dovuto, la fattura emessa dall'appaltatore è utilizzabile come prova scritta ai soli fini della concessione del decreto ingiuntivo, ma non costituisce idonea prova dell'ammontare del credito nell'ordinario giudizio di cognizione che si apre con l'opposizione trattandosi di documento di natura fiscale proveniente dalla stessa parte, né costituisce idonea prova del credito dell'appaltatore la contabilità redatta dal direttore dei lavori, a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve, pur senza aver manifestato la sua accettazione con formule sacramentali, oppure che il direttore dei lavori per conto del committente abbia redatto la relativa contabilità come rappresentante del suo cliente e non come soggetto legato a costui da un contratto di prestazione d'opera professionale, che gli fa assumere la rappresentanza del committente limitatamente alla materia tecnica” (cfr. già Cass. n. 10860 del 11.05.2007) ed ancora più di recente
“la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto” (cfr. Cass. n. 26801 del 21.10.2019). In base ai principi sopra richiamati, nel caso di specie, non vi è dubbio che l'appaltatore CP_1
all'esito dell'istruttoria complessivamente condotta, non abbia fornito adeguata prova di una
[...] valida ed efficace fonte contrattuale del proprio diritto al pagamento del saldo del corrispettivo pattuito per l'esecuzione delle opere commissionate, direttamente in denaro ad opera del committente Pt_1 per il complessivo importo pari ad euro 556.042,72 richiesto in sede monitoria a saldo delle fatture commerciali nn. 52 e 53 del 29.03.2022, relative al primo SAL del 8.02.2022, e nn. 176, 177, 178 del 3.08.2022, relative alle opere rientranti nel secondo SAL previsto contrattualmente al raggiungimento dell'85% delle opere appaltate, detratti i pagamenti parziali già ricevuti in acconto dal committente (cfr. doc. nn. 2, 3, 5 e 7 monitorio) né tantomeno per le coincidenti somme ricomprese nel Pt_1 complessivo importo pari ad euro 571.603,88 richiesto da parte opposta tramite la reconventio reconventionis proposta con comparsa di costituzione e risposta e risultante dal SAL finale emesso in data 5.05.2023 – nelle more dell'opposizione - dal direttore dei lavori (cfr. doc. n. 10 parte opposta).
2.2 Sotto un primo profilo di analisi, infatti, si deve rilevare, in via assorbente, che alla luce delle complessive allegazioni assertive ed istruttorie delle parti, è emerso che alla data di emissione del decreto ingiuntivo opposto n. 1344/2022 (1.12.20222), il committente aveva compiutamente Pt_1 adempiuto alla propria obbligazione di pagamento diretto in denaro dei corrispettivi spettanti per le opere eseguite all'appaltatore pari al “15% dell'importo fatturato”, assunta ai sensi del già richiamato art.
7.4 del contratto di appalto concluso in data 30.09.2021, con riferimento al corrispettivo per le pagina 11 di 22 opere commissionate rientranti negli incentivi fiscali. Una tale previsione contrattuale è da considerarsi essenziale nell'interesse di entrambe le parti alla luce dell'interpretazione complessiva del contratto di appalto sottoscritto in data 30.09.2021 e di quanto testualmente ribadito nel successivo accordo integrativo datato 24.12.2021 e rubricato
“Aggiornamento” per cui “lo schema di fatturazione con “sconto fattura e cessione del credito” rimane invariato, quale elemento essenziale del contratto” (cfr. doc. nn. 1 e 4 parte opponente). In particolare, i pacifici pagamenti effettuati nel corso del rapporto contrattuale dal committente in favore dell'appaltatore sono stati eseguiti a fronte dell'effettiva emissione in data 8.02.2022 Pt_1 del primo SAL relativo all'esecuzione delle opere appaltate per circa il 45% - SAL comunque da considerarsi provvisorio in ragione della summenzionata ed espressa pattuizione di cui all'art. 11.4 – (cfr. doc. n. 5 monitorio) e della prosecuzione della realizzazione delle opere di appalto da parte dell' per come documentata dal secondo SAL, parimenti provvisorio, emesso dal CP_1 direttore dei lavori in data 6.07.2022 (con attestazione di un ammontare di lavori eseguiti pari all'89,60% in relazione all'edificio principale e pari al 90,96% in relazione all'edificio annesso), nonché dal verbale di sopralluogo redatto dal direttore dei lavori in data 18.08.2022 – da cui emerge a quella data il completamento opere strutturali esterne, la realizzazione al 60% delle opere strutturali interne per quanto concerne il cd. eco-sisma bonus e la realizzazione di circa il 10% delle finiture (quali intonaco e tinteggiature esterne e marciapiedi) per quanto concerne il cd. eco bonus (cfr. doc. nn. 7 e 8 monitorio e doc. n. 7 parte opponente).
A tal proposito, in via di ragione maggiormente liquida, infatti, si deve rilevare che l'oggetto dell'obbligazione assunta dal committente in favore dell'appaltatore comprende, in via generale, il solo pagamento diretto del 15% dell'importo fatturato per opere di efficientamento energetico e di adeguamento al rischio sismico dell'immobile di proprietà di rientranti nell'ambito di Pt_1 applicazione degli incentivi fiscali all'epoca vigenti e si estende, come testualmente chiarito all'art.
9.6 del regolamento contrattuale, all'intero corrispettivo contrattualmente pattuito “direttamente senza beneficiare dello sconto in fattura” nel solo caso di “mancata ultimazione delle opere entro il 30 giugno 2022, unicamente qualora ciò avvenga per ragioni imputabili in via esclusiva al committente”. Una tale specifica ipotesi, oltre a non essere stata specificamente allegata da parte opposta, non è in ogni caso risultata dimostrata in atti;
anzi essendo emerso documentalmente che, a fronte di un primo collaudo statico del 27.09.2022 (cfr. doc. n. 9 monitorio e doc. n. 6 parte opponente), la fine dei lavori complessivamente appaltati a e il collaudo Controparte_1 finale delle opere sono avvenute in data 27.03.2023 (cfr. doc. n. 7 parte opposta e doc. n. 40 parte opponente). Peraltro, il relativo verbale offerto in comunicazione contiene in calce l'espressa riserva di indicare “le opere non eseguite a regola d'arte e l'elenco dei vizi riscontrati ad oggi” e la dichiarazione del committente di non accettare l'opera in quanto incompleta, nonché la Pt_1 certificazione e l'attestazione del direttore dei lavori circa la regolare e compiuta esecuzione delle opere, in conformità al progetto originario e delle successive varianti “ad eccezione delle opere minori complementari in corso di completamento, come individuate in premessa” (a titolo esemplificativo, pavimentazione marciapiede esterno, ritocchi di tinteggiatura, terminali dei pluviali, bancalini in lamiera sui davanzali esterni, sistemazione coppi, pulizia area cantiere e tapparelle).
Inoltre, la mancata ultimazione delle opere appaltate alla predetta data del 30.06.2022 - data, poi, di fatto concordemente prorogata dalle parti contraenti, al 30.09.2022, tenuto conto del motivo richiamato in via generale nelle premesse del contratto di appalto del 30.09.2021 e comunque comune ad entrambe le parti contraenti (cfr. Cass. n. 12235/2007 e Cass. S.U. n. 9909 del 20.04.2018) dell'accesso agli incentivi fiscali dei ccdd. eco-sisma bonus e dell'eco bonus – risulta tanto dal contenuto dello scambio di comunicazioni mails intercorse tra i rispettivi consulenti, quanto dalle contestazioni sollevate stragiudizialmente dal committente (cfr. doc. nn. 11-14 monitorio e doc. nn. 10, 11, 12, 34, 35 e 36 parte opponente), nonché dalle concordi dichiarazioni testimoniali circa il mancato completamento delle opere appaltate e l'assenza di accettazione dell'opera da parte del committente, rese sia da Tes_2
pagina 12 di 22 geometra che ha partecipato per conto del committente ad un sopralluogo successivo Tes_2 Pt_1
a quello di collaudo finale dell'opera del 27.03.2023 e che ha riscontrato il mancato completamento a regola d'arte di alcune opere appaltate – seppur di entità minima rispetto al complessivo oggetto dell'appalto commissionato all' -, come da propria relazione del 24.10.2023 (cfr. doc. n. CP_1
18 parte opponente), che da commercialista incaricata sempre dal solo committente Parte_3 di seguire le pratiche burocratiche relative all'ottenimento delle agevolazioni fiscali, poi cedute Pt_1 all'appaltatore, a titolo di parte di corrispettivo (cfr. verbale d'udienza del 20.03.2024). Parte opposta, a fronte della specifica contestazione dell'inadempimento contrattuale in termini di ritardo nell'esecuzione delle opere di appalto pattuite e di mancato compiuto completamento a regola d'arte delle stesse, sollevata da parte del committente, tanto in sede stragiudiziale, quanto nella presente sede giudiziale, non ha però fornito adeguata e sufficiente prova del proprio esatto adempimento.
Da un lato, infatti, parte opposta non ha dimostrato di aver portato a termine le opere commissionate nei tempi contrattualmente previsti e/o comunque tollerati dal committente in Pt_1 quanto vi è contraria prova documentale che il secondo SAL (realizzazione di circa l'85% dei lavori), atteso indicativamente per la fine di dicembre 2021, sia in realtà stato emesso dal direttore dei lavori in data 6.07.2022 (cfr. doc. nn. 4 e 7 monitorio) e che la fine dei lavori “attesa indicativamente per fine febbraio” nella previsione in materia di modalità di pagamento dei corrispettivi sia avvenuta nel mese di marzo 2023, come da relativo verbale di collaudo finale (cfr. doc. n. 7 parte opposta e doc. n. 40 parte opponente), a fronte di un primo collaudo statico della parte strutturale – contrattualmente previsto “entro e non oltre il 21 dicembre 2021” (cfr. doc. n. 4 monitorio e doc. n. 1 parte opponente) e necessario per l'avanzamento delle pratiche amministrative in Comune -, eseguito dal direttore dei lavori in data 27.09.2022 (cfr. doc. nn. 6 e 7 parte opponente). Tali gravi, precisi e concordanti elementi fattuali non sono stati smentiti da parte opposta e portano, pertanto, a ritenere che l'esecuzione dell'obbligazione di facere assunta dall'appaltatore CP_1 con la sottoscrizione del contratto di appalto del 30.09.2021 sia avvenuta con notevole ritardo rispetto alle scadenze ab origine concordate dalle parti contraenti, configurandosi, dunque, un inesatto adempimento dell'appaltatore, odierna parte opposta. A tale specifico proposito, si rende altresì necessario rilevare come non colgono nel segno le doglianze sollevate reciprocamente da entrambe le parti in termini di ritardo nell'esecuzione delle corrispettive prestazioni obbligatorie, in quanto le tempistiche di pagamento dei corrispettivi sono state, in ogni caso, solo indicativamente previste nell'accordo contrattuale e sostanzialmente dipendono dall'avanzamento dei lavori e soprattutto i termini contrattuali previsti per l'esecuzione delle opere di appalto commissionate, nonostante l'utilizzo dell'espressione “entro e non oltre”, non possono essere qualificati in realtà come essenziali ai sensi dell'art. 1457 c.c. (cfr. ex multis Cass. n. 18835 del 16.07.2018 e Cass. n. 8233 del 29.08.1997), tenuto conto sia della natura e dell'oggetto del contratto, sia del comportamento complessivamente posto in essere dalle parti contraenti nell'esecuzione del contratto, sia della concreta evoluzione della normativa all'epoca vigente in materia di incentivi fiscali. A fronte di una prima formale proroga dei termini contrattuali, di fatto, concordata nell'ambito dell'accordo contrattuale integrativo concluso tra le medesime parti contraenti in data 24.12.2021 (cfr. doc. n. 4 parte opponente), in cui si da atto “che per cause non imputabili all'appaltatore non possono essere raggiunti gli obbiettivi prefissato di avanzamento e completamento dei lavori indicati all'art. 7, comma 3b e seg. e di conseguenza i termini di emissione dei SAL da parte della Direzione Lavori” e del successivo comportamento tenuto dal committente quantomeno fino al mese di maggio Pt_1
2022 a cui risalgono le prime contestazioni scritte dell'intollerabile ritardo inviate all'appaltatore (cfr. doc. nn. 34, 35 e 36 parte opponente), che ha pur sempre provveduto al pagamento dei corrispettivi fatturati a stato avanzamento dei lavori dall'appaltatore, nel limite convenzionale del 15%, non si condivide la ricostruzione giuridica di parte opponente circa l'essenzialità dei termini per il completamento delle opere appaltate previsti all'art. 9, commi 1 e 3, del contratto di appalto (cfr. doc.
n. 4 monitorio e doc. n. 1 parte opponente).
pagina 13 di 22 Nonostante l'utilizzo di terminologia perentoria, con univoche indicazioni temporali delle scadenze - “i lavori (…) dovranno terminare: a. per la parte strutturale/antisismica entro e non oltre il 21 dicembre 2021; b. per le opere di finitura edile antro e non oltre il 28.02.2022” (art. 9.1) e “salvo proroga scritta concessa dal committente, l'appalto dovrà essere portato a termine comunque entro e non oltre il 30 maggio 2022, termine quest'ultimo da ritenersi essenziale nell'interesse della committente anche ai sensi dell'art. 1457 c.c., in quanto funzionale al conseguimento delle agevolazioni fiscali” (art. 9.3) - l'esecuzione delle opere di appalto commissionate – per loro stessa natura – risulta, infatti, avere pur sempre una qualche utilità pratica per il committente anche decorso il lasso temporale ivi indicato, potendone, seppur in ritardo, comunque beneficiare (cfr. Cass. n. 10353 del 01.06.2020 e Cass. n.
32238 del 10.12.2019). Analogamente, si deve certamente valorizzare il fatto che in ogni caso né all'appaltatore, né tantomeno il committente nel corso del rapporto hanno dimostrato di aver voluto porre fine all'efficacia dell'accordo contrattuale in essere, manifestando quindi un'implicita e generale rinuncia alla pretesa essenzialità dei termini previsti ab origine per l'adempimento delle obbligazioni assunte dalle stesse ed un concreto interesse del committente affinché l'appaltatore CP_1 portasse comunque a termine le opere appaltate. In sintesi, l'essenzialità, nel caso di specie, è più che altro caratteristica propria della concorde volontà delle parti contraenti di beneficiare degli incentivi fiscali vigenti al fine di realizzare il convenuto pagamento dell'85% degli importi fatturati mediante sconto in fattura e cessione del credito, più che del termine di esecuzione delle opere appaltate presso l'immobile di proprietà del committente Pt_1
Dall'altro lato, alla luce delle complessive risultanze dell'istruttoria condotta, le doglianze di parte opposta in ordine alla pretesa scarsa collaborazione del committente al fine del portare Pt_1 avanti le pratiche per l'ottenimento dei cd. eco-sisma bonus ed eco bonus, non risultano condivisibili, considerati gli accertati ritardi nell'esecuzione delle opere commissionate imputabili all'appaltatore e la dimostrata possibilità per il committente di portare utilmente a termine la relativa pratica fiscale solo a seguito del collaudo finale dell'opera, come in effetti avvenuto a seguito dell'emissione da parte del direttore dei lavori del verbale di fine lavori e collaudo finale del 27.03.2023 (cfr. doc. nn. 11-14 monitorio, doc. nn. 7, 8, 23-28 parte opposta, doc. nn. 20-26 parte opponente e verbale d'udienza del 20.03.2024 testimoni , e ). Tes_3 Parte_3 Testimone_6 Testimone_7 Sul punto, occorre evidenziare che, in considerazione della complessiva interpretazione dell'accordo contrattuale concluso tra le odierne parti processuali, nel caso di specie, l'appalto per l'efficientamento energetico e l'adeguamento al rischio sismico presso l'immobile di proprietà di e concesso in Pt_1 locazione al Comando Compagnia AR di ES, non è configurabile in termini di contratto relativo ad opere da eseguire per partite, ai sensi dell'art. 1666 c.c..
Dal regolamento contrattuale e dagli allegati elaborati tecnici esecutivi, architettonici, strutturali ed impiantistici, non emerge un chiaro frazionamento delle opere commissionate per volontà delle parti contraenti e/o una autonomia funzionale di parte delle opere commissionate in relazione all'oggetto generale del contratto di appalto, tale da comportare sia la verifica e l'accettazione di parte dell'opera, sia il pagamento della relativa parte di corrispettivo, bensì avendo voluto le parti contraenti disciplinare le modalità e le tempistiche di pagamento del corrispettivo d'appalto pattuito a misura, con prezzi concordati e fissi, nonché sino ad un ammontare massimo di euro 870.000,00 ai sensi dell'art. 7 del regolamento contrattuale in esame (cfr. doc. n. 4 monitorio e doc. n. 1 parte opponente). Inoltre, non emergono nemmeno giustificati ed espressi motivi per cui nell'ambito del cantiere si sarebbe dovuta rendere necessaria un'organizzazione del lavoro da parte dell'appaltatore
[...]
a partite o lotti di lavoro;
a maggior ragione considerando il già rilevato Controparte_1 motivo comune ed essenziale per le parti contraenti relativo alla possibilità di beneficiare degli incentivi fiscali vigenti, applicando all'obbligazione di pagamento del corrispettivo d'appalto lo schema dello sconto in fattura e cessione del credito fiscale. Ciò risulta pienamente in linea con la condivisibile interpretazione giurisprudenziale nell'affermare che
“l'appalto di opera da eseguire per partite ex art. 1666 c.c., che postula che l'opera sia scomponibile
pagina 14 di 22 per volontà delle parti (esplicita o implicita) in frazioni, dotata ciascuna di una propria individualità, non è configurabile nel caso in cui le parti abbiano previsto un sistema rateale di pagamento del prezzo mediante acconti correlati alla graduale esecuzione dell'opera, con la conseguente impossibilità di ritenere la constatazione di ciascuno stato di avanzamento dei lavori equivalente alla verifica delle singole partite ai sensi dell'art. 1666 c.c.” (cfr. Cass. n. 8752 del 18.08.1993).
In ultima analisi, totalmente destituite di idoneo fondamento sono, poi, le contestazioni sollevate da parte opposta nei confronti dell'odierna parte opponente in relazione alla distinta pratica di ulteriore cessione a terzi del credito fiscale – maturato in capo al committente e ricevuto Pt_1 dall'appaltatore a titolo di corrispettivo d'appalto -, frutto, comunque, della libera ed autonoma scelta dell'appaltatore Controparte_1 Per un verso, infatti, l'obbligazione assunta dal committente in termini di impegno a Pt_1
“rispettare tutti gli adempimenti posti a suo carico ai sensi delle vigenti disposizioni normative” per l'accesso degli incentivi fiscali spettanti deve considerarsi adempiuta, avendo il committente portato positivamente a termine la pratica fiscale una volta ottenuto il verbale di collaudo finale dell'opera commissionata (cfr. doc. nn. 20-26 e 40 parte opponente e doc. nn. 7, 23-28 parte opposta) e avendo, peraltro, l'appaltatore dichiarato di aver ricevuto il credito oggetto di cessione – pari ad CP_1 euro 467.539,00 (cfr. doc. n. 15 parte opponente) - nel proprio cassetto fiscale (cfr. memoria generica del 12.01.2024). Per altro verso, in considerazione dell'espresso e chiaro accordo contrattuale raggiunto dalle parti contraenti in merito all'irrilevanza nei rapporti interni delle vicende relative all'ulteriore cessione a terzi del credito fiscale da parte dell'appaltatore di cui all'art. 13 del regolamento CP_1 contrattuale, sono prive di rilievo, ai fini della presente decisione, le documentate circostanze fattuali relative prima al rapporto intercorso tra l'odierna parte opposta ed il Banco PM e poi sempre tra la prima e aventi ad oggetto la cessione del credito fiscale ricevuto, a titolo di Controparte_3 corrispettivo, dall'appaltatore (cfr. doc. nn. 16-18 e 23-28 parte opposta). Ciò peraltro è valido non solo in forza dell'espressa previsione contrattuale delle parti, ma anche in ragione del generale principio codicistico della relatività degli effetti del contratto ai sensi dell'art. 1372 c.c.. 2.3 Sotto un secondo profilo di analisi e sempre con riguardo alla pretesa creditoria azionata da parte dell'odierna parte opposta con deposito Controparte_1 del proprio ricorso per decreto ingiuntivo in data 10.10.2022, anche il credito a titolo di corrispettivi di appalto portati dalla fattura commerciale n. 177 del 3.08.2022 non risulta spettante all'appaltatore, avendo parte opponente documentato di aver provveduto all'integrale pagamento della stessa prima della formale emissione del decreto ingiuntivo opposto avvenuta in data 1.12.2022.
Innanzitutto, costituisce circostanza pacifica tra le parti il versamento a titolo di acconto sulla fattura n.
177/2022 (importo fatturato per complessivi euro 183.029,11 senza sconto in fattura – doc. n. 2 monitorio) dell'importo pari ad euro 73.211,75 da parte del committente che contestualmente Pt_1 con comunicazione pec del 10.08.2022, informava l'appaltatore di aver effettuato tale pagamento parziale nonostante la presenza di inadempimenti contestati all' – mancata consegna di CP_1 documentazione attestante l'ultimazione dell'attività propedeutica al rilascio della certificazione antisismica e del DURC – e che avrebbe posto in essere il relativo pagamento a saldo solo al buon esito della propria richiesta (cfr. doc. n. 5 parte opponente). Pertanto, nella specie, non si ravvisa alcuna violazione dell'art. 1460 c.c. da parte del committente fino a quando la prestazione dell'appaltatore è rimasta parzialmente inadempiuta in relazione alle mancanze denunciate.
Costituisce poi circostanza fattuale debitamente provata per iscritto l'intervenuto pagamento a saldo della fattura commerciale n. 177/2022 tramite bonifico bancario dell'importo pari ad euro 109.817,64 con data valuta e data operazione del 21.10.2022 (cfr. doc. n. 8 parte opponente – documento non specificamente contestato da parte opposta). 2.4 Per tutte le predette ragioni ed in sintesi, l'onere di provare l'integrale debenza della somma richiesta a titolo di corrispettivo a saldo in denaro da parte dell'appaltatore , attore in CP_1
pagina 15 di 22 senso sostanziale nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non può ritenersi compiutamente assolto, con conseguente integrale revoca del decreto ingiuntivo opposto. Inoltre, con specifico riferimento alle spese di lite sostenute dall'odierna parte opposta nell'ambito del procedimento di ingiunzione, ci si limita a ricordare che, come noto, il pagamento di un ulteriore acconto dopo il deposito del ricorso monitorio impone comunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto (cfr. ex multis Cass. n. 21432 del 17.10.2011) e che in ogni caso ai fini della revoca del decreto ingiuntivo opposto assume rilievo la situazione esistente al momento della sentenza (cfr. Cass. n. 13085 del 22.05.2008); dunque, parte opposta non ha diritto ad alcunché a tale specifico titolo.
3. In merito alla domanda riconvenzionale di condanna dell'appaltatore al pagamento della penale convenzionalmente prevista per il ritardo ai sensi dell'art.
9.2. Risarcimento del danno patrimoniale forfettizzato. Compensazione con l'eventuale controcredito riconosciuto in capo all'appaltatore Controparte_1
In precedenza accertata la sussistenza di responsabilità da inadempimento contrattuale di parte opposta per ritardata conclusione delle opere appaltate, in ogni caso da considerarsi di scarsa importanza in relazione ai contrapposti interessi delle parti contraenti, occorre ora analizzare la conseguente domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale da parte opponente ex art. 1383 c.c..
3.1 Per quanto di specifico interesse ai fini della presente decisione, ci si limita a ricordare che la fattispecie codicistica della clausola penale prevista dall'art. 1382 c.c. “in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento” ha la funzione di esonerare il creditore dell'obbligazione – rimasta inadempiuta nel corso del rapporto contrattuale – dall'onere di provare il danno da inadempimento, integrando una liquidazione preventiva e forfettaria dello stesso, fatta salva la prova del maggior danno eventualmente subito dal contraente adempiente. In ossequio al principio di autonomia contrattuale, le parti hanno la facoltà di predeterminare con una clausola penale l'entità del risarcimento del danno sia per l'ipotesi di inadempimento sia per quella di ritardo nell'inadempimento, nonché anche cumulativamente per entrambe (cfr. Cass. n. 23706/2009 e Cass. n. 9532/2000). Un tale patto convenzionale, per sua natura, ha ad oggetto solo le conseguenze risarcitorie dell'eventuale inadempimento e si perfeziona con il meccanismo consensuale, senza la preventiva dazione di denaro. Connotato essenziale dell'operatività del meccanismo della clausola penale è, dunque, la connessione con l'inadempimento colpevole di una delle parti contraenti, a fronte dell'esatto adempimento delle proprie obbligazioni ad opera della controparte. In aggiunta, si ricorda che la clausola penale non può essere azionata in presenza di un ritardo determinato da impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore stesso e anche quando l'inadempimento risulti comunque giustificato dall'inadempimento dell'altra parte contraente ai sensi dell'art. 1460 c.c.. Ancora, di recente la giurisprudenza di legittimità si è attestata univocamente nell'affermare che “in tema di appalto, la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale in essere e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti. L'efficacia della penale è tuttavia conservata soltanto se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine mentre, in mancanza, grava sul committente, che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore” (cfr. Cass. n. 9152 del 02.04.2019). Con regola generale ed inderogabile, infine, l'art. 1384 c.c. prevede che “la penale può essere diminuita equamente dal giudice se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento”. Il fondamento del potere di riduzione viene generalmente individuato nella riconduzione dell'autonomia privata nei limiti in cui è meritevole di tutela nell'ordinamento giuridico mediante un equo contemperamento degli interessi contrapposti (cfr. Cass. n. 7180 del 10.05.2012). 3.2 Tutto ciò doverosamente premesso in diritto, alla luce degli accertamenti in precedenza condotti, non vi è dubbio che a fronte di un iniziale e riconosciuto ritardo non imputabile pagina 16 di 22 all'appaltatore , quest'ultima parte contraente obbligatasi, con organizzazione dei mezzi CP_1 necessari e con gestione a proprio rischio, nei confronti del committente all'esecuzione delle Pt_1 opere di appalto pattuite, a regola d'arte e nei tempi previsti, non è riuscita a provare in maniera idonea il proprio esatto adempimento.
Anche volendo considerare come termine ultimo per la compiuta realizzazione di tutte le opere appaltate a regola d'arte, in ragione dell'iniziale e sostanziale tolleranza manifestata da parte del committente, nonché delle complessive pattuizioni temporali (art. 9, commi 1, 3, 6 e 7 del regolamento contrattuale), i mesi di maggio / giugno 2022, non vi è dubbio in ordine al ritardo imputabile all'appaltatore risultante, prima, dal verbale di sopralluogo, alla presenza di entrambe le parti, redatto dal direttore dei lavori in data 18.08.2022 – da cui emerge a quella data il completamento opere strutturali esterne, la realizzazione al 60% delle opere strutturali interne per quanto concerne il cd. eco- sisma bonus e la realizzazione di circa il 10% delle finiture (quali intonaco e tinteggiature esterne e marciapiedi) per quanto concerne il cd. eco bonus (cfr. doc. nn. 7 e 8 monitorio e doc. n. 7 parte opponente) -; poi, dal già più volte richiamato verbale di fine lavori e collaudo finale dell'opera datato
27.03.2023, salva la necessità di completamento di alcune opere di rifinitura minori (cfr. doc. n. 7 parte opposta e doc. n. 40 parte opponente).
Ferma la valida ed efficace clausola penale per il ritardo prevista dall'art.
9.2 del contratto di appalto sottoscritto da entrambe le società contraenti in data 30.09.2021 e redatto su carta intestata dell'appaltatore – in ogni caso, con specifica dichiarazione che “il presente contratto è stato stipulato in contraddittorio tra le parti in ogni suo aspetto, per cui non trova applicazione il disposto degli artt.
1341 e 1342 del codice civile” -, nel caso di specie, è certamente legittima la pretesa creditoria a tale titolo azionata dal committente nei confronti dell'appaltatore , che non ha Pt_1 CP_1 provato in modo idoneo nel corso dell'istruttoria ulteriori e specifici periodi rientranti nella moratoria e nella sospensione dei lavori, convenzionalmente previste. Da un lato, la previsione convenzionale per cui “l'appaltatore sarà tenuto a versare al committente una penale giornaliera pari all'1 (uno per mille) del corrispettivo dell'appalto come individuato dall'art. 7, comma 1, che precede per ogni giorno di ritardo” (cfr. art.
9.2 del regolamento contrattuale) è senza dubbio in linea con la disciplina di cui agli artt. 1382 e ss. c.c. e applicabile nella specie;
dall'altro lato, seppur non sia accoglibile la doglianza di parte opposta in ordine alla pretesa usurarietà di una tale quantificazione condivisa ab origine dalle parti contraenti nell'esercizio della propria autonomia negoziale, la liquidazione della stessa va in via officiosa ricondotta ad equità – con dimidiazione al 50% dell'importo spettante a titolo di penale per il ritardo - tenuto conto della parte di opere appaltate effettivamente realizzate alla data in cui il ritardo non è stato più tollerato da parte del creditore e della durata del ritardo protrattosi per circa nove mesi (30.06.2022-27.03.2023). Accertati, dunque, l'inadempimento imputabile all'appaltatore quanto alle tempistiche di completamento delle opere appaltate e la valida della clausola penale concordata ed inserita dalle società contraenti nel regolamento contrattuale, riconducendola comunque ad equità, il committente è creditore nei confronti dell'appaltatore Pt_1 Controparte_1 della somma omnicomprensiva pari ad euro 117.450,00 (euro 870,00 x 270 giorni – 50%),
[...] somma da considerarsi in ogni caso congrua e proporzionata alla luce di una comparativa valutazione dei contrapposti interessi di parte e della complessiva funzione economico-sociale del contratto di appalto, ancora in essere tra le parti, al fine di garantirne l'equilibrio sinallagmatico. Pertanto, la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente è solo parzialmente fondata.
Per completezza espositiva, si precisa che l'odierna parte opponente non ha proposto nell'ambito della presente opposizione a decreto ingiuntivo né domanda di risarcimento del maggior danno, né domanda di risarcimento del danno subito in forza della garanzia per i vizi e/o difetti dell'opera ai sensi degli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c. – in relazione alle opere minori complementari non completate (cfr. doc. n. 40 parte opponente) e alle infiltrazioni d'acqua dalla copertura denunciate di pagina 17 di 22 recente dal AR ES (cfr. doc. n. 44 parte opponente) - che nel Parte_2 corso dei propri scritti difensivi si è riservata di proporre eventualmente in una separata sede giudiziale.
4. In merito alla domanda riconvenzionale di pagamento di ulteriori somme a titolo di corrispettivi per lavorazioni aggiuntive, per la revisione dei prezzi delle materie prime e per oneri finanziari contenuta nella comparsa di costituzione e risposta di parte opposta e precisata nell'ambito della prima memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.. Compensazione giudiziale e rideterminazione dei rapporti dare / avere tra le parti contraenti Ciò puntualmente accertato e avendo parte opponente già fornito adeguata prova dei predetti fatti parzialmente estintivi, modificativi ed impeditivi delle altrui pretese economiche azionate in sede monitoria dall'appaltatore, si deve altresì rilevare come sempre nell'ambito della presente opposizione a decreto ingiuntivo, parte opposta abbia sufficientemente dimostrato alcuni dei fatti costitutivi posti a fondamento della propria ammissibile reconventio reconventionis. 4.1 In primo luogo, è fondata la pretesa creditoria azionata in via riconvenzionale dall'appaltatore in sede di opposizione nei confronti del committente, a titolo di CP_1 corrispettivi d'appalto a saldo per opere non rientranti nello schema di sconto in fattura e cessione del credito fiscale, nei limiti dell'importo sostanzialmente riconosciuto dalla stessa parte opponente pari ad euro 47.604,16, come risultante dalle rettifiche apportate al SAL finale redatto in data 5.05.2023 dal direttore dei lavori (cfr. doc. n. 19 parte opponente).
A tale specifico proposito, in ragione della sostanziale prosecuzione del rapporto di appalto anche nelle more del giudizio, fino alla data del 27.03.2023 in cui nel contraddittorio tra le parti interessate il direttore dei lavori ha redatto il verbale di fine lavori e di collaudo finale dell'opera (cfr. doc. n. 40 parte opponente e doc. n. 7 parte opposta) e della natura di contratto di appalto con determinazione del corrispettivo a misura, seppur con concorde previsione di un tetto massimo pari ad euro 870.000,00, oltre oneri di sicurezza e costi per la fornitura di energia e acqua per le attività di cantiere in capo al committente ai sensi degli artt. 5 e 7 del regolamento contrattale (cfr. doc. n. 1 parte opponente e doc. n. 4 monitorio), non vi è dubbio che spetti all'appaltatore il corrispettivo – determinato sulla base dei
“prezzi concordati tra l'appaltatore e il committente (…) fissi ed invariabili e chiavi in mano fatta salva la disposizione dell'art. 1664 del codice civile” – a saldo dell'opere collaudate, “ad eccezione delle opere complementari minori in corso di completamento come individuate in premessa” (cfr. doc. n. 40 parte opponente e doc. n. 7 parte opposta). Accertato, dunque, nel caso di specie, l'an della obbligazione di pagamento del corrispettivo a saldo a carico del committente in favore dell'appaltatore, ovviamente detratte le somme già ricevute a tale titolo dall' in relazione al cantiere per cui è causa, si rende necessario determinarne CP_1 il quantum in considerazione delle reciproche e specifiche contestazioni sollevate dalle parti contraenti.
Per un verso, infatti, parte opposta ha emesso la fattura commerciale n. 123 del 23.06.2023, per ulteriori euro 104.063,08 che è stata oggetto di specifica e tempestiva contestazione ad opera del committente (cfr. doc. n. 9 parte opposta), non riuscendo a fornire adeguata prova dell'esatto Pt_1 adempimento della propria corrispettiva prestazione. Per altro verso, in tal senso non integralmente dirimente è il SAL finale redatto dal direttore dei lavori in data 5.05.2023 (cfr. doc. n. 10 parte opposta), sempre tenuto conto delle specifiche doglianze di parte opponente circa il mancato completamento di alcune opere appaltate ivi indicate e le riserve espresse apposte al verbale di collaudo finale. In particolare, si precisa che il committente ha, da un lato, “rappresentato che non ha Pt_1 ricevuto ad oggi la contabilità dei lavori” e, dall'altro, ha “contestato le affermazioni del direttore dei lavori e dell'appaltatore, riservandosi di esplicitare le opere non eseguite a regola d'arte”, nonché non ha accettato l'opera “perché incompleta” (cfr. doc. n. 40 opponente e doc. n. 7 parte opposta). Si deve, infatti, ricordare che, in materia di appalto, in assenza di una puntuale ricostruzione ad opera delle parti, è comunque dovere del giudice la valutazione delle risultanze probatorie e la liquidazione del quantum di spettanza dell'appaltatore adempiente, quantomeno in base ai criteri dell'art. 1657 c.c.. Come noto, quindi, si evidenzia che il potere di determinazione del corrispettivo pagina 18 di 22 dell'appalto ai sensi dell'art. 1657 c.c. conferito al giudice è esercitabile solo ove non si controverta nella sostanza sulle opere eseguite dall'appaltatore (cfr. Cass. n. 19727/2016) e che in ogni caso la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che il giudice può essere chiamato ad intervenire anche quando le parti pur avendo pattuito un corrispettivo non ne abbiano provato la differente misura dedotta ed in particolare quanto l'appaltatore non abbia fornito la prova della congruità della somma richiesta in relazione alla natura e all'entità delle opere prestate (cfr. Cass. n. 9926/2000). Si ricorda, altresì che l'art. 1657 c.c. rappresenta un'espressa deroga legislativa ai generali principi di cui all'art. 1346 c.c., in quanto non richiede necessariamente la determinabilità del prezzo alla stregua dei criteri posti dallo stesso contratto di appalto, ma consente una determinazione del relativo prezzo altra e successiva in base ai criteri previsti da intendersi elencati in senso gerarchico (dunque, nell'ordine, eventuale convenzione tra le parti, tariffe esistenti, usi e determinazione del giudice). Occorre, in aggiunta, precisare che il giudice dispone tra i propri poteri senza dubbio di quello di valutare in via equitativa (ad esempio con riferimento all'art. 1226 c.c.) e che in materia contrattuale, la valutazione equitativa del giudice non riguarda ovviamente la prova dell'esistenza della pattuizione economica, il cui onere permane a carico della parte interessata, in questo caso di parte opposta, ma solo l'entità dello stesso, in ragione dell'impossibilità di dimostrarne in concreto la misura. Nel caso di specie, pertanto, si rileva la congruità e la sostanziale equità dell'importo ricostruito dal consulente di parte opponente nella propria relazione tecnica datata 19.09.2023 (cfr. doc. n. 18 parte opponente), sia in considerazione del fatto che una tale produzione documentale non ha trovato una altrettanto puntuale e specifica contestazioni in ordine alle voci rettificate rispetto al SAL definitivo redatto dal direttore dei lavori e che non vi è prova che sia stato ricevuto in sede stragiudiziale dal committente, sia in ragione delle concordi risultanze probatorie emerse dall'istruttoria orale in merito alla sussistenza di discrepanze tra lo stato dei luoghi visionato personalmente dal geometra Tes_2 in data 14.09.2023 e alcune voci e/o misurazioni contenute nel SAL finale redatto dal
[...] direttore dei lavori in data 5.05.2023 (cfr. verbale d'udienza del 20.03.2024 – interrogatorio formale di e testimoni e . Testimone_1 Testimone_2 Testimone_6 Testimone_7
4.2 In secondo luogo, alla luce della documentazione in atti, è parzialmente fondata anche l'ulteriore domanda riconvenzionale di riconoscimento in capo all'appaltatore di CP_1 ulteriori corrispettivi per lavorazioni aggiuntive, pari ad euro 46.353,00, per il sopravvenuto aumento delle materie prime e dei materiali necessarie per le lavorazioni appaltate, pari ad euro 100.529,84, nonché oneri finanziari quantificati dall'appaltatore in euro 23.973,96, nei seguenti limiti. Sul punto, ci si limita a ricordare, in via generale, che il legislatore con riferimento al contratto tipico di appalto, tenendo conto della peculiare natura di contratto di durata, nonché dei contrapposti interessi le parti interessate e della sostanziale asimmetria di conoscenze tecniche che lo caratterizzano, ha previsto due specifici correttivi rispetto alla regola generale della libera manifestazione del consenso di entrambe le parti contraenti finalizzata alla conclusione dell'accordo contrattuale. Da un lato, all'art. 1659 c.c. ha previsto che “l'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate. L'autorizzazione si deve provare per iscritto. Anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l'appaltatore, se il prezzo dell'intera opera è stato determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione”, sostanzialmente rafforzando la tutela del committente ogni qualvolta la variazione venga proposta unilateralmente dall'appaltatore e chiarendo che in tale ipotesi le variazioni al progetto devono essere concordate, mediante autorizzazione scritta del committente. Dall'altro, l'art. 1661 c.c. disciplina l'ipotesi di “variazioni ordinate dal committente” per cui “il committente può apportare variazioni al progetto, purché il loro ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo convenuto. L'appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti, anche se il prezzo dell'opera era stato determinato globalmente. La disposizione del comma precedente non si applica quando le variazioni, pur essendo contenute nei limiti suddetti, importano notevoli modificazioni della natura dell'opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavori previste nel contratto per l'esecuzione
pagina 19 di 22 dell'opera medesima”. Dunque, viene ammessa, entro determinati limiti quantitativi, la variazione proposta e richiesta unilateralmente dal committente. Una tale differenza operativa è connaturata e giustificata proprio alla diversità di interessi e di conoscenze tecniche che caratterizzano i contraenti e, al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ne ha chiarito i contorni, anche con specifico riferimento al diverso regime probatorio delle due fattispecie di variazione al progetto, affermando che “in tema di appalto, il regime probatorio delle variazioni dell'opera muta, a seconda che le stesse siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore ovvero a quella del committente;
mentre nel primo caso, infatti, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto "ad substantiam", nel secondo, invece, l'art. 1661 c.c. consente all'appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente” (cfr. anche di recente Cass. n. 40122 del 15.12.2021, nonché Cass. n. 32989 del 13.12.2019). In caso di sopravvenienza (variazione al progetto in corso di esecuzione dell'opera di appalto), dunque, l'equilibrio contrattuale originario, nel rispetto dell'alea normale del contratto in esame, deve essere ripristinato o in base alla disciplina convenzionale, già prevista dalle parti contraenti, o in base alla disciplina codicistica sopra richiamata. A quest'ultimo proposito ed in sintesi, facendo applicazione dei criteri interpretativi sistematico e teleologico, dovendosi rilevare che la sostanziale differenza tra l'art. 1659 c.c. e l'art. 1661 c.c. risiede proprio nel soggetto portatore dell'interesse principale alla variazione. Ancora e per quanto di specifico interesse, si deve richiamare testualmente anche quanto disposto dall'art. 1660 c.c. in tema di variazioni necessarie ovvero “se per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte è necessario apportare variazioni al progetto e le parti non si accordano, spetta al giudice di determinare le variazioni da introdurre e le correlative variazioni del prezzo. Se l'importo delle variazioni supera il sesto del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore può recedere dal contratto e può ottenere, secondo le circostanze, un'equa indennità. Se le variazioni sono di notevole entità, il committente può recedere dal contratto ed è tenuto a corrispondere un equo indennizzo”, nonché quanto sancito dal successivo art. 1664 c.c. per cui “Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo”.
4.3 Tutto ciò doverosamente premesso, in ragione delle circostanze fattuali concrete emerse nel caso di specie e della imprevedibilità dell'aumento dei costi dei materiali utilizzati nell'ambito dell'esecuzione delle opere di appalto è necessario fare corretta applicazione della disciplina codicistica di revisione del corrispettivo del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 1664 c.c., al fine di mantenere inalterato l'originario equilibrio contrattuale tra le parti contraenti.
Costituisce, infatti, circostanza fattuale notoria quella relativa all'importante aumento del prezzo delle materie prime negli anni 2021 e 2022, nonché la stessa è stata confermata dai testimoni – qualificati, in quanto soggetti che in relazione alle rispettive professioni sono in possesso di specifiche competente tecniche in materia – e (cfr. verbale d'udienza del 20.03.2024). Testimone_7 Testimone_2 Inoltre, si deve rilevare come il requisito dell'imprevedibilità dell'aumento dei costi dei materiali utilizzati nell'ambito dell'esecuzione delle opere di appalto, a fronte della pattuizione contrattuale conclusa in data 30.09.2021, non deve ritenersi integrata, nella specie, tanto in base alle circostanze – essendo, in effetti, già a quella data noto il tendenziale aumento dei prezzi dovuto alle conseguenze della pandemia Covid 19, nonché agli incentivi fiscali previsti in materia di appalto ed edilizia -, quanto piuttosto alla repentina e senza dubbio rilevante misura dell'aumento delle materie prime.
Pertanto, in considerazione del documentato aumento del costo dei materiali superiore al decimo del prezzo complessivo convenuto originariamente tra le parti contraenti ovvero pari a complessivi euro 100.529,84, stimato sulla base di parametri oggettivi dal direttore dei lavori (cfr. doc. n. 11 parte opposta), sul corrispettivo massimo di appalto convenuto in euro 870.000,00 (cfr. doc. n. 1 parte pagina 20 di 22 opponente), deve riconoscersi una revisione del relativo corrispettivo limitata alla differenza che eccede il decimo ovvero pari ad euro 13.529,84 in favore dell'appaltatore . CP_1
In aggiunta, si deve osservare come nonostante le riserve formalmente apposte dal committente al verbale di collaudo finale e le contestazioni sollevate in relazione alla contabilità redatta dal direttore dei lavori, a tale specifico fine, l'importo massimo dei corrispettivi d'appalto a misura pattuito in contratto deve considerarsi pressoché in linea con il SAL finale del 5.05.2023 e con le risultanze della verifica successivamente condotta dal tecnico di parte opponente Testimone_2
Inoltre, alla luce delle complessive allegazioni di parte e per ragioni di economia processuale, si precisa che non si è ritenuto opportuno introdurre una consulenza tecnica d'ufficio sul tale limitato aspetto, tenendo comunque in considerazione i calcoli e le considerazioni tecniche fornite da entrambe le parti processuali.
4.4 Diversamente, non risulta debitamente provata in atti la pretesa debenza degli ulteriori importi richiesti in via riconvenzionale dall'appaltatore . CP_1 In relazione a quest'ultimo profilo, infatti, non vi è dubbio che le parti abbiano volontariamente voluto escludere dal corrispettivo d'appalto eventuali oneri e costi derivanti dalle successive vicende di cessione del credito fiscale a soggetti terzi, quali, ad esempio, istituti di credito.
Determinante sul punto è infatti quanto previsto dall'art. 13 del contratto di appalto sottoscritto in data 30.09.2021 per cui la cessione del credito di imposta da parte dell'impresa appaltatrice alla banca ivi indicata Banco PM e le relative vicende “in nessun modo inficeranno o influenzeranno il presente accordo tra committente ed impresa” (cfr. doc. n. 1 parte opponente), essendo certamente la volontà delle parti estensibile anche a diversi istituti di credito a cui l'appaltatore potrebbe fare ricorso per cedere ulteriormente il credito d'imposta. Parimenti non applicabile, al caso di specie, è poi la già richiamata disciplina in materia di variazioni tanto necessarie proposte dall'appaltatore ai sensi dell'art. 1660 c.c., quanto ordinate dal committente, anche per il tramite del direttore dei lavori nominato, ai sensi dell'art. 1661 c.c.. In considerazione delle risultanze dell'istruttoria orale espletata, infatti, è emerso che parte delle variazioni sopravvenute nel corso dell'esecuzione del contratto sono state il frutto di scelte organizzative dell'appaltatore condivise con la direzione dei lavori e parte delle stesse proposte dal committente – testimonianza di per cui “le lavorazioni indicate nel documento sono Testimone_7 state da me validate e preciso che si tratta di lavori che si sono resi necessari in corso d'opera” e testimonianza di in risposta al capitolo 9 (cfr. verbale d'udienza del 20.03.2024) - non Testimone_8 hanno comunque importato alcuna notevole modificazione della natura dell'opera; in ogni caso in entrambi i casi non risulta provato il raggiungimento dei rispettivi limiti legali minimi di applicazione.
4.5 In conclusione e per tutte le predette ragioni, le domande proposte in via riconvenzionale da parte opposta nei confronti di parte opponente sono parzialmente fondate e devono pertanto trovare accoglimento, nei limiti in precedenza evidenziati.
Nei limiti delle rispettive domande ed eccezioni formulate delle parti ai sensi degli artt. 99 e 112 c.p.c., si deve contestualmente provvedere alla compensazione giudiziale ex art. 1243 c.c. del credito accertato in capo al committente a titolo di penale per il ritardo (euro 117.450,00) con il controcredito, Pt_1 sempre in questa sede, accertato in capo all'appaltatore a titolo di corrispettivi a saldo CP_1 delle opere di appalto realizzate e collaudate (euro 47.604,16 + euro 13.529,84); il tutto oltre interessi come meglio indicati in dispositivo.
5. In merito alla liquidazione delle spese di lite dell'opposizione a decreto ingiuntivo Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, nei valori medi in ogni fase processuale espletata, in base al valore della controversia ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di pagina 21 di 22 evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). Nel caso di specie, il criterio della parziale reciproca soccombenza ex art. 92 c.p.c., come meglio descritta in motivazione, porta a ritenere opportuna una parziale compensazione delle spese di lite in relazione ad un terzo. Si ritiene, infatti, equo compensare le spese di lite per un terzo e porle a carico per i restanti due terzi di parte opposta, in quanto sostanzialmente soccombente, in ragione della disposta revoca del decreto ingiuntivo opposto, dell'accoglimento parziale della domanda proposta in via riconvenzionale da parte opponente, nonché dell'accoglimento parziale della reconventio reconventionis formulata dall'appaltatore con contestuale riconoscimento e compensazione del minor credito a titolo di corrispettivi dovuti a saldo delle opere di appalto eseguite e collaudate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 3624/2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
per le ragioni di cui in motivazione. Controparte_1
2. REVOCA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1344/2022.
3. ACCOGLIE parzialmente la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente Parte_1 nei confronti di parte opposta nei limiti e Controparte_1 per le ragioni di cui in motivazione.
4. ACCERTA E DICHIARA che parte opponente è creditore nei confronti di parte Parte_1 opposta della somma pari ad euro Controparte_1
117.450,00, a titolo di penale convenzionale per il ritardo, oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 4,
c.c. dalla proposizione della domanda giudiziale all'effettivo saldo.
5. ACCOGLIE parzialmente la domanda riconvenzionale proposta da parte opposta
[...] nei confronti di parte opponente nei limiti e Controparte_1 Parte_1 per le ragioni di cui in motivazione.
6. ACCERTA E DICHIARA che parte opposta Controparte_1
è creditore nei confronti di parte opponente della somma pari ad euro 61.134,00, a
[...] Parte_1 titolo di corrispettivi a saldo del contratto di appalto del 30.09.2021 per cui è causa, oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla proposizione della domanda giudiziale all'effettivo saldo.
7. CONDANNA, per l'effetto e previa compensazione giudiziale ex art. 1243 c.c., parte opposta
[...] al pagamento in favore di parte opponente Controparte_1 della somma in linea capitale pari ad euro 56.316,00, oltre interessi di cui all'art. 1284, Parte_1 comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale all'effettivo saldo.
8. DICHIARA le spese di lite compensate per un terzo tra le parti;
conseguentemente,
9. CONDANNA parte opposta al Controparte_1 pagamento in favore di parte opponente delle spese di lite della fase di opposizione che si Parte_1 liquidano nell'intero (dunque, dovuti i due terzi di tutto quanto in appresso) in euro 29.193,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
spese specifiche pari ad euro 870,00 per contributo unificato e anticipazione forfettaria;
infine, IVA e CPA, se dovuti, sull'imponibile come per legge.
Forlì, 26 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
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